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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: donne, tutte uguali...02/01/2013 19:32:05
ora succede che prima volta comincia a cercarlo, ora che lui fa le dediche a un'altra lei ci ripensa....
Rispondi

Da: buonasera........02/01/2013 19:34:55
sempre solo per Lei
Rispondi

Da: vera campana02/01/2013 19:35:19
e poi vissero tutti felici e contenti
Rispondi

Da: guardalo.....02/01/2013 19:38:12
- sempre solo per Lei - e perchè lo scrivi con lettera maiuscola?
Rispondi

Da: buonasera........02/01/2013 19:40:31
Perché è Grande.
Rispondi

Da: non credo che siano tutte uguali02/01/2013 19:45:56
io non ce la vedo che cerca qualcuno, lei forse fugge anzi forse sta bene dov'è ora
Rispondi

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Da: buonasera........02/01/2013 19:47:18
http://www.youtube.com/watch?v=oXeSg2kSccg
Rispondi

Da: maestrina7702/01/2013 19:52:42
Salve a tutti e felice 2013
Il nuovo anno mi porta un nuovo dubbio: ma voi di diritto comunitario cosa avete studiato? Ringrazio chiunque voglia rispondere.
Rispondi

Da: maestrina7702/01/2013 19:52:45
Salve a tutti e felice 2013
Il nuovo anno mi porta un nuovo dubbio: ma voi di diritto comunitario cosa avete studiato? Ringrazio chiunque voglia rispondere.
Rispondi

Da: maestrina7702/01/2013 19:52:50
Salve a tutti e felice 2013
Il nuovo anno mi porta un nuovo dubbio: ma voi di diritto comunitario cosa avete studiato? Ringrazio chiunque voglia rispondere.
Rispondi

Da: @eccoti qua02/01/2013 19:57:03
incorreggibile , caro futuro dS
Rispondi

Da: ottobrina02/01/2013 20:03:10
io ho studiato in modo succinto il capitolo preso sul testo di simone.

Qualcuno conosce il testo Chi ben comincia...di Armone , Lelli , Serra


Grazie
Rispondi

Da: vera campana02/01/2013 20:10:04
a maestrina 77
guarda che sul bando è richiesto espressamente x l'area 3
"Diritto comunitario (in materia di istruzione e formazione e del lavoro)"
il testo della Simone ha una parte più approfondita nel secondo volume ma, a mio avviso, in alcuni punti va molto semplificata 
Rispondi

Da: qua a qualcuno02/01/2013 20:11:08
fischiano le orecchie in continuazione....un concerto
Rispondi

Da: vera campana02/01/2013 20:27:23
Politiche europee della formazione e delle risorse umane
Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020
testo non sintetico ma ben fatto
per chi ha tempo x l'approfondimento è ottimo
http://www.cnos-scuola.it/newsletter/allegati/2012/APRILE%202012/01_EUROPA/02_Allulli.pdf
Rispondi

Da: Patrizia63 02/01/2013 20:37:14
ottobrina
io ho il testo "chi ben comincia"  è organizzato in schede operative sugli argomenti fondamentali della gestione dell'istituzione scolastica. Può essere utile quando hai già il quadro complessivo degli argomenti, non per lo studio perchè lo trovo molto schematico... comunque io l'ho comprato perchè mi piace molto lo stile della Armone, per il diritto amministrativo è insuperabile e anche in questo testo non si è smentita
Rispondi

Da: cara...02/01/2013 21:02:49

ottobrina, ottimo è questo sito

http://www.indire.it/eurydice/content/index.php?action=read_notizie&id_cnt=7032
(ottimo anche per la traduzione in inglese)http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php#description

http://www.indire.it/eurydice/content/index.php?action=read_quaderni
Rispondi

Da: si, è giusto che ti fischino le orecchie02/01/2013 21:07:25
ascolta questo

http://www.youtube.com/watch?v=hCY-RRYiB10
Rispondi

Da: cara...02/01/2013 21:09:53
sul diritto poi...wikipedia è il massimo della sintesi "utile"
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_dell%27Unione_europea
Rispondi

Da: cara...02/01/2013 21:11:23
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
Rispondi

Da: pretty02/01/2013 21:23:17
Io ho questo sunto se può esserti utile:


III TAPPA
DIRITTO COMUNITARIO ED ORGANI UNIONE EUROPEA

Diritto comunitario e dell'unione europea

Sintesi

Il Trattato di Nizza del 1° febbraio 2003 ha apportato ai trattati preesistenti modifiche di natura tecnica per dotare le istituzioni comunitarie di procedure decisionali più semplici ed efficaci.
Nel corso del Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001 è stato istituito un organismo ad hoc - la Convenzione - con il compito di elaborare la bozza della Costituzione europea. Il Trattato costituzionale riunisce in un testo unico tutti i Trattati e i protocolli vigenti eccetto quello che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
I principi su cui si fonda il trattato costituzionale:
•supremazia del diritto europeo sul diritto nazionale già consacrato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma nel quadro di una più stabile e chiara ripartizione delle competenze con gli Stati membri;
•chiara e trasparente delimitazione delle competenze attribuite all'Unione, tale da rendere facile e immediata la comprensione ai cittadini europei di ciò che l'Unione fa e di ciò di cui l'Unione è responsabile;
•riaffermazione e ridefinizione del principio di sussidiarietà e individuazione di modalità di verifica e controllo del rispetto del medesimo, secondo criteri e procedure che possano impedire ogni tendenza pervasiva dell'Unione rispetto agli Stati membri e, allo stesso tempo, possano comunque assicurare che l'Unione intervenga laddove sia necessario e utile per i cittadini europei;
•previsione esplicita di una clausola residuale in favore degli Stati membri, tale da assicurare che in ogni caso le competenze non attribuite all'Unione spettino agli Stati membri e che, al di fuori delle competenze ad essa assegnate, l'Unione non possa intervenire con strumenti vincolanti e a carattere normativo ma solo construmenti di soft law;
•mantenimento di poteri impliciti in capo all'Unione, pur con la previsione di un maggiore ruolo per i parlamenti nazionali a tutela del principio di sussidiarietà e proporzionalità;
•La riconduzione in un'unica norma di tutti i tipi di competenze dell'Unione.

L'ordinamento giuridico dell'UE

L'UE comprende l'insieme delle forme di cooperazione fra 27 Stati dell'Europa (gli Stati fondatori delle Comunità europee: Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, gli Stati che hanno successivamente aderito: Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia e Svezia Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Malta, Lituania, Lettonia, Estonia, Cipro, Bulgaria).
Tali forme si concretano:
•nella cosiddetta cooperazione istituzionale (I° pilastro): è la cooperazione che consiste in azioni e politiche delle tre Comunità europee;
•nella cooperazione in materia di politica estera e sicurezza comune (PESC; II° pilastro);
•nella cooperazione fra le autorità nazionali di polizia e giudiziarie penali degli Stati membri (CGAI, III° pilastro);
•nella cooperazione rafforzata che può eventualmente essere avviata nell'ambito del I e del III° pilastro fra un gruppo di Stati membri (che rappresenti almeno la maggioranza di tutti i Paesi membri dell'UE).
Queste forme di cooperazione non sono omogenee. Nell'ambito del I° pilastro operano le materie delle tre preesistenti Comunità europee, create dai tre Trattati di Roma e di Parigi secondo procedure che affidano alle istituzioni comunitarie la competenza ad adottare atti unilaterali destinati a perseguire gli obiettivi e i compiti affidati alle Organizzazioni stessa.
Nell'ambito del II° e del III° pilastro la collaborazione è concepita di massima in chiave di cooperazione intergovernativa, concretandosi principalmente non tanto in atti unilaterali dell'Organizzazione, quanto in accordi sottoposti dall'Organizzazione alla ratifica degli Stati membri.
I tre ambiti non sono stabiliti in modo definitivo: è infatti possibile che - a mano a mano che l'integrazione degli Stati procede - alcune materie trattate col il metodo della cooperazione "passino" al pilastro istituzionale, siano cioè "comunitarizzate" (art. 42 TUE). Ciò è già avvenuto (grazie a una modifica introdotta dal Trattato di Amsterdam)nella CGAI per la materia dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione che è ora disciplinata dal Tit. IV, Parte III del Trattato CE.
L'UE in quanto tale è un soggetto giuridico dell'ordinamento internazionale; al suo interno le Comunità europee hanno perso la propria individualità.

Obiettivi e competenze dell'Unione e delle Comunità europee

L'UE ha il compito di "organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli" (art. 1.3 TUE), secondo obiettivi, che - come dice testualmente il Trattato (art. 2 TUE) - sono quelli di "promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, attraverso la realizzazione di un mercato interno e dell'unione economica e monetaria; affermare una propria identità sulla scena internazionale attraverso l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune; rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini attraverso la cittadinanza europea; conservarsi e svilupparsi quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia; mantenere e sviluppare quanto già realizzato in sede di tre Comunità europee".
Ciascuno degli obiettivi indicati trova specificazione in concrete disposizioni del Trattato UE o dei Trattati istitutivi delle Comunità europee.

Obiettivi della CE

Gli obiettivi della CE consistono nel "promuovere …. uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri" (art. 2 CE).
La CE realizza questi obiettivi mediante (art. 3 CE):
•l'instaurazione di un mercato comune ed armonizzato fra gli Stati membri (cosiddetto "mercato interno");
•l'instaurazione di una UEM, anche attraverso la creazione di una moneta unica;
•l'attuazione di politiche e azioni comuni, a volte esercitate in via esclusiva (come accade per la politica agricola e quella commerciale), altre in via concorrente con gli Stati membri.
Il Trattato CE elenca tali politiche ed azioni nell'art. 3, dedicando a ciascuna di esse un Titolo, che detta le disposizioni puntuali per la loro realizzazione.
Esse sono cresciute rispetto all'originario elenco contenuto nel Trattato di Roma; oggi sono:
•politica in materia di visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone;
•trasporti;
•occupazione;
•cooperazione doganale;
•politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù;
•cultura; sanità pubblica;
•protezione dei consumatori;
•reti transeuropee;
•industria;
•coesione economia e sociale;
•ricerca e sviluppo tecnologico;
•ambiente;
•cooperazione allo sviluppo.
Il mercato interno rappresenta il cuore della cooperazione: esso è stato realizzato attraverso la creazione di una unione doganale (che consiste nell'abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri e nella creazione di una tariffa doganale esterna comune nei rapporti con i Paesi terzi) congiuntamente alla realizzazione di un'area di libero scambio, attuata attraverso le cosiddette quattro libertà di circolazione (delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali).
Su questo tronco si innestano le politiche e le azioni comuni elencate, tenendo presente che essere vengono gestite secondo un'impostazione neoliberista: la circolazione dei fattori della produzione è garantita da un sistema dilibera concorrenza, non falsato da intese restrittive della concorrenza stessa nonchè da abusi di posizione dominante determinate da concentrazioni fraimprese (artt. 81 ss. CE).
Il principio secondo il quale funziona il mercato interno è quello del mutuo riconoscimento: esso consiste nel fatto che il Paese di destinazione del beneche fruisce della libertà di circolazione non può imporre condizioni più onerose diquelle richieste dal Paese d'origine. Per rendere possibile in concreto ilfunzionamento di tale principio la CE favorisce anche il ravvicinamento dellelegislazioni nazionali (artt. 94-95).

Obiettivi della CECA

L'obiettivo della CECA consiste nella realizzazione di un mercato comunedei prodotti carbo-siderurgici. Per realizzare tale obiettivo le istituzioni dellaCECA devono:
•vigilare sull'approvvigionamento regolare del mercato;
•assicurare a tutti i consumatori eguale accesso alle fonti diproduzione;
•vigilare sulla fissazione dei prezzi e sul mantenimento di condizionisuscettibili di stimolare lo sviluppo della capacità di produzione delleimprese;
•promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dellamano d'opera inserita nel settore carbo-siderurgico;
•promuovere gli scambi internazionali nonché l'espansione el'ammodernamento della produzione e della qualità (art. 3 CECA).

Obiettivi della CEEA

L' obiettivo della CEEA consiste nel porre le basi per l'integrazione fra gliStati membri del settore dell'uso pacifico dell'energia nucleare. Tale obiettivoviene perseguito mediante alcune azioni e politiche comuni:
•la creazione di un mercato comune dei prodotti e delle attrezzaturediverse dalle materie fissili;
•un regime giuridico integrato di queste ultime;
•un'armonizzazione nel campo della sicurezza e della ricercascientifica in materia.

Obiettivi della PESC

Per affermare una propria identità sulla scena internazionale l'UE si avvaledelle disposizioni relative alla PESC, che dettano procedure e competenze inmateria di realizzazione di una politica estera e di sicurezza comune (cosiddettoII° pilastro dell'UE). La PESC si propone come obiettivi (artt. 11 e 17 TUE):
•la difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali,dell'indipendenza e dell'integrità dell'UE, in conformità con i principiposti dalla Carta di San Francisco istitutiva dell'Organizzazione delleNazioni Unite;
•il rafforzamento della sicurezza dell'UE in tutte le sue forme;
•il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; losviluppo ed il consolidamento della democrazia, dello Stato didiritto, del rispetto dei diritti fondamentali della persona;
•la definizione progressiva di una politica di difesa comune, cheinclude le missioni umanitarie e di soccorso, le attività dimantenimento della pace, le missioni di unità di combattimentonella gestione delle crisi internazionali.

Obiettivi del TUE

La realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è l'obiettivoperseguito nell'ambito dell'UE dalle disposizioni contenute negli artt. 29-39 delTUE. Esse sono integrate dal Tit. IV (della Parte III) del Trattato CE, che - comericordato - si propone di contribuire alla creazione di un tale spazio con la politicain materia di visti, asilo e immigrazione.
Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità,organizzata e non, e in particolare: il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed ireati contro i minori, il traffico illecito di droga e armi, la corruzione e la frode(art. 29.1 TUE).A questo fine il Trattato identifica le forme e modalità dellacollaborazione degli Stati all'interno dell'UE (art. 29.2 TUE):
•una cooperazione effettiva tra le autorità nazionali competenti(segnatamente le forze di polizia e le autorità doganali): è in questocontesto che è nata EUROPOL;
•una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Statimembri: è in questo contesto che si sta realizzando una rete discambio di informazioni anche a fini processuali fra i magistratinazionali; procedure più rapide relative all'estradizione; misurepreventive e repressive della corruzione di pubblici ufficiali nazionalie comunitari, ovvero del riciclaggio di proventi derivanti da trafficiilleciti;
•il ravvicinamento delle normative nazionali in materia penale,attraverso la previsione anche di fattispecie di reato comuni agliStati, e dunque proprie dell'ordinamento dell'UE.

Il quadro istituzionale

Al fine di realizzare questi obiettivi - ovvero di porre in essere le politichee le azioni comuni a diverso titolo previste - l'UE dispone (art. 3 TUE) di un"quadro istituzionale unico" che lavora all'interno dell'UE secondo procedure diverse da ambito ad ambito. Tale "quadro istituzionale" è composto da quelle,che ormai giurisprudenza e prassi, denominano istituzioni e sono cinque:
•il Consiglio dell'Unione;
•la Commissione;
•il Parlamento europeo;
•la Corte di Giustizia;
•la Corte dei Conti.
Tali istituzioni sono affiancate da numerosi organi che operano normalmente in vesteconsultiva (Comitato economico e sociale, Comitato delle Regioni, Comitato per itrasporti, ecc.), nonché dalla Banca centrale europea e dal "sistema sistemadelle Banche centrali".
Al di fuori dell'Unione - ma con il compito specifico di dare all'Unionel'impulso necessario al suo sviluppo e di definirne gli orientamenti politicigenerali - opera il Consiglio europeo, attraverso lo strumento della conferenzaintergovernativa ormai istituzionalizzata fra gli Stati membri dell'UE.
L'unicità del quadro istituzionale consente di garantire la coerenza globaledell'azione dell'UE, sia all'interno che all'esterno.
Ciascuna istituzione è depositaria di un interesse ben preciso e da taleinteresse dipendono la sua composizione nonché le sue competenze.

Consiglio dell'Unione

Il Consiglio dell'Unione rappresenta gli Stati membri considerati nella loro individualità. E' un organo composto da Stati (in esso siedonoquindici delegati dei Governi nazionali che ricoprano una funzione a livelloministeriale: art. 203 CE). E' in questa sede che gli Stati devono far valere ilproprio punto di vista, i propri interessi politici ed economici. Eraoriginariamente depositario esclusivo del potere normativo; oggi tale potere èspartito con il PE.
Il Consiglio si riunisce nella composizione determinata dall'o.d.g.:
•il "Consiglio agricoltura" si occupa della politica comunitaria nellamateria (ed è composto da 15 membri);
•il "Consiglio ECOFIN" tratta gli affari economici e finanziari (ed ècomposto da 11 rappresentanti nazionali, poiché l'UEM è ristretta asoli 11 Stati);e così via.
Commissione

La Commissione rappresenta gli interessi dell'Organizzazione inquanto tale. E' dunque un organo collegiale composto da individui, scelti per laloro competenza e per le garanzie di indipendenza dai Governi nazionali e dacentri di potere economici privati (in essa siedono venti persone: art. 213.1 CE).
La Commissione è una sorta di "Governo" dell'Organizzazione: ciascuncomponente ha la responsabilità politica ed amministrativa di una brancadell'amministrazione dell'Unione (è a capo di una Direzione generale, struttura asomiglianza dei Ministeri nazionali) e deve esercitare tale funzione in pienaindipendenza e nell'interesse generale dell'Organizzazione.
La Commissione è diretta da un Presidente. Essa è considerata la"guardiana" dei Trattati. In questa veste esercita un potere di vigilanza sulfunzionamento dell'Organizzazione, nei confronti di ogni soggettodell'ordinamento dell'Unione (le altre istituzioni, gli Stati membri, le personefisiche e giuridiche di questi).
In campo normativo ha un potere di iniziativa legislativa ed esercita poterinormativi propri o su delega del Consiglio.

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è depositario di un interesse corporativo:quello dei cittadini degli Stati membri dell'Unione; è dunque un organo dirappresentanza politica.
Il PE oggi è composto da 736 parlamentari, che siedono a Strasburgo: lalegislatura europea dura cinque anni. Pur essendo nato con poteri assai limitati -di controllo politico sulla Commissione e consultivi esercitati all'interno delprocedimento decisionale -, oggi il PE spartisce con il Consiglio (anche se non subase perfettamente paritaria) la funzione legislativa ed esercita un diffusocontrollo politico sull'intera attività dell'Organizzazione.
Questa evoluzione è stata determinata da due fattori:
•anzitutto un'accresciuta rappresentatività del PE che oggi è eletto asuffragio universale diretto e non è più composto di delegati deiParlamenti nazionali;
•poi l'esigenza di diminuire il deficit democratico dell'Organizzazioneche, pur adottando atti dotati di effetti diretti nei confronti deicittadini degli Stati membri, non ha una struttura informata aiprincipi dello Stato di diritto.

Corte di Giustizia

E' l'organo giurisdizionale dell'Organizzazione: è composta da ungiudice per ciascuno Stato membro, in modo da rappresentare tutti i 27ordinamenti, nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri (art.223 CE) "fra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e cheriuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più altefunzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza".
All'interno della Corte opera il Tribunale di primo grado, al quale lepersone fisiche e le persone giuridiche diverse dagli Stati possono presentarericorsi contro atti comunitari presunti illegittimi; nei confronti del Tribunale laCorte opera come giudice d'appello.
La Corte "assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione"del Trattato (art. 220CE). A questo titolo esercita:
a) funzioni contenziose (principalmente: controllo di legittimità sugliatti delle istituzioni; controllo in carenza; controllo sugliinadempimenti degli Stati; soluzione delle controversie fra Comunitàe suoi agenti, fra gli Stati membri, in materia di responsabilitàextracontrattuale delle Comunità, ecc.);
b) funzioni non contenziose (dichiara l'interpretazione delle normeche appartengono al diritto comunitario su rinvio pregiudiziale deigiudici nazionali di fronte ai quali si ponga una questioneinterpretativa; esplica una funzione consultiva con riferimento allastipulazione di accordi internazionali da parte della CE con Statiterzi).

Corte dei Conti

La Corte dei Conti è l'organo collegiale di individui composto da unrappresentante di ciascuno Stato membro (attualmente 27 membri) scelto frapersonalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Paesi, delle istituzioni dicontrollo finanziario esterno o che possiedono una qualifica specifica per talefunzione.
Ai suoi membri sono richieste garanzie di indipendenza dai Governinazionali o da altri fonti di pressione affinchè possano esercitare imparzialmentee nell'interesse della Comunità le funzioni di controllo sulle finanze dell'UE.

Istituzioni finanziarie

Anche se non considerate "istituzioni" vanno menzionate - perl'importanza che ricoprono - le istituzioni finanziarie che operano nell'ambitodell'UEM.
Si tratta della Banca centrale europea e del Sistema delle Banche centrali,disciplinate dagli artt. 1.1 e 105 ss. CE.
La BCE ha sede a Francoforte: è l'organo centrale dell'UEM; le è infattiaffidato il governo della moneta europea, l'euro, in piena indipendenza dalleistituzioni comunitarie nonché da quelle nazionali che, anzi, risultano a leisottoposte: le Banche centrali nazionali risultano infatti essere le esecutrici delledecisioni della BCE.

Le fonti del diritto dell'UE

Sono fonti dell'ordinamento dell'UE anzitutto i Trattati istitutivi (supra,1): essi hanno una portata costituzionale, nel senso che contengono i principi difunzionamento e di struttura dell'UE e delle Comunità. Sempre la portata costituzionale è ricoperta dai principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia nello svolgimento della sua funzione giurisdizionale. A tali fonti si affiancano gli atti adottati dalle istituzioni.
Dell'ordinamento della CE gli atti principali sono elencati nell'art. 249 CE, che individua anche gli effetti giuridici ricollegabili a ciascuno di essi:
•i regolamenti sono atti a portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili all'interno di ciascuno Stato membro senza necessità di un provvedimento nazionale di ricezione. Come si comprende il regolamento è il tipico atto utile a uniformare gli ordinamenti degli Stati secondo un modello precettivo adottato dagli organi comunitari;
•le direttive sono norme-quadro: sono vincolanti ma soltanto per il risultato che impongono allo Stato di raggiungere, consentendo a quest'ultimo la scelta dei mezzi e delle forme secondo le quali pervenire allo scopo prescritto. Le direttive sono norme utili al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri; per l'intenso lavoro normativo che richiedono a ciascuno Stato membro il tempo del loro adempimento è spesso molto lungo (di norma superiore ai diciotto mesi). Nella prassi tuttavia si riscontra l'esistenza d direttive che contengono norme sostanzialmente di portata regolamentare (in quanto chiare, precise, incondizionate, complete in tutti i loro elementi): queste direttive sono state considerate legittime e suscettibili di esplicare gli effetti propri di una disposizione regolamentare se nella materia in cui intervengono è lasciata alle istituzioni comunitarie la scelta fra regolamento e direttiva; queste direttive, indirizzandosi direttamente alle personefisiche e giuridiche degli Stati, attribuiscono loro un diritto immediatamente azionabile nei confronti delle autorità nazionali che sono tenute a rispettarlo, provvedendo anche al risarcimento dei
danni nel caso di mancato adempimento dei contenuti dell'atto;
•le decisioni sono atti vincolanti in tutti i loro elementi ma a portata individuale, si tratta per esempio di quelle decisioni che si indirizzano a due o più imprese che abbiamo stipulato un accordo suscettibile di violare la libertà di concorrenza (art. 81 CE), decisioni che hanno l'effetto di dichiarare nullo tale accordo;
•le raccomandazioni e i pareri sono atti a contenuto non vincolante.
A tali atti se ne affiancano numerosi altri, quali programmi generali,dichiarazioni, risoluzioni, codici di condotta, dichiarazioni congiunte interistituzionali, ecc.
Devono poi essere menzionati di accordi che la Comunità europea stipula con Stati terzi e altre Organizzazioni internazionali: essi sono vincolanti per le istituzioni comunitarie e per gli Stati membri (art. 300.7 CE). In questa sede ci si occupa della sola CE perché rappresenta la sede più significativa della cooperazione nell'ambito del I° pilastro; la CEEA - a motivo della scelta antinucleare diffusamente accolta dagli tati membri - ha ridimensionato la propria attività; il Trattato CECA è scaduto nel 2002, e le competenze ivi stabilite sono state assorbite dalla CE.
Nel settore PESC il Consiglio ha a disposizione:
•la definizione di principi comuni e di orientamenti generali;
•la decisione di strategie comuni;
•l'adozione di azioni comuni e di posizioni comuni (art. 12 TUE).
Nel settore del III° pilastro il Consiglio adotta posizioni comuni, decisioni-quadro,decisioni e convenzioni; queste ultime sono senza dubbio l'atto piùsignificativo: si tratta di accordi proposti dal Consiglio agli Stati membri ch entrano in vigore soltanto dopo che la maggioranza di essi abbia provveduto a ratificarli secondo le rispettive norme costituzionali.

Le differenti procedure decisionali

Le istituzioni esercitano le proprie attribuzioni alle condizioni e ai fini stabiliti dai Trattati delle Comunità e dal Trattato sull'UE: quindi funzionano secondo procedure diverse a seconda dell'ambito dell'intervento.
Per le materie di competenza (esclusiva o concorrente) comunitaria si utilizzano le seguenti procedure:
•consultiva (l'atto è adottato - secondo la ripartizione di competenze stabilita dal Trattato CE - da Consiglio o da Commissione, ma il PE viene consultato talvolta facoltativamente,obbligatoriamente prima che l'atto sia perfezionato);
•codecisione(l'atto risulta dalla decisione congiunta di Consiglio e PE, risultando imputato simultaneamente alle due istituzioni);
•cooperazione (l'atto è adottato dal Consiglio che giunge a formularlo dopo un'attività di concertazione con il PE);
•parere conforme (se il parere del PE è negativo la procedura decisionale è bloccata).
E' ormai diffusamente accolto il principio della maggioranza (in taluni casi ponderata); e solo eccezionalmente il Consiglio ricorre ancora al criterio dell'unanimità.
Per le questioni che ricadono nel II° e nel III° pilastro l'organo competente ad adottare gli atti ricordati sopra è esclusivamente il Consiglio dell'Unione, che normalmente delibera all'unanimità e solo eccezionalmente a maggioranza.

Principi di funzionamento

L'attività dell'UE - dunque dell'apparato istituzionale di essa e delle Comunità - è retta da taluni principi e criteri direttivi.
Anzitutto opera - come in ogni altra Organizzazione internazionale - il principio dell'attribuzione delle competenze: l'UE e le Comunità possono svolgere la propria attività normativa soltanto in relazione alle competenze stabilite dai rispettivi Trattati.
Opera comunque in ambito comunitario l'art. 308 CE, secondo il quale"quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il…. Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio,deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le decisioni del caso".
Questa disposizione ha consentito al Consiglio di ampliare i campi d'intervento della CE anche oltre gli ambiti originariamente stabiliti; ampliamenti che il Trattato di Maastricht e il Trattato di Amsterdam hanno "ratificato"esplicitando tale estensione di competenze.
Nelle materie di competenza concorrente opera il principio disussidiarietà.
Sulla scorta delle esperienze costituzionali di tipo federale, questo principio dovrebbe operare in ambito comunitario come criterio-guida per la distribuzione verticale dei poteri fra Stati membri e istituzioni comunitarie,partendo dall'assunto che il livello di governo più vicino ai cittadini debba godere della massima valorizzazione nel conseguimento dell'obiettivo comunitario.
Ne deriva che le istituzioni sono chiamate a deliberare soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, possano essere realizzati meglio a livello comunitario (art. 5 CE).
In questa formula convenzionale è anche compreso il principio di proporzionalità.
La cittadinanza dell'Unione rappresenta un altro principio fondamentale stabilito dal Trattato CE.
Lo status di cittadino europeo è stabilito dagli artt. 17-22, ai sensi dei quali egli è titolare di
•taluni diritti (diritto di libera circolazione nel territorio dell'UE);
•elettorato attivo e passivo nel luogo di residenza - anche se diversoda quello di cittadinanza - nelle elezioni del PE e dei Consigliomunicipali;
•diritto alla protezione diplomatica e consolare da parte di unoqualsiasi degli Stati membri nel territorio di uno Stato terzo ove ilproprio Paese di cittadinanza non sia rappresentato;
•diritto di rivolgersi al mediatore europeo per denunciare casi dicattiva amministrazione comunitaria).
L'Unione Europea:
•deve rispettare i principi dello Stato di diritto, di democrazia,nonché i diritti e le libertà fondamentali della persona (art. 6 TUE);
•deve pretendere il rispetto di questi parametri dagli Stati membri(art. 7 TUE).
Lo Stato che voglia aderire all'UE deve dimostrare di poter e saperrispettare tali parametri (art. 49 TUE).




Rango del diritto comunitario negli ordinamenti degli Stati membri

Nell'ordinamento italiano la garanzia dell'adattamento di esso al dirittodella CE e della sua primazia sulle norme nazionali anche posteriori è offertadall'art. 11 della Costituzione secondo il quale il nostro Paese può consentire - acondizioni di parità con altri Stati - a limitazioni di sovranità se sono determinatedall'esigenza di partecipare a un'Organizzazione internazionale volta adassicurare la pace e la sicurezza fra le nazioni. In tale modo il diritto della CE haportata sostanzialmente costituzionale, anche se è stato introdotto con leggeordinaria del Parlamento.
Una scelta diversa è stata fatta dalla grande maggioranza degli Statimembri dell'UE, che hanno modificato nell'occasione dell'adesione all'UE unacosiddetta "clausola europea" che costituzionalizza il diritto dell'UE.
La portata costituzionale che il diritto comunitario e, in taluni Stati, ildiritto dell'UE riveste incontra tuttavia un limite nell'esigenza che le normesovranazionali non confliggano gravemente con i principi fondamentali degliordinamenti nazionali: le Corti costituzionali italiana (sentenza n. 170/1984,Granital) e tedesca (sentenza 12 ottobre 1993, "Solange III") hanno infattiricostruito l'esistenza di un diritto dello Stato a non uniformarsi alle normedell'Organizzazione ove esse siano suscettibili di confliggere con un principiosupremo dell'ordinamento nazionale.
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Da: ottobrina02/01/2013 21:30:48
grazie x le informazioni ...

A presto

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Da: x ottobrina02/01/2013 21:41:23
Ti sei spaventata, vero?
Perchè se questo è un sunto.....allora!
Rispondi

Da: noncelafacciopiù02/01/2013 22:18:06
Non ce la faccio più,sono depressa,demoralizzata,studio da quasi  due anni e  e ho l'orale a gennaio.Per l'informatica ho un terrore immenso,sudore freddo,ma chi me lo ha fatto fare????????? Qualche consiglio per l'informatica?Qualcuno sa qualcosa sui criteri?
grazie in anticipo
Rispondi

Da: youtube se non avessi te02/01/2013 22:43:50
Rispondi

Da: cara...02/01/2013 22:45:54
punto primo : CALMA

punto secondo :se hai studiato ce la farai. Non so se hai letto le pagine del forum..se arrivi alla domanda di informatica senza sbagliare , sei promossa anche in caso di silenzio nella peggiore delle ipotesi :) Con un voto più basso, ma promossa.
I criteri non ci sono , ma qualcuno ha detTo n3 punti per l'informatica come nelle altre regioni
Rispondi

Da: cara...02/01/2013 22:51:51
per i materiali ci sono una infinità di stiti web
cmq guarda questo sito e scegli quello che ti manca

http://www.atuttascuola.it/risorse/burocrazia/informatica_dirigenti_scolastici.htm
Rispondi

Da: vera campana02/01/2013 23:26:34
cara...
come sei cara
punto primo...
punto secondo...
punto ... e a capo:
non si finisce mai e sono veramente stressata,
ma le tue parole sanno rassicurare
Rispondi

Da: collage02/01/2013 23:37:19
noncelafacciopiù , se non avessi te  cara... vera campana....aspettiamo il seguito, per ora ho messo in fila i nick di 4 post....via, facciamo un po' di scrittura creativa e invitiamo tutti a partecipare.....dove sei prima volta?
Rispondi

Da: vera campana03/01/2013 00:27:53
non lo sai dov'Ella si trova?
lei è altrove, non è qua!
chi lo sa con chi sarà?
sarà al mar oppur in montagna?
i suoi piedi leggiadrini sarann  posti sul lettino o su un candido mantello? 
e il suo viso, fresco e bello, sarà avvolto in una sciarpa o baciato dal suo Sole?
chi lo sa cosa farà?
mangerà la spigoletta o una bella costoletta?
cosa vuoi che Ella faccia...
or è meglio che io mi taccia...
non lo sai che ogni tanto
anche Lei, di soppiatto,
si addolcisce come un gatto
ascoltando quella musica
che magia non fece ancora;
ma lui niente, tomo tomo, grida ancor
"son io il tuo uomo!!!"
A dir il vero già si mormora che il suo modo
sia cangiato, ma io non credo sia così: Lei non molla e dice no!
Ad un solo Lei disse sì e lo disse al primo dì,
ma lo disse, sai così:
non pensava certamente
che nel forum tanta gente
mormorasse per quel suo sì!!!
alla fine, sai che dico?
Se tra i due concorrenti
il primo è ancor e solo, suo malgrado,
un semplice e fervente ammiratore
il secondo è più che amico:
solo a Lei sta a sentì
e le dice "signorsì".
Or che al termine già volge
questa cosa assai scadente,
(la mia prosa ovviamente),
io è a Lei che chiedo scusa!
Se io scrissi questa cosa
fu per amore della prosa
e mai il dubbio mi sfiorò
di un suo possibile fastidio...
Lei è nata intelligente e non si adira certamente,
quando legge questo omaggio
che io feci come saggio:
non un saggio di bravura,
ma un saggio di scrittura...
creativa?
boh, non so
quel che so che ora vo...
ma dove vo?



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