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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: Mod. 730 bis | 08/03/2015 19:31:39 |
Candido, Candido ... credi veramente che possa interessare il comportamento tenuto da alcuni nel forum ??? Non interessa più di tanto. Sono altre le cose che interessano..... | |
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Da: cercasi <Ds | 08/03/2015 19:57:10 |
MAFIOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI VI PARE POSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE(???????????????????????????? | |
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Da: lo stregonzo | 08/03/2015 21:25:34 |
ma che gridi! | |
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Da: gli deve | 08/03/2015 23:13:35 |
essere scappato il tasto e poi ha preso gusto! Come non dargli ragione ..... Non per quello che scrive , ma come lo scrive | |
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Da: lo stregonzo | 09/03/2015 09:19:40 |
:-) sarà ma a me sembra demenza pura come quella di postare una pagina di commenti uguali... | |
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Da: lo stregonzo | 09/03/2015 09:22:05 |
:-) sarà ma a me sembra demenza pura come quella di postare una pagina di commenti uguali... ....ma io sono lo stregonzo un po' stregone eun po'(cerste volte molto)......str..... | |
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Da: lo stregonzo | 09/03/2015 09:24:20 |
errata corrige ....ma io sono lo stregonzo un po' stregone e un po' (certe volte molto)......str.....zo | |
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Da: il | 09/03/2015 21:09:12 |
piu' noioso è il francese | |
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Da: FORUM | 10/03/2015 00:16:59 |
IN AGONIA !!!!! | |
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Da: siete o ci fate | 10/03/2015 01:58:14 |
nessuno sarà DS...... "ritenta sarai più fortunato!" certamente più onesto! | |
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Da: siete o ci fate | 10/03/2015 01:58:16 |
nessuno sarà DS...... "ritenta sarai più fortunato!" certamente più onesto! | |
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Da: @ siete o ci fate | 10/03/2015 07:50:28 |
nessuno sara' DS....e' molto probabile. "ritenta sarai piu' fortunato!".....la fortuna in questi casi non c'entra per niente. certamente piu' onesto! ......sbagliato, chi non e' stato onesto una volta continuera' a non esserlo perche' la disonesta' e' un modo d'essere, con alti e bassi accompagna una persona per tutta la vita. | |
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Da: Inidoneo 379 | 10/03/2015 09:36:31 |
Non credo proprio che nessuno sarà ds grazie a questo concorso, purtroppo. | |
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Da: E'' vero | 10/03/2015 12:45:52 |
talvolta è possibile configurare un modo di essere. | |
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Da: Facciamo una riflessione | 10/03/2015 12:59:58 |
In questa complicata e controversa faccenda del concorso d.s., per capirne di più penso che sia utile mettere a confronto tre messaggi di seguito riportati, scritti negli ultimi due o tre giorni da tre noti frequentatori di questo forum, dotati a mio giudizio, di un intuito fine che consente loro di cogliere quello che ai più sfugge, essi sono: il CONTE, Candido come la neve e Roy de la bonne heure. 1) IL CONTE 07/03/2015 23.10.38. "AUGURI A TUTTE LE DONNE DEL FORUM- AVVISO :IL CONCORSO SARA' ANNULLATO-STOP." 2) Candido come la neve 08/03/2015 18.57.07. "Il MIUR, in caso di scandalo in autotutela, dovrà assumersi la responsabilità di annullare il concorso al fine di tutelate il decoro dell' amministrazione. Io penso che i nomi apparsi nelle intercettazioni sono soltanto la punta dell' iceberg e nemmeno sarebbe giusto cacciare dal concorso solamente quei poveri sfortunati, mentre altri presuntuosi che spavoneggiano la loro pochezza, convinti di essere i migliori, vomitando di frequente anche nel forum, dovrebbero poi farla franca, come se nulla fosse successo." 3) Roi de la bonne heure 08/03/2015 19.07.46. "Napoli è bella e grande è la sua storia. Piazza plebiscito è il simbolo del cambiamento. Da corte del palazzo reale ad agorà popolare. I migliori concerti si sono celebrati in essa ed i futuri migliori concerti ed eventi sociali trovalo in essa l'ambiente ideale per essere vissuti. Napoli è grande e non abbandona gli esclusi e gli ultimi. Per questo è conosciuta nel mondo e non si smentisce al mondo. La voce dei vicoli, dei quartieri colora di sole Napoli, ed è sole con lascia ombre. Avec moi la felicità si diffonde e non c'è ragione del nulla. Il nulla è tristezza ed io voglio portare a tutti voi la felicità di cui avete diritto. Siete fortunati perchè i vostri Padri questo hanno lasciato in eredità a tutti voi ed è una eredità irrinunciabile. Ora che avete cominciato ad assaporare la felicità siete restati attoniti e silenziosi per qualche giorno. Bisogna gioire per questo. La felicità è respirare l'aria tersa di una giornata pre-primaverile che annuncia la rinascita della natura. E' potersi guardare nella coscienza per espellere il buio, le ombre per poter festeggiare la rinascita che la natura ci offre e trasformare la corte del palazzo reale in una delle piazze più ospitali del mondo (piazza Plebiscito). Napoli è grande e grande è la sua cultura." Questi tre messaggi, leggendoli attentamente, evidenziano nell'epilogo ipotizzato, tre suggestive interpretazioni che si discostano tra loro riguardo alla svolta che il concorso avrà , sebbene poggino sulla medesima motivazione di base, che la cronaca giornalistica chiaramente delineò nel mese di marzo dello scorso anno, al punto da convincere sia i concorrenti e sia l'opinione pubblica, che per il modo in cui era stato svolto, in antitesi a quanto inizialmente tutti speravano riguardo al rispetto delle regole, questo concorso non aveva premiato alcun merito. E' proprio la non piena condivisione di opinione su questo punto, che li fa forse divergere anche se lievemente sull'ipotizzato epilogo di questa lunga storia: Il CONTE taglia drasticamente corto e dice che il concorso sarà annullato; Candido è incerto, ma sostiene che in caso di scandalo conclamato, il MIUR dovrà assumersi in autotutela la responsabilità di annullare il concorso per tutelare il decoro dell' amministrazione; Roi de la bonne heure, più cautamente, ipotizza invece un epilogo intermedio, in cui corrotti e corruttori saranno rinviati a giudizio e processati, e che la graduatoria non verrà annullata, ma sarà verosimilmente aggiornata in base alle evidenze penali, in cui sarebbero collocati anche i concorrenti ritenuti illecitamente esclusi, probabilmente mediante uno specifico dispositivo del MIUR. In conclusione, la situazione appare tuttora ingarbugliata e la sua soluzione richiede buon senso e buona volontà , ma soprattutto occorre avere la consapevolezza che qualunque esso sia il percorso ideato per portare a compimento questo concorso, per poter voltare pagina e realizzare una credibile alternativa di cambiamento, la strada da percorere dovrà essere lineare e pienamente coerente con i principi di giustizia reale. | |
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Da: Questo è pienamente condivisibile | 10/03/2015 13:41:25 |
"... la strada da percorere dovrà essere lineare e pienamente coerente con i principi di giustizia reale. " | |
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Da: Ma quanta strada per | 10/03/2015 17:36:43 |
sapere come andrà a finire ????? | |
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Da: Già ... | 10/03/2015 18:22:12 |
come andrà a finire? Sarebbe proprio "bello" saperlo in anticipo, ma così come si sono messe le cose nemmeno il palantir consentirebbe a qualunque mago, strega o stregone di fare previsioni. Dobbiamo allora solo attendere fin quando la pazienza ce lo concede. | |
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Da: Atti... | 10/03/2015 20:55:07 |
Mi hanno risposto che non mi daranno gli atti richiesti (gli elaborati di diù di 300 candidati) perché si tratta di un inammissibile controllo generalizzato sull'azione della Pubblica Amministrazione... me ne daranno solo dieci, ma dopo che sarà conclusa la procedura concorsuale (dicono che stanno esaminando i ricorsi sulla valutazione dei titoli...). | |
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Da: Atti... | 10/03/2015 20:59:11 |
qualcun altro ha avuto risposta? | |
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Da: palesus | 10/03/2015 21:31:59 |
Chiedete i miei compiti , mi farebbe piacere | |
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Da: @ Atti... | 11/03/2015 06:40:54 |
Bisogna procedere con diffida e citare la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che sancisce l'inutilità di avere e di chiedere un numero inconsistente di compiti. Si allega: Disciplina di accesso agli atti e documenti amministrativi. (Delibera del 20 dicembre 2006) Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 dicembre 2006, ha adottato la seguente delibera: "Con nota del 30 giugno 2006, avente ad oggetto "Accesso agli atti e documenti amministrativi", il Direttore generale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, chiedeva al Presidente della IX Commissione "di valutare l'opportunità di un confronto" in ordine a tale materia, con particolare riferimento alle richieste di accesso e di rilascio copia avanzate da candidati non ammessi alle prove orali del Concorso a 380 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M. 28 febbraio 2004; con delibera del 26 settembre 2006 la Nona Commissione, accogliendo la richiesta, disponeva l'audizione del dott. Barbieri, invitandolo per il giorno 17 ottobre 2006. In tale data il dott. Barbieri depositava una relazione sull'orientamento attuale del Ministero in ordine all'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi su istanza di partecipanti al concorso per uditore giudiziario, dichiarati non idonei in sede di correzione degli elaborati scritti, rappresentando che, sulla scorta di tale orientamento, in conformità con la delibera del CSM del 14 luglio 1999, possono essere "sempre accolte le richieste di accesso e di rilascio copia, presentate da candidati non ammessi alle prove orali, riferite ai seguenti documenti: �• elaborati del richiedente; �• verbali della correzione; �• verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice; �• ogni altro atto concernente l'istante. Rappresentava, altresì, che il Ministero già provvede a rilasciare copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente senza indicazione del nome dell'autore e che, a richiesta dell'istante, è rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà . Ciò in considerazione di un prevalente orientamento del Giudice amministrativo. Passava, poi, in rassegna le problematiche derivanti dall'entrata in vigore del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", e i suoi rapporti con la Circolare 8 marzo 2006, recante "Misure organizzative sul diritto di accesso", del Ministero della giustizia, sottoponendo alla Commissione le questioni relative alla "notifica ai controinteressati" delle istanze di accesso, nonché quella relativa alla irregolarità o incompletezza della richiesta. All'esito dell'audizione la Commissione deliberava di acquisire il parere dell'Ufficio Studi, rilasciato su richiesta della Sesta commissione, "inteso a verificare se il nuovo regolamento in materia di accesso agli atti incida o meno sulle procedure concorsuali relative all'accesso in magistratura". Preliminarmente pare opportuno ricordare la posizione assunta dal C.S.M. con le delibere di volta in volta adottate, riportando la ricostruzione effettuata dall'Ufficio studi nel parere n. 313/2006 del 17 novembre 2006. "Con una prima delibera del 25 maggio 1994 è stato recepito a maggioranza il parere di quest'Ufficio studi n.100/94 del 18 aprile 1994, nel quale tra l'altro si affrontava il problema dell'accesso agli atti relativi ad altri partecipanti al concorso che avessero superato le prove scritte e fossero stati ammessi agli orali. In conformità alla posizione del Consiglio di Stato il parere non assimilava la condizione di colui che chiede di accedere agli atti a quella che legittima il ricorso al giudice avverso un atto lesivo di una situazione giuridicamente tutelata e di conseguenza reputava che fosse sufficiente configurare in capo all'istante la titolarità di una posizione di rilievo giuridico che fondasse la richiesta; tale situazione poteva sicuramente ravvisarsi anche nell'interesse alla conoscenza dell'attività della commissione di concorso ed alla verifica delle operazioni da questa compiute, senza limiti rispetto all'esigenza di tutela della riservatezza degli altri candidati, poiché la redazione di elaborati destinati, per loro natura, al confronto con quelli di altri concorrenti, in un contesto di competizione concorsuale, non si riduce al rapporto tra il candidato e l'amministrazione, ma coinvolge anche gli altri candidati in un necessario giudizio di relazione. Il parere evidenziava altresì che eventuali ragioni di riservatezza avrebbero potuto comunque essere sempre salvaguardate mediante sistemi che garantissero l'anonimato dei candidati. Agli altri candidati spettava in ogni caso la tutela nelle competenti sedi civili e penali, qualora coloro che avessero ottenuto copia degli atti, li avessero utilizzati a fini diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio. Questa posizione veniva meglio e definitivamente esposta nella delibera consiliare del 23 febbraio 1995, che rispondeva anche all'esplicita richiesta di rilascio di copia (non solo dei propri, ma anche) degli elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali. Si è reputato di poter accedere a tali richieste nella considerazione che tra i vizi deducibili vi è l'eccesso di potere in senso assoluto che può, in ipotesi, essere provato "â��anche attraverso la dimostrazione di una disparità di trattamento tra il soggetto e la generalità dei candidati ammessi, che sia talmente evidente, macroscopica ed indiscutibile da trascendere il limite dell'insindacabilità delle scelte tecniche di merito". Con due delibere del 29 ottobre 1997 e del 23 settembre 1998 il C.S.M. ha precisato che possono essere sempre accolte le richieste di accesso e di rilascio di copia, presentate da candidati non ammessi alle prove orali, riferite ai seguenti documenti: elaborati del richiedente, verbali della correzione, verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice, ogni altro atto concernente l'istante. Possono essere, altresì, accolte le richieste che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli elaborati di tutti i candidati che siano stati ammessi alle prove orali nel solco dell'orientamento già espresso con la delibera del 23 febbraio 1995, senza che le richieste stesse contengano la specificazione dei motivi, essendo logico ipotizzare che esse siano determinate dall'interesse ad esaminare se sussistano le condizioni per far valere in giudizio eventuali motivi di doglianza avverso l'esito delle prove concorsuali; nè appare possibile richiedere oneri di motivazione differenziati a seconda che l'istanza abbia ad oggetto il rilascio di copia dei soli elaborati del richiedente o anche di tutti i candidati ammessi alle prove scritte. Viceversa, non sono state ritenute accoglibili ex se istanze che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli elaborati di un numero limitato di candidati, individualmente identificati o no, data la non configurabilità , in tale fattispecie, di alcun interesse giuridicamente rilevante che giustifichi una simile richiesta; in sede giurisdizionale, infatti, non è ammesso chiedere al giudice di rivedere o rifare la valutazione comparativa, ma solo di verificare la palese abnormità della valutazione, cosa che può desumersi da una macroscopica ed indiscutibile incongruenza tra il giudizio dato al candidato non ammesso rispetto ai comuni denominatori eventualmente individuabili tra criteri di valutazione di fatto osservati per la generalità dei candidati ammessi. L'ultima delibera che ha affrontato il tema in termini generali è quella del 14 luglio 1999 e, con riferimento al diritto di accesso dei candidati alla documentazione concorsuale e, specificamente, agli elaborati di coloro che risultano ammessi alle prove orali, ha ribadito che ogni partecipante ad un pubblico concorso è titolare di un interesse concreto ed attuale alla conoscenza dell'attività della commissione esaminatrice, in relazione all'eventualità di dover impugnare l'esito finale della procedura, qualora risulti a lui sfavorevole; su detto interesse non possono essere ritenute prevalenti le esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, dal momento che la partecipazione ad un pubblico concorso toglie qualsiasi natura privata agli elaborati, che compongono tutti gli atti del procedimento concorsuale. Infatti, non può accogliersi la tesi secondo cui gli elaborati scritti di ciascun candidato al concorso per uditore giudiziario dovrebbero considerarsi non ostensibili agli altri partecipanti poiché, pur se il giudizio non è di tipo comparativo, il contesto generale del concorso coinvolge tutti gli aspiranti in un non eludibile giudizio di relazione in cui ciascuno deve essere valutato in rapporto ad un astratto criterio di sufficienza stabilito dalla commissione mediante la fissazione di criteri di massima, la cui predeterminazione, facoltativa in passato, è divenuta obbligatoria al fine di rendere trasparente la corrispondenza ad essi della singola valutazione. Tutto ciò sul presupposto che vi sia, in ogni caso, un nesso di strumentalità diretto fra il contenuto dei documenti che il candidato chiede di conoscere ed il fine di tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale egli è portatore. Ne consegue la possibilità di un giudizio di annullabilità per eccesso di potere delle valutazioni in sede concorsuale affette da lacune, insufficienti o contraddittorie o in contrasto con i criteri di massima adottati dalla commissione, che in tal modo autolimita la propria discrezionalità ; infatti, a norma degli artt. 12 e 16 del R.D. n. 1860/1925 e dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il giudizio sulle prove dei singoli candidati deve in via diretta essere basato su criteri e parametri generali in relazione ad un astratto criterio di sufficienza stabilito dalla Commissione mediante la fissazione di criteri di massima la cui predeterminazione, facoltativa in passato (R.D. 1860/1925), è divenuta obbligatoria (D.P.R. 487/1994) per rendere trasparente la corrispondenza ad essi della singola valutazione, soprattutto perché rappresentano il presupposto che legittima e concretizza l'operato della Commissione. Per altro verso, viene esclusa la proponibilità della dimostrazione dell'eccesso di potere nel caso di un più favorevole metro di giudizio eventualmente applicato ad altri candidati, poiché questo non vizierebbe il giudizio relativo all'istante, alla stregua del principio secondo cui non può dar luogo ad eccesso di potere per disparità di trattamento un precedente comportamento illegittimo dell'Amministrazione. Dunque, il candidato escluso dalle prove orali non ha interesse a prendere conoscenza degli elaborati degli altri candidati, la cui comparazione con quelli da lui redatti non potrebbe condurre in alcun caso all'annullamento del giudizio espresso dalla commissione. Pertanto, la delibera limita il diritto d'accesso agli elaborati dell'istante, al verbale della commissione recante la fissazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove ed al verbale di correzione. La delibera, quindi, si segnala per una chiara affermazione che il diritto di accesso non può che riguardare gli atti che strettamente riguardano il candidato richiedente." Tutto ciò premesso si osserva. Quanto all'organo destinatario della richiesta è pacifico che l'attuale disciplina legislativa contenuta nella legge n. 241/90 consenta al soggetto legittimato di produrre la richiesta indifferentemente al Ministero o al C.S.M. "per sollevarlo dall'onere di individuare l'amministrazione tenuta alla stabile conservazione dell'atto, anche se il giudice non può prescindere da una individuazione precisa del soggetto cui imporre il rispetto del diritto." Quanto all'accesso, ribadito che ogni partecipante ad un concorso pubblico è titolare di un interesse concreto ed attuale alla conoscenza dell'attività della Commissione giudicatrice, in relazione all'eventualità di dover impugnare l'esito finale della procedura, per l'ipotesi in cui lo stesso risulti a lui sfavorevole, si considera che su detto interesse non possono essere ritenute prevalenti le esigenze di tutela della riservatezza dei terzi. Invero considerare non ostensibili gli elaborati degli altri partecipanti striderebbe con il contesto generale del concorso che coinvolge tutti gli aspiranti in un ineludibile giudizio di relazione in cui ciascuno deve essere valutato in rapporto ad un astratto criterio di sufficienza stabilito dalla commissione mediante la fissazione di criteri di massima, la cui predeterminazione, facoltativa in passato, è divenuta obbligatoria al fine di rendere trasparente la corrispondenza ad essi della singola valutazione. Tutto ciò sul presupposto che vi sia, in ogni caso, un nesso di strumentalità diretto fra il contenuto dei documenti che il candidato chiede di conoscere ed il fine di tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale egli è portatore. Corollario necessitato è l'affermazione del diritto di accesso di ogni candidato, oltre che agli atti interni della procedura concorsuale, anche agli elaborati degli altri candidati positivamente giudicati, non di tutti, però, bensì di una quota significativa che può stimarsi, comunque non inferiore alla metà più uno degli elaborati, mantenendo l'anonimato mediante mascheratura dei nominativi. Ciò perché è sempre possibile desumere elementi di convinzione circa l'utilizzo da parte della commissione d'esame di un medesimo criterio di valutazione di tutti i candidati che escluda macroscopiche incongruenze o palesi aberrazioni e dunque l'eventuale vizio di eccesso di potere. Pertanto, in tale situazione si rivela utile il raffronto con i giudizi espressi nei confronti di tutti i candidati, con la precisazione che dovranno essere respinte, (non sussistendo per il candidato escluso alcun interesse giuridicamente rilevante, trattandosi di valutazione non di carattere comparativo bensì di tipo assoluto e riferita non già alla qualità degli elaborati dei candidati concorrenti, ma a parametri di valutazione di carattere generale), le istanze dirette ad ottenere visione e copia degli elaborati dei candidati dichiarati idonei nella medesima seduta nella quale sono stati corretti i compiti del richiedente, ovvero visione e copia degli elaborati indicati nominalmente o con riferimento alla posizione in graduatoria. Quanto alla "notifica ai controinteressati", art. 3 D.P.R. 184/2006, la soluzione è rinvenibile nella semplice considerazione che il rilascio di copia degli atti avviene in forma anonima di talché viene meno il presupposto della norma. Quanto al contrasto tra la norma di cui all'art.6, comma 5�°, D.P.R. 184/2006, che sancisce l'interruzione del termine entro cui deve concludersi il procedimento, ed il punto 2, cpv.15, della circolare 8 marzo 2006, che prevede la sospensione dello stesso termine, deve ritenersi prevalente la disposizione della norma regolamentare all'interno dei principi di successione e di efficacia di norme nel tempo. Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera - che la copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente sia rilasciata senza indicazione del nome dell'autore; - che possa essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno; | |
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Da: @ Atti... | 11/03/2015 06:43:00 |
Tale diffida diventerà elemento di essenziale importanza successivamente nel caso l'amministrazione non dovesse ottemperare. | |
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Da: @ Atti... | 11/03/2015 07:01:04 |
Il sottoscritto.-.. tenuto conto del vostro diniego a rilasciare copia ( comunicazione del...) cosi come domandato ed in conformità del disposto di cui all'art. 241/90 che nella sostanza sancisce il diritto di conoscere e non per mera curiosità l'operato della P.A. ma per consentire l'adeguata difesa dei diritti del sottoscritto. La richiesta presentata il ... non è fatto di mera curiosità e l'amministrazione non può sindacare rispetto alla della tutela di diritti dei richiedenti secondo il disposto dell'art. 24 C. Vi rappresenta che la ragione del diniego all'accesso agli atti impedisce al sottoscritto di tutelare i suoi interessi. Nella richiesta non c'è elemento che possa avere la pretesa di controllare l'operato dell' amministrazione essendo il sottoscritto SOGGETTO CONCRETAMENTE INTERESSATO alla tutela dei diritti. Si allega delibera del CSM che ha ben rappresentato ed interpretato le disposizioni della 240/90. Un richiesta di numero inferiore alla metà più uno degli elaborati potrebbe rappresentarsi come atto di emulazione (e non come manifestazione di un interesse concreto e diretto per la tutela dei diritti) che legittimerebbe l'amministrazione a non dar corso alla richiesta. Pertanto vi diffida ad adempiere e a far scaturire da questa le conseguenze di legge. | |
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Da: @ Atti... | 11/03/2015 07:10:22 |
Scusatemi: Riscrivo la prima parte. Il sottoscritto.-..prende atto del vostro diniego a rilasciare copia ( comunicazione del...) cosi come domandato in data... secondo le disposizioni e la ratio del disposto di cui alla legge 241/90, che nella sostanza sancisce il diritto di conoscere e non per mera curiosità l'operato della P.A. ma per consentire l'adeguata difesa dei diritti del sottoscritto. La richiesta presentata non non è finalizzata ad appagare una mera curiosità , ma è finalizzata alla tutela di diritti. Essa non può essere sindacata dall' amministrazione senza ledere l'art. 24 C. | |
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Da: @ Atti... | 11/03/2015 07:11:23 |
Ripeto : E' essenziale diffidare. | |
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Da: @ Atti.... | 11/03/2015 11:20:36 |
La risposta inviatati mi sembra piu' che altro, quella di un funzionario timoroso o consapevole che un'ampia verifica possa far emergere troppe mani sporche di marmellata avariata e allora siavventura ingenuamente ad affermare che il numero di elaborati richiesti si traduce, di fatto, in un controllo inammissibile e generalizzato sull'azione della P.A., ignorando,forse, che lo scopo dell'azione dei ricorrenti, peraltro consentito dalla legge, e' proprio quello di fare un controllo per stabilire con una medio-alta probabilita' che la valutazione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice sia stata fatta con equita', cosa possibile solo se la verifica da parte del ricorrente sia fatta su unsignificativo e ampio numero di campioni. | |
Rispondi |
Da: Sembra chiaro | 11/03/2015 11:34:49 |
che fanno quadrato sul lavoro svolto dalla commissione esautorata e sostituita, evidentemente sentono odore di bruciato e fanno i pompieri. | |
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Da: Il controllo smisurato | 11/03/2015 12:01:36 |
si giustifica ed è associato alla carenza di interesse da parte del richiedente l'accesso agli atti. L'esistenza di interesse diretto e concreto esclude il controllo ingiustificato sull'attività della P.A. Naturalmente la P.A. agisce per opera e per effetto di persone ... La richiesta di accesso è pienamente giustificata e motivata. I compiti di dieci concorrenti su 950 circa ammessi a sostenere gli orali significa consentire l'accesso a circa 1.11111111111 per cento. Praticamente inutile ai fini della tutela dei diritti. | |
Rispondi |
Da: x analogia..... | 11/03/2015 12:49:58 |
"....Dati relativi agli altri alunni della classe -1 • La conoscenza di tali dati esula dall' interesse personale dei ricorrenti; • Ingerenza nella sfera di riservatezza di altri soggetti; • Non è ammissibile un'analisi comparativa comp leta circa la valutazione ed i metodi adottati dai professori con riguardo a tutt a la classe (T.A.R Calabria 2314/2000)..."; • Non è ammissibile un generico controllo dell'attività posta in essere dal corpo insegnante; • Sindacato sugli atti che riguar dano gli altri alunni: astrattam ente ammissibile in caso di rilevanti "episodi di di sparità di trattamento". " Non è ammissibile il controllo generalizzato sugli atti, a me pare di intendere così. | |
Rispondi |
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