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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1419032 volte

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Da: D&G28/08/2014 21:34:41
Si può sapere quanti sarebbero gli idonei in Campania? Vorreste l'interregionalità?
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Da: eh28/08/2014 21:36:07
Tu strega che sei così disinteressata e distaccata , tu che in modo scaltro hai menzionato il nodo ubiquita Tu che sei così super parte.. proprio tu ti domandi i  che posizione sei? E che te ne frega tanto tu sei superiore
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Da: è anche possibile che28/08/2014 22:07:02
dalle indagini possa emergere un ipotetico tentativo anche oggettivo di farsi "raccomandare"...ma non ci sono le prove che le stesse raccomandazioni siano arrivate a buon fine, del resto fra gli indagati ci sono anche concorrenti. Mi sà che pochi pagheranno per molti, ma di certo non la commissione che rimarrà (come dice una già nota Personalità)
INATTACCABILE!
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Da: @ è anche possibile che28/08/2014 22:54:53
mi sà?????
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Da: Grillo parlante/Sincerità28/08/2014 23:00:58
Qualcuno sa perché l'articolo "Presidi, c'è la svolta: il Consiglio di Stato respinge...", pubblicato oggi da Il Mattino e da me postato sui Forum alle 13.44, non è più disponibile?
Rispondi

Da: @ grilla28/08/2014 23:23:24
Perchè i giornalisti si sono resi conto che è una.....

PALLA  COLOSSALE  !!!!!!!!!!!!!
Rispondi

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Da: @ grillo 28/08/2014 23:31:45
Perché le notizie che stanno girando SONO FALSE......Perché la graduatoria non può essere pubblicata......
Rispondi

Da: @ grillo 28/08/2014 23:32:54
Perché le notizie che stanno girando SONO FALSE......Perché la graduatoria non può essere pubblicata......
Rispondi

Da: rfgrtgfefccgtfbvg28/08/2014 23:35:26
,strega,   che caduta di stile  chiederti della tua posizione........ Sei anacronistica  nel mettere ancora in discussione aspetti del concorso che sono stati ampiamente analizzati nei luoghi competenti. Sii meno ipocrita e spera di essere nei primi cento davvero.
Rispondi

Da: rfgrtgfefccgtfbvg28/08/2014 23:38:00
Le notizie sono verissime e giustissimeeeeeeeee
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Da: 😂28/08/2014 23:44:41

- Messaggio eliminato -

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Da: forse si dimentica.....28/08/2014 23:47:10
....che c'è un'indagine penale in corso
Rispondi

Da: forse si dimentica.....28/08/2014 23:47:11
....che c'è un'indagine penale in corso
Rispondi

Da: nicolaus345 28/08/2014 23:58:19
siete ridicoli, a furia di rosicare avete perso il senso della realtà ! la graduatoria sarà pubblicata e tutti gli idonei saranno ds prima o poi!
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Da:  29/08/2014 02:55:46
Rispondi

Da: Il consiglio di Stato29/08/2014 07:05:52
afferma che un rappresentate sindacale può far parte della commissione poiché è nominato non in quanto tale ma per la funzione  ed il ruolo che esercita dentro la P,A. .


Vanifica di fatto il disposto del 165 dettato per ragioni di ordine superiori in esecuzione diretta di un principio costituzionale (l'imparzialità)

Afferma che il tempo dedicato alla correzione dei compiti non sia sindacabile... Le cose impossibili sono logicamente e giuridicamente sindacabili sul piano della legittimità degli atti...


Queste riflessioni restano e faranno parte della storia di questo concorso anche se i mezzi di informazione pubblico sembrano di non aver letto.

Rispondi

Da: palesus29/08/2014 07:08:35
Viva il Cds , viva la giustizia  .
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Da: Naturalmente29/08/2014 07:09:18
sappiamo tutti che la decisione del CdS può non considerarsi atto definitivo e può essere impugnato sia per il terzo grado di giudizio e sia presso gli organi di giustizia internazionale.

E' pleonastico ricordare che la graduatoria non potrà essere pubblicata senza il possesso degli atti presupposto...


Rispondi

Da: Vi sono le condizioni per29/08/2014 07:14:56
considerare moralmente nessuno degli idonei non idoneo a svolgere la funzione di ds.

Dico moralmente e non giuridicamente. La morale sociale e l'etica individuale non sempre coincidono con quella giuridica.

Cambiare il sistema di reclutamento non ha risolto alcun problema, perchè nessun problema si è voluto risolvere.
Rispondi

Da: doproing29/08/2014 07:16:31
quante sciocchezze la graduatoria degli idonei verrà pubblicata perchè il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi e gli atti sono in possesso dell'USR che già sta lavorando a ciò. Fine della vicenda
Rispondi

Da: @doproing29/08/2014 07:27:06
Si, si, si,
1) Che pure gli altri ricorsi saranno rigettati è cosa che logicamente siamo in grado di supporre tutti, ma allo stato ancora non abbiamo notizia del loro avvenuto deposito. Tu ne hai? e da quale fonto lo hai appreso? Senza il deposito delle sentenze esse non sono state ancora emesse. Il tuo dire è incongruente, in ogni caso!

2) Sappiamo tutti, anche tu, per averlo appreso dai mezzi di informazione, che gli atti sono in mano alla Magistratura penale che sta indagando per reati abbastanza seri. Il sequestro è un atto preventivo finalizzato ad evitare il compimento di ulteriori reati. Sappiamo ancora che il "blocco" del concorso non è nato e non è conseguenza di alcun disposto della giustizia amministrativa e la sentenza del giudice amministrativo non può incidere sull'azione della Magistratura penale. Tutt'altro, ma le determinazioni di quella penale possono avere riflessi sull'atto amministrativo e la P.A. è obbligata ad adeguarsi ad disposto del deliberato penale.
Rispondi

Da: @doproing29/08/2014 07:29:46
Come sai la vicenda adesso comincia e non adesso finisce!!!
Rispondi

Da: filantropo29/08/2014 08:04:16
Riguardo la vicenda dei ricorsi con la sentenza del CdS ha chiuso tombalmente ogni contenzioso, quindi la situazione riguardante i ricorsi è già finita, morta e sepolta, la Franzese ha convocato La Commissione esaminatrice per ratificare entro la settimana prossima la graduatoria; anche i sindacati hanno abbassato i toni della protesta ed è stata annullata la manifestazione di oggi a Roma per gli sviluppi positivi degli ultimi giorni.
Rassegnatevi!!!! Poi per quanto riguarda il procedimento penale esiste solo un fascicolo aperto in Procura le cui indagini a tutt'oggi verso gli indagati non hanno portato ad alcuna incriminazione e rinvii a giudizio. Infine vi faccio presente che sono comunque procedimenti distinti e separati ma non possono inficiare la sentenza del CdS che è esecutiva.
Rispondi

Da: @: filantropo29/08/2014 08:23:00
La vicenda dei ricorsi non è finita essendo le sentenze del CdS impugnabili ai sensi dell'art. 112 C. Non è né morta e né sepolta.

Per il resto affermi cose che tu sai e alle quali non sia logico credere.

Ognuno è libero di credere in quello che meglio gli conviene!!!
Rispondi

Da: filantropo29/08/2014 08:32:36
L'art. 112 del Codice del processo amministrativo rappresenta la norma con cui il Legislatore del 2010 introduce la disciplina del giudizio di ottemperanza.

La citata disposizione, rubricata "Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", è sostanzialmente diretta a fare chiarezza sulle sentenze e sugli altri provvedimenti suscettibili di attuazione attraverso l'azione di ottemperanza.

La norma in commento esordisce affermando che «I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti» (art. 112, comma 1).

Sul punto, si pongono due questioni interpretative.

In primo luogo, occorre chiarire il concetto di "pubblica amministrazione".

In secondo luogo, si deve decifrare il riferimento alle "altre parti" contenuto nella citata disposizione.

Ebbene, con riferimento al primo tema, la nozione di "pubblica amministrazione" deve essere ricavata dalle informazioni offerte dall'art. 7, comma 2, c.p.a., secondo cui «Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo».

Riguardo al concetto di "altre parti" contenuto nella norma in commento, invece, sembra che l'obbligo di ottemperare il giudicato incomba non solo sulle amministrazioni intimate nell'ambito del giudizio di cognizione, ma anche su quelle che, in ipotesi, possono comunque avere una diretta responsabilità ai fini del ripristino dello status quo ante.

L'art. 112 prosegue elencando tutti i provvedimenti giurisdizionali per la cui attuazione può essere proposta l'azione di ottemperanza (comma 2).

La lettera a) indica innanzitutto le «sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato»: sotto questo aspetto, è evidente che la norma si muove nel solco del tradizionale ricorso di ottemperanza.

Ben più carica di conseguenze interpretative, invece, è la disposizione contenuta nella lettera b), laddove è sancita l'ottemperabilità delle «sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo»: il riferimento è ai cosiddetti provvedimenti "instabili", cioè alle sentenze di primo grado la cui esecutività non è sospesa dal Giudice d'appello ed ai provvedimenti cautelari del giudice amministrativo.

Sul punto, si deve rilevare che, almeno apparentemente, il legislatore ha voluto equiparare l'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali caratterizzati dal crisma della "definitività" e quella dei provvedimenti "instabili".

Tuttavia, questa conclusione risulta subito smentita dal successivo art. 114, comma 4, lett. c), laddove, in sede di precisazione dei poteri del giudice dell'ottemperanza, si chiarisce effettivamente che detto giudice è munito di poteri meno penetranti nel caso in cui si tratti di dare esecuzione ad una pronuncia provvisoriamente esecutiva.

E infatti, quando il giudice dell'ottemperanza accoglie il ricorso per l'esecuzione di una pronuncia passata in giudicato, egli «ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione» (art. 114, comma 4, lett. a)), dichiarando anche «nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato» (art. 114, comma 4, lett. b)).

Viceversa, «nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, [il giudice che accoglie il ricorso] determina [soltanto] le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano» (art. 114, comma 4, lett. c)).

L'art. 112, comma 2, lettera c), sancisce l'ottemperabilità «delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato».

Pure sotto questo aspetto, la norma ripropone le conclusioni cui era già pervenuto il dibattito interpretativo "ante Codice", laddove risultava oramai consolidata l'idea che il passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile (e degli altri provvedimenti ad essa equiparati, tra cui il decreto ingiuntivo non opposto oppure quello confermato in sede di giudizio di opposizione) rappresentasse il presupposto indispensabile per poter instaurare il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato del giudice ordinario.

Di fondamentale importanza è poi il disposto della lettera d) della norma in commento, dove si prevede che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione «delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione».

La corretta interpretazione della disposizione testè richiamata è suggerita dalla Relazione finale di accompagnamento al Codice del processo amministrativo, ove si legge che l'azione di ottemperanza è data per l'esecuzione delle decisioni «di quei giudici speciali per i quali non sia previsto il rimedio dell'esecuzione davanti ad essi», aggiungendosi che, in linea con i principi enunciati negli artt. 6 e 13 della C.E.D.U., nonché in adesione alla pacifica giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, «si è voluto inserire, tra le decisioni da ottemperare con il rimedio disciplinato dalla disposizione, anche le decisioni straordinarie del Presidente della Repubblica rese nel regime della alternatività».

In questo modo, risulta allora evidente che l'art. 112, comma 2, lettera d), pone definitivamente fine all'ampio dibattito che aveva visto la medesima giurisprudenza su posizioni contrapposte in ordine alla possibilità di ammettere l'azione di ottemperanza anche per dare esecuzione alle decisioni assunte a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Da ultimo, la lettera e) dell'art. 112, comma 2, prevede l'ottemperabilità «dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato».

Sotto questo aspetto, nulla di nuovo rispetto al passato, trattandosi di una conclusione cui da tempo era pervenuta la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2000, n. 1089).
Rispondi

Da: @ filantropo29/08/2014 09:29:40
Caro il mio filantropo, ai sensi dell'art 112 C. sono impugnabili tutte le sentenze per violazione di legge. Tale possibilità non può essere negata a nessuno e per nessuna sentenza.
L'argomento è chiuso.

Verso i gl giudicato definitivo è ammesso ricorso agli organi di giustizia internazionale. L'argomento è, perciò, chiuso. Qua non si sta a vendere chiacchiere.

Tu dici che i sindacati ecc.. Ci credo!!  Dopo la Manifestazione di Napoli, città con il suo "interland" di pressappoco due milioni di abitanti, con un pugno di individui (di meno di cinquanta persone di cui interessate potevano essere al massimo una trentina di persone) cosa avrebbe dovuto fare a Roma?

La protesta era monca... non solo per questo, ma perché si protestava avverso un atto "bloccato" dalla Magistratura penale, con tutte le conseguenze che potrebbe avere.

Dici bene che esiste un fascicolo aperto presso la procura, ma ometti di dire che in questo fascicolo c'è un PROVVEDIMENTO DI NATURA PREVENTIVA che pare non sia stato revocato dal G.I.P.

Si sa che questi provvedimento hanno la finalità di impedire la prosecuzione di in reato.

Che la sentenza del CdS sia atto esecutivo è risaputo, come è risaputo che pure quella del TAR lo è senza la sospensiva del grado superiore, come nel caso nostro, ma ciò nonostante la graduatoria non è pubblicata, stante l'atto dei sequestro della procura.

Il tuo dire non incanta nessuno... Sappilo!!!

Rispondi

Da: ahahahhhh29/08/2014 09:44:54
non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, peggior sordo di chi non vuol sentire
Rispondi

Da: filantropo29/08/2014 09:50:13
Sei libero di pensare quello che vuoi, ma dici solo cose sconclusionate e senza un fondamento giuridico; poi "l'art. 12 C." lo sai che C. sta ad indicare la Costituzione!!!! Penso che dovrai fare un corso di diritto!!! Ah ma tu sei un aspirante DS e dovresti conoscere bene il diritto!!! Se sei così bravo vai nei tribunali che vuoi a difendere le tue assurde convinzioni delle procedure giudiziarie ........................................................!!!!!!! Visto che confondi la Costituzione con il Codice di Procedura Amministrativa!!!!
Sei proprio un bravo giurista!!!!!
Rispondi

Da: candido come la neve 29/08/2014 10:14:52
... Chiariamo:
1. Non esiste il terzo grado di giudizio nella giustizia amministrativa;
2. La sentenza del CdS, non considera gli argomenti emersi nel febbraio scorso, oggetto di indagini della procura. A mio avviso, i ricorrenti avrebbero dovuto inserire quelle motivazioni,poiché rilevanti sotto il profilo dell' imparzialità;
3. Più passa il tempo e più è probabile che le successive sentenze siano diverse dalla prima, perché se fossero state identiche le avrebbero pubblicate nello stesso periodo. In questo caso il CdS , probabilmente dovrà rispondere a motivazioni più articolate che non venivano richieste nella sentenza già pubblicata.
4. Al momento non abbiamo nessun segno di pronuncia da parte della magistratura sulle gravi ipotesi delittuose emerse lo scorso febbraio, pertanto NULLA E' SUCCESSO.
Rispondi

Da: filantropo29/08/2014 10:22:26
Meno male che c'è qualcuno su questo forum che se ne intende di diritto e procedure............................................................
Rispondi

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