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Regione Puglia, concorso per 200 nuovi funzionari
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Da: 20 euro12/03/2014 15:25:21
Il versamento di 20 euro  non è illegittimo?
Legge di Stabilità 2012, art. 2 comma 45 "Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali."
Mi sfugge qualcosa?

Da: PADICLA12/03/2014 15:26:41
C'è qualcuno che concorrerà come funzionario tecnico? Cosa potete consigliarmi di studiare per la seconda prova pre selettiva?

Da: x 20 euro12/03/2014 15:29:00
la norma da te citata dispone che la disposizione in questione "non si applica alle regioni"...

Da: Come12/03/2014 15:29:28
X SERA "escludenti" vuol dire dalla partecipazione soggettiva dell'interessato (e quindi riferita a lui) al bando di gara o al bando di concorso come ti avevo spiegato negli esempi di prima. Se un candidato non può partecipare al concorso (causa escludente) perchè l'ente ad esempio non ha inserito un titolo di studio che è equipollente, il candidato deve subito impugnare il bando perchè c'è una causa escludente e cioè che lo esclude a partecipare al concorso quando invece ci può partecipare. Nel punto 1) il consiglio di stato poi lo rispiega ancora meglio proprio riferito a un bando di concorso. Poi come detto se ti vuoi togliere la curiosità fai ricorso ora, e vedi se lo vinci. Per me no, appunto per i motivi suddetti. Sono precario? scusa dicendo che anche per me il bando è illegittimo, come fai a dire che sono precario proprio non lo so. Guarda che io non difendo questo bando perchè ti sto dicendo che ora non si può impugnare, io sto dicendo che il bando è illegittimo ma che per tutti i motivi detti prima, ora non lo puoi impugnare.

Da: SERA x come12/03/2014 15:36:31
si ma non insistere che non si può impugnare ahahah

guarda che i motivi per impugnare un bando non sono solo quelli che dici tu. altrimenti uno nel bando scrive ciò che vuole. qui nel bando si evince una posizione di vantaggio per i precari che possono passare agli scritti senza fare preselettive. ti sembra poco?

scusa ma il mio dubbio come quello di tanti che ti indicano come precario infiltrato è legittimo  ...quello si :-)

Da: 20 euro12/03/2014 15:36:53
ok non si applica, ma non mi risulta che esistano altre norme (se non una del 2000 che fissa la "tassa" in £ 20.000 massimo) che consentano l'applicazione di questo diritto di segreteria... Sicchè o si applica e viene contenuta entro i 15 euro  o 10,33 euro  o non si applica!
P.S. So che i problemi di questo bando sono altri...

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Da: Come12/03/2014 15:45:39
X SERA io ti dico con prove che se tu ora impugni il bando il ricorso lo perdi al 100% per tutti i motivi che ho cercato di spiegarti. Cmq se vuoi impuagnarlo per me lo puoi impugnare entro 60 giorni dicendo al Tar che questi saltano la preselezione e vedi cosa ti dice. Ti dice le stesse cose che ti ho postato e cioè che ora su di te non è maturata nessuna lesione. Poi se ti fa piacere pensare che sono un infiltrato, libero di farlo, alcune volte pensa dove va a finire la mente. Sono il primo a dire che il bando è illegittimo e ho pure detto che i precari non devono avere simili favori, quindi come fai a dire questo non lo so. Cmq impugna il bando, e vedi se vinci il ricorso.

Da: xxx12/03/2014 15:45:44
Da poco ho effettuato una preselezione, e anche in quel caso c'era il modo di non fare la preselezione per chi ha già un lavoro presso l'ente. Vorrei specificare un'altro punto, secondo la normativa vigente, al concorso possono partecipare stranieri (non europei) sotto certe condizioni. Questo bando non prevede la loro partecipazione, quindi il bando non è adeguato alla normativa vigente.

Da: SERA12/03/2014 15:51:17
x come: abbiamo capito... non ripetere sempre le stesse cose

il bando va impugnato adesso ed entro 60 giorni.

muoviamoci ragazzi. non restiamo inerti come vorrebbe qualcuno perchè non serve a niente avere l'idoneità in un concorso fatto solo per gli amici.

Da: Mil2014 12/03/2014 15:52:13
x COME. Ho l'impressione che l'invito a impugnare il bando sia, in sostanza, per le motivazioni date e il tono usato, una nascosta, magari involontaria, esortazione a non farlo.

Da: gladia 12/03/2014 15:52:16
Io no,sono di Roma, ma stavo valutando se iscrivermi anche a questo concorso.
Comunque, quanto al bando, è come se avessero  riservato diciamo un 50 forse 60% dei posti agli interni, gli esterni, di fatto,  concorrono al massimo per una cinquantina di posti, ai quali si devono sottrarre eventuali posti che verranno coperti con la procedura di mobilità. Quindi alla fine penso che i posti effettivamente a disposizione per gli esterni sono poco più di 30, forse 40 nella migliore delle ipotesi. Non è tanto, ma alle volte indicono concorsi per 4 o meno posti e le persone partecipano lo stesso. Certo la tassa di 20 euro potevano evitarla.

Da: La Grande Schifezza12/03/2014 15:59:37
infatti, anche io nutro dubbi su "Come".
Il bando va impugnato e subito...prima che sia troppo tardi.
Scriviamo a Renzi e ai giornal nazionali e locali e ai programmi televisivi, piazza pulita ecc....

Da: fleby1112/03/2014 16:03:12
scusate sapete dirmi quanto tempo passa tra la prima e la seconda prova preselettiva?piu o meno....

Da: Come12/03/2014 16:05:39
Si deve infatti rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135) l'onere dell'immediata impugnazione (e quindi che si può impugnare subito entro 60 giorni dalla pubblicazione) del bando di concorso è circoscritto (che vuol dire riservato) al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione (vuol dire che se anche il bando ha altri vizi si può impugnarlo solo per quei vizi che riguardano i requisiti di partecipazione) che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; pertanto detto onere va escluso nei riguardi di ogni altra clausola, (vuol dire che l'onere di impugnare subito il bando è escluso per tutti gli altri vizi del bando come nel caso di questo concorso dell'esonero) dotata solo di astratta e potenziale lesività, (appunto perchè se tu SERA non superi la preselezione o le altre prove decadi dal concorso e quindi ad oggi la tua lesione è solo astratta ed eventuale, ma non reale ed effettiva) la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione potrebbe essere valutata unicamente all'esito della procedura selettiva, ove negativo per l'interessato. ( e infatti la lesione reale ed effettiva nasce alla fine del concorso se il candidato entra in graduatoria e dove un vizio come ad esempio l'esonero è negativo per il candidato stesso che ha fatto e superato tutte le prove, appunto perchè se i precari facevano la preselezione e non la superavano è ovvio che non stavano in graduatoria).

Adesso spero che hai capito, perchè è semplice capire quando puoi impugnare il bando contro l'esonero dei precari, ma se tu vuoi farlo lo stesso va benissimo, anzi fallo, ma non ti meravigliare che il Tar te lo respinge dicendoti che ora tu non hai nessuna lesione reale ed effettiva ma solo una lesione astratta e potenziale che diventa reale solo se superi tutte le prove del concorso.

Da: torrentale 12/03/2014 16:06:11
Xfleby11 sono contestuali

Da: fleby1112/03/2014 16:09:02
come fanno ad essere contestuali se alla prima passano candidati in numero 10 volte superiore ai posti a concorso e alla seconda un numero superiore a 7 volte i posti?

Da: Come12/03/2014 16:10:59
Per chi mi dice che non voglio che sia impugnato ora il bando ripeto che potete benissimo farlo anche ora, anzi sarò felicissimo, ma perderete al 100%. Non si devono nutrire dubbi su di me, ma capire quando si può impugnare ora il bando, e quando non si può. Cmq visto che le sentenze del Consiglio di Stato sono chiarissime impugnate ora il bando e vedete cosa accadrà.

Da: torrentale 12/03/2014 16:14:00
Xfleby11 leggi pag. 3 del bando....

Da: SERA12/03/2014 16:17:33
X COME abbiamo capito.

scriviamo qui a Renzi. questa è l'email:   Matteo@governo.it

spieghiamogli tutte le nostre ragioni. se avete altre email o altre idee postate. il bando deve essere fermato

Da: Scusate ragazzi 12/03/2014 16:17:54
state facendo una polemica inutile su quello che sostiene Come. Chi ha intenzione di impugnare il bando deve innanzitutto rivolgersi a un avvocato amministrativista  al quale spetta la valutazione dell'esistenza o meno dei presupposti per un'immediata impugnazione. Qui vedo scritte solo parole, parole, parole. Mi sa che nessuno ha intenzione di fare qualcosa che non sia polemica fine a se stessa

Da: PADICLA 12/03/2014 16:22:33
Mi date qualche dritta per studiare?

Da: Mil2014 12/03/2014 16:23:16
IO avevo proposto questo rimedio. Si tratta di utilizzare solo la posta elettronica (ordinaria e/o certificata). Dovrà essere fatta una scansione dello schema di ricorso, allegare copia di un documento di identità e aspettare.
_________________
Proviamo a chiedere, con l'atto che segue, l'annullamento del bando.
__________________________
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMA
pec: usg@mailbox.governo.it
email: segreteriausg@governo.it

Al Ministro per la Funzione Pubblica
ROMA
                    pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
                    email: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

All'ANAC
Autorità indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni
pubbliche
ROMA
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it
email: segreteria@anticorruzione.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari
pec: prot.procura.bari@giustiziacert.it
email: procura.bari@giustizia.it

Alla Procura Regionale Corte dei Conti
Puglia
email: procura.regionale.puglia@corteconti.it

e p.c.

Al Presidente della Regione Puglia
presidente@regione.puglia.it

report@rai.it


OGGETTO: ESPOSTO/DENUNCIA CON VALORE DI RICORSO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LETT. P), DELLA LEGGE 23/08/1988, N. 400.

Il sottoscritto __________________, nato a ______________ il ______________. residente in ______________________, domiciliato, ai fini del presente atto al medesimo indirizzo di residenza, espone quanto appresso.
La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam, con bando del 6 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 20 del 11-3-2014, ha dato avvio ai seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di n. 200 (duecento) unità di personale di ruolo di Categoria D, posizione economica D1, presso la  Regione Puglia, così distinti: 
1) Codice AG8/P Concorso per il reclutamento di n.130 (centotrenta) Funzionari amministrativi, Categoria D (posizione economica D1)
2) Codice TC8/P Concorso per il reclutamento di n.70 (settanta) Funzionari tecnici, Categoria D (posizione economica D1).  - Serie Speciale - Concorsi del 11/03/2014 n.  Il relativo bando è disponibile alla pagina http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_regione_puglia.pdf.
L'art. 2 del bando prevede quanto appresso:
�«I concorsi saranno espletati in base alle procedure di seguito indicate che si articolano attraverso le seguenti 3 (tre) fasi, che prevedono complessivamente 6 (sei) prove:

1) una fase preselettiva consistente in due prove a test, una per la verifica delle attitudini  all'apprendimento, l'altra per la verifica delle conoscenze di base possedute dai candidati, di cui  al successivo art.6, che saranno somministrate contestualmente. Da tali prove potranno chiedere di essere esentati tutti i candidati che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando di concorso, e a partire da cinque anni precedenti tale data, abbiano maturato almeno un anno di servizio, con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, alle dipendenze della Regione Puglia;
2) una fase selettiva scritta, di cui al successivo art.7, riservata ai candidati che avranno superato le prove preselettive di cui al precedente punto 1), nonché al suddetto personale che abbia fatto esplicita richiesta di essere esentato dalla fase preselettiva, consistente in tre prove:
â�� una prova per la verifica delle conoscenze relative alle seguenti materie e/o ambiti disciplinari: diritto amministrativo e costituzionale, riforma della pubblica amministrazione con particolare riferimento al comparto Regioni-Autonomie locali, normativa regionale con particolare riferimento allo Statuto e ai Regolamenti della Regione Puglia, organizzazione degli Uffici della Regione Puglia, disciplina del lavoro pubblico. La prova sarà finalizzata, inoltre, alla verifica delle conoscenze direttamente riferite all'ambito professionale per il quale si concorre;
� una prova per la verifica delle conoscenze relative alle tecnologie informatiche e della comunicazione;
� una prova per la verifica della conoscenza di una delle seguenti lingue dell'Unione Europea: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
3) tutti coloro che avranno superato le tre prove, di cui al suddetto punto 2), dovranno sostenere una prova orale sulle materie di cui al successivo art.8, con apposite Commissioni d'esame che redigeranno una graduatoria sommando i punteggi conseguiti nelle 3 prove scritte e nella prova orale, nonché i punteggi attribuiti ai titoli di cui al successivo art.9;
4) la valutazione dei titoli, per un valore complessivo massimo di 20 punti, verrà effettuata prima della prova orale sulla base delle autovalutazioni che i candidati avranno dichiarato on-line, con facoltà delle Commissioni di richiedere integrazioni e/o chiarimenti scritti ai candidati idonei, da consegnare all'atto della loro presentazione a sostenere le prove orali: [...]�»

    Quanto ai requisii di ammissione, questi sono stabiliti nell'art. 3 del citato Bando. Al riguardo, il sottoscritto dichiara di avere il possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'ammissione al concorso:
- Codice AG8/P Concorso per il reclutamento di n.130 (centotrenta) Funzionari amministrativi, Categoria D (posizione economica D1) (cancellare la voce che non interessa).
- Codice TC8/P Concorso per il reclutamento di n.70 (settanta) Funzionari tecnici, Categoria D (posizione economica D1) (cancellare la voce che non interessa). 
Peraltro, è previsto che la partecipazione alla selezione comporta il versamento, a pena di esclusione, pari a euro  20,00.
A tale ultimo riguardo, giova subito osservare che il sottoscritto ignora quale sia la legge che riconosce il potere di chiedere ai partecipanti alla selezione il pagamento dell'importo di euro  20,00.
Consta al sottoscritto che quando l'ordinamento ha voluto concedere alle pp.aa il potere di chiedere il pagamento di un contributo ai fini della partecipazione ad una procedura concorsuale lo ha fatto esplicitamente. Infatti, da ultimo, nel nostro ordinamento, è stato introdotto l'obbligo di corrispondere un contributo per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti, ma anche per i concorsi abilitativi alle altre professioni (notai e magistrati) ed ha pure previsto che tale contributo ogni tre anni venga aumentato in base agli indici Istat.
Ritornando al bando qui censurato, si osserva ulteriormente che è previsto che "...tutti i candidati che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando di concorso, e a partire da cinque anni precedenti tale data, abbiano maturato almeno un anno di servizio, con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, alle dipendenze della Regione Puglia..." possono chiedere di essere esentati dal sostenere le due prove a test della fase preselettiva.
Tanto premesso, non risulta al sottoscritto la esistenza di norme di legge che consentono alla amministrazione che ha bandito una selezione pubblica preordinata alla provvista di personale di escludere dalla da una prova (nella fattispecie dalla prova preselettiva) tutti quei soggetti che abbiano intrattenuto, ovvero ancora intrattengono, con essa amministrazione un'attività lavorativa.
Ed, infatti, la giurisprudenza, sulla possibilità di tenere esente dallo svolgimento della prova preselettiva quanti abbiano ovvero abbiano avuto un'attività lavorativa con la p.a., è quanto mai univoca.
Di seguito, si indicano alcune sentenze emesse dai giudici amministrativi.
�« [â��] la prova preselettiva non costituisce un procedimento distinto dal concorso propriamente detto e dalle prove in cui esso si articola, al quale applicare, in modo avulso, la riserva dei posti. Essa, infatti, insieme alle altre prove, costituisce una fase della procedura concorsuale, nell'ambito del quale concorre allo svolgimento della funzione selettiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2004 n. 2797).
[â��]Diversamente opinando, e cioè applicando un meccanismo di riserva "intermedio" a favore dei candidati interni, i candidati interni verrebbero d'altronde a disporre, in modo illogico e non autorizzato dalla disciplina, a disporre non già di una quota di posti da assegnare a seguito della graduatoria degli utilmente collocati bensì di una quota di posti riservati "fin dall'origine". La "prelazione" disposta in favore dei candidati interni che hanno superato tutte le prove, collocandosi utilmente in graduatoria, finirebbe quindi, in spregio alle coordinate costituzionali in tema di eccezionalità delle riserve interne, con il divenire un numero di posti ab origine intangibile.
Deve in definitiva convenirsi che, in seno ad un concorso ontologicamente unitario in cui la prova preselettiva è solo una delle prove della procedura complessivamente intesa, lo status che consente di utilizzare la quota di riserva, viene in rilievo solo dopo l'espletamento delle prove, in coerenza con il disposto dell'art. 16 DPR 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), a tenore del quale solo dopo il superamento delle prove orali (e quindi ai fini della compilazione della effettiva graduatoria dei vincitori) i candidati positivamente valutati devono far pervenire all'amministrazione "i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva", ove non già in possesso dell'amministrazione medesima�» Consiglio di Stato n.5080 del 29/08/2009

�«La legge non prevede l'obbligo dell'Amministrazione di esonerare dall'eventuale preselezione i candidati "interni" dell'ente, ed anzi l'ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l'accesso concorsuale esterno e per l'affermazione della piena par condicio fra i concorrenti, esterni o interni che siano. E persino nei casi in cui è stata ritenuta legittima la riserva in favore degli interni di alcuni dei posti messi a concorso, la giurisprudenza ha ritenuto che, non di meno, essa possa essere applicata soltanto all'esito dell'intera procedura concorsuale e non possa implicare, in particolare, l'esonero degli interni dall'espletamento della prova preselettiva, atteso il carattere ontologicamente unitario della procedura concorsuale (Cons. St., sez. V, 26 agosto 2009, n. 5080)�». TAR Piemonte n. 2490 del 14/11/2009.
Merita, infine, menzione la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n.1496 del 2010, la quale viene emessa a seguito della domanda interposta dai ricorrenti, i quali, premesso di essere tutti destinatari "..... di reiterate e continuative proroghe di contratti a tempo determinato...", avanzavano formale pretesa contro la p.a. evocata in giudizio perché questa li ammettesse "..... al concorso senza dover sostenere la preselezione..." ovvero perché agli stessi fosse riconosciuto il ".....diritto alla riserva di posti, al pari dei dipendenti a tempo indeterminato".
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, nella citata sentenza n.1496 del 2010, richiamava nelle sue premesse argomentative la sentenza n. 89 del 27 marzo 2003 della Corte Costituzionale, in virtù della quale è stata ritenuta non fondata ".... la questione  a lui sottoposta, rilevando, da un lato, che il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione e, dall'altro, che l'assunto - secondo il quale la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei cosiddetti precari, attraverso la conversione dei rapporti a termine irregolari in rapporti a tempo indeterminato, sarebbe rispondente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione - trova smentita nella stessa norma costituzionale, là dove questa, al terzo comma, individua appunto nel concorso lo strumento di selezione del personale in linea di principio più idoneo a garantire l'imparzialità e l'efficienza della pubblica amministrazione.�»
    Posta questa premessa, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia giudicava la pretesa azionata dai ricorrenti, preordinata ad ottenere la loro esclusione dalla preselezione, non fondata e dava la seguente motivazione:
�«[...], deve respingersi la tesi degli appellanti diretta a rinvenire nella normativa comunitaria di cui alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 (relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) disposizioni particolari a favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato, come appunto l'esenzione dalla preselezione ovvero il diritto alla riserva di posti.
Disposizioni del genere non si rinvengono nella normativa comunitaria né esse possono farsi derivare dalla sentenza della Corte di giustizia CE n. 53 del 7 settembre 2006.
Il problema che è stato posto alla Corte di giustizia CE con la summenzionata decisione (ma si veda anche la decisione n. 180 di pari data) è stato quello di conoscere se il summenzionato accordo quadro debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi ultimi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre una tale trasformazione è prevista per quanto riguarda i contratti e i rapporti di lavori conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato.
La risposta della Corte CE non dà luogo a equivoci di sorta.
La Corte ha sostenuto che la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro si applicano ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico.
Entrando nel merito della questione, il giudice comunitario ha rilevato che, affinché una normativa nazionale, (come, ad esempio, quella italiana) la quale vieti, nel solo settore pubblico, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo determinato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all'accordo quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione.
In particolare, quanto alla normativa italiana, detto giudice ha espresso l'avviso che la stessa, "â�� nella misura in cui prevede norme imperative relative alla durata e al rinnovo dei contratti a tempo determinati, nonché il diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del ricorso abusivo da parte della pubblica amministrazione a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sembra prima facie soddisfare i requisiti ricordati ai punti 51 e 53 della presente sentenza â��", ma che, tuttavia, spetta al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l'attuazione effettiva dell'art. 36, secondo comma, prima frase, del d.lgs n. 165/2001 ne fanno uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.
7) - In conclusione, per le suesposte considerazioni, gli atti con cui l'Amministrazione ha stabilito di bandire il concorso in questione e lo stesso bando sono immuni dalle censure formulate dai ricorrenti.
La sentenza appellata va, quindi, confermata con diversa motivazione, ossia nel senso che il ricorso di primo grado, pur ricevibile, deve essere respinto nel merito.�»
Peraltro, vale la pena prendere in considerazione le indicazioni provenienti dalla sentenza del 19.06.2008 n�° 25162 della Corte di Cassazione, Sez. VI, (http://www.altalex.com/index.php?idnot=42830). Qui, la Cassazione si pronuncia, tra l'altro, a seguito del ricorso della pubblica accusa proposto alla stregua di quanto segue:
�«[...] erronea applicazione dell'art. 97 Cost., avendo il giudice di merito escluso che la sua violazione possa integrare il reato in contestazione. Secondo parte ricorrente la norma costituzionale citata non avrebbe solo un carattere programmatico, ma - interpretata come rivolta ad assicurare l'imparzialità delle condotte dei funzionari pubblici - porrebbe una serie di divieti aventi una portata direttamente precettiva, quali il divieto di realizzare comportamenti oggettivamente irregolari diretti ad avvantaggiare o danneggiare gli utenti della pubblica amministrazione, ovvero di stravolgere completamente la funzione amministrativa esercitata.
[...] violazione dell'art. 323 c.p., censurando la sentenza impugnata per non aver riconosciuto nella condotta dell'imputato la figura sintomatica dello sviamento di potere - diversa dall'eccesso di potere -, configurabile nel caso di specie in cui vi sarebbe stato un vero proprio "scardinamento" della funzione pubblica esercitata a esclusivo vantaggio di un privato, con reiterate e continue violazioni di circolari e palesi disparità di trattamento.�»
Su tale ricorso, la Cassazione si pronuncia favorevolmente così motivando:
�«Tuttavia, nel caso in esame deve ritenersi che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p. possa trovare applicazione anche l'art. 97 Cost., che stabilisce che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Si tratta di principi il cui contenuto non è univoco. Ed infatti la giurisprudenza non è favorevole a considerare che il reato di abuso d'ufficio possa sussistere nella forma della violazione di uno dei principi di cui all'art. 97 Cost., in quanto norma generale che non fissa regole di comportamento precise, ma semplici principi privi di immediato contenuto precettivo (Sez. VI, 12 ottobre 2005, n. 12769, P.G. in proc. Fucci; Sez. VI, 8 maggio 2003, n. 35108, Zardini). L'inserimento del citato art. 97 Cost. fra le disposizioni di legge violabili e rilevanti per l'abuso d'ufficio avrebbe come effetto quello di dilatare eccessivamente l'ambito di applicazione della norma incriminatrice, finendo con l'incidere anche sul principio di precisione di cui all'art. 25 Cost.
Tali preoccupazioni manifestate dalla giurisprudenza e da parte della dottrina appaiono sicuramente legittime, in quanto è reale il rischio paventato di estendere eccessivamente la portata dell'art. 323 c.p., mentre la norma presuppone che l'abuso sia collegato all'inosservanza di previsioni specifiche. Tuttavia, si osserva che possono essere identificate ipotesi residuali in cui l'art. 97 Cost., nel suo significato più precettivo, relativo all'imparzialità dell'azione amministrativa, può costituire parametro di riferimento per il reato di abuso d'ufficio.
Nella sua essenzialità il significato del principio di imparzialità risiede nel diretto riferimento al criterio degli interessi tutelati. L'amministrazione deve essere imparziale assicurando tutela ad un interesse nel confronto con l'insieme degli altri interessi pubblici e privati con i quali deve essere "ponderato". In questo senso l'imparzialità dell'amministrazione non corrisponde al senso comune del termine, cioè come soggetto al di sopra delle parti, in quanto la sua azione è rivolta al perseguimento di obiettivi specifici. Per questo l'imparzialità di cui parla l'art. 97 Cost. si traduce, nel suo nucleo essenziale, nel divieto di favoritismi, quindi nell'obbligo per l'amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelabili con la medesima misura. Inteso in questa limitata accezione il principio di imparzialità finisce con realizzarsi attraverso strumenti diversi, a seconda che venga calato nell'attività della pubblica amministrazione ovvero nella sua organizzazione. In quest'ultimo caso, riferito cioè all'aspetto organizzativo, il principio di imparzialità non avrà mai un immediato contenuto precettivo ai fini del rilievo in ordine alla sussistenza del reato di abuso d'ufficio, in quanto dovrà essere necessariamente mediato dalla legge; non così per quanto riguarda l'attività dell'amministrazione, in cui la decisione avviene alla fine di un procedimento amministrativo in cui il criterio di imparzialità comporta che vengano acquisiti gli interessi e gli elementi utili ad una deliberazione il più possibile ponderata. In questo caso, l'imparzialità amministrativa intesa come divieto di favoritismi ha i caratteri e i contenuti precettivi richiesti dall'art. 323 c.p., in quanto impone all'impiegato o al funzionario pubblico una vera e propria regola di comportamento, di immediata applicazione.�»
Dalle citate sentenze devono desumersi i motivi alla stregua dei quali dovrà disporsi l'annullamento più avanti richiesto.
    Per tutto quanto sopra o osservato, riferito e motivato, si chiede alle Autorità in indirizzo di esprimersi in ordine alla legittimità delle diposizioni qui censurate, verificando, inoltre, l'eventuale attitudine delle medesime ad emergere nell'ambito del penalmente rilevante.
In ogni caso, si chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di voler far pronunciare il Consiglio medesimo sulla legittimità del bando in parola alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lett. p), della Legge 23/08/1988, n. 400, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" del quale si chiede l'annullamento per i motivi rivenienti dalle citate pronunce giurisdizionali.

_____________, lì ______________

Allegati: copia documento di riconoscimento.

                                (Firma autografa)

Da: cri12/03/2014 16:37:54
Per Come: io ho capito cosa vuoi dire. Ti chiedevo: Hai notizia di qualche caso finito in tal senso??

Da: fleby1112/03/2014 16:39:45
per torrentale: hai ragione, ma se leggi l'art. 6 del bando....dice quello che ho riportato prima...

Da: fleby1112/03/2014 16:40:46
gli altri concorsi come si sono svolti?

Da: Come12/03/2014 16:48:48
Il fatto è che sarà inutile scrivere a renzi ecc ecc anche se cmq è sempre una cosa che si può fare e non costa nulla, ma la questione deve essere riportata in massa davanti alla regione puglia. Per rendere questo bando di concorso almeno normale e togliere l'esonero ci si deve rivolgere alla regione puglia con sentenze alla mano che dicono che l'esonero è illegittimo e semmai rivolgersi alla procura competente perchè è evidente un favoreggiamento dei precari rispetto all'imparzialità della costituzione all'art 97. Diciamo che a livello penale si configura un abuso di ufficio. Questo è quello che si potrebbe fare per far in modo che la regione puglia cambi idea.

Adesso riporto spulciando su internet e dai vecchi concorsi del ripam cosa era accaduto in un concorso per i 300 posti dell'aquila gestito dal ripam e dove quel bando se lo andate a leggere non riportava nessun esonero dalla preselezione, mentre i precari aquilani volevano essere esonerati. Ora su internet ho letto che nel 2012 i precari aquilani presentarono una serie di ricorsi perchè volevano essere esonerati dalla preselezione mentre il bando non riportava nessun esonero, più altri ricorsi per altre cose che loro dicevano, ed ecco cosa gli aveva detto il Tar lazio...
lunedì, 12 novembre 2012 - L'AQUILA - Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dagli avvocati dei 60 precari che hanno impugnato la legittimità del concorsone a 300 posti a tempo indeterminato negli uffici della ricostruzione all'Aquila e dei comuni del cratere. Il Tribunale, ha spiegato l'avvocato Fausto Corti, che insieme all'avvocato Roberto Colagrande tutela gli interessi dei ricorrenti, non ha ritenuto che esistesse "il danno grave e irreparabile" per gli interessati, tali da giustificare il sì alla sospensiva. "Ma lo stesso Tar del Lazio- ha aggiunto Corti- ritiene inalterate le possibilità dei 60 precari di far valere le loro ragioni".
E quindi fecero tutti la preselezione e solo dopo si poteva giudicare nel merito, ma non prima di iniziare il concorso, appunto perchè non c'è una lesione grave e attuale ma solo una lesione eventuale e quindi il ricorso fu respinto. E la stessa cosa qui, e cioè se ora si fa ricorso il Tar dirà la stessa cosa e cioè che la lesione è solo eventuale ma non reale e il ricorso contro l'esonero sarà respinto, appunto perchè è necessario fare prima tutte le prove e solo dopo fare ricorso impugnando bando + graduatoria. Mettiamo che a fare ricorso ci sono i candidati A B C D E, il Tar gli dice ti respingo il ricorso, ma te lo vedo più avanti nel merito perchè ora non posso giudicare appunto perchè non c'è ancora una lesione reale nei vostri confronti. Se poi ad esempio i candidati A B C D E non superano il concorso, non andranno in graduatoria, e quindi poi decade l'interesse e il ricorso muore li, ecco perchè farlo ora il ricorso non porta a nulla.

Questo era il bando ripam dei 300 posti dell'aquila. Come vedete all'art 6 di questo bando non c'era nessun esonero dalla preselezione, mentre i precari aquilani volevano l'esonero e fecero i ricorsi. Insomma la stessa situazione di ora ma rovesciata.
http://www.formez.it/sites/default/files/bando_gu_11_settembre.pdf

Da: atena29 12/03/2014 17:00:30
scusate la domanda (che ad alcuni potrà sembrare ovvia): confrontando l'art. 2 punto 2) (prova scritta) e l'art. 7 (prova scritta) ho notato delle differenze nelle materie...secondo voi è normale?

Da: pepppppp12/03/2014 17:35:32
invece di stare tutto il giorno su internet a pensare agli esami dei precari non potete iniziare a studiare seriamente? se non studiate vi bocciano al concorso

Da: io avv. 12/03/2014 17:40:43
Perché parlate di impugnare il bando?alla fine è andata meglio di quello che speravamo...chi lavora nella regione,ai sensi dell'articolo 7 e 9 del bando,dovrà optare se saltare la preselezione perdendo i 12 punti di titoli di servizio oppure fare le preselezioni con rischi annessi...io la vedo come ottima soluzione,meglio della riserva dei posti...

Da: Non sapete nemmeno 12/03/2014 17:46:14
leggere un bando, come pensate di poter superare un concorso ? Andate a studiare

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