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emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
7818 messaggi, letto 212451 volte

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Da: fpnpwnpkdnpkwdnvpdkn26/05/2015 17:44:57
Bocciato trovati un lavoro invece di perdere tempo.
Rispondi

Da: bocciato con più di 25/3027/05/2015 07:54:55
L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009 relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

Interrogazione a risposta scritta 4-01984
presentato da
IACONO Maria
testo di
Venerdì 27 settembre 2013, seduta n. 86
IACONO. " Al Ministro dell'economia e delle finanze. " Per sapere - premesso che:
con norma contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, all'articolo 1, comma 4-bis, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stato introdotto il principio secondo cui, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, devono attingere, fino al loro completo esaurimento, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente;
l'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), ha prorogato sino al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico - prevista dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributario presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie, speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008;
è innegabile che nelle amministrazioni finanziarie ed in particolare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sussistano e permangono rilevantissime carenze di organico nella terza area funzionale, come più volte espresso dai sindacati di categoria, nonostante la riduzione del 10 per cento delle piante organiche previste dall'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
la lotta ferrea all'evasione fiscale è una priorità dell'attuale Governo e le risorse impiegate a tale fine portano un beneficio enormemente superiore rispetto al costo per finanziarle. Tra l'altro, come già evidenziato sopra, ai fini dell'assunzione, sussiste parte della risorsa finanziaria necessaria (comma 559 dell'articolo 1 della legge di stabilita per il 2013) e per l'avvio al tirocinio possono essere utilizzati parte dei fondi finalizzati ai tirocini formativi per nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente;
l'agenzia delle dogane e dei monopoli (come evidenziato nella bozza di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015 e come comunicato alle organizzazioni sindacali nella seduta del 26 giugno 2013 in sede di presentazione del piano aziendale 2013) intenderebbe procedere, a giudizio dell'interrogante in contrasto con le norme vigenti, con il reclutamento di nuovo personale tramite procedure di mobilità anche interne per la copertura dei posti in terza area, generando in tal modo ulteriore contenzioso;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli inoltre ha fatto presente che, con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 e stato modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello stage teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'iter concorsuale possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello stage teorico-pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente;
in rispetto del principio della gerarchia delle fonti, il tirocinio o stage teorico pratico come modalità di reclutamento del personale da parte delle Agenzie fiscali e delle dogane, previsto abrogato mediante delibera del comitato di gestione, che è un organo sotto ordinato al Governo, può essere ripristinato non solo per legge o atto equiparato ma anche mediante regolamento governativo o ministeriale -:
quali iniziative abbia previsto il Ministro per evitare che si eludano i dettami di legge;
quali siano le procedure per garantire il diritto degli idonei allo scorrimento della graduatoria così come stabilito dalla norma;
se e quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di reintrodurre lo stage teorico-pratico soppresso da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con delibera del Comitato di gestione n. 151 del 24 maggio 2011 che ha modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno). (4-
Rispondi
Rispondi

Da: ulaulaula27/05/2015 16:18:00
Sempre bocciato sei. dai che tra un mesetto finisce tutto e la lista di bocciati entra definitavemente nel cestino.
Rispondi

Da: bocciato con pi di 25/3027/05/2015 21:29:42
E se venisse riprorogata, come ci rimani?
Rispondi

Da: no a uscieri-dirigenti28/05/2015 08:30:31
no a uscieri-dirigenti    26/05/2015 8.17.30
ï¿�' Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta ï¿��«l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorsoï¿��» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009)
Rispondi

Da: ggggjhhhjjj28/05/2015 14:53:57
Bocciatoni a casa!!!
Rispondi

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Da: momodesign28/05/2015 19:41:45
Domani viene emanato un Dl che proroga le graduatorie
Rispondi

Da: accipicchia29/05/2015 05:16:31
I bocciatoni vogliono muovere la politica.
Rispondi

Da: internauta29/05/2015 07:39:51
Si, il DL 69
Rispondi

Da: nuova proroga29/05/2015 13:12:26
si è nell'aria una nuova proroga............dai ragazzi cantiamo tutti per ottenerla...

vogliam...vogliam.....la proroga noi vogliam......la..la...la...la..

(tutti in coro)
Rispondi

Da: lpfassd29/05/2015 17:06:34
O le le o la la vogliam la proroga , noi che siam boccia
Rispondi

Da: bocciato con + di 25/3030/05/2015 07:52:37
Tar Lazio decreto monocratico dell'8 febbraio 2013, reg.ric. 1246/2013; ord. 704 dell'8 febbraio 2013; ord. caut. 691 dell'8 febbraio 2013; in termini anche T.R.G.A. Trento 336/2013. In particolare, sempre il Tar Lazio ha avuto modo di precisare: "a causa dell'irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l'Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor partecipationis e quindi palesandosi vieppiù l'eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo" (Tar Lazio, III bis, sent.327 dell'11 gennaio 2014).
Rispondi

Da: noncelapuoifare30/05/2015 09:38:05
lasciatemi entrare, nell'Agenzia fiscale, lasciatemi entrare sono un bocciato vero. Su dai cantiamo
Rispondi

Da: x lo scemo di sopra30/05/2015 10:33:09

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: vanvera30/05/2015 10:57:56
sei in tempo per fare ricorso, sono trascorsi appena 6 anni da quando sei stato bocciato. Ahahahahahah
Rispondi

Da: kaput30/05/2015 14:56:03
Ora anche le associazioni dei consumatori si interesseranno a far vedere le porcate che avvengono in certi concorsi pubblici.
Rispondi

Da: lipopipi30/05/2015 17:06:13
Le porcate o le asinate
Rispondi

Da: kaput30/05/2015 18:01:57
Non sono sinonimi?
Rispondi

Da: realistaaaaaaaaaaa30/05/2015 20:56:02
Ma a questo concorso quanto hai preso alla prima prova?
Rispondi

Da: bocciato con + di 25/3031/05/2015 10:49:25
(Per la cronaca io ho preso poco più di 25/30 e sono fuori.
Scemo ero e scemo rimango....scemo più scemo in pratica)
Rispondi

Da: hihoihnoilnlk31/05/2015 19:32:38
lasciatemi entrare nell'Agenzia Fiscale, sono un bocciato vero.
Rispondi

Da: codac31/05/2015 21:06:44
Questo è l'effetto di aver utilizzato 16 questionari diversi per ogni regione.
C'è' una differenza di percentuale di chi ha passato la prima prova. In alcune prove ben 80 ammessi alla seconda in altre soltanto 15.
Rispondi

Da: vintage31/05/2015 23:33:21
codac ma quanto hai preso?
Rispondi

Da: codac01/06/2015 08:16:59
Non ha tanto importanza.
Quello che ha importanza è che la prova attitudinale secondo la legge, doveva svolgersi come i precedenti concorsi AE, quindi con un UNICO QUESTIONARIO, uguale per tutti ed in un unico giorno nelle città capoluogo delle rispettive Regioni.
Rispondi

Da: la giustizia trionferà01/06/2015 17:42:34
http://www.dirittoscolastico.it/tar-lazio-sentenza-n-287-del-10-gennaio-2014/

. 00287/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00998/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro gener
ale 998 del 2013, proposto da:
[omissis]
,
contro
il   Ministero   dell'Istruzione   dell'Universita'   e   della   Ricerca   in   persona   del   Ministro   legale
rappresentante   p.t.,   l'Ufficio   Scolastico   Regionale   per   la   Campania   in   persona   del   legale
rappresentante p.t., rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui  sede  in
Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege,
per l'annullamento
del  decreto  del  direttore  generale  per  il  personale  scolastico  presso  il  MIUR  in  data  24  settembre
2012,  n.  82  reca
nte "Indizione  dei  concorsi  a  posti  e  cattedre,  per  titoli  ed  esami,  finalizzati  al
reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.
"
ed
in particolare dell'art. 5, comma 6 laddove stabilisce che sono amm
essi alla prova scritta i candidati
che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50;
della nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 143 del 9 gennaio 2013 e
dei
relativi  allegati  con  cui  si  individuano  i  candidati  ammes
si  alle  prove  scritte  del  concorso  per  il
reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado
e
dal cui elenco  i ricorrenti risultano non  inclusi tra  i candidati ammessi alle prove scritte e perta
nto
esclusi;
nonchè di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale  ed  in particolare per  la disapplicazione
del decreto del MIUR
-
Direzione Scolastica Regionale per  la Campania a prot. n. A00DRCA Uff.
Dir. 519 del 10 gennaio 2013 con cui si individuano i candida
ti ammessi alla prova selettiva scritta
a  seguito  del  superamento  della  prova  preselettiva  nella  parte  in  cui  non  ammette  i  ricorrenti  alla
prova scritta ovvero non li include nella lista dei candidati idonei;
dell'avviso di convocazione pubblicato dal MIU
R per sostenere le prove scritte per le date comprese
tra il giorno 11 febbraio 2013 ed il giorno 21 febbraio 2013;
nonché per  l'accertamento  del  diritto  dei  ricorrenti  ad  essere  ammessi  con  riserva  allo  svolgimento
delle  prove  scritte  che  si  terranno  a  fa
r  data  dall'11  febbraio  2013  ciascuno  presso  l'Ufficio
Scolastico regionale presso il quale ha presentato domanda di partecipazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzion
e dell'Universita' e della Ricerca e
di Usr
-
Ufficio Scolastico Regionale Per Campania;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  19  dicembre  2013
la  dott.ssa  Pierina  Biancofiore  e  uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con  ricorso  notificato  in  data  30  gennaio  2013  alle  Amministrazioni  in  epigrafe  indicate  e
deposi
tato  il  successivo  31  gennaio,  espongono  i  ricorrenti  di   avere  partecipato  alla  prova
preselettiva  del  concorso  per  il  reclutamento  del  personale  docente  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado  bandito  con  d.d.g.  del  24  settembre  2012,  n.  82,  superandole  con  u
n  punteggio  inferiore  ai
35/50 previsti dal bando,
ma superiore o uguale ai 30/50
.
Impugnano l'esito della prova preselettiva e la norma del bando che la prevede deducendo:
1.  Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  400  del  d.lgs.  n.  297/1994;  apodittici
tà,  sviamento  dalla
causa   tipica,   disparità  di   trattamento,   contraddittorietà   intrinseca,   violazione   del   principio   di
uguaglianza,    violazione    del    principio    di    trasparenza,    efficienza    ed    efficacia    dell'azione
amministrativa,  violazione  e  falsa  applicazione
degli  articoli  3  e  97  Cost.;  carenza  assoluta  di
motivazione, violazione del principio di ragionevolezza.
2. Eccesso di potere per motivazione illogica, contraddittoria ed apodittica; mancato bilanciamento
dell'interesse  pubblico  concreto  e  degli  interessi
  privati  coinvolti;  violazione  del  principio  di
proporzionalità;  eccesso  di  potere  per  sviamento  dalla  causa  tipica;  eccesso  di  potere  per  carenza
assoluta  di  istruttoria;  carenza  assoluta  di  motivazione;  violazione  del  principio  di  affidamento;
ingiustizi
a manifesta.
Concludono con istanza cautelare anche in via monocratica e per l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio.
Con  decreto  monocratico  del  7  febbraio  2013  l'istanza  cautelare è  stata  accolta  ed  esso è  stato
conferma
to alla camera di consiglio del 7 marzo successivo.
Infine il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013.
DIRITTO
1. Il ricorso va accolto, come nel prosieguo precisato.
Con esso  i ricorrenti, che  hanno partecipato a
lle prove preselettive del  concorso a posti di docente
nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con
d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, superandole con
un punteggio compreso tra i trenta ed i trentacinque cinquantesimi, impugnano tale esito deducendo
la
  illegittimità della  norma  del  bando  di  concorso,  che  prevede  il  superamento  della  prova  con  un
punteggio minimo di 35/50
.
2.Avverso  tale  disposizione  del  bando  e  la  conseguente  mancata  ammissione  al  prosieguo  del
concorso  le parti  lamentano che  la discipl
ina dei  concorsi a cattedra per  il personale docente della
scuola è recata dall'art. 400 del Testo Unico dell'Istruzione il quale non prevede la prova preselet
tiva e
per di più al comma 11  fissa come  baluardo  imprescindibile  la  sufficienza per considerare
la prova
superata.
Osservano  che  se è legittimo  che  il  legislatore  abbia  previsto  come  soglia  minima  di  superamento
delle  prove  scritte  il  punteggio  paragonabile  ai  sette  decimi,  ciò  non  si  giustifica  per  le  prove
preselettive  posto  che  l'art.  400  del  test
o  Unico  stabilisce  come  criterio  valutativo  i  6/10imi  per
considerarle superate.
Ma  il  criterio  stabilito  dall'Amministrazione  finisce  pure  per  determinare  una  grave  disparità  di
trattamento  proprio  nella  fase  di  selezione  del  personale  scolastico  anche  al
la  luce  dell'impianto
legislativo  inerente  la  materia  scolastica  che  trova  i  suoi  cardini  nel  richiamato  d.lgs.  n.  297/199
4
nonché nella legge n. 124/1999.
Sostengono ancora i ricorrenti che  l'operato della  P.A. è chiaramente configgente con  il principio d
i
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. che evolve nel principio di ragionevolezza delle leggi.
Osservano  che  se è legittimo  che  il  legislatore  abbia  previsto  come  soglia  minima  di  superamento
delle  prove  scritte  il  punteggio  paragonabile  ai  sette  decimi,  c
iò  appare  del  tutto  ingiustificato  ed
irragionevole  per  le  dette  prove  in  cui  il  bando  ha  previsto  lo  stesso  punteggio  di  35/50imi
equivalente appunto a sette decimi.
Con  la  seconda  censura  gli  interessati  lamentano  l'assoluta  assenza  dei  motivi  posti  a  so
stegno  dei
provvedimenti  gravati  e  che  denotano  la  carenza  assoluta  di  istruttoria,  siccome  improntati  in
maniera sviata alla  violazione sistematica delle  norme  inerenti  i principi dell'azione amministrativ
a
in  primis  quelli  di  proporzionalità  e  ragionevol
ezza.  Soprattutto  non è  dato  comprendere  come  si è
arrivati a prevedere per il superamento del test preselettivi il punteggio di 35/50imi.
3.  Le  doglianze  vanno  accolte  proprio  sotto  il  delineato  profilo  della  manifesta  arbitrarietà  ed
illogicità,  oltre  ch
e  irragionevolezza  nella  disposizione  recata  dall'art.  5,  comma  6  del  bando  di
concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiv
a,
che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma "non conco
rre alla  formazione del
voto finale nella graduatoria di merito".
La  censura  merita  condivisione  per  tale  aspetto,  proprio  alla  luce  dell'
osservazione  che  la  prova
preselettiva nel concorso in esame non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come
fine quello di sfoltire la platea degli stessi.
In  particolare  alla  fattispecie  va  ritenuto  applicabile  il  regolamento  sui  concorsi
  di  cui  al  d.P.R.  9
maggio  1994,  n.  487,  il  cui  art.  7,  comma  2  bis  (inserito  dal  D.P.R.  30  ottobre  1996,  n.  693)
stabilisce  che "Le  prove  di  esame  possono  essere  precedute  da  forme  di  preselezione  predisposte
anche  da  aziende  specializzate  in  selezione  di
  personale.  I  contenuti  di  ciascuna  prova  sono
disciplinati  dalle  singole  amministrazioni  le  quali  possono  prevedere  che  le  prove  stesse  siano
predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione".
Lo stesso regolamento sui concorsi
prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi
"i voti  delle  prove  scritte  o  pratiche  o  teorico
-
pratiche  e  quello  del  colloquio." (art.  7  comma  3  del
d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso lad
dove siano
previste  le  prove  scritte,  pratiche  ed  il  colloquio  e  senza  annoverare  quindi  il  punteggio  del  test
preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.
Data  la  funzione  di  sfoltimento  dell'accesso  alle  prove  scritte  ed  ora
li  preordinata  dalle  prove
preselettive,  ben diversa sarebbe dovuta essere  la  modalità di valutazione dei test, potendo limitar
si
l'Amministrazione  a stabilire una soglia  minima di quesiti superati al  fine di ammettere i candidati
che  si  fossero  avvicinati
  o  avessero  superato  detta  soglia,  come  peraltro  viene  effettuato  in  molte
procedure  concorsuali,  dove  essa  non  concorre  a  formare  il  punteggio  finale  del  candidato,  a
similitudine di quanto avviene nel caso in esame.
Né  vi è  bisogno  di  invocare  l'art.  400
  del  d.lgs.  n.  297/1994,  che  rammentano  i  ricorrenti  essere  la
norma   speciale   che   disciplina   i   concorsi   del   personale   docente,   per   sostenere   la   dedotta
irragionevolezza  del  punteggio  di  base  stabilito  dall'Amministrazione  per  la  preselezione,  rilevato
che
la circostanza posta in rilievo e secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione,
ma prevede al  comma 11 che  la prova si  intende  superata con  il  minimo di  sei decimi  in realtà è dal
Testo  Unico  stabilita  esclusivamente  ai  fini  della  valutazio
ne  della  prova  scritta,  laddove  essa
costituisce  un'istruzione  per  la  Commissione  di  concorso  che  può non  correggere  la  seconda  prova
scritta  qualora  la  prima  non  abbia  ottenuto  la  sufficienza,  disposizione  quindi  di  difficile  traspor
to
alla fattispecie de
lle preselezioni dove le domande sono plurime e non due soltanto.
Anche  se  si  volesse  comunque  condividere  la  prospettazione  secondo  cui  in  realtà  l'art.  400  non
prevede alcuna prova preselettiva per i concorsi di accesso alla carriera di docente scolastic
o, nulla
impedisce  di  ritenere  la  detta  disposizione  chiaramente  integrata  dalle  successive  in  materia  di
svolgimento di concorsi in generale e che riprendono, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 de
l
1994, i principi
-
di diretta derivazione da que
llo costituzionale di cui all'art. 97 Cost.
-
di imparzialità,
economicità e celerità dell'operato dell'Amministrazione che per questo può ricorrere all'ausilio di
mezzi
automatizzati di preselezione dei candidati, cui anche  i concorsi per il personale doc
ente, pur nella
loro  peculiarità,  devono  attenersi,  con  conseguente  inconferenza  del  richiamo  all'art.  400  del  testo
Unico dell'istruzione sotto questo profilo.
4. Il ricorso va pertanto accolto come in motivazione indicato e per l'effetto va annullato il
bando di
cui  al  d.d.g.  n.  82  del  24  settembre  2012  nella  parte  i  cui  all'art.  5,  comma  6  ha  stabilito  che  son
o
ammessi  alla  prova  scritta  i  candidati  che  hanno  conseguito  un  punteggio  non  inferiore  a  35/50  e
vanno  altresì  annullati  i  provvedimenti  in  epigr
afe  indicati  nelle  parti  in  cui  non  includono  i
ricorrenti   che   hanno   superato   il   test   con   un   punteggio   compreso  tra  trenta   e  trentacinque
cinquantesimi.
5. La soccombenza solo parziale dell'Amministrazione come determinata dall'accoglimento limitato
delle
prospettazioni  di  parte  ricorrente  consente  di  ritenere  giusti  i  motivi  per  la  compensazione
delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il   Tribunale   Amministrativo   Regionale   per   il   Lazio   (Sezione   Terza   Bis)   definitivamente
pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per
l'effetto annulla il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 in parte qua ed i provvedime
nti
in  epigrafe  elencati  nelle  parti  in  cui  non  includono  i  ricorrenti  che  hanno  supe
rato  il  test  con  un
punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantesimi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così  deciso  in  Roma  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  19  dicembre  2013  con  l'int
ervento  dei
magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.
Rispondi

Da: la giustizia trionferà01/06/2015 17:45:07
Tar Lazio - Sentenza n. 287 del 10 gennaio 2014

Concorso docenti: 30/50 è il punteggio minimo da raggiungere nella prova preselettiva



Con la sentenza n. 287/2014, depositata il 10/01/2014, il Tar del Lazio sez. III^ bis di Roma, pronunciandosi in merito ad una vertenza attinente all'ultimo concorso-docenti, ha annullato in parte qua il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 laddove,all'art. 5, comma 6, stabiliva che: "sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50".

Tanto ha fatto sulla scorta delle seguenti motivazioni di diritto: "Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma "non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito".

La censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce dell'osservazione che la prova preselettiva nel concorso in esame non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi.

In particolare alla fattispecie va ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione".

Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi "i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio." (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.

Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, a similitudine di quanto avviene nel caso in esame.

Né vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che rammentano i ricorrenti essere la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in rilievo e secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione, ma prevede al comma 11 che la prova si intende superata con il minimo di sei decimi in realtà è dal Testo Unico stabilita esclusivamente ai fini della valutazione della prova scritta, laddove essa costituisce un'istruzione per la Commissione di concorso che può non correggere la seconda prova scritta qualora la prima non abbia ottenuto la sufficienza, disposizione quindi di difficile trasporto alla fattispecie delle preselezioni dove le domande sono plurime e non due soltanto.

Anche se si volesse comunque condividere la prospettazione secondo cui in realtà l'art. 400 non prevede alcuna prova preselettiva per i concorsi di accesso alla carriera di docente scolastico, nulla impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che riprendono, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi - di diretta derivazione da quello costituzionale di cui all'art. 97 Cost. - di imparzialità, economicità e celerità dell'operato dell'Amministrazione che per questo può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi, con conseguente inconferenza del richiamo all'art. 400 del testo Unico dell'istruzione sotto questo profilo.

Il ricorso va pertanto accolto come in motivazione indicato e per l'effetto va annullato il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte i cui all'art. 5, comma 6 ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 e vanno altresì annullati i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantesimi".

Di guisa che, l'Amministrazione Scolastica dovrà adesso sciogliere le riserve nelle graduatorie terminativamente pubblicate per quei concorrenti che, pur ammessi con riserva a sostenere le prove concorsuali (per non aver superato la prova preselettiva), hanno successivamente superato tutte le successive prove concorsuali.

Rispondi

Da: disparità01/06/2015 22:51:13
Diversità di punteggio minimo per accedere alla seconda prova concorsuale e dunque per essere considerati dei bocciatoni:

- Lombardia: clicca qui per vedere la graduatoria - Punt. Minimo: 25, 1004;

- Piemonte: clicca qui per vedere la graduatoria - Punt. Minimo: 25, 8006;

- Toscana: clicca qui per vedere la graduatoria - Punt. Minimo: 26, 4003;

- Emilia Romagna: clicca qui per vedere la graduatoria - Punt. Minimo: 26,4003;

Rispondi

Da: fusion02/06/2015 09:17:35
Nel 2009 sei stato bocciato alla seconda prova, in questo concorso sei stato bocciato alla prima.
Secondo me al prossimo bando sbagli a fare la domanda di partecipazione. ahahahhahaahahahaha
Rispondi

Da: concordo02/06/2015 17:18:23
Al prossimo ti boccieranno la domanda di partecipazione.
Rispondi

Da: bocciato con + di 25/3002/06/2015 22:09:43
L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009 relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

Interrogazione a risposta scritta 4-01984
presentato da
IACONO Maria
testo di
Venerdì 27 settembre 2013, seduta n. 86
IACONO. " Al Ministro dell'economia e delle finanze. " Per sapere - premesso che:
con norma contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, all'articolo 1, comma 4-bis, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stato introdotto il principio secondo cui, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, devono attingere, fino al loro completo esaurimento, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente;
l'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), ha prorogato sino al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico - prevista dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributario presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie, speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008;
è innegabile che nelle amministrazioni finanziarie ed in particolare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sussistano e permangono rilevantissime carenze di organico nella terza area funzionale, come più volte espresso dai sindacati di categoria, nonostante la riduzione del 10 per cento delle piante organiche previste dall'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
la lotta ferrea all'evasione fiscale è una priorità dell'attuale Governo e le risorse impiegate a tale fine portano un beneficio enormemente superiore rispetto al costo per finanziarle. Tra l'altro, come già evidenziato sopra, ai fini dell'assunzione, sussiste parte della risorsa finanziaria necessaria (comma 559 dell'articolo 1 della legge di stabilita per il 2013) e per l'avvio al tirocinio possono essere utilizzati parte dei fondi finalizzati ai tirocini formativi per nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente;
l'agenzia delle dogane e dei monopoli (come evidenziato nella bozza di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015 e come comunicato alle organizzazioni sindacali nella seduta del 26 giugno 2013 in sede di presentazione del piano aziendale 2013) intenderebbe procedere, a giudizio dell'interrogante in contrasto con le norme vigenti, con il reclutamento di nuovo personale tramite procedure di mobilità anche interne per la copertura dei posti in terza area, generando in tal modo ulteriore contenzioso;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli inoltre ha fatto presente che, con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 e stato modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello stage teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'iter concorsuale possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello stage teorico-pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente;
in rispetto del principio della gerarchia delle fonti, il tirocinio o stage teorico pratico come modalità di reclutamento del personale da parte delle Agenzie fiscali e delle dogane, previsto abrogato mediante delibera del comitato di gestione, che è un organo sotto ordinato al Governo, può essere ripristinato non solo per legge o atto equiparato ma anche mediante regolamento governativo o ministeriale -:
quali iniziative abbia previsto il Ministro per evitare che si eludano i dettami di legge;
quali siano le procedure per garantire il diritto degli idonei allo scorrimento della graduatoria così come stabilito dalla norma;
se e quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di reintrodurre lo stage teorico-pratico soppresso da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con delibera del Comitato di gestione n. 151 del 24 maggio 2011 che ha modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno). (4-
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