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emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
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Da: fpnpwnpkdnpkwdnvpdkn | 26/05/2015 17:44:57 |
Bocciato trovati un lavoro invece di perdere tempo. | |
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Da: bocciato con più di 25/30 | 27/05/2015 07:54:55 |
L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009 relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente. Interrogazione a risposta scritta 4-01984 presentato da IACONO Maria testo di Venerdì 27 settembre 2013, seduta n. 86 IACONO. " Al Ministro dell'economia e delle finanze. " Per sapere - premesso che: con norma contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, all'articolo 1, comma 4-bis, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stato introdotto il principio secondo cui, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, devono attingere, fino al loro completo esaurimento, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente; l'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), ha prorogato sino al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico - prevista dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributario presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie, speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008; è innegabile che nelle amministrazioni finanziarie ed in particolare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sussistano e permangono rilevantissime carenze di organico nella terza area funzionale, come più volte espresso dai sindacati di categoria, nonostante la riduzione del 10 per cento delle piante organiche previste dall'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; la lotta ferrea all'evasione fiscale è una priorità dell'attuale Governo e le risorse impiegate a tale fine portano un beneficio enormemente superiore rispetto al costo per finanziarle. Tra l'altro, come già evidenziato sopra, ai fini dell'assunzione, sussiste parte della risorsa finanziaria necessaria (comma 559 dell'articolo 1 della legge di stabilita per il 2013) e per l'avvio al tirocinio possono essere utilizzati parte dei fondi finalizzati ai tirocini formativi per nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente; l'agenzia delle dogane e dei monopoli (come evidenziato nella bozza di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015 e come comunicato alle organizzazioni sindacali nella seduta del 26 giugno 2013 in sede di presentazione del piano aziendale 2013) intenderebbe procedere, a giudizio dell'interrogante in contrasto con le norme vigenti, con il reclutamento di nuovo personale tramite procedure di mobilità anche interne per la copertura dei posti in terza area, generando in tal modo ulteriore contenzioso; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli inoltre ha fatto presente che, con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 e stato modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello stage teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'iter concorsuale possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello stage teorico-pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente; in rispetto del principio della gerarchia delle fonti, il tirocinio o stage teorico pratico come modalità di reclutamento del personale da parte delle Agenzie fiscali e delle dogane, previsto abrogato mediante delibera del comitato di gestione, che è un organo sotto ordinato al Governo, può essere ripristinato non solo per legge o atto equiparato ma anche mediante regolamento governativo o ministeriale -: quali iniziative abbia previsto il Ministro per evitare che si eludano i dettami di legge; quali siano le procedure per garantire il diritto degli idonei allo scorrimento della graduatoria così come stabilito dalla norma; se e quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di reintrodurre lo stage teorico-pratico soppresso da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con delibera del Comitato di gestione n. 151 del 24 maggio 2011 che ha modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno). (4- Rispondi | |
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Da: ulaulaula | 27/05/2015 16:18:00 |
Sempre bocciato sei. dai che tra un mesetto finisce tutto e la lista di bocciati entra definitavemente nel cestino. | |
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Da: bocciato con pi di 25/30 | 27/05/2015 21:29:42 |
E se venisse riprorogata, come ci rimani? | |
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Da: no a uscieri-dirigenti | 28/05/2015 08:30:31 |
no a uscieri-dirigenti 26/05/2015 8.17.30 ï¿�' Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta ï¿��«l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorsoï¿��» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009) | |
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Da: ggggjhhhjjj | 28/05/2015 14:53:57 |
Bocciatoni a casa!!! | |
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Da: momodesign | 28/05/2015 19:41:45 |
Domani viene emanato un Dl che proroga le graduatorie | |
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Da: accipicchia | 29/05/2015 05:16:31 |
I bocciatoni vogliono muovere la politica. | |
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Da: internauta | 29/05/2015 07:39:51 |
Si, il DL 69 | |
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Da: nuova proroga | 29/05/2015 13:12:26 |
si è nell'aria una nuova proroga............dai ragazzi cantiamo tutti per ottenerla... vogliam...vogliam.....la proroga noi vogliam......la..la...la...la.. (tutti in coro) | |
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Da: lpfassd | 29/05/2015 17:06:34 |
O le le o la la vogliam la proroga , noi che siam boccia | |
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Da: bocciato con + di 25/30 | 30/05/2015 07:52:37 |
Tar Lazio decreto monocratico dell'8 febbraio 2013, reg.ric. 1246/2013; ord. 704 dell'8 febbraio 2013; ord. caut. 691 dell'8 febbraio 2013; in termini anche T.R.G.A. Trento 336/2013. In particolare, sempre il Tar Lazio ha avuto modo di precisare: "a causa dell'irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l'Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor partecipationis e quindi palesandosi vieppiù l'eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità . Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo" (Tar Lazio, III bis, sent.327 dell'11 gennaio 2014). | |
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Da: noncelapuoifare | 30/05/2015 09:38:05 |
lasciatemi entrare, nell'Agenzia fiscale, lasciatemi entrare sono un bocciato vero. Su dai cantiamo | |
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Da: x lo scemo di sopra | 30/05/2015 10:33:09 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: vanvera | 30/05/2015 10:57:56 |
sei in tempo per fare ricorso, sono trascorsi appena 6 anni da quando sei stato bocciato. Ahahahahahah | |
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Da: kaput | 30/05/2015 14:56:03 |
Ora anche le associazioni dei consumatori si interesseranno a far vedere le porcate che avvengono in certi concorsi pubblici. | |
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Da: lipopipi | 30/05/2015 17:06:13 |
Le porcate o le asinate | |
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Da: kaput | 30/05/2015 18:01:57 |
Non sono sinonimi? | |
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Da: realistaaaaaaaaaaa | 30/05/2015 20:56:02 |
Ma a questo concorso quanto hai preso alla prima prova? | |
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Da: bocciato con + di 25/30 | 31/05/2015 10:49:25 |
(Per la cronaca io ho preso poco più di 25/30 e sono fuori. Scemo ero e scemo rimango....scemo più scemo in pratica) | |
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Da: hihoihnoilnlk | 31/05/2015 19:32:38 |
lasciatemi entrare nell'Agenzia Fiscale, sono un bocciato vero. | |
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Da: codac | 31/05/2015 21:06:44 |
Questo è l'effetto di aver utilizzato 16 questionari diversi per ogni regione. C'è' una differenza di percentuale di chi ha passato la prima prova. In alcune prove ben 80 ammessi alla seconda in altre soltanto 15. | |
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Da: vintage | 31/05/2015 23:33:21 |
codac ma quanto hai preso? | |
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Da: codac | 01/06/2015 08:16:59 |
Non ha tanto importanza. Quello che ha importanza è che la prova attitudinale secondo la legge, doveva svolgersi come i precedenti concorsi AE, quindi con un UNICO QUESTIONARIO, uguale per tutti ed in un unico giorno nelle città capoluogo delle rispettive Regioni. | |
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Da: la giustizia trionferà | 01/06/2015 17:42:34 |
http://www.dirittoscolastico.it/tar-lazio-sentenza-n-287-del-10-gennaio-2014/ . 00287/2014 REG.PROV.COLL. N. 00998/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro gener ale 998 del 2013, proposto da: [omissis] , contro il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege, per l'annullamento del decreto del direttore generale per il personale scolastico presso il MIUR in data 24 settembre 2012, n. 82 reca nte "Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. " ed in particolare dell'art. 5, comma 6 laddove stabilisce che sono amm essi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50; della nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 143 del 9 gennaio 2013 e dei relativi allegati con cui si individuano i candidati ammes si alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e dal cui elenco i ricorrenti risultano non inclusi tra i candidati ammessi alle prove scritte e perta nto esclusi; nonchè di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale ed in particolare per la disapplicazione del decreto del MIUR - Direzione Scolastica Regionale per la Campania a prot. n. A00DRCA Uff. Dir. 519 del 10 gennaio 2013 con cui si individuano i candida ti ammessi alla prova selettiva scritta a seguito del superamento della prova preselettiva nella parte in cui non ammette i ricorrenti alla prova scritta ovvero non li include nella lista dei candidati idonei; dell'avviso di convocazione pubblicato dal MIU R per sostenere le prove scritte per le date comprese tra il giorno 11 febbraio 2013 ed il giorno 21 febbraio 2013; nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva allo svolgimento delle prove scritte che si terranno a fa r data dall'11 febbraio 2013 ciascuno presso l'Ufficio Scolastico regionale presso il quale ha presentato domanda di partecipazione; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzion e dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con ricorso notificato in data 30 gennaio 2013 alle Amministrazioni in epigrafe indicate e deposi tato il successivo 31 gennaio, espongono i ricorrenti di avere partecipato alla prova preselettiva del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. del 24 settembre 2012, n. 82, superandole con u n punteggio inferiore ai 35/50 previsti dal bando, ma superiore o uguale ai 30/50 . Impugnano l'esito della prova preselettiva e la norma del bando che la prevede deducendo: 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994; apodittici tà , sviamento dalla causa tipica, disparità di trattamento, contraddittorietà intrinseca, violazione del principio di uguaglianza, violazione del principio di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Cost.; carenza assoluta di motivazione, violazione del principio di ragionevolezza. 2. Eccesso di potere per motivazione illogica, contraddittoria ed apodittica; mancato bilanciamento dell'interesse pubblico concreto e degli interessi privati coinvolti; violazione del principio di proporzionalità ; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria; carenza assoluta di motivazione; violazione del principio di affidamento; ingiustizi a manifesta. Concludono con istanza cautelare anche in via monocratica e per l'accoglimento del ricorso. L'Amministrazione si è costituita in giudizio. Con decreto monocratico del 7 febbraio 2013 l'istanza cautelare è stata accolta ed esso è stato conferma to alla camera di consiglio del 7 marzo successivo. Infine il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013. DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, come nel prosieguo precisato. Con esso i ricorrenti, che hanno partecipato a lle prove preselettive del concorso a posti di docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, superandole con un punteggio compreso tra i trenta ed i trentacinque cinquantesimi, impugnano tale esito deducendo la illegittimità della norma del bando di concorso, che prevede il superamento della prova con un punteggio minimo di 35/50 . 2.Avverso tale disposizione del bando e la conseguente mancata ammissione al prosieguo del concorso le parti lamentano che la discipl ina dei concorsi a cattedra per il personale docente della scuola è recata dall'art. 400 del Testo Unico dell'Istruzione il quale non prevede la prova preselet tiva e per di più al comma 11 fissa come baluardo imprescindibile la sufficienza per considerare la prova superata. Osservano che se è legittimo che il legislatore abbia previsto come soglia minima di superamento delle prove scritte il punteggio paragonabile ai sette decimi, ciò non si giustifica per le prove preselettive posto che l'art. 400 del test o Unico stabilisce come criterio valutativo i 6/10imi per considerarle superate. Ma il criterio stabilito dall'Amministrazione finisce pure per determinare una grave disparità di trattamento proprio nella fase di selezione del personale scolastico anche al la luce dell'impianto legislativo inerente la materia scolastica che trova i suoi cardini nel richiamato d.lgs. n. 297/199 4 nonché nella legge n. 124/1999. Sostengono ancora i ricorrenti che l'operato della P.A. è chiaramente configgente con il principio d i uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. che evolve nel principio di ragionevolezza delle leggi. Osservano che se è legittimo che il legislatore abbia previsto come soglia minima di superamento delle prove scritte il punteggio paragonabile ai sette decimi, c iò appare del tutto ingiustificato ed irragionevole per le dette prove in cui il bando ha previsto lo stesso punteggio di 35/50imi equivalente appunto a sette decimi. Con la seconda censura gli interessati lamentano l'assoluta assenza dei motivi posti a so stegno dei provvedimenti gravati e che denotano la carenza assoluta di istruttoria, siccome improntati in maniera sviata alla violazione sistematica delle norme inerenti i principi dell'azione amministrativ a in primis quelli di proporzionalità e ragionevol ezza. Soprattutto non è dato comprendere come si è arrivati a prevedere per il superamento del test preselettivi il punteggio di 35/50imi. 3. Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità , oltre ch e irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiv a, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma "non conco rre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito". La censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce dell' osservazione che la prova preselettiva nel concorso in esame non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi. In particolare alla fattispecie va ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione". Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi "i voti delle prove scritte o pratiche o teorico - pratiche e quello del colloquio." (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso lad dove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico. Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed ora li preordinata dalle prove preselettive, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitar si l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, a similitudine di quanto avviene nel caso in esame. Né vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che rammentano i ricorrenti essere la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in rilievo e secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione, ma prevede al comma 11 che la prova si intende superata con il minimo di sei decimi in realtà è dal Testo Unico stabilita esclusivamente ai fini della valutazio ne della prova scritta, laddove essa costituisce un'istruzione per la Commissione di concorso che può non correggere la seconda prova scritta qualora la prima non abbia ottenuto la sufficienza, disposizione quindi di difficile traspor to alla fattispecie de lle preselezioni dove le domande sono plurime e non due soltanto. Anche se si volesse comunque condividere la prospettazione secondo cui in realtà l'art. 400 non prevede alcuna prova preselettiva per i concorsi di accesso alla carriera di docente scolastic o, nulla impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che riprendono, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 de l 1994, i principi - di diretta derivazione da que llo costituzionale di cui all'art. 97 Cost. - di imparzialità , economicità e celerità dell'operato dell'Amministrazione che per questo può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, cui anche i concorsi per il personale doc ente, pur nella loro peculiarità , devono attenersi, con conseguente inconferenza del richiamo all'art. 400 del testo Unico dell'istruzione sotto questo profilo. 4. Il ricorso va pertanto accolto come in motivazione indicato e per l'effetto va annullato il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte i cui all'art. 5, comma 6 ha stabilito che son o ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 e vanno altresì annullati i provvedimenti in epigr afe indicati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantesimi. 5. La soccombenza solo parziale dell'Amministrazione come determinata dall'accoglimento limitato delle prospettazioni di parte ricorrente consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 in parte qua ed i provvedime nti in epigrafe elencati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che hanno supe rato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantesimi. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'int ervento dei magistrati: Massimo Luciano Calveri, Presidente Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/01/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm. | |
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Da: la giustizia trionferà | 01/06/2015 17:45:07 |
Tar Lazio - Sentenza n. 287 del 10 gennaio 2014 Concorso docenti: 30/50 è il punteggio minimo da raggiungere nella prova preselettiva Con la sentenza n. 287/2014, depositata il 10/01/2014, il Tar del Lazio sez. III^ bis di Roma, pronunciandosi in merito ad una vertenza attinente all'ultimo concorso-docenti, ha annullato in parte qua il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 laddove,all'art. 5, comma 6, stabiliva che: "sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50". Tanto ha fatto sulla scorta delle seguenti motivazioni di diritto: "Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità , oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma "non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito". La censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce dell'osservazione che la prova preselettiva nel concorso in esame non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi. In particolare alla fattispecie va ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione". Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi "i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio." (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico. Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, a similitudine di quanto avviene nel caso in esame. Né vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che rammentano i ricorrenti essere la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in rilievo e secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione, ma prevede al comma 11 che la prova si intende superata con il minimo di sei decimi in realtà è dal Testo Unico stabilita esclusivamente ai fini della valutazione della prova scritta, laddove essa costituisce un'istruzione per la Commissione di concorso che può non correggere la seconda prova scritta qualora la prima non abbia ottenuto la sufficienza, disposizione quindi di difficile trasporto alla fattispecie delle preselezioni dove le domande sono plurime e non due soltanto. Anche se si volesse comunque condividere la prospettazione secondo cui in realtà l'art. 400 non prevede alcuna prova preselettiva per i concorsi di accesso alla carriera di docente scolastico, nulla impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che riprendono, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi - di diretta derivazione da quello costituzionale di cui all'art. 97 Cost. - di imparzialità , economicità e celerità dell'operato dell'Amministrazione che per questo può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità , devono attenersi, con conseguente inconferenza del richiamo all'art. 400 del testo Unico dell'istruzione sotto questo profilo. Il ricorso va pertanto accolto come in motivazione indicato e per l'effetto va annullato il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte i cui all'art. 5, comma 6 ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 e vanno altresì annullati i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantesimi". Di guisa che, l'Amministrazione Scolastica dovrà adesso sciogliere le riserve nelle graduatorie terminativamente pubblicate per quei concorrenti che, pur ammessi con riserva a sostenere le prove concorsuali (per non aver superato la prova preselettiva), hanno successivamente superato tutte le successive prove concorsuali. | |
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Da: disparità | 01/06/2015 22:51:13 |
Diversità di punteggio minimo per accedere alla seconda prova concorsuale e dunque per essere considerati dei bocciatoni: - Lombardia: clicca qui per vedere la graduatoria - Punt. Minimo: 25, 1004; - Piemonte: clicca qui per vedere la graduatoria - Punt. Minimo: 25, 8006; - Toscana: clicca qui per vedere la graduatoria - Punt. Minimo: 26, 4003; - Emilia Romagna: clicca qui per vedere la graduatoria - Punt. Minimo: 26,4003; | |
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Da: fusion | 02/06/2015 09:17:35 |
Nel 2009 sei stato bocciato alla seconda prova, in questo concorso sei stato bocciato alla prima. Secondo me al prossimo bando sbagli a fare la domanda di partecipazione. ahahahhahaahahahaha | |
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Da: concordo | 02/06/2015 17:18:23 |
Al prossimo ti boccieranno la domanda di partecipazione. | |
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Da: bocciato con + di 25/30 | 02/06/2015 22:09:43 |
L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009 relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente. Interrogazione a risposta scritta 4-01984 presentato da IACONO Maria testo di Venerdì 27 settembre 2013, seduta n. 86 IACONO. " Al Ministro dell'economia e delle finanze. " Per sapere - premesso che: con norma contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, all'articolo 1, comma 4-bis, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stato introdotto il principio secondo cui, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, devono attingere, fino al loro completo esaurimento, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente; l'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), ha prorogato sino al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico - prevista dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributario presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie, speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008; è innegabile che nelle amministrazioni finanziarie ed in particolare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sussistano e permangono rilevantissime carenze di organico nella terza area funzionale, come più volte espresso dai sindacati di categoria, nonostante la riduzione del 10 per cento delle piante organiche previste dall'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; la lotta ferrea all'evasione fiscale è una priorità dell'attuale Governo e le risorse impiegate a tale fine portano un beneficio enormemente superiore rispetto al costo per finanziarle. Tra l'altro, come già evidenziato sopra, ai fini dell'assunzione, sussiste parte della risorsa finanziaria necessaria (comma 559 dell'articolo 1 della legge di stabilita per il 2013) e per l'avvio al tirocinio possono essere utilizzati parte dei fondi finalizzati ai tirocini formativi per nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente; l'agenzia delle dogane e dei monopoli (come evidenziato nella bozza di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015 e come comunicato alle organizzazioni sindacali nella seduta del 26 giugno 2013 in sede di presentazione del piano aziendale 2013) intenderebbe procedere, a giudizio dell'interrogante in contrasto con le norme vigenti, con il reclutamento di nuovo personale tramite procedure di mobilità anche interne per la copertura dei posti in terza area, generando in tal modo ulteriore contenzioso; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli inoltre ha fatto presente che, con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 e stato modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello stage teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'iter concorsuale possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello stage teorico-pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente; in rispetto del principio della gerarchia delle fonti, il tirocinio o stage teorico pratico come modalità di reclutamento del personale da parte delle Agenzie fiscali e delle dogane, previsto abrogato mediante delibera del comitato di gestione, che è un organo sotto ordinato al Governo, può essere ripristinato non solo per legge o atto equiparato ma anche mediante regolamento governativo o ministeriale -: quali iniziative abbia previsto il Ministro per evitare che si eludano i dettami di legge; quali siano le procedure per garantire il diritto degli idonei allo scorrimento della graduatoria così come stabilito dalla norma; se e quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di reintrodurre lo stage teorico-pratico soppresso da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con delibera del Comitato di gestione n. 151 del 24 maggio 2011 che ha modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno). 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