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Ministero della Giustizia - 3946 addetti UFFICIO PER IL PROCESSO 2024
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: XTEA31/05/2024 19:14:22
JJ Leto perchè non credi?
Rispondi

Da: Ale31/05/2024 19:14:22
Ok chiaro, non avevo letto... grazie mille!
Rispondi

Da: be quite / state calmi31/05/2024 19:15:02
Grazie Ale. Grazie Tenta
Rispondi

Da: be quite / state calmi31/05/2024 19:17:16
Finora Nord, centro e sud. Isole nessuno?
Rispondi

Da: Cla.88 31/05/2024 19:20:09
Io distretto di Ct nn ho ricevuto ancora nulla e sono,nel turno del 5 pomeriggio
Rispondi

Da: alde80 
Reputazione utente: +47
31/05/2024 19:21:28
H18.30 turno 5 pomeriggio distretto Puglia: arrivata!
Rispondi

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Da: be quite / state calmi31/05/2024 19:24:54
Grazie Alde80
Rispondi

Da: be quite / state calmi31/05/2024 19:27:18
Mi pare chiaro che stanno procedendo per giorni partendo dal 5 giugno e per sedi piuttosto che per distretti partendo da Milano a scendere.
Rispondi

Da: alde80 
Reputazione utente: +47
31/05/2024 19:45:43
Lapsus Fiera Foggia.
Ormai ho fuso😝
Rispondi

Da: JJLeto31/05/2024 19:48:05
La durata complessiva del periodo di aspettativa non può essere superiore a dodici mesi in un triennio e deve essere fruita in non più di due periodi.

basta una semplice ricerca google peraltro ;-)
Rispondi

Da: be quite / state calmi31/05/2024 19:49:11
A me è appena arrivata. Sede Siracusa. Giorno 5 pomeriggio
Rispondi

Da: XTEA31/05/2024 20:05:01
JJ Letho esistono diversi tipi di aspettativa. Tu a quale ti riferisci?
Rispondi

Da: non credo31/05/2024 20:08:29
.....stavolta non scherzo..!!! E' arrivata sul serio la convocazione...per il distretto di Napoli.....
Rispondi

Da: Jos The Boss31/05/2024 20:13:51
JJ Letho anche tu hai lasciato il motorsport per la pubblica amministrazione?
Rispondi

Da: PER AXELAXEL31/05/2024 20:15:25
axelaxel
Puoi chiedere di entrare senza doverti mettere in coda, e una volta dentro ti daranno la possibilità di tenere la bimba e allattarla in una stanza a parte, fino a che non comincia la prova, poi dovrai affidarla a chi ti accompagna, presumo il padre o qualcun altro che pertanto durante la prova dovrà rimanere con la bimba in questa stanza separata...considera che per espletare tutti gli adempimenti preliminari ci vogliono circa 3 ore...prima delle 12, 00 penso non cominci..
Rispondi

Da: Taipsta 31/05/2024 20:19:37
Arrivata adesso lettera di partecipazione x il 6 giugno,  prima fascia,  a Foggia
Rispondi

Da: Cassie 1031/05/2024 20:22:53
Arrivata, Milano giorno 6 mattina
Rispondi

Da: Mozzispruzz 31/05/2024 20:29:42
Lettera arrivata da Palermo per giorno 5 alle 14:30
Rispondi

Da: 77731/05/2024 20:38:36
Arrivata anche a me in questo momento per giorno 6 ore 9:30 Catanzaro.
Rispondi

Da: PER31/05/2024 20:38:50
Arrivata ora per giorno 6 Foggia
Rispondi

Da: RiceBea 31/05/2024 20:48:21
Arrivata anche a me che sono giorno 6!
Rispondi

Da: iri.19  1  - 31/05/2024 21:20:46
a me non mi è arrivato nulla e sono il 6 alle 14:30 a Catania
Rispondi

Da: Gleni31/05/2024 21:27:27
Qualcuno da Caserta sud/nord  va a Milano

Rispondi

Da: Gleni31/05/2024 21:33:56
Per il 6 ore 9.30, qualcuno va a Milano con auto, da Caserta sud/nord? Ovviamente condividerei tutte le spese!!!


?????
Rispondi

Da: avv92 31/05/2024 21:40:47
Anche io sono 6 ore 14:30, però distretto di napoli e non mi è arrivato ancora nulla. A questo punto credo se ne parli lunedì
Rispondi

Da: PUOIF31/05/2024 21:41:49
per favore chi mi incolla qui aggiornati
gli artt 7 bis e 7 ter rd 1941?
non ci crederete ma li trovo solo con parti in neretto e non capisco quale sia il testo vigente.
Rispondi

Da: Marko99031/05/2024 21:42:36
Da Pa a Ct in auto (mia) il 4 pomeriggio per la sessione del 5
Rispondi

Da: Art. 7.31/05/2024 21:43:28
Art. 7.

Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.

Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di
sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti
relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto
reale, salvo che non sia diversamente stabilito.
Rispondi

Da: ahahhahaha31/05/2024 21:45:29
dopo tanto tempo a me ne sono arrivate addirittura due! :DDDD

però a differenza di altri concorsi è scritto solo che tocca portare la lettera stampata quindi sembra che stavolta non la stamperanno loro se necessario (si saranno stufati)
Rispondi

Da: Art. 7-bis.31/05/2024 21:47:42
Art. 7-bis.

(Tabelle degli uffici giudicanti).

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati
alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati
che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli
incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento
delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti
sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte ((del Primo presidente
della Corte di cassazione o)) dei presidenti delle corti di appello, sentiti ((il Consiglio direttivo della
Corte di cassazione o)) i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto è prorogata
fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari,
salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.
(109)(110a)

((1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali,
concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon
funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel
quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo
presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il
presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del
Consiglio nazionale forense.)) ((2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della
giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel
corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente
della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della
Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei
programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e
dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.)) ((2.1. Le variazioni
delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente
dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o
quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla
posizione tabellare.

2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono
elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della
magistratura, e trasmessi per via telematica.

2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso
contenere:
a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;
c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di
affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente
progetto organizzativo;
e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria;
f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;
h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di
riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico
di elaborazione dati;
i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.

2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti
sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e
contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle
scelte organizzative adottate.

2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non
si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere
del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei
magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a
maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I
consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle
degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del
quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.))

2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto
per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare
sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.(117)

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il
giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal
Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il
compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, totalmente al
relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.

2-quinquies. Le disposizioni dei ((commi 2-bis e 2-ter)) possono essere derogate per imprescindibili e
prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2

2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite
sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale
circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di
misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle
eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo
dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura
e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti
delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre
funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che
sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della
corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti
di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che
abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle
competenze.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)).

3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle
infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei
capi degli uffici.

3 -ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella
medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia
per la emanazione del relativo decreto.

3 -quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è
operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici
giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali
dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo
da determinare il minor onere per l'erario.

3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o
competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui
organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti
di durata inferiore a sette giorni.

3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, ((si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5)).
Rispondi

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