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Ministero della Giustizia - 3946 addetti UFFICIO PER IL PROCESSO 2024
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Da: XTEA | 31/05/2024 19:14:22 |
JJ Leto perchè non credi? | |
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Da: Ale | 31/05/2024 19:14:22 |
Ok chiaro, non avevo letto... grazie mille! | |
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Da: be quite / state calmi | 31/05/2024 19:15:02 |
Grazie Ale. Grazie Tenta | |
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Da: be quite / state calmi | 31/05/2024 19:17:16 |
Finora Nord, centro e sud. Isole nessuno? | |
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Da: Cla.88 | 31/05/2024 19:20:09 |
Io distretto di Ct nn ho ricevuto ancora nulla e sono,nel turno del 5 pomeriggio | |
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Da: alde80 Reputazione utente: +52 | 31/05/2024 19:21:28 |
H18.30 turno 5 pomeriggio distretto Puglia: arrivata! | |
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Da: be quite / state calmi | 31/05/2024 19:24:54 |
Grazie Alde80 | |
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Da: be quite / state calmi | 31/05/2024 19:27:18 |
Mi pare chiaro che stanno procedendo per giorni partendo dal 5 giugno e per sedi piuttosto che per distretti partendo da Milano a scendere. | |
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Da: alde80 Reputazione utente: +52 | 31/05/2024 19:45:43 |
Lapsus Fiera Foggia. Ormai ho fuso😝 | |
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Da: JJLeto | 31/05/2024 19:48:05 |
La durata complessiva del periodo di aspettativa non può essere superiore a dodici mesi in un triennio e deve essere fruita in non più di due periodi. basta una semplice ricerca google peraltro ;-) | |
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Da: be quite / state calmi | 31/05/2024 19:49:11 |
A me è appena arrivata. Sede Siracusa. Giorno 5 pomeriggio | |
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Da: XTEA | 31/05/2024 20:05:01 |
JJ Letho esistono diversi tipi di aspettativa. Tu a quale ti riferisci? | |
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Da: non credo | 31/05/2024 20:08:29 |
.....stavolta non scherzo..!!! E' arrivata sul serio la convocazione...per il distretto di Napoli..... | |
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Da: Jos The Boss | 31/05/2024 20:13:51 |
JJ Letho anche tu hai lasciato il motorsport per la pubblica amministrazione? | |
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Da: PER AXELAXEL | 31/05/2024 20:15:25 |
axelaxel Puoi chiedere di entrare senza doverti mettere in coda, e una volta dentro ti daranno la possibilità di tenere la bimba e allattarla in una stanza a parte, fino a che non comincia la prova, poi dovrai affidarla a chi ti accompagna, presumo il padre o qualcun altro che pertanto durante la prova dovrà rimanere con la bimba in questa stanza separata...considera che per espletare tutti gli adempimenti preliminari ci vogliono circa 3 ore...prima delle 12, 00 penso non cominci.. | |
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Da: Taipsta | 31/05/2024 20:19:37 |
Arrivata adesso lettera di partecipazione x il 6 giugno, prima fascia, a Foggia | |
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Da: Cassie 10 | 31/05/2024 20:22:53 |
Arrivata, Milano giorno 6 mattina | |
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Da: Mozzispruzz | 31/05/2024 20:29:42 |
Lettera arrivata da Palermo per giorno 5 alle 14:30 | |
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Da: 777 | 31/05/2024 20:38:36 |
Arrivata anche a me in questo momento per giorno 6 ore 9:30 Catanzaro. | |
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Da: PER | 31/05/2024 20:38:50 |
Arrivata ora per giorno 6 Foggia | |
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Da: RiceBea | 31/05/2024 20:48:21 |
Arrivata anche a me che sono giorno 6! | |
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Da: iri.19 | 1 - 31/05/2024 21:20:46 |
a me non mi è arrivato nulla e sono il 6 alle 14:30 a Catania | |
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Da: Gleni | 31/05/2024 21:27:27 |
Qualcuno da Caserta sud/nord va a Milano | |
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Da: Gleni | 31/05/2024 21:33:56 |
Per il 6 ore 9.30, qualcuno va a Milano con auto, da Caserta sud/nord? Ovviamente condividerei tutte le spese!!! ????? | |
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Da: avv92 | 31/05/2024 21:40:47 |
Anche io sono 6 ore 14:30, però distretto di napoli e non mi è arrivato ancora nulla. A questo punto credo se ne parli lunedì | |
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Da: PUOIF | 31/05/2024 21:41:49 |
per favore chi mi incolla qui aggiornati gli artt 7 bis e 7 ter rd 1941? non ci crederete ma li trovo solo con parti in neretto e non capisco quale sia il testo vigente. | |
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Da: Marko990 | 31/05/2024 21:42:36 |
Da Pa a Ct in auto (mia) il 4 pomeriggio per la sessione del 5 | |
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Da: Art. 7. | 31/05/2024 21:43:28 |
Art. 7. Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero. Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito. | |
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Da: ahahhahaha | 31/05/2024 21:45:29 |
dopo tanto tempo a me ne sono arrivate addirittura due! :DDDD però a differenza di altri concorsi è scritto solo che tocca portare la lettera stampata quindi sembra che stavolta non la stamperanno loro se necessario (si saranno stufati) | |
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Da: Art. 7-bis. | 31/05/2024 21:47:42 |
Art. 7-bis. (Tabelle degli uffici giudicanti). 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte ((del Primo presidente della Corte di cassazione o)) dei presidenti delle corti di appello, sentiti ((il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o)) i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. (109)(110a) ((1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.)) ((2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.)) ((2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare. 2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica. 2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere: a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze; b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale; c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo; e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria; f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione; g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari; h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati; i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi. 2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate. 2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.)) 2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.(117) 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, totalmente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima. 2-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111. 2-quinquies. Le disposizioni dei ((commi 2-bis e 2-ter)) possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)). 3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. 3 -ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. 3 -quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri: a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti; c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati; d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario. 3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, ((si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5)). | |
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