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GRADUATORIE TIROCINIO GDP E VPO 2023
2557 messaggi, letto 175670 volte

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Da: Ah pure penalista03/04/2024 09:22:08
insomma pesca a strascico
Rispondi

Da: Bardamu 1  - 03/04/2024 10:07:20
Che mi consigliate di fare? Potrei andare dai Presidenti di Tribunale e chiedergli gentilmente di assegnare le mie cause civili ai togati nonchè farmi trovare un pm togato nelle udienze penali monocratiche. Mica è giusto che i togati vengano riservati tutti a voi?
P.s.: a poche ore dalla resurrezione del figlio del dio degli ebrei, la frustrazione di alcuni è giá tornata alla carica! Fate bene a esorcizzarla con un peccatore come me...
Non disperate se non siete rientrati in graduatoria, a voi è riservato il regno dei cieli...
Rispondi

Da: Isabella M 1  - 03/04/2024 10:27:29
Nel 2025, a seguito della riforma 2017-2021, che non mi pare essere stata modificata/abrogata, la competenza per valore del giudice di pace dovrebbe aumentare fino ad arrivare a 30.000euro  per i "beni mobili" e 50.000euro  per i sinistri. In teoria, dovrebbe aumentare di conseguenza anche il carico di lavoro (scrivo "in teoria" perché amici UPP mi dicono continuamente che il numero di cause diverse dalle separazioni è colato a picco).
Penso e spero, però, che per quella data e quella prospettiva venga fatto un concorso per esami; per quanto sia di favore per noi, da utente mi lascia un po' perplesso che venga selezionato personale giudicante sulla base di età anagrafica più tenera rispetto ad altri ugualmente titolati e ad esso vengano affidati procedimenti che non solo non sono bagatellari, ma hanno anche grande incidenza sul vivere civile.
Rispondi

Da: Pat03/04/2024 13:51:04
Per chi è interessato, ho creato un canale telegram per i tirocinanti gop Latina.  Non mi fa scrivere il link, cercate /tirocinioGopLatina
Rispondi

Da: Pat03/04/2024 13:51:12
Per chi è interessato, ho creato un canale telegram per i tirocinanti gop Latina.  Non mi fa scrivere il link, cercate /tirocinioGopLatina
Rispondi

Da: Pat03/04/2024 13:51:17
Per chi è interessato, ho creato un canale telegram per i tirocinanti gop Latina.  Non mi fa scrivere il link, cercate /tirocinioGopLatina
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Da: Per gli esaltati 1  - 04/04/2024 04:47:24
Perdonatemi, ho letto post di grandi Avvocati, che fanno cause importanti e redditizie .......e offendono...offendono....io penso di non aver offeso mai nessuno...o almeno volutamente...
Comunque mi rivolgo a questo grande Avvocato....non capisco perché scrive su questo forum dato che è così grande, che fa cause così importanti...chi deve imparare le frazioni, chi fa cause da avvocaticcio....e questo che è così grande perché è interessato a questo forum...non capisco...io personalmente ho tanto da imparare...ma ho imparato sempre da persone umili...i veri Grandi sono sempre umili...il resto sono solo sfigati esaltati che si sparano pose e poi non hanno neppure i soldi per pagare le bollette....abbiate la grandezza di non offendere, tutti abbiamo qualcosa da imparare e guai a non averne...se qualcuno deve impare le frazioni...io devo imparare ancora le tabelline.


Rispondi

Da: Mamanu 04/04/2024 05:11:17
X il posti di per gli esaltati

Guarda.. io credo di non dover imparare proprio nulla da questo genere di persone. Per quel che mi riguarda, può anche scrivere post con 3000 nomi e firme diverse. Già per il fatto che stia qui a scrivere la dice lunga e ognuno può trarre liberamente  le sue conclusioni.

X Bardamu
Al mio paese di dice che "il miglior disprezzo è la noncuranza". Io così farò con certi soggetti, non sprecherò oltre il mio tempo che tra lavoro e tirocinio e famiglia è sempre meno 🙃
Rispondi

Da: i risentiti04/04/2024 08:07:17
ma quali grandi cause. Siete voi che non riuscite a convertire dei semplici numeri in frazioni e percentuali, falsando le argomentazioni. E invece di imparare, replicate stizziti. Poi volete scrivere sentenze, ma dove dovete andare...
Rispondi

Da: Bardamu04/04/2024 08:20:49
Non demordere, Ti sará assegnato uno scranno accanto a Mosè, cosí potrai dividere il Mar Rosso nella percentuale che piú Ti aggrada!
In ogni caso, a fine mese ci aspetta il pubblicano della Cassa Forense, Levi Matteo, per riscuotere 997 euro...
Lo vedi? Almeno come soggetti passivi delle Cassa siamo uguali. Quanto ad educazione, invece,....
Rispondi

Da: gratuito patrocinio04/04/2024 08:34:44
Sicuro che eserciti? Dall'impostazione dei periodi e dalla punteggiatura, più che gop mi pari da gdo.
Rispondi

Da: Bardamu04/04/2024 09:05:49
Io non sono un GOP. Sono tenutario di un bordello. Se solo sapessi chi esercita sotto la mia direzione...

Rispondi

Da: Isabella M04/04/2024 12:38:43
Comunque era strano che solo in questo forum non ci fossero troll e provocatori. Avvocati persone serie :D
Rispondi

Da: AVVar04/04/2024 20:25:56
Sono nei lavori del Plenum della seduta del 20 marzo.
Rispondi

Da: pasolino06/04/2024 12:05:00
Scusate, non è che qualcuno può farmi chiarezza su quanto sarà lo stipendio (o indennizzo, che dir si voglia) netto una volta finito il tirocinio positivamente per chi partecipa a questo bando? Al netto delle possibili modifiche future
Rispondi

Da: Sole 202407/04/2024 10:10:57
Per Pasolino...è il IV Mistero di Fatima
Rispondi

Da: Mamanu 07/04/2024 10:38:28
X pasolino: sono 1600 lordi, cassa inclusa nel lordo. Pagamento trimestrale mediante emissione di fattura.
Rispondi

Da: Quindi netti ?07/04/2024 12:29:22
Netti quanto ?
Rispondi

Da: CoccoSette  1  - 07/04/2024 18:16:21
Per chi ha iniziato il tirocinio, può dirmi come viene svolto? Quante volte a settimana è necessario essere fisicamente in udienza e in che modalità viene svolta la formzione teorica? Grazie, se c'è qualche anima pia che volesse rispondere gliene sarei grato.
Rispondi

Da: Abogado202407/04/2024 20:37:34
Grazie alla Spagna...molti mi prendevano in giro...ma ora ho bruciato tutti e faccio il tirocino con altri abogados come me si parla del 30% degli ammessi al tirocino  giudici di pace...Evviva! Mi spiace per gli avvocati italiani che hanno studiato cosi tanto ma la Comunità Europea e'il futuro...grazie EU!
Rispondi

Da: Firenze108/04/2024 20:04:44
Qualcuno ha incominciato a Firenze?
Rispondi

Da: Fontanebianche  1  - 08/04/2024 21:46:47
x CoccoSette:due mattine a settimana in udienza con giudice togato.
Sentenze e provvedimenti da scrivere a casa
Per formazione teorica: 30 ore divise in pomeriggi da 3 ore ciascuno
metà teorici, metà pratici con casi.
sono previste anche tre prove individuali: redazione di una sentenza con valutazione
Rispondi

Da: Mamanu  1  - 08/04/2024 22:02:26
X coccosette: da noi 3 giorni dalle 9 alle 15 circa per udienze ed attività in stanza con il togato.
Formazione online circa 30/40 ore pomeridiane strutturate in circa 20 incontri e prove finali per la valutazione.
Rispondi

Da: Sky08/04/2024 22:58:38
Qualcuno ha iniziato a Bergamo ?
Rispondi

Da: frangetta82 09/04/2024 10:10:13
Qualcuno ha iniziato la formazione (le 30h)? State svolgendo il corso in presenza o da remoto? Grazie
Rispondi

Da: Firenze109/04/2024 14:50:21
Udienza 3 giorni a settimana?

Ma no, l' impegno deve essere di due giorni settimanali
Rispondi

Da: Mamanu  1  - 09/04/2024 15:30:50
X frangetta: da me si fa in remoto con telecamere accese

X Firenze1: io faccio 3 giorni di presenza. Sono richiesti almeno 2 giorni, io sono presente 3 giorni, e non proprio per scelta mia.
Rispondi

Da: lau1982 09/04/2024 21:48:44
Ma il mese di agosto è un mese di tirocinio a tutti gli effetti? Avete notizie al riguardo?
Rispondi

Da: PerOno 10/04/2024 09:22:02
Effettivamente i guadagni non sono lauti, figuriamoci quanto sono ancora più bassi quelli della professione forense se si accetta di svolgere il tirocinio gratuitamente, anzi magari anche rimettendoci, e poi andare a guadagnare cifre così basse che qualsiasi altro mestiere pagherebbe di più con più tempo libero, meno pressioni, meno sacrifici. Presumo questo.
Rispondi

Da: PerOno 10/04/2024 09:27:48
Riporto quanto anticipato da "il gatto ..."



Art 23 D.Lgs. 116/2017



Indennita' spettante ai magistrati onorari



  1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone  di  una
parte fissa e di una parte variabile di risultato.



  2. Ai magistrati onorari che  esercitano  funzioni  giudiziarie  e'
corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda  in
misura  fissa,  pari  ad  euro  16.140,00,  comprensiva  degli  oneri
previdenziali ed assistenziali.



  3. Ai giudici  onorari  di  pace  e  ai  vice  procuratori  onorari
inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e  nell'ufficio
di collaborazione del procuratore della  Repubblica  che  svolgono  i
compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera
a), l'indennita' di cui  al  comma  2  e'  corrisposta  nella  misura
dell'ottanta per cento.



  4. Le indennita' previste  ai  commi  2  e  3  non  sono  tra  loro
cumulabili.



  5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie
che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e'
corrisposta nella misura prevista dal comma  2  o  dal  comma  3,  in
considerazione delle funzioni ovvero dei compiti  e  delle  attivita'
svolti in via prevalente.



  6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro
il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita'
dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei  principi  e  degli
obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione  dell'ufficio  e,
per il  tribunale,  dai  programmi  di  gestione  adottati  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  assegna  ai
magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia
con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso  l'ufficio  del
giudice di pace che ai compiti e alle  funzioni  assegnati  ai  sensi
degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati,
in  via  generale,  con  delibera  del  Consiglio   superiore   della
magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e'
comunicato  alla  sezione  autonoma  per  i  magistrati  onorari  del
consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25.



  7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento  da  adottare
entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  tenuto  conto  della  media  di
produttivita'  dei   magistrati   dell'ufficio,   assegna   ai   vice
procuratori onorari gli obiettivi da  raggiungere  nell'anno  solare,
sia con riguardo alle funzioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,
lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con  la
delibera di cui al comma 6. Il provvedimento  adottato  a  norma  del
presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per  i  magistrati
onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.



  8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio  superiore  della
magistratura individua i criteri e le procedure  per  la  valutazione
della realizzazione degli obiettivi. Tra  i  criteri  di  valutazione
rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita'
di gestione dell'udienza e  di  rapporto  con  gli  altri  magistrati
onorari, con i magistrati  professionali,  con  gli  avvocati  ed  il
personale  amministrativo,   la   partecipazione   all'attivita'   di
formazione,  la  percentuale  di  impugnazioni  rispetto  alla  media
dell'ufficio.



  9. L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non
inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta  per  cento
dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata
in tutto o in parte in relazione al livello  di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati a  norma  del  presente  articolo,  verificato  e
certificato con le modalita' di cui al comma 10.



  10.  Con  cadenza  annuale  il  presidente  del  tribunale   e   il
procuratore della Repubblica, verificato, con la  procedura  indicata
nella delibera di cui al comma 6, il livello di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati, adottano uno  specifico  provvedimento  con  cui
certificano il grado di conseguimento dei risultati e  propongono  la
liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura.  Con
il  medesimo  provvedimento  il  presidente  del   tribunale   o   il
procuratore della Repubblica  attestano  se  il  magistrato  onorario
esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di
cui al comma 3 ovvero, nel caso  di  cui  al  comma  5,  indicano  le
incombenze  svolte   in   via   prevalente.   Il   provvedimento   e'
immediatamente esecutivo e ne  e'  data  comunicazione  alla  sezione
autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27  gennaio  2006,  n.  25,  e,  ai  fini  del  pagamento
dell'indennita',  al  presidente  della  Corte  di   appello   o   al
procuratore generale presso la medesima Corte.



  11. Per l'esercizio delle  funzioni  e  dei  compiti  previsti  dal
presente decreto e' dovuta  esclusivamente  l'indennita'  di  cui  al
presente articolo.



Art 23 D.Lgs. 116/2017



Indennita' spettante ai magistrati onorari



  1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone  di  una
parte fissa e di una parte variabile di risultato.



  2. Ai magistrati onorari che  esercitano  funzioni  giudiziarie  e'
corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda  in
misura  fissa,  pari  ad  euro  16.140,00,  comprensiva  degli  oneri
previdenziali ed assistenziali.



  3. Ai giudici  onorari  di  pace  e  ai  vice  procuratori  onorari
inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e  nell'ufficio
di collaborazione del procuratore della  Repubblica  che  svolgono  i
compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera
a), l'indennita' di cui  al  comma  2  e'  corrisposta  nella  misura
dell'ottanta per cento.



  4. Le indennita' previste  ai  commi  2  e  3  non  sono  tra  loro
cumulabili.



  5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie
che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e'
corrisposta nella misura prevista dal comma  2  o  dal  comma  3,  in
considerazione delle funzioni ovvero dei compiti  e  delle  attivita'
svolti in via prevalente.



  6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro
il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita'
dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei  principi  e  degli
obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione  dell'ufficio  e,
per il  tribunale,  dai  programmi  di  gestione  adottati  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  assegna  ai
magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia
con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso  l'ufficio  del
giudice di pace che ai compiti e alle  funzioni  assegnati  ai  sensi
degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati,
in  via  generale,  con  delibera  del  Consiglio   superiore   della
magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e'
comunicato  alla  sezione  autonoma  per  i  magistrati  onorari  del
consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25.



  7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento  da  adottare
entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  tenuto  conto  della  media  di
produttivita'  dei   magistrati   dell'ufficio,   assegna   ai   vice
procuratori onorari gli obiettivi da  raggiungere  nell'anno  solare,
sia con riguardo alle funzioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,
lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con  la
delibera di cui al comma 6. Il provvedimento  adottato  a  norma  del
presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per  i  magistrati
onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.



  8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio  superiore  della
magistratura individua i criteri e le procedure  per  la  valutazione
della realizzazione degli obiettivi. Tra  i  criteri  di  valutazione
rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita'
di gestione dell'udienza e  di  rapporto  con  gli  altri  magistrati
onorari, con i magistrati  professionali,  con  gli  avvocati  ed  il
personale  amministrativo,   la   partecipazione   all'attivita'   di
formazione,  la  percentuale  di  impugnazioni  rispetto  alla  media
dell'ufficio.



  9. L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non
inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta  per  cento
dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata
in tutto o in parte in relazione al livello  di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati a  norma  del  presente  articolo,  verificato  e
certificato con le modalita' di cui al comma 10.



  10.  Con  cadenza  annuale  il  presidente  del  tribunale   e   il
procuratore della Repubblica, verificato, con la  procedura  indicata
nella delibera di cui al comma 6, il livello di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati, adottano uno  specifico  provvedimento  con  cui
certificano il grado di conseguimento dei risultati e  propongono  la
liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura.  Con
il  medesimo  provvedimento  il  presidente  del   tribunale   o   il
procuratore della Repubblica  attestano  se  il  magistrato  onorario
esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di
cui al comma 3 ovvero, nel caso  di  cui  al  comma  5,  indicano  le
incombenze  svolte   in   via   prevalente.   Il   provvedimento   e'
immediatamente esecutivo e ne  e'  data  comunicazione  alla  sezione
autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27  gennaio  2006,  n.  25,  e,  ai  fini  del  pagamento
dell'indennita',  al  presidente  della  Corte  di   appello   o   al
procuratore generale presso la medesima Corte.



  11. Per l'esercizio delle  funzioni  e  dei  compiti  previsti  dal
presente decreto e' dovuta  esclusivamente  l'indennita'  di  cui  al
presente articolo.




Art 23 D.Lgs. 116/2017



Indennita' spettante ai magistrati onorari



  1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone  di  una
parte fissa e di una parte variabile di risultato.



  2. Ai magistrati onorari che  esercitano  funzioni  giudiziarie  e'
corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda  in
misura  fissa,  pari  ad  euro  16.140,00,  comprensiva  degli  oneri
previdenziali ed assistenziali.



  3. Ai giudici  onorari  di  pace  e  ai  vice  procuratori  onorari
inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e  nell'ufficio
di collaborazione del procuratore della  Repubblica  che  svolgono  i
compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera
a), l'indennita' di cui  al  comma  2  e'  corrisposta  nella  misura
dell'ottanta per cento.



  4. Le indennita' previste  ai  commi  2  e  3  non  sono  tra  loro
cumulabili.



  5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie
che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e'
corrisposta nella misura prevista dal comma  2  o  dal  comma  3,  in
considerazione delle funzioni ovvero dei compiti  e  delle  attivita'
svolti in via prevalente.



  6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro
il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita'
dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei  principi  e  degli
obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione  dell'ufficio  e,
per il  tribunale,  dai  programmi  di  gestione  adottati  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  assegna  ai
magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia
con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso  l'ufficio  del
giudice di pace che ai compiti e alle  funzioni  assegnati  ai  sensi
degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati,
in  via  generale,  con  delibera  del  Consiglio   superiore   della
magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e'
comunicato  alla  sezione  autonoma  per  i  magistrati  onorari  del
consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25.



  7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento  da  adottare
entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  tenuto  conto  della  media  di
produttivita'  dei   magistrati   dell'ufficio,   assegna   ai   vice
procuratori onorari gli obiettivi da  raggiungere  nell'anno  solare,
sia con riguardo alle funzioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,
lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con  la
delibera di cui al comma 6. Il provvedimento  adottato  a  norma  del
presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per  i  magistrati
onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.



  8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio  superiore  della
magistratura individua i criteri e le procedure  per  la  valutazione
della realizzazione degli obiettivi. Tra  i  criteri  di  valutazione
rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita'
di gestione dell'udienza e  di  rapporto  con  gli  altri  magistrati
onorari, con i magistrati  professionali,  con  gli  avvocati  ed  il
personale  amministrativo,   la   partecipazione   all'attivita'   di
formazione,  la  percentuale  di  impugnazioni  rispetto  alla  media
dell'ufficio.



  9. L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non
inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta  per  cento
dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata
in tutto o in parte in relazione al livello  di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati a  norma  del  presente  articolo,  verificato  e
certificato con le modalita' di cui al comma 10.



  10.  Con  cadenza  annuale  il  presidente  del  tribunale   e   il
procuratore della Repubblica, verificato, con la  procedura  indicata
nella delibera di cui al comma 6, il livello di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati, adottano uno  specifico  provvedimento  con  cui
certificano il grado di conseguimento dei risultati e  propongono  la
liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura.  Con
il  medesimo  provvedimento  il  presidente  del   tribunale   o   il
procuratore della Repubblica  attestano  se  il  magistrato  onorario
esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di
cui al comma 3 ovvero, nel caso  di  cui  al  comma  5,  indicano  le
incombenze  svolte   in   via   prevalente.   Il   provvedimento   e'
immediatamente esecutivo e ne  e'  data  comunicazione  alla  sezione
autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27  gennaio  2006,  n.  25,  e,  ai  fini  del  pagamento
dell'indennita',  al  presidente  della  Corte  di   appello   o   al
procuratore generale presso la medesima Corte.



  11. Per l'esercizio delle  funzioni  e  dei  compiti  previsti  dal
presente decreto e' dovuta  esclusivamente  l'indennita'  di  cui  al
presente articolo.
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