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GRADUATORIE TIROCINIO GDP E VPO 2023
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Da: Ah pure penalista | 03/04/2024 09:22:08 |
insomma pesca a strascico | |
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Da: Bardamu | 1 - 03/04/2024 10:07:20 |
Che mi consigliate di fare? Potrei andare dai Presidenti di Tribunale e chiedergli gentilmente di assegnare le mie cause civili ai togati nonchè farmi trovare un pm togato nelle udienze penali monocratiche. Mica è giusto che i togati vengano riservati tutti a voi? P.s.: a poche ore dalla resurrezione del figlio del dio degli ebrei, la frustrazione di alcuni è giá tornata alla carica! Fate bene a esorcizzarla con un peccatore come me... Non disperate se non siete rientrati in graduatoria, a voi è riservato il regno dei cieli... | |
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Da: Isabella M | 1 - 03/04/2024 10:27:29 |
Nel 2025, a seguito della riforma 2017-2021, che non mi pare essere stata modificata/abrogata, la competenza per valore del giudice di pace dovrebbe aumentare fino ad arrivare a 30.000euro per i "beni mobili" e 50.000euro per i sinistri. In teoria, dovrebbe aumentare di conseguenza anche il carico di lavoro (scrivo "in teoria" perché amici UPP mi dicono continuamente che il numero di cause diverse dalle separazioni è colato a picco). Penso e spero, però, che per quella data e quella prospettiva venga fatto un concorso per esami; per quanto sia di favore per noi, da utente mi lascia un po' perplesso che venga selezionato personale giudicante sulla base di età anagrafica più tenera rispetto ad altri ugualmente titolati e ad esso vengano affidati procedimenti che non solo non sono bagatellari, ma hanno anche grande incidenza sul vivere civile. | |
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Da: Pat | 03/04/2024 13:51:04 |
Per chi è interessato, ho creato un canale telegram per i tirocinanti gop Latina. Non mi fa scrivere il link, cercate /tirocinioGopLatina | |
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Da: Pat | 03/04/2024 13:51:12 |
Per chi è interessato, ho creato un canale telegram per i tirocinanti gop Latina. Non mi fa scrivere il link, cercate /tirocinioGopLatina | |
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Da: Pat | 03/04/2024 13:51:17 |
Per chi è interessato, ho creato un canale telegram per i tirocinanti gop Latina. Non mi fa scrivere il link, cercate /tirocinioGopLatina | |
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Da: Per gli esaltati | 1 - 04/04/2024 04:47:24 |
Perdonatemi, ho letto post di grandi Avvocati, che fanno cause importanti e redditizie .......e offendono...offendono....io penso di non aver offeso mai nessuno...o almeno volutamente... Comunque mi rivolgo a questo grande Avvocato....non capisco perché scrive su questo forum dato che è così grande, che fa cause così importanti...chi deve imparare le frazioni, chi fa cause da avvocaticcio....e questo che è così grande perché è interessato a questo forum...non capisco...io personalmente ho tanto da imparare...ma ho imparato sempre da persone umili...i veri Grandi sono sempre umili...il resto sono solo sfigati esaltati che si sparano pose e poi non hanno neppure i soldi per pagare le bollette....abbiate la grandezza di non offendere, tutti abbiamo qualcosa da imparare e guai a non averne...se qualcuno deve impare le frazioni...io devo imparare ancora le tabelline. | |
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Da: Mamanu | 04/04/2024 05:11:17 |
X il posti di per gli esaltati Guarda.. io credo di non dover imparare proprio nulla da questo genere di persone. Per quel che mi riguarda, può anche scrivere post con 3000 nomi e firme diverse. Già per il fatto che stia qui a scrivere la dice lunga e ognuno può trarre liberamente le sue conclusioni. X Bardamu Al mio paese di dice che "il miglior disprezzo è la noncuranza". Io così farò con certi soggetti, non sprecherò oltre il mio tempo che tra lavoro e tirocinio e famiglia è sempre meno 🙃 | |
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Da: i risentiti | 04/04/2024 08:07:17 |
ma quali grandi cause. Siete voi che non riuscite a convertire dei semplici numeri in frazioni e percentuali, falsando le argomentazioni. E invece di imparare, replicate stizziti. Poi volete scrivere sentenze, ma dove dovete andare... | |
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Da: Bardamu | 04/04/2024 08:20:49 |
Non demordere, Ti sará assegnato uno scranno accanto a Mosè, cosà potrai dividere il Mar Rosso nella percentuale che piú Ti aggrada! In ogni caso, a fine mese ci aspetta il pubblicano della Cassa Forense, Levi Matteo, per riscuotere 997 euro... Lo vedi? Almeno come soggetti passivi delle Cassa siamo uguali. Quanto ad educazione, invece,.... | |
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Da: gratuito patrocinio | 04/04/2024 08:34:44 |
Sicuro che eserciti? Dall'impostazione dei periodi e dalla punteggiatura, più che gop mi pari da gdo. | |
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Da: Bardamu | 04/04/2024 09:05:49 |
Io non sono un GOP. Sono tenutario di un bordello. Se solo sapessi chi esercita sotto la mia direzione... | |
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Da: Isabella M | 04/04/2024 12:38:43 |
Comunque era strano che solo in questo forum non ci fossero troll e provocatori. Avvocati persone serie :D | |
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Da: AVVar | 04/04/2024 20:25:56 |
Sono nei lavori del Plenum della seduta del 20 marzo. | |
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Da: pasolino | 06/04/2024 12:05:00 |
Scusate, non è che qualcuno può farmi chiarezza su quanto sarà lo stipendio (o indennizzo, che dir si voglia) netto una volta finito il tirocinio positivamente per chi partecipa a questo bando? Al netto delle possibili modifiche future | |
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Da: Sole 2024 | 07/04/2024 10:10:57 |
Per Pasolino...è il IV Mistero di Fatima | |
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Da: Mamanu | 07/04/2024 10:38:28 |
X pasolino: sono 1600 lordi, cassa inclusa nel lordo. Pagamento trimestrale mediante emissione di fattura. | |
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Da: Quindi netti ? | 07/04/2024 12:29:22 |
Netti quanto ? | |
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Da: CoccoSette | 1 - 07/04/2024 18:16:21 |
Per chi ha iniziato il tirocinio, può dirmi come viene svolto? Quante volte a settimana è necessario essere fisicamente in udienza e in che modalità viene svolta la formzione teorica? Grazie, se c'è qualche anima pia che volesse rispondere gliene sarei grato. | |
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Da: Abogado2024 | 07/04/2024 20:37:34 |
Grazie alla Spagna...molti mi prendevano in giro...ma ora ho bruciato tutti e faccio il tirocino con altri abogados come me si parla del 30% degli ammessi al tirocino giudici di pace...Evviva! Mi spiace per gli avvocati italiani che hanno studiato cosi tanto ma la Comunità Europea e'il futuro...grazie EU! | |
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Da: Firenze1 | 08/04/2024 20:04:44 |
Qualcuno ha incominciato a Firenze? | |
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Da: Fontanebianche | 1 - 08/04/2024 21:46:47 |
x CoccoSette:due mattine a settimana in udienza con giudice togato. Sentenze e provvedimenti da scrivere a casa Per formazione teorica: 30 ore divise in pomeriggi da 3 ore ciascuno metà teorici, metà pratici con casi. sono previste anche tre prove individuali: redazione di una sentenza con valutazione | |
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Da: Mamanu | 1 - 08/04/2024 22:02:26 |
X coccosette: da noi 3 giorni dalle 9 alle 15 circa per udienze ed attività in stanza con il togato. Formazione online circa 30/40 ore pomeridiane strutturate in circa 20 incontri e prove finali per la valutazione. | |
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Da: Sky | 08/04/2024 22:58:38 |
Qualcuno ha iniziato a Bergamo ? | |
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Da: frangetta82 | 09/04/2024 10:10:13 |
Qualcuno ha iniziato la formazione (le 30h)? State svolgendo il corso in presenza o da remoto? Grazie | |
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Da: Firenze1 | 09/04/2024 14:50:21 |
Udienza 3 giorni a settimana? Ma no, l' impegno deve essere di due giorni settimanali | |
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Da: Mamanu | 1 - 09/04/2024 15:30:50 |
X frangetta: da me si fa in remoto con telecamere accese X Firenze1: io faccio 3 giorni di presenza. Sono richiesti almeno 2 giorni, io sono presente 3 giorni, e non proprio per scelta mia. | |
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Da: lau1982 | 09/04/2024 21:48:44 |
Ma il mese di agosto è un mese di tirocinio a tutti gli effetti? Avete notizie al riguardo? | |
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Da: PerOno | 10/04/2024 09:22:02 |
Effettivamente i guadagni non sono lauti, figuriamoci quanto sono ancora più bassi quelli della professione forense se si accetta di svolgere il tirocinio gratuitamente, anzi magari anche rimettendoci, e poi andare a guadagnare cifre così basse che qualsiasi altro mestiere pagherebbe di più con più tempo libero, meno pressioni, meno sacrifici. Presumo questo. | |
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Da: PerOno | 10/04/2024 09:27:48 |
Riporto quanto anticipato da "il gatto ..." Art 23 D.Lgs. 116/2017 Indennita' spettante ai magistrati onorari 1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato. 2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e' corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali. 3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), l'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta nella misura dell'ottanta per cento. 4. Le indennita' previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili. 5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e' corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attivita' svolti in via prevalente. 6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita' dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e, per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita' dei magistrati dell'ufficio, assegna ai vice procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con la delibera di cui al comma 6. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio superiore della magistratura individua i criteri e le procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi. Tra i criteri di valutazione rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita' di gestione dell'udienza e di rapporto con gli altri magistrati onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il personale amministrativo, la partecipazione all'attivita' di formazione, la percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio. 9. L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalita' di cui al comma 10. 10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo e ne e' data comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell'indennita', al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte. 11. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente decreto e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al presente articolo. Art 23 D.Lgs. 116/2017 Indennita' spettante ai magistrati onorari 1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato. 2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e' corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali. 3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), l'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta nella misura dell'ottanta per cento. 4. Le indennita' previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili. 5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e' corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attivita' svolti in via prevalente. 6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita' dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e, per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita' dei magistrati dell'ufficio, assegna ai vice procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con la delibera di cui al comma 6. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio superiore della magistratura individua i criteri e le procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi. Tra i criteri di valutazione rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita' di gestione dell'udienza e di rapporto con gli altri magistrati onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il personale amministrativo, la partecipazione all'attivita' di formazione, la percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio. 9. L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalita' di cui al comma 10. 10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo e ne e' data comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell'indennita', al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte. 11. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente decreto e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al presente articolo. Art 23 D.Lgs. 116/2017 Indennita' spettante ai magistrati onorari 1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato. 2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e' corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali. 3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), l'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta nella misura dell'ottanta per cento. 4. Le indennita' previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili. 5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e' corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attivita' svolti in via prevalente. 6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita' dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e, per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura. 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Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo e ne e' data comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell'indennita', al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte. 11. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente decreto e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al presente articolo. | |
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