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Dirigenti scolastici - Discussione generale fino al 2012
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Da: non esattamente | 01/09/2012 18:21:13 |
se si considera il punteggio di 80 come soglia minima, il 25% è solo un risultato oggettivo, frutto anche di poca dimestichezza con la modalità . Ma prefiggersi di bocciarne il più possibile tramite griglie di valutazione beffa, o errate, e criteri oscuri come il "fuori tema" o "mancanza di contestualizzazione" e quindi produrre una graduatoria in cui, casualmente, ai primi posti risultano i potenti, i figli di potenti, gli "ammanicati" nei sindacati, è altro. | |
Da: 22 novembre 2012 | 01/09/2012 18:26:50 |
Il giorno della GIUSTIZIA ! TUTTO SARA' ANNULLATO ! | |
Da: Ds Lazio | 01/09/2012 18:29:26 |
"I magistrati hanno riso (e molto) quando hanno saputo che candidati che hanno risposto a quiz errati con risposte errate (dimostrando di NON CONOSCERE le materie di studio previste per il concorso per il quale concorrevano) HANNO SUPERATO la preselettiva !" Ma ci credi veramente a quello che scrivi? I magistrati entreranno nel merito con la preparazione specifica di questo concorso? E quali sarebbero poi queste risposte errate? Sei certo che stai parlando delle 100 domande estratte? E' proprio su questo che si fonderà il merito: nelle 100 domande estratte non c'erano errori... Tu ne ricordi qualcuno? E ci avevavo dato anche la risposta esatta, non dimenticarlo... | |
Da: A eva | 01/09/2012 18:36:49 |
Pensa che ora l' organizzatore di quel controricorso oggi spera che il Tar Lazio annulli. Ma non lo dice, perché sa bene che non è possibile. A chi lo vorrebbe consiglio di leggere le dichiarazioni del ministro. Il prossimo concorso sarà blindato. | |
Da: evakant... | 01/09/2012 18:46:08 |
Anche se lo dicesse... Dopo aver parlato di auto di lusso e di gioielli...che manco dal parrucchiere...può parlare di tutto ... | |
Da: sput-nick | 01/09/2012 18:51:52 |
Buonasera da R-DS. Ringraziamo il radioascoltatore che ci ha proposto la bellissima canzone di Marco Masini:"Vaffanculo". Una canzone, devo dire, molto gettonata in questi ultimi giorni. Chissà come mai, strano! Ma ora cambiamo argomento e partiamo con la nostra rubrica"Scaviamo sul web e pubblichiamo". Ecco cosa scrive Mario Fiorentino a proposito dell'incompatibilità tra commiussario e candidato...Leggete attentamente. Evaaaaak, dai non annoiarti, è un lenzuolo piccolo! ... Per quanto concerne i « rapporti » tra i componenti delle commissioni di concorso e i candidati, principio ormai consolidato è che deve farsi applicazione dell'art. 51 del Codice di procedura civile, sicché la ricorrenza di una causa di incompatibilità , ivi prevista, comporta l'obbligo di astensione del componente (o dei componenti) della commissione e, in caso di violazione di detto obbligo, l'illegittimità degli atti concorsuali[5]. In ordine all'effettivo ambito di operatività di detta disciplina (ad onta di soluzioni ermeneutiche formalistiche e restrittive, che bene potrebbero essere favorite dal carattere «tassativo» dell'elenco di cui all'art. 51 c.p.c.), un particolare ruolo è stato svolto dal massimo organo della giustizia amministrativa attraverso la formulazione del criterio sintomatico di incompatibilità . In base ad esso sussiste l'incompatibilità quando « i rapporti personali » fra esaminatore ed esaminando siano tali da far sorgere il « sospetto » che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo[6]. Si comprende appieno l'importanza di detto criterio. In base ad esso, infatti, anche quando il legame che corre tra commissario e candidato non sia tale da essere icto oculi riconducibile entro i casi tassativi di astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c., sussisterà , comunque, l'incompatibilità se tale rapporto sarà idoneo a generare (anche solo) il sospetto di parzialità , cioè (per volere mutuare un linguaggio più consono al diritto penale) se esso esporrà a pericolo (lesione potenziale e non effettiva) il bene giuridico protetto dall'ordinamento (appunto, l'imparzialità e il buon andamento della P.A.)[7]. Il massimo organo della giustizia amministrativa ha in tal senso specificato che in presenza dei legami testé accennati, idonei a radicare il sospetto di parzialità , non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l'incompatibilità anche « il solo pericolo » di una compromissione dell'imparzialità di giudizio[8]. In tal caso, l'effetto invalidante della procedura si verifica sulla base del mero giudizio in astratto ed ex ante circa gli effetti potenzialmente distorsivi del sospetto del difetto di imparzialità , ricollegato alla situazione specificata dal Legislatore e dai principi generali cristallizzati dall'art. 97 della Carta fondamentale, senza che Sulla base dei principi generali espressi, invero, la giurisprudenza ha ritenuto operante l'obbligo di astensione non solo nei casi in cui candidato e commissario fossero legati da rapporti professionali stabili e formalmente instaurati (v., ad es., la congiunta partecipazione ad associazione professionale medica)[13], ma anche quando il sospetto del difetto di imparzialità fosse generato da un complesso di elementi diversi, ciascuno dei quali, di per sé, non autonomamente considerabile come (sufficiente) causa di incompatibilità (in quanto non integrante legame «formale» di collaborazione)[14]. . 3.5. L'irrilevanza della «buona fede» del commissario e della «prova della resistenza». Stanti i rapporti che generano l'incompatibilità del commissario, l'obbligo di astensione opererà oggettivamente. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito come in tal caso a nulla rilevi la «buona fede» del soggetto incompatibile[27] e sia, comunque, parimenti irrilevante ogni qualsivoglia «prova della resistenza». Si è invero aderito alla tesi secondo cui la mera presenza del soggetto incompatibile deve essere presuntivamente considerata quale fonte di perturbazione del processo logico valutativo che è alla base del giudizio a cui è chiamato l'organo (monocratico o, nel caso della prova della resistenza, collegiale)[28]. Tali affermazioni, del resto, sembrano in linea con i principi sopra richiamati, secondo cui è sufficiente a radicare l'incompatibilità anche il solo «pericolo» di una compromissione dell'imparzialità di giudizio. 4. Risvolti di natura penale: i recenti chiarimenti della Suprema Corte in ordine all'obbligo generale di astensione ex art. 323 c.p. . La presenza di un interesse personale nella procedura concorsuale, oltre a rilevare sotto il profilo della validità della stessa, può invero assumere importanza anche nell'ambito del diritto penale, ai sensi dell'art. 323 del Codice. Recentemente, al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta al fine di chiarire i rapporti tra l'obbligo di astensione sancito dall'art. 323 c.p. e le altre norme extrapenali vigenti in materia[29]. In tale occasione, i giudici di legittimità hanno precisato che l'art. 323 cod. pen., nel sancire l'obbligo di astensione «...in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto...», ha creato un dovere generale di astensione riguardante ogni pubblico agente che si trovi in conflitto d'interessi (fermo restando che l'elemento oggettivo del reato è integrato anche dalla mancata astensione non determinata da un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma da un diverso interesse che sia - altrove - normativamente indicato). La Corte ha cioè chiarito che l'espressione «...omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti...» deve essere letta nel senso che l'art. 323 c.p. ricollega l'obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative: 1) quella dell'obbligo di carattere generale, derivante dall'esistenza, appunto, di un interesse proprio o di un prossimo congiunto; 2) quella della verificazione dei singoli casi in cui l'obbligo sia prescritto da altre disposizioni di legge che vengono richiamate secondo il noto meccanismo dell'«incorporazione». Secondo la Cassazione - in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, la «facoltà » di astensione eventualmente prevista da una norma speciale viene «abrogata» e sostituita dall'«obbligo» di astensione derivante, appunto, dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto Al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 323 c.p., non è dunque necessario che un siffatto obbligo sia previsto dalle specifiche norme di settore che disciplinano l'attività svolta dal pubblico agente, potendo ravvisarsene la fonte, direttamente, nel precetto generale contemplato dall'art. 323 c.p., ogni qualvolta questi sia portatore di un interesse personale[30]. Tale interpretazione rileva sommamente nei pubblici concorsi laddove, a rigore (ferma restando la possibilità che il reato venga integrato attraverso altre violazioni di legge o di regolamento che non siano quelle previste in materia di incompatibilità ), mancando una disciplina specifica, l'obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. non potrebbe rilevare sotto il profilo penale, stante il divieto di analogia in malam partem (ex art. 25, secondo comma Cost., 14 Disp. prel.) vigente, appunto, nella materia delle incriminazioni". Un postita, evidentemente esperto giurista, grande principe del for...um, ha osservato che queste in Calabria non si annullerà nulla (scusate il bisticcio di parole). Se lo dice lui, sarà cerrrrrrrrrrtamente vero! Cerrrrrrrrrttoooooo!!!!! Per ora è tutto, ciao amici, siate feeeeeeeeelici!!!!!!!!! | |
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Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 18:56:47 |
Il concorso non sarà affatto annullato. Gli scritti, quelli si saranno annullati. Essi sono anacronistici e privi di senso logico. Sono stati organizzati con buste trasparenti a dimostrazione della loro poca attendibilità . Possono al massimo rappresentare un punto di partenza per un eventuale colloquio, null'altro. | |
Da: evakant... | 01/09/2012 18:57:45 |
Ciao Sput! Prima di immergermi nella lenzuolata, ti do il benvenuto su questo forum molto più ospitale dell'altro... | |
Da: X Il concorso non sarà | 01/09/2012 19:06:15 |
annullato. Gli scritti ... Come fai a dirlo? Anche tu hai la palla di vetro? | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:14:59 |
La giurisprudenza pare che sia indirizzata verso questa determinazione. La sospensiva del Tar Lombardia non è stata revocata dal CdS. | |
Da: evakant... | 01/09/2012 19:28:29 |
Se annullano gli scritti, ma non gli orali...io ci sto! | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:30:00 |
@ evakant... Complimenti!!! La cosa è assai probabile. | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:31:44 |
Non che con l'annullamento degli scritti non cadano pure gli orali, ma .... | |
Da: evakant... | 01/09/2012 19:35:44 |
...ma? | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:37:56 |
ma....... | |
Da: evakant... | 01/09/2012 19:39:19 |
Ah, allora avevo capito bene! Complimentissimi anche a te! | |
Da: Galdino | 01/09/2012 19:43:25 |
l'annullamento di questo concorso è la panacea di tutti i mali!Tutti aspiravanio a fare i dirigenti!Il bando non è stato rispettato da nessuno, tanto il Tar, la Corte europea ci pensa.I precari, I 5 anni di ruolo, i docenti di educazione fisica e di musica, i trombotest,i tromboscritti,i tromborali.W la giustzia!! | |
Da: @le geux sont fait | 01/09/2012 19:45:32 |
Ma perchè non scrivi in italiano, visto che per il francese sei negato? | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:46:59 |
@Galdino Non andare sulla retorica. | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:48:20 |
@@le geux sont fait Sei bravo a farti le domande. Suppongo che tu sia altrettanto bravo a darti la risposta. | |
Da: Galdino | 01/09/2012 19:49:23 |
Perchè c'è retorica? Tutte le scuse sono buone quando si è fuori. | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:55:05 |
à bientot, je dois m'en aller. | |
Da: @le geux sont fait | 01/09/2012 19:57:41 |
Bravo/a supponente! | |
Da: @le geux sont fait | 01/09/2012 20:00:37 |
Ancora errori! | |
Da: campa cavallo | 01/09/2012 20:03:47 |
Salve a tutti. Sono campana e, come tutti i campani, mi domando che fine abbia fatto la nostra commissione e, chiaramente, le nostre prove. Il 13 e il 14 dicembre abbiamo sostenuto le prove... se invece di "perdere tempo" avessimo concepito un bambino, a quest'ora sarebbe quasi già nato! | |
Da: 13 e 14? | 01/09/2012 20:05:05 |
io, 14 e 15 | |
Da: OK, campa cavallo | 01/09/2012 20:26:13 |
e sai che anch'io credevo di aver sostenuto le prove il 13 e 14 dicembre ? Sbagliavamo entrambe, come puntualmente ci fa notare l'errore il post successivo, ma noi possiamo essere scusate, è passato troppo tempo, la Commissione invece no ! Oltre al ritardo c'è il disprezzo di ogni regola di efficienza, trasparenza e rendicontazione in primis nei confronti dell'utenza, lasciata nella più totale incertezza e demotivazione. Certo che l'anno scol. incomincia male in Campania, con scuole senza dirigenti e in attesa di reggenti che, credo, avranno da reggere il grosso peso di una regione disorganizzata in tutti gli ambiti dell'amministrazione e delle politiche sociali. E noi paghiamo le addizionali più alte a fronte di servizi pessimi, oltre al danno la beffa.....i miei figli lavorano all'estero, solo questo mi consola, forse loro si salveranno ! | |
Da: 13 e 14? | 01/09/2012 20:50:35 |
Bene, confermate, quindi, 14 e 15. Iniziavo ad avere capogiri e stavo recitando il requiem per l'ultimo neurone | |
Da: 22 novembre 2012 | 01/09/2012 20:51:16 |
La scuola pubblica e' defunta ! Chi si ostina a non capirlo vive sulla Luna ! La morte della scuola pubblica e' sempre stato uno degli obiettivi della politica di Berlusconi & C. così come la privatizzazione dello Stato a favore delle potentissime lobbies politico-affaristiche che ci stanno portando alla rovina. Visto come stanno andando le cose in questo stramaledettissimo concorso, e' meglio che la Magistratura lo annulli, prima che possa accadere l'irreparabile. | |
Da: Galdino | 01/09/2012 21:00:46 |
@ 22 novembre 2012 Farnetichi? | |
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