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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2023
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente. |
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Da: Uno | 10/10/2024 12:19:51 |
AHOOOO Collega, puoi essere un po' più chiaro? Queste sono tutti gli esiti relativi ai ricorsi sul punteggio in graduatoria? Grazie. | |
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Da: Come volevasi | 10/10/2024 12:20:27 |
Dettaglio fascicolo NRG 202409381 Sezione 4Q Data deposito 13/09/2024 Tipo ricorso ORDINARIO Oggetto DECRETO DIPARTIMENTALE PROT. N 0002187 DEL 09/08/2024 - APPROVAZIONE DELLA LA GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO STRAORDINARIO DI CUI AL D.M. N. 107/2023 (DIRIGENTI SCOLASTICI) - ERRATA CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI Provvedimenti collegiali Ricerca: Tipo provvedimento Relatore Data pubblicazione Data udienza Tipo udienza Esiti ORDINANZA CAUTELARE MARCO MARTONE 10/10/2024 08/10/2024 CC RESPINGE | |
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Da: Uno | 10/10/2024 12:21:10 |
E, scusa, perché dici che bisogna aspettare le ordinanze, solo per le motivazioni? Perdonami ma non sono molto esperto delle cose tecniche della giustizia amministrativa. | |
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Da: ahooooo | 10/10/2024 12:21:55 |
si sono quelle più chiaro di così ne mancano ancora 6 o 7 ma le pubblicheranno a breve, mancano solo i file delle ordinanze da leggere quelle le caricano dopo | |
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Da: ahooooo | 10/10/2024 12:23:12 |
x uno si almeno leggere come hanno motivato | |
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Da: Bestiaaaa | 10/10/2024 12:25:48 |
Sono quelle… | |
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Da: Riservato | 10/10/2024 12:26:48 |
Finalmente, ora si lavora in silenzio | |
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Da: Tar o consiglio di Stato | 10/10/2024 12:31:53 |
Finisce qui? Spero | |
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Da: Bestiaaaa | 10/10/2024 12:34:16 |
Non penso, ora saranno tutti convinti a faranno ricorso | |
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Da: X sopra | 10/10/2024 12:35:53 |
Chi continua farà del male a se stesso dato che significherebbe bloccare tutto e non prendere il 100 % dei posti | |
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Da: Bestiaaaa | 10/10/2024 12:38:52 |
Non bloccheranno niente, ma andranno al CDS | |
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Da: Fiduciosa | 10/10/2024 12:40:04 |
Solo un pazzo ricorrerebbe adesdo. Credo sia fatta giustizia! | |
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Da: ahooooo | 10/10/2024 12:40:17 |
dico solo che è ora di finirla con i ricorsi, ANDIAMO AVANTI TUTTI, per esempio pure il ricorso di cui parlavo stamattina il 7982/2024, nell'elenco dei ricorsisti ci sono riservisti tra i primissimi posti della graduatoria.........non capisco proprio | |
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Da: Bestiaaaa | 10/10/2024 12:40:18 |
Il gregge segue | |
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Da: X sopra | 10/10/2024 12:40:30 |
Ma tanto non cambierà nulla. Daranno solo altri soldi agli avvocati. Chi viene assunto ormai è dentro non cambieranno mai dopo | |
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Da: Ordinarista N.2 | 10/10/2024 12:40:37 |
Con tutto il rispetto, i titoli valgono zero. Le persone devono concorrere con equità , chi è più preparato passa. Non in forza di titoli di 10 anni fa e di cui una persona non si ricorda più niente...carta straccia i titoli e i titolati. Studiate per gli esami e sarete ricompensati. | |
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Da: X sopra | 10/10/2024 12:41:53 |
Qualcuno è talmente folle che ha ricorso perché invece di andare in Emilia è andato in Veneto come se cambiasse qualcosa. | |
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Da: ahooooo | 10/10/2024 12:42:00 |
comunque manca ancora all'appello il ricorso nr. 8853/2024 | |
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Da: Riservato | 10/10/2024 12:43:21 |
È quello degli ordinaristi? | |
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Da: Bestiaaaa | 10/10/2024 12:43:31 |
Le penso come te, ma seguendo questa vicenda non da docente, mi sono reso conto che la capacità di comprensione del testo per molti è nulla. | |
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Da: Come volevasi | 10/10/2024 12:44:52 |
E' stata pubblicata, come sopra, la prima delle ordinanze riguardanti la conversione del punteggio della graduatoria. L'estensore-relatore appartiene al medesimo collegio, quindi, le restanti ordinanze saranno omologhe. Considerata l'importanza ed i tempi occorsi per la redazione,suppongo che l'ordinanza sarà solidamente motivata e blindata, sia per dare soddisfazione, in termini di ragionevolezza, a tutte le parti processuali sia per reggere ad un eventuale ,bench? ardito, appello al CdS. Chi avesse curiosità di conoscere in anticipo le motivazioni possibili, può scorrere le pagine della chat a ritroso e vi troverà la più esaustiva delle spiegazioni sinora rese. Non ve ne possono essere altre. Per chi non fosse ben piazzato in graduatoria, c'è sempre la speranza dell'ampliamento dei posti, in questo o nel prossimo a.s. . | |
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Da: Riservato | 10/10/2024 12:46:38 |
Ampliamento dei posti? | |
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Da: X Come volevasi | 10/10/2024 12:47:15 |
Ciao, dove è possibile trovare il testo dell'ordinanza? Grazie | |
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Da: Uno | 10/10/2024 12:47:30 |
@Come volevasi puoi dare indicazione su come leggere l'ordinanza? Grazie. | |
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Da: Rex Willer | 10/10/2024 12:50:25 |
Questo chiude i giochi; né 10+30, né 10+10: - l'aver proceduto alla divisione del punteggio dei titoli per 10, risponde all'esigenza di rispettare il limite previsto all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994; ed invero, dividendo invece in decimi, il punteggio totale sarebbe stato pari a 20 e il punteggio dei titoli rispetto al totale sarebbe stato pari a 10/20, ossia superiore al rapporto tra prove/titoli stabilito inderogabilmente in 10/30 dalla citata norma; - conclusivamente, con il decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024 n. 2187 e la previsione di procedere alla conversione del punteggio attribuito ai titoli l'amministrazione si è attenuta all'art 8, comma 2, del D.P.R. 487/1994, che costituisce il parametro generale al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli, come peraltro accaduto in precedenti concorsi similari; | |
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Da: ahooooo | 10/10/2024 12:50:50 |
ecco la prima ordinanza pubblicata è quella riguardante il ricorso 9435/2024: - del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; 2. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti al ricorrente; con corrispondente peggioramento della sua posizione in graduatoria in posizione non utile. 3. Dell'Avviso prot. n. 124319 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente; 4. Dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il MIM ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici; 5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente, ivi compreso espressamente, in parte qua, il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 19.08.2024 Prot. N. 2206 con cui è stata rettificata (per non meglio identificati errori materiali) la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, come da allegato, che fa parte integrante del detto decreto; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, degli Uffici Regionali Scolastici e di Conti Saveria Viviana; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Impregiudicata ogni valutazione in merito al superamento della prova di resistenza, ritenuto ad una delibazione propria della presente fase, che non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare, considerandosi, quanto al fumus, che: - il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" costituisce una disciplina generale applicabile a tutti i concorsi pubblici; - con il D.M. n. 107/2023 il Ministero dell'Istruzione del Merito ha inteso indire e disciplinare una procedura concorsuale per titoli ed esami (vedi: Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2019 che ha definito " concorso" la procedura straordinaria perfettamente sovrapponibile a quella in esame ovvero la speciale procedura prevista dalla legge n. 107/2015, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale riservata a coloro che avevano un contenzioso pendente derivante dai precedenti concorsi per dirigenti scolastici), secondo il modello generale previsto dall'art 8 del D.P.R n. 487/1994; - l'art 11 del D.M. 107/2023, a conferma dell'applicazione della disciplina generale dei concorsi pubblici, prevede che "Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 89 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche"; - il D.P.R. n. 487/1994, all'art. 8, comma 2, dispone che "Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli"; - tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla G.A nel senso che "si ritiene che il comma 2 dell'articolo 8 richiamato, nonostante il tenore testuale che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura, disponga, in realtà , proprio nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile; e ciò, da un lato, proprio in considerazione dell'esigenza in precedenza rappresentata, di assicurare una proporzionata distribuzione di punteggio all'interno, senza conferire una prevalenza assoluta ai titoli od alle singole prove di esame e, dall'altro, in quanto, procedendo in tale direzione, si persegue concretamente la finalità di impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che, durante una eventuale lunga carriera, hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio ( Tar Lazio Roma sent. n. 6611/2014); ed ancora "Ai fini del decidere, premessa fondamentale è la circostanza che nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. 487/1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922). Orbene, sul punto il T.A.R. si è preoccupato di chiarire se tale tetto massimo sia da rapportare al punteggio delle altre prove o al punteggio complessivo finale, concludendo, in termini che questo Collegio non può che condividere, che il punteggio massimo di 10/30 o equivalente sia da rapportare non al punteggio delle altre prove ma al punteggio complessivo, e ciò in base a vari indici interpretativi e precedenti giurisprudenziali. Tale interpretazione, contrariamente da quanto assunto dall'appellante, consente di far proprio un metodo di calcolo e di distribuzione dei punteggi che non attribuisce prevalenza determinante, né ai titoli né alle singole prove d'esame e concilia le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V., sentenza del 3 maggio 2015 n. 1614); - l'art 9 del D.M. n. 107/2023, invocato da parte ricorrente, non introduce affatto una deroga alla disciplina generale sul punteggio da attribuire ai titoli (il citato art il D.P.R. n. 487/1994, all'art. 8, comma 2) ma si limita a richiamare la Tab A allegata al D.M. n. 138/2017 ai fini della valutabilità dei singoli titoli (e non della valutazione) senza precisare alcunché sul peso da attribuire ai titoli rispetto al punteggio delle prove; - risolutivo, al contrario, appare il richiamo contenuto nell'art 9 del D.M. n. 107/2023 al D.M. n. 138/2017 che all'art. 12 (Valutazione delle prove e dei titoli) prevede che "per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti". Anche secondo questa disciplina, dunque, il peso ponderato dei titoli sul punteggio complessivo rilevante per la formazione della graduatoria finale di merito non deve eccedere i 30/230simi pari a 0,13 % quindi al di sotto della soglia prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 487/1994; - l'aver proceduto alla divisione del punteggio dei titoli per 10, risponde all'esigenza di rispettare il limite previsto all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994; ed invero, dividendo invece in decimi, il punteggio totale sarebbe stato pari a 20 e il punteggio dei titoli rispetto al totale sarebbe stato pari a 10/20, ossia superiore al rapporto tra prove/titoli stabilito inderogabilmente in 10/30 dalla citata norma; - conclusivamente, con il decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024 n. 2187 e la previsione di procedere alla conversione del punteggio attribuito ai titoli l'Amministrazione si è attenuta all'art 8, comma 2, del D.P.R. 487/1994, che costituisce il parametro generale al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli, come peraltro accaduto in precedenti concorsi similari; Ritenuto, inoltre, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che la mancata tempestiva immissione in ruolo comporterà il ricorso all'istituto della reggenza, con inevitabili e gravose ricadute sulle procedure organizzative e gestionali delle medesime scuole; Ritenuto pertanto di respingere l'istanza cautelare collegiale, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, pur disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare del giudizio, in ragione della natura della materia controversa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) respinge l'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente. Compensa le spese della fase cautelare del giudizio. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati: | |
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Da: ahooooo | 10/10/2024 12:51:58 |
In sostanza acclara: In particolare, la parte ricorrente contestava la graduatoria finale del concorso e la valutazione dei titoli effettuata dal MIM, sostenendo che il punteggio assegnato ai titoli non fosse stato correttamente convertito in decimi, con conseguente peggioramento della sua posizione in graduatoria. L'ordinanza esamina anche la fase di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria. Il TAR, nel respingere l'istanza cautelare della parte ricorrente, ha motivato la decisione rilevando che: Il D.P.R. n. 487/1994, che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, è applicabile al concorso in questione, in quanto il D.M. n. 107/2023 richiama esplicitamente tale normativa. Il tetto massimo di punteggio attribuibile ai titoli (1/3 del punteggio complessivo) non è stato superato, e la divisione del punteggio per 10 risponde all'esigenza di rispettare il limite previsto dalla normativa. La ripartizione dei punteggi tra prove e titoli rispetta le disposizioni previste dalla normativa generale e specifica. Una mancata immissione in ruolo tempestiva causerebbe disagi organizzativi nelle scuole, rendendo preferibile l'attuazione immediata della graduatoria. Di conseguenza, l'istanza cautelare è stata respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate. | |
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Da: Come volevasi | 10/10/2024 12:55:42 |
Al momento, sul sito pubblico è leggibile soltanto il dispositivo. L'ordinanza integrale, con la motivazione, è disponibile soltanto per i difensori. I quali certamente ne darannocopia ed il testo a brevissimo diventerà pubblico. Le motivazioni dovrebbero essere più che scontate e potrebbero riassumersi in due parole: gerarchia delle fonti ed interpretazione ragionevole. Tra Colleghi non possono esserci mai né vincitori né vinti. Guardare avanti. Questa è la morale. | |
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Da: X sopra | 10/10/2024 12:57:01 |
Beh le motivazioni così solide non sono, anche perché ormai le reggenze ci sono. Potevano fare di meglio. | |
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Da: Castello di sabbia | 10/10/2024 13:01:36 |
Da Castello di sabbia dell'11.9.2024: "Non si può prescindere dalla conoscenza della gerarchia delle fonti giuridiche e dal possedere un minimo di dimestichezza con la tecnica di interpretazione delle norme. La gerarchia la conosci studiando soprattutto il diritto costituzionale e quello amministrativo, la dimestichezza la affini sul campo, operando quotidianamente nel ramo. Senza dimenticare le linee guida (per usare un'espressione in voga) contenute nell'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile. In generale, il richiamo alla cd. lex specialis, per intendere la superiorità di una disposizione rispetto ad un'altra, è pertinente soltanto quando tra più disposizioni esiste una antinomia apparente. Come vedremo, nel nostro caso non esiste nessuna antinomia né si può sostenere che il bando del riservato, ex d.m. 107, contenga errori o sia stato scritto malamente, se si fa uso di una lettura attenta e coordinata. Le regole concorsuali per i dirigenti scolastici sono previste, in via ordinaria, dal D.M. n. 138 del 2017. Si tratta di un regolamento ministeriale, firmato, infatti, dal ministro dell'istruzione. Tale regolamento prevde l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 per la prova scritta e di 100 per la prova orale. Al regolamento, è allegata la tabella per la valutazione dei titoli, "per un punteggio massimo di 30 punti in totale...". Il D.M. 138 richiama, nel preambolo, il D.P.R. 487/1994. Il richiamo sta ad indicare che ne è stata fatta rispettosa e doverosa applicazione. Il DPR 487 non è un regolamento ministeriale, ma governativo:infatti, esso è firmato dal capo del governo e dal presidente della Repubblica. Nella gerarchia delle fonti, il DPR 487 è primario rispetto al DM 138. Sta di fatto che il DM 138 si è conformato comunque al DPR 487 (art. 8, comma 2), in quanto, nella valutazione dei titoli, non è stato superato il rapporto di 10/30, tra la somma dei punteggi delle prove d'esame (200) ed il punteggio massimo dei titoli, pari a 30. Quindi, non esiste alcuna antinomia tra i due regolamenti citati, a parte la prevalenza di quello governativo rispetto a quello ministeriale (il quale, si ripete, si è conformato al primo). Le modalità del cd. riservato sono speciali e prevalenti rispetto a quelle ordinarie del DM 138, trattandosi di concorso istituito con decreto legge e prevedendo per le prove d'esame punteggi completamente diversi ed automomi, espressi in decimi. A questo punto, il DM 107, cioè il bando del "riservato", nel richiamare i titoli, ha fatto evidentemente richiamo a quelli "valutabili" come tipologia, certamente senza entrare nel merito della valutazione numerica, perché non ce n'era motivo, essendo i criteri matematici già fissati da fonti normative superiori, mai derogate ( persino confermate nel bando "ordinario") e perché non esisteva il minimo paragone possibile nei punteggi tra concorso ordinario e concorso riservato. Del resto, se nel DM 138 è stato fatto salvo il limite invalicabile normativo e comprensibile, fissato dall'art. 8 del dpr 487, in base a quale introvabile logica, questa volta, nel riservato quel rapporto si sarebbe dovuto alterare, senza alcun addentellato normativo di supporto, pur incongruo? Sarebbe stato un non senso, "per la contraddition che nol consente". Senza dover rimettere i campo la superiorità normativa del dpr 487,ove ce ne fosse ancora bisogno. Questo il quadro. Non se ne esce. Del resto, se ne è convinto il MIM, verosimilmente dopo tutti gli approfondimenti del caso, il parere conorme degli organi tecnico-legali dello Stato e le non peregrine proteste dei candidati interessati e dei loro studi legali. Sembra che il decreto cautelare monocratico di sospensione del 17 agosto fosse motivato, essenzialmente, se non esclusivamente, dalla presa d'atto del decreto cautelare monocratico del 14 precedente, che, come volevasi dimostrare, ha avuto scarsissimo successo, in sede di verifica collegiale, a giudicare dalla pioggia di rigetti sopravvenuti. In pratica , il cautelare del 17 si reggeva su quello del 14... ma quello del 14 è già precipitato..." | |
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