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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2023
16207 messaggi, letto 901458 volte

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: I sessantini23/10/2022 19:37:18
https://www.cosenzapage.it/attualita/2022_10_20/lic-rende-quattromiglia-senza-dirigenza-alcuni-genitori-cosa-stiamo-inculcando-ai-ragazzi-di-scegliere-una-dirigente-e-poi-se-questa-non-e-in-possesso-di-idoneita-lottare-per-fare-in-modo-che_42240

Isessantini saranno depennati
Rispondi

Da: strani giochi di bilancia23/10/2022 21:24:11
Ricordo, ma piuttosto vagamente, che anche nel concorso 2011 si sia verificato un episodio analogo a quello accaduto ai sessantini 11 anni dopo.
Insomma, nel concorso 2011 si verificò, che un gruppo di concorrenti (sebbene non avessero superato la prova preselettiva), riuscirono in qualche modo a partecipare alle successive due prove scritte e a quella orale, superandole positivamente; a tale punto, furono anche inseriti nella graduatoria finale, ovviamente con riserva. Costoro, se non erro, sono stati comunque assunti un paio di anni fa.
A questo punto, stando così le cose, non rimane che chiedersi se il simbolo della "bilancia" attribuito alla Giustizia, possa ritenersi ancora appropriato.
Rispondi

Da: I 60ntini tornano  al ruolo24/10/2022 16:10:09
05018/2022 REG.PROV.CAU.

N. 06486/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6486 del 2022, proposto da
Simona Andrei, Roberta Aniello, Angela Botta, Flora Bottino, Claudio Bucciarelli, Concetta Eleonora Buscemi, Flavia Capodicasa, Luisa Damato, Giuseppe Desideri, Claudio Finelli, Emiliano Giorgi, Atala Grattarola, Carmine Iannicelli, Walter Landi, Antonella Mancaniello, Fausto Luigi Melissano, Luisa Nicla Serena Pezone, Antonella Rita Pisu, Raffaele Prodomo, Liliana Angela Savino, Carla Sermasi, Maria Spinavaria, Tiziana Trois, Manuela Vacante, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18
contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca - Consorzio Interuniversitario, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici Negli Istituti Scolastici Statali, non costituiti in giudizio
nei confronti

Giovanni Tosiani, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Adolfo Simonetta, Peragine Valeria, Saverio Bagnariol, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, Filomena Gordon, Elena Moriconi, non costituiti in giudizio
e con l'intervento di

ad opponendum:
Maria Concetta Bianconi, Chiara Diomedi, Erika Lombardi, Loretta Zazzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Giannuzzi Cardone, Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la revoca/riforma dell'ordinanza n. 4358/2022 resa nell'ambito del giudizio di revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 5535/2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'istanza in data 17 ottobre 2022 si qualifica come istanza di revoca/modifica di una sfavorevole ordinanza cautelare resa nell'ambito del giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 5535/2022. La richiamata istanza in data 17 ottobre 2022 è altresì corredata da richiesta di adozione di misure cautelari interinali;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 58 del cod. proc. amm., la revoca o misura delle misure cautelari collegiali - ovvero la riproposizione della domanda cautelare respinta - è possibile unicamente nelle ipotesi (che qui non ricorrono) in cui si verifichino mutamenti nelle circostanze ovvero si alleghino fatti anteriori di cui si sia acquisita la conoscenza solo successivamente al provvedimento cautelare.

Considerato che, pur essendo evidente il notevole pregiudizio che la sfavorevole ordinanza cautelare n. 4358/2022 è idonea ad arrecare ai ricorrenti, non emergono elementi i quali inducano a discostarsi - anche in un'ottica prognostica - dal contenuto della medesima ordinanza. In particolare, come osservato nella medesima ordinanza n. 4358, non emergono allo stato elementi i quali depongano nel senso della verosimile sussistenza di un errore di fatto revocatorio il quale possa comportare la riforma della sentenza n. 5535/2022.


P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari interinali in epigrafe.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 22 novembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2022.






    Il Presidente
    Claudio Contessa
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Da: x sopra24/10/2022 19:20:30
sempre se entro il 22 novembre non intervengano novità................................................................
Rispondi

Da: Xxsopra25/10/2022 17:10:28
Novità??
In che senso??
Rispondi

Da: Non ci sarà26/10/2022 13:28:33
nessuna sanatoria!
Il nuovo ministero dell'Istruzione  si chiama :
Ministero dell'istruzione e del merito. Pertanto non ci potrà essere sanatoria  in quanto quest'ultima non è certo sinonimo di merito.
Rispondi

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Da: era meglio a quei tempi !26/10/2022 21:08:12
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/10/25/studenti-sparano-con-pistola-aria-compressa-alla-prof-in-aula_2b7a2dbd-9c42-4d64-adca-b8a5aad36f2b.html

Con la DAD certe cose non avrebbero potuto verificarsi.
Nel 2020 è stata adottata la DAD per motivi di sicurezza (falsi).
Nel 2022 a Rovigo dovrebbero adottare la DAD per motivi di sicurezza (veri), ovvero per impedire che degli studenti sparino ai docenti come è accaduto recentemente, addirittura con video girato in classe durante la lezione. E poi è meglio se docenti e studenti buttano quella sostanza marroncina che esce dal deretano nel water di casa invece che in un bagno scolastico di merda puzzolente e pieno di così tanti peli pubici altrui che potrebbero essere qualificati come "pubblici" oltre che pubici. Che schifo. Era meglio ai tempi della DAD!
Rispondi

Da: Mario Coppola27/10/2022 13:42:59
A proposito della sentenza del Consiglio di Stato:
è una vera GIOIA sapere che delle pippe impreparate, incapaci di passare una preselezione (superata da CENTINAIA di loro colleghi nelle medesime condizioni, ma questo vi scordate sempre di dirlo...) abbia visto le loro infondate lagnanze bocciate e siano tornati al posto che meritano davvero.
In classe, a fare lezione.
Finalmente un pò di GIUSTIZIA.
Rispondi

Da: era meglio ai tempi della DAD !27/10/2022 15:26:12
Andate a fare lezione, ma non in classe, a casa.
Meglio la DAD della didattica in presenza!
Con la DAD al 100% tutti potrebbero cacare a casa se hanno il wc!
E gli alunni non potranno sparare i docenti durante la lezione!

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/10/25/studenti-sparano-con-pistola-aria-compressa-alla-prof-in-aula_2b7a2dbd-9c42-4d64-adca-b8a5aad36f2b.html
Rispondi

Da: X Mario Coppola29/10/2022 16:11:59
Ma è un decreto…conosci il significato?
Rispondi

Da: Sebbene30/10/2022 11:23:47
sia un decreto è foriero della sentenza.
Rispondi

Da: Ma i sessantini02/11/2022 14:55:46
Sono ancora al loro posto malgrado il suddetto  decreto?
Rispondi

Da: daddinvernogood idea!03/11/2022 16:48:18
Per risparmiare, gli studenti potrebbero andare in DAD durante la stagione invernale. Non sarebbe male come proposta. Se nevica, i ragazzi potrebbero fare lezione da casa. Inoltre se qualcuno ha il raffreddore può seguire la lezione da casa, così evita di creare panico in quei docenti che in questo caldo ottobre sono andati in classe con la FFP2. La DAD nei mesi invernali è veramente un'ottima proposta.

https://www.corriere.it/scuola/rientro-a-scuola/notizie/scuola-giannelli-presidi-inverno-sabato-dad-combattere-l-emergenza-energetica-8a9b66ea-2628-11ed-a1c0-67f68f2a84fa.shtml
Rispondi

Da: True6504/11/2022 21:54:23
Forse ti manca qualche passaggio...con una sentenza positiva del Consiglio di Stato, soltanto 9 di loro ( quelli del 2011) sono stati assunti ,sebbene sia stato loro riconosciuto l' inserimento a pettine ( e dico pettine)... altri 40 sono ancora in attesa di vedere applicata la sentenza di cui sopra...quindi,la graduatoria 2011 non è ancora esaurita...ha fatto solo esaurire
Rispondi

Da: Se quel ragazzo04/11/2022 22:46:12
avesse deriso e sbeffeggiato un carabiniere o un poliziotto nessuno nessuno si sarebbe meravigliato di una reazione violenta. Il docente non è un pubblico ufficiale come gli altri? Licenziamo il prof, avanti studenti con gli sberleffi. Docenti datevi una mossa: sciopero di solidarietà verso il collega subito.
Rispondi

Da: Mario Coppola05/11/2022 11:58:52
Che significa "è un decreto"? "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)"
Per me può essere anche un "appunto". Su questo "decreto" o "appunto" o "nota" (chiamalo come vuoi), il massimo organo della giustizia amministrativa ha stabilito che chi non passò la preselezione torna ad insegnare.

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_novembre_05/milano-presidi-declassati-dal-tribunale-dieci-scuole-restano-senza-dirigente-4fa9ccfc-d98d-4a86-a60e-d1bc25824xlk.shtml

Qui dice che 3 già sono tornati a fare l'appello in classe...
Le chiacchiere che non spostano di una virgola le lascio a voi.
Rispondi

Da: XMario Coppola05/11/2022 19:29:13
L'articolo del corriere sembra che dia ragione ai sessantini .
Sembra addirittura dettato dalla preside.
Rispondi

Da: x mario copp06/11/2022 09:01:12
stai sereno.
Rispondi

Da: profe ssore06/11/2022 14:01:15
Se quel ragazzo fosse stato in DAD, non avrebbe potuto ricevere un pugno dal professore. La DAD potrebbe risolvere tanti problemi.
Oggi parlano di COP27; quanto si ridurrebbe l'inquinamento con la DAD? Ma vi rendete conto di quanti gas nocivi vengono immessi nell'ambiente affinché studenti e personale scolastico raggiungano la scuola? E addirittura in tante scuole continuano a fare consigli di classe, collegi docenti e incontri scuola-famiglia in presenza, quando queste cose potrebbero essere fatte a distanza, con diversi vantaggi.
Quando capiranno che smart working e DAD potrebbero risolvere molti problemi presenti oggi nella scuola ? Perché non investono soldi per migliorare reti e connessioni telematiche e per digitalizzare quasi del tutto le scuole superiori italiane?
Rispondi

Da: Xstai sereno06/11/2022 17:57:58
Sono serenissimo non potrebbe  essere altrimenti.
Non ho ricorsi in corso e siedo in presidenza da ben quattro anni !
Ma non mi va giù che persone che non rispettano le regole riescano comunque a superare il concorso.
La preside fa parte della triade la cui sentenza lascia spazio alla possibilità di ripetere la preselettiva. Bada bene è  l'unica sentenza ,che pur rigettando il ricorso,  prospetta questa ipotesi.
Le altre sentenze emesse da giudici diversi del cds non ammettono questa ipotesi. Adesso sul Corriere della sera esce l'articolo anzidetto , a voi le conclusioni.
Manca solo l'interrogazione al parlamento.
Rispondi

Da: x x stai sereno06/11/2022 18:54:16
non era provocatorio il mio consiglio. Comunque è stato il ministero a nominare su posto da ds gli asteriscati in assenza del giudizio di merito del cds (lungagini della giustizia!). Non è che dietro il suggerimento della ripetizione della preselettiva si nasconde il senso di colpa del giudice? Sono d'accordo  con te circa il rispetto delle regole, ma chi ha permesso tutto questo? Poi, parliamo  dei ricorrenti in attesa di veder riconosciuto il proprio diritto alla trasparenza ed alla giusta valutazione dell'elaborato comunque cestinato da parte di commissioni raffazzonate? Per concludere credo che a tutte le cose che non hanno funzionato bene in questo concorso bisognerà porre rimedio in qualche modo 
Rispondi

Da: Xstai sereno06/11/2022 19:45:29
Il tar sta rigettando uno per volta tutti i ricorsi .
Pubblicato il 0 5/11/2022
N. 14407/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05142/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5142 del 2022, proposto da
Lucia Ablondi, Valeria Acciaro, Giuseppina Aletta, Claudia Ansalone, Elena Bacarella, Clelia Ballario, Gabriella Barbaro, Ines Barone, Anna Basso, Ivana Bellantoni, Enrico Bonavita, Angelo Bonfiglio, Mariella Bruni, Giuseppe Cafasso, Emilia Caiazza, Carmen Cangiano, Laura Castellano, Mariangela Ciarmiello, Fabiana Cicolella, Rosa Coppola, Antonio Cristiano, Alessandra Daniele, Carmen D'Avino, Carolina De Filippis, Maria De Simone, Maria Della Torre, Teresa Di Capua, Anna Di Domenico, Rosa Roberta Di Leva, Domenico Di Ruocco, Maria Rosaria Di Taranto, Ilenia D'Oria, Domenico Dragone, Alessandra Errico, Rosa Esposito, Elvira Fabbrocino, Antonina Faraci, Anna Felicita', Anna Ferrara, Ida Ferrara, Adriana Fiorenzo, Giovanni Fiorillo, Maria Rita Foti, Anna Maria Giallombardo, Clara Ilardo, Marco Indellicati, Elena Laudani, Maria Laudani, Stefania Leone, Aureliana Luciano, Claudia Maccione, Maria Magnacca, Danila Mancuso, Antonella Marino, Rossella Marino, Rita Martani, Maria Grazia Mauro, Teresa Mele, Annarita Meleo, Vincenza Katia Miglionico, Rosamaria Mitrano, Maria Rosaria Orazzo, Saverio Pagano, Maria Teresa Palma, Vitaliano Paone, Margherita Pappalardo, Carmen Pedicini, Luisa Peluso, Maria Carmina Peluso, Angela Maria Perillo, Maria Petrilli, Roberto Pisacane, Aniello Piscitelli, Lucia Pizzarelli, Lucia Pommella, Pia Porrari, Carmela Prevete, Maria Grazia Pugliese, Luciana Puoti, Daniela Quisisano, Elisabetta Reccia, Adriana Reccia, Mariangela Rogliano, Antonio Romano, Valeria Maria Grazia Romano, Maria Antonella Romeo, Anna Rosano, Genoveffa Rotondi, Anna Maria Ruggiero, Antonella Russo, Consiglia Russo, Ludovico Raffaele Sagliocco, Pio Santillo, Fiorella Santoro, Liliana Santospirito, Eliana Scagnetti, Daniela Seminatore, Teresa Signorile, Andreina Simonetti, Concetta Sorrentino, Maria Staiano, Tiziana Terracciano, Christian Terracciano, Teresa Maria Silvia Torre, Carmela Tuccillo, Giovanni Viola, Francesca Volpe, Simonetta Adolfo, Michela Giuseppina Ambrosio, Rita Andrenelli, Loris Anglano, Rosa Barberi, Pina Barra, Giuseppina Bevilacqua, Sandra Bosco, Guglielmina Candida, Fabio Caporale, Rita Carchedi, Elisa Carra, Daniela Carullo, Cinzia Corbi, Marcella Costanzo, Armida Crocenzi, Maria Pia Ester D'Angela, Emanuela Teresa Maria Danuzzo, Marianna De Angelis, Barbara De Filippo, Maria De Franco, Francesca De Nuzzo, Annamaria De Pace, Paolo Fiore De Santis, Virgilio Di Giorgi, Carmela Di Lillo, Antonella Di Tullio, Immacolata Ercolino, Francesca Falzini, Rita Fazio, Rosa Palma Franco, Francesco Fumagalli, Carla Gala, Concetta Gala, Giovanni Maria Galistu, Giovanna Genovese, Giuliana Giorgietti, Maria Teresa Giuliana, Luigia Maria Rita Giunta, Maria Guadagno, Immacolata Ingenito, Giuseppe Lagnese, Maria Lanave, Renata Laraia, Carmen Silveria Maddalena, Sonia Manaresi, Grazia Marabello, Nicoletta Melito, Anna Serena Mercadante, Gaetano Mercadante, Valentina Maria Mogliarisi, Serafina Monaco, Orsola Montani, Sabrina Morrea, Maria Rosaria Morrone, Anna Mussi, Sabrina Norcini, Tiziana Onnis, Agnese Pastorino, Rosa Petrella, Cinzia Piccinini, Mara Pierdomenico, Stella Pizzuti, Claudia Antonia Concetta Polimeni, Concetta Puccia, Maria Grazia Pugliese, Francesca Rinna, Giuliano Risi, Fernanda Rossetti, Chiara Sartori, Antonella Scaramuzzo, Angela Scatigna, Maria Soda, Gioacchino Somma, Carmen Spinella, Teresa Tavarilli, Paola Tommasoni, Maria Villa, Fiorella Volpe, Maria Paola Zaino, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso, Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;
Cineca - Consorzio Interuniversitario, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna40;
nei confronti

Alessio Mario Annolfi, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, 23 giugno 2021 n. 7489, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 4016/2021,

qualora occorra, per la declaratoria di nullità ex art. 114 cod. proc. amm. del verbale del 30 marzo 2022, redatto presso la sede del Ministero dell'Istruzione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Cineca - Consorzio Interuniversitario;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha chiesto l'esatta ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, con la quale questo Tribunale ha accolto il ricorso avverso l'insufficienza dell'accesso documentale consentito dall'Amministrazione in esecuzione della precedente sentenza del Tar Lazio n. 7370 del 2020 di annullamento del provvedimento del Ministero di rigetto dell'istanza di accesso ai c.d. "codici sorgente" del software utilizzato per la gestione della prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

1.1 Si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione ed il consorzio Cineca chiedendo il rigetto del ricorso.

1.2 Alla camera di consiglio del 27 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Risulta dagli atti che l'Amministrazione ha, in esecuzione della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e della successiva pronuncia di cui alla sentenza sempre di questa Sezione n. 12983 del 15 dicembre 2021, consegnato in data 30 marzo 2022 agli odierni ricorrenti, per il tramite dell'avvocato difensore, il supporto digitale contenente "copia integrale conforme all'originale del linguaggio sorgente del software che ha gestito la prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti", nonché "copia dei verbali di scioglimento dell'anonimato e copia delle misure minime di sicurezza".

All'atto della consegna, il legale di parte ricorrente si è riservato di verificare l'esatto contenuto del supporto digitale non essendo, nell'immediatezza, possibile verificare la completezza della documentazione consegnata.

Con l'odierno ricorso parte ricorrente si duole proprio di tale incompletezza allegando una relazione tecnica a firma del perito di parte, dott. Cilli, in cui si sostiene che "Il codice sorgente fornito, infatti, non permette di avere una overview generale indispensabile per effettuare i riscontri e le verifiche.

Si rende necessario, pertanto, acquisire le informazioni sulle caratteristiche del Server utilizzato, in particolare del S.O. (sistema operativo) e del software utilizzato per l'interpretazione delle pagine nonché un dataset di prova utile al fine di effettuare un corretto debugging.

Al fine di evitare ulteriori richieste e perdite di tempo sarebbe risolutivo ottenere l'accesso al sistema e/o la fornitura di un ambiente virtuale dockerizzato, o anche attraverso una ISO già preinstallata con all'interno il codice, il quale consente di effettuare debugging molto più accurato."

2.1 La doglianza relativa all'incompletezza dell'accesso appare in realtà celare una nuova richiesta di accesso, posto che, come riconosciuto dallo stesso perito nella sua relazione, l'ostensione del codice sorgente vi è stata, solo che questa (proprio perché c'è stata) viene ritenuta insufficiente a fornire la prova degli errori tecnici di sistema che, secondo i ricorrenti, si sarebbero verificati nella gestione della procedura in forma digitalizzata.

Pertanto, in sostanza, il perito amplia l'oggetto dell'accesso, rilevando la necessità di estenderlo ad ulteriori informazioni relative al Server utilizzato, nonché di mettere a disposizione dei ricorrenti "un ambiente virtuale" con il codice sorgente usato ed in cui effettuare direttamente la ricerca di errori di funzionamento del sistema stessa o del programma.

Ora, a latere la considerazione che l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 non può comportare lo svolgimento di un'attività di elaborazione da parte dell'Amministrazione occorrendo piuttosto che i dati siano dalla stessa "detenuti", appare tuttavia evidente - come sostenuto dalla difesa del Cineca- che si tratta di nuova pretesa, che esula dalla istanza di accesso sulla quale è intervenuta la sentenza di cui si chiede l'esatta esecuzione (n. 7489 del 2021 relativa alla esecuzione della sentenza n. 7370 del 2020); istanza avente testualmente ad oggetto la "Acquisizione dei codici sorgente che hanno gestito i software relativi allo svolgimento della prova scritta del concorso indetto con D.D.G. 1293/2017 - Selezione Dirigenti Scolastici".

Non può, peraltro, non rilevarsi che l'istanza di accesso formulata - agli atti nei fascicoli dei precedenti giudizi- appare analoga ad altre su cui questo Giudice ha avuto modo di pronunciarsi e con riferimento alle quali a seguito dell'ostensione dei c.d. codici sorgente, gli interessati hanno proposto ricorso per motivi aggiunti nell'ambito di giudizi pendenti avverso gli atti del concorso in questione.

In particolare in tali molteplici giudizi sono stati trattati vizi di legittimità riferiti a problematiche di carattere informatico, che sembrerebbero analoghe a quelle lamentate dagli odierni ricorrenti, e per le quali - dopo che vi è stata l'ostensione dei c.d. codici sorgente- nei relativi giudizi sono state prodotte, a supporto dei motivi aggiunti, relazioni da parte di periti che proprio dalla conoscenza dei codici sorgente hanno desunto elementi a supporto delle illegittimità lamentate, ad ogni modo tutte ritenute infondate anche in sede di appello.

3. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente che liquida in complessivi euro  3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022
Rispondi

Da: news paper07/11/2022 12:33:03
in arrivo dure novità
Rispondi

Da: news paper07/11/2022 18:25:17
in arrivo sanatoria per sessantini
Rispondi

Da: meglio se fanno DAD domani !07/11/2022 20:51:03
Se quel ragazzo fosse stato in DAD, non avrebbe potuto ricevere un pugno dal professore. La DAD potrebbe risolvere tanti problemi.
Oggi parlano di COP27; quanto si ridurrebbe l'inquinamento con la DAD? Ma vi rendete conto di quanti gas nocivi vengono immessi nell'ambiente affinché studenti e personale scolastico raggiungano la scuola? E addirittura in tante scuole continuano a fare consigli di classe, collegi docenti e incontri scuola-famiglia in presenza, quando queste cose potrebbero essere fatte a distanza, con diversi vantaggi.
Quando capiranno che smart working e DAD potrebbero risolvere molti problemi presenti oggi nella scuola ? Perché non investono soldi per migliorare reti e connessioni telematiche e per digitalizzare quasi del tutto le scuole superiori italiane?
Rispondi

Da: Sospensiva 201908/11/2022 07:15:23

RICORDO a tutti che il concorso 2017 è finito solo e soltanto grazie alla SOSPENSIVA del Consiglio di Stato di luglio 2019.  La sospensiva era stata concessa  per due mesi ma si è protratta per due anni fino alla sentenza del Consiglio di Stato che ha poi ripristinato  la legittimità del concorso. Durante il periodo di sospensiva, politici e sindacati hanno proposto l'emendamento che ha trasformato la graduatoria di merito in  graduatoria ad esaurimento. Grazie a questo emendamento, oggi, gli idonei hanno il diritto di essere assunti.

In tutto questo bisogna ricordare che fra i vincitori del concorso c'era anche il ministro dell'istruzione.

Adesso alzi la mano chi ancora si scandalizza della sanatoria dei sessantini.

Rispondi

Da: Io alzo08/11/2022 14:09:15
non una ma due mani!!!
Rispondi

Da: Seeee08/11/2022 21:07:09
XSospensiva 2019
Ma stai scherzando vero? Sospensiva? Ma hai un minimo di cognizione dei concetti base del processo amministrativo? Conosci la differenza tra una sentenza cautelare e una di merito? Sai che cos'è una sentenza del Consiglio di Stato e cosa rappresenta? Sai cos'è l'ottemperanza? Sai cos'è un giudizio di revocazione? Non si tratta di scandalizzarsi si tratta semplicemente di sentenze che si rispettano. Può piacere o non piacere ma questo è uno Stato di diritto
Rispondi

Da: see see08/11/2022 21:31:54
..."Può dunque concludersi sul punto nel senso che, alla luce della peculiare situazione in cui versano le tre odierne appellanti e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso - che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico e nel rispetto del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria, appare doveroso che l'amministrazione, a fronte di una specifica istanza da parte di ciascuna delle interessate in tal senso, valuti la posizione delle stesse, al fine di poterne confermare l'inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso.
Tale valutazione presuppone comunque che ciascuna delle tre interessate (odierne appellanti) ripeta le prove preselettive, al cui positivo superamento deve ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria, in una posizione che, giova ribadirlo, non deve pregiudicare la situazione giuridica di altri candidati utilmente collocati in graduatoria, ai quali le tre appellanti dovranno essere postergate."...
Rispondi

Da: presidi crudeli, vergognatevi stasera!08/11/2022 22:46:07
I presidi che continuano a impedire incontri collegiali, formativi e scuola-famiglia da remoto dovrebbero vergognarsi stasera. Se il mondo è inquinato è anche colpa loro, che a causa di scelte scellerate costringono delle persone che risiedono a decine e decine di km dalla scuola a fare non pochi km di viaggio per raggiungere la sede di lavoro, quando esistono tecnologie che permettono di lavorare a distanza.


I presidi che continuano a impedire incontri collegiali, formativi e scuola-famiglia da remoto dovrebbero vergognarsi stasera. Se il mondo è inquinato è anche colpa loro, che a causa di scelte scellerate costringono delle persone che risiedono a decine e decine di km dalla scuola a fare non pochi km di viaggio per raggiungere la sede di lavoro, quando esistono tecnologie che permettono di lavorare a distanza.



I presidi che continuano a impedire incontri collegiali, formativi e scuola-famiglia da remoto dovrebbero vergognarsi stasera. Se il mondo è inquinato è anche colpa loro, che a causa di scelte scellerate costringono delle persone che risiedono a decine e decine di km dalla scuola a fare non pochi km di viaggio per raggiungere la sede di lavoro, quando esistono tecnologie che permettono di lavorare a distanza.



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