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Ricorso 800 assistenti giudiziari 2016/2017
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Da: mister bomba idoneo non vincitore 18/10/2017 08:30:06
Lo sappiamo che all'orale il voto è stato bassino.

Da: mister bomba idoneo non vincitore 18/10/2017 08:30:23
Lo sappiamo che all'orale il voto è stato bassino.

Da: mister bomba idoneo non vincitore 18/10/2017 08:34:19
Racconta, racconta com'è andato il tuo orale?

Da: Loscroto di creta18/10/2017 08:41:08
Word Spinelli mica ha fatto il concorso...é solo un amico di Maria che manda letterine a destra e manca (che poi il destinatario usa per pulirei il cu...)

Da: mister bomba idoneo non vincitore 18/10/2017 08:46:27
Ho capito perché c'è il contributo unificato

Da: rifà 18/10/2017 08:55:30
La preselettiva chi non ha avuto 50 il 31 maggio

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Da: Azz18/10/2017 08:57:19
impiegato comunale è ancora qui dentro.
Questo passa da un forum all'altro.

Da: Azz18/10/2017 08:57:28
impiegato comunale è ancora qui dentro.
Questo passa da un forum all'altro.

Da: quindi?? rispondi 18/10/2017 08:59:28
Da: ragioniere Ugo Fantozzi  18/10/2017 08.55.22
Fantozzi     18/10/2017 08.54.28
Da: ragioniere Ugo Fantozzi     18/10/2017 08.47.50
Word, perché hai messo lo stesso post nello spazio dei ricorsisti?

Da: ragioniere Ugo Fantozzi     18/10/2017 08.54.52
Da: ragioniere Ugo Fantozzi     18/10/2017 08.47.50
Word, perché hai messo lo stesso post nello spazio dei ricorsisti?

Da: quindi rispondi?? 18/10/2017 09:14:24
allora perchè non hai mandato quella bella letterina anche quando è stata svolta la prova scritta del concorso di 320 vice ispettori? La stessa si è svolta in una festività ebraica, eppure tutto sta procedendo nella norma senza nessun rompic....i a mandare letterine. Li non valeva il tuo discorso?
Quindi qual'è il tuo vero motivo?

Accontentare hannalice che odia il giurycaso

Da: i tronkisti parte lesa 18/10/2017 09:19:38
Sono pronti a fare il ricorso

Da: ..............18/10/2017 10:02:41
L'idiota comunale è il marito di pelliccia, trollone lui trollona lei

Da: ma poi hannalice18/10/2017 10:05:39
gliela dà la pa......rcella?

Da: hannalice 18/10/2017 10:33:51

Da: hannalice 18/10/2017 10:36:33
La paladina delle feste ebraiche
Solo dove c'è lei però
Del concorso vigili del fuoco
Non se ne frega proprio


WORD SEI SOLO DI PARTE
CI SONO STATI ALTRI CONCORSI ALLA FIERA IL 31 MAGGIO PENTECOSTE EBRAICA

Da: Blaterate 18/10/2017 11:06:09
Quanto volete...ma Word ha rifilato un bel suppostone ai tronkistq...e il concorso subirà dei rallentamenti perché i tronkisti non potevano fare la prova.....non si scappa parla la legge

Da: blaterate18/10/2017 11:14:08
ha parlato il rosikone di turno.

Da: Luca medico 18/10/2017 11:18:44
Un bel suppostone per i tronchisti..eh eh eh

Da: Blaterate 18/10/2017 11:22:55
Paura paura....vi state cagan...o sotto.
Volevano andare a lavorare a dicembre....
Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi

Da: stifler maister18/10/2017 11:55:33
ma quale dicembre questi ancora devono sudare e pregare

Da: HannalicePellicciaMinestrina18/10/2017 12:01:17
Hannaliza ke è pelliccia ke è maestrina attacca se stessa...porcobelìn...ma uno nn si salva qua

Da: stifler maister18/10/2017 12:03:15
si chiama schizofrenia. Certi pazienti possono avere anche decine di personalità

Da: Rosicolandia18/10/2017 12:07:47
Da: Roland74     18/10/2017 12.01.44
T.A.R. Campania Napoli, sez. III 03/02/2010 n. 558


                         REPUBBLICA ITALIANA                        
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                    
        Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania        
                           (Sezione Terza)                          
ha pronunciato la presente                                          
                              SENTENZA                              
Sul ricorso numero di registro generale 5042 del 2008, proposto da: 
C. DE S., rappresentato  e  difeso,  giusta  procura  a  margine  del
ricorso, dall'Avv.to Luigi Adinolfi, con domicilio eletto in  Napoli,
alla via Po,1-Parco Parva Domus presso l'Avv.to Stefano Sorgente    
                               contro                               
A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per  la  Protezione  Ambientale  della
Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa,
giusta procura ed autorizzazione in atti, dall'Avv.to Giovanni Scotto
Di Carlo, con domicilio eletto in Napoli, alla via Vicinale Santa  M.
del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1                           
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., n.c.          
nonché sul  ricorso  numero  di  registro  generale  6309  del  2008,
proposto da:                                                        
C. DE S., rappresentato  e  difeso,  giusta  procura  a  margine  del
ricorso, dall'Avv.to Luigi Adinolfi, con domicilio eletto in  Napoli,
alla via Po,1-Parco Parva Domus presso l'Avv.to Stefano Sorgente    
                               contro                               
A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per  la  Protezione  Ambientale  della
Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa,
giusta procura ed autorizzazione in atti, dall'Avv.to Giovanni Scotto
Di Carlo, con domicilio eletto in Napoli, alla via Vicinale Santa  M.
del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1                           
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., n.c.          
                          nei confronti di                          
C. D., M. R. DELLA R., G. M., G. S., n.c.                           
                         per l'annullamento                         
quanto al ricorso n. 5042 del 2008:                                 
1) del provvedimento di non ammissione alla prova teorico-pratica  e,
quindi, di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed  esami  per
la copertura a tempo indeterminato  di  quattro  posti  di  dirigente
ingegnere, laurea in ingegneria per l'ambiente  ed  il  territorio  o
altre lauree equipollenti codice DD03;                              
2) del bando di concorso nei limiti dell'interesse;                 
3) dei provvedimenti di nomina della Commissione di concorso;       
4) dei verbali della Commissione di concorso;                       
5) della nota prot. n. 17905  del  30  settembre  2008  a  firma  del
Presidente della Commissione esaminatrice;                          
quanto al ricorso n. 6309 del 2008:                                 
1) della disposizione del Direttore Generale  ARPAC  n.  501  del  28
ottobre 2008 di approvazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo  indeterminato
di quattro posti di Dirigente ingegnere - individuato con  il  Codice
DD03;.                                                              
2) del provvedimento di non ammissione alla prova  teorico-pratica  e
quindi di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura  a  tempo  indeterminato  di  quattro  posti  di  dirigente
ingegnere, laurea in ingegneria per l'ambiente  ed  il  territorio  o
altre lauree equipollenti codice DD03;                              
3) del successivo provvedimento di non ammissione alla prova orale; 
4) del bando di concorso, nei limiti dell'interesse, unitamente  alla
delibera del  direttore  generale  n.  184  dell'11  aprile  2005  di
indizione del concorso;                                             
5) del provvedimento di nomina della Commissione di concorso  n.  166
del 28 marzo 2008;                                                  
6) dei verbali della Commissione;                                   
7) del regolamento per la disciplina dei concorsi  approvato  con  la
delibera D.G. n. 397 dell'8 agosto 2008 e, in particolare,  dell'art.
17;                                                                 
8) della nota prot. n. 17905  del  30  settembre  2008  a  firma  del
Presidente della Commissione esaminatrice.                          
Visti i ricorsi con i relativi allegati;                            
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.R.P.A.C;          
Viste le memorie difensive;                                         
Visti tutti gli atti della causa;                                   
Relatore nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2010 il  dott.  Alfredo
Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:             





 
FATTO
Col primo dei ricorsi indicati in epigrafe, notificato all'Arpac e alla Regione Campania il 3 ottobre 2008 e depositato il successivo 8 ottobre, C. De S. ha impugnato, in uno agli atti presupposti e conseguenti, il provvedimento col quale non è stato ammesso a sostenere la prova teorico pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dall'Arpac per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di Dirigente ingegnere - individuato con il Codice DD03, per non aver raggiunto nella prova scritta il punteggio minimo di 21/30 stabilito dall'art. 5, comma 2, del bando.
A tal fine censura:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 214/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione di tutti i principi in tema di correzione degli elaborati, per essere stato valutato l'elaborato scritto con voto numerico non conosciuto e, comunque, non accompagnato da alcuna motivazione neppure coerente coi criteri, ove stabiliti, dalla Commissione;
2) violazione dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che la valutazione dei titoli debba avvenire, previa individuazione dei criteri, dopo le prove scritte e prima della loro correzione;
3) violazione dell'art. 8, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che per i titoli il punteggio massimo attribuibile non può superare 10/30 o equivalente e che il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile;
4) violazione dell'art. 8, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che la commissione esaminatrice è composta da tecnici esperti nelle materie del concorso scelti fra precise categorie e con alcune esclusioni ;
5) violazione dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che almeno un terzo dei componenti la commissione sia costituito da donne;
6) violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale pone ulteriori regole in tema di composizione della commissione di concorso;
7) violazione dell'art. 11, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che prima dell'inizio delle prove la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico;
8) violazione dell'art. 11, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che le tracce siano chiuse in plichi sigillati e firmati esteriormente dai componenti la commissione e dal segretario;
9) violazione dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che la commissione stabilisce alla prima riunione criteri e modalità di valutazione delle prove e le formalizza nei verbali;
10) violazione dell'art. 13, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che gli elaborati devono essere scritti su carta recante timbro dell'ufficio e firma di un componente la commissione;
11) violazione dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che detta ulteriori norme in tema di svolgimento delle prove di concorso;
12) violazione dell'art. 15, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in tema di verbalizzazione delle operazioni concorsuali.
Si è difesa l'Arpac invocando il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con decreto presidenziale n. 2571 del 10 ottobre 2008 il ricorrente era ammesso a sostenere la prova teorico-pratica che, tuttavia non superava.
Con un ulteriore ricorso, notificato il 27.11.2008 all'Arpac, alla Regione Campania e ai controinteressati C. D., M. R. Della R., G. M., G. S., e depositato il successivo 1�° dicembre, C. De S. ha impugnato - in uno agli stessi atti già gravati con la prima impugnativa - la non ammissione alla prova orale e gli ulteriori atti di concorso (ai quali aveva ottenuto l'accesso) per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in quanto i criteri di valutazione non sarebbero stati stabiliti nella prima riunione della Commissione, ma solo nel prosieguo delle operazioni;
2) violazione dell'art. 21 del regolamento interno Arpac, avendo la commissione previsto quale punteggio massimo per i titoli soli punti 20 in luogo dei prescritti punti 30;
3) violazione dell'art. 29, comma 4, del regolamento interno Arpac, che prescrive, per la prova scritta, adempimenti in ordine al contrassegno delle buste contenti gli elaborati ed alla loro apertura;
4) violazione dell'art. 30 del regolamento interno Arpac, per essere stata stravolta la prova teorico-pratica, trasformata in una nuova prova scritta;
5) violazione dell'art. 33 del regolamento interno Arpac, per non essere stato sorteggiato l'ordine di ammissione alla prova teorico-pratica;
6) violazione dell'art. 4, n. 6, del bando, non essendo stata valutata l'attività libero professionale svolta dal ricorrente in relazione a 14 progetti;
7) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, violazione de principi in tema di correzione degli elaborati, violazione dell'art. 29, comma 4, del regolamento interno Arpac, non essendo stato attribuito un voto numerico o un giudizio di insufficienza, limitandosi la Commissione ad esprimere l'esito di "prova non superata";
8) violazione dell'art. 9, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione dell'art. 16, commi 1 e 2, del regolamento interno Arpac, che dettano i criteri per la composizione delle commissioni d'esame;
9) stesse censure del n. 8), per violazione della riserva di posti alle donne in Commissione;
10) violazione dell'art. 9, comma 2, lett. a), d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione dell'art. 16, commi 1 e 2, del regolamento interno Arpac, che dettano ulteriori norme in materia di composizione della Commissione di concorso;
11) violazione dell'art. 11, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione dell'art. 27, comma 12, del regolamento interno Arpac, il quale prescrive che le tracce debbano essere chiuse in pieghi sigillati e firmati dai componenti la commissione e dal segretario;
12) violazione dell'art. 13, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione dell'art. 27, comma12, del regolamento interno Arpac, per non essere stati utilizzati dai candidati fogli recanti il timbro dell'ufficio e siglati dalla commissione;
13) violazione dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione dell'art. 28 del regolamento interno Arpac, che detta ulteriori adempimenti per lo svolgimento delle prove d'esame;
14) violazione dell'art. 28, comma 4, del regolamento interno Arpac, in quanto non sono state seguite le prescrizioni dettate per la riunione delle buste contenenti le prove d'esame;
15) violazione dell'art. 28, comma 3, del regolamento interno Arpac, per essere stata svolta la prova in questione il 15 ottobre 2008, festività religiosa ebraica del Sukkoth.
Si è difesa l'Arpac chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.
All'esito della odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.


 
DIRITTO
1. Va in primo luogo disposta la riunione dei processi indicati in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
2. Ritiene inoltre il Collegio che sia opportuno trattare preliminarmente le questioni, relative al mancato superamento della prova teorico-pratica, articolate col secondo dei ricorsi in esame, secondo la stessa indicazione del ricorrente, nella pienezza del compendio documentale relativo al concorso realizzata in sede di accesso ed aventi, ai fini della decisione, valenza pregiudiziale.
2.1. Si duole in primo luogo il De S. del fatto che, in violazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione non avrebbe stabilito, nella sua prima riunione del 16 aprile 2008, "i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali", avendo invece rinviato tale incombente ad un momento successivo.
Il motivo è infondato.
"In ordine alla problematica della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che tale principio deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è stata ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (C.d.S., sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4282; C.d.S., Sez. IV, 22 settembre 2005 , n. 4989).
Ciò posto, risulta nel caso in esame che: a) nel rimettere ad un momento successivo alla prima riunione la prederminazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali, la Commissione aveva anche stabilito che essa dovesse avvenire "prima della valutazione delle prove stesse" (verbale n. 1 del 16 aprile 2008); b) per come emerge dalla documentazione versata in atti, i predetti criteri e modalità di valutazione delle prove sono stati effettivamente stabiliti dopo la conclusione delle prove scritte, ma prima dell'inizio delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati e, dunque, prima dell'apertura delle buste sigillate racchiudenti gli elaborati scritti (v. verbale n. 4 del 12 settembre 2008), ovvero prima dello svolgimento della prova teorico-pratica (v. verbale n. 5 del 15 ottobre 2008).
2.2. Infondato è del pari il motivo con cui il De S. lamenta la violazione dell'art. 29, comma 6, del regolamento per i concorsi dell'Arpac (approvato con deliberazione del direttore generale n. 397 dell'8 agosto 2002) tenuto conto che, per come emerge dal verbale n. 5 del 15 ottobre 2008, il segretario, conformemente alla norma evocata, terminata la correzione degli elaborati e prima dell'apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati, ha trascritto sul frontespizio di ognuno il voto assegnato indicandolo in numero e lettere.
2.3. Il ricorrente denuncia inoltre la violazione dell'art. 30 del regolamento Arpac, che disciplina la prova teorico-pratica, concepita a suo dire in termini squisitamente tecnici attraverso la messa a disposizione dei concorrenti "di apparecchi e materiali" i quali "devono essere identici per tutti", con registrazione del tempo che costituisce uno degli elementi di valutazione. Secondo il De S., invece, la Commissione avrebbe stravolto il carattere di questa prova, assegnandole una valenza puramente teorica, per aver chiesto ai candidati di redigere un disciplinare per la valutazione di un progetto di monitoraggio della qualità dell'aria, definendone il campo di applicazione, con ciò concettualmente duplicando la prova scritta.
Anche tale censura è infondata.
Come correttamente dedotto dall'Arpac, la traccia in questione ("il candidato rediga, dopo un breve richiamo alla normativa vigente in materia, la sola parte di disciplinare per la validazione di un progetto di monitoraggio della qualità dell'aria, definendone il campo di applicazione") risponde, secondo canoni di logicità e congruenza, correttamente allo scopo di saggiare la capacità "pratica" di futuri dirigenti ingeneri ambientali nel redigere un atto avente senz'altro valenza tecnica attinente al profilo messo a concorso.
2.4. In virtù di quanto appena osservato, va del pari respinto il motivo di ricorso che denuncia la violazione dell'art. 33 del regolamento Arpac, per non essere stato effettuato il sorteggio dell'ordine di ammissione dei candidati allo svolgimento della prova teorico-pratica, tenuto conto che tale prescrizione non ha valore assoluto, ma va all'evidenza commisurata con il contenuto e le modalità concrete della prova d'esame.
2.5. Il De S. lamenta poi la mancata attribuzione di un voto numerico o giudizio di insufficienza alla prova teorico-pratica, in palese violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e di quello di indicazione del voto numerico stabilito dall'art. 29, comma 6, del regolamento Arpac.
La valutazione finale dell'elaborato teorico-pratico del ricorrente in termini di "non sufficienza" a seguito della formulazione del giudizio sintetico "mediocre", trova in realtà un preciso riscontro motivazionale sia negli esaurienti giudizi espressi unanimemente dai tre componenti la Commissione ("il candidato non ha redatto il richiesto disciplinare tecnico") che nella "griglia di valutazione" analitica in precedenza predisposta (verbale n. 5 del 15 ottobre 2008).
Pertanto, anche mancando l'attribuzione di un esplicito voto numerico alla prova in questione, può dirsi pienamente assolto l'obbligo di motivazione che sorregge il giudizio finale di insufficienza ai fini dell'ammissione alla prova orale.
2.6. È stato invece formulato tardivamente - tenuto conto che la composizione di genere della commissione era nota al ricorrente quantomeno nel momento in cui ha sostenuto la prova scritta (5 giugno 2008) a fronte di ricorsi notificati solo il 3 ottobre ed il 27 novembre 2008 - il motivo che censura la violazione dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 16, commi 1 e 2, del regolamento Arpac, per non essere stata rispettata la regola secondo la quale la commissione sia composta almeno per un terzo da donne.
Nondimeno tale censura, oltre che irricevibile, è anche infondata alla luce del principio, espresso dalla giurisprudenza amministrativa, per cui "la mera circostanza che una commissione di concorso non sia composta almeno per un terzo da donne (così come prescritto dall'art. 9, comma 2, d.P.R n. 487 del 1994) non esplica di per sé effetti vizianti delle operazioni concorsuali: tale violazione, infatti, è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile" (C.d.S., Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7962; C.d.S., Sez. V, 6 giugno 2002, n. 3184).
2.7. Risultano inoltre rispettate da parte della Commissione le prescrizioni previste dagli artt. 11, comma 3, del d.P.R. 487/94 e dall'art. 27, comma 4 del regolamento Arpac in quanto, per come risulta quantomeno dal verbale n. 5 del 15 ottobre 2008 relativo alla prova teorico-pratica, questa ha proceduto, conformemente alle norme evocate, "a chiudere in tre buste sigillate le preindicate tracce formulate, firmate dai componenti, con l'apposizione sui lembi di chiusura delle firme della commissione".
2.8. Lamenta quindi il ricorrente che, in violazione degli artt. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 27, comma 12, del regolamento Arpac, sui fogli utilizzati dai candidati per la prova teorico-pratica non sono stati apposti "il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione".
Il motivo è infondato. Risulta infatti dal già menzionato verbale n. 5 del 15 ottobre 2008 che i fogli distribuiti ai candidati "sono stati siglati dal presidente e dal componente ing. Matera" e che la commissione raccomanda ai candidati "che gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'Agenzia e con penna fornita dall'Agenzia".
2.9. Va del pari respinta la censura, appuntata sulla violazione dell'art. 28, comma 4, del regolamento interno dell'Arpac per non essere state effettuate, per la prova teorico-pratica, le operazioni di riunione delle buste nell'ora e nel giorno stabilito all'ultima prova d'esame con la possibilità di partecipazione, previa comunicazione orale, dei candidati.
Ed infatti, risulta evidente dalla piana lettura della norma che essa è volta a raggruppare più buste, riferibili ad un candidato, contenenti ciascuna un elaborato corrispondente ad una prova d'esame e non certo applicabile al caso di specie nel quale la prova da correggere era una sola.
2.10. Del tutto privo di rilevanza e, pertanto, inammissibile è poi il motivo con cui si censura, per violazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento Arpac ("le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi"), l'avvenuto svolgimento della prova teorico-pratica nel giorno della festa ebraica del Sukkoth (15 ottobre). Tale norma, posta evidentemente a tutela della partecipazione alle prove concorsuali degli appartenenti alle religioni menzionate, non può infatti essere invocata da chi, come il De S., non ha neppure dichiarato di appartenere alla confessione ebraica e, comunque, ha partecipato senza nulla obiettare alla seduta di concorso del 15 ottobre 2008.
2.11. Sono del pari inammissibili, per genericità, le censure rubricate in epigrafe coi numeri 8), 10) e 13) (sempre del ricorso R.G. n. 6309/2008), tenuto conto che il ricorrente si è limitato a trascrivere testualmente alcuni articoli del d.P.R. n. 487/94 e del regolamento Arpac recanti plurime disposizioni in ordine alla nomina e alla composizione della commissione di concorso e alle modalità di svolgimento delle prove scritte, senza tuttavia specificare quali di esse fossero state in concreto violate, ma apponendo, in calce al testo di dette norme, le generiche formule "la delibera di nomina della Commissione viola detta disposizione" e "anche detta disposizione risulta violata", all'evidenza inidonee ad individuare con la dovuta specificità l'oggetto ed il tenore della violazione denunciata.
2.12. Va dichiarata, infine, l'improcedibilità per sopravenuta carenza di interesse del motivo rubricato in epigrafe col numero 2) - col quale è dedotta l'erronea indicazione del punteggio massimo di valutazione dei titoli - e del motivo rubricato col n. 6) che censura l'omessa valutazione di alcuni titoli professionali del ricorrente. Infatti, a fronte del respingimento delle altre censure articolate in ricorso con riguardo alla mancata ammissione del ricorrente alla prova orale, l'eventuale accoglimento di tali doglianze non consentirebbe comunque al ricorrente di conseguire alcuna utilità.
3. Per lo stesso motivo va dichiarata l'improcedibilità del primo dei ricorsi indicati in epigrafe, col quale era censurata la mancata ammissione del ricorrente alla prova teorico-pratica.
4. Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.


 
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara, in partibus quibus, irricevibile, inammissibile, improcedibile e in parte respinge, il ricorso R.G. n. 6309/2008;
- dichiara improcedibile il ricorso R.G. n. 5042/2008;
- condanna C. De S. a rifondere all'A.R.P.A.C. le spese di lite che liquida in complessivi euro  3.000,00 (tremila), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Ida Raiola, Primo Referendario
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 FEB. 2010.

-----------------------------
Leggete il punto 2.10, sempre che siate capaci di comprenderlo.

Bye bye rosicons :-)

Da: a tutela del gioco delle tre carte 18/10/2017 12:13:32
Di bomba su bomba

2.10. Del tutto privo di rilevanza e, pertanto, inammissibile è poi il motivo con cui si censura, per violazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento Arpac ("le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi"), l'avvenuto svolgimento della prova teorico-pratica nel giorno
della festa ebraica del Sukkoth (15 ottobre). Tale norma, posta evidentemente a tutela della
alle prove concorsuali degli appartenenti alle religioni menzionate, non può infatti essere invocata da chi, come il De S., non ha neppure dichiarato di appartenere alla confessione ebraica e, comunque, ha partecipato senza nulla obiettare alla seduta di concorso del 15 ottobre 2008.


Con condanna a ricorrere alle spese di lite
3000euro

Beccatevi questo
ROSICONI

Da: stifler maister18/10/2017 12:22:57
leggi bene prima di incollare non c'entra col nostro concorso cogl.....

Da: stifler maister18/10/2017 12:24:23
...e cmq le spese divise in tanti sono esigue.   Cogl..... 2 volte

Da: Ma fatti una vita Impiegatino18/10/2017 12:26:36
Si può capire che hai interesse per Pelliccia per motivi di reddito ma almeno studia un poco ed impara a vedere anche altre ipotesi che non sono attinenti a questo concorso perchè SEI TROPPO SCADENTE!
Che tu il tuo sia un accanimento prima della tua morte virtuale anche su questo forum NON CI SONO DUBBI

Da: Ma fatti una vita Impiegatino18/10/2017 12:31:31
Una volta avevi scritto che aspettavi pure una tel dal Ministero ma come puoi avere una concezione così alta di te stesso, non hai capito che non ti ca..nessuno?
Lo so per te è vitale ma purtroppo hai scritto troppe m.....
Che ne sai tu se non pendono ricorsi che hanno già prospettato in tempo le relative questioni?
Credi di essere un prof universitario o un avv ma vai a cag....una volta per tutte e sfoga le tue pippe mentali altrove
Marò ma chissu avi na fissa!

Da: C''entra con la18/10/2017 12:33:52
richiesta fatta al Ministero in merito alla festività ebraica, dato che questo precedente mostra qual è l'orientamento del Tar ihihih... Se non sai fare 2+2 perché ormai la bile t'ha annebbiato il cervellino, non ci posso fare niente. Bbona vita :-)

Da: HannalicePellicciaMinestrina18/10/2017 12:36:02
Ke dite..Il trio fa pace..una e trina..

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