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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PENALE
461 messaggi, letto 42403 volte

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Da: Amante del diritto15/12/2016 11:24:30
Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio del quale hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato dopo aver atteso a volto coperto che quest'ultimo, chiuso il negozio, salga sulla propria autovettura, entrano in azione: mentre Tizio fa da palo all'angolo della strada, a circa 200 metri di distanza Caio entra nell'auto di Sempronio e dopo averlo colpito al viso con diversi pugni, si impossessa della sua valigetta per poi darsi alla fuga seguito da Tizio.
Le indagini successive consentono di individuare in Tizio e Caio gli autori del fatto. Sottoposti a processo vengono entrambi condannati alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di rapina aggravata in quanto commesso da più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale contestata dal pm in considerazione dei precedenti a carico di entrambi risultanti dal certificato penale.
Nel determinare il trattamento sanzionatorio il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1200 di multa di cui all'art. 638 c. 3 n. 1 e su questo ha applicato l'aumento per la recidiva.
Tizio si reca immediatamente dal proprio legale e lo incarica di assumere immediatamente la propria difesa. In tale veste il candidato rediga l'atto ritenuto più opportuno evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame e soffermandosi anche, in particolare, sulla natura giuridica della recidiva di cui all'art 99 comma 4 cp e sulle conseguenze in punta di pena.
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Da: RudyRudy 15/12/2016 11:27:49
Più persone riunite con uno solo in macchina e l'altro a 200 metri a fare il palo?

Ahaha, bella questa
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Da: Esaminare 15/12/2016 11:28:22
Confermata la traccia!
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Da: frisk15/12/2016 11:29:06
napoli consegna ore 18
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Da: io15/12/2016 11:30:09
catanzaro ore 18:30
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Da: gianantonio 15/12/2016 11:30:48
concorso tra aggravanti ad effetto speciale, art. 63 c.p.. Si applica l'aggravante più grave aumentata fino a un terzo
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Da: eve13e15/12/2016 11:31:45
CONFERMATE LA TRACCIA??
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Da: Osvaldobn8615/12/2016 11:33:00
Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio, del quale hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato dopo aver atteso a volto coperto che quest'ultimo, chiuso il negozio, salga sulla propria autovettura, entrano in azione: mentre Tizio fa da palo, a circa 200 m di distanza, Caio entra nell' auto di Sempronio e, dopo averlo colpito al viso con diversi pugni, si impossessa della sua valigetta , per poi darsi alla fuga, seguito da Tizio. Le indagini successive consentono di individuare gli autori del fatto in Tizio e Caio. Sottoposti a processo, vengono entrambi condannati alla pena di di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed a 1000,00 euro di multa per il reato di rapina aggravata, in quanto commessa da più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale contestata dal PM in considerazione dei precedenti a carico di entrambi, risultati dal certificato penale. Nel determinare il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1200,00 di multa , di cui agli artt. 628 c. 3 n.1 cod. pen. e su questo ha applicato l'aumento per la recidiva. Tizio si reca immediatamente dal proprio legale e lo incarica di assumere la propria difesa. In tale veste, il candidato rediga l' atto ritenuto più opportuno, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame e, soffermandosi anche, in particolare, sulla natura giuridica della recidiva di cui all art. 99 c. 4 c.p. e sulle conseguenze in punto di pena.
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Da: TRACCIA CONFERMATA15/12/2016 11:33:55
Traccia Atto Diritto Penale

Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio, del quale hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato, dopo aver atteso a volto coperto che quest'ultimo, chiuso in negozio, salga sulla propria autovettura , entrano in azione: mentre Tizio fa da palo all'angolo della strada, a circa duecento metri di distanza , Caio entra nell'auto di Sempronio e, dopo averlo colpito al viso con diversi pugni , s'impossessa della sua valigetta per poi darsi alla fuga, seguito da Tizio.

Le indagini successive consentono di individuare in Tizio e Caio gli autori del fatto. Sottoposti a processo, vengono entrambi condannati alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di rapina aggravata, in quanto commessa da più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, contestata dal pubblico ministero in considerazione dei precedenti a carico di entrambi , risultati dal certificato penale. Nel determinare il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4 e mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa, di cui all'art 628, comma 3, n. 1, c.p. e su questa ha applicato l'aumento per la recidiva.

Tizio si reca immediatamente dal proprio legale e lo incarica di assumere la propria difesa.

In tale veste, il candidato rediga l'atto ritenuto più opportuno, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame e soffermandosi anche, in particolare, sulla natura giuridica della recidiva di cui all'art 99, comma 4, c.p., e sulle conseguenze in punto di pena.
Rispondi

Da: alfa BETA GAMMA15/12/2016 11:33:59
date conferma traccia
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Da: io15/12/2016 11:34:15
Sappiamo di che atto si tratta
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Da: RudyRudy 15/12/2016 11:36:14
Io scriverei solo: "mi appello alla giustizia"

Non si sbaglia di certo
Rispondi

Da: alfa BETA GAMMA15/12/2016 11:37:57
appello
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Da: ecco le tracce15/12/2016 11:42:45
ESAME AVVOCATO 2016: TRACCE E SOLUZIONI


Traccia Atto Diritto Civile
Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro euro 5.000 mensili che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili si è impegnato a corrispondere alla propria moglie Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento  del figlio  della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest'ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell'unico immobile di cui è proprietario. L'accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest'ultima che, fino alla data della separazione, aveva costituito l'abitazione coniugale.

Tizio, che vanta nei confronti  di Caio un'ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto, nell'anno 2015, venuto a  conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre 2016, e ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.

Traccia Atto Diritto Penale
Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio, del quale hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato, dopo aver atteso a volto coperto che quest'ultimo, chiuso in negozio, salga sulla propria autovettura , entrano in azione: mentre Tizio fa da palo all'angolo della strada, a circa duecento metri di distanza , Caio entra nell'auto di Sempronio e, dopo averlo colpito al viso con diversi pugni , s'impossessa della sua valigetta per poi darsi alla fuga, seguito da Tizio.

Le indagini successive consentono di individuare in Tizio e Caio gli autori del fatto. Sottoposti a processo, vengono entrambi condannati alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di rapina aggravata, in quanto commessa da più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, contestata dal pubblico ministero in considerazione dei precedenti a carico di entrambi , risultati dal certificato penale. Nel determinare il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4 e mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa, di cui all'art 628, comma 3, n. 1, c.p. e su questa ha applicato l'aumento per la recidiva.

Tizio si reca immediatamente dal proprio legale e lo incarica di assumere la propria difesa.

In tale veste, il candidato rediga l'atto ritenuto più opportuno, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame e soffermandosi anche, in particolare, sulla natura giuridica della recidiva di cui all'art 99, comma 4, c.p., e sulle conseguenze in punto di pena.

Traccia Atto Diritto Amministrativo
In data 23 aprile 2016 Tizio aliena a Caio un immobile di interesse storico-artistico (ritualmente dichiarato) di sua proprietà. Al fine di ottemperare all'obbligo di legge, lo stesso trasmette alla competente soprintendenza, con lettera raccomandata ricevuta in data 2 maggio 2016, copia autentica del contratto di compravendita. Il ministero per i beni e le attività culturali, senza comunicare l'avvio del procedimento agli interessati, esercita il diritto di prelazione sull'immobile con provvedimento del 25 ottobre 2016 nel quale, dopo aver affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione del temine lungo di 180 giorni (non avendo Tizio avendo effettuato la prescritta denuncia di alienazione) si limita a fare generico riferimento all'interesse storico artistico dell'immobile stesso. Tale provvedimento viene consegnato all'ufficiale notificatore il 26 ottobre 2016 e notificato alle parti del contratto in data 4 novembre 2016. Caio, preoccupato di perdere la proprietà del predetto immobile, si reca dunque da un legale al quale, dopo aver esposto i fatti sopra detti, rappresenta che Tizio, nel trasmettere alla soprintendenza copia di contratto di compravendita, aveva comunque indicato il domicilio in Italia di ciascuna delle parti contraenti.

Il candidato assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Rispondi

Da: PZ - traccia penale15/12/2016 11:42:59
Traccia Atto Diritto Penale
Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio, del quale hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato, dopo aver atteso a volto coperto che quest'ultimo, chiuso in negozio, salga sulla propria autovettura , entrano in azione: mentre Tizio fa da palo all'angolo della strada, a circa duecento metri di distanza , Caio entra nell'auto di Sempronio e, dopo averlo colpito al viso con diversi pugni , s'impossessa della sua valigetta per poi darsi alla fuga, seguito da Tizio.

Le indagini successive consentono di individuare in Tizio e Caio gli autori del fatto. Sottoposti a processo, vengono entrambi condannati alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di rapina aggravata, in quanto commessa da più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, contestata dal pubblico ministero in considerazione dei precedenti a carico di entrambi , risultati dal certificato penale. Nel determinare il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4 e mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa, di cui all'art 628, comma 3, n. 1, c.p. e su questa ha applicato l'aumento per la recidiva.

Tizio si reca immediatamente dal proprio legale e lo incarica di assumere la propria difesa.

In tale veste, il candidato rediga l'atto ritenuto più opportu
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Da: alfa BETA GAMMA15/12/2016 11:43:14
la sentenza dovrebb essere del 2011 s.u,
Rispondi

Da: gianantonio 15/12/2016 11:45:08
A parte tutti i discorsi del caso sulla natura della reicidiva, la traccia richiama l'applicazione dell'art. 63 co. 4 c.p., dedicato al concorso tra cirscostanze ad effetto speciale (come sono la recidiva contestata e l'art. 628 cp. 3 c.p.). Occorre dunque individuare ex art. 63 co. 4 c.p.. quale sia l'aggravante più grave. L'aggravante più grave è il comma 3 art. 628 c.p., perchè ha un massimo edittale più elevato che non l'ipotesi base aggravata dalla recidiva. Quindi il calcolo effettuato dal giudice è errato: pena base anni 4 e mesi 6 = 54 mesi. Su questa pena l'aumento della recidiva doveva essere al massimo di un terzo ex art. 63 co. 4 c.p.. Quindi 54 mesi + 1/3 = 72 mesi = 6 anni.
Rispondi

Da: #sasa 15/12/2016 11:49:51
Ragazzi soluzione dell'atto di penale??
Aiuto
Rispondi

Da: Reci...diva15/12/2016 11:52:03
gianantonio.....ottimo. Sent. risolutiva sez un. n. 20798/2011
Rispondi

Da: gianantonio 15/12/2016 11:56:37
ovviamente con il primo motivo contesterei l'applicazione della contestata recidiva (facoltativa come tutte le figure di recidiva, essendo il comme 5 dell'art. 99 incostituzionale) sulla base del fatto che tizio faceva solo da palo e dunque la sua condotta è scarsamente espressiva di maggior pericolosità.
Poi con il secondo motivo il calcolo della pena come sopra indicato.
Rispondi

Da: CHIMI77 15/12/2016 11:58:35
La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale ss. uu. 20798/2011
Rispondi

Da: biodog 15/12/2016 11:59:53
sbaglio o tra parere di civile e atto di penale, quest anno mi sembra un po' piu' dura dell'anno scorso?
Rispondi

Da: Reci...diva15/12/2016 12:00:47
biodg non sbagli
Rispondi

Da: alfa BETA GAMMA15/12/2016 12:01:14
raga l'aggravante delle più persone riunite non c'è
c'è il problema del travisamento
Rispondi

Da: @.Andro 15/12/2016 12:01:43
Le prime cose che mi vengono in mente sono:
E' evidente che la recidiva di cui al comma 4 dell'art. 99 c.p. è una recidiva di tipo facoltativo, di tal che un primo motivo potrebbe proprio consistere nell'esclusione della recidiva (cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. Un., sentenza n.35738/2010, Cass. Pen, Sez. III, sentenza n.45065/2008, Cass. Pen., Sez. 5, sentenza n.22871/2009 e Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n.43438/2010).
Riguardo le più persone riunite, Casi. Sez. 2 n.50696/2014 recita "In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, a nulla rilevando che la persona offesa non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto". Nel caso di specie è evidente come la violenza non sia stata operata in contestuale presenza di due persone ma da una soltanto, posto che il palo non ha attivamente partecipato aggredendo la vittima. Pertanto, anche l'aggravante può essere agilmente esclusa.
Altro punto può attenere, oltre all riconoscimento delle attenuanti generiche, il quantum della pena, da ritenersi eccessivo nel caso de quo
Rispondi

Da: Aiutante15/12/2016 12:03:17
Cass., Sez. un., 24.2.2011 (dep. 24.5.2011), n. 20798
Rispondi

Da: alfa BETA GAMMA15/12/2016 12:03:22
si sono dello stesso avviso
chiederei la derubricazione in concorso in rapina semplice
Rispondi

Da: Aiutante15/12/2016 12:03:28
Cass., Sez. un., 24.2.2011 (dep. 24.5.2011), n. 20798
Rispondi

Da: Reci...diva15/12/2016 12:05:11
ancora benissimo gianantonio..dunque nel 1° mot. chiedere al giudice l'applicazione dei principi di cui agli artt. 132 e 133 cp.; nel 2° il ricalcolo del quantum poenae !!!
Rispondi

Da: @.Andro 15/12/2016 12:06:53
non basta, devi anche smontare l'aggravante delle più persone riunite.
Rispondi

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