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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: Andromeda99  1  1  - 17/04/2021 09:19:01

Mai visto gente più ignorante. Mettetevi in coda che qualche osso vi arriva.
Rispondi

Da: X circa 1  - 17/04/2021 09:25:23
Ma tu, rincoglionito, hai partecipato al 175? Sei stato trombato? Ahahahahahahaahahahahaha
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Da: Riserva... 1  - 17/04/2021 09:27:50
Ma qualcuno mi può spiegare la logica della stupida riserva prevista nel 175? Poteva avere un senso allora abbinata alla valutazione dei titoli dirigenziali, ma ora agevolare i più anziani, a distanza di 11 anni, mi sembra una follia!
Rispondi

Da: X circa 2  - 17/04/2021 09:33:44
Fai pure il tuo anelato ricorso, qualche briciola, magari in buoni pasto, te li daranno e sarai felice nel tuo nucleo Alzheimer! Ahahahahahahaahahahahaha ma
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Da: Andromeda99  1  3  - 17/04/2021 09:40:44
ARTICOLO INTEGRALE
La mobilità volontaria, lo scorrimento della graduatoria e l'avvio di un nuovo concorso pubblico


Le due recenti sentenze del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2021, n. 961 e 5 febbraio 2021 n. 1111 confermano l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in materia di mobilità, scorrimento delle graduatorie concorsuali e avvio di una nuova procedura concorsuale nella pubblica amministrazione.
In particolare, le predette pronunce affrontano la problematica concernente la scelta in via prioritaria e precedenza tra la mobilità del personale, lo scorrimento delle graduatorie concorsuali e l'avvio di una nuova procedura concorsuale ai fini dell'assunzione di nuove unità di personale, nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale.
In materia, la giurisprudenza amministrativa ha spesso affrontato tale problematica con l'orientamento consolidato secondo cui le amministrazioni pubbliche sono tenute, in via prioritaria, ai fini dell'assunzione di nuovo personale, utilizzare innanzitutto lo strumento della mobilità volontaria e, nel caso di esito negativo della medesima, procedere in via prioritaria allo scorrimento di una graduatoria ancora vigente rispetto all'avvio di una nuova procedura di reclutamento.
La prima sentenza del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2021, n. 961 afferma che nel caso in cui la P.A. intenda ricoprire un posto vacante del proprio organico (nella specie, si trattava di posti per agente della Polizia Municipale), deve essere preferito il ricorso all'istituto della mobilità, piuttosto che allo scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora valida; infatti, la mobilità, rispetto al suddetto scorrimento, assolve anche ad una funzione perequativa di assorbimento di eventuale personale eccedentario, risolvendosi, oltre che in un risparmio di spesa, nel recupero/valorizzazione di professionalità già formate, sì da garantire l'immediata operatività delle scelte.
In merito, l'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 bis dispone che «Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio[…]».
La predetta norma tende a valorizzare un istituto destinato a garantire una più razionale distribuzione delle risorse già esistenti mediante una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti. La mobilità, cioè, si risolve nella cessione del contratto tra le PA di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165/2001, con conseguenti economie di spesa di personale complessivamente intesa, così da garantire una tendenziale stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico (1).
In merito, come anche sottolineato anche dalla giurisprudenza contabile, se è vero, infatti, che in caso di mobilità potrebbe essere immesso in ruolo un dipendente collocato in una fascia economica più elevata, lo è altrettanto che egli gravava già sull'erario pubblico, laddove, al contrario, attraverso lo scorrimento della graduatoria si introdurrebbe una voce di spesa del tutto nuova e aggiuntiva (2).
L'avvio della procedura di mobilità, dunque, assumendo valenza prioritaria in ragione delle finalità sopra evidenziate, immanenti alle richiamate regole di contenimento della spesa e come tali non necessitanti di esplicitazione aggiuntiva, non può trovare alcuna contestazione.
In altri casi il medesimo giudice amministrativo ha ritenuto legittimo, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento con il quale un ASL, al fine di coprire alcuni posti di infermiere, facendo riferimento al fatto che lo scorrimento di una graduatoria ancora valida è rimasto infruttuoso, ha revocato in autotutela la propria precedente scelta di provvedere a tale scorrimento, e ha stabilito di provvedere alla copertura dei medesimi posti mediante la approvazione di un avviso di mobilità volontaria, regionale e interregionale; infatti, il suddetto esito infruttuoso dello scorrimento della graduatoria concorsuale, ben può costituire ragione sufficiente a revocare la decisione di procedere allo scorrimento stesso e di dar luogo, invece, alla procedura di mobilità (3).

La seconda sentenza del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2021 n. 1111 riguarda l'altra problematica concernente la legittimità da parte di una P.A. di avviare una nuova procedura di reclutamento anziché procedere allo scorrimento una graduatoria ancora valida. Il medesimo giudice amministrativo ha ritenuto legittima la delibera con la quale la P.A. ha deciso di non fare ricorso ad una graduatoria ancora valida ed efficace ed ha indetto un nuovo concorso per la copertura di posti vacanti, ove abbia motivato tale scelta al fatto che erano intercorse delle modifiche delle materie oggetto del concorso.
In conformità a quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (4), deve ritenersi che la P.A., una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso. Nel motivare l'opzione preferita, l'Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'attuale ordinamento afferma un generale favore circa l'utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.
Ai fini del reclutamento del personale della P.A., la prevalenza dello scorrimento della graduatoria non si pone come assoluta ed incondizionata, essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il seguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione, da identificare con le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico; sussistono inoltre ipotesi in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, di rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure e, ancora, di effettuazione di una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni (5).
Pertanto, la predetta pronuncia afferma il consolidato orientamento secondo cui, nel campo del pubblico impiego, ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili, la preferenza espressa in termini generali dall'ordinamento per lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi non è assoluta, ma, al contrario, incontra dei limiti: in particolare, l'Amministrazione legittimamente indice un nuovo concorso, anziché attingere al bacino degli idonei in precedenti selezioni, ove nelle more sia funditus mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira (6).
Rispondi

Da: X circa 1  - 17/04/2021 09:46:31
O preferisci avere il rimborso in supposte di glicerina?
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Da: Andromeda99  3  - 17/04/2021 09:47:09
Una volta letto e non a cdc l'articolo si comprende perfettamente che gli istituti citati - mobilità scorrimento e nuovo concorso - sono alternativi e non si può procedere allo scorrimento in presenza della SCELTA di bandire ad un nuovo concorso. In termini semplici semplici la PA può legittimamente scorrere le graduatorie valide e vigenti PRIMA di procedere all'indizione di un nuovo concorso. Più semplice ha la discrezionalità di scorrere ma gli idonei non vincitori non hanno un diritto assoluto ma una aspettativa all'assunzione cioè non possono pretendere lo scorrimento fino al loro posto.
Quando offendete Circa e c. ricordatevi che vi può toccare la stessa sorte.
Rispondi

Da: Andromeda99  3  - 17/04/2021 09:50:15
INOLTRE
la predetta pronuncia afferma il consolidato orientamento secondo cui, nel campo del pubblico impiego, ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili, la preferenza espressa in termini generali dall'ordinamento per lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi non è assoluta, ma, al contrario, incontra dei limiti: in particolare, l'Amministrazione legittimamente indice un nuovo concorso, anziché attingere al bacino degli idonei in precedenti selezioni, ove nelle more sia funditus mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira.

Direi che di cose ne sono cambiate dal  2010.
Rispondi

Da: Andromeda99  3  - 17/04/2021 09:53:18
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5011 del 8 ottobre 2014 è ritornato sul dibattuto argomento circa l'obbligatorietà o meno per le Pubbliche Amministrazioni che intendono coprire vacanze di organico di procedere allo scorrimento delle valide ed efficaci graduatorie preesistenti in luogo dell'indizione di una nuova procedura concorsuale, ribadendo i principi e i criteri già espressi dall'Adunanza Plenaria n. 4/2011.

In sostanza, il giudizio sulla legittimità della procedura concorsuale in luogo della procedura di scorrimento è un giudizio che, prima ancora che di diritto, è di puro fatto, tant'è che la pronuncia in commento ha ritenuto legittima la procedura concorsuale in quanto "i due concorsi, pur concernendo la stessa qualifica, non sono certamente identici, dal momento che nascono a notevole distanza di tempo e si svolgono in contesti normativi e attraverso percorsi procedurali del tutto diversi prevedendo pertanto una diversa disciplina concorsuale e, in particolare, diverse prove di esame. Il concorso da cui deriva la graduatoria di scorrimento in questione ha caratteristiche del tutto peculiari, dal momento che è determinato e regolato da una normativa speciale, transitoria e derogatoria. Inoltre le prove di esame previste dal secondo concorso sono significativamente più complesse di quelle previste dal primo, riflettendo il tempo trascorso, nel senso che si è evoluta la professionalità che viene richiesta per la stessa qualifica nel nuovo contesto normativo".
Rispondi

Da: Xyz 3  - 17/04/2021 09:54:08
Ha ragione ANDROMEDA non sarebbe legittimo lo scorrimento della graduatoria con il nuovo concorso già bandito.
Non è una opinione. I dati normativi e giurisprudenziali sono abbastanza chiari in tal senso,  anche se,  ripeto, un po' contorti.
Rispondi

Da: X andromeda 3  - 17/04/2021 09:54:14
Ma no, leggi meglio.
La PA può scorrere in ogni caso, se i posti disponibili sono attualmente compatibili con lo scorrimento al netto dei 150 già messi a concorso, anche in considerazione dei futuri pensionati.
Basta motivare.
Rispondi

Da: Andromeda99  3  - 17/04/2021 09:55:25
Ciliegina finale

https://www.fanpage.it/politica/brunetta-ingresso-dei-giovani-nella-pa-avverra-con-regole-nuove-basta-vecchi-concorsi
Rispondi

Da: X riserva 1  - 17/04/2021 10:02:38
No,anzi,trovo che  la riserva sia un ottimo metodo per premiare l'esperienza di servizio.
Secondo me è il più importante tra i titoli.
Rispondi

Da: Andromeda99  3  - 17/04/2021 10:08:24
CONCORSO DIRIGENZIALE
Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 3 luglio 2018 n. 4078

Peraltro ha osservato il Supremo Consesso che sulla generale questione dell'opzione - esercitabile dall'Amministrazione - tra scorrimento delle graduatorie e indizione di un concorso/avviso pubblico per il reclutamento del proprio personale, occorre rifarsi alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011.

Orbene, la decisione n. 14 del 2011 della Plenaria ha, sì, affermato il principio della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie e dell'obbligo motivazionale, in capo all'Amministrazione, delle ragioni di una eventuale scelta contraria nel senso della indizione del pubblico concorso, ma - al par. 51 - ha anche sottolineato che tale prevalenza non è assoluta ed incondizionata, essendo "individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione".

Tra i casi in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci si riconosce rilievo, ad esempio, all'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione; così come si attribuisce risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria.

Al riguardo, la Plenaria n. 14/2011 ha sottolineato come nella vicenda sottoposta al suo esame rilevasse la circostanza che i nuovi posti messi a concorso riguardassero "precisamente, le strutture di alcune delle Facoltà universitarie e di altre strutture didattiche dell'Ateneo, mentre la procedura concorsuale approvata il 28 dicembre 2005 era riferita ad un diverso posto, istituito presso la Direzione amministrativa".

Allo stesso modo, la successiva sentenza della Sez. VI n. 1517/2018, ha desunto la sussistenza di analoghe fattispecie derogatorie, giustificanti l'indizione del concorso pubblico (nel caso, del 2011) in luogo dello scorrimento della graduatoria del precedente concorso (riservato, del 2007), da elementi quali:

- le prove di esame della nuova selezione, i cui contenuti denotavano un accertamento più puntuale ed esaustivo delle competenze del soggetto da assumere, in tal modo palesando l'esigenza di selezionare personale maggiormente qualificato rispetto a quello di cui al concorso riservato di qualche prima e la necessità di ricoprire il posto dirigenziale all'esito di un accertamento diretto ad una più penetrante selezione delle capacità del candidato rispetto a quanto avvenuto nel precedente concorso interno, funzionale all'esigenza di reperire una maggiore qualificazione del nominando nell'interesse di un più efficiente esercizio della funzione dirigenziale;

- il raffronto tra i due rispettivi bandi, da cui risultava che il profilo professionale oggetto del nuovo concorso pubblico era ben più preciso e definito rispetto a quello previsto nel concorso riservato.

Gli elementi sopra evidenziati valgono a ridimensionare, secondo l'insegnamento tracciato dall'Adunanza Plenaria, l'obbligo di motivazione gravante sull'Amministrazione, se non addirittura ad integrare ex se i presupposti, senza necessità di un particolare onere motivazionale a carico dell'Amministrazione, per fare ricorso alla selezione pubblica anziché allo scorrimento della graduatoria.


Rispondi

Da: Andromeda99  2  - 17/04/2021 10:09:14

I riservisti avranno 60 anni.
Rispondi

Da: Abbiamo17/04/2021 11:35:48
Abbiamo pazientato dieci anni, basta aspettare pochi mesi e si vedrà chi ha ragione.
Rispondi

Da: il 150 ... 1  - 17/04/2021 11:38:51
... si terrá nel 2030, di questo passo!

Se mai si terrá: è stato rimaneggiato talmente tante volte, con un bando fin dall'origine incomprensibile, che annullarlo non è un grosso problema!

Basta dire che non ci si capisce nulla!
Rispondi

Da: X tutti 2  - 17/04/2021 11:38:58
Avete voglia di perdere tempo... poveretti.... Lo scorrimento è d'obbligo!!
Rispondi

Da: X tutti 1  1  - 17/04/2021 11:40:21
Andromeda, ma a te che te ne frega dello scorrimento? Altro trombato come circa??
Rispondi

Da: Riserva... 1  - 17/04/2021 11:51:04
Ma quale esperienza, tutti hanno decenni di esperienza, quale differenza può fare un paio di anni in più in F3.... è una grande  minchiate, la elimineranno in fase di approvazione della graduatoria
Rispondi

Da: statistiche per curiosi 1  - 17/04/2021 12:19:38
I due terzi dei riservisti hanno un punteggio sufficiente ad essere comunque vincitori. Solo una decina dei riservisti, tolta la riserva, verrebbero fatti fuori ( o meglio diventerebbero idonei anelanti lo scorrimento)
Rispondi

Da: X riserva17/04/2021 12:22:34
Non credo sia possibile,  sta nel bando.
Comunque non fa differenza tanto sono pochi.
Rispondi

Da: Circa. 1  3  - 17/04/2021 12:32:01
X Andromeda

Grazie per il materiale che hai postato in quanto, leggendo con attenzione, si sta rilevando utilissimo per integrare quanto ho già abbozzato.

Ps. I buoni pasto li lascio ai lecchini, per te un invito a pranzo...


Rispondi

Da: Andromeda99  2  - 17/04/2021 12:50:25

Grazie Circa per la gentilezza.
Rispondi

Da: Circa sei 1  - 17/04/2021 12:54:37
Circa sei una barzelletta...
Rispondi

Da: X su17/04/2021 13:01:10
Siete patetici...ahahahahahahaahahahahaha
Rispondi

Da: X tutti17/04/2021 13:01:53
La maggior parte dei riservisti sono sotto il 75, voto che sembra sarà necessario per risultare vincitori.
Rispondi

Da: Risultati oggi17/04/2021 13:06:13
Al netto dei titoli, i riservisti sotto il 75 sono 21, di cui 10 sotto il 71, per cui la rilevanza c'è. C'è però naturalmente poco da fare, la riserva è prevista dal bando.
Rispondi

Da: X su17/04/2021 13:13:50
Giusto.
Rispondi

Da: Strana coicidenza17/04/2021 14:32:43
Trovo i gufi su questa chat molto simili a quelli che gufavano sulla sentenza poer.
Non vorrei che il finale sia lo stesso.
Si scorrimento,  poer legittime!
Comprendo la frustrazione di molti che di fatto non hanno mai avuto una possibilità.
Staremo a vedere......
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