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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: Orali e bocciature 22/02/2017 22:42:42
Ma, ora, mi chiedo e vi chiedo: questa vincitrice, essendo affetta da tale patologia, soddisfa il requisito dell'idoneità fisica?
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Da: Loldeep per biglietto pulman 22/02/2017 22:43:49
Mi dispiace ahahah ti capisco ma non ti preoccupare capita.
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Da: Loldeep 22/02/2017 22:49:01
Non sappiamo da cosa è affetta nello specifico. Per cui non possiamo giudicare, né spetta a noi farlo.
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Da: ....... 22/02/2017 22:52:42
Dall'ordinanza del tar si può leggere che si tratta di una grave patologia, che la candidata aveva tra l'altro dichiarato in fase di domanda nella parte riservata alle dichiarazioni relative alla l. 104.
La patologia vera e propria però non si sa, perché nell'ordinanza é oscurata da un omissis
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Da: ....... 22/02/2017 22:57:00
Preciso che il tar censura il comportamento della commissione, e del presidente, durante la prova orale della candidata. Sostiene il tar infatti che, appena i commissari si sono accorti dello stato patologico in atto della candidata, cosa peraltro ammessa e dichiarata in una relazione da parte dello stesso presidente, non avrebbe dovuto chiedere alla candidata se fosse intenzionata a proseguire, ma avrebbe dovuto interrompere l'esame e chiedere l'intervento dei sanitari (cosa infatti avvenuta poco più tardi).
Di qui l'annullamento del giudizio di non idoneità e l'ordine di ripetizione dell'orale
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Da: ....... 22/02/2017 23:00:58
Insomma, si é trattato di un caso davvero grave ed eccezionale. ed é l'unico caso in cui il tar ha annullato un giudizio di non idoneità all'orale. ma ripeto, davvero qui la cosa era eccezionale e conclamata.
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Da: Orali e bocciature 22/02/2017 23:05:09
Questa persona ha una grandissima volontà; nel senso che, oltre ad avere la sua battaglia personale, si è cimentata in questa impresa concorsuale!!
Più che giudicare, l'ammiro!
Rispondi

Da: Politicamente corretto 22/02/2017 23:16:29
Poi te la trovi come PM o giudice.
E spera che il caso "eccezionale e davvero grave" non comprometta un processo o la vita di qualcuno.
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Da: A proposito di geni22/02/2017 23:17:38
Vabbè ma pure il candidato medio senza patologie particolari combatte una battaglia personale: uno che si è preso una laurea inutile, che si trova in bilico tra disoccupazione e professione forense non remunerativa e antieconomica, con una certa età che lo pone fuori dal mercato del lavoro... vedi un pò te.
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Da: Ambaraba 22/02/2017 23:23:07
Concordo con @geni
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Da: FINAL COUNT DOWN!! 23/02/2017 06:11:08








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Da: E a lavorare23/02/2017 07:09:03
quando ci vai?
Rispondi

Da: @ E a lavorare 23/02/2017 07:29:41
Ora.
Rispondi

Da: @Geni 23/02/2017 07:32:29
Sei il mio idolo!
Dopo quella del fans club di di Tonino e Toto',voglio la tessera del tuo.
Rispondi

Da: info correzioni23/02/2017 12:16:41
qualcuno ha news sulle correzioni?
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Da: looool23/02/2017 12:19:38
dicono che i risultati escono il 31 marzo e che le correzioni "migliorano" de die in die..
Rispondi

Da: A proposito di geni23/02/2017 13:08:09
Ma pensate che se un giorno sarete magistrati avrete al vostro servizio un assistente giudiziario che ha superato un concorso con un rapporto partecipanti/posti dello 0,27% e in confronto al quale sembrerete dei deficienti, che vi correggerà ogni 5 minuti.
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Da: panzetta 223/02/2017 13:48:58
che l'assistente giudiziario corregga un magistrato...
Rispondi

Da: hoppa23/02/2017 13:56:34
@panzetta 2

Lasciamo stare. Quando ho fatto lo stage Sspl, ho assistito anche a questi siparietti (l'assistente aveva peraltro ragione, ma c'è da dire che era un ex concorsista in magistratura..).
Rispondi

Da: confermo23/02/2017 15:25:51
risultati venerdì 31 marzo mattina entro le 13 online, nel pomeriggio di giovedì 30 marzo affissi all'albo del ministero
Rispondi

Da: @hoppa23/02/2017 15:41:53
Io ritengo di essere piu preparata della metà dei magistrati che ho conosciuto
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Da: ungiudicexcaso23/02/2017 15:46:43
c'è qualcuno che oltre all'esame di avvocato sta studiando per magistratura e contemporanemente  per assistente giudiziario ?
Rispondi

Da: Anonimo salernitano 23/02/2017 15:53:41
Tanto per diffondere un po' di decisioni importanti.

All'esito dell'udienza odierna (23/02/2016) le sezioni unite penali hanno così deciso in merito alle due questioni oggetto di contrasto:

1) in caso di erogazioni da parte di un ente pubblico di contributi o finanziamenti, il delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen. concorre con il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. (P.G.: conforme)

2) il decreto di rigetto della misura patrimoniale della confisca anche non preceduta da sequestro anticipatorio é impugnabile mediante appello dal Pubblico Ministero (P.G.: conforme)

La prima decisione era scontata, la seconda scatenerà molte critiche.
Rispondi

Da: Mah 23/02/2017 16:31:12
Grazie anonimo! In effetti la prima decisione era quasi scontata, ma nel nostro campo non si può mai sapere.
approfitto del tuo intervento per togliermi una curiosità. Qualche giorno fa hai parlato di una sentenza a sezioni unite che ha confermato la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile (credo fosse una decisione del 6 febbraio ma potrei sbagliarmi). Puoi dirmi cosa riguardava nello specifico? Forse era l'attesa pronuncia sul riconoscimento delle sentenze straniere di condanna al pagamento dei danni punitivi?
Rispondi

Da: 00723/02/2017 17:00:22
È il 316 ter e non bis
Rispondi

Da: Mah 23/02/2017 17:23:05
http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/12/03/alle-sezioni-unite-una-questione-sul-rapporto-tra-malversazione-a-danno-dello-stato-art-316-bis-c-p-e-truffa-aggravata-per-il-conseguimento-di-erogazioni-pubbliche-art-640-bis-c-p/
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Da: 00723/02/2017 17:26:17
Ah, pensavo fosse il rapporto con indebita percezione
Mi scuso
Rispondi

Da: Anonimo salernitano 23/02/2017 17:30:38
@Mah,

esattamente, la questione é proprio quella: il caso concreto riguardava la conformità all'ordine pubblico internazionale (ex l. 218/1995) di una sentenza dello Stato della Florida che condannava una parte mediante "punitive damages".

La questione di massima di particolare importanza (concernente la dimensione anche "sanzionatoria" e non solo "riparatoria" del sistema di responsabilità civile italiano) é stata rimessa alle SS.UU e decisa nell'udienza dello scorso 6 febbraio (Presidente: Rordorf; estensore: D'Ascola - lo stesso della nota sentenza sul "preliminare del preliminare" e su quella lunghissima delle nullità rilevabili d'ufficio emessa nel dicembre 2014).

Ovviamente la motivazione deve essere ancora redatta e poi pubblicata.
In genere, l'estensore si prende non meno di 60 giorni per redigere i motivi; a questi vanno aggiunti non meno di ulteriori 30 giorni per la pubblicazione da parte della cancelleria.
La si potrà leggere quindi non prima di inizio maggio.

E conoscendo lo stile da trattatista dell'estensore, suppongo si tratterà di un'altra sentenza-trattato sul sistema di responsabilità civile italiano.

Quanto alla prima pronuncia di stamattina delle SS.UU. penali, presumo si sia verosimilmente trattato di una conferma degli orientamenti consolidati (almeno dalle SS.UU. Giordano e Di Lorenzo dell'ottobre 2010) in tema di concorso di reati e concorso apparente di norme, con annessa reiezione dei criteri di assorbimento e sussidiarietà ed esclusiva accettazione del principio di specialità (ex art. 15 cod. pen.) quale strumento di "governo" del concorso apparente di norme.

Ben più importante é invece la seconda pronuncia. Per due motivi fondamentali.

Innanzitutto, l'articolo 22 del Codice antimafia esclude testualmente la possibilità, per il P.M., di impugnare il decreto di rigetto della richiesta della misura patrimoniale della confisca, quando non preceduta dal sequestro.
A fronte dell'incontrovertibile dato letterale - rafforzato dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dal Codice Antimafia, allorché richiama in via integrativa le norme del Codice di procedura penale per quanto in esso non espressamente previsto - le SS.UU., a quanto pare, hanno invece dichiarato che il potere di impugnazione spetta anche al P.M. (la questione stava mandano nel caos le Corti territoriali e le Procure distrettuali di tutta Italia dal 2015).

Il secondo motivo é un vero e proprio scherzo del destino.

Sempre oggi, 23 febbraio 2017, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (in causa Di Tommaso c/ Italia) ha condannato la Repubblica italiana perché l'intero sistema di misure di prevenzione italiano (dal 2011 condensato appunto nel Codice Antimafia) viola l'articolo 6 della Carta EDU, in punto di imprevedibilità e inaccessibilià ex ante dei presupposti di applicazione di dette misure.
In breve, per violazione del principio "nulla poena sine lege" (la CEDU assume infatti che le misure di prevenzione siano vere e proprie "pene", ai fini dell'applicazione dei principi della Carta).

La situazione quindi al momento é più che ingarbugliata, visto che l'anno scorso la Corte Costituzionale aveva rigettato una questione di costituzionalità su questo medesimo tema, in relazione agli artt. 25 cpv. Cost. e 117 Cost. in combinato disposto con l'art. 6 Cedu.

Visto il garbuglio di questioni, non mi stupirei se ai prossimi scritti la commissione proponesse proprio questi temi come una delle tracce di penale.
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Da: Anonimo salernitano 23/02/2017 17:33:49
@007,

No, é 316-bis, te lo garantisco: SS.UU. 23/02/2017, imputati "Stalla e altri"; Presidente G. Canzio; relatore A. Petruzzellis.
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Da: speciale e rush finale giovagnoli 201723/02/2017 17:40:19
chi è interessato può contattarmi alla mail concorsomagistratura17@libero.it
c'è tempo fino al 20 marzo per acquistarli ad un prezzo notevolmente inferiore.
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