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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: ilpulcinopio  
Reputazione utente: +49
 2  - 19/08/2018 18:35:35
Ma no dai tra un po lo amerai

Da: Fontedelpoggio  1  - 20/08/2018 07:10:18
Studiare diritto tributario solo sui manuali può essere veramente un'esperienza indigesta. Quando andavo all'Università ebbi la fortuna di assistere alle lezioni di Augusto Fantozzi che aveva il dono di rendere accessibile anche ai non addetti ai lavori una disciplina caratterizzata da un'intensa tecnicalità. Può giovare allo studio anche una selezione delle sentenze più recenti della Cassazione tributaria per parole chiavi (es. studi di settore, imputazione di redditi al socio, simulazione e frode tributaria ecc. ecc.) Alla fine si scoprirà che la giurisprudenza tributaria è un banco di prova di tanti istituti di diritto privato (es. la prova per presunzioni).

Da: dimmelotu  2  - 20/08/2018 10:01:46
non vedo in tributario questa grande repulsione. anzi ho la sensazione che per un giurista formato sul civile e l'amministrativo non incontra grandi difficoltà nell'apprendere tributario.
si parla di scritti a febbraio...notizia fondata?

Da: Cenerentola80  20/08/2018 12:23:18
Credo che dipenda dalla predisposizione personale. Io amo il civile e l'amministrativo (piu il secondo in cui  "vivo" da 10 anni). Ho studiato il tributario pure per il precedente concorso che ho fatto e vinto ma continua cmq a farmi schifo......

Da: dimmelotu 20/08/2018 13:18:37
io non posso ancora trarre delle conclusioni , però l'impatto non è stato traumatico. Tutt'altro… credo sia tutto molto personale ...indubbiamente ci sono materie che appassionano e altre no...ma si cerca di digerirle ugualmente ...magari aiutandosi con un buon digestivo….

Da: ilpulcinopio 
Reputazione utente: +49
20/08/2018 13:53:34
In realtà a me piace ogni branca del diritto, però capisco che il tributario possa risultare un po' complesso. Tuttavia considera che parti particolarmente "tecniche", che magari andrebbero assimilate per altri concorsi ( tipo agenzia delle entrate) per il concorso tar non vanno certe sviscerate.

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Da: Roberta08 20/08/2018 17:52:42
Qualcuno di voi ha comprato il Melis nuovo?come lo avete trovato ?

Da: OrdoQuaestionum  20/08/2018 20:46:27
Il Tarantino mi è sembrato molto utile per la parte espositiva (prime 100 pg.).
Qualcuno ha feedback da dare sul testo di Giovagnoli?

Da: Cenerentola80  20/08/2018 23:49:21
Scritti a febbraio?😳meraviglia..

Da: Fontedelpoggio  2  - 21/08/2018 07:50:19
Auto, la Rca risarcisce anche la manovra effettuata con dolo
Non si applica l'esclusione di portata generale prevista dal Codice civile
Prevale il principio di solidarietà a favore del danneggiato
La copertura assicurativa si estende al danno provocato con dolo dal conducente. La persona danneggiata ha così diritto di ottenere il risarcimento dall'assicuratore perché non deve essere applicata la norma del Codice civile, articolo 1917, che, in materia di disciplina generale dell'assicurazione della responsabilità civile, esclude i danni derivanti da fatti dolosi. La determinazione di questo principio di diritto, che riconosce una specificità alla responsabilità civile da circolazione stradale, è stata raggiunta dalla Corte di cassazione con la sentenza 20786 della Terza sezione civile, depositata ieri.
La vicenda sulla quale è intervenuta la pronuncia della Corte aveva al centro la richiesta di risarcimento dei danni presentata dalla vittima di quello che si era rivelato essere tutt'altro che un incidente, quanto piuttosto un vero e proprio tentato omicidio, realizzato attraverso una manovra di retromarcia dolosamente eseguita. Se in primo grado la richiesta era stata accolta, la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione presentata dalla compagnia assicurativa, negando qualsiasi diritto al risarcimento.
La Cassazione, tuttavia, accoglie il ricorso presentato dalla difesa dell'uomo, che aveva subito gravi danni a causa del reato, riconosciuto peraltro in sede penale, e rinvia per un nuovo esame alla Corte d'appello. La pronuncia di ieri muove da una premessa e cioè che la sentenza penale di condanna (nel caso quella di tentato omicidio) ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno sia sul versante dell'esistenza del fatto, sia su quello della sua rilevanza penale, sia su quello dell'attribuzione di responsabilità. La condanna, però, non è vincolante per quanto riguarda le valutazioni e qualificazioni giuridiche sugli effetti civili della pronuncia, come nel caso dei danni che possono essere alla base di una forma di risarcimento.
Quanto all'altro punto affrontato dalla sentenza, la Cassazione mette in evidenza, con riferimento anche alla giurisprudenza comunitaria, la distinzione del rapporto tra assicuratore e assicurato, di solito confinato al campo privatistico e alla disciplina generale del contratto, dal rapporto tra assicuratore e danneggiato, che ha invece una fisionomia pubblicistica. Tanto più alla luce dell'allarme sociale provocato dalla gravità e frequenza degli incidenti provocati dalla circolazione dei veicoli. Ed è comunque una linea di tendenza del diritto europeo quella del riconoscimento dell'interesse prevalente del danneggiato.
Da questa "cornice" la Cassazione conclude che l'articolo 1917 del Codice civile non costituisce «il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione e che per l'operatività della garanzia per la Rca è necessario il mantenimento da parte del veicolo delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale (...), risultando indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo». Indifferenza che, nella lettura della Corte, anche qui interpretando la disciplina comunitaria, si estende sino a ritenere che nella nozione di circolazione stradale indicata dall'articolo 2054 del Codice civile è compresa anche la posizione di arresto del veicolo.
Nel caso esaminato peraltro, nel quale la vettura venne utilizzata come una vera e propria arma, investendo più volte la vittima, non c'è incertezza sul fatto che comunque si trattava di circolazione del veicolo.
La sentenza comunque ricorda come la ricostruzione del sistema risarcitorio in vigore nel settore della circolazione dei veicoli preserva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato.
©
Giovanni Negri

Da: Fontedelpoggio  2  - 21/08/2018 07:54:39
Revocatoria sull'atto a danno dei creditori
Il trasferimento della nuda proprietà «viziato» dal rapporto fiduciario
Può essere dichiarato inefficace, in esito a un'azione revocatoria, l'atto di cessione del diritto di nuda proprietà di un immobile stipulato a favore di un'amica-badante, in cambio di «assistenza per gli anni a venire», qualora sia dimostrato che questo atto è preordinato a pregiudicare la soddisfazione dei creditori del cedente. La prova della conoscenza, in capo al cessionario, del pregiudizio arrecato al creditore del cedente, richiesta dalla legge (articolo 2901 del Codice civile affinché l'azione revocatoria abbia successo, può essere ritenuta desumibile dall'esistenza di un rapporto di fiducia tra cedente e cessionario (in questo caso fondato su una prestazione lavorativa). È quanto deciso dalla Cassazione con ordinanza del 20 luglio 2018 n. 19449.
Nel caso giunto al giudizio della Cassazione, una donna, gravata di debiti, aveva ceduto alla propria badante-amica, riservandosi il diritto di usufrutto, la nuda proprietà «dell'unico immobile di sua proprietà», in cambio dell'impegno della cessionaria «a prestarle assistenza per gli anni a venire». Nel giudizio di merito, promosso dal creditore della parte cedente, per sentir dichiarare l'inefficacia della cessione perché considerata pregiudizievole delle ragioni del creditore stesso, è stato ritenuto che si era trattato di un trasferimento fittizio, comprovato dai «rapporti pregressi tra le parti», risultanti «anche dal tenore del contratto di mantenimento» che era stato stipulato, dal quale si evinceva «una precedente conoscenza tra le due donne»; in un simile contesto era plausibile ritenere «sussistente in capo all'acquirente la consapevolezza che quell'atto di trasferimento, relativo all'unico bene immobile» della cedente, «fosse idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori».
Più precisamente, l'esistenza di un rapporto fiduciario tra le due controparti è risultato avvalorato dalla tipologia di contratto stipulato e dalle clausole contrattuali utilizzate, tenuto conto che:
l'oggetto del trasferimento era stato il solo diritto di nuda proprietà, il quale per sua natura non consente all'acquirente di avvalersi del bene oggetto di cessione con effetti immediati;
quale controprestazione del trasferimento erano stati assunti dalla parte cessionaria «un obbligo di assistenza morale e materiale e precisi obblighi infermieristici» nei confronti della cedente, «per tutto il prosieguo della vita di questa», attività che peraltro «costituiva la prosecuzione dell'assistenza prestata già in passato».
La Cassazione ha dunque condiviso la decisione del giudice di secondo grado che aveva ritenuto sufficiente, per l'accoglimento dell'azione revocatoria, «una conoscibilità meramente ipotetica» del pregiudizio che «l'atto di disposizione patrimoniale» può arrecare alle ragioni del creditore, senza necessità di fornire «la prova della generica conoscenza del pregiudizio».
E poiché in questo caso è stato accertato che la badante cessionaria del diritto di nuda proprietà era anche un'amica della cedente assistita e che quindi la cessionaria non poteva essere qualificata come «un soggetto del tutto estraneo» rispetto alla parte cedente, se ne doveva dedurre, con una certa verosimiglianza, che la badante cessionaria «non poteva non essere a conoscenza nel dettaglio della situazione anche patrimoniale della persona che si obbligava ad assistere», in quanto il rapporto tra cedente e cessionaria, doveva essere qualificato alla stregua di un «rapporto fiduciario», di vecchia data, fondato «su una prestazione lavorativa continuata».
© Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Da: Coscienza di Zeno  1  - 21/08/2018 12:54:30
Un saluto a passante per la splendida citazione a cui aggiungo un significativo estratto che penso si riallacci al pensiero passante.

Mi colse un'inquietudine enorme. Pensai: "Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per l'ultima volta". Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall'inquietudine ad onta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l'accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi:
- Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito

Da: quattrocodici  21/08/2018 13:31:53
Grazie a tutti: per le news come per le citazioni colte.

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
21/08/2018 18:40:04
Grazie come sempre a Fontedelpoggio, che pubblica sempre note interessanti.
Grazie poi a Coscienza,  il cui Nick è quello del mio romanzo italiano preferito, ed ha perfettamente compreso il senso delle mie parole...
Aggiungo che ho sempre ritenuto idioti i fumatori, prima, dopo e durante il non breve periodo, dai 24 ai 49, in cui ho fumato due pacchetti di Malboro rosse al giorno, cercando infinite volte di smettere in stile U.S., Ultima Sigaretta, e riuscendoci per davvero solo per prepararmi meglio al doppio concorso del 2010, in cui a febbraio avrei dovuto stare rinchiuso per 4 giorni per Corte e 4 giorni per il Tar, e se non avessi smesso davvero li avrei passati a guardare l'ora in cui poter andare a fumare anziché scrivere...
Poi sono stati bocciato lo stesso, ma grazie alla decisione di smettere il 26 novembre 2009, con larghissimo anticipo per abituare il mio organismo alla sofferenza, ho risparmiato 3650 euro l'anno, in disparte la salute, e quindi anche se spendo un bel po ' di soldi ogni volta per.libri, viaggi ed alberghi, il conto è  in attivo comunque!
Saluti passanti grazie agli esami mai più fumanti

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
21/08/2018 18:40:14
Grazie come sempre a Fontedelpoggio, che pubblica sempre note interessanti.
Grazie poi a Coscienza,  il cui Nick è quello del mio romanzo italiano preferito, ed ha perfettamente compreso il senso delle mie parole...
Aggiungo che ho sempre ritenuto idioti i fumatori, prima, dopo e durante il non breve periodo, dai 24 ai 49, in cui ho fumato due pacchetti di Malboro rosse al giorno, cercando infinite volte di smettere in stile U.S., Ultima Sigaretta, e riuscendoci per davvero solo per prepararmi meglio al doppio concorso del 2010, in cui a febbraio avrei dovuto stare rinchiuso per 4 giorni per Corte e 4 giorni per il Tar, e se non avessi smesso davvero li avrei passati a guardare l'ora in cui poter andare a fumare anziché scrivere...
Poi sono stati bocciato lo stesso, ma grazie alla decisione di smettere il 26 novembre 2009, con larghissimo anticipo per abituare il mio organismo alla sofferenza, ho risparmiato 3650 euro l'anno, in disparte la salute, e quindi anche se spendo un bel po ' di soldi ogni volta per.libri, viaggi ed alberghi, il conto è  in attivo comunque!
Saluti passanti grazie agli esami mai più fumanti

Da: quattrocodici  21/08/2018 18:54:57
:)

Da: grandegatsby 21/08/2018 22:08:32
buonasera!

sono un magistrato ordinario da pochi mesi in servizio che vorrebbe cimentarsi in questo concorso, sfruttando la giovane età e la voglia di studiare che rimane.

qualcuno dei grandi esperti può fornire un'idea di bibliografia per questo concorso?

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
21/08/2018 22:36:17
Benvenuto e complimenti per il nick!
Sono la persona giusta per darti consigli, avendo tentato invano già quattro volte al Tar, cinque a Corte, una ad Avvocatura e quattro ad Ordinaria, accumulando fallimenti fin dal 2008 ed avendo raggiunto la tenera età di 58 anni senza essermi ancora rassegnato all'evidenza della propria inesauribile insipienza...
Se vuoi sapere come vincere, leggi con attenzione ciò che dico, e poi fai l'esatto opposto!
Dopo questo obbligatorio disclaimer, ti dico cosa uso io, ed altri, se vorranno, ti daranno i loro consigli, di certo meno sbagliati.

Dal Civile all'Amministrativo, Plaisant, per collegare le due materie e avere le sentenze più recenti.
Caringella Buffoni per Civile e Commerciale, o Il Sistema di F ratini più il Compendio del Campobasso.
Garofoli Ferrari per Amministrativo, o il Clarich o il Giovagnoli, ma inondando questi ultimi due di giurisprudenza,
Tributario Melis o Tesauro.
Processuale il manuale di Caringella e in più  almeno un paio dei vari testi sulla prova pratica in commercio, quello di Cerreto Palmeri, quello della Ferrari, quello di Giovagnoli o quello di Cacciari. E se li studi tutti in questo caso forse è meglio.
Parla uno che all'ultimo Tar  ebbe 9/50 alla sentenza (causa panico da inesperienza -era solo l'ottavo tentativo,è comprensibile...- dimenticai, sciocchezzuola, di motivare la condanna per il ricorso principale, più altri errori vari ed assortiti...).
Quindi sai che puoi e devi fidarti, nessuno penso possa consigliarti meglio!
Forse...
Saluti passanti i suoi soliti consigli reiteranti ma a gente più in gamba spazio lascianti

Da: grandegatsby 21/08/2018 23:04:54
grazie mille! sei un esempio di umiltà e simpatia, oltre che di gentilezza. questa collezione di fallimenti per una persona con una così brillante vena ironica non può che essere frutto di un particolare accanimento del destino.

alcuni dei libri che menzioni li ho acquistati e sto cominciando a studiarli, in particolare il Plaisant.

il mio dubbio riguardava principalmente l'amministrativo sostanziale, ho sempre trovato i mega manuali di Caringella o Garofoli, anche se super aggiornati, pressoché impossibili da studiare perché eccessivamente dispersivi, frammentari (chiaramente scritti a più mani), incapaci di dare un idea generale della materia... ma temo che non ci siano grandi alternative!

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
22/08/2018 06:01:57
Caro Gatsby
Come è  vero!
Con me  il Destino non bussa alla porta,  ma ha direttamente le chiavi, entra e fa quello che  ca... volo vuole, diciamocelo...
Pensa, il cinico baro (anzi, a volte anche Barone!) sistematicamente si diverte ad incollare le pagine dei libri, impedendomi di sfogliarle per più di 30 secondi consecutivi senza interrompere per controllare Whatsapp,  Facebook e Mininterno, a parte la posta e le telefonate...
Per non parlare del sonno invincibile che mi prende appena guardo un testo di studio anche chiuso, tanto che che evito di portarli in macchina per scongiurare gravi incidenti...

Circa Amministrativo capisco.
A me il Garofoli (non il Caringella, gusti...) piace molto, ma  comprendo i problemi di tanti.
Amici che seguono Direkta dicono che docenti illustri come Toschei consigliano l'uso di testi semplici come il Casetta (che invece a me.non piace molto, almeno nella nuova versione rivista, mi é sembrato disomogeneo), condito di mooooolta giurisprudenza.
Quindi penso potresti seguire il consiglio, magari usando il Clarich o il Giovagnoli al posto del Casetta.
Prova, quanto meno.
Leggi un capitolo, cerca le sentenze nuove sull'argomento, e poi va avanti.
Oppure,  come faccio io, stringi i denti ed usi il Garofoli...
Saluti passanti bocciato sempre giustamente per i suoi studi ignoranti

Da: Fontedelpoggio 22/08/2018 08:06:28
La malattia pregressa riduce il danno per errore medico
L'indennizzo deve tenere conto dello stato patologico preesistente
roma
Va ridotto l'indennizzo dovuto dalla clinica e dal medico per gli errori commessi durante il parto, se sulla condizione del neonato, pur aggravata dalla condotta dei sanitari, ha inciso una precedente malattia genetica. La Corte di cassazione, con la sentenza 20829, accoglie il ricorso della Asl, tenuta in solido a rispondere per la responsabilità dei medici. La Corte d'Appello aveva invece aderito alle ragioni dei genitori di un bimbo, nato con gravi lesioni al cervello, riconoscendo loro il diritto al 100% dell'indennizzo in considerazione della totale incapacità lavorativa e di autogestione in cui il figlio era costretto a vivere. Diversi i passi "falsi" commessi da un camice bianco e dall'equipe presente in sala parto. Non era stato diagnosticato un distacco di placenta, né rilevata la crescita del feto sotto la norma. Per i giudici, che si erano basati su una Ctu, la carenza di ossigeno del bambino avrebbe dovuto indurre i sanitari a fare immediatamente un cesareo. Cosa che non era avvenuta. Ad avviso della Corte territoriale il danno cerebrale del piccolo anche «se originato da ignota condizione primitiva» era stato certamente aggravato dalle omissioni dei medici.
Per la Suprema corte è una conclusione sbagliata.
La patologia cerebrale di cui soffriva il bimbo, per una causa non nota, c'era anche prima del parto e deve dunque essere considerata come «naturale e non imputabile» perché non dipendente, dal punto di vista funzionale, dalla condotta colposa dei sanitari. Un male originario che ha avuto «un'efficacia concausale nelle determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata». La colpa dei sanitari presenti al parto ha assunto - chiarisce la Cassazione - «una concorrente incidenza causale con il pregresso stato patologico del minore». Per i giudici il precedente naturale aveva "interferito" per il 50% nell'evento danno. Ma non è questa la misura sulla quale calibrare il "taglio" del risarcimento. Escluso qualunque automatismo riduttivo, spetta, infatti, al giudice determinare il "pregiudizio" in via equitativa, dopo una valutazione ragionevole e prudente di tutte le circostanze del caso concreto.
Per finire la Cassazione sgombra il campo dall'equivoco che potrebbe sorgere sulla possibilità di decurtare il risarcimento anche in caso dei cosiddetti danni conseguenza, come l'aggravamento e la morte per effetto delle condizioni eccezionali del "paziente" - che può essere cardiopatico e soffrire di rare allergie - per una cura errata o un intervento sbagliato del medico. In quei casi, non c'è margine per ridurre o escludere l'indennizzo in favore della vittima.
©
Patrizia Maciocchi

Da: Fontedelpoggio 22/08/2018 09:43:53
Rimanendo nel settore della colpa medica mi permetto di suggerire la lettura della bella monografica di Guido Carpani e Guerino Fares, Guida alle nuove norme sulla responsabilità nelle professioni sanitarie (Giappichelli). Si tratta di un commento organico alla legge Gelli Bianco n. 24 del 2017 che ha ridefinito il perimetro della responsabilità degli operatori sanitari e delle strutture sanitarie nelle quali prestano la loro opera con lo scopo di arginare il fenomeno della c.d. medicina difensiva e l'esplosione negli anni recenti del contenzioso risarcitorio per malpractice.
  Il volume ha una sua utilità trasversale per i candidati alla magistratura ordinaria (per i capitoli sulla gd. civile e penale), alla magistratura amministrativa (per la parte sulle fonti del diritto e il valore giuridico delle linee guida, analoghe a quelle dell'Anac) e alla magistratura contabile (di fronte alla quale la distinzione fra colpa grave e colpa lieve assume sempre maggiore rilevanza, sempre che si stia parlando di medici e infermieri dipendenti pubblici).
Secondo più di un esperto una traccia sulla colpa medica nei concorsi delle varie magistrature non è da escludere.

Da: Cenerentola80  22/08/2018 13:36:06
Io sto cercando un modo per fare processuale in maniera piu' snella. Ho letto il cacciari e sto leggendo palmieri poi comprero' quello di giovagnoli. Il punto e' che il libro di caringella di processuale che tra l 'altro io ho e' di 9oo pagine...mi chiedo se non sia eccessivo. Oddio 5 pagine al giorno fino a febbraio ed il gioco e' fattoðŸ˜'

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 1  1  - 22/08/2018 18:29:10
Ringrazio per l'ennesima volta Fonte del Poggio per gli interessanti spunti e gli intelligenti suggerimenti.
Ricordo poi a Cenerentola e a tutti gli altri che gli scritti a gennaio od addirittura dopo sono solo nostre ipotesi, ragionevoli ma ipotesi che potrebbero rivelarsi infondate!
Sappiamo anzi che la volontà del consiglio di Presidenza è di accelerare al massimo per fare gli scritti ad ottobre!
Pensiamo che con la necessità di nominare una nuova commissione ottobre sia tramontato, e se decidessimo noi non faremmo mai sovrapporre Corte e Tar.
Però sono solo nostri ragionamenti.
Non abbiamo certezze.
Nessuno ne ha.
Quindi un consiglio: studia per ottobre, e poi se è febbraio ripassa!
La certezza l'avremmo il 4 ottobre quando esce la Gazzetta!
Forse
Saluti passanti magari pure marzo speranti ma timoroso di anticipi terrorizzanti

Da: Cenerentola80   1  - 22/08/2018 23:48:54
No io scherzo febbraio...ma male male che vada inizi gennaio....cioe se la gazzetta esce il 5 ottobre e tutti i corsi finiscono a dicembre...

Da: Cenerentola80  22/08/2018 23:53:40
Cioe' non fatemi venire infarti....

Da: Cenerentola80  23/08/2018 00:22:45
Ora mi portano in terapia intensiva...

Da: panormita 23/08/2018 11:15:42
La vedo dura per le prove entro quest'anno, ma appunto aspettiamo la pubblicazione delle prove

Da: Cenerentola80   1  - 23/08/2018 11:23:47
No io la vedo impossibile...se sol si cosideri che uno dei corsi termina il 22 dicembre...

Da: Cenerentola80  25/08/2018 00:30:10
...

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