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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Fontedelpoggio   1  - 23/06/2018 07:59:18
Il tema della maturità sulla costituzione non era facile. Lo si poteva affrontare parlando Delle grandi riforme che hanno modernizzato la società italiana. Pensiamo alla scuola media unica introdotta negli anni '60 con l'abolizione del latino. Pensiamo al servizio sanitario nazionale come servizio universale introdotto nel 1978. Pensiamo alla legge Basaglia del 1978. Pensiamo alla revisione del Concordato del 1984e alla giurisprudenza sull'obbligo torta dell' ora di religione....

Da: Fontedelpoggio   1  - 23/06/2018 08:21:53
Oggi non c'è vera uguaglianza nel mondo scolastico perché un bambino iscritto in una scuola primaria del nord Italia ha più probabilità di frequentare una scuola sicura, a norma con il c.p.i. e con una palestra funzionante, rispetto ad una scuola meridionale che non ha la palestra o dove non si fanno le manutenzioni per mancanza di fondi.

Da: -555-  23/06/2018 09:31:24
Ma se, oltre al rispetto delle norme sulla sicurezza degli edifici,  i genitori vogliono che il figlio riceva una buona istruzione, anche al Nord nella maggior parte dei casi si deve optare per le scuole private, con rette tanto più alte quanto è migliore il servizio offerto.

Da: Fontedelpoggio   1  - 23/06/2018 09:55:36
Non darei per scontato che nelle scuole private ci siano i docenti più bravi. È anche nelle cliniche private non necessariamente ci sono chirurghi più bravi rispetto alle aziende ospedaliere pubbliche.

Da: corale  23/06/2018 10:42:23
Vogliamo notizie sul concorso

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 1  - 23/06/2018 11:16:27
Premesso che io feci la maturità nel 1978 portando tre materie e scrivendo un ottimo tema di una dozzina di facciate sulla Unione europea (Non lo dico io, lo disse la commissione, uno dei migliori della scuola, e grazie ad esso superai la defaillance della versione di greco, che mi era arrivata ma che volli migliorare di testa mia sbagliando e riuscii a prendere lo stesso 60/60), ripeto il mio messaggio precedente: il consiglio di Presidenza ha deciso di rinnovare la commissione, visto che alcuni membri tra cui il presidente hanno ricevuto altri incarichi.
Hanno dato una settimana di tempo, è quindi tra una decina di giorni potremmo avere la nuova commissione.
Però appare a tutti impossibile che di riesca a fare gli scritti ad ottobre, come pure si voleva.
Le date probabili sono quindi ben che vada dicembre, mal che vada febbraio.
E ricordo anche che il 30 il Consiglio di Presidenza della Corte si riunirà per far partire a breve un nuovo bando per 30 posti a Corte, che si aggiungono a quello in corso e i cui scritti saranno verso ottobre.
It's all,  people!
Saluti passanti i concetti importanti reiteranti

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Da: Camomilla11   1  - 23/06/2018 12:44:53
Passante quali sono le tue fonti? In un noto corso anche i docenti continuano a sostenere che le prove ci saranno verosimilmente ad ottobre in quanto dovrebbero sostituire il solo presidente e non l'intera commissione, quindi dovrebbero comunque fare in tempo...

Da: Perasperaadastra  23/06/2018 12:58:22
Oddio adesso ottobre mi spiazzerebbe alquanto.. ho riprogrammato tutto su dicembre come data minima

Da: Perasperaadastra   2  - 23/06/2018 12:59:21
Camomilla potresti fare il nome del noto corso?

Da: SostienePereira  -banned!-23/06/2018 13:01:11
Quante pagine al giorno, Peraspera?

Da: patience12  1  - 23/06/2018 13:02:19
Sulle date degli scritti vi hanno già aggiornato. Dopo le ultime novità, mi hanno detto che gli scritti si terranno gennaio / febbraio. Il motivo non sono le domande pervenute dopo la riapertura, tutt'altro. Dovrebbe essere sostituito il solo presidente della commissione. Che il sappia il cons. tar che fa parte dalla commissione ha già avuto l'esenzione totale dal carico di lavoro a decorrere dalla data degli scritti che al momento è sconosciuta. Proprio per quarto è già stata disposta un'assegnazione temporanea di magistrato in servizio,presso altro tar per sostituirla durante il periodo delle correzioni. Aggiungete a breve si insedia il nuovo CPGA e cambia il presidente del consiglio di stato.

Da: Camomilla11  23/06/2018 13:29:26
Per aspera, il corso è quello della Direkta

Da: dimmelotu 23/06/2018 13:33:56
per un passante: puoi dirmi la casa editrice e il titolo del Bosi. non riesco a trovarlo
tra il melis e il tesauro qual è più comprensibile?
grazie per la risposta.

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 2  - 23/06/2018 13:40:30
Cara Camomilla, ho due, tre amici che hanno fonti autonome,  ma.non comosco esattamente le loro fonti primarie.
Però sono persone serie, e mi hanno sempre detto cose rivelatesi esatte..
Quindi mi sento di escludere ottobre, cosa che serve anche ad escludere una perniciosa sovrapposizione con Corte.
Poi tutti possono sbagliare,  ovviamente, e confermo che il sogno resta ottobre, e da ciò le previsioni del noto corso Direkta, che resta una garanzia di serietà ...
Saluti passanti ciò che sente riportanti

Da: panormita 23/06/2018 19:25:04
Confermo anche io quanto detto da Passante sopra. Anche se a me è stato dato fine novembre come periodo per Corte.
Buon we
PS
Concordo con avvtriste e passante sull'assenza di cause di incompatibilità di Police.

Da: panormita  1  - 23/06/2018 19:25:05
Confermo anche io quanto detto da Passante sopra. Anche se a me è stato dato fine novembre come periodo per Corte.
Buon we
PS
Concordo con avvtriste e passante sull'assenza di cause di incompatibilità di Police.

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
23/06/2018 20:05:59
Cara Dimmelotu, se scrivi Bosi e finanze su Google scopri che il titolo è  corso di scienza delle finanze e l'editore è il Mulino.

https://www.mulino.it/isbn/9788815259073?forcedLocale=it&fbrefresh=CAN_BE_ANYTHING

Circa Melis/Tesauro, sono entrambi molto chiari, ma il Melis mi piace di più per i frequenti collegamenti con Amministrativo e Civile. Quindi se tu vuoi la maggior semplicità possibile scegli il Tesauro,  che è ottimo.
Saluti passanti tutti e tre i libri lodanti

Da: Alanix77 23/06/2018 20:41:57
Ciao, avevo preso tutti i libri per il concorso ma non riuscerò a dedicarmici a dovere, pertanto li vendo (intonsi e immacolati) tutti in blocco:
Plaisant - Dal diritto civile al diritto amministrativo (terza edizione ultima 2018)
Ferrari - 50 Referendari Tar La sentenza
Cacciari - Tema e prova pratica Referendario Tar
Lupi - Compendio diritto tributario Lupi
totale speso Euro 187 -
totale richiesto (spedizione inclusa) 125 Euro non trattabili.

contattatemi via mail alanix777@gmail.com


Da: Fontedelpoggio 23/06/2018 23:18:47
Secondo Franco Gallo i tempi sono maturi per l'istituzione di una figura di giudice tributario selezionato per concorso e retribuito con uno stipendio dignitoso.
LA NUOVA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E i doveri del legislatore
Cr edo che gli addetti ai lavori siano un po' tutti d'accordo nel ritenere maturi i tempi per procedere a una revisione organica del sistema di giustizia tributaria. Esistono, infatti, i presupposti teorici e pratici per riprendere un'iniziativa riformatrice diretta a portare il processo tributario nell'alveo del giusto processo quale configurato dall'art. 111 della Costituzione. L'obiettivo principale dovrebbe essere quello di trasformare il giudice speciale tributario in un giudice a tempo pieno, professionalmente competente, con un trattamento economico dignitoso e, soprattutto, rispondente ai princìpi di imparzialità, terzietà e indipendenza.
La centralità del Parlamento
Se si vuole togliere il processo tributario dalle secche di un processo di incerta e ibrida natura, non si può continuare a sperare, come sinora si è fatto, nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione, oppure, in interventi parziali e sporadici di un legislatore occasionale. Bisogna prendere il toro per le corna e rimettere finalmente a un legislatore bene intenzionato e bene indirizzato il compito di riformare il processo tributario e l'attuale struttura delle Commissioni.
Non va dimenticato, del resto, che tutte le volte in cui si è realizzato un maggiore avvicinamento del processo tributario a un modello "forte" di processo le tappe più importanti sono state segnate proprio dal legislatore sulla spinta degli stessi operatori e della dottrina processual-tributaristica, piuttosto che dalla Cassazione o dal giudice costituzionale. I giudici si sono finora accontentati di operare, nell'attesa di un intervento legislativo risolutore, solo nell'ambito di un modello "flessibile" di processo, non contestandolo in nome dell'articolo 111, ma limitandosi a segnare i confini della giurisdizione tributaria e ad assicurare la coerenza e la sopravvivenza di essa presso un giudice speciale di incerta origine.
Si può dunque dire che, allo stato attuale, si è in presenza di una situazione che definirei di assestamento o equilibrio instabile, in cui, sull'abbrivio della generale disciplina prevista dal decreto n. 546 del 1992, il processo tributario si sta via via affinando, ma è ancora alla ricerca di sicuri e solidi parametri di legalità costituzionale cui ancorarsi. Spetta, perciò, al legislatore svegliarsi da un letargo che, salvo limitati interventi, dura ormai da più di venti anni.
Un incentivo alla parificazione
L'irrobustimento delle garanzie costituzionali processuali, conseguente all'entrata in vigore del nuovo art. 111 Cost., dovrebbe costituire un incentivo per completare il processo di parificazione al giudizio civile e, contemporaneamente, per evitare al giudice delle leggi di fare ricorso per giustificare la legittimità di molte norme tanto ai ben noti principi della cosiddetta "tutela differenziata", della "specificità della materia" e della "modulabilità e diversificabilità" dei procedimenti giurisdizionali, quanto al noto adagio "assolutorio" della "discrezionalità legislativa non (manifestamente) irragionevole". È, infatti, sulla base di questi assiomi che finora la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo che la tutela dinanzi alle Commissioni tributarie possa essere inferiore o, comunque, diversa rispetto a quella garantita dagli altri giudici dell'ordinamento interno.
Dietro questa giurisprudenza c'è evidentemente l'idea che, con la vigenza dell'art. 111, "nulla è cambiato". C'è l'idea che il riferimento al giusto processo evidenzia princìpi già impliciti negli artt. 24, 3 e 101 della Costituzione, senza innovare granché rispetto a essi. La Corte, mossa dalla giusta preoccupazione di non mettere in crisi l'attuale assetto della giustizia tributaria, ha perciò continuato, salvo alcune necessarie eccezioni, a percorrere una via improntata a una "discrezionalità valutativa" ispirata, nella sostanza, alla tesi della portata meramente ripetitiva dell'art. 111.
Le tre regole fondamentali
La mia opinione è, invece, che la consacrazione costituzionale del principio del "giusto" processo ha avuto l'effetto di fissare una direttiva generale di interpretazione che sintetizza le tre regole fondamentali del contraddittorio, della parità delle armi e della imparzialità e terzietà del giudice. Queste regole, pur essendo preesistenti e desumibili in via interpretativa dalla stessa Costituzione, con l'art. 111 sono state incorporate nella Costituzione e sono diventate esse stesse norme costituzionali. Per come sono scritte e per come vanno lette - si tenga presente che i princìpi del "contraddittorio" e della "parità delle parti" sono indicati dallo stesso art. 111 come connessi allo svolgimento di "ogni" processo - esse dovrebbero considerarsi ormai oggettivizzate nell'ordinamento fino a creare un sistema normativo costituzionale sganciato e autonomo rispetto agli artt. 3 e 24 della Costituzione e, comunque, integrativo di tali articoli.
Il che, se non fa venir meno d'emblée la "specificità" che giustifica la specialità della giurisdizione tributaria, costituisce comunque un'ulteriore spinta ad accelerare il processo di parificazione del giudizio tributario a quello civile, ad accogliere una nozione di interesse fiscale come interesse congiunto del fisco e del contribuente (e non della sola amministrazione finanziaria), a eliminare le più macroscopiche anomalie rispetto al principio del contraddittorio e della parità delle parti e, soprattutto, a dare un più soddisfacente assetto ordinamentale alle Commissioni tributarie sotto il profilo dei richiamati princìpi di imparzialità, terzietà e indipendenza.
La non professionalità dei giudici, in effetti, è uno specifico e, nello stesso tempo, il maggiore difetto del processo tributario.
Tutto ciò rende ancora più scottante il problema generale di come realizzare la riforma della giurisdizione tributaria nel rispetto di tali princìpi e nell'ottica del giusto processo.
Il rischio di aggravare la crisi
Mi limito a rilevare al riguardo che la soluzione di attribuire tale giurisdizione a sessioni specializzate dell'autorità giudiziaria civile - portata avanti da un recente progetto di legge che è rimasto giacente presso la competente Commissione parlamentare della passata legislatura - aggraverebbe l'attuale crisi della giustizia ordinaria, travolgendola con migliaia di nuovi processi dall'elevato profilo tecnico. Meglio è la soluzione indirizzata pragmaticamente verso una riforma che si limiti a completare il graduale processo di adeguamento del processo tributario al più evoluto schema del processo civile.
Si tratterebbe di trasformare gli attuali giudici speciali in magistrati tributari a tempo pieno, al cui ruolo accedere previo concorso. Alla stessa stregua, insomma, di ciò che avviene per l'Autorità giudiziaria ordinaria e per quella amministrativa e di ciò che si è fatto anche per i Tar all'atto della loro istituzione. È inutile dire che queste modifiche non dovrebbero richiedere la procedura di revisione costituzionale, dato l'orientamento consolidato del giudice delle leggi a considerare le nuove Commissioni come un prolungamento delle "vecchie" in base ai principi della "revisionabilità perpetua" del giudice speciale tributario.
Attraverso questa via si eliminerebbe anche l'irragionevole disparità, all'interno dello stesso organo giudiziario, tra i componenti laici e quelli togati, disparità che attualmente consegue dalla riserva solo a questi ultimi di qualificate funzioni organizzative e giurisdizionali. Verrebbe meno quell'inferiorità ontologica del giudice laico rispetto a quello togato che pervade tutto il vigente sistema del contenzioso tributario e che ha fatto sorgere il dubbio ad alcuni di incostituzionalità della relativa disciplina.
Il ruolo della maggioranza
La speranza è che la maggioranza politica torni a riflettere su questi delicati temi, nella consapevolezza che la strada maestra verso un "giusto processo" è stata già imboccata, ma non è ancora del tutto percorsa e non potrà che essere conclusa dal legislatore. A costo di essere ripetitivo, devo dire che dopo tanti anni non si può non arrivare alla conclusione cui erano giunti nel passato maestri del diritto processuale non solo tributario quali Gian Antonio Micheli, Enrico Allorio, Enzo Capaccioli e Virgilio Andreoli, e cioè che la direzione verso la quale muoversi dovrebbe compendiarsi nelle seguenti due richieste: da una parte, la richiesta di un'attuazione rigorosa dei princìpi di indipendenza, terzietà e imparzialità che consenta di mantenere una giurisdizione speciale dove conti più il diritto che la tecnica; dall'altra, la richiesta di realizzare una più attenta disciplina del contraddittorio e, in particolare, del regime delle prove ammesse e della tutela cautelare, che riduca gli spazi della cosiddetta "tutela differenziata" e consenta una migliore comparabilità dei diversi istituti processuali. Il raggiungimento di questo traguardo non sarà facile. Ma non ci si può più accontentare di una giurisdizione che, come avviene ora, oscilla inerzialmente tra la discrezionalità episodica del legislatore, le oggettive difficoltà di comunicazione tra diversi sistemi processuali e la necessità di rispettare i princìpi processuali costituzion ali a valenza assoluta.
Ex presidente
della Corte costituzionale
©

Franco Gallo

Da: Fontedelpoggio  2  - 23/06/2018 23:33:38
Dipendente risarcito per le sanzioni illegittime
Se hanno causato un danno a salute, vita di relazione o immagine professionale
L'irrogazione di sanzioni disciplinari di cui sia stata accertata l'illegittimità è idonea a determinare una responsabilità risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, allorquando da tali provvedimenti sia derivato un pregiudizio alla salute, alla vita di relazione o all'immagine professionale del dipendente.
La Corte di cassazione precisa (sentenza 16256/2018) che, se anche il lavoratore non abbia dimostrato una condotta vessatoria promossa contro di lui con intento persecutorio, attraverso una pluralità di comportamenti inadempienti, la dimostrazione della illegittimità delle azioni disciplinari coltivate contro il dipendente in quel medesimo contesto è di per sé idonea a introdurre una responsabilità risarcitoria a carico del datore di lavoro.
Il generale dovere di tutela delle condizioni di lavoro fissato dall'articolo 2087 del codice civile, secondo cui l'imprenditore è tenuto ad adottare ogni misura possibile diretta a salvaguardare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, opera anche rispetto alla promozione di iniziative disciplinari che siano risultate prive di qualsivoglia costrutto o fondamento giuridico. In questo senso, la Cassazione conclude che, se le illegittime sanzioni disciplinari si pongono in un rapporto di causalità con i pregiudizi (alla salute, alla vita di relazione, eccetera) patiti dal dipendente, si produce una responsabilità risarcitoria che il datore di lavoro è chiamato a soddisfare.
Il caso esaminato dalla Suprema corte è relativo alla causa di un dipendente che lamentava di essere stato vittima di iniziative vessatorie sfociate nel mobbing per effetto di un reiterato demansionamento professionale, dell'adozione di plurimi trasferimenti d'ufficio e di un uso strumentale del potere disciplinare (ben 4 sanzioni conservative). In primo e secondo grado la domanda risarcitoria promossa dal lavoratore è stata rigettata in toto sul presupposto che in giudizio non erano stati dimostrati nè il mobbing, nè un complessivo intento persecutorio.
La Cassazione riforma parzialmente la sentenza di appello perché, se da un lato conferma la mancanza dei presupposti per il mobbing, dall'altro riconosce una autonoma risarcibilità dei pregiudizi cui il dipendente può essere stato esposto per effetto della irrogazione di 4 sanzioni disciplinari risultate illegittime.
Ad avviso della Suprema corte, una corretta applicazione dell'articolo 2087 del codice civile comporta che anche un utilizzo illegittimo dello strumento disciplinare costituisca comportamento inadempiente, idoneo a determinare pregiudizio alla salute e ad altre situazioni giuridiche del lavoratore, come tali passibili di risarcimento a carico del datore. Non è necessario, in altri termini, che le sanzioni disciplinari illegittime siano inserite nel contesto del mobbing.

Giuseppe Bulgarini d'Elci

Da: gigettorossetto 25/06/2018 09:21:38
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/06/22/l-immobilita-sociale-della-scuola-italiana-parte-svantaggiato-ci-resta/?refresh_ce=1

purtroppo è la realtà. chi parte svantaggiato, ci resta. passante tu sapevi fare un tema di 12 facciate alla maturità sull'uninione europea a 18 anni…, io alla soglia dei 40 e con diversi titoli di studio in più non andrei oltre le due facciate su un tema sull'art. 3 cost…..

Da: xela1  25/06/2018 13:50:51
É più difficile scrivere sull art 3 cost,

Da: Fontedelpoggio 25/06/2018 19:06:27
Dal Sole24ore di oggi.

Dai Tar ok alla compensazione integrale
La Corte dei conti della Lombardia nella sua delibera (154/2018) nega la possibilità di assolvere il debito tributario del costo di costruzione con la realizzazione di opere di urbanizzazione. Le due poste sarebbero disomogenee e la legge comunque prevede lo scomputo solo rispetto agli oneri di urbanizzazione.
La giurisprudenza anche recentissima e del Tar Lombardia è tuttavia di diverso avviso: le decisioni riconoscono la possibilità per i Comuni e gli operatori di avvalersi della compensazione per regolare anche la corresponsione del costo di costruzione.
Secondo i Tar la legge non si esprime sul metodo di riscossione del costo di costruzione, né ha previsto che dovesse essere pagato in denaro; anzi «nulla impedisce che la scelta del pagamento, con compensazione o meno sia rimessa all'accordo delle parti» (Tar Cagliari 193/2016). Ancora: «La natura tributaria non elimina la possibilità di sostituire il versamento con forme alternative di pagamento e/o compensazione con opere urbanistiche stabilite dalle parti» atteso che «il carattere indisponibile dell'obbligazione tributaria non si traduce nella imposizione di una sola forma solutoria dei costi di costruzione che non ha alcuna tipizzazione monetaria inderogabile (Tar Pescara 1142/2010)». E da ultimo: «Deve escludersi che la natura tributaria dell'obbligazione possa non ammettere un accordo tra le parti inerente la sola forma solutoria dell'adempimento e, come tale, inidoneo a ledere il principio di indisponibilità che governa la materia» (Tar Milano 1525 del 18 maggio 2018, pubblicata la scorsa settimana).
©

Da: OrdoQuaestionum  25/06/2018 19:41:23
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/oday/~edisp/nsiga_4705176.pdf

Da: Deontico eburneo 25/06/2018 19:56:40
Oddio...che significa Ordo? Intendo dire: tradotto in termini di tempistica concorsuale.

Da: OrdoQuaestionum  25/06/2018 20:00:35
Non saprei: i termini per rispondere all'interpello sono comunque molto brevi, quindi non dovrebbe cambiare molto rispetto ai programmi che si sono dati originariamente (qualunque essi siano...)

Da: Bassotuba75   1  - 25/06/2018 20:49:04
Significa che avremo una nuova commissione.
Bene, visti i vulnus della vecchia.

Da: Perasperaadastra  25/06/2018 21:35:09
Ma quindi possiamo ripensare ad ottobre?

Da: Cenerentola80  25/06/2018 21:54:55
Ma verrà cambiata l'intera commissione.
Un mio amico che ha vinto referedario mi ha detto anno nuovo. Notizie di ieri

Da: Cenerentola80  25/06/2018 22:29:26
Non si può passare da ottobre a febbraio...mal che vada o ben che vada dicembre ma poi si accavalla con ordinaria

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