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Chi ha intrapreso da poco il percorso in Spagna?
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Da: kiji11/11/2012 17:57:43
No fonte no party!

Da: FRANCESCO SERPICO11/11/2012 18:02:01
SIETE TUTTI SFIGATI ABBOGADOS UL MASTER NON SERVE FATE RICORSO!

Da: giny11/11/2012 18:15:51
Caro Serpico puoi  cosa pensi di ottenere cosi facendo?

Da: avvocato spagnolo11/11/2012 18:44:57
L'interpretazione della disposiciòn novena postata da certi è molto fantasiosa...

Quell'avvocato dovrebbe essere radiato dall'Ordine!

Nella ley 34/2006 è stata inserita chiaramente una norma riservata agli stranieri che regolamenta il loro accesso all'avvocatura.

E, considerato che lo spagnolo non è un'opinione, la norma prescrive incontrovertibilmente che coloro che hanno fatto domanda di omologa dal 31 ottobre 2011 ricadono nel nuovo regime!

Tutti i siti istituzionali (sia del ministero di Justicia, sia del CGAE che quelli dei vari collegi) hanno una pagina dedicata alle linee guida su come applicare la nuova ley. E tutti confermano i criteri di applicazione come sopra detto.

E poi non capisco per quale motivo, se esiste una norma che dovrebbe essere interpretata nel modo postato sopra (ovvero che occorre ottenere la credencial entro il 30 10 2013), i vari collegi non iscrivono più?

E se anche qualche collegio minore iscrive (solo per rimpiguare le casse), questo non impedisce di ritrovarsi in mano con un pugno di mosche.

Rammento che stabilirsi in italia occorre innanzitutto essere incorporati neel'Abogacia spagnola. Se l'iscrizione al Collegio non viene ratificata dal CGAE che, valutati i titoli, invia una lettera verde (una sorta di ratifica) con la quale dichiara o nega l'"incoporaciòn", non si può procedere allo stabilimento in Italia perché non si possiede il titolo di abogados.

Per cortesia, basta scrivere stronzate!

Da: giny11/11/2012 18:53:04
Bene, faremo il master...

Da: cesare cardinali11/11/2012 18:58:51
premetto che ho letto solo questa pagina e non le precedenti.

In merito alla fondatezza di una presunta discriminazione tra studenti spagnoli di diritto (che beneficiano della proroga) e gli studenti stranieri, devo, purtroppo, deludere le aspettative di molti avventori di questo forum.

Io ero interessato a intraprendere la via spagnola. Ho desistito appena ho letto la famigerata disposiciòn novena che poneva uno sbarramento tra coloro che avevano deposito la pregunta ante 30 10 2011 e post.

Considerata la mia formazione internazionale, in particolare in diritto comparato e diritto europeo, mi sono interrogato se questa disposizione potesse essere inanzitutto contraria ai principi della Costituzione spagnola, nonché ai principi generali dell' acquis comunitario. Mi meravigliavo del fatto che nessuno, sinora, avesse sollevato difronte alle Autorità giudiziali competenti, alcuna obiezione. E che nemmeno nel parlamento spagnolo sia stata sollevata una interrogazione riguardo alla legittimità di questa norma.

Per questo motivo ho investito della questione tanto il Ministero di justicia spagnolo, il CGAE e SOLVIT.

Sapete cosa mi hanno risposto questi organismi?

NON ESISTE ALCUNA DISCRIMINAZIONE!

Più precisamente si sostiene quanto segue:

possono beneficiare in Spagna della proroga solo coloro che si sono immatricolati fino al 2006. Queste persone si sono iscritte ad un corso di studi che, al momento dell'inizio dello stesso, garantiva l'accesso alla carriera forense senza alcuna limitazione. Viceversa coloro che si sono immatricolati successivamente erano a conoscenza della riforma in atto, essendo la legge di riforma stata promulgata nell'anno 2006 e, di conseguenza, ben sapevano che, nelle more, potevano ricadere nel nuovo regime riformato.

Per analogia si applica lo stesso principio agli stranieri. Coloro che hanno presentato pregunta di omologazione prima del 30 ottobre 2011 hanno salvaguardata la loro aspettativa di potersi avvalere del vecchio regime di accesso alla professione forense (ricordo che la ley 34/2006 è diventata effettiva solo da questa data!). Coloro che hanno presentato la pregunta dopo il 30 10 2011 non hanno maturato nessuna aspettativa, in quanto sapevano benissimo che dopo il 30 10 2011 era entrata a pieno regime la nuova riforma, per cui, al momento del deposito della domanda, risultava già vigente in Spagna il nuovo ordinamento!

Al contrario io sostengo che sarà molto pericoloso fare un ricorso alla Corte di Giustizia. Solvit mi ha sottolineato chiaramente che il fenomeno "Spagna" risulta essere inviso non solo al CNF, ma agli stessi organi superiori di Giustizia europea, in quanto, sfruttando una direttiva europea, in realtà si snatura la portata giuridica della libertà di libera circolazione e stabilimento degli avvocati, essendo usato tale principio come espediente per raggirare delle norme nazionali. Per cui essi ravvisano un pieno ABUSO DI DIRITTO!

Ergo, inutile stare qui a perdere tempo in mille polemiche.

Giuridicamente, stavolta, ci hanno fregato! La via Spagnola è stata sbarrata.

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Da: mlkgn11/11/2012 19:13:27
w cesare cardinali

Da: Viktor°11/11/2012 19:37:56
la verita'e'che gli ordini(non uno..tanti..!)continuano ad iscrivere!

Da: cesare cardinali11/11/2012 19:41:27
e gli ordini che iscrivono si intascano la loro quota e il somaro italiano rimane poi fregato dal CGAE.

Basta fare l'elenco degli ordini che iscrivono. Che si faccia l'elenco di coloro che hanno intrapreso la via spagnola dopo il 31 ottobre 2011 e che risultano incorporati come abogados all'abogacia spagnola ( e non al collegio!)

Quindi Vicktor, porta le prove!

Da: X CARDINALI(IGNORANTE)11/11/2012 19:41:51
Non so dove hai studiato? Cardinali....una cosa è certa non capisci un cazzo di diritto.....la norma viiola il diritto comunitario...... cmq per cronaca la mia resoluscon è post ott.2011 (marzo 2012) dopo aver ottenuto la credencial....mi sono iscritto regolarmente al colegio spagnolo e iscritto in Italia come stabilito a ottobre 2012 ed ho giurato..... pensa il ministero  di Justice sta per pubblicare una nota chiarificatrice....

Cardinali vai a studiare un po di diritto comunitario
Non perché non sei capace tu,forse, ti sembra non lo siano anche gli altri....è un tuoendicap

Da: X CARDINALIIGNORANTE11/11/2012 19:52:15
All'interno della UE gli unici stranieri sono gli extracomunitari... Gli altri sono cittadini europei residenti in Italia Spagna Germania Romania....ecc...MA TUTTI SONO ANZI SIAMO EUROPEI......cittadini europei....

Da: cesare cardinali!11/11/2012 19:53:53
Mi dici quando hai depèositato la solicitud? E mi dai tuo nome e cognome? Voglio controllare di persona.

Miamail è cesare.cardinali@hotmail.com

Io ci metto la faccia e non mi nascondo.
E chi non capisce un kzz sei tu!

La disposicion novena dice testualmente che non ricadono nel nuovo regime coloro che hanno presentato solicitud prima del 30 ottobre 2011.

Non conta quando hai ricevuto la resolucion...

E credo che tu hai fatto solicitud prima del 30 ottobre 2011. Altrimenti è impossibileche ti sia iscritto senza problemi.

Da: FRANCESCO SERPICO11/11/2012 19:58:19
PER FAVORE IO TI CREDO PUOI DIRCI IN QUALE COLLEGIO TI SEI ISCRITTO? RINGRAZIO

Da: X CARDINALIIGNORANTE11/11/2012 20:04:07
No sei fuori strada la richiesta l'ho fatta i primi di dicembre 2011....
La dispsizion novena non si applica al comunitario, anche se qualche testa di cazzo come a te dice il contrario, ripeto fatti consigliare da persone competenti non da asini come te...quanto al nominativo non ti interessa....io esercito in Italia...

Da: cesare cardinali!11/11/2012 20:09:39
Allora mi spiace, ma per me sei un contaballe!

Se dici la verità non devi temere nulla...

Ti commenti da solo!

Da: X CARDINALI IGNORANTE11/11/2012 20:12:53
X Serpico

Per ovvio motivo ossia l'esame di mio fratello a Gennaio e la sua successiva iscrizione mi inpone assoluto riserbo.....ma garantisco a te e a tutti di rivelare il colegio non appena iscritto mio fratello.....


Parola mia... ma forse prima sarà il ministero di Justizia Spagnolo a risolvere la questione, secondo norme comunitarie...

Da: X CARDINALI IGNORANTE11/11/2012 20:14:19
Mi impone...Errata corrige

Da: don  Juan x X CARDINALI IGNORANTE11/11/2012 20:30:54
X CARDINALI IGNORANTE

non so chi tu sia e a che gioco stai giocando. La legge è uguale per tutti. E il ministerio de justicia non si è mai pronunciato sui comunitari.
Idem Iil CGAE:

Al momento i comunitari ricadono nella disposiciòn novena. E tu non la conti giusta!

Balle il riserbo! Riserbo di cosa?

Se in pratica la LEY 34/2006 non pone alcun sbarramento ai comunitari, non saremmo tutti quanti qui a scrivere in questo forum.

ma per chi ci hai preso? E addirittura anche deridi gli altri?

Ma per favore... (Addirittura il riserbo per il fratello...)

La verità è questa:

http://www.abogacia.es/conozcanos/la-institucion/ejercicio-de-la-abogacia/

in particolare mi dici come ti hanno fatto ad iscrivere quando è scritto a caratteri cubitali questo? (credo che lo spagnolo dovresti conoscerlo)

2º.- Supuesto de nacionales de algºn país comunitario o del Espacio Económico Europeo comunitario que en su país de origen sólo poseen por el momento el título universitario de Licenciado en Derecho.

En este caso, la ºnica vía existente es el acceso a la profesión mediante la homologación del título.

Regulación:

    Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, modificado por el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo.

    Orden ECI/1519/2006, de 11 de mayo, por la que se establecen los criterios generales para la determinación y realización de los requisitos formativos complementarios previos a la homologación de títulos extranjeros de educación superior.

Régimen de la Homologación del Título:
El ciudadano comunitario o de un país del EEE que quiera ejercer la abogacía en Espa±a disponiendo tan sólo del título universitario de Licenciado en Derecho de su país de origen, debe dirigirse a la Subdirección General de Títulos del Ministerio de Educación - Subdirección de Títulos (Paseo del Prado nº 28, 28071 de Madrid; teléfonos: 902 21 85 00 / 91 506 56 00) y solicitar la homologación de su título, conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, modificado por el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo.

La solicitud de homologación se presentará en modelo publicado al efecto y ante el Ministerio de Educación, acompa±ado de la siguiente documentación:

1. Copia compulsada del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante.

2. Copia compulsada del título cuya homologación se solicita o de la certificación acreditativa de su expedición.

3. Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados por el solicitante para la obtención del título, en la que consten, entre otros extremos, la duración oficial, en a±os académicos, del plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas.

El Servicio de Convalidaciones y Homologación del Ministerio de Educación tendrá que resolver en un plazo de 6 meses. El silencio administrativo implica denegación de la homologación del título.

La resolución puede quedar condicionada a la previa superación de unos requisitos formativos complementarios. El Ministerio de Educación establece mediante orden las disposiciones necesarias para la ordenación y realización de estos complementos formativos (Orden ECI/1519/2006).

Los requisitos formativos complementarios podrán consistir en la superación de una prueba de aptitud, de carácter general o específico, sobre aquellos conocimientos básicos de la formación espa±ola requeridos para la obtención del título, un periodo de prácticas, un proyecto o la asistencia a cursos tutelados.

La superación de estos requisitos se realizará en una univer*******d espa±ola o centro superior correspondiente, de libre elección por el solicitante, que tenga implantados en su totalidad los estudios conducentes al título espa±ol al cual se refiere la homologación.

Efectos de la homologación:
La homologación de títulos extranjeros supone el reconocimiento en Espa±a de la validez oficial de los títulos obtenidos en el extranjero.

Colegiación:
Los ciudadanos comunitarios que deseen ejercer la profesión de abogado de forma permanente en Espa±a mediante la vía de la homologación del título deberán obligatoriamente colegiarse en un Colegio de Abogados espa±ol, el que corresponda al ámbito territorial en el que establezcan su domicilio profesional ºnico o principal. La colegiación debe ser previa al inicio del ejercicio de la abogacía.

Para poder colegiarse es necesario que presenten ante el Colegio correspondiente el certificado de homologación emitido por el Ministerio de Educación que acredite la homologación del título profesional al título de Licenciado en Derecho. El certificado de homologación debe hacer mención expresa al título de Licenciado en Derecho; cualquier otro tipo de homologación no es válida.

El resto de trámites y documentación que deberán aportar son los mismos que debe cumplir un ciudadano espa±ol que haya obtenido su Licenciatura en Derecho y desee colegiarse.

Podrán colegiarse como ejercientes o no ejercientes, residentes o no residentes.

Ejercicio:
Los ciudadanos que acceden a la profesión de abogado en Espa±a a través de la vía de homologación de su título y posterior colegiación utilizarán el título profesional espa±ol de "abogado" y estarán sujetos a las mismas normas jurídicas profesionales, administrativas y deontológicas que definen y ordenan la profesión de abogado en Espa±a. Pasarán a tener la condición de abogado a todos los efectos, equiparándose plenamente a los abogados ejercientes con título espa±ol.

Los ciudadanos de un estado miembro de la UE o del EEE que hayan homologado su título de Licenciado en Derecho de su país de origen por el espa±ol y se hayan colegiado, podrán ejercer en Espa±a tanto por cuenta propia como en calidad de abogado por cuenta de otras personas físicas o jurídicas, en la medida en que así lo permita la normativa aplicable a los abogados ejercientes con título espa±ol.

Ámbito de actividad:
Los abogados que ejerzan en Espa±a a través de la vía de la homologación del título profesional desempe±arán las mismas actividades profesionales que los abogados que ejerzan con título espa±ol, sin limitaciones de ningºn tipo.

Entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

El 31 de octubre de 2011 entrará en vigor la Ley de acceso a la profesión de Abogado. La entrada en vigor de esta Ley no altera los trámites que deben superarse por nacionales de un Estado miembro de la UE o del EEE que en su país de origen sólo posea el título universitario de Licenciado en Derecho (1º- Solicitar la homologación de su título al Ministerio de Educación y 2º- Una vez cumplimentados todos los requisitos y obtenida la homologación, con carácter previo al ejercicio de la profesión incorporarse al Colegio de Abogados correspondiente).

Como ocurría en el caso del reconocimiento, a partir de la entrada en vigor de la llamada Ley de Acceso el proceso de homologación abarcará todos los requisitos exigidos para obtener la acreditación de la aptitud profesional. Es decir, la homologación supondrá reconocer la superación de la Licenciatura en Derecho, o la denominación equivalente al grado en Derecho, la realización de una formación especializada y la evaluación de la formación especializada. Es de suponer, por tanto, que el Ministerio de Educación elevará las condiciones y requisitos necesarios para obtener la homologación del título.

adesso ribatti, cantastorie e tiraculo!


Da: X CARDINALI IGNORANTE11/11/2012 20:38:58
Dopo l'ESAME DI MIO FRATELLO ne disctiamo....per il momento io sono iscritto tu sei un fallito......Comunitario.......

Da: don  Juan x X CARDINALI IGNORANTE11/11/2012 20:46:31
mi sa ke il fallito sei tu. Un avvocato, quando confuta, porta le prove! E tu, in questa sede stai cadendo nei fondamentali. A volte il silenzio vale molto di più di mille parole. E considerato il riserbo cui sei obbligato, era meglio se tacevi. E francamente puoi scrivere tutti gli insulti che vuoi. Non mi toccano. Risulti tu, avvocato o meno (perché non ci credo!), pochezza! Non io.

Da: don  Juan x X CARDINALI IGNORANTE11/11/2012 20:46:31
mi sa ke il fallito sei tu. Un avvocato, quando confuta, porta le prove! E tu, in questa sede stai cadendo nei fondamentali. A volte il silenzio vale molto di più di mille parole. E considerato il riserbo cui sei obbligato, era meglio se tacevi. E francamente puoi scrivere tutti gli insulti che vuoi. Non mi toccano. Risulti tu, avvocato o meno (perché non ci credo!), pochezza! Non io.

Da: FRANCESCO SERPICO11/11/2012 23:32:49
Adesso basta!
SE NN C'ISCRIVERANNO FAREMO RICORSO!

Da: FRANCESCO SERPICO12/11/2012 00:28:28
ricorso x tutti!

Da: attenzione signori12/11/2012 11:04:40
passa il carrello dei bolliti... favorite pure!

Da: FRANCESCO SERPICO12/11/2012 11:07:01
cioè?

Da: FRANCESCO SERPICO12/11/2012 11:08:31
cioè?

Da: mikelino12/11/2012 11:12:41
Cari colleghi, potremmo cercare di restare calmi e buoni così da evitare intasamenti e trollate inutili?
Serpico puoi evitare di ripetere più volte la stessa cosa?
Grazie a tutti

Da: mastrino12/11/2012 11:32:45
Dedicaste un 1/3 del tempo di quello che dedicate allo studio della normativa spagnola al diritto civile italiano probabilmente diventereste avvocati prima o dopo...

Da: spettatrice12/11/2012 14:30:47
Ma vai a badare ai maiali!

Da: FRANCESCO SERPICO12/11/2012 16:53:28
TI STANNO FREGANDO O TI HANNO FREGATO.
FATTI METTERE NERO SU BIANCO CHE NON TI SERVIRA' FARE I MASTER. ATTUALMENTE I COLLEGI NON ISCRIVONO E IL TUTTO E' MOLTO SEMPLICE PERCHE' CI CONSIDERANO , A TORTO, STRANIERI E NON COMUNITARI E QUINDI AL PARI DEGLI SPAGNOLI. VEDRAI CHE NON TI METTONO NIENTE PER ISCRITTO. IN PIU TI CICO CHE SE L'AGENZIA E' COME LA MIA DOPO CHE HAI PAGATO E FATTO GLI ESAMI NON TI RISPONDONO PIU A TELEFONO PERCHE NON SANNO COSA DIRTI E GIUSTIFICARTI CHE ATTUALMENTE LA SPAGNA RICONOSCE SOLO GLI OMOLOGATI SPAGNOLI SUCCESSIVI AL 31.10.2011.
TE LO DICO PERCHE' IO COME ALTRI MIEI COLLEGHI SUCCESSIVI AL 31.10.2011 SIAMO RIMASTI AL MOMENTO FREGATI. SALUTI.

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