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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51874 volte
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Da: per Avv. Prof. Fetentissimo22/12/2011 16:36:56
La formula esatta era: "ASSOLUZIONE PERCHè TIZIO IN FONDO è UNA BRAVA PERSONA" (insussistenza dell'elemento soggetivo)
Così stai tranquillo che non sbagliavi...io ho scritto così!

Da: gregor 22/12/2011 17:06:34
http://www.webmasterpoint.org/approfondimenti/approfondimenti/diritto/direttiva-utilizzo-posta-elettronica-pubblica-amministrazione.html

... Passando ora al campo più strettamente penalistico è da dire che senza un esame del merito, non si rinvengono allo stato decisioni giudiziarie relative all'abuso della posta elettronica e della navigazione su Internet da parte del dipendente sia pubblico che privato, mediante le apparecchiature dell'ufficio. Esistono tuttavia pronunzie relative all'uso delle apparecchiature telefoniche in ambito lavorativo pubblico ma che potrebbero anche applicarsi (ed in questo senso va intesa la iniziativa della Procura della Repubblica di Verbania) all'uso illegittimo della posta elettronica ed alla navigazione non autorizzata in Internet. La Corte Suprema, in realtà, è divisa sul punto, pur ritenendo applicabile in materia l'art. 314 del c.p. relativo al peculato.

Più in particolare, mentre alcune decisioni hanno ritenuto che il fatto debba essere inquadrato nell'ipotesi prevista dal primo comma del citato articolo, punita con la grave pena della reclusione da tre a dieci anni (vedi, da ultimo, Cass. Sez. VI, 24/6/2001 13/1/2002, n.30756), altre hanno invece affermato che si trattava di "peculato d'uso" , fatto punito con la più lieve pena della reclusione da sei mesi a tre anni (vedi da ultimo, Cass. Sez. VI, 14/2/2000, n. 788).

Da: Giulia per Gregor22/12/2011 17:34:20
Le recenti sentenze, su casi analoghi, eescludono il reato di peculato primo comma. E' inutile che tu citi sentenze "vecchie". Il caso andava risolto con le ultime sentenze. Chiudete questa inutile discussione. E' pec. Primo comma, manca l'elemento ogg. Il fatto non sussiste.

Da: quoto Giulia22/12/2011 17:37:38
Quoto Giulia...o chiudete questa inutile discussione oppure bandite Gregor e l'Avv. Fetente....non se ne può più!

Da: gregor 22/12/2011 19:28:55
@ innominato alias Giulia
@ innominato alias quoto Giulia

''Le recenti sentenze, su casi analoghi, eescludono il reato di peculato primo comma...''

per me andrebbe bene, ma in realtà così non è. a riguardo il conflitto giurisprudenziale è ancora acceso, manca una sentenza delle ssuu e la traccia era aperta ed interpretabile. Dunque nulla questio, affermare aprioristicamente che fosse configurabile il comma 1 od il comma 2 è errato. Ognuno può aver interpretato la traccia vedendoci la condotta di cui al comma 1 oppure quella di cui al comma 2, visto che sul punto c'è ancora contrasto giurisprudenziale, l'importante era motivare bene in entrambi i casi.

il tuo stile lo si riconosce lontano un miglio, innominato, continui ad interpretare questo o quello ma peggio ancora rinunci ad argomentare. sei davvero una nullità

Da: Inno22/12/2011 19:34:51
Chi se ne frega se tu pensi che sono Giulia o quoto Giulia...ti ho detto che per me il caso e' chiuso. Il problema e' tuo.

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Da: per Gregor22/12/2011 19:35:52
HAI RAGIONE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO ORA NON ROMPERE PIù I COGLIONI E VAI A FAN....

Da: Inno22/12/2011 19:38:22
Prima ero "de fori" a parlare del primo comma, ora "aprioristicamente" sono configurabili entrambi..aiiuuutoooo

Da: JAGO1 X GREGOR22/12/2011 21:01:18
Ritengo che siffatta divergenza di vedute renda difficile comporre la diatriba instauratasi e, pertanto, che ciascuno - come è giusto che sia - debba abbracciare convintamente e definitivamente le proprie tesi.
Nondimeno, quale mio ultimo contributo alla querelle, e a stura di quanto finora argomentato, ritengo doveroso richiamare la massima che segue:
"In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, nell'ipootesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, disponendo dell'utenza telefonica intestata all'amministrazione, la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia non nell'uso dell'apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell'appropriazione (conseguita attraverso tale uso) delle energie (entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A.) occorrenti per le conversazioni telefoniche, con la conseguenza che l'ipotesi delittuosa è inquadrabile nel > (art. 314 co. I c.p.), giacchè le energie utilizzate non sono > (e lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all'entità dell'utilizzo non potrebbe valere che come mero ristoro del danno arrecato). Cass. Pen. sez. 6 n. 9277/01; Cass. Pen. sez. 6 n. 25273/06.

Da: JAGO1 X GREGOR22/12/2011 21:05:17
"In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, nell'ipootesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, disponendo dell'utenza telefonica intestata all'amministrazione, la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia non nell'uso dell'apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell'appropriazione (conseguita attraverso tale uso) delle energie (entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A.) occorrenti per le conversazioni telefoniche, con la conseguenza che l'ipotesi delittuosa è inquadrabile nel peculato ordinario (art. 314 co. I c.p.), giacchè le energie utilizzate non sono immediatamente restituibili dopo l'uso (e lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all'entità dell'utilizzo non potrebbe valere che come mero ristoro del danno arrecato). Cass. Pen. sez. 6 n. 9277/01; Cass. Pen. sez. 6 n. 25273/06.

Da: Inno22/12/2011 22:03:06
All'esame, avevamo a disposizione una sentenza "calzante" , si trattava di peculato. E' inutile andare a cercare orientamenti minoritari .

Da: JAGO1 X INNO22/12/2011 22:41:04
Ciò che affermi è lapalissiano.
Tuttavia, le sentenze richiamate nel mio post riguardano la questione afferente l'esclusione del peculato d'uso e si innestano sullo "scambio di vedute" intercorrente sul punto tra me e Gregor.
Come tali, pertanto, vanno considerate quale mero, ulteriore nonchè definitivo contributo al dibattito.
Lieto di essermi confrontato con voi, vi saluto cordialmente sperando sentitamente che tutti possiate superare l'esame e, naturalmente, augurandovi buone feste!!!

Da: Inno22/12/2011 23:02:21
Grazie  e buone feste anche a te. Mi riferivo alle sentenze (minoritarie) che ammettono la configurabilita' del p d'uso di cui parla Gregor. Non volevo commentare te, so che volevi chiarire il punto.

Da: gio22/12/2011 23:22:20
e chi vivrà vedrà....

Da: sssssssss23/12/2011 17:33:34
se si segue la sentenza postata da jago1 non si può poi chiedere l'assoluzione perchè caio non ha cagionato un danno patrimoniale. caio si è comunque appropriato dell'energia telefonica e quindi si beccherà la condanna.

Da: JAGO1 X SSSSSSSSS24/12/2011 01:39:55
Fermo restando che la sentenza postata, costituendo un mero contributo al dibattito, non "si deve seguire" bensì, eventualmente, condividere o meno, ti faccio rilevare come la stessa sia tesa all'individuazione dell'oggetto materiale del reato - in ogni caso integrato - e, con esso, all'esclusione del peculato d'uso. Tutt'altra cosa, di contro, è il danno che, nel caso di specie, giusta cassazione risolutiva, nonostante l'appropriazione non si sostanzia solo in forza della natura del contratto telefonico ("tutto compreso") stipulato dalla P.A.

Da: non vi fissate24/12/2011 10:18:28
i professoroni che leggeranno i nostri compiti andranno a sorteggio come sempre... e come sempre passerà il 25% punto e basta.....

Da: ssssss x jago124/12/2011 11:02:01
se oggetto del reato è l'energia telefonica non ha senso parlare di danno, lo dice la stessa sentenza postata da te. se invece oggetto del reato è l'uso del computer allora ha senso parlare di danno perchè senza danno viene meno il concetto di uso e successiva restituzione.

Da: ssssss x jago124/12/2011 11:04:38
l'appropriazione di qualcosa altrui è un fatto in sè dannoso. l'uso e la successiva restituzione non è un fatto di per sè dannoso ma occorre individuare un danno

Da: JAGO1 X SSSSSSSSS24/12/2011 13:48:05
A ciascuno le proprie teorie. Tuttavia, consentimi di dissentire: Il bene giuridico tutelato dalla norma è da individuarsi nell'integrità patrimoniale della P.A. di guisa che, qualsiasi sia l'oggetto materiale su cui ricade la condotta appropriativa, si avrà danno qualora il bene stesso risulti leso. Per converso, nondimeno, ai fini dell'accertamento della riferita lesione, da valutarsi caso per caso, si rende indefettibile appurare se la "res" oggetto di appropriazione abbia un valore economicamente apprezzabile atteso che, in difetto, la lesione medesima - e con essa la fattispecie delittuosa - non potrà dirsi integrata.

Da: ssssssss24/12/2011 14:26:17
appunto, se ci si appropria di energia altrui si ha lesione del patrimonio altrui per il semplice fatto di averla sottratta. se invece si usa semplicemente qualcosa altrui allora bisogna vedere se l'uso temporaneo ha prodotto qualche danno al patrimonio altrui. In ogni caso i tre anni di reclusione sono la pena minima per il peculato 1 comma e la pena massima per il peculato 2 comma. anche per questo, per giustificare meglio la riduzione della pena, era più conveniente pensare ad una condanna per peculato d'uso.

Da: InnoX jago124/12/2011 15:22:48
E' inutile...insistono...neppure avendo la sentenza con il caso UGUALE, dove la condanna in primo grado era peculato,continuano ad insistere. Io sparisco da questo forum...troppa ignoranza

Da: Inno24/12/2011 15:25:22
Volevo dire, smettono di insistere.

Da: JAGO124/12/2011 15:32:29
SE L'ENERGIA DI CUI CI SI APPROPRIA NON HA ALCUN VALORE ECONOMICAMENTE APPREZZABILE (COME NEL CASO PROSPETTATO E CONFERMATO DALLA MASSIMA RISOLUTIVA - "TARIFFA TUTTO COMPRESO"), NON VI E' DANNO ALCUNO........
Ciò detto, e viste le apodittoche ed infondate prese di posizioni di chi si ostina a non vedere ciò che è di palmare evidenza, credo sia inutile nonchè sterile procrastinare il dibattito. 
BUONE FESTE A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: ssssssssss24/12/2011 17:40:06
premesso che la sentenza citata è isolata a fronte di molte altre di segno opposto, buon natale a tutti e ci pensiamo a giugno!

Da: Avv. Prof. FETENTE24/12/2011 18:11:48
BUON NATALE A TUTTI !!!!!

Da: gregor 24/12/2011 19:01:29
@ Jago1
che il peculato sia un rato plurioffensivo (inserito nei reati contro la P.A. e si badi bene, non nei reati contro il patrimonio) e che oltre a proteggere il patrimonio della P.A. protegga anche il ''buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione in quanto basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente'' è un fatto.

Mi stupisce che tu, Jago1, che mostri di padroneggiare molto bene i concetti giuridici, insista nel sostenere che il peculato sia un reato a difesa del solo patrimonio. Sempre che io non mi sbagli, è questo che pare tu voglia sostenere.

... naturalmente senza vena polemica alcuna ed anzi, con il rispetto dovuto per le idee del prossimo (innominato a parte ahahah!).

buon natale a tutti ed al fetentone in particolare :)

ps. gli argomenti relativi all'atto penale mi paiono esauriti dunque, con somma gioia di quell'idiota di ''innominato'' - nelle varie forme che ama assumere qui -, non interverrò più in questa discussione

Da: Inno24/12/2011 22:46:01
Era ora...

Da: Inno24/12/2011 22:48:53
Ti rosica avere torto

Da: JAGO124/12/2011 23:05:34
La costruttività di un dibattito è insita in un epilogo che vede nel confronto la fonte di spunti di riflessione, lo sprone della curiosità, lo slancio di limare le proprie convinzioni ma, soprattutto, il coraggio di portarle avanti strenuamente qualora alcun elemento sia meritevole di farle vacillare. Io sono un "coraggioso"!!! In bocca al lupo a tutti, cari colleghi.

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