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14 dicembre 2011 - Parere Penale
1769 messaggi, letto 112425 volte
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Da: Tizius18/12/2011 15:10:43
Scusate ma il contratto era un estimatorio o altro?

Da: RR18/12/2011 16:11:39
Estimatorio

Da: Maresciallo Sembronio 615 ter c.p.18/12/2011 17:02:19
Perchè, a proposito della traccia di penale, quasi tutti i siti parlano del 323 e non del 615 ter? Io ritengo giusto il 615 ter.

Da: 615 ter è corretto18/12/2011 17:30:07
http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Pareri/Diritto%20penale/Singoli%20reati/default.aspx?id=14482

Da: Silvio B.18/12/2011 20:58:39
per me era falso ideologico

Da: aiac77 19/12/2011 00:25:40
era un rapporto fiduciario

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Da: Per Silvio. 615 ter corretto19/12/2011 11:19:31
Tutte le soluzioni sono buone probabilmente. Ma quelle più accreditate sono, al momento, 615 ter c.p. e 323+56 c.p.

Da: trap19/12/2011 11:42:36
la sentenza di riferimento del caso dovrebbe essere questa
N. 20603/04 R.G.MOD. Unico N. 4379/07 R.G.G.I.P.
Sentenza N. 348/08
In data 11/03/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Dr. Lorenzo Benini

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 442 cpp

Nella causa penale contro:
C. T. nato il XXXXX a XXX
Difeso di fiducia dall'avv. Alberto SCAPATICCI e dall'avv. PALOSCHI Stefano del foro di Brescia

IMPUTATO

A) per i reati p. e p. dagli artt. 476 e 479 c.p. perché, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo -Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, avendo accesso, per ragioni d'ufficio, al programma per l'invio della posta elettronica installato in uno dei p.c. presenti negli uffici del predetto Nucleo Operativo, nell'esercizio delle sue funzioni formava e inviava alla Stazione dei Carabinieri di Dello una falsa e-mai! del seguente tenore letterale: "nr. 86/26-1 di prot.llo. PER INDAGINI DI P.G., SI PREGA TRASMETTERE ALL 'A TTENZIONE DEL M.LLO C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R." così
1. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava la sottoscrizione del Maggiore Marco R., Comandante del reparto;
2. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava un numero di protocollo inesistente;
3. attestando falsamente che le informazioni richieste inerivano indagini di p.g. in corso.
In Brescia, il 30.9.2004

B) per il reato p. e p. dagli artt. 56, 323 c.p. perché, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo - Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, con le con le condotte meglio descritte al capo A), in violazione di norme di legge (in particolare e tra l'altro am. 347 e 357 c.p.p., artt. 476, 479 c.p.) poiché l'attività di acquisizione di notizie non ineriva indagini in corso, non era stata verbalizzata e comunque non era stata portata a conoscenza dell' A.G., compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a G.A. o comunque ad altro titolare di autoscuola mediante la indebita acquisizione e la trasmissione degli elenchi di soggetti potenziali clienti delle autoscuole, che cosi potevano essere raggiunti da apposite informazioni pubblicitarie, non riuscendo nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà.
In Brescia, il 30.9.2004

C) per i reati p. e p. dagli ant. 81 co. 2 c.p., 9 e 12 L. 121/1981 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo - Repano Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, avendo accesso per ragioni del suo ufficio alla banca dati SDI, faceva uso dei dati e delle informazioni ivi conservati per finalità diverse da quelle previste dall'ano 6 letto a) L. 121/1981, operando numerose interrogazioni (in particolare e tra l'altro in relazione a G.B.U. e a C.V.) non attinenti ad indagini o accertamenti di polizia.
In Brescia, fino al 7.11.2005

CONCLUSIONI
Il P.M. chiede la condanna capi A) e B) continuazione attenuanti generiche anni 1 mesi 6 di reclusione. Per capo C) assoluzione perché il fatto non sussiste.
Il difensore chiede assoluzione in relazione al capo A) per non aver commesso il fatto, e perché il fatto non sussiste e capo B) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste
Capo C) assoluzione perché il fatto non sussiste.
In subordine chiede una pena nel minimo e concessione attenuanti.

TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico ministero si giungeva all'udienza preliminare, ove l'imputato chiedeva che il giudizio fosse definito allo stato degli atti subordinatamente ad una integrazione probatoria. Rigettata la richiesta, essa veniva riproposta senza condizioni e così ammessa dal Giudice, che fissava successiva udienza per la discussione.
Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di ritenere quanto di seguito esposto.
E' in atti la stampa di un messaggio di posta elettronica, proveniente da 'Nucleo Operativo XXX' e ricevuto dai Carabinieri della Stazione di D. in data 30/9/04. In esso si legge: 'Oggetto: Indagini di P.G.' 'Nr. 86/26-1 di prot.llo PER INDAGINI DI P.G. SI PREGA TRASMETTERE ALL 'ATTENZIONE DEL MLLO C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R.'
Dell'esistenza di tale messaggio il Comandante Magg. R.M. venne in realtà a conoscenza il successivo 1/10/04, informato dal Comandante della compagnia di V. Ten. F.P., da cui dipende la Stazione di D., poiché il comandante di questa era stato colpito dalla anomalia della richiesta (fg 4).
Come risulta dalla nota 16/11/04, il Magg. R.M. appurava che non era in atto alcuna indagine concernente la richiesta formulata nel messaggio; che il numero di protocollo non corrispondeva ad alcuna pratica; lui stesso, apparente autore del messaggio, non era a conoscenza di alcunché.
A seguito di tale nota il Mar.llo capo C. T. veniva iscritto nel registro degli indagati per i delitti di cui all'art. 494, 326 e 232 c.p., e invitato dal Pubblico ministero a presentarsi per essere interrogato; in tale sede si avvaleva della facoltà di non rispondere.
Il Magg. R.M. veniva quindi assunto a sommarie informazioni, e riferiva che l'imputato, temporaneamente applicato al N.O. in un periodo feriale anteriore al 30/9, era venuto sicuramente a conoscenza delle parole chiave per l'utilizzo del personal computer presente presso il Nucleo e del programma di posta elettronica ivi funzionante.
Il Mar. G.L., comandante della Stazione di D., ha confermato di avere ricevuto il messaggio nella data del 30/9/04, proveniente dall'indirizzo di posta elettronica del R.O. del Comando provinciale di Brescia, e di avere informato il Capitano F.P..
Nessun dubbio vi può essere sull'identificazione del Mar. C.T. nell'autore del messaggio. In primo luogo, gli elenchi dei nati nel 1987 e 1988 dovevano essere trasmessi alla sua attenzione; in secondo luogo, il Mar. G.L. ricorda che lo stesso imputato in precedenza gli aveva indirizzato verbalmente la medesima richiesta, motivata da non meglio precisate ragioni di ufficio, e non evasa.
Fu quindi l'odierno imputato, il quale aveva accesso al personal computer del N.O. e disponeva della parola chiave, ad inviare il messaggio in data 30/9/04; ed appaiono a questo punto irrilevanti le allegazioni di cui alla consulenza tecnica della difesa circa l'impossibilità di identificare la postazione da cui il messaggio è stato spedito sulla sola base della sua stampa.
L'imputato, interrogato ex art. 415-bis c.p.p. dal Pubblico ministero in data 7/7/06, ha ammesso il proprio interesse per le informazioni richieste nel messaggio 30/9/05. Egli ricorda di aver parlato con alcuni colleghi dell' eventualità di chiedere informazioni ai Comuni di L. e M. circa in nati negli anni 1987 e 1988 per sviluppare un'indagine che aveva intenzione di svolgere.
Ritiene questo Giudice di dover escludere che la richiesta sia stata mossa da finalità istituzionali.
A parte il fatto che Comandante del N.O. nulla sapeva di tale indagine, e neppure dell'intenzione di svolgerla (nell'interrogatorio il Magg. R.M. precisa che il Mar. C.T. "non aveva competenza a svolgere un'iniziativa di indagine di tale genere, svolgendo compiti esclusivamente esecutivi"), semplicemente incomprensibili appaiono i passi che l'imputato. ricevuti gli elenchi, avrebbe voluto compiere: "verificare se tra i soggetti di L. e M. nati negli anni 1987 e 1988 vi fossero soggetti segnalati quali assuntori di stupefacenti ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309190"; a questo punto avrebbe "sviluppato le indagini", e, se fosse emerso qualcosa di concreto. finalmente informato i superiori.
Non si vede che senso investigativo possa avere tale operazione; non si vede, in particolare, perché il Mar. C.T., quand'anche avesse voluto autonomamente indagare sullo spaccio di stupefacenti, dovesse limitare l'ambito dell'indagine ai nati negli anni 1987 e 1988 nei comuni di L. e M. (rispettivamente 194° e 122° per popolazione nella Provincia di Brescia).
Pare evidente che il fine della raccolta di dati era diverso, certamente diretto a favorire soggetti privati, che avrebbero potuto indirizzare mirate proposte pubblicitarie ai soggetti prossimi alla maggiore età e residenti in quei comuni. Il beneficiario di tali informazioni non è stato identificato con certezza; G.A., titolare della Autoscuola XXX di D., dichiara peraltro di avere conosciuto l'imputato al tempo in cui comandava la Stazione di Q., e, con sospetta reticenza, dice di non poter affermare né escludere di avere mai avuto, da lui o da altri carabinieri, elenchi di giovani.
Ritiene il Giudice che tale comportamento integri gli estremi del tentativo di abuso di ufficio. La violazione di norme di legge e di regolamento, consistente nel sostituirsi al Comandante del N.O. simulando l'esistenza di un'indagine di polizia giudiziaria, è fuori discussione; e fuori discussione è il fatto che questo sia stato posto in essere esclusivamente per arrecare al privato utilizzatore degli elenchi l'ingiusto vantaggio patrimoni aie consistente nella loro utilizzazione a fini commerciali. Il fatto non è stato portato a compimento a causa dei legittimi sospetti nati nel destinatario della richiesta Mar. G.L. Va quindi pronunciata sentenza di condanna.
Deve invece pronunciarsi sentenza di proscioglimento per gli altri reati ascritti.
Con riguardo al reato contestato al capo A), si ritiene indispensabile, ai fini della configurazione del delitto di falso in atto pubblico, la riconoscibilità dell'autore dell'atto; cosa che si ottiene normalmente con la sottoscrizione.
È certo vero che la sottoscrizione vergata a mano può essere sostituita da stampiglie personali, laddove la legge non richieda l'autografia come garanzia formale per l'individuazione dell'autore; tanto che la Corte di Cassazione ha affermato che "È ravvisabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico, anche se il documento sia privo di intestazione e di sottoscrizione, purché risulti incontestata l'esatta individuazione dell'organo cui esso risale" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13578 del 26/04/1989).
Va però sottolineato che il messaggio di posta elettronica (non certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82) non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, bastando intervenire sul programma di posta elettronica perché chi riceve il messaggio lo veda come se fosse inviato da diverso indirizzo.
L'assenza di sottoscrizione e di esatta individuazione dell'organo da cui l'atto promana non consentono di qualificare il messaggio di posta elettronica privo dei requisiti di cui sopra alla stregua di atto pubblico; non sussiste quindi il delitto di cui al capo a).
Venendo da ultimo al delitto di cui al capo C), si rammenta come la norma incriminatrice di cui all'art. 211. 121/1981 punisca non la semplice interrogazione della Banca dati delle forze di polizia per ragioni estranee all'ufficio, ma la comunicazione e l'utilizzazione dei dati da questa estratti; e dell'esistenza di tale condotta non emerge neppure un semplice indizio.
Con riguardo alla commisurazione della pena per il capo B), vanno senz'altro concesse le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. all'imputato, in considerazione dell'incensuratezza e del corretto contegno processuale (si ricordano le ammissioni rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p.). Può essere inoltre riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., stante la particolare tenuità del fatto.
La pena base di mesi sei di reclusione va quindi ridotta ex art. 56 c.p. a mesi tre di reclusione, e ulteriormente ridotta ex art. 321-bis c.p. a mesi due di reclusione, ed ex art. 62-bis c.p. a giorni quarantacinque di reclusione.
La pena, come sopra determinata tenendo conto di ogni circostanza, viene diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2 c.p.p. in considerazione della scelta del rito.
Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria di specie corrispondente ai sensi dell'art. 53 l. 689/81. Può essere anche concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non avendone egli in precedenza fruito e potendosi presumere che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati.
P.Q.M.
Il Giudice,
visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.
dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto al capo B), e, ritenuta
l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., ed applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di giorni trenta di reclusione; sostituita la pena detentiva con Euro 1.140,00 di multa ai sensi dell'art. 53 l. 689/81
visto l'art. 163 c.p., ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa peril termine di cinque anni
visto l'art. 535 c.p.p., pone a carico del condannato il pagamento delle speseprocessuali relative ai reati cui la condanna si riferisce
visti gli artt. 442 e 530, c.p.p.
assolve l'imputato dai reati ascritti ai capi A) e C) perché i fatti non sussistono
visto l'art. 544, comma 3 c.p.p., indica termine di giorni trenta per il deposito della sentenza
Brescia, 11/3/08

Da: trap19/12/2011 11:59:27
per chi ha sostenuto il 615ter state tranquilli, perchè era sostenibile anche tale soluzione

Da: ...........19/12/2011 12:35:51
qualcuno ha dato per scontato che il reato di pecultato sussiste in re ipsa?

Da: trap19/12/2011 12:43:50
io ho sostenuto che  se ci fosse stato peculato doveva essere ai sensi del comma 1 perchè si tratta si energie elettriche. non poteva sussistere il peculato d'uso (comma 2)  perchè le energie non puoi restituirle. tuttavia non c'era danno per l'amministrazione dato che si trattava di una sola mail e quindi era escluso il peculato.

Da: Per Trap19/12/2011 20:27:39
Posso avere il link dove hai reperito la fonte? Grazie

Da: trap19/12/2011 21:00:30
ecco il link
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=604

Da: ...........19/12/2011 22:19:21
scusate volevo dire nel parere n. 2 .......qualcuno ha parlato soltanto della procedibilità e consumazione dando per scontata l'esistenza del reato di appropriazione indebita "in re ipsa"?

Da: ma sapete leggere le soluzioni o no?20/12/2011 18:29:25
ragazzi il parere penale n. 1 era TENTATO ABUSO D'UFFICIO. STOP. Ma le sapete leggere le soluzioni o ve le volete inventare???

Da: x 615 ter è corretto20/12/2011 18:33:39
il parere cui tu insistentemente continui a far riferimento e hai postato il link di poercorsi giuffrè nn è la soluzione al parere ma è stato pubblicato inizi dicembre e FA RIFERIMENTO A TUTTA UN'ALTRA FATTISPECIE CONCRETA!!! LEGGI BENE LA TRACCIA! E LEGGI ANCHE LA SOLUZIONE SU PERCORSI GIUFFRè RIFERITA ALL'ESAME DA AVV 2011 E' INCONTROVERTIBILE! poi se volete crearvi degli alibi e false speranze che il vostro tema passi.... fate pure!

Da: pinco20/12/2011 18:39:09
leggi la sentenza postata sopra, io l'ho fatto come la sentenza postata cmq secondo me va bene anche 615 ter

Da: pinco20/12/2011 18:39:59
il link non è di percorsi giuffre ma di penale.it
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=604

Da: x 615 ter è corretto20/12/2011 18:43:32
si quello che è.... ragazzi io nn capisco come si possa arrivare a convincersi dell'impossibile così. Ovunque viene risolto in quel modo, le fattispecie sono diverse!!!!!!!!!! Sarebbe un'analogia in malam partem a sfavore del reo! il 615 ter tipizza la condotta e i mezzi (sistema informatico) NN è possibile assimilare l'invio di una mail e per di più nn certificata! per i nostri commissari poi era pacifico, quindi nn diciamo stronxxxxx

Da: x 615 ter  corretto20/12/2011 18:47:56
Il messaggio di posta elettronica "semplice", non certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82, non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, e pertanto non può essere qualificato alla stregua di atto pubblico.



N. 20603/04 R.G.MOD. Unico N. 4379/07 R.G.G.I.P.
Sentenza N. 348/08
In data 11/03/2008


E ALLORA???? DOV'E SCRITTO IL 615 TER? MA LE SAPETE LEGGERE LE SENTENZE?
QUESTA ESCLUDE SOLAMENTE L'ATTO PUBBLICO CHE NN C'ENTRAVA UN CAVOLO ICTO OCULI!!! INFATTI MANCO C'HO PERSO TEMPO DIETRO.....CM INVECE HA FATTO LA MAGGIOR PARTE DELLA GENTE ANCHE SE NN CAPISCO PERCHè.... CM PERDERE TEMPO DIETRO AL NULLA!

Da: pinco20/12/2011 18:47:58
infatti io l'ho escluso il 615 ter proprio per i motivi che hai indicato tu, si tratta di una mail e non di un sistema informatico. l'unica  cosa non ho parlato del 479 perchè mi sembrava talmente palese non potesse rientrarci che l'ho evitato, ho invece parlato del peculato escludendolo

Da: pinco20/12/2011 18:52:23
non era cmq sbagliato spiegare perchè si escludeva il 615ter, ci sono molte soluzioni nei vari siti dove si spiega perchè deve ritenersi escluso.

Da: x 615 ter  corretto20/12/2011 19:02:28
pinco anche io nn ho parlato del 479 perchè, come te, l'ho dato per scontato quindi mi sembrava di allungare il brodo per nulla....
Nn ritengo che sia stato sbagliato parlare del 615 ter, anzi, se uno riusciva a parlarne di sfuggita in formula dubitativa senza appensantire troppo il parere era il top... Purtoppo io nn avevo il tempo perchè ho cominciato a scrivere veramente tardi... Mi riferivo solo a chi, insistentemente, ritiene corretta la qualificazione del 615 ter!!!

Da: pinco20/12/2011 19:07:08
si doveva essendoci l'uso della connessione parlare del peculato ma in ogni caso escluderlo per la mancato nocumento alla amministrazione dato che si trattava di una sola mail.

Da: JAGO120/12/2011 22:01:00
Credo che l'unico elemento fornito dalla traccia potenzialmente riconducibile alla fattispecie del peculato consiste nell'appropriazione per fini non istituzionali del "dominio" dell'ufficio   (es.....sempronio"@carabinieridiBeta.it"), atteso che nessun'altra indicazione afferente il profilo appropriativo è palesata in ordine alla proprietà del pc (Sempronio avrebbe potuto anche spedire la mail da casa) e, conseguentemente,  all'energia elettrrica o, ancora, impulsi telefonici (rispettivamente relativi all'alimentazione e alla connessione).

Da: nemo2521/12/2011 13:19:31
sempre sull'art. 615 ter segnalo la posizione di netta chiusura espressa da jus..to..win.it

Da: AVVISO AI NAVIGANTI21/12/2011 13:22:43
L'ESAME è FNITO GIà DA 5 GIORNI ORMAI......ABBOZZATE

Da: PER DUBBI21/12/2011 16:37:25
Caro "dubbi", secondo me ti stai stressando inutilmente.
Il tuo parere non pecca di contenuti, ma è essenziale come dovrebbe essere un buon parere.
Anche io l'ho risolto come te e ho ritenuto l'appropriazione indebitata esistente scrivendo che Tizio non ha riconsegnato la merce alla scadenza, né si è preoccupato di dare informazioni sulla stessa quando gli è stata richiesta.
Dunque se Tizio non ha restituito la merce vuol dire che se ne è appropriato...!
Per quanto riguarda la querela di parte, io non ne ho parlato quasi per nulla se non quando ho detto che il reato essendo procedibile d'ufficio risolveva il problema di un possibile decorrere del termine di 90 gg per la querela di parte...ma non ho specificato se esso termine è decorso oppure no, perché la traccia non era chiara in tal senso...altalex dice che la fine dell'estate coincide con il 21 settembre, per me potrebbe essere anche il 10 di settembre, o il 12, o il 13...e dunque essere fuori tempo per la querela...!
Insomma, era possibile dire di tutto e di più, ma in quel poco tempo, con tracce lacunose l'importante è aver scritto in maniera lineare e corretta...poi per il resto serve la Fortuna, quella con la F maiuscola.

Da: dubbi22/12/2011 12:19:42
Grazie!

Da: 615 ter è azzaccato!!!24/12/2011 14:31:34
Ritengo giusta la scelta per tale titolo di reato (anche se non la ritengo come l'unica). Siate penalisti e pensate come penalisti. Apritevi, quindi, o non sarete mai "elastici" come è lecito attendersi che voi siate, almeno che non vogliate, per forza di cose, fare i civilisti. Non vi irrigidite dietro schemi o dietro soluzioni che non sono le vostre! Ma fare vostra ogni alternativa possibile. Non intendo replicare con chi ha il paraocchi.

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