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14 dicembre 2011 - Parere Penale
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Da: LE CONCLUSIONI??15/12/2011 14:54:22
LE CONCLUSIONI??

Da: carlettino15/12/2011 15:54:21
anche io sono d'accordo con te e praticante sfigato. Il problema era tutto incentrato sul 615 ter. Leggi la sentenza indicata da praticante sfigato: è veramente simile al nostro caso! in più c'era solo che a differenza del nostro caso la cassazione si interrogava se fosse stato integrata anche la corruzione. Comunque se aderivi all'indirizzo che qualificava in senso soggettivo l'accesso abusivo l'unico reato integrato era il 615 ter. Quanto alle cose uscite sul falso, sul peculato secondo me sono veramente fuori traccia. Leggiti il commento di cassazione penale : è illuminante

Da: nemo2515/12/2011 16:32:10
segnalo questa sentenza tratta dalla soluzione jus.. towin sul problema dell' appropriazione   indebita

Corte appello  Catanzaro 14 gennaio 2011
Non integra il reato di cui all'art. 646 c.p.  la semplice mancata restituzione  di beni altrui, trattandosi di omissione inidonea ad integrare l'interversione del possesso allorché non si modifichi
la natura del rapporto giuridico esistente tra il soggetto e la cosa, giacché la fattispecie in parola presuppone sotto il profilo oggettivo un atto di disposizione uti dominus e sotto quello soggettivo
l'intenzione di convertire il possesso in proprietà.

Da: bs15/12/2011 20:23:05
sapete che la traccia del parere di penale

Da: GG15/12/2011 22:02:59
andate a vedere  la soluzione del primo parere sul sito percorsi della giuffrè. era tentato abuso d'ufficio e basta, senza tante pippe inutili!!!!!!! E VAIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!

Da: GG15/12/2011 22:07:53
in più come mi hanno detto alcuni commissari, ammettere il 615 ter nel nostro caso, che tipizza solo la condotta di un accesso ad un SISTEMA informatico, era come ammettere una analogia in malam partem come tale inammissibile in sede penale!!! (semplice mail privata NO pec= atto privato=niente falso)

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Da: .........15/12/2011 22:50:35
non c'era il 615 ter, non c'era il 479....il 323 si ma nella forma del tentativo!!!

Da: carlettino15/12/2011 23:28:08
non me ne frega della giuffrè sostengo ancora 615 ter. Si vedano sezioni unite del 27 ottobre le cui motivazioni sono ancora da depositare. Se sono uscite persino le sezioni unite vuol dire che era necessario parlare del 615 ter

Da: carlettino15/12/2011 23:33:35
e comunque non significa che nel caso il 615 ter in esame non fosse da escludere. Anche per me la fattispecie del 615 ter non era integrata. Ma occorreva comunque soffermarsi sul punto. 

Da: ocio16/12/2011 00:29:49
la mail è atto pubblico dopo la confessione -> 479

Da: per fortuna è finita16/12/2011 08:00:33

Persona

2 dicembre 2011
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 10 novembre 2011 (dep. 28 novembre 2011), n. 44065
Il mero utilizzato di programmi di condivisione peer to peer (P2P) in assenza di ulteriori elementi di riscontro non può fondare una condanna per il reato di divulgazione di materiale pedopornografico ex art. 600-ter, comma 3, c.p.




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30 novembre 2011
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 28 ottobre 2011 (dep. 29 novembre 2011), n. 44126
Il periodico on-llne non può essere considerato "stampa" ai sensi dell'articoIo 57 c.p., pertanto la condotta contestata di non aver impedito la commissione del reato di diffamazione va giudicata come non prevista dalla legge come reato




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20 novembre 2011
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 2 febbraio 2011 (dep. 25 marzo 2011), n. 11997
E' penalmente rilevante anche la realizzazione del materiale pedopornografico avvenuta in maniera "casalinga" o "estemporanea" ancorché non destinata a soddisfare il c.d. "mercato" della pedofilia. In taluni casi, laddove sia esclusa la punibilità della produzione (ex art. 600-ter c.p.), soccorre la norma di chiusura rappresentata dall'art. 600-quater c.p.




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12 maggio 2011
Corte Costituzionale, Sentenza 9 maggio 2011 (dep. 12 maggio 2011), n. 164
Stop alla custodia cautelare obbligatoria in caso di omicidio volontario. Illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, c.p.p., come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla l, 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure




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4 maggio 2011
Tribunale di Milano, IX Sezione Penale, Sentenza 11 novembre 2010
Non costituisce reato la detenzione di disegni o cartoni animati pedopornografici riproducenti bambini e adolescenti di fantasia




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3 maggio 2011
Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 15 marzo 2011 (dep. 28 aprile 2011), n. 16307
Rispetto all'offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui a situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia. Ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita dall'art. 8 cod. proc. pen. né quella fissata dall 'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., ma è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal secondo comma del predetto art. 9 cod. proc. pen., ossia al luogo di domicilio dell'imputato




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28 aprile 2011
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 13 dicembre 2010 (dep. 21 gennaio 2011), n. 1934
In tema di aggravante dell'interesse pubblico del reato accesso abusivo a sistema informatico, non è sufficiente che il sistema appartenga ad un gestore telefonico (che agisce in qualità di concessionaria di pubblico servizio) perché rilevi ai fini dell'aggravante stessa




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20 aprile 2011
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Ordinanza 11 febbraio 2011 (dep. 23 febbraio 2011), n. 11714/2011
Reati informatici. Rimesso alle Sezioni Unite il quesito "Se costituisca il reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen. l'accesso di soggetto abilitato ad un sistema informatico protetto per scopi e finalità estranee a quelle per le quali la chiave di accesso gli era stata attribuita".



Da: per fortuna è finita16/12/2011 08:02:18




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20 aprile 2011
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Ordinanza 11 febbraio 2011 (dep. 23 febbraio 2011), n. 11714/2011
Reati informatici. Rimesso alle Sezioni Unite il quesito "Se costituisca il reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen. l'accesso di soggetto abilitato ad un sistema informatico protetto per scopi e finalità estranee a quelle per le quali la chiave di accesso gli era stata attribuita".



Da: @polpo16/12/2011 08:30:19
Questione: Se integri la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto abilitato ma per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita.
Riferimenti normativi: Art 615 ter C. P..
Ordinanza di rimessione n. 11714/2011

    
    Soluzione: Negativa, salvo che l'accesso o il mantenimento nel sistema integri una violazione dei limiti o delle condizioni dell'abilitazione.

Da: brucewillis16/12/2011 08:59:09
qualcuno ha considerato la confessione come desistenza attiva o pentimento operoso? date un'occhiata a  jus..to.win

Da: Dubbi16/12/2011 09:03:38
Ragazzi nella seconda traccia di penale ho parlato del momento consumativo del reato con 2 orientamenti che fanno distinzione sul momento in cui si consuma l'appropriazione e ho messo che secondo un orientamento il reato si sarebbe consumato alla scadenza del contratto o cmq quando Caio ha richiesto indietro la merce e tizio ha dato risposte evasive! Secondo un altro orientamento invece il reato si è consumato dalla comunicazione della segretaria!
Ma ho dimenticato di scrivere che in ogni caso se non sussiste l'aggravante il reato è procedibile a querela di parte!
Srcondo voi è un errore grave?? Sono disperato....
Poi ho detto che in ogni caso è procedibile d'ufficio per la sussistenza dell'aggravante è ho motivato....ma ho dimenticato totalmente di parlare della procedibilità a querela di parte...

Da: Dubbi16/12/2011 09:37:45
Ragazzi leggendo la soluzione di luca d'apollo sulla Traccia n. 2 noto subito con stupore che è molto differente rispetto a quella di Altalex! Infatti mentre Altalex dice che se non sussiste l'aggravante comunque CAIO è ANCORA IN TEMPO PER PROPORRE LA QUERELA ecco che cosa invece sostiene Luca D'apollo:

La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell'autore.

Inoltre, l'onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l'eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante.

Sembra pertanto che la scoperta fatta a fine luglio 2011 che le scuse di Tizio in realtà nascondevano un'appropriazione indebita non dia la possibilità di agire giudizialmente contro lo stesso per decadenza dal diritto d'azione visto che il sig. Caio non ha presentato querela.

A sto punto quale soluzione dovremmo prendere in considerazione?
E comunque è davvero la verità che se anche un candidato non da la soluzione esatta viene comunque premiato il ragionamento se fatto con criterio e logica?

Sinceramente io ho dimenticato totalmente di parlare di questo punto, cioè ho parlato del momento consumativo dicendo che potrebbero accogliersi due differenti orientamenti al riguardo...MA NON HO SCRITTO SE CAIO è ANCORA NEI TERMINI PER PROPORRE LA QUERELA O MENO...secondo voi ho sbagliato? è un errore?
Ho solamente scritto che per giusrisprudenza consolidata (mi apre sia una sentenza del 2011 o 2010) e che cmq per il mero rinvio alla norma di cui all'art. 646,3 c.p. cmq il reato è perseguibile d'ufficio!

Qualcuno che ha fatto questo parere può per favore rispondermi?
Cosa avete scritto voi?

Da: x Dubbi16/12/2011 09:53:45
Dunque la querela si propone entro tre mesi dalla conoscenza CERTA del fatto costituente reato.

A questo punto bisogna stabilire da quale momento Caio ha avuto conoscenza certa del reato.

Per me, e come me Altalex, Caio ha conoscenza certa del reato perpretato nei suoi confronti al ritorno dalla vacanze, quindi è ancora in tempo per proporre querela (fermo restando l'art 61 n. 11)


Da: x Dubbi16/12/2011 10:47:25
per me se hai parlato solo dell'aggravante 61 n. 11 è meglio ancora, non ti sei ingarbugliato con la questione della querela di parte.

Da: fre16/12/2011 11:08:19
Sono pienamente d'accordo con carlettino io conoscevo le sexioni unite ottobre 22011

Da: tanti dubbi...8116/12/2011 11:25:44
su Altalex per il parere di penale, prima traccia, hanno citato la sentenza del 615 ter c.p. come un'ipotesi  astrattamente configurabile ed hanno specificato che era un parere suscettibile di varie interpretazioni.a Palermo abbiamo tutti seguito l'indirizzo del 615 ter c.p.

Da: duralex16/12/2011 12:53:50
per chi ha sostenuto l'abuso d'ufficio nella forma tentata, cosa avete sostenuto circa la violazione di legge cioè quale legge avrebbe violato, perchè in molti hanno citato il 97 cost, ma secondo me è troppo generico occorreva indicare una violazione più specifica.

Da: Dubbi16/12/2011 12:55:19
Adesso a mente lucida purtroppo mi rendo conto che il mio parere di penale è molto probabilmente insufficiente perchè ho dato per scontato che il reato esiste in re ipsa.
Ho fatto una breve premessa sugli elementi costitutivi del reato, poi ho parlato della consumazione ed infine sulla procedibilità...purtroppo la soluzione di altalex è diversa perchè i punti nodali sono due: accertare l'esistenza del reato e dopo verificare la procedibilità

Da: giustiziere x dubbi16/12/2011 12:58:33
stai sereno, non esiste una soluzione giusta in assoluto!
quella di altalex è solo una soluz possibile tra tante!

se hai accertato bene il reato e verificato correttam la procedib sei a posto. NOn c'è una soluzione tipo da usare, ma tante possibili soluzioni, basta che i contenuti siano giusti!

Da: Dubbi16/12/2011 13:10:52
Purtroppo,pur non essendo scritto male, pecca di contenuto...e me ne accorgo soltanto ora.
Secondo voi la forma viene premiata? Conta davvero avere usare un buon linguaggio tecnico-giuridico ed avere una bella calligrafia?
Spero che almeno i commissari utilizzino come criterio di valutazione una media tra la forma ed il contenuto...Alla scuola forense facevano così.

Da: giustiziere x dubbi16/12/2011 13:22:57
mah guarda.. conta anche tanto il culo!
Io scrivo malissimo, ma soprattutto ho superato l'esame senza aver mai fatto un atto di penale! Non dico che l'avessi fatto male, però.. conta anche tanto la fortuna!

rilassati e goditi il Natale.

Da: carlettino16/12/2011 13:32:00
per fre. Per fortuna qualcuno che ragiona come me! Leggiti il commento nella rivista cassazione penale del giugno 2011. nota Dr. Mengoni. Lo trovi perchè è segnalato in copertina tra le note importanti. so che anche Milano e Torino hanno seguito la nostra tesi...speriamo e in bocca al lupo

Da: M!16/12/2011 13:32:15
Traccia 2:

Io l'ho trovata abbastanza facile, anche se, in effetti era molto facile perdersi ed era molto lunga...

Io ho qualificato il reato ed ho detto che probabilmente si sarebbe potuto contestare a Tizio l'appropriazione indebita. Ho dato atto del fatto che normalmente tale delitto è perseguibile a querela, ma che si procede d'ufficio se le cose sono possedute a titolo di deposito necessario, ovvero ricorre l'aggravante del 61, 11.
Ho scritto che sussisteva (Cass. 989/2011) e ciao.
Questo sono riuscita a fare nel tempo dato.

Però, in realtà e ragionandoci, la soluzione sarebbe stata molto più ampia e secondo me, non è sbagliata nessuna delle altre soluzioni...

Il compito da 50 sarebbe stato così, secondo me:
1. C'è il reato di appropriazione indebita?
a) no, sulla base di una sentenza (non ricordo quale) che dice che l'inadempimento contrattuale non è sempre sinonimo di 646. Questo perchè il legislatore ha inteso punire l'inadempimento solo quando è fraudolento, ossia quando una parte sa dall'inizio che non avrebbe adempiuto (insolvenza fraudolenta);
b) sì, perchè l'interversione del possesso si realizza anche con il rifiuto. Dal mancato adempimento dopo i 4 mesi e dalle risposte evasive date nel momento in cui Caio richiedeva la merce o il corrispettivo si poteva desumere l'intenzione di Tizio di non restituire la merce.

2. Quando si è consumato il reato ai fini della querela?
e pure qui ci sarebbe stato il contrasto...

3. c'è l'aggravante e quindi il reato è procedibile d'ufficio?

Beh, diciamo che sette ore sono un pò pochine per approfondire bene ogni argomento...

Alla fine la cosa veramente importante era l'aggravante, per cui era importante mettere quello...

Da: LIa16/12/2011 13:47:04
Prima di tutto noi da difensori agiamo,poi se il reato non sussiste, sara' chi di competenza a stabilirlo...non ci interessa ai fini di quanto richiesto dalla traccia. In secondo luogo, a prescindere dal momento consumativo, chi ve lo dice che siamo nei termini per proporre querela???? Se il parere fosse stato richiesto a dicembre sarebbero scaduti.Dunque, la querela la proponiamo indicando l'esistenza dell' aggravante, cosi' se i termini sono scaduti si procede d'ufficio, se non fossero scaduti la querela e' valida e' siamo al riparo qualora l' aggravante non venisse riconosciuta( in quest'ultimo caso senza querela non si procede piu'  ). Nella pratica VERA la soluzione e' questa.

Da: LIa16/12/2011 13:50:24
Prima di tutto noi da difensori agiamo,poi se il reato non sussiste, sara' chi di competenza a stabilirlo...non ci interessa ai fini di quanto richiesto dalla traccia. In secondo luogo, a prescindere dal momento consumativo, chi ve lo dice che siamo nei termini per proporre querela???? Se il parere fosse stato richiesto a dicembre sarebbero scaduti.Dunque, la querela la proponiamo indicando l'esistenza dell' aggravante, cosi' se i termini sono scaduti si procede d'ufficio, se non fossero scaduti la querela e' valida e' siamo al riparo qualora l' aggravante non venisse riconosciuta( in quest'ultimo caso senza querela non si procede piu'  ). Nella pratica VERA la soluzione e' questa.

Da: LIa16/12/2011 13:52:44
Non cominciate a criticare gli errori grammaticali che ho fatto....lo so che si scrive e siamo a riparo senza accento...etc... non vi preoccupate...

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