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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: fuoriiiiiiiiii | 05/12/2012 16:19:21 |
... e intanto... | |
Da: fuoriiiiiiiiii | 05/12/2012 16:19:21 |
... e intanto... | |
Da: fuoriiiiiiiiii | 05/12/2012 16:19:26 |
... e intanto... | |
Da: per Maestro Edoardo | 05/12/2012 16:20:06 |
"ricorso n 8157 al cds per il concorso ds nel Lazio è stato accolto" scusa, su cosa era il ricorso ? | |
Da: fuoriiiiiiiiii | 05/12/2012 16:24:25 |
8157 e' un codice della strada......buffoni | |
Da: consiglio di stato accoglie | 05/12/2012 16:33:27 |
Considerato che l'appello sembra presentare apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso articolato in primo grado concernente l'incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione giudicatrice, con particolare riguardo alla violazione dell'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001; Ritenuto che, pertanto, l'istanza cautelare merita accoglimento, ai fini della rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm.; Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8157/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore Roberta Vigotti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/12/2012 | |
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Da: maestro edoardo | 05/12/2012 16:34:18 |
Entra nel sito giustizia amministrativa e leggi. Era sull'incompatibilità dei membri della commissione | |
Da: @fuoriiiiiiiiii | 05/12/2012 16:35:39 |
sei un cafone | |
Da: pure tu | 05/12/2012 16:42:47 |
prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | |
Da: non idoneo lazio | 05/12/2012 16:44:53 |
scusa puoi postare il linck? non riesco a trovarla. Grazie! | |
Da: consiglio di stato accoglie | 05/12/2012 16:46:20 |
vai sul sito del Consiglio di Stato, ricerca ricorsi, inserisci anno e numero del ricorso. E' facile | |
Da: uomini o caporali | 05/12/2012 16:47:31 |
61 | |
Da: consiglio di stato accoglie | 05/12/2012 16:48:47 |
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/DettaglioRicorso.asp?val=201208157 | |
Da: uomini o caporali | 05/12/2012 16:53:12 |
61 | |
Da: ...................................??????????????? | 05/12/2012 16:55:32 |
Num. Reg. Gen.: 8157/2012 Data Dep.: 12/10/2012 Sezione: 1Q Oggetto del ricorso: DINIEGO VISTO D'INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO AL SIG BOAKYE DOMINIC YAW Istanza di fissazione: Istanza di prelievo: NO Ricorrenti/Resistenti Tipo Nome Cognome / Istituzione RICORRENTE DAVINSON KEVIN YAW RESISTENTE AMBASCIATA GENERALE D'ITALIA IN GHANA RESISTENTE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | |
Da: ................................... | 05/12/2012 16:57:30 |
ma perche' prendete in giro le persone? | |
Da: Patrizia non idonea | 05/12/2012 17:01:44 |
Buonasera a tutti. Ci sono novità? | |
Da: maestro edoardo | 05/12/2012 17:02:58 |
Scusa ma sei entrato nel consiglio di Stato? | |
Da: ***** | 05/12/2012 17:03:52 |
Ma vi fate prendere in giro? Non lo sapevate che (non ricordo se il Tar o il Cds) si sono già pronunciati dicendo che era tutto a posto e che non c'era incompatibilità? ma stà gente non c'ha niente da fare... | |
Da: maestro edoardo | 05/12/2012 17:06:40 |
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/DettaglioRicorso.asp?val=201208157 Ecco il link , andateci e verificate | |
Da: Patrizia idonea | 05/12/2012 17:07:36 |
Nessuna novita' al fronte! | |
Da: ma insomma, | 05/12/2012 17:08:24 |
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201208157/Provvedimenti/201204750_15.xml | |
Da: Patrizia idonea | 05/12/2012 17:09:21 |
La ricerca di - http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/DettaglioRicorso.asp?val=201208157 - non ha prodotto risultati in nessun documento. | |
Da: maestro edoardo | 05/12/2012 17:10:04 |
sul ricorso numero di registro generale 8157 del 2012, proposto da: rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino in Roma, piazza Barberini, 52; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Antonella Buono, Augusta Colandrea; per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 2690/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio - Direzione Generale; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Iacovino e l'avvocato dello Stato Basile; Considerato che l'appello sembra presentare apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso articolato in primo grado concernente l'incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione giudicatrice, con particolare riguardo alla violazione dell'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001; Ritenuto che, pertanto, l'istanza cautelare merita accoglimento, ai fini della rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm.; Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8157/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore Roberta Vigotti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE | |
Da: ma insomma, | 05/12/2012 17:10:10 |
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8157/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati: | |
Da: Patrizia idonea | 05/12/2012 17:11:38 |
La ricerca di - http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201208157/Provvedimenti/201204750_15.xml - non ha prodotto risultati in nessun documento. | |
Da: ma insomma, | 05/12/2012 17:11:54 |
N. 04750/2012 REG.PROV.CAU. N. 08157/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 8157 del 2012, proposto da: --------------------------------------------------------- contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di ---------------------------------------------------- per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 2690/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio - Direzione Generale; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Iacovino e l'avvocato dello Stato Basile; Considerato che l'appello sembra presentare apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso articolato in primo grado concernente l'incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione giudicatrice, con particolare riguardo alla violazione dell'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001; Ritenuto che, pertanto, l'istanza cautelare merita accoglimento, ai fini della rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm.; Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8157/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore Roberta Vigotti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/12/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: consiglio di stato accoglie | 05/12/2012 17:11:58 |
Infatti. Non è la sezione 1q come postato da qualcun altro che o è ignorante su come funziona il consiglio di stato e sulle sue sezioni o è in mala fede. La notizia è giusta. Basta andare e verificare. In realtà è una conferma. Il CdS aveva già accolto. Tocca ora al TAR ed eventualmentee di nuovo al CdS pronunciarsi. Si sarebbe dovuto sospendere tutto in attesa di chiarezza. E' un concorso che fa veramente acqua da tutte le parti. E qualcuno dovrebbe risponderne. | |
Da: @Finalmente! | 05/12/2012 17:17:07 |
Da: ma insomma, | 05/12/2012 17:19:55 |
tutti in galera, magari!!! | |
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