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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
61217 messaggi, letto 960095 volte
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Da: fuoriiiiiiiiii05/12/2012 16:19:21
... e intanto...

Da: fuoriiiiiiiiii05/12/2012 16:19:21
... e intanto...

Da: fuoriiiiiiiiii05/12/2012 16:19:26
... e intanto...

Da: per Maestro Edoardo05/12/2012 16:20:06
"ricorso n 8157 al cds  per il concorso ds  nel Lazio è stato accolto"


scusa, su cosa era il ricorso ?

Da: fuoriiiiiiiiii05/12/2012 16:24:25
8157 e' un codice della strada......buffoni

Da: consiglio di stato accoglie05/12/2012 16:33:27
Considerato che l'appello sembra presentare apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso articolato in primo grado concernente l'incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione giudicatrice, con particolare riguardo alla violazione dell'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001;
Ritenuto che, pertanto, l'istanza cautelare merita accoglimento, ai fini della rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm.;
Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8157/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini,    Presidente
Maurizio Meschino,    Consigliere
Roberto Giovagnoli,    Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg,    Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti,    Consigliere
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2012

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Da: maestro edoardo05/12/2012 16:34:18
Entra nel sito giustizia amministrativa e leggi. Era sull'incompatibilità dei membri della commissione

Da: @fuoriiiiiiiiii05/12/2012 16:35:39
sei un cafone

Da: pure tu05/12/2012 16:42:47
prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Da: non idoneo lazio05/12/2012 16:44:53
scusa puoi postare il linck? non riesco a trovarla. Grazie!

Da: consiglio di stato accoglie05/12/2012 16:46:20
vai sul sito del Consiglio di Stato, ricerca ricorsi, inserisci anno e numero del ricorso. E' facile

Da: uomini o caporali05/12/2012 16:47:31
61

Da: consiglio di stato accoglie05/12/2012 16:48:47
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/DettaglioRicorso.asp?val=201208157

Da: uomini o caporali05/12/2012 16:53:12
61

Da: ...................................???????????????05/12/2012 16:55:32

Num. Reg. Gen.: 8157/2012     Data Dep.: 12/10/2012     Sezione: 1Q
Oggetto del ricorso: DINIEGO VISTO D'INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO AL SIG BOAKYE DOMINIC YAW
Istanza di fissazione:        
Istanza di prelievo: NO       
Ricorrenti/Resistenti

Tipo     Nome Cognome / Istituzione
  RICORRENTE      DAVINSON KEVIN YAW
  RESISTENTE      AMBASCIATA GENERALE D'ITALIA IN GHANA
  RESISTENTE      MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Da: ...................................05/12/2012 16:57:30
ma perche' prendete in giro le persone?

Da: Patrizia non idonea05/12/2012 17:01:44
Buonasera a tutti.
Ci sono novità?

Da: maestro edoardo05/12/2012 17:02:58
Scusa ma sei entrato nel consiglio di Stato?

Da: *****05/12/2012 17:03:52

Ma vi fate prendere in giro?
Non lo sapevate che (non ricordo se il Tar o il Cds) si sono già pronunciati dicendo che era tutto a posto e che non c'era incompatibilità?

ma stà gente non c'ha niente da fare...

Da: maestro edoardo05/12/2012 17:06:40
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/DettaglioRicorso.asp?val=201208157

Ecco il link , andateci e verificate

Da: Patrizia idonea05/12/2012 17:07:36
Nessuna novita' al fronte!

Da: ma insomma,05/12/2012 17:08:24
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201208157/Provvedimenti/201204750_15.xml

Da: Patrizia idonea05/12/2012 17:09:21
La ricerca di - http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/DettaglioRicorso.asp?val=201208157 - non ha prodotto risultati in nessun documento.

Da: maestro edoardo05/12/2012 17:10:04
sul ricorso numero di registro generale 8157 del 2012, proposto da:



rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino in Roma, piazza Barberini, 52;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Antonella Buono, Augusta Colandrea;


per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 2690/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici




Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio - Direzione Generale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Iacovino e l'avvocato dello Stato Basile;




Considerato che l'appello sembra presentare apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso articolato in primo grado concernente l'incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione giudicatrice, con particolare riguardo alla violazione dell'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001;

Ritenuto che, pertanto, l'istanza cautelare merita accoglimento, ai fini della rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8157/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
  

Da: ma insomma,05/12/2012 17:10:10
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8157/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Da: Patrizia idonea05/12/2012 17:11:38

La ricerca di - http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201208157/Provvedimenti/201204750_15.xml - non ha prodotto risultati in nessun documento.

Da: ma insomma,05/12/2012 17:11:54
N. 04750/2012 REG.PROV.CAU.

N. 08157/2012 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 8157 del 2012, proposto da:



---------------------------------------------------------
contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

----------------------------------------------------

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 2690/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici




Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio - Direzione Generale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Iacovino e l'avvocato dello Stato Basile;




Considerato che l'appello sembra presentare apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso articolato in primo grado concernente l'incompatibilità di alcuni dei membri della Commissione giudicatrice, con particolare riguardo alla violazione dell'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001;

Ritenuto che, pertanto, l'istanza cautelare merita accoglimento, ai fini della rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8157/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Da: consiglio di stato accoglie05/12/2012 17:11:58
Infatti.
Non è la sezione 1q come postato da qualcun altro che o è ignorante su come funziona il consiglio di stato e sulle sue sezioni o è in mala fede. La notizia è giusta. Basta andare e verificare.
In realtà è una conferma. Il CdS aveva già accolto.
Tocca ora al TAR ed eventualmentee di nuovo  al CdS pronunciarsi.
Si sarebbe dovuto sospendere tutto in attesa di chiarezza.
E' un concorso che fa veramente acqua da tutte le parti.
E qualcuno dovrebbe risponderne.

Da: @Finalmente!05/12/2012 17:17:07

Da: ma insomma,05/12/2012 17:19:55
tutti in galera, magari!!!

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