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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: M.x. | 01/09/2012 18:30:42 |
Evakant la rosicone invidiosa, trombata dalla realta'. | |
Da: Ma davvero DS Indelicato? | 01/09/2012 18:33:29 |
"... occorre a nostro avviso un intervento governativo mediante un decreto d'urgenza che trovi una soluzione politica proposta al Parlamento, per tutelare da una parte gli idonei dirigenti al termine delle prove, certamente meritevoli di aver superato l'intero percorso, dall'altra consenta agli altri candidati ricorrenti esclusi un percorso di reiterazione delle prove in maniera tale che l'interesse generale del servizio venga preservato dal caos e dal pericolo incombente di blocco della macchina amministrativa ..." ?????? | |
Da: Ma non pensa | 01/09/2012 18:48:28 |
DS Indelicato che la " macchina amministrativa" abbia già ampiamente dimostrato di essere bloccata? ... e poi chi l'ha bloccata? MIUR, USR, Commissioni, Sindacati, DS organizzatori di corsi di preparazione alle varie prove d'esame non hanno responsabilità ? La responsabilità è solo degli altri? ( dei candidati onesti) Il suo intervento è un po' troppo tardivo! | |
Da: evakant... | 01/09/2012 18:49:30 |
@M.x. Ciao multinick, sempre in forma... Buon inizio anche a te. | |
Da: ancora 2 | 01/09/2012 18:52:04 |
oh oh, non pensavo di creare rumore, evidentemente c'è ancora molto da dire su questo concorso lombardo...che con la sentenza del 20 novembre troverà definitivo annullamento a cui però farà seguito un mini concorso, leggendo fra le righe della proposta Formigoni? | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 18:55:32 |
Il concorso non sarà affatto annullato. Gli scritti, quelli si saranno annullati. Essi sono anacronistici e privi di senso logico. Sono stati organizzati con buste trasparenti a dimostrazione della loro poca attendibilità . Possono al massimo rappresentare un punto di partenza per un eventuale colloquio, null'altro. | |
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Da: la multi - str....epitosa, str...atrombata | 01/09/2012 19:04:35 |
str....ainvidiosa supercozza non si stacca un attimo dal pc e risponde immediatamente ( sembra che aspetti solo i suoi post come faceva tempo addietro con fd...) alla sua ossessione recente - evakant - , visto che la sua vecchia fiamma non se la fila !! Ma dimmi, cara multi - tutto ( il peggio ) : non hai mai qualche fisiologico bisogno che ti faccia alzare dalla postazione che occupi no stop? Forse la bile ti riempie tanto il cervello, che dimentichi altre umane pulsioni? Continua pure a presidiare il pc, cara, mentre gli altri vivono e si affacciano qui solo per ridere di te, mentre cercano qualche news che valga la pena di esser letta......non ti esaltare, non sei tu quella della smart news, per niente al mondo! | |
Da: ancora 2 | 01/09/2012 19:08:08 |
quindi per le persone che non hanno superato gli scritti e che hanno fatto ricorso, niente valutazione degli scritti e a tutti toccherà ripetere il colloquio? Ho capito bene le geux sont fait? Mi sembra alquanto improbabile e complesso!! | |
Da: Buonasera | 01/09/2012 19:21:42 |
...c'è e guarda tutti, ma quando farà uscire i risultati della Campania, lui che tutto può? | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:28:19 |
@ Buonasera So,lo i canarini sanno e possono tutto!!! | |
Da: Buonasera | 01/09/2012 19:32:32 |
io so che lui c'è e tutto può e tra poco ci dirà i nomi degli idonei campani, io lo sento, è vicino il momento.... | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:36:47 |
Chi è Dio ??? A novembre??? | |
Da: Buonasera | 01/09/2012 19:42:55 |
No, Dio metterà le cose a posto in Campania, aspetto di vedere i risultati di qualcuno, aspetto e spero.... | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:44:47 |
@Buonasera Sapere e sentire completano ogni canzone ogni emozione. Tu che sai, che senti e che canti sussurrami le buone notizie che apprendi. | |
Da: Buonanotte | 01/09/2012 19:46:30 |
ma tu stai fuori ! Ancora pensi alla campania ! Ma datti pace, cerca nell'usr umbria e vedrai che la tua amica è ds da oggi, tu caschi in tutti i depistaggi, fatti furba. | |
Da: chi mi spiega ? | 01/09/2012 19:50:32 |
Mi son perso qualcosa? Di che parlate con gergo cifrato? Sulla campania c'è buio pesto, l'usr non pubblica niente da luglio e voi che dite qui? Umbria e Campania che cos'hanno in comune? | |
Da: Buonpomeriggio | 01/09/2012 19:50:45 |
non quella lei sta aspettando ben altro, dico bene? | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:53:46 |
Bon soir | |
Da: Le geux sont fait........ | 01/09/2012 19:54:41 |
à bientot, je dois m'en aller. | |
Da: Buonanotte | 01/09/2012 19:57:51 |
Qui solo noi aspettiamo ancora l'annullamento, i nuovi ds hanno firmato il contratto e nessuno li sposta più dalle poltrone. In Umbria la nuova ds è operativa, ha avuto quello che voleva, se tu aspetti la Campania, allora vuol dire che aspetti qualcun altro. | |
Da: VENDETTA | 01/09/2012 21:14:04 |
ragazzi ho saputo che sono molto agitati , perderanno le poltrone che non hanno mai avuto. auguri e brindate è finita . anch'io avrei voluto il ricnoscment del'incompatibilità da parte del giudice calabrese,per dare una dimotrazione di pulizia | |
Da: VENDETTA | 01/09/2012 21:16:51 |
il problema non è solo l'incompatibilità , qualcuno ha scritto di un dischetto ,chi sa deve parlare , dobbiamo mettere fine a questa pagliacciata. dovete avere la forza di deunciare. | |
Da: sput-nick | 01/09/2012 21:19:09 |
Ben sintonizzati su R-DS. Ringraziamo il radioascoltatore che ci ha richiesto il brano di Marco Masini "Vaffanculo". Una bellissima canzone, impegnata e pregnante di significati, che in questi ultimi giorni è molto gettonata. Chissà come mai, strano! Ma cambiamo argomento. La nostra rubrica "scoviamo sul web e pubblichiamo" punta l'obiettivo sull'analisi del giurista Mario Fiorentino, in merito alla questione dell'incompatibilità . Leggete attentamente. Evaaaaaaaak, dai, non annoiarti, è un lenzuolo piccolo! ... "Per quanto concerne i « rapporti » tra i componenti delle commissioni di concorso e i candidati, principio ormai consolidato è che deve farsi applicazione dell'art. 51 del Codice di procedura civile, sicché la ricorrenza di una causa di incompatibilità , ivi prevista, comporta l'obbligo di astensione del componente (o dei componenti) della commissione e, in caso di violazione di detto obbligo, l'illegittimità degli atti concorsuali[5]. Un particolare ruolo è stato svolto dal massimo organo della giustizia amministrativa attraverso la formulazione del criterio sintomatico di incompatibilità . In base ad esso sussiste l'incompatibilità quando « i rapporti personali » fra esaminatore ed esaminando siano tali da far sorgere il « sospetto » che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo[6]. Si comprende appieno l'importanza di detto criterio. In base ad esso, infatti, anche quando il legame che corre tra commissario e candidato non sia tale da essere icto oculi riconducibile entro i casi tassativi di astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c., sussisterà , comunque, l'incompatibilità se tale rapporto sarà idoneo a generare (anche solo) il sospetto di parzialità , cioè (per volere mutuare un linguaggio più consono al diritto penale) se esso esporrà a pericolo (lesione potenziale e non effettiva) il bene giuridico protetto dall'ordinamento (appunto, l'imparzialità e il buon andamento della P.A.)[7]. Il massimo organo della giustizia amministrativa ha in tal senso specificato che in presenza dei legami testé accennati, idonei a radicare il sospetto di parzialità , non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l'incompatibilità anche « il solo pericolo » di una compromissione dell'imparzialità di giudizio[8]. In tal caso, l'effetto invalidante della procedura si verifica sulla base del mero giudizio in astratto ed ex ante circa gli effetti potenzialmente distorsivi del sospetto del difetto di imparzialità , ricollegato alla situazione specificata dal Legislatore e dai principi generali cristallizzati dall'art. 97 della Carta fondamentale, senza che Sulla base dei principi generali espressi, invero, la giurisprudenza ha ritenuto operante l'obbligo di astensione non solo nei casi in cui candidato e commissario fossero legati da rapporti professionali stabili e formalmente instaurati (v., ad es., la congiunta partecipazione ad associazione professionale medica)[13], ma anche quando il sospetto del difetto di imparzialità fosse generato da un complesso di elementi diversi, ciascuno dei quali, di per sé, non autonomamente considerabile come (sufficiente) causa di incompatibilità (in quanto non integrante legame «formale» di collaborazione)[14]. . 3.5. L'irrilevanza della «buona fede» del commissario e della «prova della resistenza». Stanti i rapporti che generano l'incompatibilità del commissario, l'obbligo di astensione opererà oggettivamente. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito come in tal caso a nulla rilevi la «buona fede» del soggetto incompatibile[27] e sia, comunque, parimenti irrilevante ogni qualsivoglia «prova della resistenza». Si è invero aderito alla tesi secondo cui la mera presenza del soggetto incompatibile deve essere presuntivamente considerata quale fonte di perturbazione del processo logico valutativo che è alla base del giudizio a cui è chiamato l'organo (monocratico o, nel caso della prova della resistenza, collegiale)[28]. Tali affermazioni, del resto, sembrano in linea con i principi sopra richiamati, secondo cui è sufficiente a radicare l'incompatibilità anche il solo «pericolo» di una compromissione dell'imparzialità di giudizio. 4. Risvolti di natura penale: i recenti chiarimenti della Suprema Corte in ordine all'obbligo generale di astensione ex art. 323 c.p. . La presenza di un interesse personale nella procedura concorsuale, oltre a rilevare sotto il profilo della validità della stessa, può invero assumere importanza anche nell'ambito del diritto penale, ai sensi dell'art. 323 del Codice. Recentemente, al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta al fine di chiarire i rapporti tra l'obbligo di astensione sancito dall'art. 323 c.p. e le altre norme extrapenali vigenti in materia[29]. In tale occasione, i giudici di legittimità hanno precisato che l'art. 323 cod. pen., nel sancire l'obbligo di astensione «...in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto...», ha creato un dovere generale di astensione riguardante ogni pubblico agente che si trovi in conflitto d'interessi (fermo restando che l'elemento oggettivo del reato è integrato anche dalla mancata astensione non determinata da un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma da un diverso interesse che sia - altrove - normativamente indicato). La Corte ha cioè chiarito che l'espressione «...omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti...» deve essere letta nel senso che l'art. 323 c.p. ricollega l'obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative: 1) quella dell'obbligo di carattere generale, derivante dall'esistenza, appunto, di un interesse proprio o di un prossimo congiunto; 2) quella della verificazione dei singoli casi in cui l'obbligo sia prescritto da altre disposizioni di legge che vengono richiamate secondo il noto meccanismo dell'«incorporazione». Secondo la Cassazione - in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, la «facoltà » di astensione eventualmente prevista da una norma speciale viene «abrogata» e sostituita dall'«obbligo» di astensione derivante, appunto, dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto Al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 323 c.p., non è dunque necessario che un siffatto obbligo sia previsto dalle specifiche norme di settore che disciplinano l'attività svolta dal pubblico agente, potendo ravvisarsene la fonte, direttamente, nel precetto generale contemplato dall'art. 323 c.p., ogni qualvolta questi sia portatore di un interesse personale[30]. Tale interpretazione rileva sommamente nei pubblici concorsi laddove, a rigore (ferma restando la possibilità che il reato venga integrato attraverso altre violazioni di legge o di regolamento che non siano quelle previste in materia di incompatibilità ), mancando una disciplina specifica, l'obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. non potrebbe rilevare sotto il profilo penale, stante il divieto di analogia in malam partem (ex art. 25, secondo comma Cost., 14 Disp. prel.) vigente, appunto, nella materia delle incriminazioni". Su questo argomento è intervenuto quest'oggi un postista, secondo il quale, nonostante la posizione del CdS, in Calabria il concorso non verrà annulato. Se lo dice lui, che certamente sarà un principe del forum, sarà vero! Ma cerrrrrrrrtoooooooooooo!!!!!!!!!!!! Buonanotte a tutti amici e, mi raccomando, siate feeeeeeeelici!!! | |
Da: VENDETTA | 01/09/2012 21:20:18 |
ragazzi ma l'orale lo schifo che hanno fatto l'avete dimenticato!!!!! una che è passata, la quale era straconvinta di averlo superato mi ha detto apertamente tanto anche se si risponde non si capisce se ti fanno promosso. | |
Da: VENDETTA | 01/09/2012 21:26:44 |
ma state scherzando o sparate cazzate, vi arrampicate sugli specchi. c'era genteche si vantava i aver atto il corso con lui e che la traccia era già stata trattata durante il corso i perfezionamente. ma sto cazzo di ministro profumo che fa !!!!!!!! ma perchè fa fita di non sentire eppure tre colleghe gli hanno scritto | |
Da: VENDETTA | 01/09/2012 21:29:02 |
good night a tutti . Viscomi lo sai che molte donne si sono innammorat di te | |
Da: Prrrrrrrrrrrr ! | 01/09/2012 21:58:37 |
Vedere come vi agitate mi fa pensare a un nugolo di mosche che litigano sul cibo (il cibo delle mosche) . Ma pensate a insegnare seriamente , altro che incarichi inutili ai provveditorati , ai sindacati , in politica , e maternità multiple . Quanta gente fra voi prima di Brunetta si ammalava sempre e adesso sta sempre bene ? Un doveroso saluto : ppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ! | |
Da: @ sput-nick | 01/09/2012 22:05:44 |
Interessante l'articolo di Fiorentino che hai postato. Addirittura si ha incompatiubilità anche se c'è soltanto il sospetto di una disparità di trattamento...a prescindere dalla traduzione in pratica di questo favoritismo!!!! E in Calabria? Corsisti, collaboratrici, docenti discattati all'Usr come la segretaria, anch'ella dipendente dell'Usr...Che grande casino!!!!!!!! | |
Da: dubbio incompatibilità e USR Calabria | 01/09/2012 22:41:25 |
Per gli Speakers di R-DS: Sicuramente l'Usr Calabria avrà fatto sottoscrivere ai componenti della Commissione una dichiarazione di compatibilità con la funzione da svolgere............................................................... Però mi chiedo se, prima di nominare gli aspiranti Commissari, con Decreto n.18004 del 28 Settembre 2011, il Direttore Generale (Francesco Mercurio), sottoscrittore dello stesso, e il suo Ufficio abbiano o meno verificato l'eventuale sussistenza di incompatibilità ... Inoltre mi domando se i corsi oggetto dell'ordinanza del CdS siano stati organizzati dalla stessa USR Calabria e se fosse così sarebbe molto strano che l'USR Calabria abbia sottovalutato la possibile presenza di incompatibilità .... Vi preso redazione di R-DS aiutatemi a capire.... Grazie | |
Da: Gis | 01/09/2012 22:44:13 |
Non ho superato preselettiva, non ho riconosciuto la mia scheda. Prefiguravo questo scenario calabrese. Tutto era prescritto. | |
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