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dubbio su Penale
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Da: dirtto civile per tutti28/09/2011 17:36:01
Nel primo caso, credo, sia indiscutibile il tentato omicidio.
La causa sopravvenuta non rileva (come qualcuno sosteneva) per il semplice fatto che la fattispecie tentata è figura autonoma dal reato consumato e, pertanto, si regge su un nesso eziologico autonomo: il giudizio di idoneità ex ante assolve questa funzione, tenendo luogo del nesso di causa in via del tutto ipotetica. Non rileva nemmeno la base di valutazione dell'idoneità datochè il giudizio è ex ante e, quindi, per definizione, fatti sopravvenuti non sono dirimenti al fine di accertare il presupposto.
Nel secondo caso, io credo dipenda dalla qualifica dell'errore: se si tratta di errore di esecuzione, si applica l'aberractio ictus, art. 82 c.p., con conseguente imputazione per omicidio volontario.
Tuttavia, datochè Tizio crede di sparare per difendersi da un'aggressione, suppone di farlo nell'esistenza di una scriminante, dunque dovrebbe applicarsi il 59, comma 4. Il dubbio,pertanto, è questo? E' compatibile l'applicazioen congiunta degli art. 82 c.p. e 59, comma 4? La risposta è positiva. Se, infatti, l'art. 60 c.p., cui l'art.82 rinvia, consente di valutare anche la mera circostanza attenuante della pena a vantaggio del soggetto agente, a maggior ragione consente di valutare la circostanza di esclusione della pena, risultando, altrimenti, incostituzionale per violazione dell'art. 3 cost.
In altre parole, dunque, Tizio dovrebbe rispondere ai sensi dell'art. 82 ma datochè opera la scriminante putativa si applica l'art. 59, comma 4. Residua la colpa? Credo di sì ma non mi viene in mente sotto quale aspetto!!!Non per colpa impropria perchè Tizio non commette alcuna imprudenza del ritenere configurabile la scriminante, semmai per eccesso colposo, eccedendo i limiti ma non sono convinto nemmeno di questo!!!Secondo voi???

Da: Ansia28/09/2011 18:41:11
io, però, facevo riferimento al primo quesito.....
non a quello del poliziotto!!!
E infatti non capivo come mai ad un certo punto si parlasse di poliziotto e nebbia...
vabbè!
Sono d'accordo diritto civile per tutti.Potrebbe essere un'ipotesi di aberratio ictus atteso che viene colpita una persona diversa da quella presa di mira ed opera la scriminante della legittima difesa, in considerazione del fatto che queste operano obiettivamente.

Di scriminante putativa, invece, si parla quando l'agente è convinto che sussistano i presupposti di una causa di giustificazione e questi, invece, non sussistano. In questo caso l'agente non risponde del reato ma se l'errore sulla esistenza della scriminante dipende da colpa ed è prevista la fattispecie colposa, risponde a titolo di colpa.

Nel caso di cui parliamo,  per quel che ho capito, il poliziotto non si accorge che Tizio lo sta aggredendo.
La scriminante, perciò, opera in modo obiettivo escludendo l'antigiuridicità della condotta....

Che confusione... Tipo calcoli matematici...

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