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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: PreVISIONE09/07/2023 15:56:30
Uomo o donna ?
Rispondi

Da: Infinity_2015 09/07/2023 16:13:32
Non lo so. Non so proprio chi sia
Rispondi

Da: PerPeridem09/07/2023 19:13:18
Tranne al concorso Ferro, ci sono sempre stati bocciati agli orali. Certo si parla di pochissime persone, in quello del 2019 ce ne sono stati 2, in quello del 2016 mi pare pure 3 o4. Uno dei bocciati, litigò con la commissione per una domanda cui non sapeva rispondere e alla fine fu bocciato.
Cmq non sono una passeggiata. Certo le probabilità di superare l'orale sono altissime ma bisogna studiare e mantenere i nervi saldi.
Rispondi

Da: Infinity_2015 09/07/2023 22:17:53
va bene. Ma perchè è stato/a bocciato?
Se non hanno bocciato candidati con risposte errate perchè c'è stato un bocciato? Ha fatto scena muta?
Rispondi

Da: Principi che governano il sistema di correzione10/07/2023 00:11:32
Pubblicato il 13/04/2023
N. 03733/2023REG.PROV.COLL.
N. 05898/2020 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5898 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Accarino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato Federico Tedeschi, in Largo Messico n. 7,
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
el sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I, n. -OMISSIS- del 18 novembre 2019, che ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso il verbale -OMISSIS-, redatto dalla Commissione esaminatrice il 20 aprile 2017, che lo ha dichiarato inidoneo a sostenere le prove orali nel concorso per 5000 posti da notaio, indetto con decreto del 21 aprile 2016; ed altresì ha respinto i motivi aggiunti da questo proposti avverso il decreto del Ministero della Giustizia del 15 febbraio 2019 di approvazione della graduatoria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
… (omissis)

DIRITTO
1. L'appello è infondato, il che consente al Collegio di prescindere dal rilevare d'ufficio l'improcedibilità del gravame ex art 35, co.1 c.p.a. in ragione della tardiva impugnazione da parte del ricorrente in primo grado, con motivi aggiunti, della graduatoria definitiva approvata con d.m. 15 febbraio 2019.
Preliminarmente, ai fini della decisione, il Collegio ritiene opportuno rammentare, sulla scorta di quanto già chiarito dal giudice di prime cure, i principi che governano il sistema di correzione degli elaborati scritti del concorso notarile.
L'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 166 del 2006 prevede che la Commissione, prima di iniziare la correzione, definisca i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse. Alla luce dell'art. 34, comma 50, lettera f), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, l'eventuale giudizio di non idoneità deve essere sinteticamente motivato con ricorso a "formulazioni standard", che la Commissione deve predisporre contestualmente alla definizione dei criteri che regoleranno la valutazione degli elaborati. La ratio di tale previsione consiste nel semplificare e snellire il lavoro della Commissione, nel rendere omogenea l'applicazione dei criteri prestabiliti, nonché più semplice la verifica, ab externo, dell'osservanza dei criteri che la Commissione ha predeterminato.
L'art. 11, d.lgs. n. 166 del 2006 prevede che la Commissione formuli un giudizio complessivo di idoneità/inidoneità all'esito, di regola, della correzione delle tre prove scritte. Tuttavia, al comma 7, la norma prevede che "Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi".
Quest'ultima previsione è stata evidentemente inserita al fine di agevolare le operazioni di correzione delle prove scritte e, tuttavia deve essere correttamente intesa e devono esserne chiariti i necessari corollari.
Solo le cause di nullità e le "gravi insufficienze", prefigurate dall'art. 11, comma 7, definibili anche come "errori ostativi", sono idonee a precludere l'ulteriore corso della correzione degli elaborati di un candidato e la successiva attività valutativa della Commissione.
Tuttavia, come opportunamente sottolineato dal giudice di prime cure, la circostanza che la Commissione proceda alla lettura del terzo elaborato non implica, come vorrebbe sostenere l'appellante, che non vi siano tout court anomalie, errori o mancanze nei primi due elaborati, ma solo che queste non configurano ipotesi di nullità o di gravi insufficienze ostative al prosieguo della valutazione degli stessi. La presenza di eventuali carenze - rilevanti ma non direttamente ostative - emergerà viceversa nell'ambito del giudizio complessivo reso dalla Commissione tramite il formulario standard.
Infine, è appena il caso di sottolineare che il rilievo di "errori ostativi" anche solo nel terzo elaborato non preclude - ma anzi impone - alla Commissione esaminatrice l'obbligo di dichiarare ipso facto il candidato non idoneo.
In sostanza, un giudizio di idoneità complessiva è consentito unicamente laddove in nessuna delle tre prove vengano rilevate nullità formali o sostanziali previste per legge o gravi insufficienze, nei termini e contenuti in precedenza indicati nella elaborazione dei criteri.
Sul fronte della giurisprudenza, deve ulteriormente rammentarsi che l'individuazione dei c.d. "errori ostativi" nell'ambito del concorso notarile, così come la correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito della valutazione. Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell'organo collegiale - si ribadisce - essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2017 n. 558).
Ancora recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che, nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un'ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti. In altre parole, le valutazioni rese dalla Commissione esaminatrice nell'ambito del concorso notarile non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile e il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore, sostituendo il proprio giudizio a quello della Commissione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 18 giungo 2019, n.4127).
2. Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, risultano innanzitutto destituiti di ogni fondamento le censure volte a contestare le conclusioni del giudice di primo grado sulla procedura di valutazione degli elaborati concorsuali, in quanto il mancato riconoscimento dei c.d. "errori ostativi" nel primo e nel secondo elaborato dovrebbe corrispondere automaticamente ad una valutazione positiva sugli stessi.
Osserva il Collegio che, come correttamente considerato anche dal Tar, si tratta di censure che denotano il travisamento, da parte dell'appellante, delle modalità di correzione seguite dalla Commissione che, invece, si è conformata al dettato normativo di cui al citato art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166 del 2006.
Come già evidenziato, alla stregua di tale norma, nel caso in cui la Commissione rilevi, nella correzione del primo o del secondo elaborato, delle anomalìe, queste non sempre determinano un immediato giudizio di inidoneità, conseguendo esso solo al rilievo di cause di nullità dell'atto negoziale oggetto di prova, ovvero alla presenza di nullità e gravi insufficienze.
Aggiungasi che la norma si riferisce solo a nullità e gravi insufficienze del primo o del secondo elaborato. La sussistenza di insufficienze meno gravi non legittima la mancata lettura degli elaborati successivi e non indica, logicamente, nemmeno un giudizio di piena sufficienza sull'elaborato precedente, laddove la Commissione abbia proceduto alla lettura di quello o di quelli successivi, non avendo riscontrato gravi lacune "ostative".
Sarebbe, quindi, irragionevole sostenere che, al termine della correzione di tutti gli elaborati, non si possa procedere ad una esclusione del candidato motivata con le anomalie riscontrate in tutti gli atti consegnati dal candidato, compresi quelli per cui non sono state rilevate le ipotesi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166 del 2006. In altri termini, la circostanza che, dalla lettura del primo e del secondo elaborato non siano state riscontrate nullità, errori o lacune talmente gravi da precludere la lettura della terza prova, non significa che i medesimi primi due elaborati siano esenti da valutazioni negative da parte della Commissione.
E' quanto accaduto nel caso di specie. Ne consegue che non vi è alcuna contraddittorietà nella motivazione laddove, pur non avendo rilevato nei primi elaborati nullità "ostative", ossia preclusive del prosieguo della correzione, la Commissione ha, poi, nel giudizio complessivo di inidoneità, enumerato tutte le criticità rilevate, ivi comprese quelle relative ai primi due elaborati.
Ben ha fatto, in definitiva, il Tar, ritenendo corretta la procedura seguita dalla Commissione di valutazione che, non ravvisando durante la correzione del primo e del secondo elaborato, pur in presenza di anomalie, le ipotesi di cui all'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166 del 2006, ha proceduto all'esame del terzo elaborato, per poi dichiarare la non idoneità del candidato sulla base di una complessiva valutazione degli elaborati.
Non meritano accoglimento nemmeno i profili di doglianza volti a contestare la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza del primo giudice che avrebbe effettuato una valutazione di merito degli elaborati, sotto alcuni profili, in contraddizione con le proprie precedenti affermazioni relative all'impossibilità di entrare nel merito della valutazione discrezionale tecnica operata dalla Commissione.
Come esposto in narrativa, l'interessato ha contestato, al contempo, la parziale e/o mancata valutazione delle ricostruzioni giuridiche alternative dallo stesso proposte al fine di dimostrare la correttezza delle prove svolte e, in particolare, la disparità di trattamento subita per essere stato escluso a causa delle soluzioni giuridiche prospettate nel terzo elaborato, analoghe a quelle di altri candidati, invece risultati idonei.
Orbene, al riguardo il Collegio ritiene di confermare integralmente le valutazioni compiute dal giudice di prime cure alla luce dei suesposti canoni ermeneutici relativamente ai limiti del sindacato giurisdizionale in materia concorsuale.
Sebbene l'appellante insista nel qualificare le proprie censure come volte ad enucleare profili di travisamento nel giudizio (e, dunque, a sostenere la correttezza delle proprie soluzioni giuridiche ed evidenziare una disparità di trattamento rispetto agli altri candidati), non può non osservarsi che esse si sostanziano esclusivamente in un'aperta critica alle valutazioni discrezionali compiute dalla Commissione, finendo per ingerirsi nel merito del giudizio di questa.
Non è, quindi, condivisibile la prospettazione difensiva che, al di là delle peculiari finalità indicate, mira a proporre una diversa valutazione del terzo elaborato attraverso una confutazione nel merito dei rilievi della Commissione.
Aggiungasi, quanto alla disparità di trattamento contestata con particolare riferimento all'esame del terzo elaborato, che l'appellante è stato, comunque, escluso dal concorso sulla base di un giudizio complessivo negativo di tutti e tre gli atti consegnati e che, come pure più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati. In ogni caso, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5048).
Inoltre, premesso che pacificamente è precluso al giudice amministrativo entrare nel merito del giudizio della Commissione, se non nei casi limite sopra indicati, non vi è nella sentenza del giudice di prime cure la contraddittorietà contestata dall'appellante, posto che il Tar solo ad abundantiam si è confrontato su alcune censure, al fine di avvalorare la ritenuta ragionevolezza delle valutazioni della Commissione.
Parimenti non merita accoglimento la censura in merito alla regolare composizione della sottocommissione che ha esaminato gli elaborati.
Come correttamente considerato dal giudice di primo grado, non solo è lecita, ma anche fisiologica, l'assenza in determinate sedute delle sottocommissioni del Presidente, del vicepresidente o del magistrato più anziano, posto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 166 del 2006, la Commissione è unica ed è composta da 24 membri ed essa opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri (comma 5) e si prevedono 9 membri in più sia per poter supplire all'assenza temporanea di qualche componente, sia per poter "assicurare all'interno delle sottocommissioni che procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti, compatibilmente con le esigenze organizzative" (art. 10, comma 6). Tale periodica variazione non sarebbe possibile ove fosse imposto al Presidente, al vicepresidente e al magistrato più anziano di essere sempre presenti.
In conclusione, non sussiste alcuna violazione dal momento che non si ravvisa, alla luce del dettato normativo suesposto, alcun obbligo per i soggetti summenzionati (Presidente, vicepresidente e magistrato più anziano) di presiedere a tutte le sedute di correzione.
Infine, non può essere accolta la doglianza circa l'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare proposta nel giudizio di primo grado dal Ministero della Giustizia, sulla mancata e/o tardiva impugnazione della graduatoria finale, posto che dal tenore delle argomentazioni rese dal primo giudice risulta chiaramente - sia pure in maniera non condivisibile per questo Collegio - che lo stesso ha ritenuto tale eccezione infondata nel merito.
Per tutte le suesposte ragioni l'appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonella De Miro, Consigliere
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Giulia Ferrari        Michele Corradino
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO
Rispondi

Da: PerPeridem10/07/2023 08:46:30
Non so il motivo dell'ultima bocciatura. Conosco invece personalmente un candidato bocciato negli ultimi concorsi. A volte capita di fare scena muta o di indisporre la Commissione...ovviamente mi spiace molto per questo candidato/a, ma ripeto è una cosa già accaduta e che può, purtroppo ripetersi.
Se c'era qualcuno presente magari può darci qualche indicazione in più.
Rispondi

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Da: PerPeridem10/07/2023 08:52:51
Poi dipende sempre dalla Commissione. Nel 2016 in cui oggettivamente la Commissione agli scritti fu abbastanza benevola, cercò di essere più rigorosa all'orale. Esattamente il contrario nel 2018 in cui dopo una strage agli scritti, nessuno fu bocciato agli orali, anche perchè il livello dei pochi ammessi era già abbastanza alto.
Poi ovviamente chi arriva agli orali è di base un candidato preparato per cui è difficile bocciare, però ci sono componenti soprattutto psicologiche che non si possono controllare. Se alla prima domanda non rispondi o non rispondi bene ed entri nel pallone, tutto l'esame può essere pregiudicato.
Rispondi

Da: Infinity_2015 10/07/2023 09:03:05
Certo ma questa volta sono passate persone con risposte errate. I presenti avevano il timore della loro bocciatura. Invece alcuni non solo sono stati promossi ma hanno mantenuto i voti alti degli scritti. A questo punto non bocci nessuno. Per questo motivo penso abbia fatto scena muta. E' accaduto da poco. Candidati delle ultime corti d'appello. Fino a Venezia non mi hanno parlato di bocciature.
Rispondi

Da: Brainy 10/07/2023 12:47:07
x Infinity - Ma pensi che uno deve sapere tutto agli orali? Certo che uno può fare degli errori e probabilmente anche un unico errore grave non comporta bocciatura. Tu stai qua a dire che la maggior parte di quelli che passano (sia agli scritti che agli orali) non se lo meritano perché sono o raccomandati o hanno fatto degli errori imperdonabili. Ovviamento quando passi tu (cosa che con alta probabilità purtroppo non accadrà mai) avrai fatto tutto in maniera impeccabile. Ma vai a farti una vita.
Rispondi

Da: Infinity_2015 10/07/2023 12:54:37
Ma cosa dici? Mai detto quello che affermi. Ho riportato casi da persone corrette che non ingrandiscono le cose.
Ho detto che alcuni (leggi bene) pur avendo risposto con errori sono state promosse persino mantenendo i voti altri degli scritti.
Si pensavo non bocciassero nessuno proprio per quanto appena detto.
Io di non meritare la promozione l'ho già messo in conto sin dall'inizio. Non ha garanzie neanche il più bravo. Ma questo non preclude la possibilità di riportare quello che accade.
Leggi meglio piuttosto di travisare come spesso fai.

Rispondi

Da: Brainy 10/07/2023 15:38:15
Infatti, tu non travisi, tu avanzi teorie complottiste (come aveva già notato la collega VeramentePerplessa).
Rispondi

Da: Idem10/07/2023 16:29:42
Veramente il bocciato é stato di una Corte prima di Venezia
Rispondi

Da: @Idem10/07/2023 17:12:27
perdonami, ma se sai non ci diresti anche qualche dettaglio in più?
Tipo che aveva già vinto un concorso superiore e ha esordito all'orale dicendo "queste cambiali sono una cagata pazzesca!!!"
Rispondi

Da: Idem10/07/2023 18:11:17
Non so dettagli in più, so solo che è stato un paio di settimane fa. Altro non so
Rispondi

Da: Infinity_2015 10/07/2023 19:30:59
Strano. A me hanno riferito così.
A quale corte d'appello appartiene? Poteva trattarsi dello stesso giorno della corte di appello di Venezia? Se ha detto quelle cose ha provocato una loro reazione. Mi sembra un comportamento folle.
Quale altro concorso superiore avrebbe vinto?
Rispondi

Da: ….10/07/2023 19:59:50
Ma smettila. Non hai nemmeno capito che quella di @Idem non era un'affermazione?
Ha proprio ragione Bainy
Rispondi

Da: Ci sei o ci fai?10/07/2023 20:01:20
Non hai nemmeno capito che quella di @Idem non era un'affermazione?
Rispondi

Da: hj11/07/2023 13:22:03
ci prepariamo ad un 'estate storica !!!! andatevene al mare che è meglio per voi
Rispondi

Da: Di Maggio11/07/2023 13:38:54
Hj, quando potremo comprendere il significato delle tue affermazioni?
Rispondi

Da: hj11/07/2023 14:06:24
lo scopriremo da ora in poi e max entro il 24 ottobre 2023
Rispondi

Da: hj11/07/2023 14:08:25
dimenticavo .... con la pausa di Agosto ovviamente
Rispondi

Da: La famosa novit11/07/2023 15:10:10
Hj ma non potresti essere più chiaro invece di tenerci sulle spine? Per favore svelaci l'arcano
Rispondi

Da: Abdulaby11/07/2023 15:24:21
Non c'è nessuna novità del cazzo, tutte fregnacce
Rispondi

Da: hj11/07/2023 15:31:36
vi avevo parlato del 9 giugno e così è stato ; vi avevo parlato del 12/ 13 luglio e così e stato ; da questi giorni si vedrà quel che succederà
Rispondi

Da: Abdulaby11/07/2023 17:15:23
Tutte cazzate
Rispondi

Da: hj11/07/2023 17:57:57
si , infatti avrai una bella sorpresa che ti ricorderai per sempre !!
Rispondi

Da: Capozzianodoc12/07/2023 12:10:52
Il 9 giugno non è successo n××× o e non succederà niente nemmeno dopo , noi siamo un sistema civillaw e al massimo mettono il doppio notaio come già per i nostri vicini ( Bgb ).
Il notariato rivedrà il suo splendore tra 5 anni , e sperate di star dentro quella data.
Studiate e ascoltate di meno hj ( che ci sta abbuffando la guallera da un mese ) haha
Rispondi

Da: hj12/07/2023 13:22:50
9 giugno - Bollinatura ; 12/ 13 Luglio arrivo del ddl in Parlamento ... pausa di agosto e poi 1 settembre / 24 ottobre ..... ci aggiorniamo pezzo per pezzo caro amico !!
Rispondi

Da: Rocco12/07/2023 13:46:47
Entro fine del 2023 sarà abolito il limite delle 5 consegne.
Rispondi

Da: hj12/07/2023 13:50:33
no !!
Rispondi

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