>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

ORALI C2 MINISTERO DELLA DIFESA
3597 messaggi, letto 138396 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ..., 115, 116, 117, 118, 119, 120 - Successiva >>

Da: ALE15/06/2009 11:37:20
HO LETTO SUL SITO DELLA FLPDIFESA DI UNA NOTIZIA DELL'8 GIUGNO 2009 RUBRICATA "ASSUNZIONE DI VINCITORI DI CONCORSI PUBBLICI PER IL MINISTERO DELLA DIFESA". MA NON E' IN CHIARO!
QUALCUNO HA QUALCHE NOTIZIA IN PIU'?
Rispondi

Da: x Ale15/06/2009 14:16:16
vedi pagine del forum precedenti
Rispondi

Da: X Ale15/06/2009 14:17:14
sono solo notizie ufficiose di sindacato, ma attendibili...
Rispondi

Da: ALE17/06/2009 13:16:35
.................come al solito si brancola nel buio...............
Rispondi

Da: eccheticredevi17/06/2009 13:22:53
ditrovarequilaluce
Rispondi

Da: semprepiùin...20/06/2009 20:54:20
Ma vi siete resi conto che scrivete ed aspettate risposte, e tutti continuano a prendervi in giro? Avete dimenticato le tante notizie di assunzioni  ufficiose, che vi rassicuravano e che dovevano essere solo confermate? Dove e soprattutto chi si nasconde dietro quei nick?
Vi osservano e non dovete mai diventare una massa critica.Potreste attirare l'attenzione degli italiani ed informarli che: "In Italia i Vincitori di concorso non vengono assunti".
Non dovevano assumere tutti tra il 2009 e il 2010?
Ora sembra che dovrete aspettare il 2013. E chi sa chi governerà nel 2013!!!
SVEGLIATEVI, AVETE VINTO UN CONCORSO, VOLETE LAVORARE, FATEVI SENTIRE E SOPRATTUTTO SIATE UNITI.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: X semprepiùin...21/06/2009 10:47:11
ma va a cagare, sicuramente appartieni a quella banda di rincoglioniti del comitato vincitori di concorso non assunti che si fanno prendere per il culo dal mattino alla sera presso il ministero...

tra il 2009 e il 2010 si concluderanno i concorsi banditi nel 2005, per i concorsi banditi nel 2007 che dici potrebbero aspettare due anni in più. Aspettare è sempre sbagliato, ma i tempi sono sempre gli stessi, mai cambiati...

ma sto cretino... pensa a dire cose sensate, perché che dobbiamo aspettare già lo sappiamo, non devi dircelo tu
Rispondi

Da: semprepiin...21/06/2009 16:35:20
Io non devo essere assunta.
Ancora una volta hai dimostrato a tutti di non capire nulla.
Volevo aiutarvi ma visto i toni ed il tuo atteggiamento ho deciso di non intervenire più.
Buona fortuna, spero che tu abbia almeno un altra possibilità per lavorare.

PS se sei cosi' sicuro delle assunzioni tra il 2009 e il 2010 per i concorsi banditi nel 2005, come mai frequenti i forum dei vincitori in attesa?
Rispondi

Da: X semprepiin...21/06/2009 16:57:33
ancora una volta?...e qual'è la volta precedente?
frequento il forum per sapere se qualcuno sta iniziando a ricevere le raccomandate, visto e considerato che la tornata scorsa solo cosi abbiamo saputo che era arrivata l'autorizzazione e stavano assumendo.
contenta?
Rispondi

Da: eccheticredevi23/06/2009 12:10:04
ditrovarequilaluce
Rispondi

Da: vane25/06/2009 16:35:58
qualcuno di buon cuore potrebbe dirmi quale è di preciso il comunicato del sindacato flp?non è visibile a tutti dal sito...
pleaseeeeeee.........
Rispondi

Da: X Vane25/06/2009 19:30:55
per visualizzarlo devi registrarti. comunque si parla di una prossima autorizzazione che riceverà persociv per l'anno 2009 pari a 84 unità + altre 7 riguardanti dirigenti o professori ingegneri roba del genere, comunque totale, 91 unità.
Rispondi

Da: vane25/06/2009 22:09:30
grazie...ho provato a registrarmi, ma visto che non sono dipendente min difesa non ne ho diritto, a quant pare
Rispondi

Da: X Vane26/06/2009 10:24:38
infatti, prova a mandare una mail al coordinamento nazionale, è possibile che ti mandino il notiziario in allegato, tu richiedilo.
Rispondi

Da: vincitore in attesa01/07/2009 08:57:50
provo a rianimare la ns discussione.
Notizia di ieri fonte ministero: le assunzioni per l'anno 2009 dovrebbero essere 84 . Ancora non vi è ufficialità e quindi non si sono fatte le ripartizioni.
Se ne riparlerà comunque dopo l'estate. Questo è ciò che viene riferito.
Chi è al corrente di altre notizie faccia sapere
Rispondi

Da: X vincitore in attesa01/07/2009 12:48:07
notizia di ieri? veramente io son in possesso di un notiziario flp difesa datato 8 giugno... ne stiamo parlando da qualche settimana oramai...questa notizia di ieri è pervenuta da altra fonte oppure la fonte è sempre la stessa? (flp difesa)
Rispondi

Da: vincitore in attesa01/07/2009 14:19:29
potrei sbagliarmi ma il notiziario flp difesa non è stato , per il momento , considerato attendibile dal ministero e lo ha considerato una fonte non confermata .
Secondo me i dati sopra riportati sono abbastanza attendibili anche se  potrebbero essere suscettibili di variazioni.
Ciò che non è dato sapere, ed è la cosa più importante,è la data del decreto di autorizzazione alle assunzioni .
Speriamo arrivi presto e magari rimpolpato nei numeri.
saluti


  
Rispondi

Da: X vincitore in attesa01/07/2009 19:57:43
ciao, effettivamente del notiziario flp al ministero non ne sanno nulla...ma il numero di 84 unità coincide. Tu che fonte hai?
Rispondi

Da: decreto anticrisi02/07/2009 20:15:04
art 17

comma 17 Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nellâanno 2008, di cui allâarticolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010

comma 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nellâanno 2008, di cui allâarticolo 66, comma 13 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

comma 19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato , relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.
Rispondi

Da: decreto anticrisi02/07/2009 20:22:39
Art. 17

Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

1. Allâarticolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole â31 marzo 2009â sono sostituite dalle seguenti:â31 ottobre 2009â; b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: âIl predetto termine si intende comunque rispettato con lâapprovazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.â. 2. Allâarticolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole â30 giugno 2009â sono sostituite dalle seguenti : â31 ottobre 2009â e le parole da âsu proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazioneâ fino a âMinistri interessatiâ sono sostituite dalle seguenti: âsu proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per lâattuazione del programma di Governo e il Ministro dellâeconomia e delle finanzeâ. 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dallâanno 2009, nella misura complessivamente indicata dallâarticolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dellâarticolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dellâinvarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire lâintegrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3. 6. Allâarticolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: âh) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento. â. 20 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dallâattuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dellâeconomia e delle finanze â" Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nellâelenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dellâarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dellâeconomia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui allâarticolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dellâEconomia e delle Finanze, dâintesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dallâart. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo. 10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui allâarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui allâarticolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dellâarticolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui allâarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio lâesperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui allâarticolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 21 12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui allâarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta allâatto dellâassunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11. 14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nellâanno 2007, di cui allâarticolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nellâanno 2007, di cui allâarticolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui allâarticolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nellâanno 2008, di cui allâarticolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nellâanno 2008, di cui allâarticolo 66, comma 13 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. 19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato , relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010. 20. Allâarticolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 22 21. Allâarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: âAi fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. 22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. 23. Allâarticolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dallâanno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»; b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo; d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: â5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dallâanno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5- bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dellâincidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.â. 24. Agli oneri derivanti dallâattuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allâarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 25. Il comma 11 dellâart. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: â11. Per gli anni 2009, 2010, e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, a decorrere dal compimento dellâanzianità massima contributiva, di 40 anni del personale dipendente, nellâesercizio dei poteri di cui allâart. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, di concerto con i Ministri dellâeconomia e delle finanze, dellâinterno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti 23 che abbiano beneficiato dellâart. 3, comma 57 della legge 24.12.2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.â 26. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dellâanzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dellâart. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dellâentrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15 e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dellâanzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano. 27. Allâart. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole âsomministrazione di lavoroâ sono aggiunte le seguenti âed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dellâarticolo 70 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioniâ; b) il comma 3 è così sostituito: â3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri â" Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nellâutilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.â c) il comma 4 è sostituito dal seguente: â4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nellâambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.â d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: â6. Le disposizioni previste dallâarticolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui allâarticolo 36, comma 1, lettera b).â 28. Allâarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo lâultimo periodo è aggiunto il seguente: âSi applicano le disposizioni previste dallâart. 36, comma 3, del presente decreto.â 29. Allâarticolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dellâamministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente: âc-bis) ovvero quando lâautore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative allâutenza personale di posta elettronica certificata di cui allâarticolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.â. 30. Dopo lâarticolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: âArt. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni) 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito lâindice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, lâelenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare 24 per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per lâinvio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. Per la realizzazione e la gestione dellâindice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dellâindice è affidato al Centro Nazionale per lâinformatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dellâindice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dellâindice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dellâattribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.â. 31. Allâarticolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: âf-bis) atti e contratti di cui allâarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui allâarticolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;â. 32. Al fine di garantire la coerenza nellâunitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 33. Allâarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma: â46- bis. Nelle more dellâemanazione del regolamento di cui allâarticolo 62, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dellâadvisor finanziario previsto nellâambito del piano di rientro di cui allâarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dellâeconomia e delle finanze.â. 34. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, lâEnte nazionale per lâaviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dellâavanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. 35. Entro il 31 luglio 2009, lâENAC comunica lâentità delle risorse individuate ai sensi del comma 34 relative allâanno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 36. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dellâarticolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui allâarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 25 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi allâutilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
Rispondi

Da: e noi paghiamo la crisi02/07/2009 20:36:58
grazie a questo governo.
Rispondi

Da: decreto anticrisi02/07/2009 21:27:56
ma guarda, non sarei cosi pessimista, credo che le proroghe riguardino amministrazioni molto lente e che ancora non hanno ridimensionato le dotazioni organiche, ultimamente per esempio l'ha fatto il ministero dell'economia. Per il momento da questo punto di vista il ministero della difesa è avanti, le assunzioni relative al 2007 le ha già fatte, qualcun'altro ancora no...poi è tutto da vedere...

quello che non mi convince è il fatto che devono rientrare in dei nuovi risparmi di spesa altrimenti non possono procedere alle assunzioni...questo mi turba...

ciao
Rispondi

Da: Domanda03/07/2009 15:59:30
Ciao a tutti,
Non so, in generale, come interpretare questo art 17.
Ma se rientriamo nella previsione, mi chiedo:
Se il termine per le assunzioni è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009, tutte le assunzioni da effettuarsi entro il 2010 dovrebbero essere autorizzate entro il 2009??? In altri termini: anche un assunzione da effettuarsi, per ex nel maggio 2010 dovrebbe essere già autorizzata entro il 31 dicembre 2009??????
Rispondi

Da: domanda05/07/2009 11:09:35
orali difficili??
Rispondi

Da: decreto anticrisi05/07/2009 11:18:19
Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nellâanno 2008, di cui allâarticolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.
Questo ovviamente non significa che dobbiamo per forza aspettare il 31 marzo 2010 per vederci recapitare la raccomandata, però per ricevere l'autorizzazione dobbiamo aspettare che la nostra amministrazione provveda a degli ulteriori risparmi di spesa rispetto alla normativa vigente. Sarà il ministero delle finanze entro 60 gg dalla pubblicazione del decreto ad individuare le voci di risparmio ed indicarle alle amministrazione. Senza dimostrazione di questi nuovi risparmi avvenuti non sarà possibile procedere alle assunzioni.
Lo scorso anno se ricordate non si poteva procedere alle assunzione fino a che le amministrazioni non avessero procvveduto a ridimensionare le dotazioni organiche. Questo anno c'è il vincolo di questi nuovi risparmi.
Rispondi

Da: togli e metti05/07/2009 21:53:49
"c'è il vincolo di questi nuovi risparmi."
Funziona sempre in modalità:
  "Remove it from here and take it there!!!"

Rispondi

Da: decreto anticrisi05/07/2009 22:33:29
e si... la torta è sempre la stessa purtroppo...
Rispondi

Da: mox06/07/2009 15:51:45
ciao a tutti e scusate "l'invasione";
qualcuno potrebbe, gentilmente, indicarmi i testi su cui avete preparato l'orale che avete sostenuto per vincere il Vostro concorso per C2, specificando se Manuale, compendio, o altro? (ho superato le prove scritte per il concorso C1 e non so come regolarmi).
grazie molte a chi vorrà rispondere.
P.S.
gli orali furono svolti in modo approfondito?
quanto tenevano, più o meno, ogni candidato?
(ARI-grazie)
Rispondi

Da: mary7406/07/2009 22:13:14
Per mox:
quando ho fatto io l'orale sono stati  preziosi i manuali della simone, ma attenzione i manuali non i compendi, di civile , costituzionale ed amministrativo.
Ti consiglio comuunque di andare a sentire qualche candidatato che fa l'orale prima di te, in modo che tu ti possa regolare.
PS: considera che i manuali della simone sono molto più completi,  aggiornati, a approfonditi e complessi di tanti altri manuali in uso, ti faccio per dire alle università...
Ovvio che se sei dottore di ricerca in amminstrativo , sul simone ci sputi copra, ma se non è così, te lo consiglio, anche perchè ad esempio, il simone di amministrativo è scitto dal consigliere caringella... , non da un bau bau - micio micio, tanto per capirco
In bocca al lupo!!!
Rispondi

Da: mox06/07/2009 22:50:32
per mary74
grazie molte.
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ..., 115, 116, 117, 118, 119, 120 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)