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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: ..............indignado27/04/2012 21:53:34
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Da: ..............indignado27/04/2012 21:54:15
sono indignado!
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Da: Una domanda28/04/2012 09:37:12
L'ordine delle 3 prove è 23/05 civile, 24/05 penale e 25/05 amministrativo oppure l'ordine ci viene estratto durante le prove?? Grazie.
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Da: ex sposo28/04/2012 10:02:26
ordine estratto al momento, a la carte...
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Da: sandrone8328/04/2012 12:04:16
Facciamo un caso di diritto penale.
Un vostro cliente viene arrestato in flagranza appena dopo aver fatto sottoscrivere, con raggiri, ad un'ignara signora anziana un contratto di compravendita sospensivamente condizionato. L'arresto avviene prima che la condizione sospensiva si sia verificata.
Quale difesa potreste impostare già per contestare l'arresto?
E se il contratto non fosse un definitivo sospensivamente condizionato ma un semplice preliminare di vendita?
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Da: x sandrone...28/04/2012 12:11:53
ti consiglio prima di gurdarti i casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza... non ci siamo nel tuo caso... e questa è la difesa migliore...

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Da: Marigna28/04/2012 12:22:03
Ill reato non si e' perfezionato in tutti i suoi elementi perche' non si sono prodotti gli effetti dannosi per il soggetto passivo.
Bah...sandrone l'ho sparata grossa?!
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Da: assoluzione busco28/04/2012 12:52:57
come si fa a chiedere il rinvio a giudizio su indizi traballanti?
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Da: indignado28/04/2012 12:57:08
a parte la questione della flagranza e della pena troppo tenue per giustificarla, va studiato tutto in concreto.
La previsione di una condizione sospensiva rende eventuale lo spostamento patrimoniale il che potrebbe deporre per l'assenza del dolo, ancor prima del fatto tipico
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Da: indignado28/04/2012 13:01:42
non sarei così sicuro invece che non ci sia la tipicità: seppure sottoposto a condizione, il contratto pone un vincolo rivelando un danno per l'uno ed un vantaggio per l'altro.
Tanto è vero che ricorre una condizione di aspettativa giuridicamente protetta che può formare oggetto di atto di disposizione (vantaggio) e che ricorre un obbligo di buona fede per non impedire la realizzazione (danno).
Rispondi

Da: ex sposo28/04/2012 13:07:22
si, ma qual è il raggiro? in che cosa consiste? quali sono le reali intenzioni dell'agente? Insomma, specifica se vuoi una risposta..la fattispecie è sommamente indeterminata...
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Da: 28/04/2012 13:09:33
concordo con ex sposo
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Da: NikePOT 28/04/2012 13:34:32
ciao ragazzi vi propongo le seguenti tracce: il candidato una volta esaminato i caratteri peculiari del reato di appropriazione indebita indicando i casi che escludino la colpevolezza si soffermi le ipotesi in cui il pubblico ufficale  risponde del reato suddetto e indicando i motivi per i quali non risponde del reato di peculato d'uso ex.art. 314 comma II (penale)
il candidato una volta esaminato i caratteri del fondo patrimoniale e le differenze con il trust si soffermi sui diritti spettanti all'erede e e azioni spettanti ai creditori  sul fondo patrimoniale (civile)
il candidato individui i vincoli di natura pubblicistica e privatistica che gravitano nei confronti della Pubblica Amministrazione quando stipula i contratti con i Terzi e soffermandosi SUI i diritti e sulle azioni che spettano nei confronti del terzo ingiustamente escluso all'aggiudicazione dell'appalto di fornitura di beni e servizi(AMMINISTRATIVO)
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Da: concorrente28/04/2012 14:57:47
quali codici consigliate? Dike o giuffrè?
Rispondi

Da: ex sposo28/04/2012 15:00:06
scusa concorrente: ma tu fai sempre la stessa domanda perchè non hai nient'altro da dire o lo fai apposta? Insomma, ci sei o ci fai?
Rispondi

Da: concorrente28/04/2012 15:01:42
FACCIO la stessa domanda xkè nessuno mi risponde.... semplice, no?

quali codici consigliate? Dike o giuffrè?
Rispondi

Da: 111128/04/2012 15:51:14
giuffrè senza dubbio
Rispondi

Da: sandrone8328/04/2012 16:05:59
Prima di tutto consiglio, vivamente, a "per sandrone" di non limitarsi alla lettura acritica dell'art. 380 c.p.p. ma di volgere lo sguardo alla disposizione successiva titolata "arresto facoltativo" (art. 381 c.p.p.).
Detto questo:
1- nel caso di condizione sospensiva il contratto è perfetto ma provvisoriamente privo di effetti; l'effetto traslativo, dunque, non è prodotto nel caso di compravendita;2- la truffa è reato di evento che si consuma con la "demenutio patrimonii" e con la "iniusta locupletatio"; 3- il quesito che si pone è il seguente? E' ravvisabile un profitto con correlativo danno in caso di stipula del contratto sospensivamente condizionato; a prima vista verrebbe naturale rispondere di no. L'effetto traslativo, infatti, è quiescente; tuttavia, anche se non è stato trasferito il diritto di proprietà del bene l'acquirente sotto condizione sospensiva consegue un'aspettativa di diritto giuridicamente tutelata; tale aspettativa può concretizzare il "profitto" richiesto dal 640 c.p. per la consumazione del reato? E il correlativo danno della controparte truffata?
Rispondi

Da: sandrone8328/04/2012 17:04:40
Secondo me una difesa potrebbe essere questa.
Essendo il delitto di truffa un delitto di danno e non di mero pericolo, il fatto tipico comprende al suo interno l'offesa al bene protetto. Non risulterebbe, in altri termini, integrato il delitto in assenza di una lesione. Nel caso di contratto condizionato sussiste la lesione al bene giuridico tutelato, ovvero al patrimonio del contraente truffato?
Due le opzioni:
1- Se si aderisce alla ricostruzione di Indignado e si considera l'aspettativa di diritto dell'acquirente come un arricchimento patrimoniale e il correlativo obbligo di buona fede dell'alienante come un impoverimento patrimoniale, la risposta è positiva; dunque il delitto di truffa è integrato perchè è leso il bene giuridico protetto; ne consegue che l'arresto è legittimo, in presenza dei presupposti del 381 c.p.p.;
2- se si aderisce ad un'altra ricostruzione, maggiormente rispettosa del principio di offensività, il semplice trasferimento di un'aspettativa contro obbligo di buona fede non concretizza alcuna lesione; l'aspettiva, per sua natura, è situazione provvisoria; è trasferibile, indubbiamente, ma è altrettanto vero che il trasferimento è, a sua volta, condizionato; se la condizione non si verifica entro il termine pattuito, l'aspettativa si estingue e, contestualmente, il correlativo obbligo di buona fede, oltre, ovviamente, alla caducazione del trasferimento medio tempore avvenuto. Più che una lesione al patrimonio del contraente truffato sussisterebbe un pericolo di lesione che mi consentirebbe, quale legale dell'imputato, di prospettare al giudice la differente qualificazione giuridica di "tentativo di truffa"; questo espediente, se accolto (ovviamente è dubitabile che un giudice l'accolga ma si fa per discutere), comporterebbe l'illegittimità dell'arresto facoltativo, il quale, se consentito per il reato di truffa, non è previsto per il diverso titolo di "truffa tentata".
Rispondi

Da: bab28/04/2012 17:16:33
possibile schema di lettura:

prima questione: avrebbe concluso o no il contratto?
seconda: a quali condizioni (la vittima) ha concluso il contratto?
terza: tentativo di reato (legato alla condizione sospensiva)...
Rispondi

Da: ex sposo28/04/2012 17:21:58
Con tutto il rispetto per la questione giuridica posta, che merita il dovuto approfondimento, mi sembra che tuttavia la questione sarebbe di maggiore interesse per un eventuale esame di abilitazione più che per il concorso in magistratura. non credete?
Rispondi

Da: kiara....i28/04/2012 20:42:33
ex sposo ha colto nel segno...
Rispondi

Da: indignado28/04/2012 22:50:16
la questione è molto interessante, a mio giudizio anche sotto il profilo penalistico.
In altri termini, occorre verificare se il vantaggio ed il danno debbano essere valutati in una dimensione patrimonialistica, nel quale caso la risposta al quesito se si abbia delitto di truffa deve essere negativo, giacché non si produce alcuno spostamento patrimoniale strictu sensu, ovvero se possano essere intesi in senso più ampio ed allora anche l'utilità latamente patrimoniale (aspettativa può essere benissimo oggetto di negozio dispositivo) ed l'assunzione di un vincolo comportamentale può integrare la truffa.
Se così non è, allora mancherebbe il dolo: se chi agisce allo scopo di truffare non appone condizione sospensiva.
Rispondi

Da: Kirill28/04/2012 23:12:28
si scrive stricto sensu!!!
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Da: indignado28/04/2012 23:29:17
come conditio iuris in luogo di condicio iuris
entrambe corrette
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Da: indignado28/04/2012 23:36:13
latu sensu ;-)
Rispondi

Da: Kirill29/04/2012 09:28:24
...e lato sensu!!
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Da: Astarte29/04/2012 10:30:27
Buongiorno a tutti!!! A qualcuno di voi interessano i Codici 2011 della Giuffrè?
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Da: strictu sensu o stricto sensu?29/04/2012 11:33:50
; però non mi reputo certo sufficientemente autorevole per dare sentenze) e ne è venuto fuori che la forma corretta è ovviamente "stricto sensu": sia che lo si consideri un ablativo assoluto dal verbo "stringo" (=essendo stato ristretto il significato), sia che lo si veda come un ablativo di mezzo con relativo aggettivo ("strictus"=con un significato ristretto)...
La grammatica ammette, seppur "a malincuore", la forma "sensu strictu" nel momento in cui si intenda quest'ultimo come il supino passivo di stringo (= con un significato a restringersi); certo, di solito, il supino passivo è retto da un aggettivo neutro (standard nelle forme "mirabile visu, facile dictu" etc); però conoscendo la propensione della lingua latina a inanellare alliterazioni, consonanze, assonanze e similia viene facile pensare che potesse suonare piacevole la forma "strictu sensu" sebbene la grammatica la sconsigliasse vivamente.
Ok? Insomma: male per Cicerone, bene per il popolo ... noi che veniamo abbastanza dopo ci cucchiamo entrambe le forme.
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Da: gabo29/04/2012 11:40:39
kiara....i, sei iiii...kiara?
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