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Pubblica istruzione, 100 assistenti B2
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Da: DIEGO x luciano10/12/2009 12:53:16
Ci hai ragione.
Bisogna informarsi bene, anche perchè O.d.G. è anche suscettibile di successive intgrazioni.
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Da: usr10/12/2009 14:57:09
a questo punto non conviene rivolgersi anche agli usr? sapranno bene qualcosa anche loro!
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Da: Luciano10/12/2009 15:37:13
E' necessario sollecitare risposte scritte da tutti gli attori della vicenda perché nessuno ha la sfera di cristallo, ne i sindacati ne i dirigenti del Miur.

Un dirigente può sapere se il MIUR può chiedere l'autorizzazione o meno ma finché non prendiamo servizio può accadere di tutto come purtroppo è già successo con i colleghi C1!

Chi ha delle informazioni può esprimere delle opinioni e fare previsioni ma per evitare che l'auspicato si trasformi in certezze ed il messaggio venga così distorto dal passaparola tra chi in buona fede dice qualcosa e chi sempre in buona fede replica il messaggio, è opportuno sollecitare risposte scritte sulle quali è anche possibile meditare.
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Da: mandiamo una mail anche a10/12/2009 15:56:31
leone_a@camera.it
Io so che è molto gentile e sensibile alle problematiche giovanili
Rispondi

Da: mandiamo una mail anche a10/12/2009 15:58:33
Antonio leone è il vicepresidente della camera
Rispondi

Da: mah!10/12/2009 16:35:44
ma non pensate di incontrarci e farci ricevere dal ministro? o di fare una cumulativa istanza di accesso a firma di un legale? abbiamo un diritto acquisito da far valere e questa nostra discussione rimane un ns sfogo collettivo
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Da: Meskall10/12/2009 19:06:40
iO CREDO CHE DOVREMMO COSTITUIRE UN COMITATO DI IDONEI E VINCITORI DI CONCORSI PUBBLICI IN GENERALE PER INCLUDERE ANCHE I COMPAGNI DI SVENTURA CHE ATTENDONO DI ESSERE CHIAMATI IN ALTRE AMMINISTRAZIONI
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Da: Meskall10/12/2009 20:43:34
Io prenderei a riferimento il comitato idonei agenzia delle entrate ma non so come hanno fatto
Rispondi

Da: BIOFA11/12/2009 14:03:43
NEL C.D.M. DI OGGI NON C'E' TRACCIA DEL RIORDINO DEGLI ENTI VIGILATI.
RIBADISCO LA NECESSITA' DI ATTIVARCI, QUANTE PIU' PERSONE POSSIBILI, E ORGANIZZARE (BASTANO 20 PERSONE) UNA MANIFESTAZIONE A ROMA PER OTTENERE QUELLA VISIBILITA' MEDIATICA CHE SINO AD ORA E' STATA VOLUTAMENTE NEGATA DAI COMUNICATORI NAZIONALI.
LE REGIONALI SI AVVICINANO, TESTIMONIO PER LA CAMPANIA DOVE VIVO, CHE LE ASSUNZIONI CLIENTELARI SI INTENSIFICANO IN PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INDEBITATE E INEFFICIENTI.
ATTIVIAMOCI, STIAMO NEL DIRITTO E NEL MERITO
NON ABBIAMO NULLA DA PERDERE
Rispondi

Da: Welo 7611/12/2009 17:02:46
SVELATO L'ARCANO SUL DECRETO DI RIORDINO DEGLI ENTI VIGILATI !!!!
Se andata alla pagina http://nuovo.camera.it/camera/xeditor/visual_edit/138
potrete vedere con i vostri okki ke in data 9/12/2009 il decreto è passato alla COMMISSIONE VII CULTURA per l'esame, ma ancora deve essere assegnato alla COMMISSIONE V BILANCIO !!!
Siete ancora sicuri ke verrà approvato prima ke le 2 commissioni avranno terminato l'esame?
A proposito, ki l'aveva detto, BOCCUNI?
COMPLIMENTI ALLA FPCIGL ALLORA !!!!
Rispondi

Da: x Meskal11/12/2009 18:55:21
Per carità , io ci sto subito a fare un comitato. Ma noi idonei su che basi possiamo farlo, i vincitori almeno possono giocarsela su un piano giuridico(diverse sentenze della Cass. sul risarcimento ai vincitori), ma noi?
Rispondi

Da: IL DIBATTITTO IN COMMISSIONE CULTURA SUL D.LGS11/12/2009 20:58:52
Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca.
(Atto n. 156).
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno.

Valentina APREA, presidente, dà lettura di una lettera del Presidente della Camera dei deputati, dalla quale si evince che non occorre attendere il parere della Conferenza unificata sul provvedimento in oggetto e che il termine per l'espressione del parere rimane quindi fissato al 31 dicembre 2009, data di scadenza prevista dalla legge per l'esercizio della delega.
Intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge n. 165 del 2007 che ha autorizzato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dalla medesima disposizione legislativa, nonché dall'articolo 18 della legge n. 59 del 1997. La delega è stata conferita allo scopo di promuovere, rilanciare e razionalizzare le



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attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca (articolo 1, comma 1). Sottolinea che il termine per l'esercizio della delega - originariamente fissato in 18 mesi dall'entrata in vigore della legge - è stato successivamente fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il quale ha anche modificato alcuni dei principi e criteri direttivi specificamente previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge di delega. Con il comma 2 dell'articolo 1 della medesima legge di delega il Governo è stato anche autorizzato, attraverso i citati decreti legislativi: a procedere all'accorpamento o alla separazione di enti o loro strutture, attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale (lettera a)); a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia (lettera b)). Prima di entrare nello specifico del provvedimento, rammento come nella XIV legislatura il Governo, su delega del Parlamento, abbia già effettuato un profondo riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca. In particolare, sono stati riformati il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127; l'Agenzia spaziale italiana (ASI), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138; l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38; l'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), con decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. I predetti decreti legislativi, hanno definito per ciascuno degli enti riformati la missione, le aree di attività, gli organi, i principi e criteri di organizzazione e funzionamento, le articolazioni principali della struttura, il piano triennale di attività. Si tratta peraltro degli stessi elementi fondamentali che, in base alle disposizioni del decreto legislativo in esame, andranno definiti di nuovo negli statuti. Non va tuttavia dimenticato che il profondo riordino operato nella XIV legislatura ha ovviamente richiesto per la sua piena entrata in funzione un periodo transitorio lungo e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato. Si evidenzia la scelta del Governo di operare a breve distanza con un importante e ulteriore riordino.
Precisa che gli enti coinvolti dal riordino operano in segmenti di ricerca e tipologia di attività assai diverse e hanno dimensioni estremamente disomogenee: Il CNR ad esempio ha 8236 dipendenti e l'INDAM 8. Entrando nel merito dei contenuti del riordino, osserva che la caratteristica più rilevante è la concessione agli enti di una forte autonomia. Tale autonomia si esplica in particolare in: autonomia nella formulazione e nella deliberazione degli statuti e quindi, tra l'altro, autonomia nella definizione della struttura organizzativa dell'ente; autonomia nella definizione dei regolamenti per il personale e di amministrazione, contabilità e finanza. Inoltre, viene resa assai meno discrezionale la nomina da parte del Governo dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione di propria competenza, atteso che l'Esecutivo dovrà ora scegliere le nomine in ristrette «rose» di candidati proposte da comitati di selezione in cui vi dovrà essere una congrua rappresentanza delle comunità di ricercatori di riferimento. Rileva che l'autonomia concessa agli enti di ricerca appare superiore a quella di cui fruiscono le università, i cui statuti dovranno in breve tempo essere modificati in modo da uniformarsi alle fondamentali caratteristiche prefigurate dal disegno di legge governativo n. 1905 in materia di governance, recentemente presentato al Senato. Per gli statuti degli enti di ricerca è previsto invece solo un controllo da parte ministeriale. A differenza delle università, che operano in un regime di una certa concorrenza, nel caso degli enti di ricerca, tuttavia, il servizio che essi offrono non è in molti casi - per la parte finanziata dal Ministero - effettuato in competizione, data la diversità dei settori di competenza. È evidente dunque il loro carattere esclusivo in particolari ambiti.



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Inoltre, il soggetto che richiede il servizio di ricerca è poco definito, configurandosi in sostanza quale l'intera società italiana che, ad esempio, richiede all'INAF o all'INFN di sviluppare un adeguato contributo alle ricerche fondamentali svolte nei loro settori in tutto il mondo. Peraltro, la società italiana non può che essere rappresentata, in questa delicata funzione di soggetto esprimente la domanda di ricerca, dal Governo e dal Parlamento, i quali soli possono assicurare che vi sia una adeguata azione sugli enti di ricerca affinché la produttività del servizio da loro svolto sia adeguata. Concedere tale elevato livello di autonomia a enti di ricerca che utilizzano grosse risorse di capitale pubblico e che costano annualmente allo Stato cifre rilevanti, significa dunque affidarsi in via prioritaria alla capacità di autogestione dei ricercatori, unita alla valutazione dei risultati della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e alla vigilanza del Ministero e nello stesso tempo minimizzando il rischio di patologie quali le derive corporative, la frammentazione e dispersione in troppe attività, l'eccessivo protrarsi di sforzi di ricerca in direzioni ormai prive di reali prospettive.
Ricorda che il provvedimento in esame è costituito da 18 articoli, i primi 16 sono compresi nel Capo I (intitolato «Riordino degli Enti di ricerca»), mentre il Capo II (intitolato «Enti di ricerca del settore istruzione») risulta composto dell'articolo 17 sull'INVALSI, anche se questo ente rientra nel settore Istruzione, e dall'articolo 18 recante le abrogazioni complessive.
L'articolo 1, comma 1, riepiloga le finalità del riordino indicate dalla legge n. 165 del 2007 e richiama il rispetto dei principi e dei criteri direttivi individuati dalla medesima legge n. 165 del 2007 e dall'articolo 18 della legge n. 59 del 1997 (per le finalità, i principi e i criteri direttivi, si veda ante, nella sezione «Il quadro normativo relativo al Capo I»). L'articolo 2 - in attuazione del principio stabilito all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge delega - riconosce l'autonomia statutaria agli enti di ricerca, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori. Si dispone che gli enti adottino o adeguino i propri statuti prevedendo forme di sinergia tra di essi, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, nonché modelli organizzativi che tendano alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento (comma 1). Al riguardo, si sottolinea, come i principi fissati dalla legge delega prevedano l'adozione di misure organizzative finalizzate a valorizzare professionalità e autonomia dei ricercatori e a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca. Il comma 2 demanda al Governo - che vi provvede con atti di indirizzo e direttive adottati con decreto del Ministro - l'individuazione della missione e degli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in accordo con il Programma nazionale della ricerca e con gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europee. Ai sensi dell'articolo 3, spetta agli statuti il compito di specificare e articolare la missione e gli obiettivi di ricerca del singolo ente, tenuto conto - oltre che degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea e di quanto stabilito dal PNR - dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon andamento delle attività (comma 1). In proposito, la relazione illustrativa osserva come uno degli scopi della delega sia la realizzazione di economie di spesa attraverso una più razionale organizzazione amministrativa e gestionale degli enti. Rileva, inoltre, come la disposizione in commento pone le basi per attuare i principi di efficienza, efficacia ed economicità già realizzati nella p.a., tenendo comunque conto delle peculiarità oggetto degli enti di ricerca rispetto al resto del settore pubblico. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge delega, la formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione è attribuita ai consigli di amministrazione, integrati da cinque esperti, dotati di specifiche competenze in relazione



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alle finalità dell'ente e nominati dal Ministro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: ad essi non è riconosciuto alcun compenso o indennità. Gli statuti sono deliberati, previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 3). Con riferimento ai cinque esperti, la relazione illustrativa evidenzia che essi «operano stabilmente nell'ente, preferibilmente selezionati dal Ministro in rose di candidature proposte dai ricercatori dell'ente medesimo mediante modalità elettive». Si tratta di un meccanismo che non trova riscontro nel testo dello schema di decreto.
Aggiunge che l'articolo 4 stabilisce che la ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, esplicitata nel successivo articolo 5, e - in attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge delega - della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR (comma 1). Inoltre, come già stabilito per le università dall'articolo 2 del decreto-legge 180 del 2008, si prevede che una parte delle risorse sarà distribuita sulla base di criteri meritocratici. Nello specifico, a decorrere dal 2011, una quota del medesimo Fondo - non inferiore al 7 per cento, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi -, è diretta al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti. La finalità è quella di promuovere e sostenere la qualità dell'attività scientifica degli enti e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. I criteri e le motivazioni di assegnazione della quota sono disciplinate con decreto del Ministro, avente natura non regolamentare (comma 2). L'articolo 5 prevede l'elaborazione del Piano triennale di attività (PTA) e del Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca (DVS) quali strumenti di pianificazione operativa adottati dai consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, in conformità con le linee guida del PNR (comma 1). La norma dispone, in particolare, che il Piano triennale di attività venga sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero per finalità di coordinamento ed armonizzazione (identificazione e sviluppo degli obiettivi generali di sistema; coordinamento dei Piani di enti differenti; riparto del Fondo ordinario). Non è dettata, invece, una disciplina relativa al DVS. Segnala che il Ministero svolge la specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico, già citata all'articolo 4, - tenendo conto degli obiettivi del PNR ed in funzione dell'elaborazione di nuovi indirizzi - avvalendosi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza (commi 2 e 3). Le disposizioni dettate dai primi tre commi dell'articolo 5 sembrano riferibili ai principi fissati dall'articolo 18, lettera a), della legge n. 59 del 1997. Il comma 4 prevede che gli enti di ricerca, nell'ambito della propria autonomia e coerentemente al PTA, determinano la consistenza e le variazioni dell'organico, nonché il piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali.
Evidenzia ancora che il Ministero approva il piano di fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della pubblica amministrazione e dell'innovazione. In materia di personale, i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997 autorizzano il riordino, secondo criteri di programmazione, delle procedure di assunzione. Ricorda che l'articolo 66 del già citato decreto-legge 112/2008, come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008, ha stabilito che per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca sono autorizzati ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate e delle risorse complessive derivanti dai pensionamenti. Inoltre, l'articolo 74 dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto



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che anche gli enti di ricerca debbano procedere alla ridefinizione della propria organizzazione ed alla riduzione degli organici per tutti i livelli, nelle percentuali indicate per ciascuno, vietando, in caso di inadempienza, nuove assunzioni di personale. In seguito l'articolo 1 del già citato decreto-legge 180/2008, ha escluso i medesimi enti dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale. Aggiunge che l'articolo 6 disciplina l'adozione dei regolamenti del personale, di amministrazione, finanza e contabilità degli enti, ai quali si applicano, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione, le vigenti norme in materia di amministrazione e contabilità pubblica, le norme generali sull'ordinamento del lavoro pubblico (di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001) e, per quanto compatibili, le disposizioni del codice civile (comma 1). Il comma 2 stabilisce che i regolamenti del personale devono prevedere modalità procedurali per l'espressione, da parte del consiglio di amministrazione, prevedendo di fatto una limitazione del potere del Consiglio stesso che non ha riscontro nella prassi più comune, di un parere non vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti preposti, la cui individuazione e nomina resta prerogativa dei dirigenti apicali, in base alla normativa vigente in materia. Segnala che l'articolo 7 prevede - nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge delega - che gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti di ricerca, previo controllo ministeriale. Il Ministero esercita il controllo sui predetti regolamenti sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Il controllo sui regolamenti del personale è esercitato sentito anche il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti statuti e regolamenti avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modifiche. Conferma che la relazione amministrativa conferma comunque l'applicabilità delle norme e dei principi di autotutela previsti dalla legge n. 241 del 1990, i quali consentono in qualunque momento la rimozione di atti illegittimi.
Con riferimento ai principi e ai criteri direttivi, evidenzia che il già citato articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2007 non contempla specificatamente l'approvazione di statuti e regolamenti da parte del Ministro. Quanto alle modalità del controllo, ricorda che la legge delega rimanda espressamente alle forme già individuate dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 1989 (controllo ministeriale su statuti e regolamenti di ateneo). Ricorda che l'articolo 8 reca disposizioni circa la composizione dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca (ad eccezione di quelli del CNR, dell'ASI e dell'INFN, disciplinati dal successivo articolo 9). In particolare, il comma 1 dell'articolo 8 - in conformità alla riduzione dei componenti degli organi statutari indicata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge delega - limita il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, incluso il presidente, a cinque unità per gli enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, o che impiegano oltre cinquecento unità di personale, e a tre unità negli altri casi. Sottolinea che l'articolo 9 prevede che il presidente e i componenti e del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta (comma 2). Il comma 1 riduce a 5 - rispetto agli attuali 7, più il Presidente - i componenti del consiglio di amministrazione del CNR, con conseguente modifica dei soggetti cui è affidata la designazione. Il comma in esame lascia invariato l'ambito oggettivo di provenienza dei soggetti che possono essere chiamati a far parte



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del consiglio di amministrazione, e affida la designazione di tre di essi al Ministro (l'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge delega prevede che la metà dei membri sia di nomina governativa) e di uno alla CRUI. Il quinto membro è espressione della comunità scientifica di riferimento. Il comma 2 prevede che lo statuto del CNR può affidare ai dipartimenti interni lo svolgimento di un ruolo di riferimento e di valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale. Ciò, al fine di sostenere la competitività anche a livello internazionale delle competenze di ricerca. La disposizione sembra riferibile al criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge delega. Il comma 2 prevede, infine, che lo statuto del CNR può prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività polari. Il comma 3 riduce a 4 - rispetto agli attuali 7, più il Presidente - i componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI, con conseguente modifica dei soggetti cui è affidata la designazione. La ridefinizione numerica avviene nelle more di una riforma organica dell'Agenzia. Il comma 4 stabilisce che la composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Sembrerebbe che con l'espressione utilizzata si intenda fare riferimento ai rappresentanti del CNR e dell'Enea (ora, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). La relazione illustrativa precisa, inoltre, che l'individuazione dei componenti di nomina governativa avverrà in base alla procedura di cui all'articolo 11.
Aggiunge che il comma 1 dell'articolo 10 stabilisce che gli statuti degli enti prevedono la costituzione di consigli scientifici o tecnico-scientifici, precisandone anche la composizione e le modalità di esercizio delle funzioni consultive loro attribuite in materia di documenti di pianificazione e di visione strategica. Gli statuti valorizzano il ruolo dei consigli incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi - anche nell'ottica di favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca - e favorendo la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica, nonché di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Il comma 1 dà, così, attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettere i), l) ed m), della legge di delega. I componenti dei consigli scientifici sono limitati nel numero a non più di sette (generale riduzione indicata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge delega) e vengono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti (comma 2). Evidenzia in merito che il numero dei componenti fissato è da riferirsi ad Enti molto diversi per funzioni e grandezza. Non si dispone nulla in ordine alla durata di tali organi e alla eventuale possibilità di riconferma dei loro componenti. Ricorda che l'articolo 11 modifica la procedura di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca la cui designazione spetta al Governo (articolo 1, comma 1, lettera f), della legge delega). Per le modalità indicate, esso non riguarda il CNR (salvo, forse per le modalità di individuazione del rappresentante della comunità scientifica di riferimento) e l'ASI, per i quali l'articolo 9 individua differenti modalità di designazione. In base alla relazione illustrativa, esso dovrebbe, invece, riguardare l'INFN (per una necessità di chiarimento, si veda ante). In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini sopra indicati, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione che agisce nel rispetto degli indirizzi del Ministro stesso ed è supportato, per le attività amministrative, dalle Direzioni generali competenti del Ministero. Il comitato è composto al massimo da 5 persone, scelte fra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti di alta amministrazione, dei quali uno con funzioni di coordinatore: di esso non può far parte personale del Ministero. Ricorda che



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la legge delega opera un riferimento particolare agli esponenti della comunità scientifica eletti dai ricercatori in organismi degli enti di ricerca. Ai sensi del comma 2, il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione, propone al Ministro tre nominativi per la carica di presidente e due nominativi per la carica di consigliere. I commi 3 e 4 stabiliscono le modalità di individuazione dei consiglieri, con riferimento alle due ipotesi previste dall'articolo 8. In particolare, il Ministro individua due componenti per i consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, e tre componenti per i consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri. In entrambe le ipotesi, nel numero indicato è incluso il Presidente. Gli altri componenti (uno nella prima ipotesi, due nella seconda ipotesi) sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Dalla lettura del testo si evince che nella seconda ipotesi, ossia i consigli di amministrazione composti da 5 consiglieri, il Ministro, mentre conserva la possibilità di scelta, rispetto alle indicazioni del comitato di selezione, per quanto concerne il presidente (3 nominativi per 1 individuazione), non sembrerebbe avere alcuna possibilità di scelta per quanto riguarda i consiglieri, poiché il numero delle proposte (2) corrisponde al numero delle individuazioni da effettuare. Il comma 5, infine, prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento. Sulla base della nuova disposizione, quindi, il Parlamento non sarà più chiamato ad esprimere un parere sulla nomina dei Presidenti degli enti di ricerca.
Evidenzia ancora che l'articolo 12 al comma 1 prevede che gli enti di ricerca, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi generali sul pubblico impiego (articolo 4 e Capo II del Titolo II del decreto legislativo n. 165/2001) e sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990). Conseguentemente, il comma 2 dispone che gli statuti e i regolamenti interni sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo. Il comma 3 prevede che gli statuti ridefiniscono (limitando) le attribuzioni dei consigli di amministrazione, al fine di ricondurne le competenze alla approvazione di atti di carattere generale, consentendo semplificazione delle procedure e valorizzazione e responsabilizzazione dei dirigenti. Il comma 4 prevede che gli statuti e i regolamenti introducono procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, norme antidiscriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli organi e disposizioni per agevolare la mobilità dei dipendenti tra enti di ricerca, istituzioni internazionali e imprese, al fine dello scambio di esperienze fra pubblico e privato. L'articolo 12, quindi, si riferisce ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h), i), n), della legge delega. Segnala che l'articolo 13 disciplina la chiamata diretta di ricercatori e tecnologi. Si prevede, in particolare, che gli enti di ricerca, nei limiti del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi e delle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti a tempo indeterminato con studiosi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica che si siano distinti per merito eccezionale o abbiano conseguito riconoscimenti scientifici di livello internazionale. Tali contratti sono subordinati ad un nulla osta del Ministro, sulla base del parere favorevole del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR). Essi sono inquadrati al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione. L'articolo 13 sembra, quindi, fare riferimento ai principi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) (per la parte riferita alle procedure di assunzione) e g), della legge 59/1997. L'articolo



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14 estende agli enti di ricerca vigilati dal Ministero l'applicabilità delle misure di razionalizzazione delle sedi previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 149 del 1999, con le modalità ivi previste. Entro il 31 dicembre 2010 gli enti sono tenuti a predisporre un piano volto alla riorganizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra enti diversi, ed alla realizzazione di economie di spesa.
Segnala che l'articolo 15 reca disposizioni in merito alle infrastrutture della ricerca, con la finalità di assicurare un utilizzo ottimale delle risorse. Per tale profilo sembra, quindi, riferirsi all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997. In particolare, il comma 1 prevede che gli statuti degli enti di ricerca individuano misure e soluzioni organizzative finalizzate alla gestione coordinata delle infrastrutture e delle strutture di ricerca da parte degli enti e delle imprese, allo scopo di produrre economie di scala e di accrescere la loro efficienza e internazionalizzazione. Il comma 2 dispone che, per la realizzazione di infrastrutture di ricerca dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, si applica la specifica disciplina recata dagli articoli 161-194 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il comma 3 prevede che, per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca, si possono utilizzare le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in esito alla soppressione della Fondazione IRI e destinate, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del già citato decreto-legge 112/2008, alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. Il comma 1 dell'articolo 16 stabilisce che il Ministro e, previa valutazione di legittimità e di merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte pubblica. A tal fine, viene richiamato l'articolo 4 del più volte citato decreto-legge 112/2008. Il comma 2 destina i fondi di investimento all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca. A tal fine, si dovranno coinvolgere con appositi apporti i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e valorizzare le risorse finanziarie destinate allo scopo, che derivino anche da cofinanziamenti europei ed internazionali. Il comma 3 stabilisce che gli enti, nell'articolazione dei rispettivi statuti e nell'enumerazione delle attività da svolgere, debbano tener conto di quanto previsto dal già citato articolo 4, nonché dagli articoli 6 e 17, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Sottolinea che l'articolo 17 disciplina la natura giuridica e le competenze dell'INVALSI e dispone in ordine alla durata in carica di uno dei suoi organi. Prende atto che su tale articolo non occorre più acquisire il parere della Conferenza unificata, come inizialmente previsto. Il comma 1 conferma, anzitutto, natura giuridica e competenze già attribuite all'INVALSI dai decreto legislativo n. 286 del 2004, legge n. 296 del 2006, decreto-legge 147/2007. Con riferimento alle competenze, peraltro, il comma 2 indica (utilizzando il termine «pertanto») i compiti affidati all'INVALSI ai fini della costruzione del Sistema nazionale di valutazione. Per converso, il successivo articolo 18, comma 1, prevede l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2004, che è una delle norme richiamate dal comma 1 dello schema di decreto in esame. Le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2004 coincidono, in linea di massima, con le attribuzioni elencate nello schema di decreto legislativo in commento: si esplicita maggiormente le caratteristiche di ente di ricerca spettanti all'istituto, facendo riferimento allo studio di modelli, strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti e delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione, non



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ché dei fattori che influenzano gli apprendimenti (articolo 17, comma 2, lettere a) e c)); si assegna all'istituto anche lo studio di iniziative per la valorizzazione del merito. Lo schema in esame, invece, non menziona esplicitamente «lo studio delle cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa», di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 286/2004. Ricorda, inoltre, che all'INVALSI è stata recentemente affidata la predisposizione di indicazioni per la certificazione delle competenze relative ai diversi gradi e ordini di istruzione (articolo 8, comma 5, del già citato decreto del Presidente della Repubblica 122/2009), competenza che non viene richiamata nel testo in esame. Il comma 1 del testo in esame dispone, inoltre, che gli attuali membri del Comitato di indirizzo dell'INVALSI restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato. L'articolo 18 al comma 1 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Si tratta di un elenco non esaustivo (infatti, si usa l'espressione «in particolare») che, però, potrebbe essere integrato almeno con le disposizioni palesemente innovate dal nuovo schema di decreto. La prima disposizione da abrogare esplicitamente citata è l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 204 del 1998 che, come si è visto nella scheda di commento dell'articolo 11, dispone in merito alla nomina del presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora, Ente italiano Montagna), dell'ASI e dell'ENEA. Inoltre, vengono previste le seguenti, ulteriori, abrogazioni: le disposizioni che regolamentano la chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato di soggetti italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica da parte del CNR (articolo 20, comma 2, decreto legislativo n. 127 del 2003), dell'ASI (articolo 19, comma 2, decreto legislativo n. 128 del 2003), dell'INAF (articolo 19, comma 4, decreto legislativo n. 138 del 2003); dell'INRIM (articolo 19, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 2004). Queste abrogazioni sono disposte in relazione alla disciplina recata dall'articolo 13 dello schema in esame. Per completezza, evidenzia che permangono in vigore le disposizioni relative alla chiamata diretta con contratto a tempo determinato (articolo 20, comma 3, decreto legislativo n. 127 del 2003 per il CNR; articolo 19, comma 3, decreto legislativo n. 128 del 2003 per l'ASI; articolo 19, comma 5, decreto legislativo n. 138 del 2003 per l'INAF; articolo 19, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2004 per l'INRIM) e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2004, che indica le competenze dell'INVALSI. Per tale profilo, rinvia alla scheda di commento dell'articolo 17 predisposta dagli uffici. Il comma 2 reca una disposizione transitoria in attesa della definizione del nuovo assetto degli enti di ricerca; prevede, infatti, che gli organi di gestione attualmente in carica o il cui mandato sia esaurito all'entrata in vigore del decreto legislativo permangono nelle loro funzioni fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti o, comunque, fino al completamento delle procedure di nomina. Ricorda, peraltro, che per l'INVALSI lo schema di decreto legislativo in commento dispone (articolo 17, comma 2) che i membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la durata del mandato (che viene a scadenza il 24 gennaio 2011). Il comma 3 conferma le disposizioni recate dalla legge delega in merito alle circostanze ed alle modalità di commissariamento degli enti (articolo 1, comma 5, legge n. 165 del 2007). Per tale profilo, si rinvia alla sezione del presente dossier dedicata al quadro normativo relativo al Capo I. Il comma 4 dispone infine, come di consueto, in ordine all'inserimento del provvedimento nella raccolta delle leggi dello Stato ed all'obbligo di osservazione.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione.



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Valentina APREA, presidente, ricorda che la Commissione deve concludere l'esame del provvedimento entro il 31 dicembre 2009, termine di scadenza della delega per il Governo. Rileva al riguardo che rispetto al termine di 45 giorni previsti per l'espressione del parere, previsto per il 10 gennaio 2010, si renderà necessario concludere l'esame del provvedimento prima della scadenza della delega.

Giovanni Battista BACHELET (PD) rileva innanzitutto che nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in esame sono state evidenziate, anche da parte del relatore sul provvedimento presso quel ramo del Parlamento una serie di criticità relative sia alla relazione tecnica, sia all'ASI che al problema dell'esatta delimitazione degli enti a cui ci si riferisce con il provvedimento in esame. A tal proposito, riterrebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti relativamente a tutte le questioni segnalate. Sottolinea inoltre che andrebbe chiarito se il termine del 31 dicembre abbia carattere di perentorietà con riferimento al fatto che entro quel termine il Governo deve iniziare il procedimento per l'attuazione della delega.

Valentina APREA, presidente, rileva che entro il 31 dicembre il Governo deve approvare in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della delega; tale termine si pone anche quale termine ultimo per l'espressione del parere da parte della Commissione. Segnala altresì che il termine per l'esercizio della delega originariamente fissato in 18 mesi dalla delega è stato poi fissato a data fissa, cioè al 31 dicembre 2009. Sulle questioni di merito poste dal collega Bachelet, osserva che indubbiamente vi sono delle criticità, ma saranno affrontate nel corso della discussione.

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, rilevando altresì che non si può proprio in ragione di tale importanza, procedere con tempi troppo affrettati. Dichiara quindi la disponibilità del proprio gruppo ad approfondire adeguatamente le questioni poste dal provvedimento, anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

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Da: IL DIBATTITTO IN COMMISSIONE CULTURA SUL D.LGS11/12/2009 21:00:12
http://nuovo.camera.it/camera/xeditor/visual_edit/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/200912/1209/html/07#55n2

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca ( 156 )
Trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165

ANNUNCIO ALL'ASSEMBLEA: 25 novembre 2009


STATO ITER: In corso di esame

ASSEGNAZIONE ED ESITO:
COMMISSIONE VII CULTURA (Ass. 25 novembre 2009 ) (In corso di esame)
COMMISSIONE V BILANCIO (Ass. 25 novembre 2009 ) (In corso di esame)
ESAME IN:
COMMISSIONE VII CULTURA in data: 9-12-2009
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Da: news11/12/2009 22:21:29
quindi? che dite di fare/non fare?
Rispondi

Da: Luciano12/12/2009 11:30:45
Che ne dite di costituire un piccolo gruppo per entrambi i concorsi ed andare a Roma, previo appuntamento, per incontrare un dirigente MIUR ad esempio il direttore delle risorse umane dott. Silvio CRISCUOLI oppure il vicecapo di gabinetto dott.ssa SABRINA BONO o chi ritenete più opportuno?

Rispondi

Da: Cindy12/12/2009 12:19:39
io ci sto, proviamo a mandare una mail e chiediamo di essere ricevuti entro la prossima settimana (poi c'è il natale e addio incontro) se ci dicono di sì, andiamo!
Io vengo, non ho problemi.
Rispondi

Da: Welo 7612/12/2009 12:31:02
Credo ank'io ke ormai sia inutile dialogare cn i sindacati.
Le cose sono 2: o kiediamo un appuntamento cn qualke dirigente del Miur oppure un'interrogazione parlamentare, visto ke il decreto è ancora lì in commissione.
X Cindy: una xsona cm te, ke s'impegna tanto x reperire notizie utili, nn merita queste prese in giro!
E parlo sinceramente.....
Rispondi

Da: Ale12/12/2009 14:26:56
Anch'io penso che affidarci alle speranze dei sindacati non porti a nulla...
Rispondi

Da: Meskall12/12/2009 14:27:54
Concordo con Welo
Rispondi

Da: claudio12/12/2009 16:21:27
ho dato un'occhiata al dibattito sopra riportato...
alla fine il presidente della commissione ribadisce che "entro il 31 dicembre il Governo deve approvare in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della delega".
Anche prima si ripete più volte che il parere deve essere espresso entro il 31 dicembre e la sensazione è che si voglia chiudere entro l'anno (piuttosto, sembra che a fare ostruzionismo sino i due membri del PD... andiamo bene....!!!).

Che ne pensate? Qualcuno conosce meglio meccanismi e regolamenti parlamentari?
Rispondi

Da: Cindy12/12/2009 18:43:03
x Claudio: è così , c'è la tipa del PD che dice "si dovrebbe approfondire"..andasse a trompere i bip da un'altra parte!!!
Rispondi

Da: Luciano12/12/2009 19:14:37
Per l'incontro con un dirigente MIUR è meglio tentare la prossima settimana o aspettare i tempi del decreto?

Se andiamo la prossima settimana, la nostra richiesta di informazioni è vincolata dal decreto in corso di approvazione cioè possono dirci qualcosa sui tempi del decreto ma non sulle nostre assunzioni.

Se invece aspettiamo che il decreto venga approvato non hanno scuse devono per forza darci indicazioni precise sull'iter della nostra assunzione.

Che ne pensate? Quale può essere la strategia migliore?
Rispondi

Da: eagle83  (idonea C1)12/12/2009 19:27:59
Credo ke in questa fase interpellare il Ministero nn possa portare grandi novità xkè cmq hanno le mani legate dal decreto ke ancora nn è stato approvato... ki blocca tutto x il momento è al d sopra del MIUR. Piuttosto m giocherei questa carta nn appena approveranno il decreto, sperando ke lo facciano antro il 31 dicembre.
Rispondi

Da: BIOFA12/12/2009 20:12:40
E' conveniente andare ad affacciarsi ora, e converrà ancora di più andare ad affacciarsi dopo nell'eventualità il decreto venisse approvato.
Andare una volta, non esclude andare la seconda.
Rispondi

Da: Ale12/12/2009 21:08:08
Io invece credo che andare adesso sia poco utile, anche perchè i giorni di festa si avvicinano e non penso che avremmo il tempo di organizzare un'azione realmente efficace...
Rispondi

Da: Welo 7613/12/2009 10:50:32
Io sn dell'idea ke possiamo tentare a kiedere al Ministero, quanto meno x saxe se è vero ke dopo l'approvazione del decreto nn ci saranno + ostacoli alla nostra assunzione.
A quanto ho capito devono ancora rispondere al fax collettivo ke abbiamo inviato settimane fa', vero?
Sapete ke vi dico?
Io domani provo a inviare qualke email, anke se vista l'aria di riordino degli uffici interni nn so se risp.Cmq tentar nn nuoce!
La Serpicelli a me ha sempre risp.Vi farò saxe!
Rispondi

Da: Welo 7613/12/2009 10:53:44
Cmq ho dato un'okkiata agli altri decreti sottoposti all'esame delle commissioni parlamentari e ho notato ke le 2 commissioni possono procedere nello stesso tempo all'esame del decreto.Quindi la commissione bilancio nn deve attendere ke finisca la commissione cultura x iniziare l'esame.
Quello ke mi preoccupa è ke ho visto ke ci sn tutta una serie di decreti ke sn già all'esame della commissione bialncio.
Speriamo bene!
Rispondi

Da: Meskall13/12/2009 13:11:36
Ribadisco
Mandiamo tutti la mail al vicepresidente della camera Antonio leone!
Rispondi

Da: Meskall13/12/2009 13:13:11
leone_a@camera.it
Rispondi

Da: Vivy IDONEA SEDE CENTRALE13/12/2009 13:23:51
che io sappia le assunzioni devono avvenire entro il 21 dicembre, perchè poi scatta il blocco delle assunzioni. Non so se questo vale pure per il ministero pubblica istruzione ma personalmente so che vale per molte p.a.
Chi mi sa dare degli aggiornamenti sullo stato delle cose per questo concorso? non mi collego spesso su questo forum e avrei bisogno di un piccolo riepilogo.
Grazie!!
la mia email è viviana23@virgilio.it
Rispondi

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