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CONCORSO INPS - 30 INFORMATICI
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Da: CR | 03/11/2010 07:38:37 |
JJ sono d'accordo con te, voglio seguire le regole, ma per questo devo conoscerle e me le dovrebbero spiegare con chiarezza. Se si può fare bene altrimenti chiudo la partita iva, non c'è problema basta saperlo! Credevo fosse un diritto avere delle informazioni ma evidentemente non è scontato........cmq tutto ciò mi sembra assurdo se chiedo il nulla osta per intrapendere un attività e non me lo danno non dovrebbero buttarmi fuori in fin dei conti non ho lavorato ho solo chiesto se potevo farlo?!?!?!?! ......se mi dicono di no rifiuto l'incarico e dove starebbe il problema anche se dovessi avere una partiva iva ma non avuto alcun incarico e non ho svolto attività incompatibile e mi sto solo preoccupando di fare le pratiche per chiuderla........è un mondo che non capisco.......boh! In ogni caso ti ringrazio le tue informazioni sono preziose come al solito! | |
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Da: x CR | 03/11/2010 08:48:00 |
Chiama ufficio concorsi e chiedi prima di essere assunto. | |
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Da: CR | 03/11/2010 09:34:31 |
Ottima idea.....non ci avevo pensato!!! Ti ringrazio!!! | |
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Da: Incompatibilità (2) | 03/11/2010 09:44:36 |
http://www.legalefacile.it/nuovosito/quesitierisposte/lavoroeprevidenza/incompatibilitafradipendentecomunaleeprofessionediingegnere.asp | |
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Da: Incompatibilità (3) | 03/11/2010 09:55:19 |
1. Le attività assolutamente incompatibili. Si tratta di quelle previste dal d.p.r. n. 3/1957: costituzione di altro rapporto di lavoro a carattere subordinato o autonomo, compreso l'esercizio delle libere professioni; cumulo di impieghi pubblici; effettuazione di attività commerciali, ivi compresa l'assunzione di cariche gestionali in società aventi scopo di lucro. Queste attività sono sempre vietate al pubblico dipendente; lo sono inderogabilmente, tant'è che un'eventuale autorizzazione al loro esercizio sarebbe del tutto illegittima, per palese contrasto con una norma imperativa di legge. 2. Le attività relativamente incompatibili. Sono quelle che formano oggetto di incarichi retribuiti, ai sensi e per gli effetti del sesto comma, dell'art. 58 d.lgs. n. 29/1993. Per la loro estraneità ai compiti e ai doveri d'ufficio, dette attività sono, in linea di principio, incompatibili con il rapporto di pubblico impiego. Tuttavia, questa incompatibilità può essere superata ogni qualvolta l'incarico relativo sia espressamente previsto o disciplinato dalla legge ovvero esplicitamente autorizzato. 3. Le attività compatibili. Sono, ai sensi del sesto comma, dell'art. 58 d.lgs. n. 29/1993, quelle fatte oggetto di incarichi gratuiti, nonché le attività , che, pur rientrando nell'ambito di un incarico retribuito, consistano in: ·collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; ·utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; ·partecipazione a convegni e seminari; ·incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate; ·incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; ·incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. Queste attività sono sempre consentite, tant'è che la loro assoluta compatibilità con il rapporto di impiego pubblico le rende estranee a qualsiasi procedimento autorizzatorio. | |
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Da: Incompatibilità (4) | 03/11/2010 10:01:59 |
I SOGGETTI INTERESSATI L'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 reca la disciplina per il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.A quest'ultima categoria di personale è consentito, infatti, di svolgere le attività generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno, anche lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni. L'altro limite è che l'ulteriore attività non deve confliggere con gli interessi dell'amministrazione da cui dipende. LE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI In base alla normativa vigente, al pubblico dipendente a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell'orario di servizio, risulta, assolutamente, precluso: · lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato; · l'esercizio di attività d'impresa, commerciale e professionale. Ai sensi dell'art. 2195 c.c. si definisce attività commerciale un'attività : · industriale diretta alla produzione di beni o servizi; · intermediaria nella circolazione dei beni; · di trasporto per terra, aria, acqua; · bancaria e assicurativa; · ausiliaria delle attività precedenti. Nel termine "industria" va ricompresa anche l'attività artigianale esercitata in modo continuativo, professionale e lucrativo. E' consentito l'esercizio dell'impresa agricola qualora ciò non avvenga a titolo principale o in qualità di coltivatore diretto; · l'assunzione di cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, tranne società o enti la cui nomina è riservata allo Stato, previa autorizzazione del ministro competente e tranne le società cooperative. L'amministrazione non può, comunque, conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da norme giuridiche. E' importante specificare che la disciplina delle incompatibilità non riguarda il personale in distacco o in aspettativa sindacale o per cariche elettive, quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato. LE ATTIVITÀ "AUTORIZZABILI" La rigidità della disciplina in materia di incompatibilità del pubblico dipendente è, in parte, mitigata dalla possibilità di svolgere incarichi conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. L'espletamento di incarichi retribuiti da parte di un pubblico dipendente (ma, talvolta, anche gratuiti: infatti, la circolare n. 3/97 riporta che per le attività a titolo gratuito occorrerà valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l'obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione), ossia di qualsiasi attività extra-istituzionale diversa da quelle che non richiedono l'autorizzazione, di cui al punto successivo e, comunque, non rientrante tra quelle incompatibili in assoluto, è subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza che deve valutare la compatibilità con il rapporto di pubblico impiego. L'autorizzazione deve essere chiesta direttamente dal dipendente o dal soggetto, pubblico o privato, che conferisce l'incarico, almeno 15 giorni prima dell'esercizio della nuova attività , anche se "vanno evitati appesantimenti della procedura di autorizzazione che possono condizionare quelle situazioni in cui l'attività da svolgere non è programmabile dall'interessato con congruo anticipo" Ove l'amministrazione di appartenenza del dipendente non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accordata se l'incarico è conferito da una pubblica amministrazione e negata negli altri casi (silenzio-assenso. Tale passaggio contrasta però con le rilevazioni degli incarichi ai fini dell'anagrafe delle prestazioni, ove la data del rilascio dell'autorizzazione è richiesta quale dato obbligatorio). Lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del Dirigente scolastico è giusta causa di licenziamento. Il T.A.R. Piemonte ha affermato che l'autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all'esterno dell'amministrazione, in modo occasionale e non confliggente con gli interessi della medesima amministrazione, non può essere negata se non con provvedimento motivato che spieghi perché il dipendente non può svolgere l'incarico, ossia "le ragioni per le quali [l'amministrazione] riteneva che tale attività avrebbe arrecato pregiudizio all'assolvimento dei compiti d'ufficio". I criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono: · la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività , non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo ad interferenze con l'impiego; · il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; · la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento; · l'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio. Sono, pertanto, compatibili e soggetti ad autorizzazione, ad esempio, le collaborazioni e gli incarichi di consulenza conferiti da altre amministrazioni pubbliche per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività istituzionale: è il caso di commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, collaborazioni, attività di revisore in enti pubblici… LE ATTIVITÀ COMPATIBILI E NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione,..., è consentito lo svolgimento delle seguenti attività : · le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; · le attività che siano espressive di diritti della personalità , di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; le stesse sono consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per le attività svolte a titolo gratuito è necessario valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l'obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione; · l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; · la partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di propri scritti, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese; · tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate; · gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altra attività lavorativa retribuita); · gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; · le partecipazioni a società a titolo di semplice socio. IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Ai fini dell'argomento trattato è necessario operare una distinzione in merito all'orario effettivo di servizio part time svolto dal dipendente pubblico poiché diverso risulta essere l'ambito di operatività dei divieti di svolgimento di attività extra-istituzionali. Infatti, a seconda che l'orario di servizio sia superiore o non superiore alla metà del tempo pieno, l'esclusività dell'attività istituzionale è più o meno rafforzata e, pertanto, i vincoli da rispettare sono più o meno stringenti. PART TIME CON ORARIO DI LAVORO NON SUPERIORE AL 50% Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno vigono particolari disposizioni legislative che attenuano il dovere di esclusività . Quando, infatti, l'orario di lavoro prestato non supera la metà di quello ordinario, la legittimità di attività extra-istituzionali diventa la regola, mentre il diniego assume carattere residuale. In base a tali disposizioni, al personale in part time è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro - generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno - pur con il rispetto di due limiti specifici: 1. le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si devono porre in conflitto di interessi con le attività della stessa amministrazione; 2. è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni. Per tale personale non è più necessario chiedere l'autorizzazione all'amministrazione per svolgere un altro lavoro: infatti, fermo restando i limiti sopra illustrati, il comma 6 dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Rimane, invece, l'obbligo della richiesta di autorizzazione per il personale a tempo pieno e per coloro che svolgono attività part time con orario di lavoro superiore al 50% di quello intero. PART TIME CON ORARIO DI LAVORO SUPERIORE AL 50% Il dovere di esclusività resta confermato nella sua portata generale e la normativa da applicare è la medesima prevista per il personale a tempo pieno e per il personale a tempo determinato: ossia tutte le attività lavorative extra-istituzionali devono essere preventivamente autorizzate, anche se svolte occasionalmente, e la violazione del divieto di attività non autorizzata costituisce una giusta causa di licenziamento. LE COLLABORAZIONI Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per lo svolgimento delle loro attività , oltre che di personale assunto con rapporto di lavoro subordinato, anche di personale con il quale stipulano dei contratti di collaborazione, che possono distinguersi in collaborazioni occasionali ed in collaborazioni coordinate e continuative. LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI Una collaborazione è definita "occasionale" quando riveste il carattere della saltuarietà e, pertanto, non è reiterata più volte nel tempo, in modo abituale. Il lavoratore svolge la sua attività in modo autonomo, senza vincolo alcuno da parte del committente, sia relativamente all'orario di lavoro sia riguardo allo svolgimento pratico dell'attività stessa, la quale va intesa come supporto al raggiungimento degli obiettivi del committente. Naturalmente, restano fatte salve le specifiche esigenze dell'amministrazione. La collaborazione occasionale è compatibile con l'attività del dipendente pubblico, sempre nel rispetto dei limiti indicati nei puni prcedenti. Infatti, la prestazione di carattere occasionale non comporta inosservanza del vincolo di esclusività lavorativa a favore della pubblica amministrazione, sempreché, però, la prestazione occasionale non possa, anche in via astratta, comportare eventuali ipotesi di conflitto di interesse in relazione ai compiti ed alle mansioni del proprio profilo professionale" Le consulenze professionali sono, ad esempio, prevalentemente di natura occasionale poiché sono, solitamente, legate al raggiungimento di uno specifico obiettivo richiesto dal committente. Vi possono, comunque, essere delle consulenze che rientrano nella modalità della collaborazione coordinata e continuativa, cioè protratte nel tempo. Non esistono accordi, contratti o normative nazionali che disciplinano tali modalità di lavoro, tranne il limitato numero di norme del codice civile: la difficoltà di dettare regole precise risiede, soprattutto, nella complessità di individuare principi comuni tra varie tipologie di lavoro, anche molto diverse fra di loro. LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Per lo svolgimento delle sue funzioni, il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, può fare ricorso a forme di lavoro non subordinato rispettando precisi limiti: la norma generale, contenuta nel comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 29/93, consente il conferimento di "incarichi individuali ad esperti di provata competenza", solo per "esigenze cui [le PP.AA.] non possono far fronte con il personale in servizio " e "determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione". La collaborazione coordinata e continuativa presenta caratteristiche proprie sia del lavoro autonomo sia del lavoro subordinato: per questo è definita anche rapporto di lavoro "parasubordinato" o "atipico". Una sua definizione si rinviene nell'art. 409, n. 3, c.p.c. che elenca, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa, che si concretino in una "prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato". Pertanto le caratteristiche di una collaborazione coordinata e continuativa possono, così, essere sintetizzate: 1. la collaborazione, ossia lo svolgimento di ogni attività rivolta al raggiungimento degli scopi che il committente ha determinato; 2. la coordinazione, ossia la possibilità per il committente di fornire direttive di massima al collaboratore nei limiti della sua autonomia. E' importante sottolineare il fatto che il committente non può esercitare il suo potere direttivo per indirizzare la prestazione svolta dal collaboratore; 3. la continuità , cioè il perdurare nel tempo della collaborazione, anche se possono presentarsi eventuali pause ed intermittenze durante il periodo contrattuale; ha, quindi, carattere unitario di durata ed è svolta in modo non saltuario; 4. la personalità , nel senso che ciò che prevale è il lavoro personale del collaboratore. Tale tipo di rapporto sussiste nel momento in cui il prestatore collabora, senza alcun vincolo di subordinazione, con prestazioni continue inserendosi nell'organizzazione del committente, secondo le indicazioni (ed anche la coordinazione) dello stesso. Tali prestazioni sono retribuite con periodicità e con ammontare determinato o determinabile, con riferimento all'intera durata della prestazione. La legge consente, quindi, in presenza di specifici presupposti e, comunque, in ipotesi ben circoscritte, di affidare lo svolgimento di determinate attività , solitamente a contenuto intellettuale, a soggetti esterni alla P.A. committente, mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo, che hanno, appunto, ad oggetto incarichi di collaborazione e devono avere durata predeterminata. E', quindi, fondamentale che, nello svolgimento concreto del rapporto, i caratteri dell'autonomia siano sempre presenti, e che quindi l'inserimento nell'organizzazione del committente non determini, all'opposto, l'instaurarsi di un rapporto di lavoro dipendente, con conseguente sottoposizione al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro. E' utile, ai fini esemplificativi, elencare le figure più ricorrenti di collaborazione coordinata e continuativa: · sindaci e revisori di società · amministratori di società · componenti di collegi e commissioni · collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e libri · amministratori di condomini · soci - amministratori · i venditori a domicilio In definitiva, gli incarichi di collaborazione possono essere affidati sulla base della ricorrenza dei seguenti presupposti: - la professionalità che si intende acquisire deve essere, assolutamente, assente nella struttura dell'ente e l'affidamento esterno non deve comportare, dunque, una duplicazione delle funzioni svolte dal personale interno; il collaboratore esterno deve essere, effettivamente, in possesso di competenze specifiche; - il contratto di collaborazione deve contenere le informazioni indicate nell'art. 2 dell'intesa 30.8.2002; l'oggetto dell'incarico non deve essere generico, né di durata indefinita. LE SOCIETÀ Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 3/57, ripreso dall'art. 508 del D. Lgs. 297/94, c. 10, il personale dipendente pubblico "non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro" (società di capitali e di persone) "tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione". Invece, come precisato dalla circolare della Funzione Pubblica n. 6/97, "la partecipazione a titolo di semplice socio esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione" L'incompatibilità consiste nell'assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società , presuppongono l'esercizio di rappresentanza della società , l'esercizio di amministrazione della società o l'esercizio di attività in nome e per conto della società stessa. Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell'industria ogni attività imprenditoriale, la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società , come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità limitata ex art. 2267 codice civile nella società semplice, che sono, quindi, compatibili. Deve, inoltre, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni). Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro Con l'ausilio del T.A.R. Veneto è possibile fornire una spiegazione della rigidità di tale incompatibilità . Infatti, "il regime delle incompatibilità previsto per i pubblici dipendenti fonda la propria 'ratio' sull'opportunità di evitare le disfunzioni e gli inconvenienti che deriverebbero all'amministrazione dal fatto che il proprio personale, anche rivestendo cariche sociali, si dedichi ad attività imprenditoriali, caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto". La medesima sentenza prosegue, poi, sostenendo, in linea con quanto appena riportato nel testo, che "pertanto, non sussiste la detta incompatibilità tra lo 'status' di pubblico dipendente e la carica sociale in società cooperativa, quale quella di consigliere di amministrazione di banca di credito cooperativo" La partecipazione a cariche sociali (ad esempio, quale membro del Consiglio di Amministrazione), quindi, mentre è vietata per le società di capitali e di persone, è, invece, consentita nel caso delle società cooperative. L'art. 61 del D.P.R. 3/57, nella sua originaria versione, permetteva la partecipazione a cariche sociali solo nei casi di società cooperative fra impiegati dello stato. Tale ipotesi è stata, successivamente, estesa a tutte le società cooperative dall'art. 18 della L. 31 gennaio 1992. Fra le società cooperative rivestono un ruolo fondamentale e preminente le casse rurali, in cui è diffusa la partecipazione di dipendenti pubblici non solo come semplici soci. In particolare, è ammessa: · la partecipazione a società cooperative purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività istituzionale; · la partecipazione in qualità di amministratore a società cooperative purché non ci sia conflitto di interessi tra l'attività gestionale del dipendente e le competenze dell'amministrazione. Pertanto, la partecipazione a cariche sociali è consentita, sempre previa autorizzazione, qualunque sia la natura e l'attività della società cooperativa: autorizzazione che sarà rilasciata secondo gli usuali criteri della quantità dell'impegno e delle modalità di svolgimento, senza trascurare "l'esame delle specifiche funzioni svolte dal dipendente e delle competenze dell'amministrazione. Gli atti gestionali posti in essere - ad esempio - come amministratore di casse rurali potrebbero avere, infatti, un notevole impatto esterno ed entrare in rapporto d'interferenza con i compiti istituzionali". In merito alle società cooperative merita particolare attenzione la recente Legge 3 aprile 2001, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 94 del 23 aprile 2001, avente ad oggetto "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", le cui principali novità consistono proprio nel rapporto di lavoro da instaurare da parte del socio (autonomo o dipendente) e nella distinzione del rapporto di lavoro da quello di tipo associativo. Naturalmente, il divieto di accettare cariche in società costituite a fini di lucro è applicabile anche alle cariche conseguite anteriormente alla nomina. Quindi, lo svolgimento di attività extra-istituzionale da parte di un pubblico dipendente è lecito sin tanto che il lavoratore assuma la qualità di socio in una società di capitali ovvero di società di persone senza poteri di amministrazione (ad esempio, come già precisato, socio accomandante in una società in accomandita semplice). Un'attenuazione di tale esclusività è resa possibile dal rapporto di lavoro a tempo parziale. Infatti, ove il dipendente pubblico ricopra cariche sociali di amministrazione ovvero diventi socio di una società in nome collettivo con conseguente assunzione di responsabilità oltre il capitale conferito occorre, necessariamente, trasformare il rapporto di lavoro con l'amministrazione da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non eccedente il 50% di quella a tempo pieno. Recita, infatti, l'art. 1, c. 56 della L. 23.12.1996, n. 662 che "le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 … non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno". Pertanto, a tale personale non si applica neanche l'art. 60 che vieta l'assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro. L'ATTIVITÀ AGRICOLA L'attività imprenditoriale in agricoltura è incompatibile con l'impiego pubblico nel momento in cui venga svolta in maniera prevalente e, quindi, presenti i caratteri di stabilità e ripetitività . La circolare n. 6/97 della Funzione Pubblica ha prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare e ha ribadito che l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Sottolinea, altresì, che spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire sull'attività ordinaria. Per la nozione di prevalenza è necessario fare riferimento all'art. 12 della legge di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 153 del 9 maggio 1975. Secondo tale normativa "la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all'attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale". Nel caso in cui sussistano i presupposti della prevalenza, l'esercizio di tale attività è consentita solo previa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. E', comunque, necessaria l'autorizzazione, anche qualora l'attività in questione rimanga nei limiti dell'occasionalità . Quindi, anche in questo caso, per il personale a tempo pieno o con orario di servizio superiore al 50%, il lavoro svolto non deve comportare un impegno eccessivamente gravoso e prolungato nel tempo tale da far venire meno il requisito dell'occasionalità . LE SANZIONI L'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, al comma 7, che "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza" ed, inoltre, che "le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti" (comma 8). Pertanto, le autorizzazioni devono essere richieste all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico oppure dal dipendente interessato (comma 10) con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavoro extra-istituzionale e non sarà possibile svolgere l'incarico fino al momento del rilascio e della notifica dell'autorizzazione. Nel caso in cui la data di inizio dell'incarico sia antecedente a quella di richiesta dell'autorizzazione, quest'ultima non dovrà essere rilasciata. In caso di mancata richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza, ai soggetti pubblici e privati conferenti gli incarichi si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, nella legge 28.5.1997, n. 140, fra le quali la principale consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali e concorrenti violazioni tributarie o contributive. Quando risulta che un dipendente svolge altra attività lavorativa senza richiesta di autorizzazione, le amministrazioni possono ricorrere alla sanzione disciplinare del licenziamento. In via preliminare, comunque, il personale che si trovi in situazione di incompatibilità è diffidato a cessare dalla stessa dal "provveditore agli studi": decorsi 15 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, ne viene disposta la decadenza con provvedimento dello stesso "provveditore", sentito il consiglio scolastico provinciale. "L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare". E', però, necessario tenere distinte le questioni della responsabilità contestabile al pubblico dipendente, ad esempio, quando non ha chiesto ed ottenuto formale autorizzazione, con il problema della validità giuridica del rapporto di lavoro privatistico intrattenuto in contemporanea con altro datore di lavoro. In tal senso la Corte di Cassazione ricorda come il divieto di svolgimento di altra attività sia posto nell'interesse della pubblica amministrazione. In ogni caso, è indispensabile sottolineare che le attività extra-istituzionali "per assurgere ad elemento assolutamente contrastante col rapporto di pubblico impiego tale da determinare una vera e propria incompatibilità , passibile della sanzione di decadenza ai sensi dell'art. 63 stesso T.U., devono rivestire il carattere, oltre che della continuità , anche della professionalità , intendendo per tale un'attività che sia prevalente rispetto ad altre nonché direttamente e adeguatamente lucrativa". | |
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Da: raccomandata ricevuta | 03/11/2010 10:10:30 |
Firma il 12 alle 9:30. Ho chiamato per ulteriori informazioni, e mi hanno detto che il primo giorno di lavoro è il 12 stesso. | |
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Da: raccomandata ricevuta | 03/11/2010 10:14:11 |
Ah, nella raccomandata c'è anche scritto che è possibile chiedere una proroga di 1 mese per l'immissione in servizio, ma deve essere per ragioni oggettive e documentabili | |
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Da: CR | 03/11/2010 10:26:41 |
Grazie per le informazioni! Credo che per il dipendente comunale ci sia effettivamente incompatibilità perchè il suo ruolo è quello di autorizzare o verificare il lavoro dei liberi professionisti e quindi l'incompatibilità è palese......per il resto le altre informazioni sono sicuramente utili anche se qualche dubbio mi rimane! | |
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Da: Incompatibilità | 03/11/2010 10:56:17 |
Per quanto riguarda la partita IVA c'è anche la problematica di poter ricevere dei pagamenti per prestazioni effettuate nel recente passato. Quindi, come sarebbe possibile chiuderla con immediatezza? | |
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Da: Lotlorien | 03/11/2010 11:58:57 |
Ricordo il link del sito dove trovare statuto e modulo di adesione al comitato vincitori e idonei: http://cofi2.altervista.org | |
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Da: REF | 03/11/2010 15:12:37 |
Si può chiedere il posticipo dell'assunzione di 15gg per evitare il mancato preavviso dall'attuale datore di Lavoro Privato? | |
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Da: @REF | 03/11/2010 17:24:17 |
Puoi richiedere la proroga all'INPS ma e lei che deve accettartela | |
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Da: consiglio per CR | 03/11/2010 18:30:42 |
mi raccomando, eh, chiedi all'ufficio concorsi prima di essere assunto. ;-) ;-) | |
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Da: A TUTTI | 03/11/2010 22:46:41 |
Pensate veramente che sia arrivato il momento di iniziare a fare qualcosa? I riferimenti delle principali sigle Sindacali in rigoroso ordine alfabetico: CGIL: cgil@inps.it CISL: fps.cisl@inps.it RDB: rdb@inps.it UGL: info@uglromaelazio.it UIL: inps@uilpa.it Ognuno si senta libero di aggiungere eventuali altre sigle sindacali o numeri di telefono, fax, indirizzi etc.. Penso che, in vista della riunione di venerdì, abbiamo poco tempo per iniziare a fare qualcosa per far sentire la nostra voce, ma possiamo iniziare!! Ben venga far arrivare una voce individuale e collettiva visti tempi stretti. Mandare un'e-mail, un fax o una lettera costa poco o nulla! e scommetto che i risulati li vedremo tutti: quale o quali saranno le sigle più attente alla nostra situazione? | |
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Da: @ cofi2 | 03/11/2010 23:35:15 |
Ciao, ho visto che per iscriversi al nuovo forum richiedete un nome utente. Questo significa che i post risulteranno firmati con quel nick? Ok, sarà univoco, ma a me piacerebbe sapere chi sto leggendo e/o a chi sto rispondendo, senza dover ricordare ogni volta che tizio è mazinga e caio è goldrake etc etc.. Thanks! | |
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Da: @ MarcoZ | 04/11/2010 00:18:28 |
http://www.portaportese.it/rubriche/Immobiliare/Affitto_-_Subaffitto/Fino-a-800-euro/m-appartamento-eur-torrino-0ID2010073043782 http://www.portaportese.it/rubriche/Immobiliare/Affitto_-_Subaffitto/Fino-a-800-euro/m-torrino-mezzocammino-adiac-eur-appto-0ID2010079043829 http://www.portaportese.it/rubriche/Immobiliare/Affitto_-_Subaffitto/Fino-a-800-euro/m-tiburtini-keyWtiburtini Da queste offerte, sembra più conveniente il Torrino che Monti Tiburtini. | |
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Da: Lotlorien | 04/11/2010 00:42:27 |
Per A TUTTI, non so chi tu sia, ma sono almeno 2 giorni che ripeto di aderire al comitato per intraprendere insieme delle azioni che ci portino maggiori informazioni e/o garanzie. Una mail è partita oggi pomeriggio verso gli indirizzi che hai postato tu.. sicuramente prima di venerdi c'è poco tempo ma come vedi abbiamo già iniziato! Perchè non ti unisci a noi e porti il tuo supporto e le tue proposte attraverso i canali interni che abbiamo preparato? :) Per @cofi2: in realtà l'iscrizione al nuovo forum è subordinata all'adesione al comitato. Tu mandi il modulo di adesione e una scansione del documento di identità , come da istruzioni sul sito http://cofi2.altervista.org/, e noi ti attiviamo un account, del tipo Nome Cognome, per il nuovo forum interno. Niente più nick nè buffonerie varie, solo persone serie e motivate che vogliono contribuire e discutere insieme per un fine comune. | |
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Da: jworld | 04/11/2010 10:24:12 |
Ora non si hanno più scuse, forum di FB vs quello di MININTERNO, ci è stato servito su un piatto d'argento, da Lotlorien, l'opportunità di organizzarci in forma associata per avere una voce unica con un peso maggiore rispetto ad ogni singolo componente della graduatoria ...non cogliere questa opportunità è uno spreco. | |
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Da: @ lotlorien | 04/11/2010 10:25:03 |
"buffonerie" te le tieni per te, ok? Possono esserci mille motivi che impediscono l'invio di un documento d'identità , tu non hai nessun diritto di assegnare la patente del buffone a chi scrive nel forum (quello che gli pare) e del "bravo candidato" a chi si iscrive su facebook o al comitato. Intesi? | |
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Da: Lotlorien | 04/11/2010 10:37:49 |
Con il termine "buffonerie", che peraltro ho usato per censurarmi, mi riferivo alle varie discussioni/monologhi inutili e insensati a cui abbiamo spesso assistito su questo forum. Non mi riferivo di certo a chi non ha mai fatto azione di disturbo qui e sceglie, legittimamente visto che nessuno è obbligato a farlo, di non aderire al Comitato. Sinceramente non capisco quale possa essere il motivo che "impedisca l'invio di un documento d'identità ", considerando anche che la mail ufficiale è gestita da me e da sole altre 2 persone, ma, ripeto, ognuno faccia quel che gli pare. Il comitato è un modo per agire come gruppo e per mettere insieme idee e suggerimenti in modo rapido ed efficiente, se per te il gioco non vale la candela amen. Per fortuna gli altri 196 non la pensano così. | |
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Da: @ lotlorien | 04/11/2010 10:46:17 |
per esempio la legge sulla privacy che obbliga chi conserva dati sensibili ad alcuni precisi adempimenti, non ultimo quello di segnalare dove viene conservato, come verrà utilizzato e chi è il responsabile dell'archivio. Questo in Italia, poi non so a casa tua... | |
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Da: buuu...che paura!!! | 04/11/2010 10:53:00 |
pisciauò...non è che per caso Lot ha fatto centro? | |
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Da: Lotlorien | 04/11/2010 10:56:43 |
Considerando che non siamo in regime dittatoriale ma in assoluta democrazia e totalmente predisposti al miglioramento, se anzichè fare polemiche sterili avessi scelto la strada della critica costruttiva avresti potuto proporre di aggiungere allo Statuto un articolo che confermi le garanzie di cui hai bisogno. | |
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Da: Pignax | 04/11/2010 11:17:27 |
Invece di attaccare chi si rimbocca le maniche per fare qualcosa che sia di giovamento al gruppo, direi che sarebbe il caso di sostenerlo. Se qualcuno non vuole aderire amen, ce ne faremo una ragione. Perché il tutto abbia un senso, i partecipanti devono avere un nome ed un cognome, e visto che non possiamo girare l'Italia per fare firmare le adesioni, questo è l'unico modo comodo per creare un gruppo di persone identificate. Ce ne sono altri, come la PEC, ma stiamo facendo un comitato, non firmando un contratto. Invito tutti ad aderire, altrimenti verremo calpestati da tutti gli altri vincitori ed idonei di altri bandi, che sono meno schizzinosi e si organizzano senza sparare contro chi cerca di aiutarli. Nessuno vi vieterà di continuare a scrivere e ad insultarsi qui, non vi preoccupate. Quella è un'altra cosa, che si affianca e ci può dar voce. | |
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Da: io penso | 04/11/2010 11:18:17 |
Fornire un documento ufficiale per l'iscrizione ad un forum mi sembra una forzatura. Per carità siamo tutti brava gente, ma chi mi dice che lotlorien o chi altro abbia una doppia personalità e magari utilizzi tali documenti per "delinquere"? Secondo me sono sufficienti i dati senza il documento e rendere visibile, anche a chi non è iscritto, i nomi di tutti coloro che si sono scritti. In tal modo, chi si ritrova iscritto e non l'ha fatto può evidenziare ai responsabili del sito che ci sono "infiltrati" e poi ci si comporta di conseguenza. Comunque ciò non toglie che tutti sono liberi di iscriversi o meno ma una cosa è importante è quella di essere uniti | |
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Da: Lotlorien | 04/11/2010 11:26:44 |
Il documento non serve per l'iscrizione al forum ma per l'adesione al comitato, per avere la certezza che nessuno si "spacci" per qualcun altro. La lista dei membri del Comitato si trova online sul sito, anche se ovviamente non è aggiornata al minuto ma una volta al giorno. Sul fatto che io o altri possiamo utilizzare i documenti d'identità ricevuti per "delinquere" non mi esprimo, perchè io conosco me stessa e le persone con cui ho VOLUTO costituire il Comitato, di cui mi fido ciecamente, ma ovviamente questo non è una garanzia per tutti. Come ha detto giustamente Pignax, gli ispettori (tra l'altro tutti laureati in giurisprudenza) e i B1 hanno usato le stesse modalità di adesione e nessuno si è lamentato. Ognuno si comporti come crede. | |
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Da: @ lotlorien | 04/11/2010 11:29:53 |
io più che le tue/vostre modalità ho inteso contestare quel "buffonerie" che francamente trovo (anch'io mi censuro) presuntuoso. | |
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Da: io penso | 04/11/2010 11:32:30 |
Non era mia intenzione offendere alcuno però in questo mondo in cui viviamo oggi c'è da aspettarsi di tutti. Comunque un documento scannerizzato si può sempre modificare e falsificarlo con i potenti striumenti tecnologici di oggi. L'unica certezza di riconoscimento è quello di una sessione on line dove (messenger, skype o altro) in cui una persona si presenta e mostra il proprio documento. Così possiamo conoscerci tutti ed avere la certezza di chi siamo. Io una proposta l'ho fatto e poi mi piacerebbe tanto conoscere Lotlorien che così tanto fa per tutti noi. Siamo uniti perchè la graduatoria sicuramente verrà utilizzato per i prossimi due o tre anni | |
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Da: Rob | 04/11/2010 11:36:15 |
Se il fine è solo quello di appurare l'identità delle persone, si potrebbero anche accettare documenti meno "sensibili" come codice fiscale o tessera sanitaria. | |
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