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INPS, 50 posti B1
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Da: mari1 | 15/02/2010 17:00:26 |
previdenza mi avvilisce! aiuto!!! | |
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Da: Simo | 15/02/2010 17:13:08 |
per mari1: non so se vadano così nello specifico. Io a quella parte non sono arrivata. Sono al contratto di lav a tempo det. e poi dovrò passare a tutti i contratti cd speciali...ci vorrebbe almeno un mese in più per fare tutto bene.... | |
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Da: trinacria | 15/02/2010 20:00:52 |
certo non è facile riuscire a fare dei lunghi discorsi su ogni materia....speriamo bene... | |
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Da: Simo | 15/02/2010 20:08:03 |
Ho appena chiuso i libri. Ho studiato tutto il giorno e arrivo alla sera cmq insoddisfatta pensando che avrei potuto fare di più... Mi è venuto un dubbio: le indennità di maternità , congedo parentale e malattia per i lavoratori parasubordinati vengono erogate dalla Gestione separata INPS così come i trattamenti pensionistici per questa categoria di lavoratori o dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti??? | |
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Da: per le novità | 15/02/2010 20:11:43 |
che la legge 69 del 2009 ha apportato alla legge sul procedimento si può trovare qualcosa sul sito della simone scaricando l'aggiornamento del testo di amministrativo. riporta le novità importanti dei primi articoli, fino all'art.2-bis da ultimo inserito. io faccio quello e poi vedo da un codice commentato giusto dove sono apportate le novità . amministrativo lo ripeto la settimana prossima(contabilità permettendo). per contabilità ho comprato il nuovo compendio simone ma i contratti,regioni ed enti locali li studierò per sommi capi studiandoli dal testo di elementi della collana "timone"sempre ediz simone. sono un 50 pagine di un libricino, lo consiglio costa solo 12 euro. ho gli orali quasi all'inizio, fortunatamente previdenza ed ammministrativo li avevo già studiati per gli scritti, devo solo ripetere.poi nn ricordo cosa chiedevi, per la somministrazione già ti hanno detto. attenti al pubblico impiego che hanno attuato la l. 15 del 2009. dubbio:) | |
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Da: le eroga | 15/02/2010 20:14:40 |
la gestione separata. se sono parasubordinati nn sono dipendenti!:) | |
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Da: | 15/02/2010 20:15:13 |
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Da: tutu | 15/02/2010 20:18:05 |
non ne posso più....che cosa sono tutte queste leggi nuove?allora c' è la 196/2009 che riguarda contabilità ?poi la 69/2009 che riguarda il procedimento amministrativo e poiil decreto leg.106 che invece haintrodotto modifiche in materia di sicurezza?è cosi?mi dite due parole sul silenzio inadempimento sulla responsabilita' da contatto nella p.a? | |
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Da: mari1 | 15/02/2010 20:35:21 |
sono appena tornata avevo bisogno di uscire e cambiare aria. che avvilimento oggi! | |
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Da: tutu per dubbio | 15/02/2010 20:44:53 |
grazie ma nel tuo compendio di contabilità c'è la legge 196/2009?nel mio no...........appena fai amministrativo dimmi di sto silenzio inadempimento e della resp.amministrativa da contatto anch'io la gestione finanziaria di regioni ed enti locali l'ho fatta molto per sommi capi come il codice dei contratti pubblici......... | |
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Da: Manu | 15/02/2010 20:56:11 |
Spero che non chiedano tutti questi aggiornamenti e se poi li dovessero chiedere proprio a me pazienza significa che era destino. Non posso certo impazzire a ricercare e studiarli tutti, è un lavorone che non posso permettermi dati i tempi ristretti di studio. In esperienze precedenti ho dato il massimo (compresi tutti gli aggiornamenti collegati alle materie di esame) e poi uscirono domande assurde, dunque ora ho cambiato sistema di studio. Buon proseguimento di studio. | |
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Da: edizione | 15/02/2010 20:56:25 |
febbraio 2010, fa anche il confronto tra la nuova e vecchia disciplina. è abbastanza chiaro. è della simone, costa 17 euro. con tutti i soldi spesi tra treno, albergo e libri risparmiare nn fa male:) | |
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Da: | 15/02/2010 20:57:05 |
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Da: hsl | 15/02/2010 22:06:45 |
altre due settimane e l'incubo è finito! forza!! | |
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Da: bernardbear | 15/02/2010 22:28:06 |
RIEPILOGHIAMO le principali novità legislative che potrebbero non trovarsi su tutti manuali o compendi: DIRITTO AMMINISTRATIVO: 1)legge 69/2009 tra le parte più imporante sono le modifiche al procedimento amm della 241/90 (sul manuale 4 Simone dir amm la trovate sicuro) 2) legge brunetta sul pubblico impiego: sia la 15/2009 che il decreto lgs 150/2009. Cambiano diverse norme del TU pubblico impiego (d lgs 165 01) CONTABILITA: 1) Nuova normativa della 196/09 sul bilancio dello stato, sul sito della ragioneria generale trovate un buon fascicoletto (vedi precedente link) DIRITTO DEL LAVORO: 1) modifiche al tu sulla sicurezza sul lavoro, ma alla fine non è fondamentale per la materia diritto del lavoro. 2)Finanziaria 2010 reintroduce la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) per alcuni situazioni. Modificato anche in senso estensivo il lavoro occasionale di tipo accessorio. DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1) Modifiche alla procedura per l'invalidità civile, nuove compentenze INPS , art 20 legge 78 /2009 | |
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Da: Simo | 16/02/2010 00:19:56 |
Grazie dubbio, grazie bernardbear. Domani proverò a scaricare qualcosa (file, leggi, aggiornamenti ed.simone...) e a dare una lettura, tra un contratto speciale ed un altro... Goodnight! | |
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Da: vi inserisco | 16/02/2010 07:44:29 |
le modifiche che ho trovato in finanziaria. cisarebbe da vedere il resto del testo, per il momento accontentavi 130. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: «2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data». 131. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente: «2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera». 132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. 133. La contribuzione figurativa integrativa e' pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio e' concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. 134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. 135. Il beneficio di cui al comma 134 e' concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 134 e del presente comma. 136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro». 137. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. 138. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi direimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilita'. 140. Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»; b) al comma 7: 1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni». 142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991». 143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»; b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia». 144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 145 e 146, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010. 145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e' concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 144 del presente articolo: a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 146. Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati aisensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori. 147. La gestione delle misure di cui ai commi da 144 a 146 e' affidata alla societa' Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la societa' Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonche' la nuova occupazione generata per area territoriale, eta', genere e professionalita'. 148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»; b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le universita', il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'»; c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse; d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»; e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 e' aggiunta la seguente: «h-ter) di attivita' di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»; f) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»; g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,». 149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunto il seguente: «2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilita' interno». 150. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita' di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e' concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. 152. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,». 153. L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalita' stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, e' il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali. 154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti: «, nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni». 155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' inserito il seguente: «1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto. La retribuzione cosi' determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianita' di servizio». 156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2010» e dopo le parole: «60 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»; b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010». 157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009. 158. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010. 159. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile». 160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158 e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge. dubbio:) | |
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Da: mari1 | 16/02/2010 08:37:49 |
buongiorno anche stamani amministrativo......... | |
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Da: Simo | 16/02/2010 09:06:40 |
Buongiorno! Io invece diritto del lavoro: oggi i diversi tipi di contratto... | |
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Da: ci | 16/02/2010 09:47:27 |
anch io i diversi tipi di contratto.... | |
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Da: help | 16/02/2010 09:58:44 |
che disperazione tutte queste novità legislative!!! Chi sa dirmi dove posso studiare la sicurezza sul lavoro, nel manuale Simone del 2007 non c'è nemmeno il TU. | |
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Da: per edizione | 16/02/2010 10:04:20 |
come si chiama esattamente il testo? racchiude tutte e quattro le materie o solo contabilità ? grazie | |
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Da: Simo | 16/02/2010 10:26:54 |
Sapete dirmi se ci sono altre novità rispetto ai contratti speciali a parte quelle relative allla somministrazione di lavoro e alle prestazioni occasionali di tipo accessorio? | |
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Da: per | 16/02/2010 11:15:33 |
mi potete dire in breve in cosa consistono le novità di contabilità ,eamministrativo, sicurezza e decreto brunetta? da dove le state studiando? per SIMO: NON CI SONO ALTRE NOVITà | |
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Da: SERE 2 | 16/02/2010 11:25:39 |
propongo per chi viene esaminato nei primi giorni un punteggio di partenza di 24...!!! ragazzi oggi sono nel panico totaleeeeee | |
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Da: mediocre | 16/02/2010 11:54:42 |
la 196/09 art 42 prevede che il bilancio annuale di previsione ora venga redatto solo in termini di cassa....questa è bella.... | |
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Da: ci | 16/02/2010 12:08:26 |
in contabilità bisogna studiare tutte le novità ? è un casino..è impossibile. ho perso tempo a studiarmlo nel testo e adesso devo ricominciare da capo....aiutoooo!!! qc di voisale novità principali? | |
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Da: help | 16/02/2010 13:13:07 |
mi unisco a per dove posso studiare la sicurezza sul lavoro ed il decreto brunetta? Più passano i giorni e più mi sembra un'impresa impossibile!!! | |
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Da: x ki ha contabilità aggiornata | 16/02/2010 13:59:23 |
ragazzi a parte i termini finanziaria e bilancio che sn cambiati, ma la finanziaria è stata sostituita dalla legge di stabilità e il dpef dalla decisione di finanza pubblica..domanda: se ci viengono kiesti qs due documenti cosa gli dite,visto che sui nostri libri nn ci sn? vi prego una mano,perchè nn faccio in tempo a comprare i libri nuovi.grazie | |
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Da: mari1 | 16/02/2010 14:05:48 |
e in quale legge sono contenut questi nuovi termini? | |
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