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300 Vigili Comune di Roma: La prova ORALE
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Da: ................ | 13/03/2010 23:12:12 |
perchè forse nessuno dei 3 soggetti ha interesse a farlo sapere..... | |
Da: per .......... | 14/03/2010 09:05:31 |
i ricorsisti erano tanti, più di 30, e anche i ricorsi erano più di uno, come fai a dire che non è uscita nessuna sentenza? sicuro? | |
Da: ................ | 14/03/2010 09:13:37 |
se vuoi il numero del ricorso vai sul sito della giustizia amministrativa e capisci tutto... | |
Da: idoneo super incazzato | 14/03/2010 10:44:33 |
ci ho messo quasi una nottata, ma alla fine l'ho trovato, alcuni dei ricorsi sono stati vinti, le sentenze del consiglio di stato hanno dato ragione hai ricorsisti, e ora mi spiego tutto. sono incazzato nero, ma che ci posso fare? niente credo. | |
Da: ................ | 14/03/2010 11:00:16 |
tu sei un falso idoneo incazzato. ricorso del consiglio di stato numero 2932 del 2009, vai a guardare invece di dire idiozie........ sospensiva concessa al Comune e discussione di merito a giugno 2010.... la sentenza sta nella tua testolina.... | |
Da: ...... | 14/03/2010 11:12:56 |
Nessuna discussione di merito a giugno 2010. State freschi se ancora aspettate le sentenze, c'ha ragione "amministrativista" | |
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Da: Spiritello | 14/03/2010 11:22:26 |
Buongiorno a tutti. Io sono stato assunto a maggio 2008 e abitualmente scrivo su econcorsi e vorrei dire una cosa su questa vicenda. Anzitutto confermo l'assunzione di queste persone e questa cosa non può che rendermi felice. Posso capire che l'assunzione, avvenuta nel silenzio generale, possa dare adito a sospetti d'ogni tipo ma in realtà non c'è nulla di poco chiaro. Certamente il Comune avrà rinunciato al ricorso. Il numero del ricorso è quello postato da alcuni di voi e sono pronto a scommettere che a giugno, in udienza, l'avvocato del Comune dirà di non avere più interesse al ricorso. Così tutto finirà. Ad ogni modo voi idonei state tranquilli che vi assumeranno tutti. | |
Da: x Spiritello | 14/03/2010 11:29:17 |
scusami io posso anche essere contento per loro però è strano che il comune prima fa ricorso, ha la vittoria in pugno e poi all'improvviso li assume pure! qualcosa è successo. | |
Da: Spiritello | 14/03/2010 11:38:05 |
Anche io sono convinto che il Comune avrebbe facilmente vinto davanti al Consiglio di Stato. Ma cosa si sarebbe ottenuto sbattendo fuori quelle 30 persone? Probabilmente il Comune avrà fatto altre valutazioni. Noi abbiamo una grossa carenza d'organico e probabilmente il Comune avrà ritenuto che l'assunzione di quei 30 non poteva che fargli comodo. Ad ogni modo i 400 idonei possono stare tranquilli perchè prima o dopo assumeranno tutti. Ciao a tutti. | |
Da: idineo superincazzato | 14/03/2010 12:08:22 |
Lâappello è infondato. In linea di fatto, è utile evidenziare che, con bando pubblicato in data 25 ottobre 2005, il Comune di Roma ha indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti di Istruttore di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1. Lâart. 1 del bando prevede, tra i requisiti soggettivi di ammissione, da possedersi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione (pacificamente individuato alla data del 24 novembre 2005), quello della età ânon superiore a 36â anni, limite poi elevato per i particolari casi previsti (matrimonio, figli viventi, servizio di leva). La parte appellata ha partecipato al concorso e ha superato tutte le prove (preselettiva, scritta ed orale) della procedura. Successivamente, tuttavia, la parte interessata è stata esclusa dalla graduatoria definitiva, perché, a dire dellâamministrazione, alla data del 24 novembre 2005, aveva superato il limite massimo di età previsto dal bando, senza diritto allâelevazione. In sostanza, secondo il comune di Roma, la clausola del bando relativa al limite massimo di età, va intesa nel senso che al concorso non possono essere ammesse le persone le quali, alla data del 24 novembre 2005, abbiano unâetà comunque superiore, anche per un solo giorno, al âcompimentoâ dei 36 anni di età: vale a dire i soggetti che siano nati dopo la mezzanotte del 24 novembre 1969. La determinazione di esclusione dalla graduatoria concorsuale è stata adottata sulla base di un parere reso dallâAvvocatura comunale, in data 17 aprile 2008, che ha condiviso lâavviso espresso dal Dipartimento comunale autore del quesito. Secondo lâAvvocatura municipale, qualora determinati effetti giuridici siano ricollegati al compimento di una data età, âessi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco consideratoâ. Lâamministrazione appellante, contestando analiticamente la pronuncia di accoglimento del TAR, sostiene, in primo luogo, lâinammissibilità e lâimprocedibilità del ricorso di primo grado, in quanto, a suo dire, il bando di concorso, che fissa il requisito dellâetà massima per la partecipazione al concorso, avrebbe dovuto essere impugnato immediatamente e non dopo lâadozione del provvedimento di esclusione. La censura è destituita di pregio. Va premesso che lâargomento centrale delle doglianze articolate dalla parte interessata in primo grado muove proprio dallâassunto che il comune abbia erroneamente applicato le clausole della lex specialis della procedura concorsuale. Per altro verso, il ricorso di primo grado risulta comunque ammissibile anche nella parte in cui esso censura specificamente il bando di concorso. Infatti, la contestata prescrizione del bando, seppure riferita ad un requisito soggettivo di partecipazione, con carattere âescludenteâ, presenta margini di incertezza ed equivocità, come sottolineato dalla sentenza del TAR, giustificando lâimpugnazione congiunta dellâatto generale insieme al conseguente atto applicativo. Fino al momento della concreta esclusione dalla procedura concorsuale, infatti, il candidato di età compresa tra i 36 e i 37 anni compiuti non aveva alcuna sicurezza della lettura interpretativa del bando che lâamministrazione avrebbe seguito. A tacer dâaltro, lâincertezza emerge dalla circostanza che proprio lâamministrazione comunale, prima di assumere le proprie determinazioni definitive, ha ritenuto necessario acquisire uno specifico parere legale sul significato della prescrizione. Trova quindi applicazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui lâonere di immediata impugnazione delle clausole âescludentiâ dei bandi di gara o di concorso non sussiste qualora si tratti di contestare prescrizioni formulate in modo equivoco. In tali eventualità, la lesione dellâinteressato si manifesta solo con lâadozione dellâatto applicativo, con cui lâamministrazione evidenzi la propria opzione per una determinata lettura interpretativa della lex specialis della procedura. Nel merito, il comune appellante svolge unâampia e articolata censura, incentrata sulla tesi di fondo, coerente con la posizione sostanziale espressa dallâAvvocatura municipale, nel corso della procedura, secondo cui ânel caso in cui il bando di concorso preveda un limite massimo di età per lâassunzione, tale limite si considera superato al compimento della mezzanotte del giorno del compleannoâ. Questa affermazione è in astratto esatta e pienamente condivisibile. Anche questa Sezione, recentemente, ha ribadito il principio in forza del quale âin tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d' età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Consiglio Stato , sez. V, 14 settembre 2009 , n. 4478). Sennonché, questo indirizzo interpretativo si riferisce, essenzialmente, ai casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato, per la partecipazione alla procedura selettiva, siano effettivamente (e interamente) âcompiutiâ. La regola ermeneutica illustrata dallâamministrazione comunale non può trovare sicura e immediata applicazione nei diversi casi in cui, invece, il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente âcompiutaâ. In tali casi, il limite massimo di età, riferito a un determinato numero di anni, può essere inteso in senso diverso. Del resto, è preferibile una tecnica espressiva, che, per evitare ogni possibile equivoco applicativo, precisi il riferimento ad un determinato numero di anni âcompiutiâ. Questa più precisa formula linguistica è utilizzata, fra lâaltro, proprio dalla normativa generale tradizionale, che collega effetti giuridici a determinate età: si veda, per esempio, lâarticolo 2 del codice civile, secondo cui la âmaggiore etàâ (e la conseguente capacità di agire) âè fissata al compimento del diciottesimo annoâ. Evidentemente, la norma avrebbe avuto un ben diverso significato qualora fosse stata utilizzata unâaltra formula, quale, per ipotesi, la seguente: âla maggiore età è fissata dopo i 18 anni di etàâ. Nella vicenda in esame, il bando non effettua alcun riferimento puntuale al âcompimentoâ del trentaseiesimo anno, ma richiama il diverso concetto dellâetà ânon superiore a 36 anniâ. Ora, posto che non rilevano, in questo contesto, per computare lâetà, le frazioni di anni, calcolate in giorni o in mesi, è evidente che, dopo il trentaseiesimo compleanno, lâinteressato ha ancora unâetà di 36 anni e la conserva fino al momento in cui âcompieâ 37 anni. Solo a partire da tale data, infatti, lâinteressato acquista unâetà pari a 37 anni, superiore a quella di 36. Il principio è affermato, fra le tante pronunce cha hanno affrontato specificamente lâargomento, anche da Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2004 , n. 10169, secondo la quale il decreto legislativo n. 280 del 1997, che prevede la partecipazione ad un progetto di borsa di lavoro per i giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, requisito che deve essere posseduto alla data del 31 ottobre 1997, non esclude dalla fruibilità del beneficio i soggetti che, a quella data, abbiano già compiuto il trentaduesimo anno di età, purché non abbiano ancora compiuto il trentatreesimo anno, rimanendo trascurabili, ai fini del computo, le frazioni di annoâ. Del resto, questa lettura risulta pienamente coerente con il significato che, normalmente, si attribuisce agli anni di età nello stesso linguaggio comune. Nessuno dubita seriamente che una persona abbia 36 anni, fino al compimento del suo 37° compleanno. La Sezione è consapevole che le normative settoriali delle amministrazioni, nel fissare il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi, utilizzano spesso formule non dissimili da quella contenuta nel bando in esame. In tali eventualità, la giurisprudenza ha quasi sempre optato per soluzioni interpretative conformi alla tesi sostenuta dal comune di Roma nella presente controversia. Si tratta, peraltro, di ipotesi in cui, di solito, i bandi chiariscono in modo adeguato la portata della disposizione regolamentare applicata, oppure di situazioni in cui le prassi costanti dellâamministrazione, insieme ai chiarimenti forniti agli aspiranti candidati, consentono di eliminare, in radice, ogni serio dubbio in ordine allâesatto calcolo del limite di età. Ma, nella vicenda in esame, come si è evidenziato, il bando di concorso non contiene alcun riferimento al compimento dei 36 anni e manca, a quanto risulta, una prassi interpretativa univoca dellâamministrazione. In ogni caso, comunque, merita condivisione lâulteriore motivazione esposta dal TAR, secondo il quale la formulazione del bando, insieme allâatteggiamento non lineare dellâamministrazione, erano senzâaltro idonei a creare un fondato affidamento in capo ai candidati di età compresa fra i 36 e i 37 anni compiuti. Secondo la pronuncia di primo grado, ânel descritto contesto, lâamministrazione non poteva che fare applicazione del principio, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa proprio in materia di procedure concorsuali, che impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione, e, nella specie, individuare il superamento dellâanno massimo di età prescritto (alla data del 24 novembre 2005) nellâavvenuto compimento del successivo, ritenendo, per lâeffetto, rituale la partecipazione alla procedura dei candidati che versavano nelle ridette condizioni ed, ergo, contemplarli, sussistendone le ragioni, nella graduatoria definitiva.â Lâappello va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Respinge lâappello; Condanna il comune di Roma a rimborsare allâappellante le spese del grado, liquidandole in euro millecinquecento; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 | |
Da: idineo superincazzato | 14/03/2010 12:08:27 |
Lâappello è infondato. In linea di fatto, è utile evidenziare che, con bando pubblicato in data 25 ottobre 2005, il Comune di Roma ha indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti di Istruttore di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1. Lâart. 1 del bando prevede, tra i requisiti soggettivi di ammissione, da possedersi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione (pacificamente individuato alla data del 24 novembre 2005), quello della età ânon superiore a 36â anni, limite poi elevato per i particolari casi previsti (matrimonio, figli viventi, servizio di leva). La parte appellata ha partecipato al concorso e ha superato tutte le prove (preselettiva, scritta ed orale) della procedura. Successivamente, tuttavia, la parte interessata è stata esclusa dalla graduatoria definitiva, perché, a dire dellâamministrazione, alla data del 24 novembre 2005, aveva superato il limite massimo di età previsto dal bando, senza diritto allâelevazione. In sostanza, secondo il comune di Roma, la clausola del bando relativa al limite massimo di età, va intesa nel senso che al concorso non possono essere ammesse le persone le quali, alla data del 24 novembre 2005, abbiano unâetà comunque superiore, anche per un solo giorno, al âcompimentoâ dei 36 anni di età: vale a dire i soggetti che siano nati dopo la mezzanotte del 24 novembre 1969. La determinazione di esclusione dalla graduatoria concorsuale è stata adottata sulla base di un parere reso dallâAvvocatura comunale, in data 17 aprile 2008, che ha condiviso lâavviso espresso dal Dipartimento comunale autore del quesito. Secondo lâAvvocatura municipale, qualora determinati effetti giuridici siano ricollegati al compimento di una data età, âessi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco consideratoâ. Lâamministrazione appellante, contestando analiticamente la pronuncia di accoglimento del TAR, sostiene, in primo luogo, lâinammissibilità e lâimprocedibilità del ricorso di primo grado, in quanto, a suo dire, il bando di concorso, che fissa il requisito dellâetà massima per la partecipazione al concorso, avrebbe dovuto essere impugnato immediatamente e non dopo lâadozione del provvedimento di esclusione. La censura è destituita di pregio. Va premesso che lâargomento centrale delle doglianze articolate dalla parte interessata in primo grado muove proprio dallâassunto che il comune abbia erroneamente applicato le clausole della lex specialis della procedura concorsuale. Per altro verso, il ricorso di primo grado risulta comunque ammissibile anche nella parte in cui esso censura specificamente il bando di concorso. Infatti, la contestata prescrizione del bando, seppure riferita ad un requisito soggettivo di partecipazione, con carattere âescludenteâ, presenta margini di incertezza ed equivocità, come sottolineato dalla sentenza del TAR, giustificando lâimpugnazione congiunta dellâatto generale insieme al conseguente atto applicativo. Fino al momento della concreta esclusione dalla procedura concorsuale, infatti, il candidato di età compresa tra i 36 e i 37 anni compiuti non aveva alcuna sicurezza della lettura interpretativa del bando che lâamministrazione avrebbe seguito. A tacer dâaltro, lâincertezza emerge dalla circostanza che proprio lâamministrazione comunale, prima di assumere le proprie determinazioni definitive, ha ritenuto necessario acquisire uno specifico parere legale sul significato della prescrizione. Trova quindi applicazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui lâonere di immediata impugnazione delle clausole âescludentiâ dei bandi di gara o di concorso non sussiste qualora si tratti di contestare prescrizioni formulate in modo equivoco. In tali eventualità, la lesione dellâinteressato si manifesta solo con lâadozione dellâatto applicativo, con cui lâamministrazione evidenzi la propria opzione per una determinata lettura interpretativa della lex specialis della procedura. Nel merito, il comune appellante svolge unâampia e articolata censura, incentrata sulla tesi di fondo, coerente con la posizione sostanziale espressa dallâAvvocatura municipale, nel corso della procedura, secondo cui ânel caso in cui il bando di concorso preveda un limite massimo di età per lâassunzione, tale limite si considera superato al compimento della mezzanotte del giorno del compleannoâ. Questa affermazione è in astratto esatta e pienamente condivisibile. Anche questa Sezione, recentemente, ha ribadito il principio in forza del quale âin tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d' età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Consiglio Stato , sez. V, 14 settembre 2009 , n. 4478). Sennonché, questo indirizzo interpretativo si riferisce, essenzialmente, ai casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato, per la partecipazione alla procedura selettiva, siano effettivamente (e interamente) âcompiutiâ. La regola ermeneutica illustrata dallâamministrazione comunale non può trovare sicura e immediata applicazione nei diversi casi in cui, invece, il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente âcompiutaâ. In tali casi, il limite massimo di età, riferito a un determinato numero di anni, può essere inteso in senso diverso. Del resto, è preferibile una tecnica espressiva, che, per evitare ogni possibile equivoco applicativo, precisi il riferimento ad un determinato numero di anni âcompiutiâ. Questa più precisa formula linguistica è utilizzata, fra lâaltro, proprio dalla normativa generale tradizionale, che collega effetti giuridici a determinate età: si veda, per esempio, lâarticolo 2 del codice civile, secondo cui la âmaggiore etàâ (e la conseguente capacità di agire) âè fissata al compimento del diciottesimo annoâ. Evidentemente, la norma avrebbe avuto un ben diverso significato qualora fosse stata utilizzata unâaltra formula, quale, per ipotesi, la seguente: âla maggiore età è fissata dopo i 18 anni di etàâ. Nella vicenda in esame, il bando non effettua alcun riferimento puntuale al âcompimentoâ del trentaseiesimo anno, ma richiama il diverso concetto dellâetà ânon superiore a 36 anniâ. Ora, posto che non rilevano, in questo contesto, per computare lâetà, le frazioni di anni, calcolate in giorni o in mesi, è evidente che, dopo il trentaseiesimo compleanno, lâinteressato ha ancora unâetà di 36 anni e la conserva fino al momento in cui âcompieâ 37 anni. Solo a partire da tale data, infatti, lâinteressato acquista unâetà pari a 37 anni, superiore a quella di 36. Il principio è affermato, fra le tante pronunce cha hanno affrontato specificamente lâargomento, anche da Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2004 , n. 10169, secondo la quale il decreto legislativo n. 280 del 1997, che prevede la partecipazione ad un progetto di borsa di lavoro per i giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, requisito che deve essere posseduto alla data del 31 ottobre 1997, non esclude dalla fruibilità del beneficio i soggetti che, a quella data, abbiano già compiuto il trentaduesimo anno di età, purché non abbiano ancora compiuto il trentatreesimo anno, rimanendo trascurabili, ai fini del computo, le frazioni di annoâ. Del resto, questa lettura risulta pienamente coerente con il significato che, normalmente, si attribuisce agli anni di età nello stesso linguaggio comune. Nessuno dubita seriamente che una persona abbia 36 anni, fino al compimento del suo 37° compleanno. La Sezione è consapevole che le normative settoriali delle amministrazioni, nel fissare il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi, utilizzano spesso formule non dissimili da quella contenuta nel bando in esame. In tali eventualità, la giurisprudenza ha quasi sempre optato per soluzioni interpretative conformi alla tesi sostenuta dal comune di Roma nella presente controversia. Si tratta, peraltro, di ipotesi in cui, di solito, i bandi chiariscono in modo adeguato la portata della disposizione regolamentare applicata, oppure di situazioni in cui le prassi costanti dellâamministrazione, insieme ai chiarimenti forniti agli aspiranti candidati, consentono di eliminare, in radice, ogni serio dubbio in ordine allâesatto calcolo del limite di età. Ma, nella vicenda in esame, come si è evidenziato, il bando di concorso non contiene alcun riferimento al compimento dei 36 anni e manca, a quanto risulta, una prassi interpretativa univoca dellâamministrazione. In ogni caso, comunque, merita condivisione lâulteriore motivazione esposta dal TAR, secondo il quale la formulazione del bando, insieme allâatteggiamento non lineare dellâamministrazione, erano senzâaltro idonei a creare un fondato affidamento in capo ai candidati di età compresa fra i 36 e i 37 anni compiuti. Secondo la pronuncia di primo grado, ânel descritto contesto, lâamministrazione non poteva che fare applicazione del principio, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa proprio in materia di procedure concorsuali, che impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione, e, nella specie, individuare il superamento dellâanno massimo di età prescritto (alla data del 24 novembre 2005) nellâavvenuto compimento del successivo, ritenendo, per lâeffetto, rituale la partecipazione alla procedura dei candidati che versavano nelle ridette condizioni ed, ergo, contemplarli, sussistendone le ragioni, nella graduatoria definitiva.â Lâappello va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Respinge lâappello; Condanna il comune di Roma a rimborsare allâappellante le spese del grado, liquidandole in euro millecinquecento; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 | |
Da: a spiritello | 14/03/2010 12:17:21 |
probabilmente al comune ha fatto comodo eccome!!!!!!!!!!!!!! pagare anche le spese !!!!!!!!!!!!!!ahahahahaha | |
Da: idoneo | 14/03/2010 12:21:45 |
a me fa piacere per loro ma perchè noi idonei ce la dobbiamo sempre prendere in quel posto? | |
Da: ..... | 14/03/2010 12:21:55 |
Ma a voi idonei in concreto cosa cambia? | |
Da: idoneo | 14/03/2010 12:28:13 |
mi cambia che hanno fatto 30 assunzioni in più e non credo che il comune può assumere come il pozzo di san patrizio, tra 1 anno ci scade pure la graduatoria, speriamo bene. | |
Da: ................... | 14/03/2010 12:36:23 |
potevi studiare di più, arrivavi prima di loro e eri già entrato. se loro sono dentro è perchè hanno vinto un concorso e con voti migliori dei tuoi. se non erano stati buttati fuori, erano entrati comunque prima di te, o no???????????? | |
Da: Mah | 14/03/2010 12:39:47 |
Mi dispiace ma c'è poco da essere incazzati non penso che gli avvocati e il ricorso per loro poi siano stati gratis...Immagino avrebbero preferito non dover arrivare al ricorso, visto che in condizioni normali sarebbero entrati nel 2008. E comunque non penso proprio che la cosa possa minimamente incidere su voi restanti idonei | |
Da: GIUDA | 14/03/2010 12:43:35 |
Il Comune ha fatto benissimo ad assumere gli ottimi TD e gli ottimi ricorsisti. Ottima anche la scelta di NON assumere gli idonei NON vincitori che hanno studiato dai bignamini e che quindi hanno preso voti ridicoli. Tutto giusto. | |
Da: per idineo superincazzato | 14/03/2010 22:11:56 |
ho fatto analitica ricerca al consiglio di stato non ho trovato la sentenza che hai copiato ed incollato. Stai scherzando ? | |
Da: ......................................... | 14/03/2010 22:20:25 |
giuda che tigna. ma che ti hanno fatto gli idonei ? | |
Da: Mah | 14/03/2010 22:56:40 |
sono entrati e lavorano, meglio per loro tra un pò entrate tutti e così invece di fare "analitiche ricerche", andate a fare analitiche fluidificazioni per strada ai semafori. | |
Da: .................. | 14/03/2010 23:27:45 |
Che questa sentenza esista oppure no la realtà è che li hanno assunti. Comunque basterebbe mettere il numero della sentenza per dimostrare che è vera. | |
Da: per ................. | 15/03/2010 08:54:19 |
anche io ho messo il numero della sentenza ma trattasi di ricorsi di altro genere. Idineoneo dovrebbe chiarire se ha scherzato o, come Giuda, ha problemi nei confronti degli Idonei. | |
Da: GIUDA | 15/03/2010 09:47:37 |
Io non ho problemi con gli idonei ma non si può mettere sullo stesso piano chi è arrivato al numero 1 della graduatoria con uno che sta al millesimo posto in graduatoria........... ecco perchè fanno bene a non assumerli e a fare un nuovo concorso dove verranno selezionati i migliori. I ricorsisti avevano 40 anni a cranio ma almeno avevano preso voti decenti. | |
Da: ciccio | 15/03/2010 10:38:52 |
Ciao Giuda.. quando parli almeno tenta di usare un pò il cervello.... se ce l'hai.... I primi classificati in graduatoria sono i Laureati.... perchè partendo con 2,10 punti in più dei diplomati gli sono passati tutti avanti..... pensa che noi idonei diplomati abbiamo preso un punteggio maggiore di loro in tutte e 2 le prove, ma siamo ancora aspettando..... ho conosciuto molti agenti già entrati in PM che almeno lo ammettono che sono stati privilegiati da un bando scritto CON I PIEDI.... almeno lo ammettono!!!! | |
Da: x ciccio | 15/03/2010 10:42:49 |
e aspetterai in eterno eh eh eh | |
Da: x Spiritello | 15/03/2010 11:37:59 |
scusa se mi intrometto ma possiamo stare tranquilli anche noi amministrativi? | |
Da: .............. | 15/03/2010 11:41:32 |
guarda che su questo forum scrivono tanti che si appropriano dei nick altrui, chissà se era lui o qualche clone..... | |
Da: APOCALISSE | 15/03/2010 11:54:05 |
Tra 1 anno la graduatoria sarà scaduta, lo scenario è davvero triste.....la sventura della non assunzione si avvicina..... | |
Da: x Spiritello | 15/03/2010 11:54:52 |
a voi vigili da più parti vi è stata assicurata l'assunzione invece noi amministrativi siamo nel panico e nella disperazione quindi se c'è qualcuno tra di voi che sa qualcosa su di noi (clone a parte). Grazie. | |
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