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INPS, 35 posti di DIRIGENTE
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Da: da x  x  x  incredibiel04/07/2010 17:02:42
anche tu della famiglia ROSICON DEI ROSICONI   che prima gufavano per le disgrazie altrui. Dimmi se non è mediocrità questa!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: uhà, uhà uhà!!!!04/07/2010 23:00:34
domenica di luglio che caldo fa....
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Da: x quanti rinunciano...05/07/2010 00:07:19
cosa vanno a fare? il commissario di ps?
Rispondi

Da: x quanti rinunciano..05/07/2010 00:09:01
cosa vanno a fare di meglio? cosa c'è di cosi bello da fare piuttosto che fare il dirigente nella pa?
Rispondi

Da: x mi sa05/07/2010 01:14:27
scie di bava?, per chi o per cosa?
Rispondi

Da: personalmente05/07/2010 01:23:39
penso cà siti na manica rì figghi ' arrusa!!!!!!!
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Da: x05/07/2010 08:52:38
L'invidia è un sentimento nei confronti di un'altra persona o gruppo di persone che possiedono qualcosa (concretamente o metaforicamente) che l'invidioso non possiede (o che gli manca).
L'invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi.
Gervaso, Roberto
L'invidioso non muore mai una volta sola, ma tante volte quanto l'invidiato vive salutato dal plauso della gente.
Gracián, Baltasar
L'invidia è un sentimento che divora chi lo nutre.
Morandotti, Alessandro
L'invidia è una terribile fonte di infelicità per moltissima gente.
Russell, Bertrand
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Da: ....05/07/2010 08:58:22
ma che ci frega dell'invidia di pochi str..zi..tanto noi ci siamo presi ciò che ci spetta..e tra breve eserciteremo le nostre funzioni con pieni poteri..unica incertezza che vi è adesso è di quanto scorrerà in prima battuta la graduatoria (se scorre)..
Rispondi

Da: vincitrice05/07/2010 09:03:38
la lettera è arrivata: confermato il 12 ore 9:30.
e vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rispondi

Da: x ....05/07/2010 09:18:57
vi siete presi ciò che vi hanno regalato, buon lavoro e buona fortuna.
Quanto al numero di str..zi, mi pare che tu ne faccia parte a pieno titolo
Rispondi

Da: ....05/07/2010 09:55:40
per "x"ma ancora non mi hai visto dirigere..aspetta a dirmi str..zo..
Rispondi

Da: Franz senza t05/07/2010 10:25:43
no, rifiuto il concetto che mi sia stato donato alcunché
sarò pendolare (seppure a 50 km, meno lontano di tanti altri), con due bambini piccoli (di 3 e 6 anni), sono esterno e non ho contatti interni di sorta
no, nessuno mi ha regalato niente
Rispondi

Da: ....05/07/2010 10:33:45
ma cosa importa l'opinione di persone del genere caro Franz senza t
Rispondi

Da: La società05/07/2010 11:13:10
Ma che ce frega, ma che ce 'mporta
se ai rosiconi ora glie va' storta!
Rispondi

Da: ???05/07/2010 11:49:53
si sa niente del possibile scorrimento graduatoria causa rinunce?
Rispondi

Da: !!!05/07/2010 12:03:10
non si sa nulla. Si sa invece di un nuovo bando per dirigenti Inps che uscirà a breve. In bocca al lupo.
Rispondi

Da: bene!05/07/2010 12:26:17
questo vuol dire che assumeranno in tempi brevi tutti gli idonei. Guardati un pò di giurisprudenza recente.
Rispondi

Da: cocco di mamma05/07/2010 12:31:17
io resto a roma allora, c'è il ponentino
Rispondi

Da: x !!!05/07/2010 13:16:05
in particolare guarda le sentenze del Consiglio di Stato su scorrimento graduatoria valida prima di bandire nuovi concorsi!
Rispondi

Da: x !!!05/07/2010 13:49:51
con questo chiaro di luna si può dire con certezza:
a) prenderanno tutti gli idonei nel giro di 12/18 mesi;
b) difficilmente potranno essere autorizzate altre assunzioni prima di 3/4 anni, anche qualora venisse pubblicato un altro bando (cosa comunque molto, molto difficile)
Rispondi

Da: x !!!05/07/2010 14:28:52
Vai a vedere l'ultimo concorso dell'autorità per i lavori pubblici (2 posti a dirigente): se n'è fregata di una graduatoria aperta !
Rispondi

Da: !!!05/07/2010 15:18:46
Il tar parla chiaro!


I vincitori di un concorso pubblico (e, dunque, tanto più i candidati risultati idonei), allâesito della procedura selettiva pubblica, non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, potendo lâAmministrazione non procedervi nei casi in cui sia venuta meno la necessità o la convenienza di ricoprire i posti messi a concorso ovvero in cui si siano verificati mutamenti oggettivi delle condizioni relative alla nomina.

E' quanto stabilito dai giudici del Tar del Lazio, secondo i quali è ancora operante nel pubblico impiego questo principio di carattere generale, non intaccato, tra lâaltro, dal fenomeno della c.d. privatizzazione.

A corollario di quanto sopra detto, non può che imporsi lâinsussistenza di un obbligo per lâAmministrazione di procedere allo scorrimento delle graduatorie.

Per quanto riguarda, poi, il riferimento allâart. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, il quale, riproducendo la disposizione già contenuta nellâart. 23, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che: âLe graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data dellaâââ.pubblicazione per eventuali coperture di posti per il quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibiliâââ, è da ritenere che lâambito applicativo di tale disposizione sia limitato esclusivamente allâindividuazione di un arco temporale di vigenza (e, quindi, di astratta idoneità alla produzione di effetti giuridicamente rilevanti) delle già formate procedure concorsuali.

Del resto va osservato che: 1) la richiamata disposizione non prevede espressamente alcun obbligo per lâAmministrazione di procedere allo âscorrimentoâ né alcuna preclusione allâindizione di un nuovo concorso; 2) la fissazione dellâarco temporale non si presta, di per sé, a produrre lâulteriore conseguenza (inespressa dalla legge), di rendere obbligato il ricorso, da parte dellâAmministrazione, alle graduatorie stesse.

La c.d. âultrattivitàâ della graduatoria concorsuale va, infatti, distinta, sul piano concettuale prima ancora che effettuale, dalla configurabilità di un obbligo di scorrimento e/o preclusione allâindizione di un nuovo bando di concorso.

Limitazioni di questo tipo, in quanto incidenti sulla potestà di autodeterminazione discrezionale della p.a., non possono non conseguire (nella vigenza del principio di legalità) a prescrizioni espresse.

La copertura dei posti eventualmente resisi disponibili rispetto alla precedente graduatoria âper rinuncia, dimissioni e decadenzaâ, non riveste carattere prioritario, perché lâAmministrazione può ben ravvisare ragioni che depongono, se del caso, a favore dellâespletamento di un nuovo concorso.

Lâistituto dellâutilizzazione di una graduatoria per la copertura di posti successivamente resisi disponibili, ha pur sempre carattere eccezionale rispetto alla comune regola secondo cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso, dai âvincitoriâ della procedura; con la conseguenza che tale utilizzazione non è obbligatoria.

Rispondi

Da: x05/07/2010 15:29:56
come saprai c'è una sentenza del C.d.s. (è girata abbonantemente sul Forum ) che afferma esattamente il contrario. Mi ricorda qualcosa!
Rispondi

Da: deni05/07/2010 15:34:08
bravo x:per fortuna che esiste il Consiglio dei Stato
Idonei adesso comincia la battaglia!!!
Rispondi

Da: !!!05/07/2010 15:51:32
Per bene!

TAR Lombardia, sezione III, 15 settembre 2008, n. 4073

Le norme sui concorsi pubblici prevedono sovente la possibilità dellâamministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi dopo la formazione della graduatoria.
In tal senso disponeva già il testo unico degli impiegati civili dello Stato emanato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il cui articolo 8 prevedeva la facoltà dellâamministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso, non solo quelli che risultassero disponibili alla data di approvazione della graduatoria (primo comma), ma anche quelli messi a concorso che entro sei mesi dallâapprovazione della graduatoria si rendessero liberi per rinuncia o decadenza (lâarticolo unico della l. 8 luglio 1975, n. 305 lo aveva modificato aggiungendo il caso di dimissioni).
Successivamente, entrato in vigore nei vari settori del pubblico impiego il sistema dei contratti collettivi resi esecutivi con decreto del presidente della repubblica, è stata spesso prevista la âultrattivitàâ delle graduatorie, ossia è stato previsto che le graduatorie rimanessero valide per un certo periodo di tempo, in modo tale che lâamministrazione potesse attingervi, per âscorrimentoâ (vale a dire nellâordine di graduatoria), per coprire posti che si rendessero liberi e che essa intendesse, appunto, coprire.
La base normativa della efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, applicabile anche ai concorsi interni ed ai concorsi degli enti locali, sta nellâart. 91 del Testo Unico degli enti locali (d.lgs. 267 del 2000).
La norma, per quanto qui di interesse, stabilisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per lâeventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente allâindizione del concorso medesimo.
Negli ultimi anni la manovra di bilancio, tra le tante misure di contenimento della spesa pubblica finalizzate alla riduzione dellâindebitamento, ha più di una volta prorogato la validità delle graduatorie concorsuali. In particolare, ai sensi dellâart. 1, comma 100, l. 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005), sono prorogati di un triennio i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni. Il medesimo termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008 dallâart. 1, comma 536, della l. 27 dicembre 2006, n. 296.
Occorre puntualizzare che, tali disposizioni sulla ultrattività delle graduatorie si applicano anche a quelle formate allâesito delle procedure concorsuali indette per la progressione verticale dei dipendenti da unâarea a quella superiore. [...] da un lato, trattasi a tutti gli effetti di procedure pubblicistiche di evidenza pubblica; dallâaltro, anche rispetto a queste ipotesi si manifestano le medesime esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse (in tal senso cfr. Cons. Stato, Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego n. 3556/2005, il quale ha finanche ritenuto che le progressioni de quibus siano da ritenere soggette alla medesime limitazioni imposte dalla disciplina vigente in materia di âassunzioniâ dallâesterno nel pubblico impiego).
Lâistituto dello âscorrimento della graduatoriaâ, presuppone necessariamente una decisione dellâamministrazione di coprire il posto vacante bandendo un nuovo concorso o occupando lo stesso attraverso altre procedure (mobilità, trasferimenti ovvero scorrimenti di graduatorie di concorsi).
Difatti, le norme di ultrattività delle graduatorie non creano di per sé un obbligo dellâamministrazione di coprire i posti liberi e un corrispondente diritto degli idonei in graduatoria allâassunzione. Lâamministrazione non può avere lâobbligo di assumere personale del quale non ritiene di aver bisogno e, reciprocamente, non può esistere un diritto allâassunzione nel pubblico impiego di chi non sia vincitore a pieno titolo di un concorso, solo per il fatto che ci sono dei posti liberi: lâopposta interpretazione delle norme sulla âultrattivitàâ delle graduatorie di concorso si esporrebbe alla denuncia dâillegittimità costituzionale per violazione del principio di buona ed efficiente amministrazione sancito dallâarticolo 97 della Costituzione, perché le amministrazioni pubbliche devono essere organizzate prima di tutto in funzione del servizio pubblico ad esse affidato, che devâessere svolto al minor costo compatibile col miglior risultato; e non già in funzione dei posti dâimpiego che ne derivano, da ricoprire anche se non ve ne siano il bisogno e la possibilità finanziaria.
Ove lâamministrazione si determini ad assumere altro personale, ritiene il Collegio che, salva lâipotesi in cui talune norme prescrivano un espresso vincolo al riguardo (ad esempio, nel caso in cui per specifica previsione di legge o di bando, tra i posti da mettere a concorso siano compresi anche quelli che si dovessero rendere disponibili entro una certa data, con obbligo per lâamministrazione di utilizzare la graduatoria ancora valida) non è in assoluto precluso allâamministrazione di preferire lâindizione di un nuovo concorso(in tal senso, non è condivisibile Cass. 5 marzo 2003, n. 3252 laddove sembra ritenere che, sempre e comunque, sussisterebbe un vero e proprio diritto soggettivo allâassunzione nel caso in cui lâamministrazione avesse deciso di coprire il posto vacante con reclutamento dallâesterno in presenza di graduatoria ancora valida).

Se lâamministrazione resta libera di decidere al riguardo, tuttavia, la sua determinazione deve sempre rispettare i principi dâimparzialità e buon andamento. Difatti, la possibilità di utilizzare le graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate nella singola procedura concorsuale, dà concreta attuazione al principio costituzionale del buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e risponde a finalità ed esigenze che prescindono dallâinteresse dellâaspirante risultato idoneo in soprannumero alla copertura effettiva del posto involgendo anche lâinteresse pubblico alla corretta gestione della finanza pubblica.
Per questo motivo, pur spettando soltanto allâamministrazione di decidere se ovviare alla vacanza sopravvenuta di posti in organico avvalendosi della graduatoria di un precedente concorso ovvero espletando una nuova selezione, i principi generali che informano il procedimento amministrativo impongono una congrua e puntuale motivazione al riguardo.

Deve ritenersi allora illegittimo, per contrasto con lâart. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Trasparenza degli atti amministrativi), che sancisce lâobbligo della motivazione, il provvedimento, con cui quale lâAmministrazione bandisce un nuovo concorso senza tenere conto del risultato di una precedente e omologa selezione e senza una motivazione in ordine al mancato previo scorrimento della precedente graduatoria ancora valida ed efficace.
In proposito, è vero che il bando di concorso, in quanto atto generale, è esente dallâobbligo di motivazione (art. 3, comma 2, della l. n. 241/1990), ma nella specie la censura è stata articolata dai ricorrenti nei confronti della determinazione dirigenziale recante la decisione comunale di indire il nuovo concorso e, con essa, lâimplicito rifiuto allo scorrimento della graduatoria ancora efficace.
Nella specie, la determinazione impugnata non contiene alcuna motivazione attestante lâavvenuta ponderazione dellâinteresse pubblico alla sana gestione delle risorse pubbliche le quali, con tutta evidenza, risulteranno maggiormente gravate dallâespletamento di una nuova procedura concorsuale; al pari, neppure è preso in considerazione lâaffidamento ingenerato fra quanti abbiano conseguito lâidoneità nel precedente concorso.
Lâassenza di motivazione è tanto più evidente ove si rifletta che la procedura da ultimo indetta è identica a quella di poco precedente in punto di requisiti di ammissione, elementi di valutazione, criteri di formazione delle graduatorie, cosicché neppure potrebbe implicitamente trarsi una adeguata giustificazione nella necessità di procedere allâaccertamento di requisiti selettivi ulteriori e diversi; che, inoltre, la programmazione triennale 2007-2009 del fabbisogno di personale è finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.
Rispondi

Da: x05/07/2010 16:12:01
QUESTA E' DEL CDS DEL 2010   (STRALCIO) 
Orbene, in forza di tale orientamento, le Amministrazioni possono discrezionalmente orientarsi in ordine allâ della assunzione, ma non invece in ordine al  della stessa. In altri termini, le Amministrazioni possono valutare discrezionalmente se risponde al loro interesse, in quel determinato momento storico in cui la decisione â" se del caso su sollecitazione dellâinteressato â" deve essere presa, far luogo alla copertura del posto ( o dei posti) in pianta organica a mezzo di nuova assunzione ( tanto più che la decisione non è scevra da conseguenze sul piano finanziario, ed è oggi peraltro condizionata, a seguito della introduzione del cd blocco delle assunzioni, da un procedimento di programmazione delle assunzioni e da un meccanismo di previa autorizzazione). Ma una volta che la decisione di assumere è stata assunta, lâAmministrazione è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, non potendo indire nuova tornata concorsuale
A parer del Collegio, tale soluzione è imposta dal rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dellâAmministrazione nellâorganizzazione dei pubblici uffici ( art. 97 Cost.).
Ed invero, poichè tra i soggetti idonei di una determinata tornata concorsuale (da una parte) e ( dallâaltra) i vincitori di una tornata successiva, non può porsi in linea di principio una distinzione qualitativa di tipo meritocratico ( dato che non può escludersi in linea di principio che gli idonei possano aver ottenuto punteggi di merito più alti di quelli che si andrebbero ad assegnare ai futuri vincitori) e che quindi tra le distinte categorie di soggetti non può essere fatta ex ante â" e cioè prima della indizione di una eventuale nuova selezione concorsuale â" alcuna differenziazione fondata sul merito, è giocoforza ritenere che, quanto alle modalità della assunzione, il modus operandi della Amministrazione deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria ancora valida. Solo tale opzione infatti soddisfa gli interessi pubblici sottesi: 1) alla reiterata scelta del legislatore di prorogare la validità delle graduatorie concorsuale a mezzo di continui interventi normativi (soltanto alcuni dei quali sono stati dianzi richiamati), al fine evidente di consentirne la utilizzazione ( e non di obliterarla), e di evitare in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro, consentendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato; 2) alla necessità che sia assicurata la imparzialità e la trasparenza dellâagire amministrativo, che verrebbe messa in dubbio dalla scelta di consentire alla Amministrazione di scegliere liberamente la modalità della nuova assunzione ( in particolare, tra lâutilizzazione di una graduatoria ancora valida e una nuova indizione concorsuale), tanto più che i nominativi dei soggetti idonei sono noti alla Amministrazione, di tal che la decisione di utilizzare o meno la graduatoria, se lasciata alla sua libera e non motivata determinazione, potrebbe prestarsi a condizionamenti (in positivo o in negativo) poco in linea con il principio di trasparenza.

Rispondi

Da: !!!05/07/2010 16:37:13
Per x
E' chiaro che anche per il CDS solo una determinazione non correttamente motivata può inficiare il nuovo bando. Non c'è alcun obbligo tassativo per la pa di utilizzare le graduatorie

quoto CDS
la decisione di utilizzare o meno la graduatoria, se lasciata alla sua libera e non motivata determinazione, potrebbe prestarsi a condizionamenti (in positivo o in negativo) poco in linea con il principio di trasparenza.
Rispondi

Da: x  OGNUNO LEGGE COME VUOLE05/07/2010 16:45:15
Ma una volta che la decisione di assumere è stata assunta, lâAmministrazione è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, non potendo indire nuova tornata concorsuale
A parer del Collegio, tale soluzione è imposta dal rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dellâAmministrazione nellâorganizzazione dei pubblici uffici ( art. 97 Cost.) L'AMMINISTRAZIONE E' VICOLATA   CHE SIGNIFICA?
Rispondi

Da: x  X OGNUNO LEGGE COME VUOLE05/07/2010 16:47:44
ECARO !!! E' ESATTAMENTE IL CONTRARIO  I RICORRENTI (IDONEI ) HANNO VINTO E L LA PA PURE 5000 EURO DI SPESE SI è PRESA SUL GROPPONE
Rispondi

Da: ???05/07/2010 16:52:50
mettetevi il cuore in pace..la graduatoria sarà esaurita..e pure presto..rimane da vedere quanto scorre subito ed i tempi successivi, ma verrà esaurita..rilassatevi..non saremo troppo cattivi..
Rispondi

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