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Proroga graduatorie
25093 messaggi, letto 909031 volte

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Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo25/06/2013 20:34:23






Visto la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" ed in particolare l'articolo 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla predetta legge;

Visto l'articolo 1, comma 389, della legge n. 288 del 2012 secondo cui "Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale";

Visto il successivo comma 394 dello stesso articolo 1 della legge n. 228 del 2012 secondo cui "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393";

Viste, nella tabella 2 allegata alla legge n. 228 del 2012, le seguenti disposizioni normative il cui termine di scadenza del 31 dicembre 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2013 dal citato articolo 1, comma 388, della medesima legge:

-          articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

-          articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

-          articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Tenuto conto che alcuni dei relativi provvedimenti di autorizzazione ad assumere hanno definito il loro corso in tempi recenti e che, pertanto, le amministrazioni non hanno ancora potuto darvi attuazione, nonché che altri provvedimenti di autorizzazione sono ancora in itinere e, in assenza di un atto definito, non si può dare corso alle relative assunzioni;

Considerato in via generale che i numerosi e complessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di riassetti organizzativi, riduzione delle dotazioni organiche, riforma del lavoro pubblico non consentono alle amministrazioni interessate di provvedere nei tempi programmati alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti e con i vincoli della disciplina in materia;

Considerato che a fronte delle limitazioni delle assunzioni a tempo indeterminato si palesa opportuno ed utile procedere alla proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette alle predette limitazioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 marzo 2013, n. 941 con la quale si chiede di disporre l'ulteriore proroga fino al 30 settembre 2013 del termine di cui all'articolo 1, comma 389, della legge n. 228 del 2012, proroga da disporre con decreto direttoriale tenendo conto del numero delle domande presentate, al fine di consentire la conclusione dei lavori delle commissioni preposte all'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 2012, per le motivazioni riportate nella documentazione allegata alla predetta nota del 27 marzo 2013 e riconducibili essenzialmente alla difficoltà di concludere i lavori nei termini stabiliti per la grande mole di domande presentate dai candidati all'abilitazione, nonché ai ritardi nell'avvio dei lavori a causa delle dimissioni dei componenti delle commissioni;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga non onerosa dei termini e dei regimi giuridici secondo quanto sopra indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e semplificazione al Ministro senza portafoglio On.le Avv. Gianpiero D'ALIA»;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


DECRETA


Articolo 1



1. In applicazione dell'articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui alle disposizioni di legge sotto elencate, già prorogato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della medesima legge n. 228 del 2012, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 per le motivazioni indicate in premessa.

a)      articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

b)     articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

c)      articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.



2. In applicazione dell'articolo 1, comma 394, della legge n. 228 del 2012, il termine prorogato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 389, della medesima legge n. 228 del 2012 per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 settembre 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.



3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 2013.





Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Roma, 19 giugno 2013



per  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



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Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo25/06/2013 20:56:12
L. 24 dicembre 2012, n. 228 (1).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
In vigore dal 1 gennaio 2013

comma 90-91


90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalità di cui al comma 89, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni
Rispondi

Da: Ma   secondo voi25/06/2013 21:06:14
dopo queste proroghe, ci assumeranno? Faranno scorrere queste graduatorie? Io per esempio sono idoneo in un comune sono il  primo in graduatoria, ma questo Comune non ha i soldi nemmeno per comprare le penne, ne  per altre cose. Mi dite Voi che cavolo me ne faccio io di queste proroghe, non ci sono soldi.
Rispondi

Da: Buon per voi25/06/2013 21:54:22
Avete ancora tanto da patire!!! Non vi assumeranno comunque!!!
Rispondi

Da: No, non dirglielo25/06/2013 22:18:55
Lasciali nella loro illusione
Rispondi

Da: panta rei25/06/2013 22:27:14
Tutto scorre
Rispondi

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Da: Ohibò25/06/2013 22:44:35
Salta tutto.... Hanno condannato B. a sette anni....
Rispondi

Da: panta rei25/06/2013 22:47:40
Tutto scorre o tutto salta?
Rispondi

Da: noooooooooooooooooooo25/06/2013 23:24:44

annullato tutto
Rispondi

Da: curiosando25/06/2013 23:27:23
proroghe forever sei sempre puntuale nei tuoi interventi legislativi in merito a graduatorie. Potrei dire una cosa a chi dice che non scorreranno le graduatorie.
Talvolta le risposte che si danno in commento a semplici riferimenti legislativi le avverto come cattive. come senso di goduria per chi spera e , magari null'altro ha. vorrei fortemente sbagliarmi e spero che mi si dica "no. curiosando. noi siamo solo realisti e non cattivi." Ragazzi cari qui nessuno vuole farsi illusioni, vi ripeto come già detto in passato, qui si cerca di capire lo svolgimento dell'attività legislativa nazionale in merito ai propri problemi. Io , che sono un inv, desidero come tutti gli altri i concorsi per un semplice motivo: vorrebbe dire che non siamo in crisi e che non sono costretti a fare prelievi coattivi dai conti correnti come invece accadrà.
Rispondi

Da: curiosando25/06/2013 23:28:11
x  tutti : non sono proroghe forever con altro nick. Grazie di cuore a tutti.
Rispondi

Da: curiosando25/06/2013 23:29:54
proroghe forever , se ho inteso il suo modo di ragionare sta aspettando un decreto legislativo o decreto legge che ancora non esiste, ma che le condizioni potrebbero dettare presto o tardi al nuovo governo. Magari si sbaglia, ma ho anche io questa sensazione. E sono io il primo a non illudermi. inv del concorso rtl dei cc.
Rispondi

Da: Questo governo a breve cadrà26/06/2013 08:26:54
Amen
Rispondi

Da: decreto proroga26/06/2013 09:08:21
Ecco a voi la tanto acclamata proroga delle graduatorie!


D.P.C.M. 19 giugno 2013 - (Testo del PDF)
"In applicazione dell'art.1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012 n.228 viene prorogato al 31 dicembre 2013, il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui alle disposizioni di legge, già prorogate al 30 giugno 2013 dall'art.1, comma 388, della medesima legge".
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/attivita/politiche-del-personale/assunzioni-e-reclutamento/ultimi-documenti.aspx
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo26/06/2013 09:08:29
x curiosando

Purtroppo devo confermarti che la cattiva è  Basta  Proroghe e i suoi nick a piacere ........

Comunque forza idonei ..................
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento26/06/2013 09:24:33
Comunque un ringraziamento va a proroghe forevere per i suoi aggiornamenti.resto nella convinzione che non scorreranno nessuna graduatoria ed io sono l'esempio vivente.
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo26/06/2013 09:39:33


Per il quadriennio 2012-2015 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001 sono obbligate a reclutare i dipendenti da assumere a tempo indeterminato (nel rispetto delle restrizioni previste a vario titolo dalla normativa vigente) in via principale e prevalente chiamando i vincitori inseriti all'interno delle graduatorie vigenti, in particolare quando occorrerà assumere figure professionali previste dai bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime .

Nel caso di amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici statali e delle Agenzie la necessità di utilizzare le graduatorie si verifica anche per l'assunzione di figure professionali solo equipollenti a quelle indicate nei bandi di concorso.
Peraltro,si prevede che le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, qualora non dispongono di proprie graduatorie utili, dovranno avvalersi per il quadriennio 2012-2015, della possibilità di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, sulla base di un preventivo accordo
Inoltre Regioni ed enti locali, una volta che abbiano esaurito le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, potranno a loro volta convenzionarsi con altri enti per attingere alle graduatorie di questi
Al fine di dare piena applicazione alla norma di cui sopra, viene prorogata l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015 e si precisa c che fino all'esaurimento degli elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non potranno indire nuovi concorsi per assumere qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti

A far data dal 1° gennaio 2014, qualora siano state completate le assunzioni mediante lo scorrimento delle graduatorie anche in convenzione, o anche prima di tale data ,se risulteranno esauriti gli elenchi dei vincitori, le amministrazioni potranno reclutare il personale attingendo alle graduatorie degli idonei per un 50%; il restante 50 per cento potrà essere coperto bandendo nuovi concorsi
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento26/06/2013 09:42:34
Scusa ma parla di vincitori e non di inv.
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo26/06/2013 10:44:08
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ahhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rispondi

Da: curiosando26/06/2013 13:13:06
x figlio di proroghe forever: il tuo ultimo post è riferito a quanto fu proposto nella finanziaria per l'anno 2013 poi modificato in senato nella parte dell'assunzione degli idonei oppure mi sbaglio? non lo so mi sono perso. Grazie sempre per la tua disponibilità
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo26/06/2013 14:37:39
Si certo hai ragione curiosando !! Era per aspettando le proroghe !
ahha   hahhhhhhhhhhhhh
hahahhhhhhhhhhhh
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo26/06/2013 15:31:55
x aspettando lo scorrimento

Leggi bene fà a caso tuo idoneo poliziotto che fai sempre la stessa domanda !!


LEGGI BENE

Scorrimento delle graduatorie di concorso: anche la Polizia deve prima fare lo scorrimento e poi bandire un nuovo concorso
Nel mirino era finito il concorso per 80 commissari della Polizia di Stato. Secondo il T.A.R. Lazio anche ai concorsi delle forze armate si applicano i noti principi sullo scorrimento delle graduatorie scanditi dalla Plenaria (14/11).

I ricorrenti, però, restano ancora fuori dal posto. Ecco perchè.


"Come già si trae da quanto in precedenza esposto, la tematica della legittimità o meno dell'indizione di nuove procedure concorsuali in presenza di idonei in graduatorie approvate in esito a precedenti concorsi - atta a consentire il ricorso al meccanismo dello "scorrimento" - è stata oggetto di accurata disamina da parte dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 14 del 2011, emessa nell'esercizio del proprio potere nomofilattico, espressamente riconosciuto dall'art. 99, comma 5, c.pr.amm.".

"Sussiste la necessità di valutare il caso prospettato dalla ricorrente, la quale contesta la legittimità del decreto ministeriale di indizione di un nuovo concorso a 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato in presenza di soggetti idonei nelle graduatorie di precedenti concorsi, tra i quali figura anche il suo nominativo.

In particolare, si ravvisa la necessità di definire - primariamente - il profilo dell'operatività o meno dell'art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all'Amministrazione della Polizia di Stato".

"Come è dato rilevare dalle memorie all'uopo prodotte, il Ministero dell'Interno sostiene che la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è inapplicabile all'Amministrazione della P.S., disciplinata da una normativa di carattere speciale, e, dunque, "il corretto operato dell'Amministrazione in relazione alla scelta di indire un nuovo concorso, piuttosto che ricorrere all'istituto dello scorrimento delle graduatorie vigenti, trova in modo incontrovertibile legittimazione" nella previsione della citata sentenza che attribuisce rilevanza alle speciali discipline di settore (punto 51).

Al riguardo, il Collegio ritiene che tale assunto non sia condivisibile.

In linea con quanto rilevato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, alla disposizione in esame va, infatti, riconosciuta una portata generale.

Come già si è avuto modo di porre in evidenza, tale decisione configura lo "scorrimento" come un istituto di carattere generale, "riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo".

Nel contempo, è doveroso osservare che la disciplina che regolamenta il concorso per commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato non pone prescrizioni che legittimino una deroga all'operatività dell'istituto de qua, ossia consentano di ravvisare limiti allo "scorrimento" in ragione dell'imposizione di ulteriori, differenti criteri per il reclutamento del personale.

In altre parole:

- nessuno mette in dubbio che l'ordinamento della Polizia di Stato sia regolamentato da una disciplina speciale;

- ciò - del resto - trova anche riconoscimento nell'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale include le Forze di Polizia di Stato tra le categorie del "personale" qualificato "in regime di diritto pubblico";

- il discorso è, infatti, differente e riguarda precipuamente la carenza - nell'ordinamento della Polizia di Stato - di prescrizioni particolari per il concorso per commissario, afferenti - ad esempio - la copertura dei posti vacanti e l'imposizione di una cadenza periodica dell'indizione dei concorsi, idonee - in quanto tali - a rivelare una volontà legislativa contraria allo "scorrimento".

Ciò premesso, non sussistono motivi per escludere che l'istituto dello "scorrimento" trovi applicazione anche con riferimento ai commissari della Polizia di Stato.

L'analisi della fattispecie deve, dunque, incentrarsi sulle peculiarità del caso specifico prospettato.

In altri termini, sussiste la necessità di valutare se la scelta dell'Amministrazione resistente afferente l'indizione del concorso di 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato sia legittima o meno, tenendo conto di quanto riportato nella decisione dell'Adunanza Plenaria.

Orbene, il Collegio ritiene doveroso pervenire ad una soluzione positiva sulla base dei seguenti rilievi:

- il bando di concorso in contestazione riguarda la copertura di 80 posti di commissario, ossia la copertura di un numero di posti di gran lunga superiore al numero degli idonei che figurano nella graduatoria approvata con D.M. 24 dicembre 2010, invocata dalla ricorrente ("4 sopra e due sotto la ricorrente", per un totale di 7 - pag. 3 del ricorso");

- si tratta, dunque, di un'ipotesi totalmente diversa da quella che aveva dato origine alla decisione dell'Adunanza Plenaria (riguardante il "concorso pubblico, per titoli ed esami, diretto alla copertura di un posto di categoria C presso la Direzione amministrativa dell'Università degli Studi di Lecce");

- in particolare, si tratta di un'ipotesi in cui appare evidente che "lo scorrimento" non avrebbe - comunque - evitato la necessità di procedere all'indizione di un concorso (a differenza di ciò che sarebbe, invece, avvenuto per il concorso dell'Università), tenuto conto della necessità di reperire un numero di commissari di molto superiore a quello dei soggetti risultati idonei in precedenti concorsi;

- in definitiva, in tale ipotesi è da ritenere ampiamente sminuita, se non addirittura, resa insussistente la ricorrenza di uno dei due elementi che l'Adunanza Plenaria pone a fondamento dell'istituto dello scorrimento, ossia la "finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive" (pagg.17-18 della decisione), in linea con il "principio di economicità dell'azione amministrativa" (pag. 12 della stessa decisione);

- la constatazione che lo scorrimento - nel caso de quo - non si pone come valida alternativa al concorso in contestazione o, è meglio dire, non consente di effettuare una valida "opzione" tra diverse alternative non può non riflettersi sull'obbligo di motivazione;

- appare, infatti, evidente che l'analisi dello stato dei fatti - evidenziando la necessità dell'Amministrazione di reclutare personale tramite l'indizione di un nuovo "concorso" perché non altrimenti reclutabile (desumibile, del resto, anche dal ricorso, in cui la ricorrente vanta, in sostanza, la spettanza di uno dei 160 posti banditi) - dà di per sé conto della sussistenza di un precipuo interesse pubblico dell'Amministrazione, sotteso alla scelta compiuta;

- ciò trova - in qualche modo - conferma nella disciplina che regolamenta la materia, la quale - attraverso la richiesta di un apposito decreto per determinare i posti disponibili "da mettere a concorso per le qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari" (art. 1 D.M. 2 dicembre 2002, n. 276) - rivela che il reclutamento per "concorso" rappresenta una regola che - ordinariamente - non si presta a venir meno in virtù dello "scorrimento", stante l'alto numero dei posti che si rendono vacanti ogni anno".

T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 24 gennaio 2013, n. 836
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo26/06/2013 15:35:07
x aspettando lo scorrimento

Leggi bene fà a caso tuo idoneo poliziotto che fai sempre la stessa domanda !!


LEGGI BENE

Scorrimento delle graduatorie di concorso: anche la Polizia deve prima fare lo scorrimento e poi bandire un nuovo concorso
Nel mirino era finito il concorso per 80 commissari della Polizia di Stato. Secondo il T.A.R. Lazio anche ai concorsi delle forze armate si applicano i noti principi sullo scorrimento delle graduatorie scanditi dalla Plenaria (14/11).



"Come già si trae da quanto in precedenza esposto, la tematica della legittimità o meno dell'indizione di nuove procedure concorsuali in presenza di idonei in graduatorie approvate in esito a precedenti concorsi - atta a consentire il ricorso al meccanismo dello "scorrimento" - è stata oggetto di accurata disamina da parte dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 14 del 2011, emessa nell'esercizio del proprio potere nomofilattico, espressamente riconosciuto dall'art. 99, comma 5, c.pr.amm.".

"Sussiste la necessità di valutare il caso prospettato dalla ricorrente, la quale contesta la legittimità del decreto ministeriale di indizione di un nuovo concorso a 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato in presenza di soggetti idonei nelle graduatorie di precedenti concorsi, tra i quali figura anche il suo nominativo.

In particolare, si ravvisa la necessità di definire - primariamente - il profilo dell'operatività o meno dell'art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all'Amministrazione della Polizia di Stato".

"Come è dato rilevare dalle memorie all'uopo prodotte, il Ministero dell'Interno sostiene che la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è inapplicabile all'Amministrazione della P.S., disciplinata da una normativa di carattere speciale, e, dunque, "il corretto operato dell'Amministrazione in relazione alla scelta di indire un nuovo concorso, piuttosto che ricorrere all'istituto dello scorrimento delle graduatorie vigenti, trova in modo incontrovertibile legittimazione" nella previsione della citata sentenza che attribuisce rilevanza alle speciali discipline di settore (punto 51).

Al riguardo, il Collegio ritiene che tale assunto non sia condivisibile.

In linea con quanto rilevato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, alla disposizione in esame va, infatti, riconosciuta una portata generale.

Come già si è avuto modo di porre in evidenza, tale decisione configura lo "scorrimento" come un istituto di carattere generale, "riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo".

Nel contempo, è doveroso osservare che la disciplina che regolamenta il concorso per commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato non pone prescrizioni che legittimino una deroga all'operatività dell'istituto de qua, ossia consentano di ravvisare limiti allo "scorrimento" in ragione dell'imposizione di ulteriori, differenti criteri per il reclutamento del personale.

In altre parole:

- nessuno mette in dubbio che l'ordinamento della Polizia di Stato sia regolamentato da una disciplina speciale;

- ciò - del resto - trova anche riconoscimento nell'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale include le Forze di Polizia di Stato tra le categorie del "personale" qualificato "in regime di diritto pubblico";

- il discorso è, infatti, differente e riguarda precipuamente la carenza - nell'ordinamento della Polizia di Stato - di prescrizioni particolari per il concorso per commissario, afferenti - ad esempio - la copertura dei posti vacanti e l'imposizione di una cadenza periodica dell'indizione dei concorsi, idonee - in quanto tali - a rivelare una volontà legislativa contraria allo "scorrimento".

Ciò premesso, non sussistono motivi per escludere che l'istituto dello "scorrimento" trovi applicazione anche con riferimento ai commissari della Polizia di Stato.

L'analisi della fattispecie deve, dunque, incentrarsi sulle peculiarità del caso specifico prospettato.

In altri termini, sussiste la necessità di valutare se la scelta dell'Amministrazione resistente afferente l'indizione del concorso di 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato sia legittima o meno, tenendo conto di quanto riportato nella decisione dell'Adunanza Plenaria.

Orbene, il Collegio ritiene doveroso pervenire ad una soluzione positiva sulla base dei seguenti rilievi:

- il bando di concorso in contestazione riguarda la copertura di 80 posti di commissario, ossia la copertura di un numero di posti di gran lunga superiore al numero degli idonei che figurano nella graduatoria approvata con D.M. 24 dicembre 2010, invocata dalla ricorrente ("4 sopra e due sotto la ricorrente", per un totale di 7 - pag. 3 del ricorso");

- si tratta, dunque, di un'ipotesi totalmente diversa da quella che aveva dato origine alla decisione dell'Adunanza Plenaria (riguardante il "concorso pubblico, per titoli ed esami, diretto alla copertura di un posto di categoria C presso la Direzione amministrativa dell'Università degli Studi di Lecce");

- in particolare, si tratta di un'ipotesi in cui appare evidente che "lo scorrimento" non avrebbe - comunque - evitato la necessità di procedere all'indizione di un concorso (a differenza di ciò che sarebbe, invece, avvenuto per il concorso dell'Università), tenuto conto della necessità di reperire un numero di commissari di molto superiore a quello dei soggetti risultati idonei in precedenti concorsi;

- in definitiva, in tale ipotesi è da ritenere ampiamente sminuita, se non addirittura, resa insussistente la ricorrenza di uno dei due elementi che l'Adunanza Plenaria pone a fondamento dell'istituto dello scorrimento, ossia la "finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive" (pagg.17-18 della decisione), in linea con il "principio di economicità dell'azione amministrativa" (pag. 12 della stessa decisione);

- la constatazione che lo scorrimento - nel caso de quo - non si pone come valida alternativa al concorso in contestazione o, è meglio dire, non consente di effettuare una valida "opzione" tra diverse alternative non può non riflettersi sull'obbligo di motivazione;

- appare, infatti, evidente che l'analisi dello stato dei fatti - evidenziando la necessità dell'Amministrazione di reclutare personale tramite l'indizione di un nuovo "concorso" perché non altrimenti reclutabile (desumibile, del resto, anche dal ricorso, in cui la ricorrente vanta, in sostanza, la spettanza di uno dei 160 posti banditi) - dà di per sé conto della sussistenza di un precipuo interesse pubblico dell'Amministrazione, sotteso alla scelta compiuta;

- ciò trova - in qualche modo - conferma nella disciplina che regolamenta la materia, la quale - attraverso la richiesta di un apposito decreto per determinare i posti disponibili "da mettere a concorso per le qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari" (art. 1 D.M. 2 dicembre 2002, n. 276) - rivela che il reclutamento per "concorso" rappresenta una regola che - ordinariamente - non si presta a venir meno in virtù dello "scorrimento", stante l'alto numero dei posti che si rendono vacanti ogni anno".

T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 24 gennaio 2013, n. 836
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Da: aspettando lo scorrimento26/06/2013 16:07:21
x figlio di proroghe forever ti ringrazio per il contributo ma io sono sempre un inv.
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Da: dava 26/06/2013 16:22:52
Secondo te ,figlio di proroghe forefer, un ente puo bandire un concorso interno per cambio di funzione , in presenza di una graduatoria estrna ancora valida? Grazie
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Da: figlio unico con fratello a carico26/06/2013 17:24:39
MA CHE CAXXO è L' INV. ?
C'è un tizio che  scrive sempre inv. inv. inv. ...... trovasse mai il "tempo" di scrivere la parola tutta intera. O è qualcosa di cui vergognarsi?
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Da: x dava26/06/2013 17:25:58
ma i concorsi interni non si posono più fare (Legge brunetta)
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Da: aspettando lo scorrimento26/06/2013 18:25:10
x figlio unico con fratello a carico: inv significa idoneo non vincitore.
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Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo26/06/2013 18:25:40
Concorso interno: cos'è un concorso interno
Per accedere a determinate tipologie lavorative, in questo caso per svolgere delle mansioni nell'ambito della pubblica amministrazione, è necessario superare un concorso interno. Il concorso interno, secondo le leggi dello Stato Italiano, è fondamentalmente simile a un concorso pubblico ed è disciplinato dall'articolo 37, comma 3 della Costituzione Italiana.
Il concorso interno è dunque un metodo di selezione di personale applicato ai dipendenti appartenenti alla pubblica amministrazione. Solitamente viene attuata per gli avanzamenti di carriera di coloro che già lavorano all'interno della Pubblica amministrazione.
Concorso interno: le varie tipologie
Il concorso interno può essere di diverse tipologie. C'è infatti il concorso interno a progressioni orizzontali e il concorso interno a progressioni verticali.
Il concorso interno a progressione orizzontale consente, se superato, di poter fare carriera nello stesso settore lavorativo nel quale già si opera. Il concorso interno a progressione verticale si attua invece quando si desidera fare carriera e passare a un settore lavorativo diverso da quello che si sta svolgendo nella pubblica amministrazione.
Le categorie delle aree alle quali si può accedere attraverso un concorso interno a progressioni verticali sono le seguenti: la Categoria B, che può essere sostenuta da chi possiede un diploma professionale o superiore; la Categoria C, per chi ha un diploma di scuola superiore; la Categoria D, per coloro che sono in possesso di una Laurea.
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Da: Ma quanto ne sai?26/06/2013 18:28:25





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