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Proroga graduatorie
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Da: Per io20/06/2013 13:19:32
Sei un grande!!! Massima stima
Rispondi

Da: X FIGLIO DI PROROGHE FOREVER20/06/2013 14:02:44
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/maggio/28052013---dalia-firma-decreto-proroga-concorsi-fino-a-dicembre-2013.aspx
Figlio di proroghe forever noi siamo tutti con te,abbiamo studiato ci siamo fatti il mazzo, siamo vincitori o idonei in graduatorie, credo che sia giusto far valere,ció che è un ns.diritto costituzionale.
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 14:27:56
NUOVO GOVERNO STA DISCUTENDO A FAR SCORRERE TUTTE LE GRADUATORIE FINO AL 2017 !
QUINDI:
PROROGHE AL 2017 !
NO CONCORSI !
MOBILITà SOLO NEL 2018 !
PRECARI ASSUNZIONE SOLO CON PUBBLICO CONCORSO !
VEDIAMO CHE SUCCEDE !!!!!! FORZA IDONEI


Graduatorie concorsi prorogate fino al 31 dicembre

Il 28 maggio 2013 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D'Alia ha firmato il decreto che proroga al 31 dicembre 2013 le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici.

La nota sul sito del Ministero precisa che il provvedimento riguarda le oltre 70.000 persone che attendono da tempo l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni.

Lo stesso D'Alia, parlando qualche giorno fa al Forum Pa, aveva annunciato che sarebbe stata fatta anche una circolare per chiedere di pubblicare sui siti delle pubbliche amministrazioni l'elenco dei vincitori dei concorsi, nello stesso tempo obbligando le amministrazioni a motivare il mancato ricorso alle graduatorie già approvate. Il Ministro ha anche sottolineato che sarebbe "allucinante il bando di nuovi concorsi"
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 14:29:33
LA PROROGA DEL  MINISTRO D' ALIA è UN DECRETO MINISTERIALE QUINDI è UNA  LEGGE NEL DIRITTO DI NORMA GIURIDICA E DI ATTO NORMATIVO .Un decreto ministeriale (d.m.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo (cd. di alta amministrazione) emesso da un ministro nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero.
Esso ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, può rivestire il carattere di fonte normativa secondaria, laddove ponga un regolamento. Quando questo tipo di atto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri prende la denominazione di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m.).
Rispondi

Da: jnjdfvjdf20/06/2013 14:29:50
ma sto cazz de decreto quando ti potrà leggere in tutta la sua verisone?
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 14:34:52
basta andare sulla Gazzetta Ufficiale
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Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 14:45:30
x la cara amica di mio padre : Basta Proroghe
Assunzioni PA: lo scorrimento della graduatoria di concorso ha precedenza sulla mobilità volontaria


Il Consiglio di Stato si è espresso sulle modalità di reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al rapporto tra mobilità e concorsi pubblici.

Per il reclutamento di personale, il Comune deve attingere, in via prioritaria, dalle graduatorie concorsuali già esistenti; esso non può indire procedure di mobilità volontaria per coprire i posti vacanti dopo l'espletamento del concorso. La mobilità esterna prevale solo rispetto a procedure di concorso non ancora avviate nel momento in cui si presenti la necessità di coprire i posti vacanti.

Così ha stabilito di recente il Consiglio di Stato [1], chiamato a pronunciarsi in tema di rapporti tra mobilità volontaria e scorrimento della graduatoria. I ricorrenti si erano collocati tra gli idonei nella graduatoria relativa a un concorso pubblico per istruttore di vigilanza (Categoria C), approvata nel dicembre 2008 (di durata triennale). Nonostante l'esistenza e la validità di tale graduatoria, nel febbraio 2011 l'Amministrazione Comunale aveva indetto un bando di mobilità volontaria per la copertura eventuale di posti vacanti di istruttore di vigilanza (Categoria C). I ricorrenti hanno ritenuto questo comportamento lesivo del loro interesse ad essere assunti.

Il Consiglio di Stato ha accolto le motivazioni dei ricorrenti. La legge [2], infatti, stabilisce che le amministrazioni, prima di esperire una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, devono attivare le procedure di mobilità, dando, in questo modo, la priorità all'immissione in ruolo dei dipendenti che ricoprano la stessa qualifica, provenienti da altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

I giudici hanno ritenuto, tuttavia, che la prevalenza della mobilità sullo scorrimento delle graduatorie è prevista dalla norma solamente rispetto a nuove procedure di concorso. Non, invece, nel caso in cui la graduatoria concorsuale sia preesistente rispetto a quella di mobilità. In questa ipotesi, infatti, la mobilità esterna non comporta alcun risparmio di spesa pubblica, attesa la maggior spesa per la nuova procedura.
Inoltre, guardando al profilo della funzionalità degli uffici pubblici, le due procedure di assunzione si equivalgono quanto a garanzia di professionalità del soggetto da assumere. Nel caso del personale in mobilità, infatti, la figura professionale sarebbe già formata sul campo (poiché già ricopriva la medesima funzione); nel caso della formazione della graduatoria a seguito di concorso pubblico, la professionalità è, ad ogni modo, accertata a mezzo di regolare procedura concorsuale.

IN PRATICA
Nel periodo di validità di una graduatoria di concorso pubblico, la pubblica amministrazione che abbia necessità di assumere personale non può attivare una procedura di mobilità per attingere il personale vacante, ma deve utilizzare la graduatoria già formata in precedenza attraverso il concorso pubblico.
-
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 14:49:58
Scorrimento graduatorie nell'amministrazione da preferire ai concorsi
10 GIUGNO 2013

Dovendosi provvedere all'assunzione di personale amministrativo a tempo indeterminato, la regola generale deve essere l'assunzione tramite lo scorrimento delle graduatorie, mentre il ricorso ai concorsi è solo l'eccezione e deve essere attentamente e adeguatamente motivata.

In caso di carenza di personale, la pubblica amministrazione che debba provvedere ad assumere personale amministrativo a tempo indeterminato, ha l'obbligo di preferire lo scorrimento di graduatoria valida nel profilo amministrativo rispetto alle altre procedere di acquisizione del personale, come nuove gare e concorsi. Questi ultimi sono da considerarsi solo come l'eccezione e, pertanto, devono essere adeguatamente motivati.

L'evoluzione della legge e della giurisprudenza sembrano riconsiderare il ricorso all'utilizzo allo scorrimento delle graduatorie da facoltà a un vero e proprio obbligo per la pubblica amministrazione.

Infatti, il decreto sulla spending review [1] dispone addirittura il possibile ricorso a graduatorie concorsuali approvate da altri enti per ricoprire posti in organico.

Il ricorso all'utilizzo di una graduatoria esistente è ritenuto prioritario anche dai giudici i quali, più volte, si sono pronunciati per l'annullamento di nuove o diverse procedure concorsuali per l'assunzione di personale in presenza di graduatorie, per lo stesso profilo, in corso di validità.

Tale orientamento ritiene che l'utilizzo della graduatoria già esistente sia la regola generale, mentre il ricorso a una nuova procedura concorsuale deve essere considerato l'eccezione che, come tale, dev'essere attentamente e adeguatamente motivata.

[1] Convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 14, comma 4.
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:02:11
LA PROROGA DEL  MINISTRO D' ALIA è UN DECRETO MINISTERIALE QUINDI è UNA  LEGGE NEL DIRITTO DI NORMA GIURIDICA E DI ATTO NORMATIVO .Un decreto ministeriale (d.m.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo (cd. di alta amministrazione) emesso da un ministro nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero.
Esso ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, può rivestire il carattere di fonte normativa secondaria, laddove ponga un regolamento. Quando questo tipo di atto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri prende la denominazione di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m.).
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:02:42
Il Consiglio di Stato si è espresso sulle modalità di reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al rapporto tra mobilità e concorsi pubblici.

Per il reclutamento di personale, il Comune deve attingere, in via prioritaria, dalle graduatorie concorsuali già esistenti; esso non può indire procedure di mobilità volontaria per coprire i posti vacanti dopo l'espletamento del concorso. La mobilità esterna prevale solo rispetto a procedure di concorso non ancora avviate nel momento in cui si presenti la necessità di coprire i posti vacanti.

Così ha stabilito di recente il Consiglio di Stato [1], chiamato a pronunciarsi in tema di rapporti tra mobilità volontaria e scorrimento della graduatoria. I ricorrenti si erano collocati tra gli idonei nella graduatoria relativa a un concorso pubblico per istruttore di vigilanza (Categoria C), approvata nel dicembre 2008 (di durata triennale). Nonostante l'esistenza e la validità di tale graduatoria, nel febbraio 2011 l'Amministrazione Comunale aveva indetto un bando di mobilità volontaria per la copertura eventuale di posti vacanti di istruttore di vigilanza (Categoria C). I ricorrenti hanno ritenuto questo comportamento lesivo del loro interesse ad essere assunti.

Il Consiglio di Stato ha accolto le motivazioni dei ricorrenti. La legge [2], infatti, stabilisce che le amministrazioni, prima di esperire una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, devono attivare le procedure di mobilità, dando, in questo modo, la priorità all'immissione in ruolo dei dipendenti che ricoprano la stessa qualifica, provenienti da altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

I giudici hanno ritenuto, tuttavia, che la prevalenza della mobilità sullo scorrimento delle graduatorie è prevista dalla norma solamente rispetto a nuove procedure di concorso. Non, invece, nel caso in cui la graduatoria concorsuale sia preesistente rispetto a quella di mobilità. In questa ipotesi, infatti, la mobilità esterna non comporta alcun risparmio di spesa pubblica, attesa la maggior spesa per la nuova procedura.
Inoltre, guardando al profilo della funzionalità degli uffici pubblici, le due procedure di assunzione si equivalgono quanto a garanzia di professionalità del soggetto da assumere. Nel caso del personale in mobilità, infatti, la figura professionale sarebbe già formata sul campo (poiché già ricopriva la medesima funzione); nel caso della formazione della graduatoria a seguito di concorso pubblico, la professionalità è, ad ogni modo, accertata a mezzo di regolare procedura concorsuale.

IN PRATICA
Nel periodo di validità di una graduatoria di concorso pubblico, la pubblica amministrazione che abbia necessità di assumere personale non può attivare una procedura di mobilità per attingere il personale vacante, ma deve utilizzare la graduatoria già formata in precedenza attraverso il concorso pubblico.
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Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:03:12
Scorrimento graduatorie nell'amministrazione da preferire ai concorsi
10 GIUGNO 2013

Dovendosi provvedere all'assunzione di personale amministrativo a tempo indeterminato, la regola generale deve essere l'assunzione tramite lo scorrimento delle graduatorie, mentre il ricorso ai concorsi è solo l'eccezione e deve essere attentamente e adeguatamente motivata.

In caso di carenza di personale, la pubblica amministrazione che debba provvedere ad assumere personale amministrativo a tempo indeterminato, ha l'obbligo di preferire lo scorrimento di graduatoria valida nel profilo amministrativo rispetto alle altre procedere di acquisizione del personale, come nuove gare e concorsi. Questi ultimi sono da considerarsi solo come l'eccezione e, pertanto, devono essere adeguatamente motivati.

L'evoluzione della legge e della giurisprudenza sembrano riconsiderare il ricorso all'utilizzo allo scorrimento delle graduatorie da facoltà a un vero e proprio obbligo per la pubblica amministrazione.

Infatti, il decreto sulla spending review [1] dispone addirittura il possibile ricorso a graduatorie concorsuali approvate da altri enti per ricoprire posti in organico.

Il ricorso all'utilizzo di una graduatoria esistente è ritenuto prioritario anche dai giudici i quali, più volte, si sono pronunciati per l'annullamento di nuove o diverse procedure concorsuali per l'assunzione di personale in presenza di graduatorie, per lo stesso profilo, in corso di validità.

Tale orientamento ritiene che l'utilizzo della graduatoria già esistente sia la regola generale, mentre il ricorso a una nuova procedura concorsuale deve essere considerato l'eccezione che, come tale, dev'essere attentamente e adeguatamente motivata.

[1] Convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 14, comma 4.
Rispondi

Da: x basta proroghe20/06/2013 15:03:29
Ah ah ah ah ah ah ah   
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:03:46
Volevo ricordare l 'ultimo messaggio del mio grande papà PROROGHE FOREVER :
AUTENTICO PROROGHE FOREVER    17/06/2013 13.37.12
Abbiamo perso !! Butto la spugna ! hai vinto  Basta Progohe !!! ADDIO capretta !!!

Proroghe forever è deceduto per sempre !!!!!! facciamo una preghierina per lui !! grazie

NON TROVERETE PIù MESSAGGI DI PROROGHE FOVERE MA SOLO
MIEI !
E COME DICEVA MIA PAPà Tè VOLEVO A RICORDà  CARA BASTA PR OROGHE :

1) PROROGHE AL 2017
2)NO NUOVI CONCORSI
3)SMALTIMENTO DI TUTTE LE GRADUATORIE ATTIVE
4)MOBILITà NEL 2018
5)PRECARI STABILIZZAZIONE SOLO SUPERANDO CONCORSI

Tè BASTA, BASTA  PROROGHE ! AHAH AHAHAH AHAHAH
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:04:22
Volevo ricordare l 'ultimo messaggio del mio grande papà PROROGHE FOREVER :
AUTENTICO PROROGHE FOREVER    17/06/2013 13.37.12
Abbiamo perso !! Butto la spugna ! hai vinto  Basta Progohe !!! ADDIO capretta !!!

Proroghe forever è deceduto per sempre !!!!!! facciamo una preghierina per lui !! grazie

NON TROVERETE PIù MESSAGGI DI PROROGHE FOVERE MA SOLO
MIEI !
E COME DICEVA MIA PAPà Tè VOLEVO A RICORDà  CARA BASTA PR OROGHE :

1) PROROGHE AL 2017
2)NO NUOVI CONCORSI
3)SMALTIMENTO DI TUTTE LE GRADUATORIE ATTIVE
4)MOBILITà NEL 2018
5)PRECARI STABILIZZAZIONE SOLO SUPERANDO CONCORSI

Tè BASTA, BASTA  PROROGHE ! AHAH AHAHAH AHAHAH
Volevo ricordare l 'ultimo messaggio del mio grande papà PROROGHE FOREVER :
AUTENTICO PROROGHE FOREVER    17/06/2013 13.37.12
Abbiamo perso !! Butto la spugna ! hai vinto  Basta Progohe !!! ADDIO capretta !!!

Proroghe forever è deceduto per sempre !!!!!! facciamo una preghierina per lui !! grazie

NON TROVERETE PIù MESSAGGI DI PROROGHE FOVERE MA SOLO
MIEI !
E COME DICEVA MIA PAPà Tè VOLEVO A RICORDà  CARA BASTA PR OROGHE :

1) PROROGHE AL 2017
2)NO NUOVI CONCORSI
3)SMALTIMENTO DI TUTTE LE GRADUATORIE ATTIVE
4)MOBILITà NEL 2018
5)PRECARI STABILIZZAZIONE SOLO SUPERANDO CONCORSI

Tè BASTA, BASTA  PROROGHE ! AHAH AHAHAH AHAHAH
Volevo ricordare l 'ultimo messaggio del mio grande papà PROROGHE FOREVER :
AUTENTICO PROROGHE FOREVER    17/06/2013 13.37.12
Abbiamo perso !! Butto la spugna ! hai vinto  Basta Progohe !!! ADDIO capretta !!!

Proroghe forever è deceduto per sempre !!!!!! facciamo una preghierina per lui !! grazie

NON TROVERETE PIù MESSAGGI DI PROROGHE FOVERE MA SOLO
MIEI !
E COME DICEVA MIA PAPà Tè VOLEVO A RICORDà  CARA BASTA PR OROGHE :

1) PROROGHE AL 2017
2)NO NUOVI CONCORSI
3)SMALTIMENTO DI TUTTE LE GRADUATORIE ATTIVE
4)MOBILITà NEL 2018
5)PRECARI STABILIZZAZIONE SOLO SUPERANDO CONCORSI

Tè BASTA, BASTA  PROROGHE ! AHAH AHAHAH AHAHAH
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Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:05:59
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:06:29
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:07:28
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:13:14
mò basta !!!
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:13:14
mò basta !!!
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:15:58
postati come vuoi , invece fai credere che sono io !! hai rotto mò davvero !tu sai tu sai
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:27:30
SMETTILA!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:28:33
E ABBASTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:29:38
mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!! mò basta !!!
Rispondi

Da: ma è20/06/2013 15:30:11
il caldo???
Ma la smettete con queste storie?

Sempre le stesse
1) vicitori hanno un diritto all'assunzione
2) gli idonei una legittima aspettativa - tranne il caso in cui la pa ha preso la decisione di procedere ad assunzioni e scorrere graduatorie

io aggiungerei la
3) corte costituzionale  ha ribadito (vedi sentenza postata qualche pagina fa)che non si possono fare concorsi solo interni,   per stabilizzare i precari etc...
4) che il ministro ha evidenziato l'enorme numero di consulenze
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:30:18
LA VUOI SMETTERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:31:21
LASCIAMI IN PACE.
Rispondi

Da: INCAZZATO!20/06/2013 15:31:53
Fa piacere essere in attesa da quasi 3 anni lo scorrimento ... e vedere che oltre il75% dei posto sono INUTILI al tema ...

Che bello vivere in Italia!
Rispondi

Da: INCAZZATO!20/06/2013 15:33:05
E aggiungo ...
Aspettare da quasi 3 anni ede essere il SECONDO degli unici due...
Rispondi

Da: VERO figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:34:57
Hai ragione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: VERO figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 15:44:54
ECCO UNA NTOZIA IMPORTANTE:

NUOVO GOVERNO STA DISCUTENDO A FAR SCORRERE TUTTE LE GRADUATORIE FINO AL 2017 !
QUINDI:
PROROGHE AL 2017 !
NO CONCORSI !
MOBILITà SOLO NEL 2018 !
PRECARI ASSUNZIONE SOLO CON PUBBLICO CONCORSO !
VEDIAMO CHE SUCCEDE !!!!!! FORZA IDONEI
Rispondi

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