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Proroga graduatorie
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Da: Per Paolo pit18/06/2013 21:31:56
Nessuno ha letto il decreto di D'Alia, non si trova da nessuna parte
Rispondi

Da: E'' nella18/06/2013 21:34:00
Gazzetta Ufficiale
Rispondi

Da: ma che18/06/2013 21:38:36
A ridaie sintassi non c'e' il decreto no c'e'
Continuate cosi
Rispondi

Da: curiosando18/06/2013 21:40:16
x figlio di proroghe forever: hai lo stesso piglio di tuo padre :-).
Scherzi a parte.... ho sempre concordato con te circa il cambiamento di qualcosa che presto o tardi arriverà. Ora se l'On. Ettore Rosato parla anch'egli di noi. Bhè allora vuol dire che qualcosa potrebbe cambiare.
Rispondi

Da: Se lo dice Rosato...18/06/2013 21:41:56
Siamo a cavallo! Ahahhahahahahahah
Rispondi

Da: Italia186118/06/2013 21:46:21
RIDI RIDI....POI PRENDI LA BATOSTA!!!
Rispondi

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Da: curiosando18/06/2013 21:46:39
ti fa ridere quello che ho detto? scusa non volevo.
Rispondi

Da: Se lo dice Rosato...18/06/2013 21:58:18
Siamo a cavallo! Ahahhahahahahahah

MEGLIO RIDERE CHE PIANGERE!!!
Rispondi

Da: Psicologa in confusione18/06/2013 22:55:32
....Gazzetta.... Era il nome con cui Proroghe Forever mi chiamava nell'intimita'.... Che momenti! Che passione.... Poi è' arrivato lui, lei, loro... Una sacco di gente che hanno creato tanta confusione nella mia testa...
... Che bello il Marocco di sera....
..sbriciolato fine e mescolato ad un buon tabacco...
Senza filtro.... La passi?...
Rispondi

Da: ma che18/06/2013 22:57:21
Dite?????????????????????????????????????????????????????????
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento19/06/2013 09:47:37
ragazzi ma l'on.rosato di che parla?Guardate che si e' battuto tanto per lo scorrimento delle graduatorie anche se non ci e' riuscito.
Rispondi

Da: Qualcuno ha il link19/06/2013 11:05:06
al DM D'Alia?
Rispondi

Da: Qualcuno ha19/06/2013 11:08:32
visto l'ultimo film con Leonardo di Caprio?
Me lo consigliate?
Rispondi

Da: corte cotituz.19/06/2013 12:11:58
su concorso pubblico e stabilizzazione
stralcio
SENTENZA N. 137  ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-5 luglio 2012, depositato in cancelleria il 10 luglio 2012 ed iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2012.
Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. 2

Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 27 giugno 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale delle disposizioni di cui agli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).
1.1. - Quanto all'art. 46 delle legge regionale piemontese, secondo il Presidente del Consiglio tale disposizione, legittimando un inquadramento riservato di personale, presenterebbe alcuni evidenti profili di illegittimità costituzionale. In particolare, i commi 2 e 3 di tale articolo prevedrebbero, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, l'espletamento di concorsi destinati al personale già in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e assunto mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami banditi dalla Regione Piemonte. In tal modo, le predette disposizioni si porrebbero in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, e segnatamente con quelli di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nonché con la regola del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione, che ammette eventuali deroghe solo in presenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.
Inoltre, il successivo comma 4, stabilendo che, con deliberazione della Giunta regionale, sia definita, tra l'altro, la percentuale di riserva di posti non inferiore al 40 per cento, riferita al personale di cui al comma 3, si porrebbe in contrasto con i sopra citati artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché con la costante giurisprudenza della medesima Corte costituzionale, che prevede che, anche nel caso in cui le deroghe siano giustificate, la riserva di posti a favore del personale interno non sia superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso. ………
2. - Si è costituita nel giudizio la Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Invero, secondo la Regione resistente, quanto al primo motivo di ricorso, la fattispecie oggetto della legge impugnata riguarderebbe personale che, sebbene assunto a tempo determinato, avrebbe dovuto, per questo, superare un concorso pubblico quale forma ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, in adesione al canone dell'efficienza e al principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione. A tal proposito richiama un parere da essa appositamente richiesto al Consiglio di Stato, in veste consultiva. …..
3. - Con memoria depositata nei termini, il Presidente del Consiglio ha insistito per l'accoglimento del ricorso, svolgendo ulteriori considerazioni in diritto…..
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).
1.1. - Quanto all'art. 46 delle legge regionale piemontese, tale disposizione, secondo il Presidente del Consiglio, presenta alcuni evidenti profili di illegittimità costituzionale. Essa, dopo aver previsto, nell'ambito di un piano occupazionale triennale, l'espletamento di concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, stabilisce, al comma 4, che tale misura si applica anche al personale precario in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e «assunto» mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed 5

esami banditi dalla Regione Piemonte e dispone che, con deliberazione della Giunta regionale, sia definita, tra l'altro, la percentuale, non inferiore al 40 % dei posti a tempo indeterminato da coprire, di posti da riservare in favore del predetto personale precario.
In tal modo, la disposizione regionale introdurrebbe una forma di assunzione riservata a personale interno, in deroga al principio del pubblico concorso, senza prevedere né una specifica ragione giustificatrice di tale deroga, né alcun limite massimo (ed anzi prevedendo esplicitamente un solo limite minimo del 40%).
Al contempo, la disposizione affiderebbe il compito di individuare in concreto la percentuale di riserva all'organo esecutivo della Regione e, in tal modo, attribuirebbe ad esso il potere incondizionato e discrezionale di porre virtualmente nel nulla il principio del pubblico concorso, assumendo il personale a tempo indeterminato, destinato a svolgere la propria attività presso la Giunta stessa, mediante la stabilizzazione del personale precario già in servizio, all'unica condizione che lo stesso sia stato a sua volta selezionato mediante avviso di selezione pubblica per esami o per titoli. ..

2. - Entrambe le questioni sono fondate.
2.1. - Quanto alla prima, riguardante l'art. 46, commi 2, 3 e 4, questa Corte ha in più occasioni sottolineato che disposizioni regionali le quali inquadrino stabilmente lavoratori precari all'interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai princìpi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 99 del 2012 e n. 51 del 2012).
Con tali principi contrastano anche le disposizioni che lasciano aperta all'amministrazione regionale la possibilità di indire concorsi interamente riservati. Esse violano, infatti, i principi del pubblico concorso, quello di imparzialità e quello di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 169 del 2010).
Non ha pregio il rilievo della Regione, secondo cui i lavoratori precari da stabilizzare, di cui si occupa la legge piemontese censurata sono stati a suo tempo "assunti" (o, per l'esattezza, scelti quali lavoratori a tempo determinato) mediante avviso di selezione pubblica per titoli ed esami. La stabilizzazione senza concorso, in assenza di comprovate, insuperabili esigenze dell'ente pubblico e, soprattutto, in mancanza di un limite massimo predeterminato è stata più volte ritenuta illegittima da questa Corte. Essa ha avuto modo di chiarire: «la circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici 7

regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive» (sentenza n. 235 del 2010).
Anche con riferimento alla norma regionale qui censurata va, dunque, ribadito che «il principio del pubblico concorso ha un ampio ambito di applicazione tale da ricomprendere non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all'amministrazione, ma anche casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo», per cui «deroghe a tale principio sono legittime solo in quanto siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sent. n. 52 del 2011).
La deroga al principio del pubblico concorso non trova alcuna giustificazione anche nel caso in esame e, pertanto, la norma censurata deve essere dichiarata illegittima.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituz
Rispondi

Da: Ma cosa centra19/06/2013 12:46:44
questo con il Decreto d'Alia????????????
Rispondi

Da: corte cotituz.19/06/2013 13:00:31
ma sai leggere è una sentenza importantissima che detta principi basilari sulla regola del concorso pubblico sulla non legittimità
di inquadramento riservato al personale, presenterebbe . In particolare, i commi 2 e 3 di tale articolo prevedrebbero, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, e precario e per titoli ed esami


Quanto alla prima, riguardante l'art. 46, commi 2, 3 e 4, questa Corte ha in più occasioni sottolineato che disposizioni regionali le quali inquadrino stabilmente lavoratori precari all'interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai princìpi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 99 del 2012 e n. 51 del 2012).
Con tali principi contrastano anche le disposizioni che lasciano aperta all'amministrazione regionale la possibilità di indire concorsi interamente riservati. Esse violano, infatti, i principi del pubblico concorso, quello di imparzialità e quello di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 169 del 2010).
Non ha pregio il rilievo della Regione, secondo cui i lavoratori precari da stabilizzare, di cui si occupa la legge piemontese censurata sono stati a suo tempo "assunti" (o, per l'esattezza, scelti quali lavoratori a tempo determinato) mediante avviso di selezione pubblica per titoli ed esami


ma capisci o no l'importanza di tali pricipi???? e mi chiedi se c'entra con d'alia le proroghe?????
Rispondi

Da: Scusa,19/06/2013 14:55:49
Ma io volevo solo leggere il decreto d'alia. Tutto qui. Hai un link al decreto, per caso?
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento19/06/2013 16:19:08
x scusa:traccia del decreto dovrebbe essere sul sito del ministero
Rispondi

Da: curiosando19/06/2013 16:46:50
i carabinieri non hanno ancora bandito concorsi per ruolo tecnico logistico....assumeranno vincitori tagliati dalla spending come da DPCM 21 gennaio 2013 e poi scorreranno le graduatorie?
Rispondi

Da: Scusa,19/06/2013 16:54:24
Grazie. Nel sito del ministero ho trovato solo una news.
Non è stato pubblica nulla sulla Gazzetta Ufficiale?
Rispondi

Da: Per scusa19/06/2013 17:00:02
No
Rispondi

Da: Psicologa in confusione19/06/2013 21:10:04
...Uffa...
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo19/06/2013 21:12:39
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!
Rispondi

Da: Yomoooooo19/06/2013 21:31:58
All'arrembaggio!!!
Rispondi

Da: secondo..19/06/2013 21:37:03
Me
D'alia ha detto che ci sono una valanga di conulenze. Non giustificabili e miliardo e mezzo l'anno. Ho letto la setenza della corte costituzionale che ha sancito che il personale non puo' essere stabilizzato senza concorso. Anche se hanno fatto pseudo concorsi. Che non si possono fare concorsi solo per il personale interno.
Ma se fossero applicati questi principi tutti i vincitori molti idonei e moltio che chiedono la mobilita' sarebbero stati assunti o trasferiti nella sede desiderata.
Invece qui i litiga sulla sintassi o se il dpcm e' stato pubblicato. ma scusate ma ina genere i dpcm vengono sempre pubblicati a ridosso della scadenza
Rispondi

Da: Più a ridosso di così19/06/2013 22:57:27
Mancano 11 giorni...
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 10:27:35
e si mancano solo 10 giorni per il tuo INCUBO !! si  si cara basta proroghe! ahhah hahaha
Rispondi

Da: figlio di  PROROGHE FOREVER  unico e solo20/06/2013 10:55:05
Cara Basta Proghe te voglio a ricordààààààààà :


:1)PROROGHE FINO AL 2017
2)SCORRIMENTO DI TUTTE LE GRADUATORIE ATTIVE
3)NO NUOVI CONCORSI
4)MOBILITà SOLO NEL 2018
5)PRECARI STABILIZZAZIONE SOLO SUPERANDO CONCORSI


HAAAAAAAAAAAAAA HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Rispondi

Da: io20/06/2013 13:12:55
si così si bloccherà tutto se fanno una cosa del genere, scusate ma sai quanta gente nei concorsi aveva fatto un buon punteggio e poi è stata scartata alla fine?? che dici che voi siete meglio di loro?? mi dispiace ma credo proprio che questa sia solo un enorme cazzata. lo scorrimento delle graduatorie è impossibile poiché le persone possono anche perdere i requisiti che avevano allora quando hanno fatto il concorso. ecco perché ogni anno escono i concorsi....... questa è un enorme cazzata che non si farà mai e poi mai..... quindi non dite cazzate e non pensateci
Rispondi

Da: x basta proroghe20/06/2013 13:13:18
sei alla frutta
Rispondi

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