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Proroga graduatorie
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Da: Si ma proroghe forever09/06/2013 22:10:44
prende vecchi decreti  convincendosi lui stesso, ma non lo vedo giusto per noi idonei e vincitori.
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER09/06/2013 22:13:48
MA TU SEI DAVVERO PAZZO O PAZZAAAAAAAAAAAAAAA ! CERCATE SU GOOGLE DPCM 2013 VI ESCE DI TUT0 E DI PIù ! NON INVENTO NIENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE PAZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER09/06/2013 22:16:35
CERCAte anche dcpm 2012  COSI VEDETE QUALI ENTI L' ANNO SCORSO GRAZIE AI DPCM 2012 HANNO ASSUNTO CON SCORRIMENTO GRADUATORIE


IDEM PER DPCM 2013 AUTORRIZANO P.A.AD ASSUMERE CON SCORRIMENTO GRADUATORIE
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER09/06/2013 22:19:38
Il ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Gianpiero D'Alia, il 28 maggio scorso ha firmato il decreto che proroga al 31 dicembre 2013 le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici. Il provvedimento interessa oltre 70.000 persone che attendono da tempo l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni.

D'Alia, in  occasione del Forum della P.A., sull'argomento ha dichiarato: ''Faremo una circolare e chiederemo di pubblicare sui siti della P.A. l'elenco dei vincitori dei concorsi'' e ''obbligheremo tutti a motivare il mancato ricorso alle graduatorie già approvate''.

Il ministro ha concluso dicendo che, in presenza di graduatorie valide, sarebbe "allucinante il bando di nuovi concorsi''.
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER09/06/2013 22:22:58
SIETE SOLO DEI ROSICONI CHE SPERAVATE CHE NON PROLUNGAVANO LE GRADUATORIE INVECE PER ORA AL 31-12-2013  E ATTIMI CHE SUCCEDE TUTTOCIò :
PROPOSTA DI LEGGE CHE VERRà APPROVATA DAL NUOVO GOVERNO !!

CAPITOOOOOOOOOO PROROGHE FINO AL 2017

MOBILITà SOLO NEL 2018

CAPITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

IMPAZZIRE TUTTI COLORO CHE NON VOGLIONO LE PROROGHE CON SCORRIMENTO GRADUATORIE

IMPAZZIREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

MOBILITà SOLO NEL 2018

IMPAZZITEEEEEEEEEEEEEEEEEE  AHHAAH AHAHAHHAH
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER09/06/2013 22:28:00
QUESTA è SEMPLICEMENTE LA REALTà DEI FATTI !!!!!!!!!!!! E A QUALCUNO Fà MOLTO MALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE E ROSICA TANTO TANTO SCREDITANDOMI PERCHè DICO SOLO LA REALTà !!!!!!!
E IO GODOO GODOOOOOOOOOOOOOOO AHAHAH AHAHAH AHAH

IMPAZZZIREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Rispondi

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Da: impazzire ?09/06/2013 22:29:41
ma non lo vedi come scrivi ?
Sei tu il folle !!
Mah, ti auguro ogni bene, ne hai bisogno.
Rispondi

Da: tutti pazzi x.....09/06/2013 22:32:05
proroghe foreverrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.......
Rispondi

Da: curiosando09/06/2013 22:34:42
X tutti: ho letto attentamente la sent. CdS, quella del TAR del Lazio e i DPCM 2013 sinceramente l'idea che mi sono fatto è che effettivamente le graduatorie si sono aperte (come conferma la programmazione biennale dei carabinieri anni 2013/2014) perchè la legge sulla spending review del 2012 ha tagliato anche dei regolari vincitori di concorso. In tal senso il DPCM "ripara" ai mal torti subiti dagli "idonei non prescelti". Ciò implica, neanche tanto implicitamente, che le amministrazioni stanno iniziando a procedere nella apertura delle graduatorie. Il punto riguarda ( e non so quanti di voi siano interessati da quest'aspetto) per quei concorsi "di nicchia" a cui le amministrazioni pare tengano particolarmente come le caramelle nella vecchia cristalliera della nonna (un riferimento possibile è quello ad ufficiali e dirigenti delle pa) e in quei casi le stesse pare "aggirino" l'ostacolo dello scorrimento delle graduatorie (quantomeno assumere quei "poveri" ragazzi e ragazze che quei concorsi li hanno vinti, ma che la spending review ha loro ingiustamente tolto - si veda il caso degli uff. dei cc. ruolo tecnico logistico ridotti da 12 a 8 a causa spending nel 2012) infischiandosene.
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER09/06/2013 22:36:14
QUESTI ALCUNI DPCM 2012 CHE HA PERMESSO A VARI P.A. AD ASSUMERE CON SCORRIMENTO GRADUATORIE

NON INVENTO NULLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

DPCM 29 ottobre 2012 - (Testo del PDF)
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato,ai sensi dell'art.3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art.9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n.122.
(Registrato alla Corte dei conti il 30/11/2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 382)
(GU, Serie Generale, n. 291 del 14 dicembre 2012)
DPCM del 18 ottobre 2012 - (Testo del PDF)
Autorizzazione al Ministero dell'Interno - ex AGES al trattenimento in servizio di n.19 unità e alla ricostituzione del rapporto di lavoro di n.2 segretari comunali.
(Registrato alla Corte dei conti il 30/11/2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 381)
(GU, Serie Generale, n. 6  dell' 8 gennaio 2013)
DPCM 12 settembre 2012 - (Testo del PDF)
Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento per n. 11.542 docenti e personale educativo in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.
(Registrato alla Corte dei conti il 24/09/2012, Registro n.8, Foglio n. 271)
(GU, Serie Generale, n. 247 del 22 ottobre 2012)
DPR del 30 agosto 2012 - (Testo del PDF)
Autorizzazione ad assumere 60 docenti di I e II fascia per le Accademie e i Conservatori di musica
(Registrato alla Corte dei conti il 02/11/2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 172)
(GU, Serie Generale, n. 278 del 28 novembre 2012)
DPR del 30 agosto 2012 - (Testo del PDF)
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2012-2013, n. 1.213 dirigenti scolastici, a trattenere in servizio n. 134 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2012/2013, ad assumere n. 21.112 unità di personale docente ed educativo.
(Registrato alla Corte dei conti il 02/11/2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 173)
(GU, Serie Generale, n. 280 del 30 novembre 2012)
DPR del 30 agosto 2012 - (Testo del PDF)
Autorizzazione ad assumere n. 280 unità di personale tecnico amministrativo e n. 3 unità di direttore amministrativo-EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentale
(Registrato alla Corte dei conti il 02/11/2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 171)
(GU, Serie Generale, n. 279 del 29 novembre 2012)
DPCM 8 agosto 2012 - (Testo del PDF)
Autorizzazione ad avviare, per il triennio 2012-2014, procedure di reclutamento per n. 280 unità di personale tecnico amministrativo (n. 149 Assistenti tecnico amministrativi e n. 131 Coadiutori)in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione Generale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica
(Il provvedimento è stato restituito non registrato dalla Corte dei Conti con la motivazione che, essendo  precedentemente intervenuta la registrazione del DPR del 30 agosto 2012 di autorizzazione ad assumere le medesime 280 unità di personale ATA oggetto del dPCM, tale autorizzazione ad assumere  risulta assorbente anche dei profili programmatici dell'autorizzazione a bandire).
DPCM 27 luglio 2012 - (Testo del PDF)
Autorizzazione ad assumere e unità di personale in favore di vari Enti di ricerca, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni - INGV ed altri
(Registrato dalla Corte dei conti il 4 ottobre 2012, Registro n. 9, Foglio n.4)
(G.U. Serie generale n.246 del 20 ottobre 2012)
DPCM 27 luglio 2012 - (Testo del PDF)
Autorizzazione ad assumere unità di personale in favore di vari Enti di ricerca, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché autorizzazione a bandire procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs n. 165/2001 - OGS ed altri
(Registrato dalla Corte dei conti il 4 ottobre 2012, Registro n. 9, Foglio n.5)
(G.U. Serie Generale n.245 del 19 ottobre 2012)
D.P.C.M 10 aprile 2012 - (Testo del PDF)
Autorizzazione ad indire il corso-concorso di formazione dirigenziale per la Scuola superiore della pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.28 del d.lgs 30 marzo 2001 n.165, per un totale di 26 posti nella qualifica di dirigente nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche.
Registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della PCM in data 16 aprile 2012, visto e annotato al numero 1178/2012
(G.U.n.114 del 17 maggio 2012)
Rispondi

Da: tutti pazzi x.....09/06/2013 22:41:10
sn nuova di  qst forum......e lo trovo interessante essendo ank'io un idonea in graduatoria settore sanita'....ma devo ammettere ke a prescindere dalle news.....entro spesso x leggere PROROGHE FOREVER........xke' mi fa morire dalle risate...............VAI FOREVER.....
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER09/06/2013 22:41:23
SI SONO UN FOLLE CHE SCRIVE  VELOCE E MOLTO INCAZZATO QUINDI QUALKE PICCOLO ERRORE GRAMMATICALE PUò SUCCEDERE !! SONO FOLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

AHAHAH AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

IMPAZZIREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Rispondi

Da: idonea razionale09/06/2013 22:42:47
Proroghe forever sei un mitomane... Finiscila con questi post senza senso..
Rispondi

Da: curiosando09/06/2013 22:43:34
x tutti: domanda. Se la spending review ha bloccato il turn over e lo stesso, come da DPCM di aprile 2013, è stato ripristinato anche se in misura ridotta per gli anni 2013/2014 fino al 2016 (anno di ritorno al 100%) e un'amministrazione pubblica si "ravvede" sulla scorta di quel decreto ed apre 2 su 3 graduatorie  interessate da questi tagli,essa come si comporta? Perchè anche la graduatoria degli ufficiali che è stata bandita nel 2012 che è stata soggetta alla tagliola della spending riducendo i posti e vedendo chi sarebbe stato regolare vincitore essere buttato fuori viene ignorata?
Proroghe forever ha ragione Il punto è come far valere la ragione da parte di chi ne ha da vendere ma si scontra contro la sordità di chi preferisce insabbiare , a piacimento, ciò che vuole.
Non vendo sogni. Esprimo considerazioni che ciascuno può controllare da sito in sito.
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER09/06/2013 22:47:08
SI CARA IDONEA  RAZIONALE SEI UNA CAPRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Combattere,combattere,combattere.
Morire in battaglia sarebbe un bel morire.
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER09/06/2013 22:47:08
SI CARA IDONEA  RAZIONALE SEI UNA CAPRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Combattere,combattere,combattere.
Morire in battaglia sarebbe un bel morire.
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER09/06/2013 22:53:47
x curiosando

FINALMENTE QUALCUNO IN GRADO DI CAPIRE E INTERPRETARE I VARI DPCM E PROROGHE !! GENTE ABBIATE FIDUCIA FINALMENTE QUALCOSA INIZIA A CAMBIARE PER NOI IDONEI !!!! SPERANZA ULTIMA A MORIR !!

BUONANOTTE A TUTTI  AHHAHHHHHHHH AAHHAHAHAHAH
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento09/06/2013 23:23:43
x proroghe forever:volevo chiederti una spiegazione come mai la polizia di stato pur avendo idonei non vincitori in grdautorie ancora valide ha bandito un nuovo concorso?
Rispondi

Da: curiosando09/06/2013 23:59:56
posso permettermi di rispondere io: nel diritto amministrativo si definisce come eccesso di potere. E' successo con i commissari. ignorando la sentenza del CdS sullo scorrimento delle graduatorie si sono addotte motivazioni del tipo l'idoneità fisica va riscontrata anno per anno....e cose simili... La stessa cosa è stata fatta anche per il ruolo di uff RTL dei cc il cui concorso è stato bandito ogni anno, ma puntualmente se ne sono infischiati delle preesistenti graduatorie. Addesso però la situazione potrebbe essere diversa per il fatto che con i DPCM del 2013 si attuano gli effetti della spending review e con lo sblocco parziale del turn over si iniziano ad assumere i vincitori che sono rimasti fuori. Ma visto che le graduatorie non sono negozi. Hanno una validità pluriennale. Come si mettono una volta che assumono i legittimi vincitori?non scorrono le graduatorie? è comunque giusto confrontarsi con avvocati
Rispondi

Da: curiosando10/06/2013 00:01:08
si attenuano. Non attuano. Chiedo venia
Rispondi

Da: Basta proroghe10/06/2013 06:36:03
Leggendo quanto scritto da proroghe forever sono sempre più preoccupata per lui! Ha bisogno di aiuto poverino...
Rispondi

Da: concordo10/06/2013 07:22:46
Si entri per concorso basta ad incarichi provvisori rinnovati a vita. Assunzioni in enti senza concorso. Tanto poi entrano nei ministeri. Dirigenti a chjiamata . Esternalizzazioni che poi diventano internalizzazioni.
E chi vince un concorso? Niente . Ta
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER10/06/2013 08:28:47
basta proroghe hai ragione aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ahhahahah ahahahah ahahahah

SITUAZIONE GIà è STATA DIVERSA PER DIVERSI ENTI CON DCPM 2012 HANNO ASSUNTO CON SCORRIMENTO GRADUATORIE !

IDEM PER DPCM 2013 !!
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento10/06/2013 09:16:19
x curiosando anche la gdf pur avendo inv nel concorso aa.mm. ne ha bandito un altro quest'anno e nessuno si fa sentire.
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER10/06/2013 09:25:38
leggi un pò qui ! PUOI FARE RICORSO AL TAR ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE IN G.U.

Validità e scorrimento delle graduatorie concorsuali
La sentenza n. 1889, depositata in data 20 febbraio 2013, del T.A.R. Lazio, sezione II, offre un excurs normativo ed interpretativo riguardo a quanto in oggetto.
Di seguito, la sintesi degli indirizzi della magistratura amministrativa.
Sulla validità delle graduatorie:
- la vigenza triennale delle graduatorie è stata sancita dall'art. 3, comma 87, della legge 244/2007 che ha aggiunto il comma 5-ter all'articolo 35 del d.lgs. 165/2001;
- l'art. 1, comma 4, del d.l. 216/2011 (convertito in legge 14/2012) ha disposto la proroga dell'efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente al 30 settembre 2003, fino al 31 dicembre 2012;
- da ultimo, l'art. 1, comma 388, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha ulteriormente prorogato, sino al 30 giugno 2013, il predetto termine.
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che la disposizione introdotta dalla precitata legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 87, legge 244/2007) ha abbandonato la struttura formale della disciplina della mera proroga, a carattere contingente, e si caratterizza per i seguenti elementi di novità:
- conferma della validità triennale, decorrente dalla pubblicazione, quale istituto ordinario (a regime) per le procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale sui concorsi (d.p.r. 487/1994);
- l'istituto generale dello scorrimento delle graduatorie valide è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo;
- stante la ratio, la norma in contesto va estesa anche alle procedure concorsuali svolte in epoca precedente alla sua entrata in vigore.
Sullo scorrimento della graduatoria in rapporto alla diversa scelta di indire un nuovo concorso, le seguenti precisazioni:
- è superata la tesi tradizionale secondo cui la determinazione di indire una nuova procedura non richiede alcuna motivazione;
- altrettanto da respingere l'estrema tesi secondo la quale si trattarebbe di una decisione insindacabile da parte del giudice amministrativo;
- al contempo, non è condivisibile la differente prospettazione in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, per il solo fatto della vacanza e disponibilità della posizione in organico;
- nei casi di vacanza di organico, l'amministrazione è tenuta, in ogni caso, ad assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alle proprie disponibilità finanziarie, alle scelte programmatiche ed a tutti gli elementi, di fatto e di diritto, rilevanti nella situazione concreta per pervenire, così, alla determinazione se procedere, o meno, al recluamento del personale;
- fissata la discrezioalità del "se" assumere, l'amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità di reclutamento prescelte, dando conto dell' eventuale esistenza di graduatorie valide ed efficaci al momento dell'indizione di un nuovo concorso;
- nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso;
- nell'ordinamento, quindi, si è realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per una nuova procedura e lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace ove quest'ultima modalità rappresenta la regola generale, mentre la prima costituisce l'eccezione e richiede un'apposita ed approfondita motivazione che dia anche conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.
Alcune particolari fattispecie, ove circostanze di fatto, possono giustificare l'opportunità di derogare alla regola generale appena sopra illustrata:
- processi di stabilizzazione di personale precario, in attuazione di regole speciali in materia, ma - comunque - da valutare comparativamente con le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria; pertanto, con un rilevante, ma delicato, potere per l'amministrazione di valutazione discrezionale dei contrapposti interessi coinvolti;
- intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla specifica procedura di reclutamento, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e/o ai requisiti di partecipazione;
- un risalto determinante assume anche l'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per cui si indice il nuovo concorso in quanto presenti significative distinzioni rispetto a quello descritto nel bando su cui si è formata la precedente graduatoria.

Tar Lazio sentenza n.1889 del 20.02.2013

Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento10/06/2013 09:28:50
x proroghe forever ma 60 gg. a far data dalla pubblicazione del concorso?
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER10/06/2013 09:30:24
SI CERTOO  !
Rispondi

Da: x proroghe forever10/06/2013 09:53:22
finiscila di prendere in giro le persone che aspettano un lavoro da anni.
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER10/06/2013 10:45:39
                            MAXIEMANDAMENTO


Graduatorie

Per il quadriennio 2012-2015 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001 sono obbligate a reclutare i dipendenti da assumere a tempo indeterminato (nel rispetto delle restrizioni previste a vario titolo dalla normativa vigente) in via principale e prevalente chiamando i vincitori inseriti all'interno delle graduatorie vigenti, in particolare quando occorrerà assumere figure professionali previste dai bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime .

Nel caso di amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici statali e delle Agenzie la necessità di utilizzare le graduatorie si verifica anche per l'assunzione di figure professionali solo equipollenti a quelle indicate nei bandi di concorso.
Peraltro,si prevede che le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, qualora non dispongono di proprie graduatorie utili, dovranno avvalersi per il quadriennio 2012-2015, della possibilità di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, sulla base di un preventivo accordo
Inoltre Regioni ed enti locali, una volta che abbiano esaurito le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, potranno a loro volta convenzionarsi con altri enti per attingere alle graduatorie di questi
Al fine di dare piena applicazione alla norma di cui sopra, viene prorogata l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015 e si precisa c che fino all'esaurimento degli elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non potranno indire nuovi concorsi per assumere qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti

A far data dal 1° gennaio 2014, qualora siano state completate le assunzioni mediante lo scorrimento delle graduatorie anche in convenzione, o anche prima di tale data ,se risulteranno esauriti gli elenchi dei vincitori, le amministrazioni potranno reclutare il personale attingendo alle graduatorie degli idonei per un 50%; il restante 50 per cento potrà essere coperto bandendo nuovi concorsi.
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER10/06/2013 10:51:16
L'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha aggiunto, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-ter, in forza del quale "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali". L'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 216 del 9 dicembre 2011, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dispone che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri". Da ultimo, l'art. 1, comma 388 della l. 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha ulteriormente prorogato, sino al 30 giugno 2013, il termine stabilito nel 2011. Pertanto, non sussistono dubbi in merito alla perdurante vigenza delle graduatorie sulle quali si fondano le pretese di parte ricorrente. Relativamente alle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2008, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che siffatto intervento normativo «abbandona la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, e si caratterizza per alcuni elementi di novità: - è definitivamente confermato che la vigenza delle graduatorie, ora determinata in tre anni, decorrenti dalla pubblicazione, è un istituto ordinario ("a regime") delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487/1994); - l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello "scorrimento" è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo. Fermi restando questi importanti profili innovativi, tuttavia, la disciplina, per la sua ratio e per la sua formulazione letterale, va estesa anche alle procedure concorsuali svolte in epoca precedente alla sua entrata in vigore» (punto 16 della motivazione). Il Consiglio di Stato, ha quindi analiticamente affrontato i rapporti tra la scelta di indire un nuovo concorso e quella di attingere ad una graduatoria ancora efficace, evidenziando quanto segue: «a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso» (punto 31 della motivazione). Ne consegue che «sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico» (punto 50 della motivazione). Peraltro, nei successivi passaggi della motivazione, è stato posto in rilievo che «la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. In tale contesto si situano, in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie» (punto 51 della motivazione). In aggiunta a tali casi vengono poi segnalate alcune ipotesi di fatto, in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione dell'obbligo di motivazione. In particolare, secondo la Plenaria, «può assumere rilievo l'esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia. Tale finalità, tuttavia, non esime l'amministrazione dall'obbligo di valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all'amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti» (punto 53 della motivazione). Inoltre «può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» (punto 54 della motivazione). Infine «deve attribuirsi risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria» (punto 55 della motivazione). (TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 20.2.2013, n. 1889)
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