Scusate 388. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», ed in particolare l'art. 1, comma 388 che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge n. Vista la tabella 2 che, ai numeri 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, proroga il termine di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui all'art. 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di cui agli articoli 4, comma 3, 8, comma 7, 11, comma 4, 12, 18, comma 1, e 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; Visto il comma 391 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 che proroga al 30 giugno 2013 il termine di cui all'art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto il successivo comma 394 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393; Considerata la necessita' di prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni, al fine di assicurare l'esercizio dell'attivita' dei consulenti finanziari in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire l'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo Organismo competente; Considerata la necessita' di prorogare ulteriormente l'applicazione della speciale disciplina introdotta dall'art. 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di continuare ad incentivare e semplificare le modalita' per la prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia in favore di banche per esigenza di liquidita', garantendo, in tal modo, la stabilita' del sistema finanziario; Considerata la necessita' di prorogare il termine entro cui devono essere adottati i provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 4, comma 3, 8, comma 7, 11, comma 4, 12, 18, comma 1, e 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di poterli armonizzare e rendere coerenti con il nuovo impianto che si andra' a definire nel corso del prossimo anno, derivante dalla direttiva 2011/85/UE dell'8 novembre 2011, che stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri, e dalla legge costituzionale 24 dicembre 2013, n. 243, che introduce il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale; Considerata la necessita' di prorogare ulteriormente il termine fissato dall'art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, entro cui adottare, con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle entrate e dei monopoli) e del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2013 i termini ed i regimi giuridici di cui alle seguenti disposizioni, indicate nella Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228: a) art. 23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; b) art. 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; c) art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; d) art. 8, comma 7, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; e) art. 11, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; f) art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; g) art. 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; h) art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui all'art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 2013. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2013 Il Presidente del Consiglio dei ministri Letta Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni 28 del 2012; |