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INPS, 296 ispettori di vigilanza
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Da: rox09/04/2009 14:19:50
un grazie a pugliese doc per la definizione di capitale di credito anche se in realtà il capitale fornito dai terzi è tecnicamente denominato capitale di debito

Da: Siciliana x finita09/04/2009 14:20:49
Beato te finita ...che hai voglia di scherzare....p.s. attesa l'idiozia di finita credo si tratti di un uomo...:D

Da: finita x siciliana09/04/2009 14:30:14
idiota almeno quanto te!

Da: qualcuno mi puo'' rispondere?09/04/2009 14:33:32
AIUATATEMI VI PREGO! 09/04/2009 13.18.59
NELLE DOMANDE DI AMMINISTRATIVO CHE AVETE RACCOLTO, C'E SCRITTO differenza tra procedimento penale e procedimento amministrativo.....COSA SAREBBE?????????GRAZIE 10000


Da: sposina09/04/2009 14:49:23
flavia tutto ok?????

Da: dico09/04/2009 14:51:41
qualcuno continua a divertursi postando domande false , bisogna che i più volenterosi prendano direttamente le domande a roma e fare i turni.

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Da: ...09/04/2009 14:57:06
che casino che c'è qui

Da: Siciliana09/04/2009 14:58:22
La legge 2001 n. 97 riguardo il rapp tra il proc amministrativo e quello penale! FIDATEVI

Da: x siciliana09/04/2009 15:02:04
si grazie siciliana, ti ringrazio enormemente, l'altra volta quando l'hai detto ero scettica, poi ho verificato e avevi ragione...grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...

Da: grazie09/04/2009 15:24:01
grazie siciliana!!!!!

Da: sposina x siciliana...09/04/2009 15:27:22
siciliana.... dai uno sguardo e ' questo?????? grazie 1000
Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare

LEGGE 27 marzo 2001, n. 97"Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche" (Pubblicata sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2001).
 
Situazione precedente alla legge
Nel precedente assetto dei rapporti tra giudizio penale e giudizi extrapenali delineato dal codice di procedura penale, risultavano superate quelle tendenze giurisprudenziali e dottrinarie che, richiamandosi all'art.28 del vecchio codice, affermavano in via generale che la sentenza di condanna avrebbe fatto stato circa i fatti accertati, con possibilità per l'amministrazione di collegare ad essi le conseguenze disciplinari appropriate.
Mentre era, infatti, riconosciuta efficacia vincolante, nel giudizio per responsabilità disciplinare, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento quando il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, al contrario si escludeva che avessero efficacia vincolante:
1.    le sentenze di condanna (a differenza di quanto stabilito dall'art.651 c.p.p. con riguardo ai giudizi civili e amministrativi di danno);
2.    le sentenze assolutorie con formule diverse da quelle di cui sopra ( si fa riferimento, in particolare, alle sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, per difetto di dolo o colpa o perché il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione);
3.    le sentenze assolutorie emesse nel giudizio abbreviato;
4.    le sentenze di improcedibilità.
 
Quanto all’accertamento dei fatti, doveva escludersi che i fatti riconosciuti in sede di sentenza penale di patteggiamento potessero assumere automatica rilevanza in sede disciplinare, essendo privi di certezza legale tipica.
 
Si ricorda anche che l'art.311 c.p.p. impone l'obbligo all’autorità amministrativa di denunciare senza ritardo al P.M. fatti emersi nel corso del procedimento amministrativo, nei quali sia ravvisabile un reato perseguibile di ufficio.
 
Diversamente dalla disciplina previgente, il nuovo c.p.p. non prevede espressamente la sospensione del giudizio disciplinare durante la pendenza del processo penale. Il CCNL del 1995, confermato da quello 1998/2001 prevede, peraltro, l'obbligatoria sospensione del procedimento disciplinare fino alla sentenza definitiva che chiuda il processo penale. Una volta intervenuta la sentenza definitiva il procedimento deve essere riattivato entro 180 gg. da quando l'amministrazione riceve notizia della pronuncia.
 

Da: Siciliana09/04/2009 15:31:59
Si e concentrati su questo aspetto: nel caso di condanna anche non definitiva, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti sopra descritti, i dipendenti sono sospesi dal servizio. ;)


Da: sposina x siciliana...09/04/2009 15:39:06
la domanda è posta  male.... avrebbero dovuto dire rapporto penale e disciplinare... grazie mille, sei un tesoro. buona continuazione.

Da: ex..ex09/04/2009 15:59:31
FLAVIA ...SMACK..

Da: ex..ex09/04/2009 16:00:24
FLAVIA..MANU..LEGGI LA POSTA
QUANDO MAI..SARò DOMANI DA TE..FATTI VIVA..KIEDI IL NUMERO..ANZI DOVRESTI AVERLO

Da: studiosa x penelope09/04/2009 16:02:30
siccome ero convinta di ricordare bene ho cercato la parte dalla avevo studiato il giudicato amm.vo:"sono suscettibili di passare in giudicato SOLO LE SENTENZE DI MERITO e il giudicato si forma in relazione al dispositivo e a tutti quegli accertamenti e quelle affermazioni contenute nella motivazione che costituiscono la premessa logica e necessaria delle statuizioni del dispositivo (virga)"... (manuale diritto amm.vo ed simone 2008 p 747)
se non è così puoi aiutarmi tu a capire? sinceramente anch'io mi ero posta il dubbio delle sentenze di leggittimità del tar... però nel libro libro dice qst!

Da: Le 4 gestioni dell''impresa09/04/2009 16:08:21
sorry...quali sono???????????????????????????????????????????????????????????

Da: studiosa x siciliana e sposina09/04/2009 16:15:46
bene, allora è qst la risposta che vogliono... io aggiungerei a quello detto molto bene da voi che in caso di condanna definitiva per un periodo superiore a tre anni al dipendente è applicata anche la pena accessoria dell'estenzione del rapporto di impiego; in caso di assoluzione, invece, al dipendente sospeso al quale era corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile, qst indennità deve essere conguagliata con quello che gli sarebbe spettato se invece fosse rimasto in servizio...

tutto qst fermo restando che già la risp è completa con quello detto da sposina... se resta qualche secondo.......... :)

Da: x le 4 gestioni09/04/2009 16:19:59
operativa, accessoria, finanziaria, straordinaria e fiscale....
in realtà sono 5 :)

poi se con qst domanda intendono le 4 operazioni di gestione qst sono: opearzione di investimento, finanziamento, di trasformazione tecnico economica e disinvestimento

Da: x siciliana e penelope09/04/2009 16:38:51
io credo che ''di merito'' debba essere inteso nel senso di escludere le sent. di carattere procedurale che non statuiscono ''nel merito''.

Da: Gioia09/04/2009 16:38:59
non ho il testo per controllare e posso sbagliare... ma quanto al problema del giudicato amministrativo mi pare che questo riguardi le sentenze di merito e quelle processuali, e non piuttosto il giudizio di merito e quello di legittimità ( che è una cosa diversa inerente all'oggetto del processo)

Da: luana09/04/2009 17:13:02
Ma con che punteggio si è nei primi 300?

Da: priscilla09/04/2009 17:30:35
Vi posto domande di oggi:
civile diritti reali di godimento, obbligazione risarcitoria, proprietà e possesso/possesso
amministrativo eccesso di potere, enti pubblici diversi dallo stato, rapporto organico e di servizio
commerciale: s.s., tratta e pagherò, agenzia, piccolo imprenditore
penale reato continuato (uscito 2 volte, tentativo, falso, dolo
comunitario: regolamenti/regolam e direttive/2 volte il parlamento
contab: capitale di credito reddito esercizio bilancio ordinario e bilancio straordinario

Da: Toscana09/04/2009 17:48:24
Aggiungo anche le mie domande, oltre a quelle già postate:
Successione legittima e successione testamentaria
Rapporto organico e rapporto di servizio
Il marchio
Il lavoro a tempo parziale
La dichirazione dei sostituti d'imposta
I regolamenti comunitari
Il bilancio straordinario
Il dolo
Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS

In bocca al lupo a tutti....

Da: X FLAVIA09/04/2009 19:05:35
Fino ad oggi hanno interrogato quasi 400 candidati, ci potresti dire il punteggio della 296 posizione? Grazie

Da: marty09/04/2009 19:06:06
ragazzi qualcuno mi dice come faccio a vedere qsta famosa classifica?!!!!!e qual è il gruppo su fb????

Da: marty09/04/2009 19:35:13
o comunque sapete dirmi ad oggi quale punteggio è necessario x rientrare nei 296??grazie 1000!!!!!!!

Da: marty09/04/2009 19:37:53
o comunque sapete dirmi ad oggi quale punteggio è necessario x rientrare nei 296??grazie 1000!!!!!!!

Da: ciaooo09/04/2009 22:12:46
C'è qualcuno di buon cuore che mi spiega bene la differenza tra deduzione e detrazione?Grazieeeeeeeeeeeeeee

Da: buon cuore x ciao09/04/2009 22:27:26
Che differenza c'è tra deduzioni e detrazioni?

La deduzione fiscale è un'agevolazione che opera sul reddito imponibile anziché (come per le detrazioni) sull'imposta.

Che cosa significa?
Al momento di calcolare il reddito "imponibile" (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) vengono "dedotte" le somme che costituiscono una deduzione. Queste somme possono essere previste dal fisco (deduzioni per carichi familiari, per categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese "deducibili").

Concretamente: se il mio reddito lordo prima di applicare le deduzioni è di 20.000 euro, sottraendo deduzioni per un ammontare di 3.000 euro si ha un reddito imponibile (su cui viene calcolata l'imposta) di 17.000 euro.
Qual è il vantaggio finale per il contribuente?
Sulle somme che costituiscono deduzione, non si paga un'imposta pari all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito cui è soggetto il contribuente. Se tale aliquota è del 27%, nell'esempio fatto non si paga il 27% di 3.000 euro (cioè 810 euro).

La detrazione fiscale è un'agevolazione che opera sull'imposta anziché (come per le deduzioni) sul reddito imponibile.

Che cosa significa?
Dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l'imposta, da questa somma vengono "detratte" le somme che costituiscono una detrazione. Queste somme possono essere previste dal fisco (detrazioni per carichi familiari, per categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese "detraibili").

Concretamente: dopo che ai singoli scaglioni del mio reddito imponibile ho applicato le diverse aliquote, dall'imposta che risulta da pagare dovrò sottrarre l'importo delle detrazioni, importo che costituisce il vantaggio finale effettivo per il contribuente.
L'importo delle detrazioni è fisso per quelle previste dal fisco; nel caso delle spese agevolate, invece, la detrazione di solito è concessa per una percentuale sulle spese stesse: per una spesa (ad esempio medica) sostenuta pari a 1.000 euro, se la percentuale prevista è del 19%, la detrazione effettiva risulterà pari a 190 euro.

Meglio le detrazioni o le deduzioni? La risposta - come sempre in questi casi - è… dipende!

Dipende innanzitutto dagli importi delle deduzioni o detrazioni determinate dal fisco.

Dipende anche dall'aliquota applicata sulle spese detraibili: se questa - come nell'esempio fatto, e come accade nel sistema fiscale italiano degli ultimi anni - è del 19%, allora converrebbe la deduzione, visto che consente di non pagare l'imposta su quell'importo tenendo conto di un'aliquota marginale che è quasi sempre più alta del 19%.

Dal punto di vista dell'equità, la deduzione - per certi versi - risulta più conveniente per i redditi alti (che hanno le aliquote marginali più alte).

Per altri versi, però, bisogna considerare che la deduzione favorisce redditi bassi e famiglie in relazione alle "addizionali" applicate dagli enti locali (imposte che aumentano l'aliquota dell'IRPEF di alcuni punti - o frazioni di punto - percentuali, e quindi vengono calcolate proprio sull'imponibile).
La deduzione, infatti, riduce il reddito imponibile, e quindi l'importo delle addizionali.
Tale riduzione delle addizionali avvantaggia in primo luogo i redditi bassi, poiché le addizionali non sono quasi mai progressive, e quindi penalizzano i redditi inferiori.
In secondo luogo, se l'addizionale si applica ad un reddito imponibile ridotto delle deduzioni commisurate ai carichi familiari, anche l'addizionale risulta meno pesante in funzione dei carichi familiari stessi. Se invece ci sono le detrazioni al posto delle deduzioni, l'addizionale si applica ad un imponibile maggiore e "fisso" (indipendente dai carichi familiari), penalizzando le famiglie; con una penalizzazione che aumenta al crescere del numero di familiari a carico.

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