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INPS, 296 ispettori di vigilanza
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Da: circolare inps missioni05/05/2010 20:26:06
INPS
Direzione Centrale
Sviluppo e Gestione risorse umane
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 25 Giugno 2003 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 113 e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: ||Indennità di trasferta in applicazione del CCNL 14.2.2001.|||
SOMMARIO: 1. Campo di applicazione
2. Principi generali
3. Indennità di trasferta
4. Rimborso spese di viaggio
5. Rimborso spese di alloggio
6. Rimborso spese di vitto
7. Missioni continuative
8. Sospensione e interruzione della missione
9. Straordinario in missione e tempo di viaggio
10. Personale con compiti di collaborazione
11. Assicurazioni
12. Richiesta di liquidazione
13. Uso del mezzo proprio nell’ambito della normale località di servizio
In data 20 maggio 2003 le Organizzazioni sindacali, in applicazione di quanto stabilito dal CCNL
14.2.2001, con particolare riferimento all’art. 21 commi 7 e 11, tenuto conto delle proposte formulate
dalla Commissione per l’applicazione degli istituti contrattuali, hanno firmato l’accordo sul trattamento di
trasferta.
La presente circolare, per quanto attiene la disciplina delle fattispecie di cui al comma 7 dell’art.
21 del CCNL 14.2.2001, nonché per gli aspetti di dettaglio disciplinati ai sensi del comma 11 dello stesso
articolo, innovativi rispetto alla previgente disciplina, entra in vigore dalla firma dell’accordo.
Con la stessa decorrenza sarà disapplicata la normativa incompatibile con le disposizioni
contenute nella presente circolare.
* * *
1. Campo di applicazione
La presente normativa si applica a tutto il personale destinatario del CCNL del 16.2.99 (Aree
professionali A, B e C, ruoli ad esaurimento ex art. 15, l. 88/1989, professionisti e medici) e integra la
disciplina introdotta in materia dall’art. 21 del CCNL 14.02.2001.
2. Principi generali
Il personale per esigenze di servizio può essere inviato a prestare la propria attività lavorativa in
località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio.
I provvedimenti di trasferta sono adottati secondo i seguenti criteri:
I Direttori regionali possono disporre provvedimenti di invio in missione concernenti la propria
funzione in ambito regionale, nonché il personale delle strutture di propria competenza, per movimenti
nell'ambito della Regione stessa per la durata massima di due mesi.
I Direttori delle Sedi provinciali e subprovinciali possono disporre provvedimenti di invio in
missione concernenti la propria funzione nel rispettivo ambito territoriale, nonché il personale delle
strutture di propria competenza, per movimenti nell'ambito territoriale di competenza, per la durata
massima di due mesi.
Il Direttore Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane può disporre provvedimenti di invio in
missione da una Regione all'altra e presso la Sede centrale, sentito il parere dei Direttori regionali
interessati, per una durata non superiore a due mesi.
Il Direttore Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane può disporre provvedimenti di invio in
missione concernenti il personale delle strutture della Direzione Generale per la durata massima di due
mesi.
I Dirigenti preposti a strutture centrali possono disporre provvedimenti di invio in missione
concernenti il personale delle strutture di propria competenza per la durata massima di sei giorni.
Il Direttore Generale dispone i provvedimenti di invio in missione per tutte le fattispecie non
previste ai commi precedenti.
E’ fatta salva la delega ad adottare provvedimenti di missione, conferita dal Direttore Generale al
Direttore Centrale Formazione e Sviluppo Competenze, al Direttore Centrale Vigilanza sulle Entrate ed
Economia Sommersa e al Direttore Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.
Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicati la finalità della trasferta, il giorno di
partenza e quello di rientro, la località di destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato e, sulla base di tali
elementi, l’importo eventualmente richiesto a titolo di anticipazione.
In particolare, il personale inviato in missione ha diritto ad un’anticipazione sulle spese da
sostenere per un importo pari al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la
trasferta.
Sarà cura del Dirigente responsabile valutare, sulla base di esigenze oggettive, la congruità della
corresponsione di anticipazioni in misura superiore al 75%.
L’uso del mezzo proprio di trasporto è da considerarsi escluso in termini generali, salvi i casi di
svolgimento dell’attività di vigilanza, nonché di indisponibilità di adeguati mezzi pubblici o di
comprovati ed eccezionali motivi di urgenza.
La valutazione e la conseguente autorizzazione in ordine alla richiesta dell’uso del mezzo proprio
di trasporto competono al Direttore della struttura, centrale o periferica, di appartenenza del dipendente.
In caso di attività ispettiva l’eventuale autorizzazione all’uso del mezzo proprio è rilasciata per la
durata di un anno. In ogni caso è fatto obbligo all’ispettore autorizzato di comunicare ogni variazione
degli elementi utili all’autorizzazione medesima.
In relazione all’utilizzo delle vetture di servizio con relativo personale al di fuori della residenza
di lavoro, per il trasporto di dirigenti, funzionari e componenti degli organi collegiali, va tenuto conto
che, oltre a rispettare i principi generali suesposti, occorre aver riguardo ai seguenti criteri:
1- Impossibilità di disporre del tempo tecnico necessario all’organizzazione della missione secondo i
criteri illustrati in precedenza.
2- Assolvimento di più impegni istituzionali concentrati in tempi ristretti.
3- Obbiettive difficoltà di utilizzo dei mezzi pubblici e/o di viabilità.
4- Quando, comunque, l’utilizzo della vettura di servizio realizzi un effettivo risparmio in termini di
spesa.
In ogni caso andranno sempre rispettati i criteri di maggiore economicità.
3. Indennità di trasferta
Al personale inviato in trasferta in un Comune diverso da quello ove si trova la sede di servizio, la
dimora abituale o la residenza, distante da questi non meno di 10 chilometri, compete un’indennità di
trasferta.
L’indennità di trasferta spetta anche nei seguenti casi:
1- al personale inviato in trasferta in località dello stesso Comune, distanti non meno di 20 chilometri
dalla sede di servizio.
2- al personale ispettivo per gli accessi presso aziende, cantieri o per altre esigenze connesse con gli
accertamenti, ubicati nelle località tabellate o propaggini del comune in cui si trova la sede di
servizio, oppure in località dello stesso Comune, distanti non meno di 10 chilometri dalla sede di
servizio.
Nei casi previsti dal comma precedente spetta il rimborso dei pasti, con l’esclusione in ogni caso del
rimborso delle spese d’alloggio.
L’indennità di trasferta, avente natura non retributiva, è corrisposta su base giornaliera per ogni
periodo di 24 ore di trasferta secondo gli importi descritti nell’allegata tabella, che costituiscono
trattamenti di maggior favore rispetto a quelli del CCNL e che sono mantenuti per tutto il personale, ai
sensi della Dichiarazione congiunta n. 3 in calce al CCNL 14.2.2001.
Per le trasferte di durata inferiore o superiore a 24 ore, l’indennità è dovuta in termini proporzionali su
base oraria. Le frazioni di ora inferiori a trenta minuti non sono considerate, quelle superiori sono
arrotondate ad ora intera.
Per le trasferte di durata inferiore ad otto ore, per le quali non è ammesso il rimborso delle spese di
vitto, compete in ragione delle ore l’indennità in misura intera.
Per le trasferte di durata non inferiore a otto ore compete l’indennità in misura pari al 30% di quella
intera.
L’indennità di trasferta compete anche nei seguenti casi:
- partecipazione a convegni e corsi di formazione, interni od esterni, espressamente autorizzati
dall’Amministrazione, nonché a concorsi interni, eccettuati i casi in cui il dipendente sia espulso
dalle prove o non si presenti senza giustificato motivo;
- convocazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari o del collegio arbitrale di
disciplina per la difesa nell’ambito del procedimento disciplinare con relativo proscioglimento;
- per rendere testimonianza davanti l’Autorità giudiziaria su fatti inerenti alle funzioni d’ufficio,
previa detrazione fino a concorrenza delle eventuali somme corrisposte dalla stessa Autorità a
titolo di indennità e rimborso spese.
Qualora la trasferta sia effettuata nella località di residenza o di abituale dimora del dipendente, al
medesimo spetta la sola indennità di trasferta, in misura proporzionale alla durata del viaggio, fermo
restando il rimborso delle spese connesse allo stesso. Anche in tal caso l’indennità è corrisposta in misura
intera per viaggi di durata inferiore a 8 ore e in misura pari al 30% per i viaggi di durata superiore.
Per le trasferte di cui al comma precedente è escluso il rimborso delle spese sostenute per i pasti e
l’alloggio.
Ai soli fini del calcolo della durata della missione, nel computo delle ore di trasferta si considera
anche il tempo occorrente per il viaggio.
Pertanto, si considera quale orario di inizio e di fine della missione l’orario di partenza/rientro
dalla/nella sede di servizio o dalla/nella propria abitazione secondo la fattispecie rispondente al principio
di economicità.
Qualora la partenza abbia luogo nel corso di una giornata lavorativa, all’interno dell’orario di lavoro,
la trasferta decorre dall’ora di uscita dalla sede di servizio.
L’orario di inizio/fine della missione non può risultare anteriore/posteriore di oltre un’ora rispetto
all’orario di partenza/arrivo del treno o dell’autobus e di due ore rispetto a quello dell’aereo o della nave.
Ai fini dell’orario di inizio/fine della missione si considerano il primo/ultimo di più mezzi eventualmente
necessari.
4. Rimborso spese di viaggio
Al personale inviato in trasferta compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute e documentate.
La valutazione e la conseguente autorizzazione in ordine alle modalità di effettuazione del
viaggio, competono al Direttore della struttura di appartenenza del dipendente sulla base di una
valutazione complessiva in termini di economicità e brevità della trasferta.
Per i viaggi in treno compete il rimborso del biglietto di 1a classe (comprensivo degli eventuali
supplementi e prenotazioni). Spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l’uso di un posto letto in
compartimento doppio. In caso di indisponibilità di tale sistemazione, spetta il rimborso delle spese
sostenute per l’uso di un posto letto in compartimento singolo, sulla base di apposita documentazione in
tal senso rilasciata al dipendente o, in mancanza, su preventiva autorizzazione del Dirigente responsabile.
Per i viaggi in nave (compresi aliscafo e nave veloce) compete il rimborso del biglietto di 1a classe
(comprensivo degli eventuali supplementi e prenotazioni), nonché dell’eventuale spesa sostenuta per un
posto letto in compartimento doppio. In caso di indisponibilità di tale sistemazione, spetta il rimborso
delle spese sostenute per l’uso di un posto letto in compartimento singolo, sulla base di apposita
documentazione in tal senso rilasciata al dipendente o, in mancanza, su preventiva autorizzazione del
Dirigente responsabile.
Per i viaggi aerei compete il rimborso del biglietto di classe economica ovvero di classe più
elevata per i viaggi intercontinentali che abbiano una durata di almeno cinque ore senza scalo.
In aggiunta al rimborso delle suddette spese è dovuta un’indennità supplementare pari al 5% del
costo del biglietto aereo e del 10% di quello per treno, autobus o nave.
Al personale compete altresì il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’uso di mezzi di
trasporto pubblico che, nella località in cui è svolta la missione, si rendano strettamente necessari per
l’espletamento dell’incarico, nonché l’eventuale rimborso delle spese di taxi in base ai criteri di seguito
indicati.
L’uso del taxi, da autorizzare a cura del dirigente della struttura di appartenenza, è consentito
eccezionalmente nei seguenti casi:
- arrivo o partenza nella/dalla località di svolgimento della missione tra le ore 20 e le ore 7;
- trasporto di materiale o strumenti occorrenti per l’espletamento dell’incarico particolarmente pesanti o
ingombranti;
- raggiungimento di destinazioni non servite da mezzi di trasporto pubblici o collegate in modo non
agevole in relazione alla durata del tragitto, al numero di mezzi pubblici da utilizzare e allo
svolgimento dell’attività lavorativa o ad altri motivi oggettivi (orario di convocazione di una riunione,
imprevisti ritardi nel viaggio, comprovata impossibilità di rispettare l’orario di partenza, protrarsi
dell’incarico da svolgere).
Ove autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, al dipendente viene corrisposta un’indennità
chilometrica a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio ragguagliata ad un quinto del costo
della benzina verde per ogni chilometro.
Ai fini del computo delle distanze per la corresponsione dell’indennità suddetta dovrà farsi
riferimento alla località di partenza ed ai dati ricavabili da pubblicazioni ufficiali A.C.I., secondo i criteri
già vigenti.
In relazione alle specifiche modalità di svolgimento dell’attività ispettiva, ai fini del computo delle
distanze per la corresponsione dell’indennità chilometrica agli Ispettori, si farà riferimento agli effettivi
chilometri percorsi tra la sede di servizio, o il luogo di residenza se più vicino, e il luogo ove si svolge
l’ispezione.
Al dipendente spetta, inoltre, il rimborso debitamente documentato di:
- pedaggio autostradale;
- spese di parcheggio, nel limite di spesa giornaliera di € 7,75 (Lire 15.000);
- eventuali spese di custodia del mezzo in garage convenzionato con l’albergo ove il dipendente
alloggia durante la missione nel limite di spesa giornaliera di € 15,49 (Lire 30.000).
Il rimborso delle spese di parcheggio nelle aree aeroportuali è consentito previa specifica
autorizzazione del dirigente della struttura di appartenenza nei predetti casi in cui è autorizzato l’uso del
taxi, secondo il principio di economicità.
La rimborsabilità delle spese di trasporto effettivamente sostenute è inderogabilmente subordinata alla
esibizione dei relativi titoli di viaggio, salvo quanto previsto al successivo capitolo 13.
Agli ispettori di vigilanza che usano il mezzo proprio è riconosciuta un’indennità risarcitoria
chilometrica pari al 40% del citato rimborso chilometrico per il trasporto del materiale, degli strumenti di
lavoro e delle dotazioni di sicurezza utili ai fini dell’attività, ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del CCNL
14.2.2001. In ogni caso tale indennità non potrà superare l’importo previsto dalle tabelle ACI.
5. Rimborso spese di alloggio
Il personale in missione per un periodo di durata superiore alle dodici ore ha diritto al rimborso
della spesa effettivamente sostenuta e documentata per il pernottamento in alberghi fino a quattro stelle in
stanza singola o doppia ad uso singolo, in caso di mancanza della singola e sulla base di apposita
dichiarazione in tal senso rilasciata dal dipendente in calce alla richiesta di liquidazione della missione.
La spesa sostenuta per la prima colazione può essere ammessa al rimborso esclusivamente nei casi
in cui sia compresa nel prezzo della camera.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, è
consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempre che risulti economicamente più conveniente
rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
Qualora il dipendente utilizzi l’alloggio per motivi non riconducibili alla missione (ferie, malattia
di durata superiore a sei giorni) i relativi costi saranno allo stesso addebitati.
La documentazione da produrre per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’alloggio deve
essere conforme alle disposizioni in materia fiscale ed essere idonea ad identificare il soggetto erogatore
della prestazione, il dipendente beneficiario, la durata e l’importo della prestazione resa.
La mancata presentazione delle fatture o ricevute fiscali o la loro incompletezza impediscono il
rimborso, ferma restando la corresponsione della diaria in misura ridotta e salvo quanto previsto al
successivo capitolo 13.
6. Rimborso spese di vitto
Al personale inviato in missione per un periodo di durata superiore a dodici ore compete il
rimborso della spesa documentata per vitto nel limite giornaliero di € 22,26 (£. 43.100) per un pasto e di
complessivi € 44,26 (£.85.700) per due pasti.
Qualora la missione abbia una durata non inferiore a 8 ore e non superiore a 12 ore compete il
rimborso di un solo pasto nel limite di € 22,26 (£. 43.100).
Nei casi di missioni di durata inferiore a 8 ore, al dipendente è erogato il buono pasto secondo le
vigenti modalità.
I dipendenti in missione hanno facoltà di avvalersi del servizio di mensa o di ristorazione
eventualmente previsti per il personale che presta attività lavorativa nella località dove si svolge la
missione, fermo restando il limite dell’importo giornaliero stabilito cumulativamente per il rimborso delle
spese di vitto.
Nell’ipotesi di utilizzo del servizio di mensa o di ristorazione per un solo pasto giornaliero, la
somma residua disponibile per il secondo pasto, ove spettante, sarà determinata tenendo conto del valore
intero del buono pasto nonché dell’ulteriore somma eventualmente pagata dal dipendente e documentata.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto è subordinato alla presentazione di:
- fatture;
- ricevute fiscali;
- scontrini fiscali dettagliati o comunque rilasciati da pubblici esercizi di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande.
Ai fini del rimborso è ammessa e riconosciuta idonea la documentazione fiscale recante l’indicazione
di:
- pasto unico;
- menù turistico;
- menù a prezzo fisso
- altre espressioni equivalenti.
L’inidoneità della documentazione prodotta non consentirà il rimborso dell’importo speso.
In caso di missioni di durata superiore a 12 ore per lo svolgimento di talune attività - di seguito
indicate â€" laddove particolari situazioni oggettive (ragioni ambientali, mancanza di strutture e servizi di
ristorazione, impossibilità di interrompere il servizio, necessità o inopportunità di interrompere
l’ispezione, etc.) non consentano di fruire dei pasti o del pernottamento, è prevista la corresponsione della
somma forfettaria lorda di € 25,82 (£. 50.000). In caso di missioni di durata compresa tra le 8 e le 12
oppure di impossibilità di consumare uno dei pasti per le missioni di durata superiore, tale somma è
ridotta a € 22,26 (£.43.100).
Le predette attività concernono:
- i geometri che effettuano l’accesso ai cantieri o le perizie;
- gli impiegati incaricati di collaudi di opere e forniture;
- gli ingegneri per gli accessi in cantiere;
- gli autisti di automezzi in dotazione dell’Amministrazione in occasione di missioni;
- gli ispettori di vigilanza anche nel caso d’impossibilità d’interruzione dell’azione ispettiva.
La liquidazione del compenso forfettario deve essere richiesta â€" specificandone la motivazione - dal
dipendente ed autorizzata al rientro dalla missione.
Tale importo sostituisce il rimborso forfettario di £. 20.000 nette di cui all’art. 20 del D.P.R. n.
43/1990.
7. Missioni continuative
Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione
unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.
Per missione continuativa nella medesima località deve intendersi anche quella interrotta da
periodi non superiori a 120 giorni di effettiva presenza in servizio presso la struttura di appartenenza.
Il cambiamento di località nell’espletamento di una missione rinnova la missione stessa sempre
che le due località distino almeno 30 chilometri.
Le missioni a carattere continuativo hanno natura eccezionale in relazione a comprovate
motivazioni e sono autorizzate dal Direttore Generale.
Le Direzioni centrali o periferiche che intendano utilizzare personale in missione continuativa per
specifiche attività, dovranno inoltrare richiesta alla Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse
Umane, corredandola di un piano delle attività e dei costi.
Tale richiesta sarà quindi sottoposta al Direttore Generale per l’autorizzazione ed il relativo
provvedimento, per una durata massima della missione nella medesima località pari a 120 giorni,
eventualmente prorogabili per un massimo di ulteriori 120 giorni con nuova autorizzazione del Direttore
Generale.
Pertanto l’indennità di trasferta, ai sensi dell’art. 21, comma 9, del CCNL 14.02.2001 cessa,
comunque, di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
Ai fini del computo dei 240 giorni sono inclusi anche i giorni non lavorativi che vi risultano
compresi, fatta eccezione per il caso in cui i predetti giorni siano immediatamente preceduti o seguiti da
almeno un giorno di effettivo servizio presso la struttura di appartenenza.
8. Sospensione e interruzione della missione
Lo stato di malattia continuativa di durata superiore a sei giorni insorto nel corso della missione
sospende la missione stessa. In tal caso sarà cura dell’Amministrazione adottare le misure ritenute idonee.
L’astensione dal lavoro per sciopero per l’intero orario giornaliero di servizio sospende la
missione.
In tal caso non spettano l’indennità di trasferta giornaliera ed il rimborso delle spese; è tuttavia
riconosciuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio nel caso in cui ciò risulti economicamente e/o
funzionalmente più vantaggioso per l’Amministrazione rispetto ad un rientro del dipendente presso la
località di residenza.
L’astensione per periodi inferiori comporta la riduzione dell’indennità di un ventiquattresimo per
ogni ora di sciopero.
Il periodo di missione può essere interrotto qualora il dipendente sia preventivamente autorizzato
a fruire di periodi prolungati di ferie o di altre assenze previste dalla normativa contrattuale o dalle leggi
vigenti a fronte di gravi motivi personali e familiari.
9. Straordinario in missione e tempo di viaggio
Il personale inviato in trasferta può effettuare prestazioni di lavoro straordinario laddove
l’espletamento dell’incarico comporti un’eccedenza dell’impegno lavorativo rispetto al normale orario di
lavoro previsto per la giornata.
Ai predetti fini si considera utile il solo tempo effettivamente lavorato, escluso quindi il tempo
relativo al viaggio per raggiungere il luogo della missione e quello per il rientro presso la località di
provenienza. Fa eccezione l’attività degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo
occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
Qualora, in relazione a specifiche esigenze di servizio, il personale inviato in missione effettui il
viaggio di andata o di ritorno in giorno festivo/feriale non lavorativo, potrà usufruire di equivalenti
permessi orari da fruire, secondo le esigenze di servizio, possibilmente entro 15 giorni e comunque non
oltre il bimestre successivo.
Resta fermo che tali eccezionali circostanze nelle quali si renda necessaria la partenza anticipata al
giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa in trasferta, dovranno essere preventivamente
autorizzate all’atto del provvedimento di missione.
10. Personale con compiti di collaborazione
Ai sensi del comma 6 del citato art. 21, il personale delle diverse aree professionali inviato in
trasferta al seguito e per collaborare con personale di area dirigenziale o facente parte di delegazione
ufficiale dell’Istituto, può fruire dei rimborsi e dei trattamenti spettanti alla dirigenza o ai componenti
della predetta delegazione.
11. Assicurazioni
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del CCNL 14.2.2001, in favore del personale autorizzato a servirsi
del mezzo proprio di trasporto in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall’ufficio,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni stesse, è operativa
un’apposita polizza assicurativa.
La polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi dall’assicurazione obbligatoria RCA, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del
dipendente medesimo.
Si fa riserva di comunicare l’avvenuta estensione della copertura assicurativa dei rischi di lesioni o
decesso anche del dipendente trasportato, nonché la copertura dei rischi per atti vandalici connessi
all’attività ispettiva.
Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alla polizza stipulata dall’Istituto sono
detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
La copertura assicurativa opera nei casi in cui il mezzo utilizzato sia intestato allo stesso
dipendente o al coniuge in regime di comunione di beni. Per mezzo proprio deve intendersi l’autovettura
ad uso privato, dovendosi escludere l’utilizzo di motoveicoli o di autoveicoli di trasporto cose, per
trasporto promiscuo di persone e di cose o uso speciale. L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio di
trasporto può quindi essere concessa ove risulti verificata tale condizione di proprietà e previo rilascio di
una dichiarazione, da parte del dipendente stesso, di esonero dell’Istituto da qualsiasi responsabilità per
danni a persone o cose, causati o subiti nell’utilizzo del veicolo nel corso della missione.
A garanzia dei rischi aerei è prevista una copertura assicurativa per la durata del volo, il cui
massimale, per i casi di morte o di invalidità permanente, è complessivamente pari a dieci volte la
retribuzione annua lorda (desunta dall’imponibile fiscale del modello CUD relativo all’anno precedente).
12. Richiesta di liquidazione
La richiesta di liquidazione delle spese sostenute e dell’indennità di missione deve essere
presentata entro trenta giorni dal termine della trasferta, allegando alla stessa la documentazione in
originale.
Scaduto detto termine, si procederà al recupero dell’anticipazione eventualmente corrisposta.
La cura nella custodia della documentazione relativa alla trasferta rientra comunque nell’ambito
delle responsabilità e dei doveri di diligenza richiesti al lavoratore dalle vigenti norme contrattuali.
Ciò premesso, in caso di smarrimento o furto della documentazione relativa alle spese sostenute,
l’Amministrazione provvede al rimborso nei seguenti casi:
a) presentazione della documentazione in copia conforme in caso di smarrimento o furto;
b) presentazione della denuncia alle competenti autorità in caso di furto, nelle ipotesi in cui non sia
oggettivamente ottenibile una copia conforme della documentazione.
Resta fermo che in caso di rimborso di spese non documentate le stesse saranno assoggettate alle
ritenute di legge.
13. Uso del mezzo proprio nell’ambito della normale località di servizio
Al personale chiamato a svolgere attività di servizio nell’ambito del Comune della sede di lavoro
spetta il solo rimborso delle spese dei mezzi pubblici di trasporto, del taxi o del mezzo proprio, secondo
le modalità previste dalla normativa sul trattamento di trasferta.
Per quanto qui non previsto, si fa rinvio alla normativa di legge e contrattuale, nonché ad eventuali
successive precisazioni. E’ disapplicata la normativa incompatibile con le presenti disposizioni.
Il DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO

Da: gaspare05/05/2010 20:40:32
buonasera complimenti innanzitutto
sto facendo il tirocinio per il concorso agenzia entrate
qualcuno di voi sa se tra i neo assunti all'inps c'è qualcuno che nel frattempo stava facendo il tirocinio agenzia entrate in lombardia?

Da: INAIL CAGATEMI!!!!!05/05/2010 20:54:54
4)MAIELLO 1
13) GOSGNACH 165
19)CAPULA 9
20)GALLO 254
24)AMERUSO 31
31)CARUSO 167
32)GENTILE 269
36)ROMANO 97
28)PETRONE 77
40)ALTAMURA 49
68)PAOLUCCI 82

chi di questi HA intenzione di RINUNCIARE INAIL ??????????

Da: RIMBORSI05/05/2010 20:55:58
.... intanto per il momento nn prendiamo nessun rimborso... ci hanno assegnato alla sedi regionali per nn pagarci nulla... iniziamo bn

Da: RIMBORSI05/05/2010 20:56:03
.... intanto per il momento nn prendiamo nessun rimborso... ci hanno assegnato alla sedi regionali per nn pagarci nulla... iniziamo bn

Da: RIMBORSI e stipendi05/05/2010 21:13:40
quindi quanto prenderemo per questi mesi? tipo 1.500?... perchè so che nn prendiamo nemmeno l'indennità di vigilanza

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Da: RIMBORSI e stipendi05/05/2010 21:13:50
quindi quanto prenderemo per questi mesi? tipo 1.500?... perchè so che nn prendiamo nemmeno l'indennità di vigilanza

Da: x per gli abruzzesi05/05/2010 21:14:57
Ciao te lo dico io come arrivare ad aq alla sede regionale che dovrebbere essere messa al palazzo dell'enel via a.volta n.1.
Se arrivi in città entrando dalla parte del cimitero prosegui
seguendo la strada per arrivare ai vigili del fuoco, sempre dritto accostando la questura. alla fine della questura troverai la rotatoria con il monumento dedicato ai caduti del terremoto.
entra nella rotatoria e gira a destra. Poi dritto superando la torre del quartire del "Torrione" che si intravede già dalla rotatoria. Sali sempre dritto sul viale alberato fino ad incontrare un'altra rotatoria (davanti c'è il supermercato gallucci). Entra nella rotatoria e gira a sinistra. Prenderai così
via a.volta che è una discesa corta: sulla destra c'è un palazzo
con delle bandiere ed è il palazzo dell'ENEL dove ti aspetteranno per la firma.
Ok?
A proposito di dove sei e che sede hai avuto/a?
Spero di esserti stato utile.
Ciao da aquilano purosangue

Da: sede roma e provincia05/05/2010 21:18:47
PER CHI è STATO ASSEGNATO A ROMA E NELLE PROVINCE, DOVE SI FIRMA IL CONTRATTO E DOVE SI SVOLGERà IL CORSO? GRAZIE A CHI VORRà RISPONDERE. CIAO.

Da: x per gli abruzzesi e x RIMBORSI E STIPENDI05/05/2010 21:19:08
Dimenticavo.. sono già previste le missioni per gli abruzzesi, i colleghi dell'Umbria con un apposito capitolo di bilancio.
Non so però dove si farà il corso a Roma, se all'EUR o alla zona tuscolana (Via Umberto Quintavalle 68) e se sarà l'istituto a metterci a disposizione l'albrgo o se dovremo cercarlo noi e poi chiedere il rimborso. spese in base alla circoalre postata poco fa.
In ogni caso il rimborso per il mezzo proprio è previsto.
se avete voi qualche news fatemi sapere
Ciao.

Da: merimeri05/05/2010 21:35:45
per le persone destinate in liguria:
qualcuno di voi ha provato a chiamare per avere informazioni sul corso che dovremmo svolgere?
...e soprattutto come vi state organizzando con l'alloggio??

Da: x ka e grazia05/05/2010 21:43:21
Ciao ragazze, anche io sono stata assegnata a Belluno...come vi state organizzando voi per gli alloggi?

Da: il corso05/05/2010 21:43:46
è uguale per tutti, inzia il 17 per due gg, poi ci sono 8 gg di tirocinio di orientamento in sede reg, poi da fine maggio a fine giugno sempre corso in sede reg.le, il 30 di giugno prendete servizio nella vostra sede prov.le e poi ci saranno 5 gg di corso esterno a roma/milano forse a luglio
per questo periodo  niente missione

Da: x il corso05/05/2010 21:47:14
sai per caso se durante il periodo di tirocinio abbiamo l'albergo pagato o dobbiamo provvedere a nostre spese?Grazie..

Da: sede roma e provincia05/05/2010 21:47:58
???????????????????????????????????????????????????nessuno sa rispondermi?????????????????????????????????????????

Da: X VECCHIO INTERNO05/05/2010 21:51:32
scusi la domanda, sa per caso quando uscirà la graduatoria dei B1?
grazie per l'eventuale risposta

Da: il corso05/05/2010 22:01:04
purtroppo non c'è niente di pagato per tutto il periodo "corsuale" compreso il c.d. tirocinio (è un modo per dire che non hanno potuto farvi fare subito il corso per motivi organizzativi e quindi vi fanno fare un giro nella sede reg.le per conoscere come funziona per ben otto gg)

le missioni solamente quando comincerete a lavorare come ispettori insieme ai colleghi

Da: patty x "x toscana"05/05/2010 22:08:33
Anche nn so proprio come organizzarmi durante il corso a firenze...per ora ho prenotato solo per il primo giorno ed intanto continuo a cercare ma nulla

voi altri come vi state organizzando?

Da: molise05/05/2010 23:02:19
mi dite dove si fa il corso in Molise???!!! chi è stato assegnato al molise?

Da: molise05/05/2010 23:54:08
a campobasso

Da: xattendere prego06/05/2010 00:32:53
ci sei?

Da: X ESPERTA DI VENEZIA06/05/2010 00:54:58
non so se ti è già stato chiesto, ma sapresti dirmi da piazzale Roma (penso si chiami così) dove arrivano i pulman da Mestre come posso raggiungere la sede inps.
Grazie...

Da: esperta di venezia06/05/2010 01:32:06
a piedi, in 3 minuti.

Da: c''è qualche06/05/2010 08:15:02
collega destinato/a  a Prato?

Da: x tutti...06/05/2010 08:50:59
ma il ricorso di m.g è stato respinto?..

Da: infatti06/05/2010 08:54:28
era quello che mi chiedevo anch'io....Il comitato non ha fatto sapere nulla al riguardo agli iscritti!

Da: Chi...06/05/2010 09:01:53
...di voi ha avuto come sede Grosseto?

Da: Claudia06/05/2010 09:21:40
La sentenza nn è stata ancora depositata

Da: ....06/05/2010 09:28:17
Qualcuno sa in che zona si farà il corso a Roma?

Da: manu f.06/05/2010 09:52:30
buongiorno! chi è stato assegnato alla sardegna?

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