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INPS, 296 ispettori di vigilanza
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Da: La grande crisi03/12/2009 22:25:01
Comunque saluti a te "per grande crisi" e a foto.

Da: concorsista03/12/2009 22:27:49
Ragazzi ma questa graduatoria quando esce?

Da: graduatoria03/12/2009 22:29:51
penso stiano aspettando la decisione del ricorso.

Da: lafotocopiatrice03/12/2009 22:31:02
Ciao grande crisi...che ti guardi in tv partita o santoro???

Da: ricorso dirigenti03/12/2009 22:48:29
N. 12429/2009 REG.SEN.

N. 02861/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2861 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
*******ri Vittoria Maria , Di Capua Carmela, Zampogna Paola, Pulvirenti Bernardo, Battista Rossana, De Polis Maria, Stabile Paola e Di Benedetto Umberto, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Alessia Montani, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, 1;


contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Fantini, Valeria Mascello, Riccardo Troiano, con domicilio eletto presso Riccardo Troiano in Roma, via Principessa Clotilde, 7;
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Porrari Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61; Prato Fiorenza, Moracci Stefano, Giordano Giulia, Carone Roberta, Cosi Camilla; Barbara Palmieri, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;
Corrado Luigi Micheli, ed altri come da atto di costituzione del 2 luglio 2009, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 5 marzo 2008 n. 21 di nomina della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami a n. 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale dell'INPS;

- di tutti gli atti con cui la Commissione ha valutato, ritenenedoli insufficienti, gli elaborati scritti degli odierni ricorrenti;

del verbale della commissione esaminatrice del 6 maggio 2009 e relativa graduatoria di merito;

- di ogni altro atto connesso;




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Porrari Franco;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Barbara Calmieri ed altri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Corrado Luigi Micheli ed altri;

Viste le memorie difensive;

vista la propria ordinanza collegiale n.2263 del 20 maggio 2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso notificato il 21 marzo 2009 e depositato il 10 aprile successivo *******ri Vittoria Maria e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, hanno impugnato gli atti relativi al concorso pubblico per esami a 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia del personale dell’INPS, in particolare contestando la composizione della Commissione esaminatrice.

Premessa la ricostruzione normativa e procedimentale relativa alla nomina della suddetta commissione, ed illustrato l’iter del concorso, i ricorrenti deducono i seguenti profili di gravame.

violazione dell’art. 35 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001, dell’art. 4 comma 6 del DPR 24 settembre 2004 n. 272; violazione del principio di imparzialità e trasparenza e dell’art. 97 Cost.: la normativa vieta la partecipazione di rappresentanti sindacali o soggetti designati dalle organizzazioni sindacali in seno alle commissioni di concorsi pubblici; nella fattispecie il dott. Franco Porrari è stato nominato presidente della commissione del concorso de quo agitur e, medio tempore, è stato designato dalla CISL quale componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPDAP (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 2009); l’ incompatibilità è sorta al momento della designazione, ovvero al momento della nomina; sussistevano motivi di incompatibilità con alcuni candidati per pregressi rapporti di lavoro;

violazione stesse norme sotto diverso profilo; dei principi relativi alla composizione delle commissioni di concorso, del principio del collegio perfetto e del principio maggioritario; incompetenza: la sostituzione del componente incompatibile era obbligatoria; tutti gli atti compiuti sono illegittimi;

illegittimitĂ  della valutazione delle prove scritte per macroscopico errore della commissione e nullitĂ  del giudizio finale; insufficienza istruttoria, eccesso di potere:: le motivazioni addotte per la valutazione negativa delle prove sono assolutamente superficiali ed irragionevoli.

Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la graduatoria finale di merito, sollevando la censura di illegittimità derivata e riproponendo censure già svolte.

Costituitosi l’INPS ha preliminarmente rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi a sostenere le prove orali; ha quindi eccepito l’inammissibilità delle censure di cui al punto 3 in quanto riguardanti il merito amministrativo; ha quindi sostenuto l’infondatezza del ricorso: l’incompatibilità non sussisteva al momento della nomina della commissione, solo il 5 febbraio 2009 è stata comunicata la nomina a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPDAP, quando le prove scritte erano state corrette ed il 19 marzo il dott. Porrari rassegnava le dimissioni da presidente della Commissione di concorso; le prove orali si sono svolte dopo che l’INPS ha nominato un nuovo presidente di commissione; per alcuni dei ricorrenti la correzione degli scritti è avvenuta ancor prima dell’adozione del provvedimento di nomina a componente del suddetto consiglio INPDAP; la designazione deve essere intesa non come proposta ma come conferimento effettivo dell’incarico; in ogni caso la designazione, per produrre l’incompatibilità, deve provenire dalla stessa amministrazione che ha bandito il concorso; il CIV dell’INPDAP non svolge attività di rappresentanza sindacale; la censura relativa alla presunta incompatibilità con alcuni candidati è inammissibile per difetto di notifica e comunque inconsistente.

Costituitosi il dott. Porrari ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto collettivo e nella parte in cui vengono svolte censure che attengono a valutazioni di merito amministrativo; nonché l’improcedibilità per la necessità di integrare il contraddittorio; nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame: generica è la censura di violazione dell’art. 97 Cost; la nomina del dott. Porrari a presidente della commissione di concorso è legittima in quanto a quel momento non sussisteva alcuna incompatibilità, la normativa invocata riguarda il momento genetico dell’atto;la registrazione della nomina a componente del consiglio INPDAP è del 14 gennaio 2009 ma essendo atto recettizio la sua efficacia decorre dal 5 febbraio successivo ovvero dalla manifestazione di volontà di accettare la nomina (10 febbraio); la designazione non ha effetti costitutivi; il Porrari non aveva “rapporti professionali” con alcun candidato; la seconda censura è inammissibile perché il Porrari si è immediatamente dimesso , accettata la nomina presso il consiglio INPDAP , gli atti compiuti prima rimangono legittimi; inammissibili ed infondatele censure di merito in ordine alla correzione delle prove scritte.

Risulta costituita con memoria la dott.ssa Podda Maura che ha controdedotto al ricorso con argomentazioni analoghe a quelle dell’Amministrazione resistente e del dott. Porrari, in particolare sostenendo che l’incompatibilità si verifica solo se la designazione avviene nell’ambito della stessa amministrazione che procede con il concorso.

Risulta altresì costituita la dott.ssa Barbara Palmieri, unitamente agli altri indicati in epigrafe: sostiene l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tutti gli atti della procedura, e per essere collettivo tra soggetti in conflitto tra loro e comunque con posizioni diversificate; assume l’inammissibilità del terzo profilo di gravame; sostiene l’infondatezza nel merito con argomentazioni analoghe a quelle già illustrate.

Con memorie predisposte per le udienze del 15 luglio e del 21 ottobre 2009 le parti hanno ribadito tesi e ragioni, confutando in particolare parte ricorrente le eccezioni preliminari di inammissibilitĂ  e svolgendo alcuni controinteressati ulteriore eccezione processuale relativa alla tardivitĂ  della notifica dei motivi aggiunti. ed a difetti della notifica per pubblici proclami.

Risultano costituiti in giudizio numerosi controinteressati, a seguito della notifica per pubblici proclami, sia del ricorso che dei motivi aggiunti, effettuata previa ordinanza di questa Sezione n. 2263/09.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2009 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe e con i motivi aggiunti alcuni candidati al concorso pubblico per la copertura di 35 posti di dirigente amministrativo indetto dall’INPS hanno impugnato gli atti della suddetta procedura selettiva.

1.Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni in rito avanzate dall’Amministrazione resistente e dai controinteressati

1.1.Con la prima si contesta l’ammissibilità del ricorso in quanto collettivo.

Il Collegio non condivide tale eccezione poiché quanto meno le prime due censure sono tese alla caducazione dell’intera procedura che vede accomunati nello stesso interesse i candidati non ammessi alla prova orale, e la terza censura non configura posizioni configgenti, a prescindere dalla sua inammissibilità per altri profili, come di seguito si dirà.

1.2.Si sostiene poi che la notifica per pubblici proclami avrebbe dovuto indicare nominativamente tutti i controinteressati.

Tale obbligo tuttavia non risulta dalle norme che disciplinano detta procedura (art. 14 R.D. n. 642/1907) ed inoltre si evidenzia che tale modalità di notifica viene utilizzata sia quando i soggetti ai quali notificar l’atto sono assai numerosi, sia quando sono difficilmente identificabili, talchè è implicita l’assenza di un obbligo come sostenuto qui da alcuni controinteressati..

Peraltro sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1 agosto 2009 risulta una notifica per pubblici proclami con indicazione nominativa dei controinteressati.

1.3. Si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti successivi.

Nemmeno tale censura può essere accolta.

In primo luogo risulta impugnato con motivi aggiunti il verbale 6 maggio 2009 che reca la graduatoria finale di merito dei candidati. Inoltre non appare necessario impugnare atti endoprocedimentali quali ad es l’ammissione alle prove orali laddove si contesti l’atto finale (Cons. di St. sez. V n.8075/06).

Peraltro nell’ambito di una stessa unitaria procedura l’annullamento di atti necessariamente presupposti comporta la caducazione dell’atto finale.

.1.4. Si contesta altresì la tardività della notifica dei motivi aggiunti ai controinteressati già individuabili dagli atti processuali, non sanata dalla notifica per pubblici proclami avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1 agosto 2009.

Nemmeno tale rilievo appare condivisibile in quanto si è comunque trattato di integrazione del contraddittorio, risultando tempestiva la notifica per motivi aggiunti ad almeno un controinteressato, non mutando la natura di controinteressato per il fatto di essere parte costituita in giudizio.

1.5.Fondata appare invece la censura di inammissibilitĂ  del terzo motivo di gravame.

Esso infatti riguarda il merito amministrativo ovvero la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non censurabile se non per illogicità manifesta, che non emerge nella fattispecie, dovendosi il Giudice limitare in questi casi ad un controllo esterno di coerenza e ragionevolezza.

2. Nel merito, i primi due profili di gravame sono fondati ed il ricorso deve essere accolto.

Si contesta, in buona sostanza, che il presidente della Commissione di concorso, dopo la sua nomina sia stato designato da una organizzazione sindacale a far parte di un organismo collegiale di altro istituto previdenziale, diverso da quello che ha indetto il concorso in questione; dal momento dell’avvenuta designazione, o da quello della nomina in detto organismo, si configurerebbe l’incompatibilità prevista dall’art. 35 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001; tutti gli atti successivi al verificarsi dell’incompatibilità sarebbero quindi illegittimi.

Il Collegio condivide tale tesi.

La disposizione in esame prevede che le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di comprovata competenza scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

La norma ha l’evidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi. Pertanto non appare logico limitare l’applicazione della norma all’interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso pubblico, nel senso di ritenerla applicabile solo se la designazione avvenga a rappresentare il sindacato in organismi interni alla stessa amministrazione. Infanti è l’”appartenenza” in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni, identificati dal legislatore, quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta all’interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso ( cfr TAR Sardegna 15 ottobre 2002 n. 1367).

E d’altra parte l’incompatibilità scatta al momento della designazione, ove ovviamente conosciuta ed accettata dall’interessato, in quanto è questo il momento che qualifica e configura il legame tra organizzazione sindacale e soggetto, essendo irrilevante ai fini che qui ci occupano il provvedimento successivo di nomina. Si verifica quindi in tale momento l’obbligo e non la mera facoltà per l’amministrazione, alla quale il soggetto deve comunicare la situazione di incompatibilità, di sostituire il componente incompatibile (Cons. di St. sez. V 25 febbraio 2004 n. 764)..

Nel caso in esame risulta depositata in atti la designazione, da parte di organizzazione sindacale, del soggetto nominato presidente della commissione di concorso, quale componente di organismo collegiale di altro ente previdenziale (nota del 3 luglio 2008); risulta altresì depositata in atti la dichiarazione di onorabilità di tale soggetto designato, datata 4 luglio 2008, dalla quale risulta che lo stesso era al corrente della designazione che evidentemente accettava, dichiarando appunto all’amministrazione che avrebbe dovuto procedere alla nomina di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti.

Pertanto in data 4 luglio 2008 il presidente della commissione di concorso è divenuto incompatibile e tutti gli atti procedimentali adottati successivamente devono ritenersi illegittimi per il vizio sopravvenuto nella composizione della commissione stessa.

In detti termini il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale adottati dalla commissione dopo il 4 luglio 2008.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza nei termini in dispositivo specificati

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione terza quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per gli effetti annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione;

Condanna l’INPS al pagamento in favore dei ricorrenti, con ripartizione interna in ragione di 1/8 delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila) di cui € 500,00 (cinquecento) per spese; compensa con le restanti parti;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritĂ  amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:



Mario Di Giuseppe, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: La grande crisi03/12/2009 22:50:55
Nè l'una, nè l'altro, quest'ultimo tratta del solito attacco a Berlusconi, un argomento che non mi appassiona troppo, dato che tende ad oscurare una parte, per illuminare per contrasto l'altra, che tuttavia per me non è vivida per splendore come cerca di fare intendere. Sono figlie dello stesso sistema, apparentemente contrapposte, ma speculari e simbiotiche dal punto di vista sostanziale.

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Da: coerenza03/12/2009 22:52:35
18 settembre 2009
Afghanistan, Frattini: “entro Natale ritiro 500 soldati”.
Entro Natale saranno ritirati «certamente» dall’Afghanistan 500 uomini, ovvero il gruppo di militari che era stato recentemente inviato per rafforzare il contingente italiano in vista delle elezioni presidenziali di fine agosto

Afghanistan, ritiro delle truppe. Berlusconi: “In 500 presto a casa”.

3 dicembre 2009
ROMA - "Manderemo altri 1000 soldati in Afghanistan". L'annuncio del ministro della Difesa Ignazio La Russa arriva al termine del consiglio dei ministri. I militari saranno inviati entro il 2010, ma con un mandato temporale certo.

Roma, 3 dic (Velino) - L’Italia invierà altri mille uomini in Afghanistan, richiamando soldati attualmente impegnati in Libano e di rientro dai Balcani. Lo hanno annunciato i ministri degli Esteri, Franco Frattini, e della Difesa, Ignazio La Russa

Da: lafotocopiatrice03/12/2009 22:54:53
grande crisi dopo questa magistrale recensione su annozero, il processo mills e la partita non posso che inchinarmi!!!

Da: La grande crisi03/12/2009 23:01:20
Foto sei troppo buona, grazie. Il calcio è un qualcosa che non seguo da alcuni anni, è un mondo distante dal mio modo di pensare, capire e sentire, è uno di quegli abbagli possenti della moderna demenzialità umana che non mi rilassa. Preferisco navigare su internet, la tv mi annoia.

Da: lafotocopiatrice03/12/2009 23:13:56
Grande crisi sei un vero radical chic...di quelli che nel cell hanno come suoneria wish were here o la musica di giovanni allevi:)))
io annozero non lo guardo più, m'appalla.... il calcio invece mi piace, non ne capisco nulla, ma mi piace....tifo Napoli, for ever:)))anche quando era in b...poi simpatizzo per altre squadre tradizionalmente sfigatemi piace il nuoto ed il tennis, ed ora che potrò comincerò a giocare a tennis:) ho scoperto un amore profondo verso lo sport nell'ultimo anno!

Da: Marie Curie03/12/2009 23:22:53
Antuannn dove sei, ti sto cercando per mari e per monti!!!:'(

Da: romantica di altri tempi03/12/2009 23:58:46
antuan perchè non intervieni più stai spezzando il cuore della piccola marie...

Da: demente04/12/2009 00:15:41
amo il calcio

Da: La grande crisi04/12/2009 00:40:08
Dementi sono i soldi immeritati che fanno il cerchio al mondo del calcio.

Da: La grande crisi04/12/2009 00:43:47
Frequento molti blog alternativi di economia perchè in essi trovo il senso delll'insensatezza di questa crisi pazza e forsennata.

Da: demente04/12/2009 00:43:55
come tutte "i mondi" di questa fottutissima societĂ 

Da: lafotocopiatrice04/12/2009 01:03:42
Grandecrisi concordo con te sul fatto che quasi nulla della nostra societĂ  sia piĂą incontaminato, però secondo me conta pure molto il nostro "spirito"!Mi spiego...lo sport, è vero, non è immune da vizi  da quando s'è organizzato in forma di spa.Tuttavia c'è lo spirito del tifoso vero, di chi lo pratica....quello a volte è autentico ed è il medesimo di migliaia di anni fa:)

Da: La grande crisi04/12/2009 01:23:34
Anni fa seguivo il calcio, mi emozionava, poi l'analisi razionale squarciò il velo di maya dell'innocenza, da quel momento si verificò una sorta di corto circuito che ruppe imnprovvisamente l'incanto.

Da: La grande crisi04/12/2009 01:26:20
La ricchezza non si misura con  la sapienza, perchè con la prima si eleva il corpo, con la seconda si innalza lo spirito.

Da: lafotocopiatrice04/12/2009 01:27:07
Grande crisi facendo così non hai fatto altro che darla vinta a ciò che di marcio c'è...ogni cosa ha del marcio, ma servono le nostre emozioni positive a cercare di purificarle:)
Per quale squadra tifavi?

Da: La grande crisi04/12/2009 01:27:53
Comunque la pratica di uno sport agonistico, vissuto a livello individuale, tonifica le energie vitali.

Da: La grande crisi04/12/2009 01:30:12
Tifavo per la juve, le emozioni le ritrovo nella meteorologia, in un temporale, nel vento, nella neve.

Da: lafotocopiatrice04/12/2009 01:32:34
ahah se tifavi juve allora hai fatto bene a smettere...scheeeeerzo!
Tornando al discorso centrale è vero che bisogna attingere le emozioni da qualcosa, ma è bello pure darle...deve essere uno scambio: se tu vuoi prenderti una bella emozioner dalla pioggia, devi immettere nel circuito a tua volta una bella emozione

Da: La grande crisi04/12/2009 01:37:51
E' come il cuore pulsante dell'amore, ricevere per donare. Il circuito si ostruisce perchè l'egoismo del nostro mondo non permette questo scambio il più delle volte.

Da: lafotocopiatrice04/12/2009 01:45:49
arghhhh GrandeCrisi ci vuole ottimismooooo:)))
d'accordo essere realisti...e mi rendo conto che il mondo sta autocollassando.Ma io ho deciso che voglio essere come l'orchestra che continua a suonare mentre il titanic affonda...mi voglio prendere la felicitĂ  dalle piccole cose, anche se magari, per il resto, tutta la mia esistenza fa schifo!

Da: La grande crisi04/12/2009 01:50:51
Credo in Dio, e quindi so che il mondo della nostra anima è ottimista per disposizione costitutiva e strutturale! L'importante è vivere, apprezzando quello che l'esistenza ci dona!

Da: lafotocopiatrice04/12/2009 01:53:48
eccoooo così va megliooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
buonanotte grandecrisi e buonanotte anche agli altri forumisti!

Da: La grande crisi04/12/2009 01:58:28
Buonanotte foto!

Da: NUOVE BR04/12/2009 09:51:33
dal corriere della sera di oggi:il governo aveva annunciato il taglio del 30% di consiglieri e assessori negli enti locali..peccato che il taglio sarĂ  rimesso alla discrezione degli enti stessi...secondo voi lo faranno??...il governo introdurrĂ  un contributo unfificato di 150/200 euro per chi intraprende contenzioso in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale...verrĂ  aumentata l'addizionale irpef e ires per finanziare il deficit di bilancio della sanitĂ  del mezzogiorno...
MORALE DELLA FAVOLA: LO PRENDONO NEL CULO LAVORATORI E PERSONE PERBENE....INVECE DI FRIGNARE E DIRE STRONZATE SULLA CRISI..IL 5 DIC. MANDIAMO UN SEGNALE FORTE A QUESTO GOVERNO CRIMINALE E CRIMINOGENO...

Da: aspirante ispettore04/12/2009 09:59:07
leggo sempre questo forum ma non ho scritto quasi mai (se non per condividere le domande del mio orale). Come tutti sto aspettando la graduatoria, e devo dire che è proprio una vergogna che un per concorso bandito nel 2007 con orali conclusi nel luglio 2009, non ci sia ancora la graduatoria. Per gentilezza potrebbero almeno mettere un avviso sul sito dove si spiegano i motivi del ritardo e si indica il perido di probabile pubblicazione. Tanto per avere pietà di tutti coloro che ogni santo giorno controllano sul sito...

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