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INPS, 296 ispettori di vigilanza
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Da: x question13/07/2009 13:06:42
vatti a strofinare in qualche immondezzaio.......

Da: ufffffffff13/07/2009 13:27:09
è vero...nn è possibile...
gli idonei dicano addio..,
p.s. sempre educati in questo forum....

Da: una reggina per question e pippobibita13/07/2009 13:28:04
dovreste provare un'altra marca e per la precisione la "siesta"....è la migliore fra tutte le gassose al caffè...parola di una calabrese doc
ps:i milanesi la comprano a litri....

Da: benvegnù13/07/2009 13:35:58
invece penso che ammesso sia vera questa notizia per gli idonei non cambia nulla..fino ad aprile 2010 ci dovrebbero essere altri pensionamenti e le carenze di organico saranno ancora maggiori..nulla vieta che in quella data potrebbe essere autorizzata l'assunzione di molte più unità...anche il doppio...per noi idonei non cambia niente

Da: una reggina per tutti13/07/2009 13:38:07
venerdì ho chiamato un sindacato di roma e chi mi ha risposto ( gentilissimo e competente) mi ha detto che stanno spingendo per l'esaurimento di tutta la graduatoria in tempi non brevi ma neanche biblici...mi ha detto che si aspetta la grad. per fine luglio la quale cmq dovrebbe avere una validità ulteriore ai due anni come invece prescritto nel bando.
cmq qualcun ha scritto che 900 idonei sono una realtà: io direi 500 idonei, dato che la gradutoria conta 800 persone e circa 300 sono vincitori. forse ridimensionare i numeri aiuta l'ottimismo.

Da: AE O INPS13/07/2009 14:03:53

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Da: ufffffffff13/07/2009 14:04:26
si ma il totale degli ammessi sono 916, possibile che ci siano stati 116 bocciati o assenti...

Da: lafotocopiatrice...x rilla13/07/2009 14:06:49
siete deprimenti!
il decreto anticrisi non c'entra con noi!
Che cacchio studiate che dite sempre che studiatestudiatetudiate...
il decreto anticrisi dispone il blocco d'assunzione per tutti quegli enti che non effettuano la sopressione di enti inutili.Mnon mi risuklta che l'inps abbia vigilanza su enti inutile da sopprimere!

Da: AE O INPS?13/07/2009 14:07:06
ragazzi cosa scegliereste tra ispettore inps e funzionario ae?

Da: lafotocopiatrice...13/07/2009 14:09:42
ops rilla l'ultimo messaggio non era x te ma x chi diffonde, creando panico, notizie false

Da: A verità13/07/2009 14:11:23
Ispettore Inps si guadagna di più.
Ae di meno ma non devi girare ed è meno "pericoloso".
Direi che molto dipende pure dalla sede dove sei assegnato.
Per me fra Ispettore Inps in culonia ed Ae in un posto ben collegato a casa non c'è paragone...

Da: lafotocopiatrice...13/07/2009 14:17:31
dipende dalle attitudini ragazzi...fare l'ispettire inps richiede macinare anche 100km, non è di certo il lavoiro tranquillo dietro la scrivania...

Da: x Ae e inps13/07/2009 14:20:25
se fossi nella condizione di scegliere opterei per Ae: molto meno rognoso....ho sentito opinioni di ispettori del lavoro che hanno avuto situazioni poco simpatiche ed credo che lo stesso valga per ispettori inps

Da: Vale per fotocopatrice e per tutti13/07/2009 14:23:32
che bei toni, compliemti, vattelo a leggere il decreto anticrisi e c'è scritto esattamente quello che stamattina mi ha detto l'impiegato inps.....!!!!!!grazie mille per l'aggressione, io , come ho fatto altre volte, ho sempre e soltanto scritto per condividerel le informazioni che di volta in volta avevo con spirito di collaborazione e di condivisione, non ceerto per dire scemenze o per mettere ansia a nessuno. come ho già scritto nel mio post vi chiedev di chiamare anche pvoi per sapere se vi dicevano quanto detto a me....scusate ma avevo dimenticato che siamo su mninterno ....e che qui la gente che collabora non viene apprezzata!

Da: x Vale13/07/2009 14:27:21
qual'è il numero dell'ufficoo concorsi?Ti sarei grata se lo postassi, grazie

Da: inail13/07/2009 14:28:04
art. 17, commi 7 del decreto legge n. 13/07/2009 13.36.39
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Da: Vale13/07/2009 14:29:32
stamattina ho chiamato a questo 06590053729, mi ha risposto una signora che mi ha messo in attesa e poi ho parlato con un signore
cmq ho anche questo numero: 0659053782

Da: lafotocopiatrice...13/07/2009 14:30:03
ma per favoreeee ma pure voi che le andate dietroooo...ma cosa volete che ne sappiano all'ufficio concorsi di 'ste cose...loro curano la parte burocratica ed organizzativa, non sono mica deputati all'esegesi dei decreti del governo!
vale vattelo a leggere tu, anzi ti invito a postare la parte che ci riguarda, avanti...'ste cose isteriche, superficiali ed avventate non le sopporto.

Da: Vale13/07/2009 14:30:15
scusa ho scritto male 0659053729

Da: Vale13/07/2009 14:31:02
art. 17, commi 7 del decreto legge n. 13/07/2009 13.36.39
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Da: lafotocopiatrice...13/07/2009 14:31:43
"le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato"-...
appunto parla di amministrazione interessante dall'attuazione del 3 comma...non di amministrazioni in  senso indeterminato!

Da: lafotocopiatrice...13/07/2009 14:32:49
sai leggere???
parla di amministrazioni interessate dal terzo comma, non di tutte le amministrazioni...è già di x sè selettiva la norma, ripeto non ci riguardaaa!!!

Da: relax13/07/2009 14:39:29
take it easy!
non capisco il motivo di tanta rabbia e dei ton così accesi!!!

Da: nix13/07/2009 14:40:03
foto, ciao, che ti ha preso non sembri tu............calmiamoci....
ho tel e con diverse sfumature la sostanza è questa!

Da: nix13/07/2009 14:41:19
Vado a lavoro .......
ciauuuuuuuuuuu

Da: lafotocopiatrice...13/07/2009 14:43:03
ragazzi è da un mese che parliamo di 'sta cosa, ne abbiamo già parlato abbondantemente, abbiamo appurato che non ci riguarda...stop!

Da: Vale per nix13/07/2009 14:43:54
meno male che qua mi stanno facendo passaare per pazza!

Da: beslan13/07/2009 14:45:17
tutta sta certezza che non riguardi l'inps ce l'hanno solo quelli che non vogliono accettare una realtà davvero incerta. sono cazzi amari per tutti, nessuna certezza all'orizzonte. fatevene una ragione

Da: inail per tutti13/07/2009 14:45:39
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti


1. Allâarticolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole â31 marzo 2009â sono sostituite dalle seguenti:â31 ottobre 2009â; b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: âIl predetto termine si intende comunque rispettato con lâapprovazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.â. 2. Allâarticolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole â30 giugno 2009â sono sostituite dalle seguenti : â31 ottobre 2009â e le parole da âsu proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazioneâ fino a âMinistri interessatiâ sono sostituite dalle seguenti: âsu proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per lâattuazione del programma di Governo e il Ministro dellâeconomia e delle finanzeâ. 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dallâanno 2009, nella misura complessivamente indicata dallâarticolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dellâarticolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dellâinvarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire lâintegrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3. 6. Allâarticolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: âh) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento. â. 20 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dallâattuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dellâeconomia e delle finanze â" Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nellâelenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dellâarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dellâeconomia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui allâarticolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dellâEconomia e delle Finanze, dâintesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dallâart. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo. 10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui allâarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui allâarticolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dellâarticolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui allâarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio lâesperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui allâarticolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 21 12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui allâarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta allâatto dellâassunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11. 14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nellâanno 2007, di cui allâarticolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nellâanno 2007, di cui allâarticolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui allâarticolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nellâanno 2008, di cui allâarticolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nellâanno 2008, di cui allâarticolo 66, comma 13 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. 19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato , relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010. 20. Allâarticolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 22 21. Allâarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: âAi fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. 22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. 23. Allâarticolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dallâanno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»; b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo; d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: â5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dallâanno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5- bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dellâincidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.â. 24. Agli oneri derivanti dallâattuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allâarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 25. Il comma 11 dellâart. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: â11. Per gli anni 2009, 2010, e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, a decorrere dal compimento dellâanzianità massima contributiva, di 40 anni del personale dipendente, nellâesercizio dei poteri di cui allâart. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, di concerto con i Ministri dellâeconomia e delle finanze, dellâinterno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti 23 che abbiano beneficiato dellâart. 3, comma 57 della legge 24.12.2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.â 26. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dellâanzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dellâart. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dellâentrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15 e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dellâanzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano. 27. Allâart. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole âsomministrazione di lavoroâ sono aggiunte le seguenti âed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dellâarticolo 70 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioniâ; b) il comma 3 è così sostituito: â3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri â" Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nellâutilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.â c) il comma 4 è sostituito dal seguente: â4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nellâambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.â d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: â6. Le disposizioni previste dallâarticolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui allâarticolo 36, comma 1, lettera b).â 28. Allâarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo lâultimo periodo è aggiunto il seguente: âSi applicano le disposizioni previste dallâart. 36, comma 3, del presente decreto.â 29. Allâarticolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dellâamministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente: âc-bis) ovvero quando lâautore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative allâutenza personale di posta elettronica certificata di cui allâarticolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.â. 30. Dopo lâarticolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: âArt. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni) 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito lâindice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, lâelenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare 24 per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per lâinvio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. Per la realizzazione e la gestione dellâindice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dellâindice è affidato al Centro Nazionale per lâinformatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dellâindice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dellâindice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dellâattribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.â. 31. Allâarticolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: âf-bis) atti e contratti di cui allâarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui allâarticolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;â. 32. Al fine di garantire la coerenza nellâunitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 33. Allâarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma: â46- bis. Nelle more dellâemanazione del regolamento di cui allâarticolo 62, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dellâadvisor finanziario previsto nellâambito del piano di rientro di cui allâarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dellâeconomia e delle finanze.â. 34. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, lâEnte nazionale per lâaviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dellâavanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. 35. Entro il 31 luglio 2009, lâENAC comunica lâentità delle risorse individuate ai sensi del comma 34 relative allâanno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 36. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dellâarticolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui allâarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 25 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi allâutilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

Da: lafotocopiatrice...13/07/2009 14:45:57
vale allora attendo ancora l'ancoraggio al dato normativo?
dove sarebbe la previsione che ci riguarda?

nix: non è che non è da me, ma mi pare l'asilo!basta leggere con attenzione un decreto per capire che non ci riguarda

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