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INPS, 296 ispettori di vigilanza
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Da: marco30/06/2009 12:33:56
LA GRADUATORIA SI PUO INSERIRE

Da: x aloevera30/06/2009 12:34:04
un c3 prende 150 € mese di stipendio base in più rispetto ad un c1..

Da: +-*/30/06/2009 12:37:12
i voti dei malati?

Da: concorsista 7230/06/2009 12:38:21
X favore, qualcuno ben informato può dirmi attualmente che posizione occupa il punteggio 71,50??? Grazie.

Da: MJ30/06/2009 12:41:20
Inseriscili tutti i voti, tanto siete tutti malati....

Da: X MJ30/06/2009 12:47:09
MA TI HANNO MANDATO O PREFERISCI CHE TI CI MANDI IO ADESSO O SUBITO, COME PREFERISCI !

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Da: quanti 30 oggi?30/06/2009 12:52:36
Quanti 30 ci saranno stati oggi?
4 5 6 7 o 8?

Da: ___30/06/2009 12:54:01
71,5 sui  500

Da: marco30/06/2009 12:55:21
LA GRADUATORIA SI PUO INSERIRE

Da: x quanti 30 oggi?30/06/2009 12:56:26
tutti indistintamente, quale premio per avere presentato il certificato medico, cosa che non hanno saputo fare gli altri, ad es. quelli che sono andati a marzo.

Da: matematico aggiunto30/06/2009 13:00:32
oggi ci sono ancora i rinviati, non solo coloro i quali hanno inviato certificato medico. si possono avere i voti?
grazie

Da: Giuda Ben-Hur x MJ30/06/2009 13:11:20
ma che ci fai su questo forum?
Gira al largo che è meglio.
Sei completamente inutile.

Da: x matematico aggiunto30/06/2009 13:21:16
Dai tuoi calcoli, sempre corretti, quante persone mancano e quanti 74 nei 293? Grazie

Da: Giuda Ben-Hur x MJ30/06/2009 14:26:47

Da: Vale30/06/2009 14:28:26
ma i voti di oggi??

Da: Giuda Ben-Hur x quattro punti30/06/2009 14:30:03
oggi come è finita?

Da: barreto30/06/2009 14:31:57
decreto anti crisi : la bozza di testo del provvedimento

Art. 17

Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

1. All’articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole “31 marzo 2009” sono sostituite dalle seguenti:“31 ottobre 2009”; b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Il predetto termine si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.”. 2. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole “30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti : ”31 ottobre 2009” e le parole da “su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione” fino a “Ministri interessati” sono sostituite dalle seguenti: “su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione del programma di Governo e il Ministro dell’economia e delle finanze”. 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonchĂ© degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unitĂ  previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell’invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie giĂ  conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli giĂ  previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3. 6. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: “h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonchĂ© il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento. “. 20 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall’attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle giĂ  autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universitĂ , degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell’economia e delle finanze â€" Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo. 10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonchĂ© dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonchĂ© dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonchĂ© del personale di cui all’articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 21 12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianitĂ  previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneitĂ  ove non giĂ  svolta all’atto dell’assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11. 14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66, comma 13 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. 19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato , relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010. 20. All’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 22 21. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di paritĂ  di voti, prevale quello del presidente. 22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. 23. All’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall’anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonchĂ© del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»; b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo; d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: “5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5- bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell’incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.”. 24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 25. Il comma 11 dell’art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: “11. Per gli anni 2009, 2010, e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, a decorrere dal compimento dell’anzianitĂ  massima contributiva, di 40 anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalitĂ  applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiaritĂ  ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti 23 che abbiano beneficiato dell’art. 3, comma 57 della legge 24.12.2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.” 26. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianitĂ  massima contributiva di 40 anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15 e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonchĂ© i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell’anzianitĂ  massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano. 27. All’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole “somministrazione di lavoro” sono aggiunte le seguenti “ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni”; b) il comma 3 è così sostituito: “3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonchĂ© alla Presidenza del Consiglio dei Ministri â€" Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolaritĂ  nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.” c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.” d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “6. Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b).” 28. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Si applicano le disposizioni previste dall’art. 36, comma 3, del presente decreto.” 29. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.”. 30. Dopo l’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: “Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni) 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivitĂ  istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare 24 per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell’indice è affidato al Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilitĂ  dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.”. 31. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: “f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;”. 32. Al fine di garantire la coerenza nell’unitaria attivitĂ  svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonchĂ© sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 33. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma: “46- bis. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 62, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilitĂ  delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell’advisor finanziario previsto nell’ambito del piano di rientro di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.”. 34. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. 35. Entro il 31 luglio 2009, l’ENAC comunica l’entitĂ  delle risorse individuate ai sensi del comma 34 relative all’anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 36. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 25 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all’utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

Da: MJ per giuda ben hur30/06/2009 14:33:49
Vi ho purgato a questo concorso e vi purgherò ancora..... anche al concorso per c3

Da: Giuda Ben-Hur30/06/2009 14:58:18
tu sei una purga, una purga vivente.

Da: x MJ30/06/2009 15:03:27
quale è stata la tua fine?
sono curioso..

Da: Giuda Ben-Hur x tutti30/06/2009 15:04:19
"Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato , relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1¦deg; gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010".

N. B. Ho letto l'articolo molto velocemente ma questo punto dovrebbe interessarci.

Da: SINCERITA30/06/2009 15:14:39
si puo avere la graduatoria aggiornata

Da: Vale30/06/2009 15:17:38
i votiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Da: ..........30/06/2009 15:19:56
e forse anche " le autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato devono essere concesse entro il 31/12/2009"

Da: gi30/06/2009 15:26:28
Non ho capito...ma secondo voi quanto tempo ancira passerĂ  per l'assunzione?

Da: dan30/06/2009 15:34:01
ragazzi ma oggi ci sn stati esami????e i voti?tutto tace...

Da: x barreto30/06/2009 15:39:33
Si i dpcm di autorizzazione cessazioni 2007 sono rinviati al 31122009 e quelli relativi alle vessazioni 2008 al 31032010 e assunzioni in entrambi i casi entro 31122010. Credo prenda corpo l'ipotesi che l'inps prenda circa 150 in piĂą giĂ  al primo dpcm   

Da: eli30/06/2009 15:39:48
ma la paga base?

Da: ai ben informati...30/06/2009 15:44:07
e la paga base+missioni?

Da: x barreto30/06/2009 15:46:28
E poi consideriamo la norma sui 40 anni, se venisse applicata subito i pensionamenti salirebbero a 4000 e anche le assunzioni in quota 2010 schizzerebbero a 800 pari cioè al 20 per cento delle vessazioni 2009 e a quel punto ci sarebbe margine assorbire l'intera graduatoria ispettori, dirigenti, c3, b1 e passaggi interni.

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