>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

INPS, 296 ispettori di vigilanza
83917 messaggi, letto 1282125 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, ..., 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798 - Successiva >>

Da: arianna16/06/2009 11:19:58
no gioia ho sempre scritto con questo nick

Da: daniela16/06/2009 11:21:01
ciao gioia buongiorno anke a te, anke qua in sardegna si boccheggia!!!!!!!!!
x dj ciao
in effetti la penso ank io cos!, quando le cose nn dipendono da noi è il nostro stato d'animo ke deve adattarsi quando si può, anke xkè ci arrabbiamo o la prendiamo con filosofia è lo stesso ciauuuuuuu
scusa x come mi sn espressa spero abbia capito oggi sn dislessica.

Da: Gioia16/06/2009 11:21:10
ok, grazie.. chissà ad aria come è andata..

Da: X lizzie16/06/2009 11:27:41
cara lizzie 22 luglio era un errore? si o NOOOOOOOOOOOOO? qua  siamo un pò tutti nervosetti, se ci dai una risposta siamo felici, se non ce la dai veniamo a cercarti a casa tua...ALLORAAAAAA?

Da: lauretta16/06/2009 11:30:10
E' vero Lizzie:speriamo per te e per noi  che i tempi non siano così lunghi.. è una burla?speriamo...

Da: DJ CIAO16/06/2009 11:32:06
Gioia io e l'inglese non andiamo molto d'accordo....sarebbe stato divertente mettere la mia verifica d'inglese fatta al concorso su internent...vi facevate un sacco di risate!
Ho capito tutto Daniela...la vita è meglio prenderla con allegria...almeno sembra meno pesante! ciauuuu
Al prossimo concorso scriverò spagnolo...o francese...tanto cambia poco per me...

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: x lizzie16/06/2009 11:36:06
Lizzie rispondici.... andrai davvero il 22 luglio? smentisci, per sfavore......

Da: xxx16/06/2009 11:38:12
credo che sia uno scherzo, nn è possibile che gli orali  si dilunghino fino a tal punto!

Da: DJ CIAO16/06/2009 11:38:17
Lizzie tesoro...è vero che hai sbagliato volevi dire 22 giugno? qui diamo tutti i numeri...fa caldo....e non siamo in grado psicologicamente di aspettare fino al 22 luglio...abbi pietà e compassione ......RISPONDI

Da: x quelli che hanno fatto pure il concorso INAL16/06/2009 11:39:30
Pare che i risultati usciranno nel week-end o settimana prox ....dopo un anno proprio a luglio dovevano farli iniziare gli orali.....e non uscirà in tempo neache la graduatoria inps...non ci sono parole!

Da: aoiama16/06/2009 11:42:01
diffidate da una persona che da una notizia e poi scompare dal forum. io non credo a quel posticipo. ripeto diffidate.

Da: Gioia16/06/2009 11:46:31
sul post di lizzie sono molto perplessa anch'io
baci a tutti, io vado

Da: angy16/06/2009 11:49:26
ragazzi desidero una precisazione in merito alla domanda di diritto commerciale: cessione dei crediti e debiti di impresa. cosa si intende come factoring, allora cosa centrano i debiti oppure come trasferimento di azienda allora centrano anche i debiti?
grazie a chi mi risponderà

Da: DJ CIAO16/06/2009 11:51:00
Esco anche io....la mia paciocca (ossia la mia nipotina) vuole andare in piscina all'aperto...non credo che sarà aperta con tutto il macello che è successo...vabè vado a vedere non si sa mai....a dopo se non torno sono immersa in piscina con la paperella!! un abbraccio

Da: arianna16/06/2009 11:52:28
allora secondo me cessione dei debiti e dei crediti si intende 2558 o giù di li non ho qui il codice comunque son gli articoli dopo l'azienda non c'entra con il factoring che è un contratto che tra l'altro è atipico dovresti cercarti qualcosa chissà lo chiedono ma non mi risulta ( io l'avevo fatto x sicurezza)

Da: Maestrale x angy16/06/2009 11:55:11
tieni ben distinti i diversi istituti:
- cessione del credito: contratto disciplinato dal c.c.
- factoring: contratto di cessione di crediti di massa/futuri;
in entrambi i casi non vengono in rilievo i debiti.
- trasferimento d'azienda: in linea generale può dirsi che si trasferisce la complessiva posizione del cedente (compresi i debiti ed i contratti).

Da: Gioia16/06/2009 11:55:54
arianna sono d'accordo con te: trasferimento d'azienda ed artt. 2559 2560 c.c.

Da: idoneo16/06/2009 11:58:48
salve ragazzi vorrei chiedervi informazioni riguardo gli orali. dovevano terminare il 5 giugno, sono terminati?

Da: arianna16/06/2009 11:59:02
scusa maestrale ma non mi sembra che la cessione del credito sia un contratto...1260 cc ...è un accordo bilaterale che può risolversi in una novazione (estinzione obbligazione ) qualora sia liberatoria . io almeno lo studiai cosi

Da: arianna16/06/2009 12:01:13
p.s il contratto di factoring è proprio ricostruitio sulla disciplina della cessione del credito

Da: morbillo16/06/2009 12:01:49
ma un accordo bilaterale (tra due o più parti) non è sempre un contratto?

Da: Maestrale x arianna16/06/2009 12:03:01
ti voglio bene.. ma sono senza parole.

Da: Maestrale x idoneo16/06/2009 12:06:54
sìsìsìsìsì.. sono terminati, e la graduatoria è pubblicata sul sito.. ma de che!!!!!

Da: arianna16/06/2009 12:12:25
x maestrale... : ??non ho capito

Da: Gioia16/06/2009 12:14:07
arianna la cessione del credito presuppone sempre l'accordo (e quindi è un contratto) tra cedente e cessionario
nn è richiesto l'accordo (e quindi nn c'è contratto ) tra cedente e debitore ceduto
penso tu ti riferissi a questo:)

Da: arianna16/06/2009 12:15:42
esatto , forse ho scritto di fetta...scusate sto lavorando aspe che vado a rileggermi

Da: x ..........16/06/2009 12:16:11
.......per chi voleva informazioni su p.c. e il suo 29 tenuto conto che il tizio o la tizia è molto attento/a ..........................sai per caso se D'angelo e Triolo hanno sostenuto l'esame? grazie mille.  se vuoi ci possiamo sentire e ne parliamo.

Da: Maestrale x arianna16/06/2009 12:19:20
La cessione del credito è un contratto regolato dagli artt. 1260 e ss. codice civile e permette ad un creditore di cedere il suo diritto ad un terzo, il quale può riscuotere il credito dal debitore del primo.

Questo particolare contratto consiste nel trasferimento dei diritti di credito di un creditore ad una terza persona, ovvero il cessionario, nei confronti del debitore, ovvero il ceduto.

Gli effetti del contratto di cessione del credito comportano il trasferimento al cessionario degli stessi diritti che egli aveva nei confronti del debitore.

Il disposto codicistico, all'art. 1260, dispone che un creditore ha la possibilità di cedere un suo credito ad una terza persona, che diviene, a sua volta creditrice del debitore principale; la cessione del credito può avvenire a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, anche senza il consenso del debitore, sempreché il credito che deve essere trasferito non sia strettamente personale o che il trasferimento non sia espressamente vietato dalla legge, come ad esempio nel caso di genitori, i quali non possono vedersi cedere crediti dei loro figli, o nel caso di crediti cosiddetti alimentari, i quali non possono mai essere ceduti.

Lo stesso articolo dispone, inoltre, che creditore e debitore possono stabilire di escludere la cedibilità del credito; ma, se nonostante la pattuizione il credito viene ceduto, tale pattuizione non può essere opposta al cessionario, ovvero colui al quale il credito viene ceduto, se non si dà prova che egli ne era a conoscenza al momento della cessione.

La legge non richiede una particolare forma per il contratto di cessione del credito: questo, infatti, si perfeziona attraverso il consenso del cedente e del cessionario, senza necessità del consenso del debitore ceduto.

Il motivo per cui la legge non richiede il consenso del debitore ceduto per il perfezionamento del contratto di cessione del credito deriva dal fatto che per tale soggetto nulla cambia nell'adempimento della propria obbligazione al creditore originario piuttosto che ad una terza persona.

Il consenso del cessionario è, invece, richiesto, perché per esso può essere rilevante che un debitore sia una persona piuttosto che un'altra, in quanto un soggetto potrebbe essere più o meno solvibile di un altro, pregiudicando i diritti del cessionario.

Il disposto codicistico, poi, all'art. 1264, precisa che, per l'efficacia della cessione del credito, è necessaria, oltre al consenso di cedente e cessionario, anche l'accettazione del debitore o la notificazione del trasferimento del credito allo stesso.

In altri termini, il debitore deve sapere con certezza a chi pagare per liberarsi dal debito: infatti, se egli effettua il pagamento al creditore originario dopo che gli è stata notificata la cessione, la legge non lo ritiene liberato dal debito e, di conseguenza, sarà costretto a pagare nuovamente al creditore cessionario.

Infine, nell'ipotesi di contratto di cessione del credito a titolo oneroso, il creditore che trasferisce il proprio credito deve garantirne l'esistenza; non è, per contro, tenuto a garantire l'adempimento del debitore, salvo che lo decida (cessione pro solvendo).

Da: aoiama16/06/2009 12:21:02
oggi erano previsti esami?

Da: Maestrale x aoiama16/06/2009 12:21:38
yes

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, ..., 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798 - Successiva >>


Torna al forum