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Segretario Comunale, COA III, 390 posti
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Da: per te08/01/2012 00:42:56
mi spiace confermarvi che i laureati in socologia avaveno poeno titolo a partecipare agli esami, anche perche la figlia di ... per altro bona... e b...... era un umole sociologa per altro somara ma vncitrice, già lavora e guadagna lautamente. per gli altri sappiate che i segretari comunali non sono il mondo della merotocrazia ma degli impbrogli e molto latro. soprattutto le donne sono in carriera e dovete avre sempre paura delle donne segretario comunale, sanno sempre tutto loro... bene per loro.
Rispondi

Da: fame08/01/2012 15:24:36
fame famefame fame
Rispondi

Da: quanto guadagna un segretario08/01/2012 16:40:27
di fascia C, titolare, che ha 2 comuni in convenzione?
Rispondi

Da: x quanto guadagna08/01/2012 17:59:17
2400/2450 al mese, oltre ANF se spettante e Diritti per i contratti eventualmente rogati.
Rispondi

Da: 2400 euro08/01/2012 20:35:26
non sono mica lauti guadagni...........anche un infermiere con un solo reparto guadagna tanto se non di piu...... ma andate a lavorare e capirete cosa vuol dire guadagnare tanto.........non meno di 5000 euro al mese....
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Da: fame08/01/2012 21:27:25
fame famefame fame
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Da: oF09/01/2012 12:52:47
andate a cagare
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Da: kur09/01/2012 15:41:44
chi ha scritto questo messaggio
"per te 08/01/2012 0.42.56" dovrebbe un pochino riflettere sulla cattiveria delle sue parole...
è disarmante vedere che gente c'è in giro
capisco che rosichi perchè non lavori ma datti una calmata...
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Da: bah...09/01/2012 18:02:03
una sociologa segretario comunale....non c'è limite a niente....l'Italia degli imbrogli.....e degli imbroglioni.....
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Da: considerazioni09/01/2012 18:22:08
si rosica anche perchè i raccomandati figli di passano avanti e si danno arie da saputelli
Rispondi

Da: oF09/01/2012 21:09:10
andate a cagare
Rispondi

Da: obbligo TIMBRATURA10/01/2012 10:15:59
MOLTI SGERATRI COMUNALI NON TIMBRANO QUANDO Cè L'BBLGO ALLA TIMBTRATURA DENUNCIATELI
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Da: oF x obbligo timbratura10/01/2012 15:44:59
vai a cagare
Rispondi

Da: X oF10/01/2012 17:54:45
sono andato a cagare, sono tornato: ora leccami il culo che ho finito la carta
Rispondi

Da: oF x oF10/01/2012 17:58:59
vai a cagare
Rispondi

Da: COA 3 disoccupato10/01/2012 18:19:24
Basta con queste volgarità ma fatela finita ma non vi sentite ridicoli!!!
E' tutto Ridicolo........ come le pubblicizzazioni assenti anzi "non pervenute" in Lombardia e Piemonte e poi continuano quelle di Calabria, Toscana, Lazio, Sicilia ecc....Insomma chi potrebbe lavorare non lo fanno lavorare...............Tutto Ridicolo....!!!!
Rispondi

Da: ingenuo10/01/2012 18:39:26
perchè avete scelto piemonte e lombardia?
perchè non viene consentito il "travaso" verso le regioni con posti vacanti?
se fosse consentito sareste disposti a farlo?
Rispondi

Da: x ingenuo10/01/2012 20:18:58
cretino non vedi che li obbligano a stare al nord!
Rispondi

Da: prima di parlare....taci11/01/2012 12:29:48
Obbligo timbratura presenze segretario comunale

19 maggio 2011
Domanda:

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1763 del 18 luglio 2007, sez. VI, ha precisato che il segretario comunale, come tutti i dipendenti, deve osservare l'orario di lavoro e la conseguente timbratura del cartellino marcatempo attestante la presenza in ufficio. Il caso era quello di un segretario comunale a cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per non aver rispettato l'orario di lavoro, soccombente nel giudizio di primo grado, proponeva appello al Consiglio di Stato, adducendo tra le motivazioni del ricorso, che lo stesso, in quanto risulta nei piccoli comuni equiparato ai dirigenti, sarebbe esonerato dall'obbligo della timbratura del cartellino e inoltre aveva comunque un credito di ore di straordinario effettuate e non pagate. Aderendo ad un indirizzo del Ministero dell'Interno, espresso con le note n.9400207/17200.16455, del 21 marzo 1994 e n. 9406529/17200/16455, del 30 agosto 1994, il Supremo Consiglio ha respinto il ricorso, affermando l'esistenza dell'obbligo dell'orario di ufficio e della conseguente timbratura del cartellino anche per la figura del segretario comunale, come tutti gli altri dipendenti.

Anche la corte dei Conti con sentenza n. 313/2005 ha rilevato che"l'osservanza dell'orario di lavoro è un obbligo per i dipendenti pubblici e anche per il personale con qualifica dirigenziale e che l'orario di lavoro deve essere documentato ed accertato con sistemi di tipo automatico ed obiettivo, come disposto dalla vigente normativa".
Secondo alcuni autori la sopra detta sentenza del Consiglio di Stato è riferita a fatti accaduti prima della riforma dell'ordinamento e del CCNL del 16.5.2001 ed è quindi fuorviante, in quanto all'epoca la categoria era divisa in due tronconi, direttivi e dirigenti, e per i primi era previsto un orario di lavoro di 36 ore settimanali da verificarsi mediante timbratura. A sottolineare oggi la peculiarità del rapporto di lavoro del Segretario comunale e provinciale è la norma contrattuale in materia di orario di lavoro (CCNL 16 maggio 2001), per la quale il rapporto di lavoro del Segretario comunale assume le caratteristiche tipiche della funzione dirigenziale, in quanto, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il Segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare. Secondo detti autori la timbratura, pertanto, non viene più richiesta da alcuna norma.

Facendo presente che nella nostra amministrazione i dirigenti timbrano la loro presenza in servizio, si chiede un parere in merito, sia al fine di escludere possibili responsabilità in merito alla eventuale inosservanza della verifica della presenza in servizio del segretario comunale, sia al fine di capire come regolarci in relazione ad istituti che riguardano assenze per la durata dell'intera giornata, quali ferie e permessi di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL del 16.5.2001, il cui godimento, in mancanza di timbratura della presenza, è difficilmente quantificabile.
Risposta:

La citata decisione del Consiglio di Stato n. 1763/2007, in aderenza ad un indirizzo del Ministero dell'Interno risalente all'anno 1994, ha affermato l'esistenza dell'obbligo dell'orario di ufficio e della conseguente timbratura del cartellino anche per la figura del segretario comunale, come per tutti gli altri dipendenti.
L'Agenzia dei segretari comunali ha sottolineato come tale decisione si riferisse "ad atti e fatti intervenuti in un arco temporale tra il 1994 e il 1995, in un contesto normativo radicalmente mutato, tenuto conto delle profonde innovazioni introdotte, medio tempore, nell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali dalla legge n. 127/1997, dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.P.R. n. 465/1997".
Nell'ordinamento attuale il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è disciplinato dalle norme del codice civile in materia di lavoro subordinato nell'impresa, come previsto dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. E per quanto riguarda il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali il rinvio è espresso dall'art. 97 del Tuel.
Le disposizioni civilistiche si limitano a stabilire che la durata giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (art. 2107), limiti che sono dettati dalla contrattazione nazionale per effetto del rinvio contenuto negli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 66/2003. Lo stesso decreto all'art. 17 dispone una deroga ai limiti dell'orario di lavoro per quei lavoratori la cui durata non può essere misurata o determinata dai lavoratori stessi, menzionando espressamente i dirigenti, il personale direttivo di aziende o altre persone aventi poteri di decisione autonomo.
Nell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, la materia è disciplinata dall'art. 19 del CCNL del 16 maggio 2001, per il quale: "Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare".
Di conseguenza la posizione ricoperta nell'ordinamento dal segretario non richiede che lo stesso debba essere destinatario di una determinazione rigida dell'orario di lavoro, che subisce le articolazioni e la durata dettate dalle esigenze organizzative dell'ente e dall'espletamento dei compiti attribuiti direttamente dalla legge.
Fra l'altro, si osserva che la correlazione diretta dell'orario di lavoro all'esercizio delle funzioni, e la conseguente onnicomprensività del trattamento economico, escludono che tale figura sia destinataria della particolare disposizione di cui all'art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008, per la quale non possono essere erogati compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
Come ha rilevato l'Agenzia, la sentenza fa riferimento ad una fattispecie antecedente e trae fondamento proprio dalla considerazione della sussistenza in capo al segretario dell'obbligo di osservare un determinato orario di lavoro e di un eventuale credito di ore di lavoro straordinario, condizioni queste ultime oggi non configurabili, anzi espressamente escluse dal Ccnl di categoria.
Con riguardo alla posizione dei dirigenti l'Aran ha ritenuto che il sistema contrattuale è basato sulla autoresponsabilizzazione del dirigente ferma restando all'amministrazione la possibilità di assumere iniziative per l'accertamento delle presenze e delle assenze anche ai fini della valutazione annuale del dirigente e dell'erogazione della retribuzione di risultato (concetto superato dai principi del D.Lgs. n. 150/2009 che escludono l'attribuzione di incentivi sulla base di automatismi).
La figura del segretario si colloca su un piano differente da quello dei dirigenti, ma il particolare ruolo attribuito dal Tuel di sovraintendere allo svolgimento delle loro funzioni e di coordinarne l'attività, nonché la possibilità di attribuire anche compiti e funzioni di rilevanza dirigenziale, ne qualificano il ruolo e la funzione.
Lo svolgimento di dette funzioni dirigenziali ha avuto un riconoscimento nell'ultimo contratto di lavoro che ha visto la parificazione del trattamento tabellare dei segretari con quello del comparto delle autonomie locali.
Occorre dare atto che il decreto n. 150/2009 ha integrato la disciplina in materia di responsabilità e sanzioni prevedendo, con una norma di carattere generale, all'art. 69 che introduce l'art. 55-quater al D.Lgs. n. 165/2001, la sanzione del licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio, norma recepita nel contratto della dirigenza del 22.2.2010 (art. 7) e dei segretari del 14.12.2010 (art. 5).
Tuttavia si ritiene che da ciò non si possa desumere una conseguente applicazione dell'obbligo di attestare la presenza con il cartellino marcatempo in capo ai segretari.
L'incarico di segretario comunale/provinciale è connotato dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il sindaco, comprovato dalle modalità della nomina, dall'essere la sua durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, nonché dalla sua revocabilità, ex art. 15, comma 5, D.P.R. n. 465/1997 e art. 100 Tuel, qualora il segretario comunale si renda responsabile di "gravi" violazioni ai doveri di ufficio (Cass. Civ. n. 12403/2003).
Pertanto il rapporto di lavoro del segretario assume una sua specificità nell'ordinamento in quanto caratterizzato da proprie e peculiari funzioni e responsabilità, che hanno portato ad un'assimilazione del ruolo a quello di natura dirigenziale.
In definitiva si ritiene che il segretario comunale non sia soggetto all'obbligo di timbrare il cartellino attestante la presenza e l'orario di lavoro.
In ogni caso tale figura deve rispettare i canoni di correttezza e buona fede e quindi nelle specifiche circostanze il rispetto delle norme contrattuali con riguardo agli istituti di carattere giuridico in materia di ferie, permessi, ecc. la cui inosservanza può essere ricondotta alle gravi violazioni ai doveri d'ufficio.
I suddetti principi richiedono che il segretario non possa esimersi dal comunicare preventivamente la fruizione di detti istituti in modo da consentire all'amministrazione di verificare se l'assenza sia conciliabile con le prioritarie esigenze di servizio affidati alla sua responsabilità e con le altrettanto prioritarie esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica.

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Da: segratarius11/01/2012 12:44:10
Ma avete preso in servizio quasi in 200!
ho visto gli ultimi dati.
Anche se rispetto a giugno con tutte queste immissioni il numero dei titolari è invariato!
Riflettete su questo e sulle prossime unioni, soprattutto nei comuni dove si voterà....
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Da: ma11/01/2012 12:48:38
se siamo 360, cosa caxxo gliene fregava ai 160 che sono rimasti fuori che ne sono entrati 200!
il concorso è del 2007 porca pu!!!!!
e quei 160 sono quasi tutti tra piemonte e lombardia!
i colleghi di abruzzo sicilia lazio ecc lavorano da 6 mesi, vi sembra giusto?
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Da: lombardo veneto11/01/2012 14:11:04
in lombardia oltre 40 assunti per 107 comuni....alla media di un segretario ogni 2 comuni e resto....non male se si pensa che ci sono segretaari in lombardia che per sopravvivere devono prendere 6 comuni.....
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Da: oF x tutti11/01/2012 16:28:45
andate tutti a cagare
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Da: fame12/01/2012 15:06:40
Rispondi

Da: oF x fame12/01/2012 16:12:03
vai a cagare
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Da: PolentaXtutti13/01/2012 10:20:29
Terroniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Da: mi spiegate una cosa?13/01/2012 10:32:03
la retribuzione dipende anche dalle dimensioni del comune? Esempio, se un segretario ha un comune di 700 abitanti viene pagato quanto un segretario che ha un comune di 3000 abitanti?
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Da: 13/01/2012 10:45:52
sì è uguale non dipende dalla dimensione comune ma dalla fascia
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Da: coa13/01/2012 11:42:25
io so che segretari fadcia C con convenzione arrivano a 2.600 - 2.700. Possibile??
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Da: gregiii13/01/2012 11:58:39
non conosci nemmeno i limiti di fascia? ma sei un fruttivendolo?
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