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Segretario Comunale, COA III, 390 posti
46593 messaggi, letto 1394181 volte

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Da: x d604/11/2010 13:15:59
al momento, sai quali prospettive di guadagno si aprono per un segretario facendo carriera? tu continua a baciare il culo ai supoeriori, inetto! nella prossima vita, mettitelo il culo sulla sedia e spremila quella testazza di minchia, cos' impari un pò di diritto e ti laurei anche tu!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: beh04/11/2010 13:25:12
che sei un d6 si vede subito, infatti ti accontenti di mettere sterilmente a confronto due dati oggettivi, lo stipendio di un d6 in un comune di 6000 ab ( fra l' altro non tutti hanno un comune così grande ) e quello di un segretario, tra l' altro di fascia c, pertanto ad inizio carriera, senza minimamente considerare tutto ciò che si prospetta durante il prosieguo della carriera....beh, che dirti, meriti di essere un d6, lo si evince da quello che scrivi, e comunque, contento tu!!!!!
Rispondi

Da: surgeon04/11/2010 15:38:05
guadagno tre volte quello che guadagnate voi 2 morti di fame messi insieme, impiegatucoli. Sono un chirurgo e fa tristezza vedervi così aggressivi tra voi pezzenti per 4 pidocchi. VERGOGNA!
Rispondi

Da: x surgeon04/11/2010 16:03:16
ma quale chirurgo, cosazza inutile? fatti dare la paghetta, pezz'ì cretino! fa il chirurgo lui...aahhaahgahghahahahahahaahahah
Rispondi

Da: ......segretario04/11/2010 17:05:24
comune di 5000 abitanti, prossimo alla pensione, possibilità carriera, lasciamo perdere.........
Rispondi

Da: le cose sono cambiate05/11/2010 10:28:11
ho impressione che qualcuno non ha capito che venendo meno l'indennità di direzione generale ,gli stipendi dei futuri segretari saranno buoni ma normali.....è finita la possibilità di essere segretari in piccoli comuni e guadagnare grazie alla direzione 5000 euro mensili oppure essere segretari in comuni da 50000 abitanti e guadagnarne ,grazie alla direzione,10000 mensili ..........
Rispondi

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Da: x le cose sono cambiate05/11/2010 12:12:12
con la crisi che c'è oggi, stai tranquillo, mi va bene anche lo stipendio " buono ma normale".....
Rispondi

Da: x le cose sono cambiate05/11/2010 12:40:13
grazie dell'informazione ...avevo anche io queste informazioni certo oggi uno stipendio da 2000 euro è ottimo .........
Rispondi

Da: x le cose sono cambiate05/11/2010 14:05:16
verooo???? ma che mi diciiiii? vabbeeeeeeeeee? non c'è più la direzione generaleeeeeeee?  A' MBECILLE, E' DA UN ANNO CHE STUDIAMO ALLA SSPAL, IDIOTAAAAAAAAAA, E TI PARE CHE NON SAPPIAMO UNA COSA COSI' IMPORTANTE? è arrivato il sapientino dei miei coglioniiiiiiiii
Rispondi

Da: ....06/11/2010 09:42:32
non c'è più la direzione generale, tuttavia, se nominati anche responsabili di un settore, c'è la relativa indennità.
Rispondi

Da: hiiii06/11/2010 11:30:50
comunque, a prescindere dal recente intervento abolitivo della direzione generale e relativa indennità, è abbastanza improbabile, salvo i casi di amicizia-parentela-affinità et similia, che ci fossero sindaci di piccoli comuni disposti a pagare l'indennità di direzione generale a segretari comunali di primo pelo. Normalmente i sindaci si contendono, e quando potevano lo facevano con emolumenti aggiuntivi vari, i segretari comunali esperti e professionalmente ben attrezzati, non di certo i neo seg. appena usciti dalla sspal. Per i neo seg. com. sarà già dura resistere alla concorrenza dei colleghi più esperti, perchè la tentazione dei sindaci a costituire convenzioni di segreteria con 5 o 6 comuni, con relativo seg. titolare con pluriennale esperienza, per non avere un neo seg. di primo pelo, è sempre forte.Altro che direttori generali...
Rispondi

Da: x hiiiiii06/11/2010 12:11:12
tranquillo/a, faremo carriera come hanno fatto tutti gli altri....tu cosa fai nella vita?
Rispondi

Da: hiiiiii06/11/2010 12:45:23
lavoro in un centro di estetica
Rispondi

Da: x hiiiiii06/11/2010 12:46:10
non avevo dubbi.....
Rispondi

Da: x hiiiii06/11/2010 18:22:34
Al limite nel comune, dato il tuo livello intellettivo, potevi fare  il vigile urbano........ma proprio al massimo.....
Rispondi

Da: salve salvino06/11/2010 19:42:53
potreste dirmi x favore a quanto ammonterebbe la  borsa di studio.
Rispondi

Da: Candide06/11/2010 20:37:55
stanno per iniziare gli orali..
vogliamo riprenderci questo forum e renderlo funzionale all'utilità collettiva?
al suo esordio è stato prezioso per tutti, aiutandoci a monitorare l'andamento e le modalità della prova orale..
riproviamoci!!!
Rispondi

Da: x candide06/11/2010 21:37:39
ma cosa vuoi monitorare? ma vai a studiare e non rompere le palle
Rispondi

Da: monitorare? riproviamoci?07/11/2010 00:53:02
qui c' è gente che ha preso voti molto bassi, inaspettati, che ha due coglioni gonfi così, e tu che vuoi fare? riaprire il forum? ma vatti a sparare, bestia!
Rispondi

Da: sì, dai....07/11/2010 10:59:59
magari facciamo pure una scampagnata tutti insieme, organizziamo un bel party, tutti insieme appassionatamente.....ma vai a fare in culo, vai, che io sono bello nero!
Rispondi

Da: x Candide07/11/2010 11:55:16
Capisco che volevi solo rendere il forum "funzionale all'utilità collettiva"... ma andare a solleticare con tanta arte gli zebedei altrui credo che ci voglia davvero un cervellone come il tuo...
Rispondi

Da: effettivamente,07/11/2010 15:15:58
non devi essere una volpe in quanto ad arguzia, eh?
Rispondi

Da: mahhh07/11/2010 21:32:06
io sono d'accordo con candide...la rabbia è umana e comprensibile, anche a me girano davvero parecchio, ma farci del male da soli non ha alcun senso! i voti non li abbiamo dati noi, possiamo solo impegnarci per far in modo di uscirne il più "illesi" possibile
Rispondi

Da: mahhh07/11/2010 21:35:27
e quindi tanto per cominciare ed essere propositivi: come vi state comportando in merito al modulo II? Tutto quell'excursus diacronico su statuti regolamenti ecc.... secondo voi come va sintetizzato??? Io sto condensando per grandi linee i principi giuda... aspetto vostre opinioni
Rispondi

Da: info ad una coa407/11/2010 21:50:11
scusate un chiarimento: leggo che le correzioni dei temi hanno dato voti bassi, ma come lo giustificate ciò? Basso livello dei compiti? Correzione di compiti eseguite da diversi e distinti valutatori e quindi soggettive valutazioni? Insomma come mai questo livello di differenza?? O forse voti alti a una fascia limitata di raccomandati per agevolarli nelle assegnazioni regionali???
Rispondi

Da: .....07/11/2010 23:58:28
I particolari aspetti del fenomeno delle partecipazioni degli enti locali in organismi1,
sotto il profilo finanziario, gestionale, operativo, contabile, giustificano un'attenzione costante
da parte degli organi di controllo ed hanno determinato, a meta del luglio 2008, la Sezione
delle Autonomie della Corte dei conti ad avviare un'indagine nazionale, secondo logiche
comparative, con l'obiettivo di delineare, grazie anche al supporto delle Sezioni regionali di
controllo2, l'ampiezza del fenomeno e di individuare i modelli organizzativi, gestionali e di
controllo adottati al riguardo dai Comuni e dalle Province3. L'indagine, riferita all'arco
temporale 2005/2008 con analisi finanziarie spinte fino al 2009, e stata strutturata su due
linee di intervento: la prima, con finalita ricognitiva delle dimensioni e dell'andamento del
fenomeno avente anche lo scopo di rilevare, in termini generali, sia i flussi finanziari
intercorrenti tra organismi partecipati e soci pubblici locali che le principali performance degli
organismi stessi, e la seconda, piu marcatamente connotata dei caratteri territoriali del
controllo sulla gestione, avente come riferimento un campione significativo di partecipazioni.
La prima linea di intervento di tipo ricognitivo, di cui la presente relazione espone ed
analizza le risultanze, e stata finalizzata ad acquisire informazioni da un lato relative alla
consistenza e alle caratteristiche della partecipazione degli enti (dati dell'ente locale) e
dall'altro di natura prevalentemente contabile, relative agli organismi partecipati (dati della
partecipata). Per esigenze di omogeneita, si e acceduto alla definizione di "partecipazione",
nel caso della sussistenza di almeno una delle seguenti tre circostanze: a) il possesso in capo
all'ente locale di azioni, quote o comunque di parte del capitale dell'organismo partecipato;
b) l'obbligo previsto in capo all'ente, in via ordinaria o straordinaria, di concorrere
finanziariamente all'attivita dell'organismo partecipato; c) la produzione di effetti del risultato
d'esercizio dell'organismo partecipato sul patrimonio dell'ente locale. L'ottica e stata,
pertanto, non solo quella di rilevare le strutture gestionali degli enti locali previste ai vari fini
dall'ordinamento statale (es. societa di capitali, consorzi, aziende speciali, ecc.), ma anche
quella di intercettare i piu specifici modelli gestionali che rinvengono la propria fonte
direttamente nel codice civile (societa cooperative, societa consortili, fondazioni, ivi comprese
le fondazioni di partecipazione).
A detti fini, e stato messo a punto un questionario in formato EXCEL inviato a tutti gli
enti locali, per il tramite delle Sezioni regionali, entro febbraio del 2009. Alla data del 30
1 Venuti gia in evidenza nella precedente Relazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, approvata con
deliberazione 13/2008 del 16 settembre 2008.
2 All'indagine non ha partecipato la Sezione regionale della Lombardia, che ha proceduto ad indagini regionali annuali
limitate ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti. Pertanto, come meglio specificato in seguito, il gap di
informazioni e stato colmato facendo riferimento alla banca dati Registro Imprese-Unioncamere 2008, nei limiti di
quanto ivi contenuto.
3 Ad eccezione della Val d'Aosta, dove non e stata istituita la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
4
settembre 20094 risultavano acquisiti 5.296 questionari, pari al 79,25 % del totale5 degli enti
coinvolti nell'indagine6.
Prodromica alla messa a punto della base dati e delle procedure informatiche di
elaborazione e stata un'attivita, estremamente gravosa, di riconduzione ad omogeneita delle
risposte fornite dagli enti, troppo spesso incongrue, contraddittorie e incoerenti7. Ad ogni
buon conto, detta attivita ha comunque consentito di recuperare una significativa quantita di
informazioni richieste, in prima battuta non utilizzabili. La mole di dati raccolta ed utilizzata e
stata, infatti, decisamente importante: poco meno di 100.000 records relativi alle singole
partecipazioni di 5.9288 enti in 5.860 organismi e circa 60.000 records relativi ad entrate e
spese9.
Successivamente, si e proceduto alle analisi delle risultanze del questionario, di cui si
da conto nel prosieguo, subito dopo un breve aggiornamento della normativa, della
giurisprudenza e delle pronunce delle Corte dei conti in sede di controllo in materia di
partecipazioni.
â Come sopra accennato, l'arco temporale di riferimento del questionario e stato il
quadriennio 2005/2008, pur se, come si dara meglio conto in relazione, le informazioni piu
numerose sono state fornite con riferimento al triennio 2005/2007 che, quindi, e stato
oggetto di approfondimenti piu dettagliati.
Il triennio 2007/2009 e stato, invece, oggetto, nella terza parte della relazione, di
analisi di tipo strettamente finanziario, finalizzate a rilevare la misura della ricaduta sul
bilancio dell'ente delle partecipazioni in organismi, sia in termini di cassa che di competenza.
Le analisi di cassa sono state svolte utilizzando la banca dati costituita dal Sistema
Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), sistema che, com'e noto, vede alla
base del proprio funzionamento, l'obbligo, imposto ai singoli enti, di codificare ogni incasso e
pagamento, al fine di individuare la natura economica di ciascuna operazione, in maniera
uniforme sul territorio nazionale. Le voci di entrata analizzate sono state:
4 I questionari pervenuti oltre detta data non sono stati pertanto elaborati.
5 78,50% delle Province e 64,34% dei Comuni totali
6 Esclusi, pertanto, Comuni e Province della Valle d'Aosta e della Lombardia.
7 I principali nodi hanno riguardato i dati degli organismi comunicati in modo difforme dai diversi enti, quali
quelli anagrafici (denominazione e codice fiscale), di classificazione economica (codici ATECO), quote di
partecipazione, importi (differenti approssimazioni, euro/migliaia di euro, decimali, segno, ecc.). La delicata
operazione di normalizzazione della banca dati e stata svolta mediante il riscontro con altre banche dati a
disposizione della Corte dei conti quali ad esempio Registro delle imprese (Unioncamere), dati Agenzia delle
Entrate, sistemi SIOPE, SIRTEL, CONSOC del Dipartimento della Funzione Pubblica.
8 Nel numero degli enti di riferimento sono compresi gli enti della Regione Lombardia per cui e stato possibile recuperare
informazioni dal d.b. Unioncamere 2008 e per questo esso e maggiore del numero degli enti che hanno inviato le
risposte al questionario istruttorio.
9 La base dati, grazie al supporto dell'Ufficio del Responsabile dei Sistemi informatici (URSIA) e della CONSIP, e
stata riversata nel sistema conoscitivo CONOSCO-Finanza locale della Sezione delle Autonomie (data
warehouse), accessibile da parte di tutte le Sezioni regionali di controllo.
5
- titolo II: trasferimenti correnti da aziende di pubblici servizi (trasferimenti correnti
da aziende speciali e trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi),
- titolo III: utili delle aziende speciali e partecipate e dividendi di societa,
- titolo IV: trasferimenti di capitale da aziende di pubblici servizi ( trasferimenti di
capitale da aziende speciali, trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici
servizi), riscossione di crediti da aziende di pubblici servizi ( riscossione crediti da
aziende speciali, riscossione crediti da altre imprese di pubblici servizi).
Le voci di spesa analizzate sono state:
- titolo I: spesa corrente: prestazioni di servizi (contratti di servizio per trasporto, per
smaltimento rifiuti, per riscossione tributi, altri contrati di servizio), trasferimenti
correnti ad aziende di pubblici servizi (trasferimenti correnti ad aziende speciali, ad
altre imprese di pubblici servizi, a imprese pubbliche, a imprese private), oneri
straordinari di gestione (ripiano perdite in aziende di pubblici servizi)
- titolo II: spesa in conto capitale: trasferimenti in conto capitale ad aziende di
pubblici servizi (trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali, trasferimenti in
conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi, trasferimenti in conto capitale a
imprese pubbliche, trasferimenti in conto capitale a imprese private),
partecipazioni azionarie (partecipazioni azionarie in imprese di pubblici servizi, in
altre imprese), conferimenti di capitale ( conferimenti di capitale in aziende di
pubblici servizi, in altre imprese), concessione di crediti ad aziende di pubblici
servizi (concessione di crediti ad aziende di pubblici servizi, concessione di crediti
a altre imprese di pubblici servizi), concessione di crediti ad altre imprese
(concessione di crediti a imprese pubbliche, a imprese private).
Con riferimento ai dati di competenza, l'arco temporale di riferimento e stato il
biennio 2007/2008, in relazione al quale si e potuto disporre di conti consuntivi riferibili ad un
numero significativo di enti locali. Utilizzando i dati di consuntivo che la Sezione delle
Autonomie acquisisce telematicamente da tutti gli enti locali (Sistema Informativo
Rendicontazione Telematica Enti Locali - SIRTEL), sono state rilevate ed analizzate le voci di
entrata (accertamenti nel titolo III -entrate extratributarie, categoria IV "utili netti delle
aziende speciali e partecipate, dividendi di societa") e di spesa (impegni nel titolo I - spesa
corrente - intervento 3 "prestazione di servizi" e intervento 8 "oneri straordinari della gestione
corrente", e impegni nel titolo II - spesa in conto capitale - intervento 8 "partecipazioni
azionarie" e intervento 9 "conferimenti di capitale") ritenute piu indicative in termini di flussi
finanziari da e verso gli organismi partecipati. Al fine di rendere la lettura dei consuntivi di
maggiore significativita, di alcune voci di spesa si e analizzata anche la distribuzione tra
funzioni e servizi degli enti locali, evidenziandone, in tal modo, la destinazione.
6
Considerazioni conclusive e di sintesi
1) Trova qui ulteriore conferma- e non necessita di essere ribadito - quanto gia
evidenziato nella precedente relazione del 200810 e quanto la Corte dei conti ha gia esposto
in occasione dell'Audizione al Parlamento sulla finanza locale del 20 gennaio 201011 in merito
agli aspetti maggiormente critici del fenomeno della partecipazione in organismi da parte
degli enti locali, alle ragioni effettive che spesso sottostanno alla sua espansione ed agli
effetti sui bilanci degli enti delle inefficienze gestorie frequentemente collegate al fenomeno
stesso. Ed e proprio in considerazione di tali aspetti, che inducono a ritenere la costituzione e
la partecipazione in societa quale strumento spesso utilizzato per forzare le regole poste a
tutela della concorrenza e sovente finalizzato ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti
agli enti locali, che il legislatore, con la manovra finanziaria per il 2010, oggetto del d.l. 31
maggio 2010, n.78, sembra avere, tra l'altro, imposto al fenomeno delle partecipazioni
societarie detenute dai Comuni un ridimensionamento ancora piu marcato rispetto a quello
gia previsto dal vigente quadro normativo12, soprattutto con riferimento ai Comuni piccoli e
medio-piccoli13.
Rimane, comunque, di grande rilevanza, e non puo non essere sottolineata, la
ricaduta in termini di responsabilita organizzative, gestionali, contabili, economiche e
finanziarie che investe gli enti locali di maggiori dimensioni (Province e Comuni grandi e
medio-grandi), per effetto del rinnovato ruolo che essi rivestono nel territorio. Quali centri di
governo del sistema delle partecipazioni, tali enti locali rappresentano il punto di riferimento
e di garanzia del rispetto delle regole che governano il sistema stesso, ed in detta veste
devono essere in grado di operare. Il ruolo di regolatore nel settore dei servizi pubblici non
puo piu intendersi limitato, per l'ente locale, alla verifica dell'economicita nella resa del
servizio (peraltro, spesso carente) ma deve ritenersi esteso all'accertamento della
compatibilita del sistema locale con un quadro normativo di riferimento articolato e
stringente. Se, infatti, all'ente locale da un lato la collettivita chiede servizi svolti secondo
10 Deliberazione della Sezione delle Autonomie 13/2008 disponibile sul sito web della Corte dei conti al seguente
indirizzo:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2010/delibera_13_2010.pdf
11Disponibile sul sito web della Corte dei conti al seguente indirizzo:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_cont
rollo/2010/Audizione_20_gennaio_2010.pdf
12 Si tratta dell'art.14, comma 32, oggetto di un'esposizione piu approfondita nel cap. I.7
13 Sul totale di 8101, 7797 Comuni sono interessati dalla norma perche con popolazione inferiore a trentamila abitanti, e
160 perche con popolazione tra trenta e cinquantamila. I 144 Comuni con popolazione superiore a cinquantamila non
sono interessati dalla norma. Come si legge nel prosieguo, una prima elaborazione dei dati acquisiti con la presente
indagine mette in evidenza che, con riferimento al triennio 2005/2007, su un totale di 3361 societa partecipate dai
Comuni, le societa partecipate dai Comuni con abitanti fino a 30.000 sono 2.584, quelle partecipate dai Comuni tra
30.000 e 50.000 sono 488, quelle partecipate dai Comuni superiori a 50.000 sono 930 (rispettivamente il 76,9%, il
14,5% ed il 27,7% delle 3361 societa rilevate nel triennio)
7
parametri di efficacia ed efficienza, dall'altro il legislatore chiede il rispetto di vincoli ben
precisi, che attengono sia all'attivita dell'ente locale (obbligo dell'inerenza dell'oggetto
dell'organismo societario alle proprie finalita istituzionali od all'interesse generale, obbligo di
assicurare l'adeguatezza dell'assetto strutturale societario) che alla sfera d'azione e
funzionamento dell'organismo societario (vincoli alle societa strumentali, limiti finanziari e
quantitativi ai componenti dei consigli d'amministrazione, obblighi nel reclutamento del
personale e nel conferimento di incarichi, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale,
sottoposizione alla normativa pubblicistica in materia di costo del personale ed in materia di
consulenze, assoggettamento al patto di stabilita). Il sistema di governance del fenomeno
delle partecipazioni societarie adottato dagli enti locali va certamente inteso in senso ampio,
dovendo l'ente rispondere alla richiesta di servizi pubblici tanto in termini di efficacia ed
efficienza quanto di regolarita, correttezza e legalita. E pertanto necessario che l'ente
predisponga strumenti di direzione e controllo del fenomeno adeguati anche a garantire il
costante rispetto della legge, a partire dall'affidamento e gestione del servizio, la cui
disciplina (almeno per quanto riguarda i servizi pubblici locali a rilevanza economica) appare
ormai quasi del tutto definita14.
Peraltro, disegni di legge in corso15 prevedono che il sistema dei controlli interni
all'ente locale sia totalmente riformato sia sotto il profilo complessivo che con specifico
riferimento ai controlli sulle societa partecipate. Se, come si auspica, l'iter formativo delle
leggi in questione avra esito positivo, l'ente locale interessato avra l'obbligo di definire
preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le societa partecipate e di
organizzare sistemi informativi adeguati a rilevare l'intera attivita finanziaria, organizzativa,
gestionale e contabile delle societa che consentano il monitoraggio periodico sul loro
andamento. A questo si affianchera un nuovo controllo sulla qualita dei servizi erogati sia
direttamente che indirettamente dall'ente.
Sembrerebbe, cosi, recepito l'assunto che la verifica dell'efficacia ed efficienza delle
societa pubbliche non possa che inquadrarsi all'interno della politica di programmazione
posta in essere dal socio pubblico, di cui le societa costituiscono uno strumento di attuazione.
E, peraltro, un coerente sistema informativo e di controllo e necessario al fine di rendere piu
trasparente e flessibile lo strumento societario stesso, anche in funzione dell'accrescimento
della soddisfazione dell'utenza e della comunicazione con i cittadini.
14 Si auspica che il regolamento ex art. 23 bis, comma 10, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto
2008, n.133, che doveva essere adottato entro il 31 dicembre 2009, e sul quale si e anche espresso il Consiglio di
Stato in sede consultiva con parere 2415 del 24 maggio 2010, veda presto la luce
15 Si tratta delle norme inserite nel disegno di legge recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione" e nel disegno di legge recante "Disposizioni in materia di
organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e carta delle autonomie locali"
8
Ma l'approdo fondamentale della normativa in itinere, destinato ad imprimere una
svolta essenziale al sistema delle relazioni contabili tra ente locale e societa partecipate, e
rappresentato dalla previsione, nella normativa in corso, dell'obbligo per le Province e per i
Comuni con piu di 5000 abitanti16 dell'adozione del bilancio consolidato da redigere secondo il
modello contabile di competenza economica. Secondo quanto piu volte richiesto dalla Corte
dei conti, il bilancio consolidato non sara piu oggetto di mera facolta, come gia previsto nel
TUEL, bensi di un preciso obbligo imposto in via normativa all'ente locale.
L'adozione di forme di consolidamento dei conti genera implicazioni fondamentali in
due ambiti ben precisi: quello dei sistemi contabili e quello della documentazione e
informazione. Va da subito messo in chiara evidenza che l'effettiva realizzabilita del
consolidamento dei conti non puo andare disgiunta da una revisione complessiva del sistema
contabile locale, improntata a consentire una significativa scomponibilita degli aggregati,
essendo sostanzialmente impossibile cogliere dai bilanci degli enti locali informazioni
disaggregate (e quindi consolidabili) sulla gestione degli organismi partecipati. Come e
illustrato nel testo, le maggiori difficolta di lettura si riscontrano quando le norme concernenti
le unita elementari e gli aggregati di bilancio17 fanno riferimento a contenitori generici,
comportando un piu frequente ricorso a voci di bilancio non specifiche o residuali (es.
proventi diversi, trasferimenti, ecc.). Laddove, invece, il dettato normativo appare piu
preciso (es. utili netti delle aziende speciali e partecipate e dividendi di societa), l'allocazione
in bilancio e di regola abbastanza omogenea e la lettura piu immediata. A legislazione
vigente, e pertanto essenziale che, quanto meno, sia rispettato quanto dispone il TUEL e
quanto previsto nei principi contabili per gli enti locali circa gli obblighi informativi sulle
partecipazioni.
E' noto che uno degli ostacoli piu difficili da superare nel consolidamento dei conti e
dato dalla coesistenza all'interno del "gruppo ente locale" (ente-societa partecipate) di
sistemi contabili differenti: finanziario ed economico. Di fatto tale situazione impedisce sia
una lettura analitica che complessiva delle gestioni, una loro rendicontazione efficace ed una
adeguata confrontabilita. A questi fini, di grande ausilio sarebbe l'adozione di un piano dei
conti unico costruito in modo da mettere in evidenza le caratteristiche distintive delle
categorie contabili, in particolare di quelle che maggiormente richiamano l'attenzione del
legislatore, soprattutto con riferimento ai vincoli di spesa (consulenze, personale, compensi,
debito, perdite), e da rendere confrontabili e significative anche le numerose voci di spesa di
carattere complessivo e residuale, riscontrabili sia nel rendiconto che nel conto economico.
16 Il limite demografico andra reso coerente con quanto previsto in merito nella manovra finanziaria 2010, ove
confermata in sede di conversione.
17 DPR 31 gennaio 1996, n.194
9
Anche l'eventuale previsione di documenti di contabilita finanziaria nella gestione
societaria attenuerebbe le difficolta derivanti dalla coesistenza di sistemi contabili diversi
all'interno del gruppo ente locale. Pur se e generalmente riconosciuta la maggiore
adeguatezza del modello di contabilita generale a rispondere alle esigenze di accountability,
non puo non essere considerata l'ulteriore valenza informativa che caratterizza i documenti
contabili di tipo finanziario adottati in ambito pubblico. Estendere anche alle societa
partecipate l'adozione di consuntivi finanziari renderebbe piu chiaramente tracciabili i flussi
finanziari all'interno del "gruppo ente locale" e faciliterebbe la verifica del rispetto dei vincoli
finanziari imposti alla finanza pubblica (es. in materia di indebitamento o di patto di
stabilita).
E' su una documentazione contabile esaustiva e chiara e su un'adeguata circolazione
di informazioni che deve fondarsi il sistema di governo del "gruppo ente locale".
E se i documenti contabili dell'ente locale non risultano sufficientemente analitici e
dovrebbero essere opportunamente ripensati, anche quelli societari meritano senz'altro
qualche riflessione. Non sembra, in particolare, che l'utilizzo del bilancio in forma abbreviata
nelle societa partecipate risponda in maniera idonea alle esigenze di consolidamento di conti
e di adeguatezza informativa. La ragione che ne giustifica l'esistenza in ambito civilistico
diventa recessiva quando socio e una pubblica amministrazione, ente esponenziale di una
determinata collettivita. A prescindere dalle dimensioni societarie, il mancato coinvolgimento
nella gestione dei principali stakeholder (i cittadini) lascia disattesa l'esigenza di
un'informazione completa e trasparente, che non e sufficientemente soddisfatta da forme
abbreviate di bilancio.
Risulterebbe anche particolarmente utile prevedere l'adozione da parte societaria di
documenti previsionali e programmatici. Questi, che potrebbero affiancarsi al budget o
costituirne uno specifico sviluppo, costituirebbero uno strumento essenziale per la
conoscenza su base prospettica delle scelte economiche e per la valutazione della loro
sostenibilita, soprattutto utile quando la separazione gestionale tra soci e amministratori e
piu netta, come nelle societa per azioni.
2) L'analisi ricognitiva dei dati rilevati nel questionario istruttorio18, con riferimento
all'arco temporale 2005-200819, ha messo in evidenza l'esistenza di 5.860 organismi
18 Il questionario istruttorio e stato inviato a 6576 enti locali (95 Province e 6481 Comuni) pari all'80,12% del totale degli
enti ed all'83,65% della popolazione nazionale. Il numero degli enti che hanno fornito risposte al questionario
istruttorio e di 5296, composta dal 78,50% delle Province e dal 64,34% dei Comuni ed e pari al 79,25 % del totale
degli enti cui e stato inviato il questionario. Il numero degli enti oggetto della presente indagine e stato di 5928, pari al
72,22% del totale di Comuni e Province ed al 77,41% della popolazione complessiva comunale.
19 Parte seconda, Capitolo I.
10
partecipati20 da 5.928 enti (Comuni e Province), costituiti da 3.787 società e 2.073
organismi diversi.
Il 64,62% (3.787) e rappresentato da organismi aventi forma giuridica societaria. Di
essi, il 43,17% (1.635) e formato da societa per azioni, il 37,02% (1.402) da societa a
responsabilita limitata, il 14,68% (556) da societa consortili ed il 5,12% (194) da societa
cooperative.
Il 35,38% (2.073) dei 5860 organismi partecipati ha forma giuridica diversa dalla
societaria. Di essi il 61,55% (1.276) e consorzio, il 14,18% e fondazione, il resto e
rappresentato da altri organismi (istituzioni, aziende speciali, aziende servizi alla persona,
ecc.).
Il 34,67% degli organismi partecipati si occupa di servizi pubblici locali, dato
composto da una percentuale del 10,26% che si occupa di ambiente-rifiuti, del 9,46% che si
occupa di servizio idrico, dell'8,24% che si occupa di trasporti, del 6,71% che si occupa di
energia e gas. Degli organismi partecipati che si occupano di servizi pubblici locali, il 44,39%
riveste la forma di societa per azioni, il 23,91% di s.r.l., il 17% di consorzio, il 3,33% di
societa consortile.
Il 65,33% degli organismi partecipati svolge attivita riconducibili ad altri servizi. Nei
vari settori individuati, la concentrazione maggiore si riscontra nel settore delle attivita
culturali sportive e sviluppo turistico, seguito dai servizi di supporto alle imprese, attivita
professionali scientifiche e tecniche, agricoltura silvicoltura e pesca, sanita e assistenza
sociale, farmacie. Degli organismi che si occupano di altri servizi, il 18,59% e rappresentato
da s.p.a., il 23,82% da s.r.l. il 22,07% da consorzi, il 12,82% da societa consortili. Il 7%
degli organismi che si occupano di altri servizi e rappresentato da fondazioni (comprese le
atipiche fondazioni di partecipazione).
Riguardo alla varieta delle attivita esercitate, si puo affermare che complessivamente,
l'opzione verso l'organismo multiservizio si va riducendo nel tempo. Con riferimento agli
organismi societari, se si introduce nell'analisi il risultato d'esercizio, si rileva che l'opzione
per il multiservizio premia in termini di performance, almeno in alcune aree territoriali (al
Nord ed, in qualche caso, al Centro).
Considerando il numero delle partecipazioni, nei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti
si concentra mediamente il 60% del totale delle partecipazioni, mentre il 36% e nella fascia
5000-100.000 abitanti ed il solo 2,8% nei Comuni con piu di 100.000 abitanti. Integrando
questa rilevazione, che risente ovviamente della maggiore concentrazione dei Comuni nelle
20 Come e stato evidenziato in premessa, l'indagine non ha riguardato la Val d'Aosta, dove non e istituita la sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, mentre la Sezione regionale della Lombardia non ha partecipato. La
mancanza di informazioni dovuta alla non disponibilita dei dati della Regione Lombardia e stata colmata facendo
riferimento alla banca dati Registro Imprese-Unioncamere 2008, nei limiti di quanto ivi contenuto.
11
fasce demografiche piu basse, con la considerazione del numero dei Comuni all'interno di
ogni classe demografica, si acquisiscono elementi significativi sotto il profilo dell'effettiva
propensione dei Comuni verso il fenomeno delle partecipazioni. Dalla rilevazione del valore
medio delle partecipazioni per singolo Comune, emerge che in quelli sotto i 5.000 abitanti il
numero medio delle partecipazioni e di 4, che sale a 5/6 nei Comuni da 5.000 a 100.000
abitanti ed a 21/22 sopra i 100.000 abitanti.
La rilevazione numerica riferita al triennio 2005/2007, caratterizzato dalla disponibilita
di un maggior numero di informazioni, porta ad evidenziare che il numero complessivo degli
organismi partecipati che compaiono in almeno uno degli esercizi del triennio e di 5.601. Di
questi, le societa partecipate dai Comuni sono 3361. Con riferimento alle nuove disposizioni
introdotte dalla manovra finanziaria per il 2010, una prima elaborazione dei dati acquisiti
consente di affermare che nel triennio 2005/2007 le società partecipate dai Comuni
con abitanti fino a 30.000 sono 2.584, quelle partecipate dai Comuni tra 30.000 e
50.000 sono 488, quelle partecipate dai Comuni superiori a 50.000 sono 930
(rispettivamente il 76,9%, il 14,5% ed il 27,7% delle 3361 societa rilevate nel triennio).
Con riferimento a ciascuno degli anni componenti il triennio21, si evidenzia nel 2005 la
presenza di 4.992 organismi partecipati e 27.602 partecipazioni, nel 2006 di 5.254 organismi
e 28.466 partecipazioni, nel 2007 di 5.485 organismi e 29.771 partecipazioni. L'incremento
rilevato nel 2007 rispetto ai dati 2005 e stato del 9,88% per gli organismi (5,25% nel 2006 e
4,40% nel 2007) e del 7,86% per le partecipazioni (3,13% nel 2006 e 4,58% nel 2007). Gli
organismi societari rilevati nell'istruttoria presentano un aumento dell'11,08% nel
2007 rispetto al 2005 (6,15% nel 2006 e 4,65% nel 2007).
Per quanto riguarda la rilevazione della forma giuridica, poco meno del 65% degli
organismi partecipati riveste forma societaria. Di queste, la societa per azioni e la piu
ricorrente, pur se con percentuali di incidenza sul totale societa in decremento nel tempo
(47% nel 2005, 45,05% nel 2006 e 43,63% nel 2007), a fronte di un'incidenza sempre
maggiore nel triennio di societa a responsabilita limitata (32,57%, 35,02%, 36,57%).
L'espansione del numero delle societa a responsabilita limitata puo in parte essere attribuita
a trasformazioni di societa per azioni che hanno subito riduzioni del capitale sociale sotto il
limite legale. Ma va anche evidenziato che la societa a responsabilita limitata presenta
caratteristiche di maggiore flessibilita che la rendono piu adatta alla partecipazione di un
socio pubblico che deve rispondere alla collettivita dell'andamento societario. Anche la
societa consortile rappresenta una percentuale interessante del totale degli organismi
societari (circa il 15%), la cui ragione potrebbe risiedere nel fatto che questa consente di
utilizzare uno strumento societario anche in settori caratterizzati dalla mancanza o non
21 Parte seconda, capitolo II.
12
prevalenza dello scopo di lucro (servizi di informazione, di supporto alle imprese, attivita
professionali).
L'analisi reddituale svolta nell'indagine ha considerato, nei limiti delle possibilita,
indicatori di reddito classici, pur non essendo questi del tutto sufficienti a misurare l'effettiva
performance delle societa partecipate. La redditivita misurata secondo il modello contabile
classico, infatti, non considera, laddove esistente, la capacita della societa di produrre valore
anche per soggetti estranei allo stretto assetto proprietario (la generalita degli utenti del
servizio) e, anche in presenza di risultati economici non soddisfacenti, di contribuire talvolta
a migliorare il benessere sociale e ad accrescere l'appeal territoriale. Inoltre, in presenza di
societa strumentali in cui il socio utilizza direttamente l'attivita aziendale, quest'ultimo valore
aggiunto non viene considerato dalla contabilita, i cui risultati non riescono a misurare il
totale delle utilita effettivamente acquisite dall'ente a fronte del totale del costo dei fattori
produttivi, che invece e integralmente considerato. Cio si verifica anche in tutti i casi in cui,
in presenza di servizi a tariffa, questa non copra i costi aziendali sostenuti. Qui, la
considerazione del solo risultato d'esercizio pone la societa in una (piu o meno) costante
situazione di perdita. Tenendo adeguatamente conto del peculiare impatto delle societa
partecipate sul tessuto sociale ed economico, sarebbe opportuno che, nella loro valutazione,
il concetto di efficienza potesse applicarsi con riferimento a costi standard affidabili e che tale
concetto fosse adeguatamente bilanciato da valutazioni di efficacia esterna, inglobando in
questa anche l'effettiva soddisfazione dell'utenza e l'integrale misurazione del ritorno
socioeconomico del servizio reso.
Pur nella consapevolezza di tale distonia, si e provveduto, laddove possibile, a rilevare
l'andamento gestionale societario con riferimento ad alcuni valori economico-patrimoniali22.
L'area di approfondimento e stata lo stock di 2541 societa partecipate sempre presenti nel
triennio 2005-2007. Di queste, 2196 (86,4% dello stock) hanno patrimonio netto (PN)
sempre positivo, 280 (11%) hanno PN erratico e 65 (2,5%) hanno PN sempre negativo.
L'analisi e stata ulteriormente condotta in tre distinte situazioni con differenti gradi di
criticita: societa che nel triennio 2005/2007 presentano PN sempre positivo variamente
correlato al risultato d'esercizio ed al risultato operativo, societa con risultato d'esercizio
negativo nel triennio, societa con risultato d'esercizio e patrimonio netto entrambi negativi.
L'area di maggiore criticita espone 568 società sempre in perdita (cioe con
risultato d'esercizio negativo), corrispondenti al 22,35% delle 2541 societa ricorrenti nel
triennio. Il rapporto tra societa, costruito per singola forma giuridica, mette in evidenza che
la percentuale piu alta delle societa costantemente in perdita e nelle societa a responsabilita
limitata (25,61%), seguite dalle societa consortili (21,97%). Per quanto riguarda le societa a
22 Parte seconda, Capitolo III.
13
responsabilita limitata, il dato conferma che talvolta la societa a responsabilita limitata
costituisce l'esito di trasformazioni di societa per azioni in forte crisi aziendale scese sotto il
limite legale del capitale sociale. Questi fenomeni avvengono, il piu delle volte, in settori
connotati da elevati costi fissi incomprimibili o da sistemi tariffati non sufficienti a coprire i
costi d'esercizio dove le perdite societarie tendono a permanere nel tempo.
Invece, la frequenza delle reiterate perdite in presenza di societa consortili potrebbe
derivare dal loro operare in settori no profit dove, pertanto, la chiusura in perdita del
risultato d'esercizio assume rilevanza prevalentemente contabile piuttosto che gestionale.
L'area di attivita prevalente e quella dei servizi diversi dai servizi pubblici locali, in cui
e presente il 63,32% delle societa sempre in perdita. Il settore che espone la percentuale piu
elevata di perdite reiterate e quello delle attivita culturali sportive e di sviluppo turistico,
seguito dai servizi di supporto alle imprese.
Nell'area dei servizi pubblici locali, dove si concentra il 37,68% delle societa
costantemente in perdita nel triennio, e il settore dei trasporti (seguito da ambiente-rifiuti)
che espone la percentuale piu elevata delle societa in perdita: a) rispetto al totale delle
societa dell'area (50,47%), b) rispetto al totale delle societa in perdita (19%), c) rispetto al
totale delle societa operanti nello stesso settore trasporti (32,83%). Nel settore dei trasporti,
che rappresenta una consolidata area di crisi, devono trovare conciliazione opposte esigenze:
da un lato, il "servizio universale", per essere erogato a tutti e senza soluzione di continuita,
dovrebbe reggersi su tariffe che garantiscano la copertura dei costi, dall'altro, la
determinazione delle tariffe non puo essere di livello tale da limitare la piena accessibilita ad
un "servizio universale". Di fatto, nel bilanciamento di tali esigenze e sempre la seconda a
prevalere, anche per la presenza di costi fissi incomprimibili che per gran parte esulano dalla
disponibilita del soggetto erogatore (es. costo del personale). Di conseguenza, la gestione
produce reiterate perdite, cui deve far fronte l'ente socio o nella forma dei contributi in conto
esercizio o del ripiano perdite.
A livello regionale, al di la dei valori assoluti, la percentuale piu alta di societa
costantemente in perdita nel triennio si riscontra in Basilicata (40% delle societa sempre
presenti in Regione), seguita dal Molise (39,13%), Sardegna (38,60%), Puglia, Trentino
A.A., Sicilia. La meno rilevante si riscontra nelle Marche (14,38%), seguita da Abruzzo e
Friuli V.G.
Con riferimento al totale delle societa rilevate in ciascuno degli anni del triennio, la
percentuale delle perdite appare elevata, pur se in lieve decremento nel tempo: 43,67
nel 2005, 40,59% nel 2006, 38,92% nel 2007. La tendenza che emerge e quella di
riportare le perdite a nuovo, posto che, mediamente, soltanto nel 38% dei casi le perdite
sono state ripianate.
14
Tra le aree di attivita, e quella dei servizi diversi da quelli pubblici locali che evidenzia
le percentuali piu alte di societa in perdita, pur se decrescenti nel triennio (46,83% nel 2005,
43,05% nel 2006 e 39,89% nel 2007). Il settore dei servizi pubblici locali presenta
percentuali complessive di perdita leggermente piu basse delle precedenti nel triennio
(38,69% nel 2005, 36,95% nel 2006 e 37,63% nel 2007).
3) L'analisi dell'allocazione in bilancio delle voci di entrata e di spesa correlate alle
partecipazioni in organismi23 delinea un generale quadro di difformita, piu o meno accentuata
a seconda che si tratti di entrata o di spesa ed a seconda delle singole voci che le
compongono.
Per quanto attiene all'entrata, coerente con quanto previsto dal DPR 194/1996 e
apparsa la prevalente allocazione degli utili, pur se e anche frequente l'allocazione in
categorie residuali. Decisamente ampia e la varieta di allocazione delle altre risorse
provenienti dagli organismi partecipati diverse dagli utili, che se da un lato dimostra la
multiformita che possono assumere i flussi finanziari verso l'ente partecipante, dall'altro non
consente certo di quantificarne le dimensioni dalla semplice lettura del bilancio.
Riguardo alla spesa, la prima osservazione attiene alla diffusa allocazione di quella
per ripiano perdite nel titolo II - spesa in conto capitale - (quasi il 25%) contrariamente a
quanto da sempre affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che ne ha sempre
evidenziato il carattere di spesa corrente. Peraltro, anche quando l'allocazione e
correttamente avvenuta nel titolo I - spesa corrente -, l'intervento di riferimento e stato,
nella maggioranza dei casi il quinto (trasferimenti) e non l'ottavo (oneri straordinari), come
invece indicato nei Principi contabili per gli enti locali. Il fenomeno e ancora piu diffuso
riguardo alla spesa di ricapitalizzazione per ripiano perdite, appostata nel titolo II nel 70%
dei casi, allocazione che, talvolta, ha determinato specifiche pronunce di irregolarita contabile
da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, trattandosi di spesa non destinata a
forme di investimento che, soprattutto, non puo essere coperta facendo ricorso
all'indebitamento.
L'allocazione della spesa per corrispettivi e stata correttamente appostata in netta
prevalenza nel titolo I, pur se l'intervento di riferimento avrebbe dovuto essere il terzo
(prestazione di servizi) e non il quinto (trasferimenti).
4) L'analisi dei flussi finanziari e stata effettuata facendo ricorso ai conti consuntivi
degli enti locali per la gestione di competenza ed alla banca dati SIOPE per la gestione di
cassa24.
23 Parte seconda, Capitolo IV.
24 Parte terza, Cap. I.
15
Utilizzando i dati SIOPE (Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti
Locali), si e proceduto a rilevare, per tutti i Comuni e le Province, la gestione di cassa (incassi
e pagamenti) delle voci di entrata e di spesa piu significative, sotto i profili che qui rilevano,
con riferimento al triennio 2007/2009.
Con riferimento ai Comuni, la tipologia di entrata, tra quelle considerate nell'analisi,
che presenta l'incidenza piu elevata sul titolo corrispondente e rappresentata dagli utili. Nel
2007, il tasso complessivo di incidenza sul titolo III e pari al 4,20%, nel 2008, e pari al
5,74%, mentre nel 2009, e pari al 5,13%.
La tipologia di entrata che presenta, dopo gli utili, l'incidenza maggiore sul titolo
corrispondente e rappresentata dai trasferimenti di capitale e riscossione di crediti da aziende
di pubblici servizi.
Invece, il tasso di incidenza complessivo delle voci di spesa qui rilevate sul totale della
spesa corrente ammonta al 12,81% nel 2007, al 12,89% nel 2008 ed al 13,27% nel 2009,
con percentuali maggiori nell'area meridionale (18,33% nel 2007, 18,72% nel 2008 e
19,33% nel 2009).
La voce, tra quelle considerate, maggiormente incidente sul totale del titolo I (spesa
corrente) e rappresentata dalla spesa per prestazione di servizi che qui aggrega soltanto la
spesa per contratti di servizio per trasporto, smaltimento rifiuti, riscossione tributi, altri
contratti di servizio. Questo aggregato di spesa incide sul titolo I nel 2007 per l'11,01%, nel
2008 per l'11,04%, nel 2009 per l'11,64%. La tipologia di spesa piu rilevante e quella per
contratti di servizio per smaltimento rifiuti, che nel 2007 incide sul titolo I per l'8,67%, nel
2008 per l'8,60%, nel 2009 per l'8,56%. L'area territoriale che espone sempre la maggiore
incidenza e quella meridionale (in Puglia l'incidenza media sfiora il 18%, in Campania supera
il 15,50%, in Abruzzo supera l'11%, in Basilicata il 10%), a cui segue quella nord-occidentale
(Piemonte e Lombardia superano il 9%) e quella insulare (in Sardegna il tasso supera il
12%). Anche l'incidenza della spesa per contratti di servizio per trasporti appare significativa,
con un'incidenza media complessiva dell'1,74% nel 2007, dell'1,94% nel 2008 e del 2,57%
nel 2009.
L'aggregato di spesa che presenta complessivamente il tasso di incidenza maggiore
sulla spesa in conto capitale (titolo II) e rappresentato dalle partecipazioni azionarie e dai
conferimenti di capitale che complessivamente arriva a pesare mediamente sul titolo quasi il
2,5%. L'area territoriale che presenta il tasso complessivo piu rilevante e il Centro ed il Sud.
Altro aggregato complessivamente significativo e rappresentato dalla concessione di
crediti ad aziende di pubblici servizi e concessione di crediti ad altre imprese che
complessivamente arriva a superare il 2% del titolo II.
16
Anche i trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi presentano tassi
di incidenza complessivamente degne di rilievo.
Con riferimento alle Province, relativamente all'analisi dell'entrata, la voce utili
incide sul totale del titolo III dell'entrata per il 3,30% nel 2007, per il 3,62% nel 2008 e per il
2,62% nel 2009.
Le altre voci di entrata, presenti in un numero limitato di Province, non incidono mai
sul corrispondente titolo in misura superiore all'1%.
Riguardo alle qui rilevate di voci di spesa corrente, l'incidenza complessiva delle
stesse sul titolo I e crescente ed ammonta nel 2007 al 15,89%, nel 2008 al 15,94%, nel
2009 al 17,09%.
Come per i Comuni, la voce maggiormente incidente sul totale del titolo I e
rappresentata dalla spesa per prestazione di servizi. Questo aggregato di spesa,
complessivamente considerato, incide sul titolo I (spesa corrente) nel 2007 per l'11,49%, nel
2008 per l'11,89%, nel 2009 per il 12,50%. In effetti, e soltanto la spesa per contratti di
servizio per trasporto che rileva, superando, da sola mediamente l'11-12% di incidenza sul
totale del titolo I.
Riguardo alle voci di spesa in conto capitale, l'incidenza complessiva delle voci qui
rilevate sul titolo II e decrescente e varia dal 9,97% nel 2007, al 6,63% nel 2008, al 5,67%
nel 2009.
17
PARTE PRIMA
Partecipazioni in organismi da parte di Comuni e Province:
evoluzione del quadro di riferimento
Cap. I Le società a partecipazione pubblica locale. Innovazioni
normative e giurisprudenziali
Si e gia ampiamente rilevato come la presente analisi, pur se con caratteristiche
proprie, si ponga comunque in una logica di continuita rispetto alla precedente relazione
approvata con Deliberazione Sezione delle Autonomie n.13/2008, in ragione di cui ci si
limitera in questa sede ad alcune considerazioni relative alla piu recente e significativa
evoluzione della normativa, della giurisprudenza comunitaria e amministrativa nazionale
e delle pronunce della Corte dei conti adottate nell'esercizio dell'attivita consultiva e del
controllo di cui all'art.1, commi 166 e ss. della legge finanziaria 2006.
Il lungo dibattito dottrinario e giurisprudenziale in ordine alla qualificazione
giuridica e collocazione sistematica delle societa pubbliche all'interno dell'ordinamento
giuridico, ha portato ad accogliere, anche in ambito nazionale, l'orientamento
sostanzialista affermato in sede europea, che nel caso di specie prescinde da
classificazioni specifiche, ma che da rilievo ad alcuni elementi di fatto, quali il carattere
generale dell'interesse realizzato, l'utilizzo di denaro pubblico, la sottoposizione a
particolari forme di controllo. Si e gia detto che non puo ritenersi l'esistenza di uno
statuto speciale applicabile alle societa a partecipazione pubblica25, che abbia una
specifica connotazione pubblicistica la quale in qualche modo recepisca la posizione
particolare che tali societa occupano nel tessuto ordinamentale giuridico, economico e
sociale26. Tale affermazione non e controvertibile per quanto concerne il profilo genetico,
ma va sicuramente integrata e rettificata ove si guardi all'aspetto strutturale e funzionale
delle societa pubbliche ed, in particolare, delle societa pubbliche partecipate da enti
locali. Il legislatore, infatti, tenuto conto delle complesse problematiche insorte in ordine
alla posizione di dette societa nel mercato, ai loro rapporti con i soci pubblici, all'ambito e
alla natura dell'attivita esercitata, all'eludibilita delle norme di carattere generale dettate
ai fini del contenimento dei costi, ha operato numerose incursioni normative in materia,
le quali, disciplinando in maniera peculiare determinati aspetti attinenti alla materia delle
partecipazioni societarie pubbliche (soprattutto locali), hanno attribuito al settore indubbi
25 Le problematiche attinenti agli artt. 2449 e 2450 c.c. sono state trattate nella precedente Relazione.
26 Le societa a partecipazione pubblica, infatti, sono sottoposte alla comune disciplina privatistica societaria e
mantengono, almeno sotto il profilo formale, natura di soggetti privati in forza di un contratto avente una causa tipica
(art.2247 c.c.).
18
elementi di specialita. E tale specialita e tanto piu evidente quanto piu forte e la difficolta
di rendere compatibili i modelli societari adottati soprattutto dagli enti locali, non solo con
le societa di diritto comune ma anche con le regole dettate a livello europeo27.
I.1 Art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4
agosto 2006, n.248. Le società strumentali
Tra le prime e piu forti preoccupazioni del legislatore, c'e stata quella di
preservare la concorrenza e il mercato dal rischio di alterazioni e di assicurare la parita
degli operatori nel territorio nazionale, in presenza di societa interamente pubbliche o
miste, costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali28 non per
l'esercizio dell'attivita di impresa, bensi per lo svolgimento di attivita strumentale all'ente
od amministrativa (con esclusione dei servizi pubblici locali29 e dei servizi e centrali di
committenza30), in una posizione che, per la stretta contiguita con l'ente pubblico
costituente, partecipante o affidante, puo comportare la fruizione di vantaggi di vario
genere. A prescindere dalle modalita di affidamento di cui in questa sede il legislatore
non si occupa, a decorrere dal 4 gennaio 2010, le societa previste dalla norma devono
avere un oggetto sociale esclusivo, nel senso non che siano da ritenersi vietate le societa
multiutilities31, ma che le attivita devono essere rivolte esclusivamente a favore degli enti
costituenti o partecipanti o affidanti32. Dette societa, inoltre, possono operare in ambito
nazionale soltanto con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e non possono, quindi,
svolgere alcuna attivita (d'impresa o non) con altri soggetti, ne partecipare ad altre
societa o enti aventi sede nel territorio nazionale (art.13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,
27 Delle norme che di seguito si andranno sinteticamente a commentare, le piu significative in termini di impatto
sull'organizzazione e gestione degli enti locali hanno costituito, fin dalla loro emanazione, oggetto di specifiche
richieste da parte della Corte dei conti, formulate all'interno dei questionari inviati ai Collegi dei revisori degli enti
locali, previsti dall'art.1, commi 166 e ss. della legge finanziaria 2006. Cio al fine, soprattutto, di stimolarne
l'applicazione entro i termini specificamente previsti dal legislatore, seppure piu volte modificati.
28 La locuzione e stata intesa (parere Consiglio di Stato n.322/2007, TAR Toscana n.417/2009) in senso ampio, cioe
riferita a tutte le amministrazioni che perseguono il soddisfacimento di interessi pubblici locali, essendo l'ambito
spaziale locale che rende operativa la norma. Pertanto, nelle preclusioni previste ricadono non soltanto gli enti locali
territoriali e le amministrazioni regionali, ma anche le Camere di commercio e le unioni tra di esse, nonche gli altri
enti pubblici operanti a livello esclusivamente locale o regionale.
29 Il punto sull'inapplicabilita della norma a societa di servizi pubblici e fatto dal Consiglio di Stato nella sentenza
n.215/2009.
30 Si tratta di amministrazioni aggiudicatrici che acquistano forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici, o aggiudicano appalti pubblici o concludono accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad altre
amministrazioni aggiudicatrici. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo
ricorso ad una centrale di committenza sono considerate in linea con la direttiva n.18/2004 a condizione che detta
centrale l'abbia rispettata.
31 Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n.1/2008.
32 Pertanto, laddove l'affidamento fosse diretto, il requisito della "prevalenza" andra sostituito da quello della
"esclusivita", fermo restando il rispetto degli altri requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario e nazionale (una
disamina della problematica relativa all'affidamento in house e contenuta nella relazione della Sezione delle
Autonomie del 2008)
19
convertito in legge 4 agosto 2006, n.248)33. Non e negata ne limitata la liberta d'iniziativa
economica degli enti territoriali e locali, ma e imposto loro di esercitarla distintamente
dalle proprie funzioni amministrative, per non beneficiare dei privilegi dei quali possono
godere in quanto pubbliche amministrazioni, rimediando cosi a una frequente
commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza (Corte
Costituzionale n.326/2008).
Sotto il profilo soggettivo, si e inizialmente escluso che i vincoli imposti da tale
norma operassero sulla capacita di agire della sola societa direttamente partecipata e che
quindi fossero eludibili attraverso una societa indirettamente partecipata: ne e stata,
pertanto, ritenuta l'operativita anche nei confronti di societa di secondo grado (TAR Sicilia
n.2598/2009) e di terzo grado34 (Autorita vigilanza contratti pubblici n.135/2007 e
1n.28/2009, Consiglio di Stato n.4829/2008)35. Di recente, pero, nel richiamare la
necessita che della norma in questione, dato il carattere eccezionale, si dia una stretta
interpretazione che non vada oltre i casi esplicitamente previsti (Consiglio di Stato n.
4346/2009), e stato sostenuto che "il richiamo del legislatore al capitale sociale ed alla
figura della costituzione e della partecipazione evoca la necessita che l'ente locale sia
socio, come tale titolare di una partecipazione al capitale sociale" (TAR Lazio n. 36/2010)
"e solo la specifica missione strumentale della societa rispetto all'ente che l'ha costituita
ovvero la partecipa a giustificare il divieto legislativo di operare per altri soggetti pubblici
o privati, al fine di non godere della posizione privilegiata sul mercato, determinata
proprio dalla predetta strumentalita, ritenuta dal legislatore fonte di alterazione o di
distorsione della concorrenza e del mercato e di violazione del principio di parita degli
33 Si ricorda che l'art.13, commi 1 e 2, del d.l. 223/2006, cosi come successivamente integrato e modificato, cosi
recita: "1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita degli
operatori nel territorio nazionale, le societa, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita di tali enti in
funzione della loro attivita, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di
committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di
funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non
possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne in affidamento diretto ne con gara, e non
possono partecipare ad altre societa o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le societa che svolgono l'attivita di
intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono
escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa o enti . 2. Le societa di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale
esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1." L'art.48 della legge 23 luglio 2009, n.99
ha eliminato l'obbligo di operare "esclusivamente" con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti ed ha introdotto
nella disposizione in argomento la limitazione al territorio nazionale dei vincoli previsti dall'art. 13. Pertanto, deve
ritenersi che le societa destinatarie della norma possano acquisire ed esercitare una piena vocazione commerciale al
di fuori dei confini nazionali, non sussistendo il rischio di alterazioni concorrenziali correlato al particolare rapporto
con l'ente territoriale.
34 Con cio intendendosi societa che non costituite direttamente da amministrazioni pubbliche.
35 Invero, tale interpretazione non e unanimemente condivisa dalla giurisprudenza amministrativa (vedi in senso
contrario TAR Liguria n.39/2009), ne appare coerente con il terzo comma dell'art. 13 in questione laddove viene
assicurata l'effettivita del divieto anche attraverso la regolare cessione a terzi dell'attivita non consentita ovvero lo
scorporo di essa, anche costituendo una separata societa.
20
operatori" (Consiglio di Stato n. 1282/2010). Peraltro, il problema dell'applicazione della
norma alle societa indirette si sarebbe posto soltanto in regime transitorio, visto
l'espresso divieto delle societa strumentali di partecipare ad altre societa od enti aventi
sede nel territorio nazionale.
Sotto il profilo oggettivo, la lacuna normativa relativa alla mancanza di
indicazioni precise circa i caratteri distintivi dell'attivita strumentale, che avrebbe potuto
connotare la disposizione in argomento di basso contenuto imperativo, e stata colmata
dalla giurisprudenza amministrativa che ha affermato che possono definirsi strumentali
all'attivita degli enti pubblici in funzione della loro attivita, tutti quei beni e servizi erogati
da societa a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede
al perseguimento dei propri fini istituzionali36. Le societa strumentali sono, quindi,
strutture costituite per svolgere attivita e servizi rivolti essenzialmente alla stazione
appaltante e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi
pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze
generali della collettivita, anche se occasionalmente fruiti dall'ente locale (Consiglio di
Stato n.1600/2008, n.3766/2009, TAR Liguria n. 3989/2009). Particolarmente
interessante risulta l'apporto fornito dall'Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato
nell'individuazione specifica di alcuni casi di servizio strumentale in sede di emanazione
del parere previsto nella versione originaria dell'art.23-bis del d.l.112/2008.37
Con riferimento alla produzione di beni o servizi strumentali all'attivita dell'ente
locale o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, e stata, pertanto,
creata in ambito nazionale la societa partecipata c.d."monocliente" ad oggetto sociale
esclusivo (concetto che, come si vedra in seguito, il comma 9 dell'art.23-bis del
d.l.112/2008 ha ripreso, estendendolo sostanzialmente anche alle societa che gestiscono
servizi pubblici locali in virtu di affidamento diretto o di procedure non ad evidenza
pubblica o in forma di societa mista con affidamento diretto del servizio). La chiusura
totale nei confronti del mercato interno (non richiesta in termini cosi rigidi in sede
36 Con valenza meramente esemplificativa, si segnala l'elencazione dei "servizi a favore della Pubblica amministrazione"
rilevabile nel Rapporto sullo stato del processo di esternalizzazione elle funzioni e dei servizi nei Comuni, elaborato
da Extra-Ancitel: pulizie interne, manutenzione verde pubblico, illuminazione pubblica, manutenzione strade,
manutenzione edifici, progettazione lavori pubblici, direzione lavori pubblici, formazione del personale, edilizia
residenziale pubblica costruzione e gestione, servizio legale/contenzioso, vigilanza e sicurezza del patrimonio
comunale, gestione entrate tributarie, allestimento mostre e impianti di pubblico spettacolo, informatica,
riproduzione stampati, gestione sito web, progettazione urbanistica.
37 In particolare, e stato deliberato il non luogo a provvedere per la presenza di servizi strumentali all'amministrazione
non riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in caso di ristrutturazione di aree
sportive, gestione e riscossione tariffe, organizzazione di attivita e iniziative volte alla promozione e alla
valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di riferimento, gestione del campo da golf di
proprieta comunale, gestione, valorizzazione e fruizione dell'area archeologica, gestione dell'ippodromo, gestione
dei locali della palestra di proprieta comunale, gestione del verde urbano.
21
comunitaria neanche con riferimento alle societa in house38), se da un lato esclude che
operativamente entrino in gioco interessi concorrenziali, dall'altro crea non poche
difficolta ad individuare la soglia della compatibilita tra questo modello "societario" e la
societa di capitali di diritto comune. Appare, infatti, difficile conciliare quest'ultima,
tipicamente creata per l'esercizio di un'attivita economica allo scopo di conseguire una
remunerazione del capitale investito per cui, quindi, l'apertura al mercato e condizione
ontologica, con un organismo societario strutturalmente chiuso agli utili e al mercato.
I.2 Art.1, commi 718 e ss. legge finanziaria 2007 e art.6, commi 5,
6 e 19, del d.l. 31 maggio 2010, n.78. Limiti remunerativi e
numerici ai consigli d'amministrazione. Limiti per le società in
perdita
Ne d'altra parte aiuta a superare le difficolta di collocazione sistematica di dette
societa ritenere esse stesse ordinarie societa di capitali in cui convivono la disciplina
pubblicistica, che regola il socio pubblico, e quella privatistica, che regola il
funzionamento societario, e cio in considerazione degli interventi normativi che hanno
inciso direttamente anche sul profilo funzionale. L'obiettivo del contenimento dei costi ha,
infatti, determinato il legislatore a dettare disposizioni destinate alle specifiche societa a
partecipazione totale e mista di enti locali ed alle loro controllate39, disponendo limiti
precisi alla remunerabilita dell'incarico40, al compenso del presidente e dei componenti del
consiglio di amministrazione ed al numero complessivo di questi ultimi (art.1, comma
718 e ss. legge finanziaria per il 2007)41. Inoltre, con recentissima disposizione contenuta
nella manovra finanziaria per il 2010, riferita alla totalita delle pubbliche amministrazioni
(art.6, comma 6, del d.l. 31 maggio 2010), il compenso dei componenti del consiglio
d'amministrazione e del collegio sindacale delle societa non quotate inserite nel conto
38 Invero, la chiusura al mercato e stata successivamente e nella sostanza estesa dalla normativa nazionale a seguito
della novella dell'art.23-bis del d.l. 112/2008, anche alle societa in house, come meglio si vedra piu avanti.
39 Rispondendo a logiche non sempre immediatamente percepibili, regole parzialmente diverse sono dettate per le
societa partecipate da amministrazioni statali, peraltro oggetto di recente revisione normativa come chiarito in nota
42.
40 E stato di recente riaffermato il divieto di remunerazione in caso di assunzione della carica di componente di
consiglio di amministrazione di societa da parte di amministratore pubblico (Delibera Sez. reg. Emilia
Romagna n.25/2010). E stata, invece, risolta positivamente la problematica inerente l'autonoma
remunerabilita dell'incarico di amministratore di societa in house svolto da funzionario in servizio presso
l'ente costitutore in quanto, se l'incarico di amministratore di societa partecipata che opera in house non
rientra fra gli ordinari compiti d'ufficio del soggetto che viene designato come amministratore, non vi sono
ragioni per escludere che l'assemblea possa attribuire uno specifico compenso anche all'amministratore che
sia funzionario dell'ente, tenuto conto, da un lato, che l'incarico deve essere autorizzato dall'ente e, dall'altro,
che l'attivita di amministratore di societa di capitali richiede l'utilizzo di energie specifiche che devono essere
remunerate ai sensi dell'art. 2389 c.c. (Delibera Sez. reg. Lombardia n.228/2010).
41 Il limite numerico previsto dal legislatore (comma 729) per i componenti dei consigli di amministrazione delle societa
miste designati dai soci pubblici non si applica ai componenti designati dai soci subentranti, individuati a seguito di
gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, ancorche siano societa partecipate interamente da enti
pubblici (Delibera Sez. reg. Lombardia n.20/2009).
22
economico consolidato della pubblica amministrazione e delle societa non quotate
possedute in misura totalitaria dalle stesse amministrazioni e ridotto del 10%.
L'introduzione attraverso norme imperative di limiti precisi all'autonomia societaria ha
fatto sorgere la necessita di giungere ad un'interpretazione che facesse sistema con la
norma di matrice codicistica (art.2389 c.c.) la quale non prevede alcun limite ai compensi
in questione, mentre differenzia il compenso che puo essere riconosciuto ai componenti
del Consiglio di amministrazione da quello che puo essere attribuito agli amministratori ai
quali siano conferite particolari deleghe operative. La Corte dei conti e partita dalla
considerazione che il legislatore conserva la possibilita, ove ricorrano esigenze
organizzative o di finanza pubblica, di introdurre deroghe e limitazioni ai poteri ed ai
diritti che la norma del diritto societario riconosce genericamente agli azionisti ed agli
amministratori di una particolare tipologia di societa, quali sono quelle a partecipazione
pubblica locale, e nel rilevare l'intenzione del legislatore di differenziare la disciplina delle
societa pubbliche statali da quelle locali42, ha adottato un'interpretazione restrittiva,
stabilendo che il limite onnicomprensivo previsto dal comma 725 includa tutte le forme di
retribuzione, compresa quella dell'amministratore delegato (Delibera Sez. reg. Lombardia
n.220/2008). E cio, pur ritenendo coerente con la ratio della norma l'ipotesi di compensi
calcolati in osservanza dei suddetti limiti per tutti gli amministratori, inclusi quelle
investiti di particolari cariche, ma poi erogati, individualmente, in misura differenziata, sia
inferiore che superiore agli stessi limiti posti dalla legge (Delibera Sez. reg. Piemonte
n.29/2009), ferma restando la necessita che il compenso variabile, collegato alla
produzione di utili43, venga quantificato secondo le norme di legge.
Le problematiche correlate all'applicabilita in corso di mandato della disciplina
speciale finalizzata alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi sociali delle
societa controllate, direttamente o indirettamente da un singolo ente locale, a fronte
della regola codicistica che prevede la revocabilita in ogni tempo degli amministratori,
salvo il diritto al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa (art. 2383 c.c.)
sono state risolte dal legislatore il quale ha recentemente previsto (art.17, commi 22-bis
e 22-ter del d.l. 1 luglio 2009 n.78, convertito in legge 3 agosto 2009 n.102) che, in
detta fattispecie, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli
organismi di vigilanza in carica puo essere disposta a seguito di delibera assembleare
finalizzata al contenimento dei costi, senza che cio integri gli estremi della giusta causa
42 Sullo specifico punto, il legislatore ha di recente previsto esplicitamente la delegabilita e la distinta remunerabilita delle
materie delegabili al presidente e all'amministratore delegato nelle societa non quotate direttamente o indirettamente
controllate dallo Stato (art.19, comma 7 e ss. del d.l. 1 luglio 2009 n.78, convertito in legge 3 agosto 2009 n.102).
43 Sulle modalita di quantificazione del compenso aggiuntivo si e pronunciata la Sez. Lombardia con Delibera n.
334/2009.
23
ex art. 2383 c.c. e senza, quindi, dare luogo al risarcimento del danno E cio, modificando
ope legis il diverso orientamento precedentemente espresso sul punto dalla Corte dei
conti nell'esercizio dell'attivita consultiva (Delibera Sez. reg. Lombardia n.40/200844)
Un recentissimo intervento normativo (art.71 della legge 18 giugno 2009 n.69)
ha fornito l'interpretazione autentica di quanto previsto dal comma 734 dell'art.1 della
legge finanziaria 2007, stabilendo condizioni piu flessibili che nel passato all'ineleggibilita
di amministratori di organismi partecipati, legata non piu all'aver chiuso in perdita un
triennio consecutivo nel precedente quinquennio, bensi al progressivo peggioramento dei
conti registrato per tre esercizi consecutivi nei cinque anni precedenti, per ragioni riferibili
a non necessitate scelte gestionali. In tal modo, distinguendo tra scelte gestionali
discrezionali e attivita in qualche modo condizionata dalla struttura stessa dei conti
aziendali, non si viene piu ad attribuire valore negativo a ripetute chiusure in perdita per
importi comunque in riduzione nel tempo, mentre, diversamente, si riconoscono effetti
negativi a gestioni positive ma con margini di utile via via piu esigui. Ma, al di la
dell'ineleggibilita degli amministratori di societa partecipate, il legislatore e di recente
intervenuto normativamente nella specifica gestione delle societa pubbliche, in termini
generali, manifestando un significativo e, sotto alcuni aspetti, inedito interesse per
l'efficientamento delle stesse. Ha, infatti, previsto, nell'art.6, comma 19 del d.l. 31
maggio 2010, n.78, il divieto per le amministrazioni inserite nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche redatto annualmente dall'ISTAT di effettuare aumenti di
capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne di rilasciare garanzie a favore
di societa partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi,
perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di
perdite anche infrannuali. Eccezioni sono previste in presenza delle situazioni di
particolare criticita previste dall'art.2447 c.c., di svolgimento di servizi di pubblico
interesse o di realizzazione di investimenti. Va rilevato che, al fine di salvaguardare la
continuita dei servizi di pubblico interesse, a fronte di grave pericolo per la sicurezza
pubblica si puo procedere ad autorizzare gli interventi in questione, con decreto soggetto
a registrazione della Corte dei conti.
In sede regionale, la Corte dei conti ha acquisito notizie circa l'applicazione delle
disposizioni in argomento attraverso specifiche richieste contenute nei questionari ex
art.1, comma 166 e ss. della legge finanziaria per il 2006. In alcune Regioni si e dato atto
di una diffusa conformita a dette disposizioni (Toscana, Calabria), pur riscontrandosi
44 Con tale pronuncia la Sezione, con argomentazioni coerenti con la specifica disciplina prevista per le societa pubbliche
statali (art.3, comma 13 legge finanziaria 2008), aveva ritenuto, invece, che la semplice riduzione della spesa della
societa non potesse costituire di per se una giusta causa di revoca anzi tempo degli amministratori ai sensi dell'art.
2383 c.c.
24
ipotesi di mancata applicazione in riferimento alle quali e stata raccomandata l'adozione
di tempestivi provvedimenti, a pena di accertamento delle relative responsabilita nelle
sedi competenti (Delibera Sez. reg. Toscana n.25/2009). La constatazione della mancata
attuazione della normativa in argomento ha determinato il richiamo all'obbligo dell'ente
locale ad esperire i necessari relativi controlli e l'invito al collegio dei revisori dei conti "a
una puntuale attuazione dei "Principi di revisione e comportamento dell'Organo di
revisione degli Enti Locali", approvati dall'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti,
punto 5.8 in materia di Vigilanza sulle Istituzioni, Aziende, Consorzi e Societa controllate,
anche con riferimento al disposto dell'articolo 239, lettera c, TUEL" (Delibera Sez. reg.
Emilia Romagna n.357/2009). E stata, inoltre, rilevata la necessita di applicare le
disposizioni di riduzione del numero degli amministratori anche in caso di adozione del
sistema dualistico, trattandosi di limitazione numerica che opera congiuntamente in
relazione ai due organi (Delibera Sez. reg. n.Lombardia n.245/2009).
I.3 Art.3, commi 27 e ss. della legge finanziaria 2008. Rispetto
dell'inerenza alla missione istituzionale dell'ente e produzione
di servizi di interesse generale
La dichiarata e perdurante preoccupazione che lo schema societario possa
essere utilizzato per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e del mercato,
nonche quella di evitare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dello
strumento imprenditoriale in settori estranei alle proprie missioni istituzionali, ha
determinato il legislatore ad emanare nel 2008 (e successivamente a modificare e
integrare) disposizioni ancora piu incisive rispetto a quelle emanate nel 2006, perche di
portata generale in quanto vincolanti tutte le pubbliche amministrazioni ed aventi ad
oggetto la previsione di limiti Comuni alla costituzione di societa ed all'assunzione di
partecipazioni. Pur agendo, stavolta, sulla capacita di agire delle pubbliche
amministrazioni e non delle societa partecipate, e indubbio che dalle norme in
argomento rimbalzino forti connotati di species sulla disciplina delle societa pubbliche. In
particolare, con il comma 27 dell'art.3 della legge finanziaria 2008, il legislatore ha
circoscritto l'oggetto di tutte le societa pubbliche direttamente partecipate alla missione
dell'ente, prevedendo la legittimita soltanto di quelle che producono beni e servizi
strettamente necessari al perseguimento delle finalita istituzionali, facendo sempre salva
la costituzione e l'assunzione di partecipazioni in societa che producono servizi di
interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici ex art.3, comma 25, d.lgs. 166/2003, con il vincolo dei livelli di
25
competenza. Il comma 28 ha inoltre rimesso alla delibera dell'organo competente
l'autorizzazione all'assunzione e mantenimento delle partecipazioni, da motivarsi in
ordine alla sussistenza dei requisiti di legge e da inviare alla sezione competente della
Corte di conti, mentre il comma 29 ha previsto il termine di trentasei mesi (31 dicembre
2010) per la cessione a terzi delle societa e delle partecipazioni vietate45.
Per quanto riguarda le societa partecipate da enti locali, un primo ordine di
problemi di carattere sistematico e operativo attiene alla compatibilita del citato comma
27 con l'art.13 del d.l.223 del 2006 sopra commentato. La Corte dei conti non ha
riscontrato difficolta applicative, tenuto conto che il citato art.13 riduce ex lege la
capacita di agire delle (sole) societa strumentali partecipate dalle (sole) amministrazioni
regionali e locali vincolandone indefettibilmente la libera attivita commerciale e assume,
quindi, effetti diretti sulle dinamiche societarie e sul loro ambito operativo. Il
sopravvenuto comma 27 adotta un approccio diverso e va oltre, ponendo limiti alla
capacita di agire di tutte le pubbliche amministrazioni, le quali possono costituire societa
o assumere partecipazioni nelle sole societa aventi lo specifico oggetto compiutamente
individuato dalla norma. Pertanto, pur inserendosi nel medesimo percorso finalizzato a
restringere il ricorso allo strumento societario entro limiti ed a condizioni chiaramente
definite, le norme in esame prendono evidentemente a riferimento ambiti
soggettivamente ed oggettivamente distinti (Delibera Sez. reg. Veneto n.106/2009):
una collocazione sistematica delle due norme vedrebbe l'art.13 del d.l.223/2006 in
relazione di species a genus rispetto all'art.3, comma 27 della legge finanziaria 2008.
Sotto lo specifico profilo oggettivo, e emerso un secondo ordine di problemi
relativo all'opportunita di individuare categorie logiche cui riferire i concetti di beni e
servizi strettamente necessari alle finalita dell'ente ed i servizi di interesse generale,
tenuto conto che, almeno fino all'attuazione della specifica delega prevista dalla legge 5
maggio 2009, n.4246, mancano nell'ordinamento riferimenti chiari per la definizione delle
funzioni fondamentali degli enti locali, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett.P della
Costituzione. La Corte dei conti, con riferimento agli enti locali, richiamando il principio
45 Anche le norme in questione hanno superato il vaglio di legittimita costituzionale (sentenza Corte Costituzionale
148/2009), essendo riconducibili alla materia "tutela della concorrenza". Si tratta, infatti, di norme dirette ad evitare
che soggetti dotati di privilegi svolgano attivita economica al di fuori dei casi nei quali cio e imprescindibile per il
perseguimento delle proprie finalita istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale (casi
compiutamente identificati dal citato art. 3, comma 27), al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza,
quindi sono preordinate a scongiurare una commistione che il legislatore statale ha reputato pregiudizievole della
concorrenza (sentenza n. 326 del 2008). Inoltre, esse mirano a realizzare detta finalita con modalita non
irragionevoli, siccome il divieto stabilito dalle disposizioni censurate e l'obbligo di dismettere le partecipazioni
possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di generalita, ma riguardano esclusivamente i casi nei
quali non sussista una relazione necessaria tra societa, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e
perseguimento delle finalita istituzionali.
46 Sul disegno di legge relativo all'individuazione delle funzioni fondamentali si veda il successivo capitolo dedicato al c.d.
Codice delle Autonomie
26
di sussidiarieta, ha affermato che il Consiglio comunale, cui compete l'adozione della
delibera di autorizzazione di cui al comma 28, nell'inquadrare in concreto all'interno di
una delle tipologie societarie ammesse le fattispecie esaminate, esercita quel ruolo,
tipicamente attribuito al Comune, di primario interprete dei bisogni della collettivita
locale ed il correlato compito di valutarne le necessita e di soddisfarle, nell'ambito delle
compatibilita gestionali e finanziarie (Delibera Sez. reg. Veneto n.16/2010). Rientra,
quindi, nell'esclusiva competenza di detto organo verificare, caso per caso, quali finalita
il Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario e se queste sono
da considerarsi fra i compiti riservati ad esso dall'ordinamento, nonche accertare se
l'oggetto societario in questione possa considerarsi prodromico in senso stretto alle
finalita istituzionali, anche alla luce del proprio statuto (Delibera Sez. reg. Piemonte
n.33/2008), dello statuto societario (Delibera Sez. reg. Puglia n.100/2009) e delle linee
programmatiche di mandato. Altre utili indicazioni possono derivare dal bilancio
dell'ente, e precisamente dalle funzioni, che individuano in modo articolato le spese in
relazione alla tipologia delle attivita espletate, e dai servizi, che individuano le attivita
che fanno capo alle varie compagini organizzative dell'ente (Delibera Sez. reg. Veneto
n.5/2009). In ogni caso, e da ritenere legittima la costituzione di societa o l'assunzione
di partecipazioni societarie in mancanza delle quali il fine istituzionale dell'ente locale
non sarebbe in altro modo perseguibile, trattandosi di scelta residuale conseguente
all'acclarata e motivata mancanza di alternative (Delibera Sez. reg. Molise n.32/2009),
che non deve comportare momenti elusivi delle norme dettate in materia di finanza
pubblica e di attivita contrattuale delle pubbliche amministrazioni (Delibera Sez. reg.
Lombardia n.187/2009). Recentissima e la definizione del controllo che la Corte dei conti
in sede regionale deve esercitare in merito alle delibere di cui sopra le quali soltanto da
epoca recente devono essere trasmesse alla sezione regionale competente della Corte
dei conti (art.19, comma 2 lett.a) del d.l. 78/2009). Si tratta di controllo ascrivibile alla
categoria del riesame di legalita e regolarita, dovendosi assumere a parametro dei criteri
individuati dal consiglio comunale nella delibera ricognitiva, i limiti normativi di settore
ed, in particolare, quelli delineati dall'art. 3, commi da 27 a 33, della legge 24 dicembre
2007 n.244 (Delibera Sez. reg. Lombardia 877/2009).
Qualora l'attivita societaria non risulti prodromica alla realizzazione dell'attivita
dell'ente, viene comunque ammesso l'utilizzo dello strumento societario qualora questo
produca servizi di interesse generale. La definizione di servizio di interesse generale
manca a livello normativo nazionale ma si riscontra, in ambito comunitario, nel Libro
bianco sui servizi di interesse generale adottato dalla Commissione europea nel 2003
(Com/2003/0270 def.) e ripreso nel 2004 (Com/2004/0374 def). In detta sede e
27
affermato che l'espressione "servizi di interesse generale" e derivata nella prassi
comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" di cui costituisce
un ampliamento, riguardando sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le
autorita pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di
servizio pubblico47. Si tratta, pertanto, di servizi commerciali, servizi non commerciali e
funzioni, e quindi sia di attivita che, in virtu di un criterio di interesse economico
generale, vengono offerte dalle grandi industrie di rete, quali energia, servizi postali,
trasporti, telecomunicazioni e sono, comunque, soggette ad obblighi di servizio pubblico
(Libro bianco citato, artt. 16 e 86 Trattato CE); e sia di attivita di interesse generale non
economico aventi ad oggetto servizi sociali (es. sistemi scolastici, protezione sociale,
ecc.) e funzioni (giustizia, sicurezza, ecc.), rilevanti all'interno dei vari livelli di
competenza48 (Delibera Sez. reg. Veneto n.106/2009). La genericita delle definizioni
dimostra come la Commissione non ritenga percorribile la strada dell'enucleazione dei
servizi di interesse generale, tenuto conto che la distinzione fra attivita economiche e non
economiche ha carattere dinamico ed evolutivo ed appare addirittura superflua per un
crescente numero di situazioni in cui possono coesistere servizi di natura economica e
non economica (Relazione al Consiglio europeo di Laeken del 2001): e l'offerta di beni e
servizi su un certo mercato che, in termini generali, consente di connotare un'attivita
come economica, come si tornera a ribadire in riferimento all'art.23-bis del d.l.112/2008.
Sotto lo specifico profilo del contenimento dei costi derivanti dalla scelta di costituire
societa o enti o assumere partecipazioni in societa o altri organismi, va rilevato l'obbligo delle
amministrazioni, previsto dal comma 30 dell'art.3 citato, di adottare, una volta scelto di
costituire societa o assumere partecipazioni, provvedimenti di trasferimento delle risorse
umane, strumentali e finanziarie in misura adeguata alle funzioni esercitate attraverso gli
organismi costituiti o partecipati, e di provvedere contestualmente alla corrispondente
riduzione della dotazione organica, con attivazione della procedura per la dichiarazione
dell'eccedenza di personale49 (nonche alla riduzione degli stanziamenti in bilancio e del fondo
47 E sempre il Libro bianco che ne fornisce la nozione stabilendo che l'espressione "obblighi di servizio pubblico" si
riferisce a requisiti specifici imposti dalle autorita pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di
alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali e di energia. Tali
obblighi possono essere imposti sia a livello comunitario che nazionale o regionale.
48 Specifica la Commissione che i servizi di interesse generale e di interesse economico generale non vanno confusi con il
termine servizio pubblico, che ha contorni meno netti e puo avere significati diversi, ingenerando quindi confusione.
In alcuni casi, si riferisce al fatto che un servizio e offerto alla collettivita, in altri che ad un servizio e stato attribuito
un ruolo specifico nell'interesse pubblico e in altri ancora si riferisce alla proprieta o allo status dell'ente che presta il
servizio
49 La previsione e inserita nel ddl. 3 marzo 2010 n. 1167B recante "Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi
per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" il cui art.13, comma 1,
prevede, tra l'altro, che in caso di esternalizzazione di attivita e di servizi, si applicano al personale ivi adibito,
in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
28
per la contrattazione integrativa). Il pregio della disposizione, che applicandosi a tutti gli
organismi partecipati assume una valenza determinante nei confronti del complessivo
processo di esternalizzazione50, risiede senz'altro nel rendere trasparente e certa la
consistenza di detti trasferimenti, che vanno asseverati dagli organi di controllo interno,
tenuti a relazionare in merito al Dipartimento della Funzione pubblica ed alla Ragioneria
generale dello Stato, ed a segnalare eventuali inadempimenti alle sezioni competenti della
Corte dei conti. Il collegamento tra ente costitutore ed organismo partecipato va a riflettersi
in via immediata sull'organizzazione, sul patrimonio e sulle risorse finanziarie dell'ente e deve
trovare adeguata rappresentazione nei documenti di bilancio, per impedire, cosi, manovre
elusive delle norme di finanza pubblica eventualmente sottostanti la scelta di utilizzare lo
strumento societario (Delibera Sez. reg. Lombardia n.187/2009).
Ma, per altro verso, il citato comma 30 coinvolge gli organi di controllo interno anche
nell'analisi economico-finanziaria del business plan e, piu in generale, del piano industriale
dell'organismo costituito o partecipato, operazione necessaria da cui trarre gli elementi
sufficienti a quantificarne il fabbisogno "in misura adeguata". E cio dovrebbe da un lato
contribuire a dare la piena consapevolezza all'amministrazione degli oneri correlati
all'esternalizzazione del servizio (la cui errata quantificazione gravemente colposa, con
conseguente sottocapitalizzazione della societa, potrebbe essere valutata quale autonoma
fonte di responsabilita per l'amministrazione51), e dall'altro indurre le necessarie valutazioni
circa l'efficacia e l'efficienza della scelta gestoria (qualita e dimensioni del servizio, costi
diretti e indiretti, modalita di controllo, grado di soddisfazione dell'utenza, tecniche di
accountability) anche in relazione alle caratteristiche della struttura aziendale del soggetto
affidatario52, a garanzia del buon andamento dell'ente.
la procedura di dichiarazione di eccedenza, prodromica, ove inefficace il ricollocamento in mobilita, alla messa
in disponibilita del personale.
50 Anche la determinazione di costituire un'azienda speciale deve trovare riscontro in un piano economicofinanziario
definito dall'ente costitutore ai sensi dell'art.3, comma 30 legge finanziaria 2008, da cui devono
emergere le risorse umane, strumentali e finanziarie alla gestione dei servizi in termini di efficacia, efficienza
ed economicita (Delibera Sez. Lombardia n.640/2009)
51 In proposito ha affermato la Corte dei conti: "In primo luogo la delibera del Consiglio comunale dell'ente
(unico organo a cio competente) deve dare dimostrazione della convenienza, sotto il profilo economicogiuridico
anche della esternalizzazione in forma societaria, del servizio nonche della sufficienza delle risorse
trasferite. In quest'ottica e opportuno richiamare l'art. 3, comma 30, della legge finanziaria 2008. La norma
e particolarmente impegnativa: l'accertata insufficienza delle risorse trasferite in relazione alla funzione da
esercitare specialmente se in limiti temporali brevi potrebbe dar luogo anche a responsabilita degli
amministratori sotto il profilo del danno derivante all'ente per l'impiego delle risorse necessarie a ripianare i
disavanzi dell'organismo partecipato, ove il fatto sia stato causato da una analisi gravemente carente delle
necessita dell'organismo ed ancor piu ove sia stato finalizzato a mantenere risorse finanziarie e/o personale
presso l'ente. Si tratta, in ogni caso, di regole intese ad assicurare l'efficacia del servizio reso e l'economicita
complessiva della struttura organizzativa dell'ente" (Delibera Sez. reg. Lombardia n.85/2008).
52 In tutti i sistemi di amministrazione e controllo, l'adeguatezza degli assetti strutturali (organizzativi, amministrativi e di
controllo) costituisce il principale criterio di valutazione. L'insindacabilita del merito delle scelte gestorie ("business
judgement rule") da parte del giudice investito dell'esame di un'azione sociale di responsabilita inizia quando sia
acclarabile la predisposizione di assetti strutturali adeguati alla natura e alle dimensione dell'impresa.
29
Numerosi sono gli effetti del comma 27 e ss. non considerati dal legislatore sui
quali la Corte si e comunque pronunciata. Ad esempio, non appaiono definiti, in termini
generali, gli effetti degli atti costitutivi di una societa creata senza seguire l'iter
procedimentale indicato dalla legge o il cui statuto non sia conforme alla disciplina
dettata53. Neppure sono stati previsti gli effetti delle dismissioni delle societa non
conformi con la disciplina normativa a cui consegua la riassunzione della gestione diretta
del servizio54. Al riguardo, particolarmente rilevanti appaiono le ricadute sulla sorte del
personale alle dipendenze della societa liquidata, suscettibili di essere risolte
diversamente a seconda che si tratti di unita originariamente dipendenti dall'ente locale o
assunte direttamente dalla societa ovvero trasferite alla societa con obbligo di
retrocessione in caso di dismissione o messa in liquidazione della societa55.
La Corte dei conti ha acquisito notizie circa l'attuazione delle disposizioni
contenute nell'art.3, commi 27 e ss, della legge finanziaria per il 2008, fin dai questionari
ex art.1, commi 166 e ss. della legge finanziaria 2006 relativi al rendiconto 2007. Ferma
restando la non intervenuta scadenza del termine (originariamente fissato in giugno
2009), e stato, comunque, ritenuto opportuno che gli enti locali, gia a partire dalle
attivita di approvazione del rendiconto 2007, iniziassero a porre in essere le necessarie
azioni prodromiche ad una conoscenza piu approfondita delle partecipazioni in essere,
onde adottare le scelte piu trasparenti e consapevoli in ordine alla dismissione delle
partecipazioni non coerenti con le disposizioni dettate dalla legge in questione (Delibera
Sez. reg. Umbria n.9/2009). Di fatto, e stata rilevata attivita di scarso rilievo in ordine
all'attuazione delle disposizioni in esame, e diffusi sono stati i richiami e le
raccomandazioni a tal fine (Toscana, Emilia Romagna, Calabria, Umbria, Molise, ecc.), in
qualche caso anche oggetto di pronunce specifiche (Delibera Sez. reg. Molise n.28/2009).
Si e dato anche atto dell'intervenuta adozione di provvedimenti di ricognizione, che non
hanno dato luogo ad alcuna dismissione (Delibera Sez. reg. Molise n. 13/2009, Sez. reg.
Umbria n.13/2009), cosi come sono state rilevate applicazioni irrazionali della normativa
in argomento, in caso di affidamento di nuove attivita a societa costantemente in perdita
53 E stata al riguardo evidenziata, tra l'altro, l'opportunita di accertare in sede di procedimento per l'acquisto della
personalita giuridica, l'uso strumentale di associazioni, fondazioni o altre istituzioni per la gestione di servizi pubblici
di rilevanza economica (Delibera Sez. Lombardia n.270/2008)
54 Non deve, ovviamente, trattarsi di servizio pubblico locale, la cui gestione deve essere conforme all'art.23-bis del d.l.
112/2008 e, quindi, non puo essere diretta. (TAR Emilia Romagna n.460/2010).
55 Sulla base di considerazioni non unanimemente condivise a livello regionale, e stata sostenuta la sussistenza
dell'obbligo di reinserimento del personale da parte dell'ente locale, originariamente trasferito alla societa, a condizione
che tale obbligo sia previsto a norma di regolamento di servizio o di statuto o di protocollo d'intesa con le
organizzazioni sindacali. Altrimenti, il personale puo essere reinserito soltanto ove sia stato assunto originariamente
dall'ente locale a seguito di procedura concorsuale. Il trattamento retributivo sara quello previsto dal CCNL dell'ente
locale di destinazione, con applicazione del divieto di reformatio in pejus. Non rientrano, invece, nella disciplina della
mobilita collettiva obbligata ex art. 2112 c.c. i dipendenti assunti direttamente dalla societa partecipata (Delibera Sez.
Lombardia 68/2008 e 987/2009).
30
e scarsamente operativa (Delibera Sez. reg. Molise n.12/2009). Dubbi in ordine alla
legittimita del mantenimento di partecipazioni societarie sono stati formulati con
riferimento a societa avente ad oggetto l'analisi complessiva delle societa partecipate
dall'ente con lo scopo di studiarne l'organizzazione e le prospettive di rilancio (Delibera
Sez. reg. Campania n.8/2009). Forti perplessita sono state espresse in merito alla totale
mancanza di motivazioni circa la persistenza delle condizioni richieste dalla legge, in
ipotesi di trasformazione di s.p.a. in s.r.l., non operativa, sottocapitalizzata e del tutto
inidonea a realizzare le attivita statutarie (Delibera Sez. reg. Lombardia n.245/2009).
I.4 Art.23-bis del d.l. del 25 giugno 2008, n.112, convertito in
legge 6 agosto 2008, n.133. Servizi pubblici di rilevanza
economica
Ulteriormente aggravata e la sequenza procedimentale prevista nel comma
quarto dell'art.23-bis del d.l.25 giugno 2008, n.112, come novellato dall'art.15 del d.l. 25
settembre 2009, n.135, convertito in legge 20 novembre 2009, n.166, nel caso in cui
l'ente locale scelga di affidare il servizio pubblico locale a rilevanza economica a societa
avente i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house.56
La disciplina dell'affidamento e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica, cosi come riscritta dall'art.23-bis57 citato, prescinde dall'individuazione degli
elementi distintivi di tale categoria di servizi, rimettendone l'onere all'interprete58. Un
primo criterio classificatorio e stato, invero, individuato dalla Corte Costituzionale
nell'esistenza di un mercato concorrenziale di riferimento59, desumibile da indici gia
individuati a livello comunitario, rappresentati dall'esistenza di rischi connessi all'attivita
da esercitare, dallo scopo lucrativo in capo al gestore, dalla tendenziale copertura dei
56 Per una specifica analisi dei requisiti per l'affidamento "in house" si veda la Relazione del 2008. Si aggiunge soltanto,
un recente e fondamentale approdo giurisprudenziale relativo all'ammissibilita del controllo analogo anche in presenza
di controllo congiunto esercitato a maggioranza da piu autorita pubbliche associate e detentrici di una societa
concessionaria comune. Necessario e che il controllo sia effettivo, non necessario e che sia individuale (Sentenza Corte
di Giustizia 324C07 del 13 novembre 2008).
57 Si ricorda che l'attuale disciplina sostituisce, nei limiti dell'incompatibilita, l'art.113 del TUEL sulle cui problematiche
vicende genetiche ci si e soffermati nella precedente Relazione di cui alla citata Delibera 13/2008.
58 Diversamente, il genus di appartenenza, cioe i servizi pubblici locali, e contenuto in una precisa disposizione
normativa (art.112 TUEL) che ne individua l'oggetto nella produzione di beni ed attivita rivolte a realizzare
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunita locali. La genericita della definizione
non solo ha lasciato tutto lo spazio necessario alle normative di settore ma non offre il fianco ad alcuna
limitazione pregiudiziale per quanto riguarda i soggetti giuridici potenzialmente idonei alla fornitura degli
stessi servizi pubblici locali che possono, pertanto, essere sia di diritto pubblico che di diritto comune.
59 Com'e noto, la Corte Costituzionale con sentenza 272 del 2004 ha espunto dall'ordinamento l'art.113bis del TUEL
recante la disciplina per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, dichiarato incostituzionale in
quanto la mancanza nella fattispecie di un mercato concorrenziale di riferimento impedisce di ricondurre la materia
alla tutela della concorrenza e quindi alla competenza esclusiva dello Stato.
31
costi attraverso i ricavi, dal finanziamento prevalentemente pubblico60. E seppure alcuni
servizi "sociali" siano destinati a soggetti "deboli" e quindi senza corrispettivo, e
all'interesse economico globalmente perseguito a livello societario che bisogna far
riferimento per l'individuazione o meno della rilevanza economica (Consiglio di Stato
n.5072/2006). Ha affermato al riguardo la Corte dei conti che "Cio che qualifica
un'attivita come economica non e solo il fine produttivo cui essa e indirizzata, ma anche il
metodo con cui e svolta. â l'attivita produttiva puo dirsi condotta con metodo economico
quando le entrate percepite per l'attivita sono tese a rimunerare i fattori produttivi
utilizzati, consentendo nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi. Non puo
invece qualificarsi come "attivita economica" la produzione, sia da parte di un soggetto
pubblico che di un soggetto privato, di beni o servizi erogati gratuitamente o a prezzo
politico, cio che fa oggettivamente escludere la possibilita di coprire i costi con i ricavi."
(Delibera Sez. reg. Lombardia n.195/2009). Il servizio pubblico a carattere commerciale
non si caratterizza, quindi, per l'oggetto bensi per il requisito di economicita, dovendosi
assicurare, come prevede l'art.2082 c.c., almeno l'equilibrio tendenziale dei costi e dei
ricavi. Nel servizio pubblico privo della rilevanza economica l'equilibrio e, invece,
assicurato dalla fiscalita generale o, comunque, dagli ordinari mezzi di bilancio. In ogni
caso, il servizio pubblico privo di rilevanza economica si configura quando la natura
stessa del servizio od i vincoli a cui esso e sottoposta la gestione non rendano
configurabile l' esistenza di un mercato concorrenziale (Delibera Sez. reg. Veneto
n.16/2010).
Quindi, posto che l'elemento distintivo della rilevanza economica del servizio
pubblico e l'esistenza di un mercato concorrenziale di riferimento, appare non proprio
semplice individuare in concreto quelle situazioni, senz'altro eccezionali, che "a causa di
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento non permettono un efficace e utile ricorso al mercato" e che,
quindi, ai sensi del comma 3, in deroga alle modalita di affidamento ordinario,
consentano l'affidamento di un servizio pubblico a rilevanza economica a favore di societa
che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento "in house".
60 Afferma la giurisprudenza amministrativa che "La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale
rilevanza e legata all'impatto che l'attivita puo avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditivita; di
modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno
in potenza, una redditivita, e quindi una competizione sul mercato e cio ancorche siano previste forme di
finanziamento pubblico, piu o meno ampie, dell'attivita in questione; puo invece considerarsi privo di rilevanza quello
che, per sua natura o per i vincoli ai quali e sottoposta la relativa gestione, non da luogo ad alcuna competizione e
quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza. In altri termini, laddove il settore di attivita e economicamente
competitivo e la liberta di iniziativa economica appaia in grado di conseguire anche gli obiettivi di interesse pubblico
sottesi alla disciplina del settore, al servizio dovra riconoscersi rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.
n°267/2000, mentre, in via residuale, il servizio potra qualificarsi come privo di rilevanza economica laddove non sia
possibile riscontrare i caratteri che connotano l'altra categoria" (TAR Sardegna n.1729/2005).
32
E cio, oltre che logico, appare di fatto dimostrato dalla considerazione che l'Autorita
garante della concorrenza e del mercato dall'entrata in vigore dell'art.23bis in questione
fino alla recente modifica61, ha espresso soltanto pareri negativi circa la sussistenza dei
requisiti richiesti per l'affidamento diretto62, con qualche eccezione, motivata
dall'impossibilita di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del
mercato interessato, in ragione della ridotta dimensione in termini di popolazione
interessata e dell'esiguo valore del servizio63. E sara in linea di massima soltanto il
marginale valore economico del servizio a renderlo non appetibile sul mercato e quindi,
senza percorrere la via della gara, affidabile in house ed a consentire, anche, che il
parere dell'Autorita, in tali casi, non debba essere reso64. Di detto parere, ora, il
legislatore ha chiarito il carattere preventivo, oltre che obbligatorio, confermandone
invece il carattere non vincolante, ferma restando, si ritiene, la necessita per l'ente di
motivare dettagliatamente un'eventuale scelta difforme, al fine di ridurre al minimo il
rischio che deroghe eccezionali diventino la regola.
Con il novellato art.23-bis, l'affidamento diretto a societa esplicitamente
qualificate come "in house" risulta la sola eccezione alle forme ordinarie di affidamento
previste nel comma 2 rappresentate, oltre che da quella (lett.a), gia prevista, a favore di
imprenditori o societa mediante procedure competitive ad evidenza pubblica65,
61 Modifica che, peraltro, e intervenuta anche per definire i caratteri propri del parere dell'Antitrust, stabilendo che si
tratta di un parere preventivo da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione dell'ente locale e che si
intende reso favorevolmente, alla scadenza del predetto termine. E, inoltre, affidata al potere regolamentare del
Governo la definizione delle soglie di valore oltre le quali assume rilevanza l'emanazione del parere in questione.
Riguardo a quest'ultimo profilo, e auspicabile che la soglia che verra individuata non sia tale da ridurre eccessivamente
l'ambito di operativita dell'attivita dell'Autorita, i cui pareri hanno finora fornito un contributo importante alla corretta
applicazione dei principi affermati dall'art.23-bis. Vanno in merito evidenziati i pareri di non luogo a provvedere in
presenza di servizi strumentali, di non affidabilita in house di pluralita di servizi pubblici, di non obbligo a provvedere in
presenza di societa mista.
62 Ampia e la nozione di SPL a rilevanza economica adottata dall'Antitrust che, nella propria delibera del 16 ottobre 2008,
ha escluso soltanto i servizi sociali privi del carattere imprenditoriale.
63 Si tratta del parere del 10/9/2009 richiesto dal Comune di Porto San Giorgio, relativo all'affidamento diretto del
servizio di assistenti scuolabus.
64 Sara il regolamento di cui al comma 10 a definire le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi assumono
rilevanza ai fini dell'espressione del parere in questione. In effetti, lo schema del regolamento di attuazione
dell'art.23-bis prevede, quale soglia, il valore economico del servizio di 200.000,00 euro, ovvero, anche a
prescindere da tale valore, la presenza di una popolazione superiore a 50.000 unita. A tale previsione, il
parere del Consiglio di Stato n.2415 del 24 maggio 2010 ha collegato effetti irrazionali in quanto da un lato
sarebbero assoggettati al parere affidamenti di servizi di modesto valore nei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, producendo un inutile sovraccarico dell'attivita dell'Antitrust, dall'altro vi sarebbe
sottratta la maggior parte dei servizi locali affidati da Comuni di piccole e medie dimensioni, contrastando con
la funzione del parere che e di garantire l'eccezionalita dell'affidamento. Pertanto, l'indicazione del Consiglio
di Stato e nel senso di prevedere l'obbligo del parere se il valore economico complessivo del servizio superi la
soglia dei 200.000 euro, qualora la popolazione interessata superi le 50.000 unita, ovvero la soglia di 50.000
euro, qualora la popolazione interessata non superi le 50.000 unita.
65 Lo schema di regolamento ex art.23-bis si occupa, nell'art.2, delle misure di liberalizzazione relative ai servizi
pubblici locali, demandando agli enti locali la verifica circa la possibilita di aprire alla concorrenza, limitando
l'attribuzione dei diritti di esclusiva. Il punto e stato oggetto di critica da parte del Consiglio di Stato il quale,
nel gia citato parere 2415 del 24 maggio 2010, ha rilevato la necessita di individuare, con riferimento al
regime di esclusiva, criteri puntuali e definiti. La proposta del Consiglio e, pertanto, nel senso di prevedere
l'attribuzione di diritti di esclusiva limitatamente ai casi in cui, in base ad un'analisi di mercato, la libera
iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalita, sussidiarieta orizzontale ed
33
dall'affidamento (lett.b) a "societa a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione
che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso,
la qualita di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del
servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento".
L'intervento normativo e apparso quanto mai opportuno stante la precedente mancanza
di chiarezza al riguardo, determinata non solo dal fatto che l'originaria versione
dell'art.23-bis aveva totalmente mancato di prevedere espressamente l'ipotesi di
affidamento a societa mista66, ma che nemmeno la giurisprudenza amministrativa (non
considerando la Comunicazione della Commissione europea del 5 febbraio 2008, peraltro
non vincolante), chiamata a pronunciarsi su precedenti manifeste difformita di
orientamento, aveva preso una posizione certa in ordine alle modalita di affidamento a
societa mista (Cons. Stato. Ad. Plenaria n.1/2008). L'attuale novella normativa si colloca,
adesso, in posizione di sostanziale coerenza sia con l'orientamento espresso dalla
Commissione europea nella Comunicazione citata del 2008 che con la giurisprudenza
comunitaria, intervenuta in epoca successiva67. Invero, l'attuale disciplina nazionale ha
esplicitato soltanto alcuni principi affermati in sede comunitaria68, connotando invece la
societa mista di alcune peculiarita. La prima attiene alla previsione che al socio privato
vengano attribuiti "specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio" in luogo
dell'attribuzione dell'universalita dei compiti prevista in sede comunitaria. In effetti, come
peraltro affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, la previsione di un'unica
gara sia per la scelta del socio che per l'affidamento del servizio avrebbe dovuto rendere
efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della collettivita, liberalizzando in tutti gli altri casi le
attivita economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita ed accessibilita del servizio.
66 Creando notevoli difficolta di individuazione delle modalita di affidamento (se con doppia o unica gara), nonche,
percorsa la via della gara unica, di identificazione e collocazione sistematica di tale forma di affidamento: se tra le
procedure ad evidenza pubblica, facendo prevalere le modalita di scelta del socio privato, oppure tra gli affidamenti
diretti, facendo prevalere la modalita di affidamento del servizio
67 Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza 196 del 15 ottobre 2009 che "l'attribuzione di un appalto pubblico ad una
societa mista pubblico-privata senza indizione di gara pregiudicherebbe l'obiettivo di una concorrenza libera e non
falsata ed il principio della parita di trattamento, nella misura in cui una procedura siffatta offrisse ad un'impresa
privata presente nel capitale di detta societa un vantaggio rispetto ai suoi concorrentiâ Tuttavia, introdurre una doppia
gara sarebbe difficilmente compatibile con l'economia delle procedure cui si ispirano i partenariati pubblico-privati
istituzionalizzati, come quello su cui verte la causa principale, poiche l'istituzione di questi organismi riunisce in uno
stesso atto la scelta di un socio economico privato e l'aggiudicazione della concessione alla societa a capitale misto da
istituire a tale esclusivo scopoâ. Il ricorso, in tale situazione, a una duplice procedura, in primo luogo, per la selezione
del socio privato della societa a capitale misto e, in secondo luogo, per l'aggiudicazione della concessione a detta
societa sarebbe tale da disincentivare gli enti privati e le autorita pubbliche dalla costituzione di partenariati pubblicoprivati
istituzionalizzati, come quelli di cui trattasi nella causa principale, a motivo della durata inerente alla
realizzazione di siffatte gare e dell'incertezza giuridica per quanto attiene all'aggiudicazione della concessione al socio
privato previamente selezionato"
68 In particolare, la Corte di Giustizia ha rilevato la necessita che: 1) il socio privato sia selezionato mediante una
procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio
da svolgere e delle caratteristiche dell'offerta in considerazione delle prestazioni da fornire; 2) che la societa sia
costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio; 3) che abbia oggetto sociale esclusivo; 4) che
l'oggetto sociale rimanga lo stesso per l'intera durata del contratto; 5) che qualsiasi modifica del contenuto del
contratto intervenuta medio tempore determini l'obbligo di indire una gara.
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conseguente l'affidamento della generalita dei compiti operativi al soggetto selezionato
con gara, nei confronti del quale devono essere state previamente e positivamente
esperite tutte le necessarie verifiche del possesso dei requisiti di capacita industriale e
operativa. Il socio privato e proprietario di una partecipazione non inferiore al 40% (ed e
l'altra peculiarita della disciplina italiana) e, anche se puo non essere socio di
maggioranza, e detentore di una partecipazione di controllo e senz'altro rilevante. Non
avrebbe dovuto, pertanto, richiedersi che fosse soltanto portatore di specifico know how
tecnico, ma avrebbe dovuto essere prevista l'esigibilita (soprattutto in sede di controllo)
della generalita delle capacita finanziarie, industriali e operative necessarie per una
gestione efficace ed efficiente della societa costituita69.
La disciplina nazionale caratterizza la societa mista70 con il divieto sia di acquisire
la gestione di servizi ulteriori che di svolgere attivita "extraterritoriale", cioe in ambiti
territoriali diversi da quelli di riferimento del socio pubblico oltre che a favore di altri enti
pubblici o privati (art.23-bis comma 9). In tal modo il legislatore, in termini ancora piu
rigorosi che non per le societa strumentali ex art.13 del d.l.223/200671, ha creato
soggetti economici esclusi dal mercato, non tanto e non solo per ragioni riconducibili alla
tutela della concorrenza, quanto piuttosto perche affidatari di uno specifico servizio svolto
a favore di ben determinati enti, il quale soltanto possono svolgere72.
In conclusione, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a
rilevanza economica puo essere effettuato soltanto ai sensi dell'art.23-bis, che ha
evidentemente abrogato quanto al riguardo previsto dall'art.113 del TUEL: e pertanto da
considerarsi illegittima, anche ai sensi della nuova disciplina, la gestione diretta di un
servizio pubblico locale da parte dell'ente locale (TAR Emilia Romagna 460/2010). Va
soltanto aggiunto che, poiche la gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza
economica puo essere effettuata soltanto mediante affidamento a soggetto terzo e nei
limiti di quanto previsto dall'art.3, comma 27 e ss. della legge finanziaria 2008, tra i
requisiti che connotano il servizio pubblico a rilevanza economica va senz'altro
annoverata anche la rispondenza all'interesse generale, come sopra definita.
69 Nella bozza di regolamento ex comma 10 dell'art.23-bis e previsto l'obbligo per il socio privato di svolgere gli specifici
compiti operati per l'intera durata del servizio, a pena di revoca dell'affidamento.
70 Oltre che le societa affidatarie dirette (quindi tutte le societa in house) ed i soggetti a cui e affidata la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali qualora separata dall'attivita di erogazione dei
servizi.
71 I divieti, stavolta, si applicano espressamente anche alle societa di secondo e terzo livello, anche non appartenenti a
Stati membri dell'Unione europea, operanti anche all'estero. In verita, l'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici si e
pronunciata negativamente in merito all'applicabilita dei divieti ex comma 9 a societa partecipata di terzo livello
controllata da societa quotata in borsa (Parere 128/2009)
72 In effetti, il divieto di extraterritorialita risulta notevolmente limitato nei confronti delle societa affidatarie dirette le
quali possono partecipare su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, avente
ad oggetto i servizi da esse forniti.
35
Con la recente novella, il legislatore ha previsto una piu articolata disciplina
transitoria, introdotta direttamente dal comma 8 e non piu rinviata al regolamento di cui
al comma 10. La disciplina prevede la cessazione a varie scadenze delle diverse forme di
affidamento non conformi, cessazione che va considerata obbligatoria e che non consente
alcun tipo di proroga del precedente affidamento, anche se effettuato con gara73.
La novella normativa si caratterizza anche per l'espressa previsione di settori
esclusi. Cio, se da un lato ha fatto chiarezza in merito alle normative di settore che
sopravvivono all'attuale riforma, dall'altro ha creato perplessita in ordine alle ragioni che
sottendono l'esclusione di specifici settori (es. farmacie comunali74) e la conseguente
automatica inclusione di altri, senza distinguo o eccezioni di sorta (es. settore idrico75).
In particolare, l'inclusione nel regime liberalizzato, con l'apertura al capitale
privato del settore idrico (in alcune realta regionali, peraltro, gia avvenuto) ha generato
preoccupazioni soprattutto sotto il profilo della garanzia dell'uniformita tariffaria, sia
metodologica che sostanziale, sul territorio nazionale76. Al riguardo, va sottolineato
quanto recentemente ritenuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n.29/2010) in merito
alla differenziazione tariffaria conseguente all'individuazione da parte di legge regionale
di specifiche componenti di costo della tariffa idrica. In sintesi la Corte, nel dichiarare
l'illegittimita costituzionale di una norma regionale che poneva a carico della tariffa idrica
il costo di funzionamento di una struttura di gestione, ha affermato che la determinazione
della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua e ascrivibile alla
materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di
competenza legislativa esclusiva dello Stato77. Una specifica componente di costo
differenzia la tariffa del servizio idrico influendo potenzialmente sulla domanda del
servizio stesso, cosi da porla in contrasto con il parametro normativo interposto e con la
73 Vedasi, al riguardo, la sentenza 850 del 16 febbraio 2010 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che la proroga
di precedenti affidamenti effettuati con gara, non prevista ab origine e comunque oltre i limiti consentiti, e da
considerarsi illegittima ai sensi dell'art.23bis in quanto affidamento senza gara.
74 Rilevate autonomamente nella successiva sezione dedicata all'analisi dei dati.
75 Peraltro, la previsione da parte di disposizione regionale precedente alla riforma operata attraverso l'art.23bis in
commento, di affidamento mediante gara pubblica come unica forma di affidamento del servizio di erogazione idrica,
quando la legislazione statale prevedeva anche forme diverse (art.113 TUEL), ha superato il vaglio della Corte
Costituzionale trattandosi di norma di piu intensa tutela della concorrenza rispetto a quella statale (Corte Cost.
307/2009).
76 Fondamentale arresto giurisprudenziale al riguardo e rappresentato dalla nota sentenza della Corte Costituzionale
n.335/2008, in cui e stata affermata la natura di corrispettivo e non di tributo alla tariffa correlata alla fornitura di
acqua. Il Giudice delle leggi, approfondendo il tema specifico della unitarieta della quota tariffaria, ha affermato che
"(â) l'unitarieta della tariffa impedisce (â..) di ritenere che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea,
e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo
contrattuale. E cio perche il legislatore, per la remunerazione delle varie componenti del servizio idrico integrato, non
ha istituito tariffe distinte, ma ha concepito la tariffa di detto servizio come un tutt'unico nell'ambito del quale la
suddivisione delle quote risponde solo alla esigenza di una piu precisa quantificazione della tariffa stessa, che tenga
conto di tutte le prestazioni che il gestore deve erogare (â)".
77 La stessa Corte aveva gia dichiarato incostituzionale una norma regionale che prevedeva l'obbligo di separazione tra
gestione della rete ed erogazione del servizio idrico, riconducendo la materia a funzione fondamentale dei Comuni ed
in quanto tale di competenza esclusiva dello Stato (Corte Cost. n.307/2009).
36
ratio di garantire la concorrenza anche attraverso l'uniforme individuazione su tutto il
territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa. La pronuncia in questione e
destinata ad avere grande rilevanza nel quadro ordinamentale statale e regionale, atteso
che la riconosciuta ascrivibilita della determinazione della tariffa di riferimento e delle sue
componenti di costo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato sottrae,
ovviamente, alla Regione la possibilita di dettare una disciplina derogatoria rispetto a
quella statale78. Tale conseguenza e stata apertamente affermata anche nella successiva
sentenza della Corte Costituzionale n.142 del 23 aprile 2010, in cui e stata dichiarata
incostituzionale una norma regionale recante disposizioni circa la determinazione della
tariffa sulla base di prescrizioni dell'amministrazione regionale. E ribadito dalla Corte che
attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore
statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perche ha inteso perseguire la
finalita di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarieta, delle risorse idriche,
salvaguardando la vivibilita dell'ambiente e le aspettative ed i diritti delle generazioni
future a fruire di un integro patrimonio ambientale. I profili della tutela della concorrenza
vengono poi in rilievo, perche, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine
di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza
efficienza ed affidabilita del servizio; fine che e raggiunto determinando la tariffa secondo
un meccanismo di price cap79, diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della
sua posizione dominante.
78 L'organizzazione e la gestione del settore idrico (cosi come quello dei rifiuti) sono destinate a subire radicali modifiche,
entro un termine relativamente breve, anche sotto un altro profilo, atteso che con l'art.1, comma 1-quinquies, della
legge 42 del 2010, di conversione del d.l.2/2010, recante "Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni", e stato
aggiunto al comma 186 dell'art.2 della legge 191/2009, il comma 186-bis, che ha previsto la soppressione entro un
anno delle Autorita d'ambito territoriale (ATO) di cui agli artt. 148 e 201 del d.lgs 152/2006 e la conseguente
attribuzione con legge regionale da emanarsi entro un anno delle funzioni gia esercitate dalle predette Autorita nel
rispetto dei principi di sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza. La norma segue al tentativo di riforma, a tutt'oggi
rimasto inattuato, gia tentato con l'art. 2, comma 38 della legge finanziaria per il 2008, il quale prevede che le
Regioni, in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n.152, devono valutare prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai
fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle Province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato
di norma alla Provincia corrispondente e, in alternativa, l'attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme
associative tra Comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267. Con la legge 42 del 2010 il legislatore, nell'ottica del risparmio, razionalizzazione e semplificazione delle
strutture, si e spinto piu avanti non solo sopprimendo tutti gli ATO ma anche, tra l'altro, prevedendo, a decorrere dal
2011, la soppressione dei consorzi di funzioni fra gli enti locali ad eccezione dei bacini imbriferi montani. Sembra
pertanto verosimile che, nell'attribuzione delle funzioni degli ATO dovra essere preventivamente valutata la Provincia
quale istituzione di area vasta che, nell'assolvere alle funzioni dei vecchi ATO, scongiurerebbe la creazione di nuovi
enti strumentali la cui nascita sarebbe, peraltro, in controtendenza rispetto alle finalita della norma.
79 E il meccanismo di determinazione tariffaria al prezzo massimo inferiore a quello che sarebbe applicato in un
monopolio non regolato ("tetto al prezzo").
37
I.5 Art.18 e ss. del d.l. 112 del 25 giugno 2008, convertito in
legge 133 del 6 agosto 2008. Art.9, comma 29 del d.l. 31
maggio 2010, n.78. Rispetto degli obblighi di finanza pubblica.
Come risulta ormai chiaro, uno degli aspetti piu qualificanti dell'art.23-bis attiene
alla definizione del complesso di vincoli e di cautele che connota il ricorso a modelli
organizzativi basati su forme di affidamento di servizi pubblici locali prive dell'evidenza
pubblica a soggetti societari (in house e societa mista ex comma 2, lett.B) le quali, per le
caratteristiche strutturali che ormai hanno assunto nell'ordinamento, si pongono nei
confronti dell'ente locale in rapporto di forte correlazione (societa mista per l'oggetto
sociale), se non di sostanziale assimilazione (in house). Tale peculiare relazione rende
consequenziale prevedere il concorso anche di tali soggetti al rispetto degli obblighi di
finanza pubblica, come piu volte affermato dalla Corte dei conti80. A tal fine il legislatore,
nel medesimo art.23-bis, comma 10, lett.A, ha assunto lo specifico impegno, da attuare
in via regolamentare, di prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari in house di
servizi pubblici locali al patto di stabilita interno e l'osservanza da parte delle societa in
house e delle societa miste di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e
servizi e per l'assunzione di personale. Peraltro, nello stesso testo normativo
(d.l.112/2008, art.18), e rinvenibile, in parte fin dall'originaria stesura, una serie di
disposizioni immediatamente operative in materia di reclutamento e spesa di personale,
di limiti alle assunzioni, di conferimento di incarichi, di assoggettamento al patto di
stabilita (non ancora operativo81), aventi, stavolta, come destinatari le societa a totale
partecipazione pubblica e di controllo82. Al di la della mancanza di allineamento tra il
comma 10, lett.A dell'art.23-bis e l'art.18 citati e della loro non sovrapponibilita, sembra
piuttosto chiaro come il legislatore non appaia preoccupato di mantenere una adeguata
80 Un'ampia trattazione dell'argomento e contenuta nella precedente Relazione di cui alla citata Deliberazione 13/2008.
81 Ed invero la mancata definizione delle modalita e della relativa modulistica cui la norma subordina l'effettiva
operativita degli obblighi e condizione sufficiente per ritenere sospesa la vigenza delle norme (Delibera Sez. reg.
Piemonte n.14/2010).
82 In particolare, i primi due commi dell'art.18 hanno inizialmente assoggettato le societa a totale partecipazione
pubblica che gestiscono servizi pubblici locali e le altre societa a partecipazione pubblica totale o di controllo a specifici
obblighi da rispettare per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi. In seguito, l'art.19 del d.l
78/2009, convertito in legge 102/2009, aggiungendo il comma 2-bis, ha previsto l'applicazione delle disposizioni che
stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale a carico del socio pubblico, anche alle societa a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo: a) che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali; b)
che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne
commerciale; c) che svolgano attivita nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Le
medesime societa devono, inoltre, adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le
amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitaria e per consulenze. Infine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro il 30 settembre 2009,
sono definite le modalita e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilita interno delle predette societa a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo.
38
coerenza delle disposizioni normative con le caratteristiche ontologiche del modello
societario, quanto piuttosto di scongiurare, almeno teoricamente, il rischio che utilizzando
strumentalmente specifici modelli organizzativi il socio pubblico possa porre in essere
manovre elusive dei vincoli di finanza pubblica o violare principi giuridici fondamentali,
anche di ordine costituzionale, tutelati da precise norme di garanzia. E a cio ha proceduto
senza valutare del tutto ne la reale applicabilita ne gli effetti su soggetti e attivita di
diritto comune di norme conformate a pubbliche amministrazioni. Se, ad esempio, appare
chiaro che in presenza di una societa totalmente partecipata da piu enti locali si debba far
riferimento ai vincoli alle assunzioni previste per il socio pubblico che detiene la
partecipazione di controllo, non e altrettanto chiaro quale sia il socio di riferimento
quando, in presenza di quote paritarie o molto frammentate, si sia in presenza di un
controllo congiunto esercitato da enti che possono essere destinatari di differenti vincoli
assunzionali. Inoltre, appare arduo estendere la disciplina relativa al rispetto del patto di
stabilita a soggetti societari, senza prevedere modalita comuni di rilevazione quanto
meno delle voci contabili che assumono valenza ai fini del patto stesso. In piu, nel caso di
mancato rispetto del patto di stabilita da parte dell'amministrazione controllante,
l'applicazione automatica ad una societa di servizi del divieto di assunzioni e verosimile
che determini ricadute negative sulla collettivita in termini di livello e qualita delle
prestazioni.
Forse, agli automatismi normativi di difficile applicabilita ed agli specifici obblighi
di carattere procedurale ed informativo (ex art.3, comma 30 LF 2008), sarebbe stato
probabilmente opportuno affiancare anche effettive e autonome forme di responsabilita
delle amministrazioni di controllo sulla gestione societaria delle risorse umane e
finanziarie, a garanzia sia del contenimento della spesa che dell'efficacia ed efficienza del
servizio reso. Ad ogni buon conto, al di la delle difficolta applicative e delle incertezze
ermeneutiche, va ritenuto (Delibera Sez. reg. Toscana 45/2010) che la nuova disciplina
comporti l'obbligo del ricorso a procedure di evidenza pubblica da parte di tutte le societa
partecipate affidatarie di servizi pubblici locali, in riferimento al reclutamento del
personale, al conferimento di incarichi ed all'acquisto di beni e servizi (art.23-bis, comma
10, lett.a)83.
Va aggiunto che con la manovra 2010 (art. 9, comma 29 del d.l. 78/2010), il
legislatore ha previsto per le societa non quotate controllate direttamente o
83 Peraltro, il medesimo orientamento e manifestato dal Consiglio di Stato nel citato parere 2415 del 24 maggio 2010
reso sullo schema di regolamento ex art.23-bis del d.l. 112/2008. In tale sede e stato, infatti, rilevato che l'elemento
di connotazione delle societa soggette alla normativa in materia di personale, incarichi e acquisto di beni e servizi non
e la gestione dei servizi pubblici, bensi la partecipazione al capitale di enti pubblici e che la legge di delega non
contiene alcun discrimine tra societa in house e societa miste.
39
indirettamente dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA,
come individuate dall'ISTAT, l'obbligo di adeguarsi alle politiche assunzionali previste per
le pubbliche amministrazioni stesse, con cio estendendo espressamente i vincoli
assunzionali anche alle controllate indirettamente.
Oltre allo specifico impatto sul bilancio dell'ente locale delle spese di personale
sostenute dagli organismi partecipati, le pronunce delle Sezioni regionali hanno avuto ad
oggetto anche gli effetti che la disciplina dettata per gli enti locali in merito
all'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenze ha sulle societa partecipate e
specificamente sulle societa in house. In particolare, tenuto conto degli obblighi di
adeguamento contenuti nell'art.18, comma 2-bis, del d.l. 112/2008 e di quanto disposto
dall'art.3, commi da 55 a 57 della legge finanziaria 2008, nell'esercizio del riesame della
legalita e della regolarita contabile della Corte dei conti relativo alle disposizioni
regolamentari adottate dagli enti locali in materia di affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, e stato affermato che nel regolamento vada espressamente
precisato che le societa in house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in
materia per gli enti cui appartengono nonche criteri per il controllo dell'ente locale
sull'osservanza delle regole da parte delle societa partecipate (Delibera Sez. reg.
Lombardia n.37/2009). Peraltro, l'obbligo in questione va inquadrato anche in quanto
disposto dall'art.61, comma 7 del d.l. 112/2008 relativo al dovere di conformazione per
le societa inserite nel conto economico della pubblica amministrazione, come individuate
dall'ISTAT, (che dovrebbe ricomprendere, quanto meno, tutte le societa in house), al
principio di riduzione della spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita e sponsorizzazioni. Tale disposizione e stata di recente
ribadita nell'art.6, comma 11, del d.l. 78/2010, il quale ha aggiunto la previsione
dell'obbligo che l'inerenza della spesa sia attestata da apposita relazione sottoposta a
controllo del collegio sindacale.
40
I.6 Art.76, commi 184 e 4, del d.l. 112 del 25 giugno 2008,
convertito in legge 133 del 6 agosto 2008. Onnicomprensività
delle spese di personale
La preoccupazione che il ricorso a forme di esternalizzazione da parte degli enti
locali mascheri l'obiettivo di eludere i vincoli di finanza pubblica, soprattutto con
riferimento alle spese di personale, traspare chiaramente dalla normativa fin qui
esaminata. A cio va aggiunto che, fin dall'originaria manovra estiva del 2008, il
legislatore si era chiaramente espresso affermando un concetto onnicomprensivo di
spesa di personale sostenuta dall'ente locale, quale base di calcolo per la verifica
dell'obbligo di riduzione, includendo, tra l'altro, anche la spesa relativa a "tutti i soggetti
a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (art.76,
comma 1, d.l.112/2008). La determinatezza di tale disposizione, seppure non
accompagnata da altrettanta chiarezza85, ha indotto la Corte dei conti ad affermare che la
disciplina vincolistica in materia di personale debba essere intesa come riferibile anche a
tutte le forme di cooperazione interlocale oltre che di esternalizzazione in senso stretto.
Pertanto, la considerazione unitaria dell'ente territoriale e degli organismi in house ai fini
della verifica del rispetto dei limiti di spesa per il personale implica necessariamente che
vadano considerate come sostenute direttamente dall'ente locale anche le spese di
personale iscritte nel bilancio della societa pubblica in house, tanto nel caso di
partecipazione unica totalitaria, quanto nel caso di compartecipazione plurisoggettiva
intercorsa fra vari enti pubblici locali in misura proporzionale alla partecipazione detenuta
(Delibera Sez. reg. Lombardia n.99/2008): cio implica, in caso di riassunzione all'interno
di un servizio svolto precedentemente da societa in house, l'inserimento nella base di
calcolo precedente da prendere a riferimento per verificare il rispetto successivo
dell'art.1, comma 557 della legge finanziaria 2007, anche della spesa di personale
sostenuta dalla societa stessa (Delibera Sez. reg. Lombardia n.193/2009). Peraltro, in
presenza di societa in house, stante la particolare connotazione della relazione con l'ente
costitutore, a nulla rileva l'esistenza o meno di un rapporto di pubblico impiego86. Ma
inoltre, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita, il divieto imposto agli enti
(art.76, comma 4) di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che possano
84 Il comma 1, insieme al 2 e al 5, dell'art.76 del d.l. 112/2008, e stato abrogato dall'art. 14, comma 8, del d.l. 78/2010,
ed il suo contenuto e ora inserito nel comma 2 dell'art.1, comma 557, della legge finanziaria 2007.
85 Non appare sufficientemente chiaro, ad esempio, se la permanenza del rapporto di pubblico impiego debba essere
accertata nei confronti dell'ente locale (e allora dovrebbero considerarsi soltanto le forme assimilabili al comando)
ovvero in generale (e allora andrebbero esclusi soltanto i rapporti di lavoro di diritto privato).
86 Delibera Sez. reg. Campania n. 8/2010.
41
configurarsi come elusivi del divieto di assunzione comporta l'illegittimita per l'ente locale
che ha violato il patto anche di costituire aziende speciali per l'erogazione di servizi.
(Delibera Sez. Lombardia n.79/2008) e l'obbligo di considerare riferite all'ente anche le
spese di personale dell'azienda speciale costituita dall'ente stesso (Delibera Sez. reg.
Emilia Romagna n.17/2010). L'esternalizzazione non puo in alcun modo costituire la
risposta per aggirare un divieto o una sanzione legislativa, in quanto rappresenta una
scelta gestionale, subordinata al preventivo accertamento da parte dell'ente dei costi e
dei benefici da essa derivanti, giustificabile solo nella misura in cui risulti la soluzione
preferibile in termini di efficienza, efficacia ed economicita rispetto alla gestione diretta
del servizio (cd. valutazione "make or buy"), anche con riferimento alle ricadute sui
cittadini in un'ottica di lungo periodo (Delibera Sez. reg. Veneto n.52/2009).
In sede regionale, e stata evidenziata la necessita che l'ente locale, in presenza
di violazioni delle disposizioni specifiche contenute nell'art.23-bis relative alle modalita di
affidamento del servizio e dell'art.76, comma 4 del d.l. 112/2008 relativo al divieto di
assunzione di personale in caso di mancato rispetto del patto di stabilita, applichi criteri
rigorosi nella governance politica del fenomeno delle esternalizzazioni, soprattutto
quando l'affidamento dei servizi determini un'ingiustificata lievitazione dei costi di
gestione (Delibera Sez. reg. Lazio n.44/2009).
I.7 Art.14, comma 32 del d.l. 31 maggio 2010, n.78. Taglio delle
partecipazioni societarie nei Comuni piccoli e medio-piccoli
L'esigenza di riduzione dei costi razionalizzando il fenomeno delle partecipazioni
societarie da parte degli enti locali, unita al rischio di comportamenti sostanzialmente
elusivi degli obblighi e vincoli previsti dai sopra commentati commi 27 e ss. dell'art.3
della legge finanziaria 2008, gia adottati dagli enti locali destinatari di dette disposizioni e
riscontrati anche dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, ha indotto il legislatore a
ritenere che un ridimensionamento effettivo del fenomeno possa essere ottenuto dai
Comuni solo se imposto ope legis. Nel ribadire la vigenza dei vincoli previsti dal sopra
citato art.3, commi 27, 28 e 29 della legge finanziaria 2008, con la manovra finanziaria
2010 il legislatore ha, infatti, vietato espressamente la costituzione di societa ai Comuni
con popolazione inferiore a 30.000 ab
Rispondi

Da: .....08/11/2010 11:50:15
LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205)
(GU n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n.243)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 63.000 milioni
di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2010, e' fissato, in
termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno
finanziario 2010.
2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di
euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni
2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 253.000
milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 49.000
milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 248.000
milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilita' di finanza pubblica che si
realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al
fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle
famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con
priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Art. 2.
(Disposizioni diverse)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2010:
a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
2
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello
sport professionistico (ENPALS);
b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010
in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,
lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b).
3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni
di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio
2009, sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno
2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare
complessivo pari a 244,09 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la
gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio
consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi.
5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n.
457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30
ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di
lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media
convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per
il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo
determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma
dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a
tempo indeterminato.
6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno gia' provveduto al
pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del
versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1,
comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito
d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni.
7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i
sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del
differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23
3
novembre 2009, n. 168.
8. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute
nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme
restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 445.
9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «2010, 2011 e 2012»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2012»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».
11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010,
2011, 2012 e successivi».
12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta' normativa in
materia di disciplina delle attivita' economiche, possono stabilire
che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1
sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del
documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui
all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In
tal caso, possono essere altresi' stabilite le modalita' attraverso
le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita
delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di
attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della predetta
documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso
rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la
rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente
articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di
mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis
dell'articolo 28».
13. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale
delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento
all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di
contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di
rappresentativita' sindacale, tenuto anche conto delle compatibilita'
di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della
congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi
contrattuali del triennio 20102012, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la
contrattazione collettiva nazionale sono quantificati
complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni
di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012.
14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio
2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
4
complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni
di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
15. Le somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468.
16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri
ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si
avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del
Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione
l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del
presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalita' e per le finalita'
ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre
del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di
consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la
normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al
comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere
destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, alle finalita' di cui ai commi da 13 a 20 del presente
articolo.
20. Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla
individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse
finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio
2010-2012.
21. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.
74 del 13 marzo 2009, e' istituito un tavolo paritetico tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia
Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere
alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
In attesa della predetta determinazione, e' corrisposto alla regione
Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel
bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200
5
milioni di euro.
22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116,
117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con
riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei
relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla
corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi
spettanti ai singoli enti interessati.
24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai
commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il
termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al
Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito
accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili,
derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45
del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e
successive modificazioni, con modalita' e termini stabiliti con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno.
25. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' dei
collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di
attivita' culturale, per l'anno 2010 e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro.
26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli
ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in
un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque
dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono
esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto,
quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra
imposta.
27. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta
all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni
strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate
all'attivita' operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' ai
fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche'
delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per
quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche
attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di
sponsorizzazione, e' costituita la societa' per azioni denominata
«Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della
societa' di cui al presente comma e' stabilito in 1 milione di euro e
i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con
decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti
dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente
sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto
di diritti a favore di terzi.
28. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo
della guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle
proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni
altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi
6
della societa' di cui al comma 27, ed il Corpo della guardia di
finanza, anche avvalendosi dell'apposita societa', possono consentire
l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli
emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via
convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita'
istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni.
29. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al
fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i
marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al
medesimo comma e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano ai
collezionisti e agli amatori che operano per finalita' strettamente
personali e non lucrative.
31. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli
stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28,
nonche' le specifiche modalita' attuative, con riferimento alle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate
le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni
distintivi di cui al comma 28 e le specifiche modalita' attuative,
con riferimento al Corpo della guardia di finanza.
32. La societa' di cui al comma 27, che e' posta sotto la
vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi
strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. La medesima societa' ha ad oggetto la prestazione di servizi
e l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto
tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa
per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima.
L'oggetto sociale, riguardante l'attivita' negoziale diretta
all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e'
strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del
comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di
centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre
Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le
amministrazioni interessate. La societa' puo' altresi' esercitare
ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti
istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria
in materia di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico.
33. La societa' di cui al comma 27, nell'espletare le funzioni di
centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita'
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti
massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
34. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della societa'
di cui al comma 27. Esso e' approvato con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
7
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo
amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono
nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del
consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli
appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive
modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi
sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice
civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto
prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di
esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero
consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei
dirigenti;
c) le modalita' per l'esercizio del «controllo analogo» sulla
societa', nel rispetto dei principi del diritto europeo e della
relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo e
controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio della attivita' societaria in maniera
prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato
ristretto.
35. Gli utili netti della societa' di cui al comma 27 sono
destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa' previa autorizzazione del Ministero
vigilante. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
36. La pubblicazione del decreto di cui al comma 34 nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. Il
rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e'
disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione
collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 27 e da 32 a 35 del
presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9
dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la societa' si avvale anche del personale militare e civile del
Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in
possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e
gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste dallo stesso
articolo.
37. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di
rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu' alto
tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche' per potenziare gli
strumenti di tutela della stabilita' dell'occupazione, nell'ambito
delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro e'
destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle
province con il piu' alto tasso di utilizzazione della cassa
integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma.
38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino
ancora nella disponibilita' dei competenti confidi, possono essere
altresi' utilizzati dagli stessi per le finalita' previste dal comma
37 del presente articolo.
8
39. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di
agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per
quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato»;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del
Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati,
fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri
per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita' di
funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle
regioni in materia di politiche abitative».
40. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al
comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
41. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano
una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore
alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ulteriormente differito al
31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti
di cui al citato articolo 30, comma 2.
42. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilita'
interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a
15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli
investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica
nonche' per gli interventi temporanei e straordinari di carattere
sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del
sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo
14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono dettate le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma.
43. Al fine di riconoscere la specificita' della funzione e del
ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio
2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010.
44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel
territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e
di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonche'
dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del
comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge
10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti
coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA,
secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate
per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie
9
innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci
biotecnologici, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro
per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e
dell'ENEA.
45. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti
delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2010».
46. E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010
e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012
finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e
automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per dotare di defibrillatori
luoghi,strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa
previsto dal presente comma.
47. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e
strutture in dotazione, la facolta' di cui all'articolo 1, comma 568,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi
contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche
al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le
modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni
di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina
in materia negoziale e del principio di economicita'.
48. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' riservata una
quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma
250 del presente articolo.
49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al
comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
205, disciplinata per gli anni 2006-2009, e' estesa al periodo dal 1°
gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, e'
autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.
50. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, le parole: «accedere a finanziamenti agevolati per» sono
soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» e' soppressa.
Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e'
abrogato.
51. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli
eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo
per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo di 10
milioni di euro per l'anno 2010.
52. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di
pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti
dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze
10
di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali e'
riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni
destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla
vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione
all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e
le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunque
possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai
sensi del comma 4 del presente articolo»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni
di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del
Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente
ufficio del territorio dell'Agenzia deldemanio, che puo' affidarle
all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza
delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro
sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore
centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo
2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del
demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere
obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non
siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali
furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla
criminalita' organizzata»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma
2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli
stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura
del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura
del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il
funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli
altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di
stabilita' della finanza pubblica».
53. Per l'anno 2010 e' consentito l'accesso al fondo di garanzia
di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al
credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passivita'
attraverso il rafforzamento delle attivita' del fondo di garanzia
nazionale e dei confidi agricoli.
54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di
cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,
del 19 gennaio 2009, con le disposizioni di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del
29 ottobre 2009, e di garantire la continuita' degli interventi di
gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste
all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato
articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a
120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla
conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al
citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
11
autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono
altresi' le risorse comunitarie attivabili nel contesto
dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di
garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi
assicurativi del Fondo di solidarieta' nazionale, le disponibilita'
finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di
spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
55. Per le necessita' del settore agricolo il CIPE individua i
programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
56. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti
comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,
del 27 luglio 2006, nonche' del regolamento (CE) del Consiglio, che
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/ 2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal Consiglio
dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009, per l'anno
2010 e' prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse
disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
57. In considerazione della specificita' delle produzioni
agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore
agricolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti
a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello
comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma.
58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter,
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e' ridotta di
0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere
dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.
59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e
delle stragi di tale matrice che siano stati gia' collocati in
pensione e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010
pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e
successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di
trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo
non e' decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo
si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni
dall'IRPEF.
60. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
12
266, e' sostituito dal seguente:
«556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e
integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per le comunita'
giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e
valorizzazione delle attivita' delle comunita' giovanili. La
dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per
l'anno 2010».
61. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in
possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma
giuridica.
62. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le
provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul
pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto
proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le
risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili
afferenti allo stesso capitolo.
63. L'importo di ciascuna annualita' di cui all'articolo 2, comma
135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, puo' essere
rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato
pagamento dell'annualita' 2009. La presente disposizione entra in
vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009
ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti
derivanti dall'attuazione del primo periodo.
64. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma
5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011.
E' ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente
annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
66. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
20102012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonche'
in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale,
13
l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in
condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 67 a 105.
67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro
rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564
milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per
l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di
finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466 milioni di euro
annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto
disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1,
comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto
dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma 6,del citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8 milioni di euro
annui per la sanita' penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti
legislativi e' assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive
previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per
il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al
Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste
per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.
68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con
riferimento al livello del finanziamento a cui concorre
ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilita' speciali
di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento,
comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), e'
fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di
finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle
entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione
regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che
risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione
del finanziamento e' fissata al livello del 98 per cento; tale
livello puo' essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli
obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva
degli adempimenti regionali e' fissata nelle misure del 3 per cento e
del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente
per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per
cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98
per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
14
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme
vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle
risorse in via anticipata provvisoria e' commisurata al livello delle
erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del
raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno
precedente a quello di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi
necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di
ciascunaregione e provincia autonoma, connessi alla mobilita'
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti
dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo
fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro
dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le
regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle
effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma e' destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito,
con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui
citati 23 miliardi di euro.
70. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo
svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 11 della citata
intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012,
dirette a pervenire alla certificabilita' dei bilanci delle aziende
sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
71. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per
il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
adottando, anche nel triennio 20102012, misure necessarie a garantire
che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
A tale fine si considerano anche le spese per il personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma,
le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno
2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno
15
degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia
per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati, nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo
determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71,
nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in
connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli
di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per
il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti
dal medesimo comma:
a) predispongono un programma annuale di revisione delle
consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato,
determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o
con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva
per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti
fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno
riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni;
b) fissano parametri standard per l'individuazione delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa cosi' come rideterminati ai sensi del
presente comma.
73. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni
2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente ove sia
accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso
contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia
comunque assicurato l'equilibrio economico.
74. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle
disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti
sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi
71, 72 e 73 del presente articolo.
75. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.
76. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) dopo le parole: «si applicano comunque» sono inserite le
seguenti: «il blocco automatico del turn over del personale del
servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non
obbligatorie per il medesimo periodo e»;
2) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti
16
del commissario ad acta non possono avere ad oggetto» sono sostituite
dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la regione non
puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti emanati
e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn
over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli.
In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata
e' tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio
finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli».
77. E' definito quale standard dimensionale del disavanzo
sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle
maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento,
ancorche' coperto dalla regione,ovvero il livello inferiore al 5 per
cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio
della regione non garantiscano con la quota libera la copertura
integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di
detto standard dimensionale, la regione interessata e' tenuta a
presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di
durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge,
che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei
livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello
desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei
medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per
garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni
compresi nel piano stesso.
78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, e' valutato
dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma
2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque
giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata
Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della
citata Struttura tecnica, ove espresso.
79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i
termini di cui al comma 78, accerta l'adeguatezza del piano
presentato anche in mancanza dei pareti delle citate Struttura
tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano e'
approvato dal Consiglio dei ministri ed e' immediatamente efficace ed
esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in
caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri,
in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il
presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione,
entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua
attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della
nomina del presidente quale commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e,
sempre in via automatica, decadono i direttori generali,
amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario
regionale, nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
17
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti
erariali a carattere obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure
fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le modalita' previste dal
citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo
l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate
automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del
presente articolo. Gli interventi individuati dal piano sono
vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla
possibilita', qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi
intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente
migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio
successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto;
analoga misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco del
turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in
presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.
81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con
periodicita' trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di
procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o
straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I
provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a
cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime
un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel
piano di rientro.
82. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio
dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per
l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si e'
verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso.
L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e
dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate
in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari
al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da
parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a
seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18
83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81 emerga
l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri,
sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per
il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
che esprimono il proprio parere entro i termini perentori,
rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida
la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi' tutti
gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei
a garantire il conseguimento degli obiettiviin esso previsti. In caso
di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa
del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il
presidente della regione commissario ad acta per l'intera durata del
piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel
piano, nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in
quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa
attuazione del piano. Il commissario verifica altresi' la piena ed
esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema
sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del
commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da
individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre in via
automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli
enti del servizio sanitario regionale, nonche' dell'assessorato
regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure
fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale
all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del
presente articolo.
84. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad
acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 79
o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del
piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso,
indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta
tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di
rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta'
in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di
19
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
nel piano e non realizzati.
85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti
attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano
altresi' salve le disposizioni in materia di commissariamenti
sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente
articolo.
86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del
mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con
conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre
all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando
le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti
percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle
aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo.
87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da
83 a 86 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano
avviato le procedure per il piano di rientro.
88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro e gia'
commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge
restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per
la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi,
coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile
e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per la regione di
presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata
dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano
cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti
nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria
commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma
76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente
articolo.
89. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei
piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche mediante il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione
dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese
o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri,
i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali
degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto
periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui
all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le
parti che prevedono tassi di interesse inferiori.
90. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il
Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per
le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico
regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel
limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani
20
attuativi regionali da parte del CIPE.
91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009, nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai
disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni:
a) e' consentito provvedere alla copertura del disavanzo
sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le
relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere
state adottate entro il 31 dicembre 2009;
b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1,
comma 174, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui
al comma 86 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
92. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi
dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 93 a 97.
93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo,
con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la
presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il
piano di rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori,
rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere,
tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla
sottoscrizione del citato accordo si da' luogo anche nel caso sia
decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.
94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la
relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al
maggior finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata
l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro.
L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari
all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le
restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva
dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di
erogabilita' delle somme restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008
e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono
vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con
periodicita' semestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di
procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o
straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I
provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
21
trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute,
cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, nell' ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime
un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel
piano di rientro.
97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31
dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il
relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior
finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il
medesimo accordocorredando la richiesta di un adeguato piano di
rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la
quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta
alla competenza della regione interessata.
98. Lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle regioni
interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per
squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la
liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari
cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione
si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei
trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche
successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del
debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto
dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e
della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di
copertura dell'ammortamento della predetta liquidita', idonee e
congrue. La regione interessata e' tenuta, in funzione delle risorse
trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di
interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi
cosi' determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio
dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e la regione interessata sono definite le modalita' di
erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la
regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle
rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal
comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di
spettanza si interpretano nel senso che il termine «brevetto» deve
intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.
100. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «l° gennaio 2011».
101. Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».
102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di
euro 400 milioni per l'anno 2010.
103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti
soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono piu' finanziati
22
a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensi'
mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni;
b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni;
d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a
decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e' corrispondentemente ridotto.
105. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le
seguenti: «, nonche' quelle decorrenti dall'anno 2010».
106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la
lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonche'
l'articolo 78;
b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi
finali»;
c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono
tributi propri»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1 -bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i
quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso
modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni
purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa
statale»;
d) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
«Art. 74. - 1. La regione e le province possono ricorrere
all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento,
per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;
e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente:
«e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi
finali»;
f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente:
«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli
oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per
autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei
territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise
sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;
23
g) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:
«Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali
devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate
afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione
di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori
del territorio della regione e delle rispettive province.
2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e' effettuata
assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione
idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel
territorio regionale e provinciale.
3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui
all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul
reddito delle societa' e delle imposte sostitutive sui redditi di
capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le
modalita' di cui al comma 2, sono quantificati sulla base
dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo
(PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato
dall'Istituto nazionale di statistica»;
h) l'articolo 79 e' sostituito dal seguente:
«Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche'
all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva
dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi
dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della
finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il
finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di
euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino
per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro
complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica
definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate
esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino
alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro
dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di
finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e
organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non
statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio
1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel
restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli
24
obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo
conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto
derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente
articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente
sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in
ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La
regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento
della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni
legislative dello Stato, adeguando la proprialegislazione ai principi
costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»;
i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire
nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge
dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di
modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o
deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla
normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga alla disciplina
statale, modalita' di riscossione.
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi
erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali
spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio,
alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di
addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti
locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel
rispettivo territorio»;
1) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente:
«Art. 82. - 1. Le attivita' di accertamento dei tributi nel
territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e
obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna
provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti
accordi operativi con le agenzie fiscali»;
m) all'articolo 83 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».
108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo
22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi
oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a
cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e
alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi
enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi
e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione
e le province autonome.
109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5
e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio
2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in
essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari
accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
rapporti giuridici gia' definiti.
25
110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui
all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli
intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, e' attribuito alla rispettiva
provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei
contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province
autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a
favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle
assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore.
111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo,
l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e'
attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi,
contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo.
112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni
delegate in materia di viabilita' statale, motorizzazione civile,
collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche e' stabilito
nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia
autonoma per gli anni 2003 e successivi ed e' erogato nella stessa
misura annua a decorrere dall'anno 2010.
113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per
l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico
prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni
2010 e successivi e' determinato e corrisposto in 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal
2000 al 2005 sono determinate nell'importo gia' concordato e quelle
per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali
spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo
di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno
2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme
di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino
all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al
2009 sono definite entro l'anno 2010.
115. Alle comunita' costituite nella provincia autonoma di Trento
ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la
disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a
seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte
dalla presente legge.
117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera
c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107,
lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione,
concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di
solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche
26
pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale,
l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti
alle province di regioni a statuto ordinario confinanti
rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la
provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome
di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario
determinato in 40 milioni di euro.
118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 e' istituito un
organismo di indirizzo composto da:
a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro
stesso;
b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
c) un rappresentante del Ministro dell'interno;
d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto
ordinario di cui al comma 117.
119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli
indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al
comma 117.
120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro
dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui
al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede a:
a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al
finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai
singoli comuni confinanti, anche forme associative tra piu' comuni
confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui
territorialmente;
b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con
riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra
i diversi ambiti territoriali;
c) disciplinare le modalita' di erogazione dei finanziamenti da
parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma
118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei
soggetti e organi rappresentati;
e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento
dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire
il carattere cooperativo delle decisioni;
f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117,
nonche' le modalita' e i termini per la presentazione degli stessi;
g) stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti, al fine
di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato;
h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
i) stabilire i criteri e le modalita' di verifica della regolare
attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al
finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che
approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da
parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla
base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i
suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti
delle province interessate e dello Stato.
121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118
non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione
alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e
organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari
stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
27
carico della finanza pubblica.
122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei
principi fondamentali della legislazione statale, la provincia
autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia
autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, relative all'universita' degli studi di Trento, compreso il
relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette
funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo
quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del
presente articolo.
123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente
articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera
universita' di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio
«Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di
spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale
e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul
territorio provinciale, nonche' gli ulteriori oneri specificati
mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia
autonoma di Bolzano.
124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano
le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni,
disoccupazione e mobilita', da esercitare sulla base di conseguenti
intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilita'
di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le
predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei
principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai
criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio
bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio
delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome
secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107,
lettera h), del presente articolo.
125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che
disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122,
123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma
restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di
Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto
previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del
presente articolo.
126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti
dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al
comma 250, con le medesime modalita' ivi previste.
127. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' integrato:
a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;
b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.
128. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
28
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' soppresso.
129. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,
nonche' ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690 milioni
di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013. Le disponibilita' del Fondo strategico per
il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per
l'anno 2010.
130. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente:
«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle
risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine
lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo,
e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari
al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque
non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati
dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino
in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente
un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000
euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e)
risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita'
presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e
la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».
131. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente:
«2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si
computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per
quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma
di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente
in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti
per il minimale di retribuzione giornaliera».
132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di
qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a
sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque
anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di lavoro
29
che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di
almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di
provenienza, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa,
fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2010.
133. La contribuzione figurativa integrativa e' pari alla
differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di
provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al
lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio e' concesso a
domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma.
134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione
contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non
oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono
i beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni
di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato
articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge
n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita'
o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
135. Il beneficio di cui al comma 134 e' concesso a domanda nel
limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del comma 134 e del presente comma.
136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai
commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis
del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento»
sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».
137. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' prorogato per
l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
138. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per
l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione
in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai
sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
30
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei
trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di
frequenza di specifici programmi direimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della
mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della
legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali
mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un
reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette
mensilita'.
140. Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a
carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del
CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per
l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di
misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente
prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione
ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;
b) al comma 7:
1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di
proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle
risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di
indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai
dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto, nell'ambito
delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I
31
fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al
comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni».
142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unita'
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»
sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia
stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti
ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il
divieto opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della
legge n. 223 del 1991».
143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge trovano applicazione le disposizioni in materia di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo
III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come
da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma
3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite
dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;
b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per
l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di
sostegno alla famiglia».
144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai
commi 145 e 146, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.
145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, e' concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma
144 del presente articolo:
a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di
intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato
o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con
esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro
intermittente;
b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di
intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata
compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di
lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con
contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine
non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle
liste speciali che presentino particolari caratteristiche e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
146. Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere
riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche
32
agli operatori privati del lavoro accreditati aisensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante
elenchi regionali sperimentali o provvisori.
147. La gestione delle misure di cui ai commi da 144 a 146 e'
affidata alla societa' Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio
2011, la societa' Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica
e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti
commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto delle misure,
nonche' la nuova occupazione generata per area territoriale, eta',
genere e professionalita'.
148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e
monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il
committente sia un ente locale»;
b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le
scuole e le universita', il sabato e la domenica e durante i periodi
di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta'
se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'»;
c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al
commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;
d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore
produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;
e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 e' aggiunta la seguente:
«h-ter) di attivita' di lavoro svolte nei maneggi e nelle
scuderie»;
f) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via
sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono anche le attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di
lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con
esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso il
datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;
g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i
settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti
locali,».
149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di
un committente pubblico e degli enti locali e' consentito nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di
stabilita' interno».
150. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui
all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12
milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei
dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa
qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni
dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a
tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita' di
cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile
33
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della legge 6
agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e' concesso
dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore
nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di
quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di
mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale
incentivo e' erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al
primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le
somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi
previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma
4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente comma.
152. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».
153. L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si
interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale,
da definire secondo le modalita' stabilite nello stesso comma, ai
fini della contribuzione, e' il medesimo di quello che deve essere
utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai
fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.
154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti:
«, nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per
cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48 e
50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni».
155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' inserito il seguente:
«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in
misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
La retribuzione cosi' determinata deve essere graduale anche in
rapporto all'anzianita' di servizio».
156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono
inserite le seguenti: «e nell'anno 2010» e dopo le parole: «60
milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»;
b) all'articolo 5, comma 1, le parole:
«31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2010».
157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito
indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da
riferire all'anno 2009.
158. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.
159. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio
34
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno
2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un
programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita' civile».
160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157,
pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro
per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede,
quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158
e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di
euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione delle disponibilita' del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge.
161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182 hanno l'obiettivo di
contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale
attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi
da 165 a 182 mirano:
a) ad aumentare la capacita' di offerta del sistema bancario e
finanziario del Mezzogiorno;
b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente
meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento
delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che
creano occupazione nel Mezzogiorno.
163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161 a 182,
lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e
dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della
vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare
nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato.
164. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e
da 178 a 182 e' subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della
Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
165. E' istituito il Comitato promotore della «Banca del
Mezzogiorno Spa», di seguito denominata: «Banca», di cui all'articolo
6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato e'
composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle
categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di
soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni
del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione
dell'imprenditorialita' giovanile e uno della societa' Poste italiane
Spa. Il Comitato promotore e' costituito senza oneri per la finanza
pubblica.
166. E' compito del Comitato promotore individuare e selezionare
i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel
Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, societa' a
partecipazione pubblica nonche' tra altri soggetti che condividano le
finalita' e le attivita' della Banca cosi' come definite dal comma
169. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di
governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a
soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualita' di soci e le
specifiche funzioni e attivita' in relazione a quanto definito dalla
presente disposizione.
35
167. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una
maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la
normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di
difficolta' del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo
Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non
superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi
dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.
168. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle
istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e
puo' stipulare apposite convenzioni con la societa' Poste italiane
Spa. L'adesione implica, per le attivita', i prodotti e i servizi
sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio
della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la
preliminare definizione di modalita' operative e di governo
sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle
banche e delle istituzioni aderenti.
169. La Banca opera con la rete di cui al comma 168 per almeno
cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello,
sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in
particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il
supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di
patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente
indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese,
l'imprenditorialita' giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e
l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di
creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla
rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca puo':
a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il
credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel
Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passivita'
esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese
che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di
favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181;
b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti
infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni,
nei primi due anni dalla data della prima emissione, puo' essere
assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli
interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e
hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalita' e
condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato
nonche' il volume complessivo di obbligazioni sul quale puo' essere
prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato e' inserita
nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.
468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un
monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di
tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare
conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria;
c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine
erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato
merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di
diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato.
Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli
possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a
seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di
36
gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione della garanzia,
ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo che puo'
essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;
d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese
per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione
da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi
sovranazionali;
e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione
territoriale nelle aree del Mezzogiorno.
170. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al
Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del
progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze puo' revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo
stato di avanzamento non e' ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le
necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
171. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque
anni dall'inizio dell'operativita' della Banca, l'intera
partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un'azione, e'
ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori
prevedono nello statuto le modalita' per l'acquisizione delle azioni
sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra
partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica
amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di
statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento analogo a
quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la
partecipazione pubblica non puo' in nessun caso e in nessun momento
rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.
172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio
e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito
cooperativo autorizzate all'attivita' bancaria successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al
capitale della Banca e' consentita, per un periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di
finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni
sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31
gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34,
commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni.
173. Se necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro
dell'economia e delle finanze con propri decreti puo' autorizzare
enti e societa' partecipati dal Ministero dell'economia e delle
finanze a contribuire, in qualita' di soci finanziatori, alla
sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che
partecipano al capitale della Banca e autorizzate all'attivita'
bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data.
174. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile
dai soci finanziatori di cui al comma 172 non puo' superare la misura
di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione
delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono
essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non e'
autorizzata dal consiglio di amministrazione.
175. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il
37
numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci
finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio
di amministrazione e un componente del collegio sindacale.
176. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi
dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalita' di liquidazione
delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono
stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto
alla preventiva approvazione della Banca d' Italia.
177. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative
dei commi da 172 a 176.
178. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso
iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che
perseguono finalita' etiche nel Mezzogiorno:
a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non
inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non
esercenti attivita' di impresa ed emessi da banche per sostenere
progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie
imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel
Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli di cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si
applica un'aliquota di favore nella misura del 5 per cento;
b) l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi
relativi a un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per
ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo
intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli
non sia inferiore a dodici mesi.
179. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le competenti autorita' di vigilanza, sono stabilite le
modalita' attuative dei commi da 178 a 182, ivi inclusi le modalita'
di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti
annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva
nella misura fissata nel comma 178 e le caratteristiche dei progetti
etici.
180. Il beneficio fiscale e' concesso con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, previa verifica della conformita'
dello strumento con le finalita' di cui ai commi da 178 a 182 e del
rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 179. Il
beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi
successivamente all'adozione del decreto di cui al primo periodo.
181. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di
cui ai commi da 178 a 182 e' affidato per cinque anni alla Banca
mediante apposita convenzione da stipulare con le istituzioni
finanziarie emittenti.
182. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo le parole: «titoli governativi dell'area euro» sono
inserite le seguenti: «e, per una quota non superiore al 5 per cento
dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato
italiano».
183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a
valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504, e' ridotto per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione
di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province
e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di
euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in
proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario
spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il
rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale
provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le
finalita' di cui ai commi da 184 a 187 in conformita' ai rispettivi
38
statuti e alle relative norme di attuazione.
184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui
al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e' ridotto del 20
per cento. L'entita' della riduzione e' determinata con
arrotondamento all'unita' superiore.
185. Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato,
per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei
consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita' superiore. Il
numero massimo degli assessori provinciali e' determinato, per
ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei
consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unita' superiore.
186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui
al comma 183, i comuni devono altresi' adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico di cui
all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di
cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;
c) possibilita' di delega da parte del sindaco dell'esercizio di
proprie funzioni a non piu' di due consiglieri, in alternativa alla
nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a
3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali,
facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti,
con assunzione delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi
e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita'
montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle
comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al
citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle
citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane e'
assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto
del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono
considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del
territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del
mare.
188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono
nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge
nonche' dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.
189. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e
l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a
soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze
armate, il Ministero della difesae' autorizzato a promuovere la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di
programma di cui al comma 190.
190. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa sono
individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui
al comma 189, che possono costituire oggetto di appositi accordi di
programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono
ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina
la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali
decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto
dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni,
e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
39
civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in
catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti e' ammesso
ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi
restando gli altri rimedi di legge.
191. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio
comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello
schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce
autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per
le quali non occorre la verifica di conformita' agli eventuali atti
di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle
regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni
volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli
immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che
sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e' acquisito il parere della competente soprintendenza
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si esprime
entro trenta giorni.
192. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto
convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono
disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere
all'individuazione o all'eventuale costituzione della societa' di
gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni delle
quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono
continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla
riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del
cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli
immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli
accordi di programma di cui al comma 190 e' riconosciuta una quota
non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del
ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.
193. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a
191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis,
comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
194. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di
Roma di cui al comma 195, le quote di risorse, fino ad una
percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle
quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal trasferimento degli
immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo
versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un
apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione
del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2,
terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, previa verifica della compatibilita'
finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare
riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma
40
di stabilita' e crescita, nonche' all'entrata del bilancio dello
Stato per la stabilita' finanziaria dei conti pubblici. A tal fine e'
comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il
corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di
entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al
Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un
programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale,
definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo
di stato maggiore della difesa. E' comunque assicurata l'invarianza
del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al
termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.
195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del
conferimento degli immobili di cui al comma 190, e' attribuito al
comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189,
un importo pari a 600 milioni di euro.
196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria
al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a
concorrenza dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo
per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate
di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di
personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione
di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2008. L'anticipazione e' erogata secondo condizioni disciplinate in
un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro
entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua,
subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al
comma 190, ed e' estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori
interventi infrastrutturali e' autorizzata, a favore del comune di
Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,
nonche' dalla presente legge.
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i
pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici
dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e
di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze
accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato
che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure
informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse
mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire
l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero
dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente comma.
198. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
41
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «6 giugno 2009» sono inserite le seguenti: «e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009»;
2) il numero: « 24» e' sostituito dal seguente: «60»;
3) la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente: «giugno»;
b) al comma 3:
1) il numero: « 24» e' sostituito dal seguente: « 60»;
2) la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente: «giugno».
199. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 197 e 198,
pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro
per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi
della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di
euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti
dal comma 198 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal
predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati oneri
derivanti dai commi 197 e 198, affluiscono al fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalita' ivi
previste.
200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell' 11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali, e tenuto conto della necessita' di investimenti
infrastrutturali relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche,
ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del 15 giugno 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2007,
nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto
5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-bis,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' autorizzata, a
decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo
contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali
per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del
territorio dell'Unione europea, nel limite massimo di 3 euro per
passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in
autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti
relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche, alle seguenti
condizioni:
a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC), da parte delle societa' concessionarie, di un'istanza
corredatadi un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con
allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonche'
del relativo cronoprogramma;
b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui
alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilita', necessita',
urgenza, congruita' e sostenibilita' economica, nonche' conseguente
proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c);
c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva
dell'anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai
piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:
1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi
validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio;
2) volume delle unita' di carico registrate nel singolo aeroporto
quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato
42
dall'ENAC;
d) accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione
tariffaria nel bilancio delle societa' concessionarie, in un apposito
fondo vincolato di bilancio;
e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva
realizzazione degli investimenti urgenti da parte delle societa'
concessionarie e sulla base di stati di avanzamento dei lavori
convalidati dall'ENAC;
f) utilizzabilita' delle somme che restano accantonate, da parte
delle societa' concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei
mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la
documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e,
entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i
contratti di programma.
201. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi
della lettera c) del comma 200 puo' contenere anche i costi
riconosciuti delle opere autofinanziate dalle societa'
concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o
in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe
vigenti, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla delibera del
CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di cui alla lettera f)
del comma 200 non venga effettuato il deposito della documentazione
ovvero non vengano stipulati i contratti di programma,
l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade,
altresi', nel caso di mancato avvio della realizzazione degli
investimenti nei termini e con le modalita' fissati dal piano di
investimenti e dal relativo cronoprogramma e non puo' essere
rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte dell'ENAC,
del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma
previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza
dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla societa'
concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite
all'ENAC e da questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su un apposito conto della
Tesoreria dello Stato, dove le stesse restano vincolate
all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di
altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di
competenza della societa' concessionaria, su disposizione dell'ENAC.
In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla
lettera a) del comma 200 non si fa luogo in alcun caso
all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la societa'
concessionaria e' rivalutato annualmente alla media dei rendimenti
del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di
programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo
vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costiimputabili
ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al comma 200.
Al termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato,
eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante,
con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto,
all'ENAC.
202. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla
data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi
recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di
approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la
scadenza della concessione e' prevista entro il 31 dicembre 2014, la
43
societa' ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad
evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali,
allo scadere delle convenzioni vigenti, e' affidata la
Rispondi

Da: ora08/11/2010 17:18:45
è tutto più chiaro...grazie!
Rispondi

Da: CANDIDO08/11/2010 23:14:22
dai, riapriamo la discussione, quante mignotte si sarà fatto Berlusconi secondo voi?
Rispondi

Da: Candide11/11/2010 11:23:33
Non credo ci sia bisogno dell'unanimità degli interventori per restituire questo forum al suo scopo originario..
Invito pertanto tutti i COA che lo ritenessero opportuno a trasmettere le proprie opinioni, commenti, notizie, informazioni in vista degli ormai prossimi orali e (sopratutto) a divulgare l'endamento degli stessi.....
Rispondi

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