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Segretario Comunale, COA III, 390 posti
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Da: x cosa ci trovate nel segr. comun | 10/09/2010 19:24:04 |
ancora però non hai risposto, qual è il tuo lavoro? sarebbe più credibile se ci mettessi al corrente della tua esperienza lavorativa, atteso che cerchi di dissuadere le persone di questo forum a cercare altrove! | |
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Da: ..... | 11/09/2010 13:32:19 |
in cerca di occupazione con rendita finanziaria al 9% che scade nel 2026 pari a euro 500 mensili al netto della ritenuta fiscale del 12.5%. Calcola il capitale.... | |
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Da: x..... | 11/09/2010 13:49:22 |
se un contratto di swap viene trasformato da fisso a variabile, pensi che potrebbe fare diminuire il tasso dell' indebitamento? espone l' ente che lo sottoscrive ad un eventuale riaalzo dei tassi? rispondi a queste domande, visto che sono problemi concreti che ti ritroverai in un comune, sempre che tu sia un coa3!!!!!!!! | |
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Da: ..... | 11/09/2010 16:18:34 |
con i tassi attuali è meglio variabile, tuttavia, per i prossimi anni si prevede un tasso euribor stimatoi in crescita di circa due punti percentuali. Con andamento cresecente. pertanto se il tasso fisso è entro un range del 3-4% meglio rimanere al tasso fisso. | |
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Da: Ady | 11/09/2010 17:27:18 |
Assolutamente tasso fisso! Considerate, poi, che a differenza di quello che avviene costantemente nei comuni, le rendite generate anno per anno dovrebbero essere incassate in un capitolo in conto capitale, accantonate per far fronte ad eventuali perdite successive, e solo alla fine del contratto possono essere impiegate. Mai tasso variabile: nel comune dove lavoravo, la precedente respoonsabile, che si credeva un genio della finanza, ha stipulato uno swap a tasso variabile, con perdita secca di € 150.000, dopo un guadagno inziiale di € 30.000. Non scherziamo con questi strumenti, tanto è chiaro che la banca, se ce lo offre, è solo perchè sa che può guadagnarci e che i dipendenti comunali, per la maggior pare, non hanno le conoscenze necessarie per affrontarli. | |
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Da: ... | 11/09/2010 18:14:28 |
ma ci bocciano? | |
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Da: ..... | 11/09/2010 18:50:42 |
forse una settantina | |
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Da: ... | 11/09/2010 19:00:54 |
NON CI POSSO CREDERE! NON E' GIUSTO | |
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Da: xxxx | 12/09/2010 14:08:40 |
xxx | |
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Da: ... | 12/09/2010 18:55:10 |
no non bocciano perchè altrimenti facciamo un casino! | |
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Da: ... | 12/09/2010 18:57:32 |
Striscia la notizia compresa | |
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Da: interessante articolo...da leggere | 13/09/2010 09:26:46 |
Soppressione delle Ages e possibili riflessi sull’ordinamento e sulle funzioni dei segretari comunali e provinciali Cosmo Sciancalepore 1. La soppressione delle AGES La legge 30 luglio 2010 n.122, all’art.7, commi 31-ter e seguenti, ha recentemente proceduto alla soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) prevedendo che il Ministero dell’interno succede, a titolo universale, alla predetta agenzia e che le relative risorse strumentali e di personale nonché il fondo di cassa sono trasferite al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e saranno individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’interno. Viene precisato che i dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero. È disposta la soppressione del contributo di cui all’art. 102, comma 5, del d.lgs. 267/2000 (noto come fondo di mobilità ) a partire dal 1 gennaio 2011. È infine disposta l’abrogazione degli articoli 102 e 103 del d.lgs. 267/2000 relativi alle Ages ed è espressamente previsto che tutti i richiami alla soppressa Ages di cui al citato art. 102 sono da intendersi riferiti al Ministero dell’interno. Considerato che l’art. 97 del d.lgs. 267/2000 stabiliva che il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dell’Agenzia di cui all’art. 102 del d.lgs. 267/2000, a seguito dell’entrata in vigore della legge 122/2010, i segretari comunali e provinciali, a distanza di poco più di un decennio, sono nuovamente dipendenti del Ministero dell’interno. 2. Possibili riflessi sull’ordinamento e le funzioni dei segretari La soppressione delle Ages con il conseguente ritorno dei segretari al Ministero dell’interno, considerato il quadro costituzionale vigente (per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione radicalmente diverso da quello vigente prima del 1997, anno in cui fu costituita l’Agenzia in argomento e i segretari non furono più dipendenti del Ministero dell’Interno), non può considerarsi irrilevante per le funzioni e l’ordinamento dei segretari comunali e provinciali. È noto che già da prima dell’entrata in vigore della legge 122/2010, esistono in proposito due orientamenti: vi è chi sostiene che al segretario debbano essere affidate funzioni di direzione complessiva del comune o della provincia e vi è chi ritiene invece che al Segretario debbano essere attribuite funzioni prevalentemente o esclusivamente di competenza statale a livello locale. Pochi sono da tempo invece i sostenitori del mantenimento della normativa vigente. Il primo orientamento sembrava vincente all’indomani della abrogazione del direttore generale nei comuni di popolazione inferiore a 100.000 abitanti (art. 2, comma 186, della legge 191/2009, come modificato dalla legge 42/2010). La nuova normativa, anche se probabilmente determinata solo da ragioni di ordine economico e non dalla volontà di avviare un ripensamento globale rispetto a quanto disposto dal legislatore, a partire dal 1997, in merito a ruolo e funzioni dei segretari, ha modificato improvvisamente la situazione e sembra invece imporre, per il rispetto del quadro costituzionale vigente, la necessità di attribuire al segretario esclusivamente competenze che la Costituzione riserva in via esclusiva o concorrente allo Stato oltre che di modificare il sistema di nomina del segretario. Appare infatti molto dubbia la legittimità costituzionale di una normativa (come quella attuale) che prevede che il segretario, ora dipendente del Ministero dell’interno, sia nominato dal sindaco o dal presidente della provincia per svolgere, in regime di spoil system, in un ente costituzionalmente autonomo quale il comune o la provincia, funzioni rientranti nella competenza dell’ente locale anche di natura gestionale o addirittura funzioni di direzione complessiva. Preso atto della scelta del legislatore, visto il quadro costituzionale vigente, appare pertanto necessario procedere ad una riforma dell’ordinamento e delle funzioni dei Segretari che, se non si vuole procedere alla municipalizzazione della figura, attribuendo agli stessi funzioni di competenza statale a livello locale, consenta contemporaneamente di dare finalmente piena e concreta attuazione ai principi di federalismo e di tutela delle autonomie locali espressi dal Titolo V della Costituzione, di fornire un concreto e non condizionabile contributo alla tutela della finanza pubblica a livello locale e di contribuire alla attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità nella Pubblica amministrazione locale. Per il raggiungimento di tali obiettivi il legislatore non può che avvalersi dei Segretari comunali e Provinciali trattandosi di una figura esperta in materia di enti locali, storicamente caratterizzatasi per il ruolo di garante della legalità presso gli enti locali e tradizionalmente competente in materia di diritto e di contabilità . Occorre comunque che qualsiasi proposta di riforma sia basata su due principi: da un lato individuazione del giusto equilibrio tra competenze statali in ambito locale (ivi compresi promozione del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e tutela della finanza pubblica) e le legittime istanze di federalismo, dall’altro lato individuazione di un soggetto che svolga le varie funzioni statali in ambito locale, il più possibile vicino ai cittadini, lasciando esclusivamente agli organi dell’ente locale le competenze dell’ente locale stesso. 3. Una ipotesi di riforma Come si evince dalla ipotesi di riforma di seguito riportata, numerose sono le funzioni di competenza statale, in via esclusiva o concorrente, esercitate a livello locale, attribuibili ai segretari comunali e provinciali. Si tratta di funzioni in parte già ora attribuite direttamente ai segretari o agli enti locali, in parte nuove. Non è evidentemente una ipotesi di riforma volta ad auspicare un impossibile ritorno al passato. Nessuno potrebbe infatti oggi sostenere, sia per ragioni giuridiche e di legittimità costituzionale che per ragioni di opportunità e di utilità sostanziale, il ritorno al vecchio e ormai non riesumabile parere preventivo di legittimità o il ritorno al segretario quale terminale dello Stato all’interno dell’ente locale. È anzi una proposta proiettata al futuro, alla reale attuazione del federalismo e alla piena distinzione di ruoli e funzioni tra Stato e enti locali, in quanto volta ad evitare che un soggetto esterno all’ente locale possa esercitare, all’interno dello stesso, funzioni di carattere gestionale o addirittura di direzione complessiva come ancora sostenuto da qualcuno. È anche una ipotesi che cerca di essere il più possibile rispettosa del vigente quadro costituzionale, così come espresso più volte negli ultimi anni dalla Corte costituzionale, nella parte in cui sottrae il Segretario a spoil system e condizionamenti che potrebbero pregiudicarne l’attività a danno degli interessi dello Stato e degli stessi enti locali. La proposta appare inoltre idonea a realizzare risparmi di spesa per effetto dei controlli previsti e per la prevedibile riduzione di incarichi esterni e contenzioso. ART. 1 (Segretario comunale e provinciale) In ogni comune e in ogni Provincia, per l’esercizio di funzioni rientranti nella competenza statale esclusiva o concorrente, opera un Segretario Comunale o Provinciale dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell’interno. Il segretario comunale opera in un comune se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti, in due comuni della stessa provincia se la popolazione complessiva è tra 5.000 e 10.000 abitanti e in tre comuni della stessa provincia se la popolazione complessiva è inferiore a 5.000 abitanti. In via temporanea il segretario può essere incaricato di operare presso un ulteriore comune. Il segretario provinciale opera in una sola provincia. ART. 2 (Nomina del segretario comunale o provinciale) Il segretario comunale o provinciale è nominato dal prefetto, sentito il parere preventivo obbligatorio non vincolante del sindaco o dei sindaci interessati o del sresidente della provincia interessato. La nomina ha durata pari a tre anni. Il prefetto, anche su richiesta motivata del sindaco o dei sindaci interessati o del presidente della provincia interessata, può trasferire, indicandone i motivi, il segretario comunale o provinciale ad altra sede anche prima della scadenza prevista. ART. 3 (Funzioni del segretario comunale o provinciale) Il segretario comunale o provinciale svolge, rispettivamente in ambito comunale o provinciale, esclusivamente le funzioni rientranti nella competenza statale esclusiva o concorrente. Restano di competenza esclusiva dei dirigenti o dei titolari di posizione organizzativa nominati dal sindaco o dal Presidente della provincia le funzioni gestionali di competenza comunale o provinciale. Il segretario comunale o provinciale: ■partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione alle riunioni di consiglio e giunta con obbligo di evidenziare e verbalizzare eventuali motivi di illegittimità delle deliberazioni, senza che ciò impedisca l’approvazione e l’efficacia dell’atto; ■può rogare i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente; ■controlla, in via successiva, prima della stipulazione dei relativi contratti, le determinazioni gestionali adottate in materia di contratti pubblici, ivi compresi gli incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza. Nell’esercizio di tale funzione il segretario, evidenziando le eventuali illegittimità riscontrate, entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto, può chiedere motivatamente l’annullamento in autotutela della determinazione; ■su richiesta del sindaco o del presidente della provincia fornisce pareri legali in materie di competenza comunale o provinciale; ■verifica la conformità alla legge e ai C.c.n.l. vigenti dei contratti collettivi decentrati, stipulati dagli organi gestionali dell’ente, con potere di chiedere motivatamente alle parti di modificare l’accordo raggiunto. ■autentica le firme, anche per referendum e proposte di legge; ■riceve le candidature a sindaco, presidente della provincia e a consigliere comunale o provinciale; ■sovrintende, in nome e per conto dello Stato, ai seguenti servizi gestiti dal comune: elettorale, stato civile, anagrafe, leva militare, statistica; ■presiede l’ufficio elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie; ■presiede l’ufficio di statistica in caso di censimento; ■diffida il comune o la provincia nel caso di mancato rispetto del termine per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e della mancata verifica del permanere degli equilibri di bilancio. ■assume le funzioni di commissario in caso di scioglimento del consiglio fino a nuove elezioni. ■può essere nominato dal giudice competente commissario ad acta per l’ottemperanza alle sentenze pronunciate contro il comune o la provincia. ■vigila sul rispetto dei principi di partecipazione procedimentale e di accesso agli atti e adotta gli atti necessari a garantire effettiva tutela a tali principi. ■svolge, in ambito comunale o provinciale, ulteriori funzioni eventualmente delegate dal prefetto. Il segretario comunale o provinciale non può assumere incarichi o consulenze presso il comune o la provincia dove opera o presso società , organismi o qualsiasi altro ente dipendente o comunque sottoposto al controllo o vigilanza degli stessi enti. ART. 4 (Incompatibilità ed ineleggibilità ) Valgono per i segretari comunali e provinciali le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del d.lgs. 267/2000. ART. 5 (Disposizioni transitorie) Con d.P.R., da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, si procederà a dare attuazione alla presente normativa. Fino all’entrata in vigore del d.P.R. di cui al comma precedente continua ad applicarsi la normativa già in vigore, non contrastante con la presente legge, ivi compresa la normativa in materia di classificazione dei comuni e di articolazione dei segretari in fasce professionali. ART. 6 (Abrogazioni) È abrogata la normativa vigente in materia di nomina e revoca del Segretario da parte del sindaco e del presidente della provincia e in materia di mancata conferma, disponibilità e mobilità dei segretari comunali e provinciali. 4. I vantaggi della riforma per lo Stato e le Autonomie locali La riforma ipotizzata, rispetto alla situazione esistente, si caratterizza per una maggiore conformità al vigente quadro costituzionale e alla ormai costante giurisprudenza costituzionale e contabile in materia e presenta alcuni vantaggi, anche di ordine pratico, di seguito sinteticamente riportati, sia per lo Stato che per le autonomie locali. Lo Stato avrebbe la possibilità di avvalersi, in ambito comunale e quindi al livello amministrativo più vicino al cittadino, di un soggetto che svolge le competenze attribuite allo stesso dalla Costituzione in via esclusiva o concorrente. Potrebbe contare inoltre su un soggetto, esperto di diritto e contabilità , particolarmente indicato per promuovere soprattutto il corretto utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche a livello locale nel quadro dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del rispetto degli obblighi comunitari. I comuni e le Province vedrebbero riservate, in via esclusiva, ai propri dirigenti e/o responsabili, senza l’intromissione di soggetti non dipendenti da essi, con piena libertà di regolamentare autonomamente la propria organizzazione e i propri uffici e servizi, le competenze attribuite dalla Costituzione agli enti locali. Il ruolo di sindaci e presidenti di provincia sarebbe inoltre adeguatamente salvaguardato dal loro coinvolgimento nel procedimento di nomina o di conferma del segretario in piena conformità all’ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale in materia di spoil system. 5. Considerazioni conclusive Le brevi considerazioni che precedono rappresentano ovviamente solo un primo spunto per avviare un dibattito, scevro da appartenenze politiche e/o sindacali e/o da preferenze personali, non limitato ai soli segretari, in ordine al futuro della figura del segretario comunale e provinciale, da sempre fondamentale nell’ambito della pubblica amministrazione locale. Tale dibattito ovviamente non può prescindere dal quadro costituzionale vigente. Resta da chiarire poi la questione del soggetto (Stato o enti locali) a carico del quale porre lo stipendio del segretario. Considerato quanto sopra riportato e le funzioni ipotizzate si ritiene preferibile una soluzione che veda una compartecipazione tra Stato e autonomie locali. | |
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Da: | 13/09/2010 09:50:46 |
non sono d'accardo una normativa del genere sarebbe l'anticamera della soppressione della categoria, nei comuni serve di più un valido coordinatore super partes tra responsabili servizi e parte politica | |
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Da: ... | 13/09/2010 11:39:53 |
... | |
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Da: considerazioni | 13/09/2010 12:34:50 |
una boiata immensa | |
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Da: SONO SOSPESI TUTTI I CONCORSI SSPAL | 13/09/2010 12:53:09 |
E SUL COA III MANCA ANCORA IL PARERE DELLA FUNZIONA PUBBLICA | |
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Da: SONO SOSPESI TUTTI I CONCORSI SSPAL | 13/09/2010 15:36:15 |
a noi del coa 3 ce la puoi sucare | |
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Da: sospension man | 13/09/2010 15:52:58 |
Ciao a tutti gli aspiranti. E' giunto il mio momento e con ciò vi dico: BLOC !!!!!!!!!!!!!! p.s. per le donne s'informino presso i findanzati amici o parenti che hanno fatto la naja cosa significhi ciò. Per tutti ci rivediamo tra un pò di anni per la seconda frase. Ciao | |
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Da: x sospension man | 13/09/2010 16:08:13 |
certo, io penso che una cazzata del genere la possa capire solo tu, sei un grande, bravo!!!! | |
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Da: ... | 13/09/2010 16:47:12 |
Visto quello che sta succedendo per il COA IV e V: il primo rinviato ed il secondo pare sia stato annullato!! Secondo voi saranno prese misure anche per il nostro? Pare stiano sospendendo tutte le procedure concorsuali AGES - SSPAL... | |
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Da: ... | 13/09/2010 17:14:21 |
ma dove risultano queste notizie? | |
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Da: ... | 13/09/2010 17:30:11 |
lo dice anche l'UNSCP | |
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Da: molto interessante !!!! | 13/09/2010 21:29:02 |
(trovato digitando COA III su internet) Appello immissione in servizio segretari comunali COA III Mercoledì 08 Settembre 2010 12:54 All'Unità di MISSIONE ex AGES ROMA A tutti i Prefetti competenti atti ex AGES - sedi capoluogo regionali A tutte le OOSS e Sigle sindacali Ai giovani corsisti COA IIII e neoiscrivendi Segretari comunali Oggetto: inserimento lavorativo di giovani neoiscrivendi all'albo segretari comunali e provinciali dopo lunga e complessa selezione concorsuale e dopo il III corso-concorso selettivo (CoA). Mentre la quasi totalità dei concorsi nel pubblico impiego (notariato, magistratura, carriera diplomatica, prefettizia, forze dell'ordine, ecc...) all'atto della vincita del concorso è collegato un posto ed uno stipendio, in questo concorso con successivo corso-concorso selettivo e decisamente lungo e faticoso si ottiene la sola iscrizione ad un Albo, senza alcun diritto ad una retribuzione. Pertanto coloro che non trovano inizialmente un Sindaco/ Commissario Prefettizio/Straordinario che intende procedere alla nomina non maturano alcun diritto alla retribuzione a differenza delle citate categorie. Anche per questi motivi, si rappresenta la urgente necessità di sensibilizzare tutti i signori Sindaci di Comuni con popolazione fino a tremila abitanti affinché possano conoscere dell'eccellente opportunità di poter nominare una giovane / un giovane segretario comunale di fascia C (con costi inferiori rispetto alle altre fascie). Si ricorda che mentre è possibile scegliere il segretario comunale titolare ex art. 97 TUEL (nei tempi normalmente di 120 giorni dalle elezioni) la scelta del Segretario comunale "reggente" è atto squisitamente di competenza del Ministero dell'Interno posto che con il comma 31 ter dell’art. 7 della Legge 122 del 30 luglio 2010 di conversione del DL n.78 del 31/05/2010 viene soppressa l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali dando le competenze al MINISTERO DELL’INTERNO, all’Unità di missione in Roma per gli atti di competenza ex AGES NAzionale e dei Prefetti capoluogo di regione per gli atti di ex competenza dellle sezioni regionali. Si ringrazia per la preziossissima collaborazione che vorrete dare per una finalità certamente degna del nostro migliore impegno. paolo bertazzoli segretario comunale responsabile nazionale giovani segretari Ansal UIL | |
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Da: ..... | 13/09/2010 21:38:52 |
lasciamo perdere | |
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Da: ... | 13/09/2010 22:31:09 |
soprattutto per le "fascie" | |
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Da: x interessante articolo...da leggere | 13/09/2010 23:55:55 |
se si va nella direzione prospettata è lo sfascio totale. A che serve un controllo successivo delle determinazioni di aggiudicazione precontrattuale? Ma secondo voi un segretario che con scrupolo evidenzia vizi procedimentali in dirittura d'arrivo tre o quattro volte ha possibilità di rimanere nello stesso Comune per molto tempo? O il Sindaco non chiederà piuttosto la sostituzione al Prefetto? Cosa c'entra la pretesa imparzialità con tutto questo? | |
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Da: tempi duri ci aspettano | 14/09/2010 10:23:01 |
Hanno revocato gli orali coaIV, mi sa che bloccheranno il concorso visto il blocco delle assunzioni.....e noi? | |
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Da: x tempi duri ci aspettano | 14/09/2010 11:28:12 |
Dove hai appreso la notizia circa le revoca orali coa IV? Grazie | |
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Da: responsabile unit di missione | 14/09/2010 12:08:28 |
data l'impossibilità di comunicare tramite sito informatico vi informo ufficialmente che il concorso è stato sospeso in attesa di decisioni definitive da parte dell'unità di missione. Saluti. | |
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Da: ... | 14/09/2010 12:41:50 |
Ma da dove è stata presa questa dichiarazione??? | |
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