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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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Da: ........... | 29/07/2011 21:08:13 |
kieffo hai toppato, fulmine pure tu | |
Da: Da... | 29/07/2011 21:10:48 |
Basta che stiano zitti perché non stanno facendo gli interessi di noi interni, capisco e apprezzo il loro impegno ma può essere controproducente, purtroppo all'epoca ci fregiammo della possibilta' di prenderci quella maledetta missione che oltre ai soldi in più ci consenti anche di soggiornare gratuitamente, bene kieffo all'epoca mi ricordo bene quando schernivamo gli sfigati che essendo interni partecipavano per esterni, ora stiamo zitti e sopratutto pensiamo a studiare e lasciamo stare qualche sindacalista impreparato non c'e' niente da fare se non peggiorare la nostra posizione, se il piano prevede di continuare fallo pure ma qui non si tratta di fregare gli esterni purtroppo a sto giro negli esterni ci sono anche appartenenti al corpo e fregarli come fu fatto già con l'annullamento dei quiz mi sembra improbabile | |
Da: ....................... | 29/07/2011 21:17:55 |
kieffo e fulmine, basta frignare! | |
Da: X fulmine | 29/07/2011 21:22:25 |
vivrà si scrive con l'accento sopra la " a ". | |
Da: Da... | 29/07/2011 21:51:01 |
Io non capisco dove vogliono arrivare questi due e pure la missione e il pernottamento ad ogni prova lo prendono o no? | |
Da: basso | 29/07/2011 22:15:04 |
troppo basso | |
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Da: mari75 | 29/07/2011 23:34:21 |
guarda che gli ispettori non chiudono le celle, e comunque il personale di polizia penitenziaria non chiude solo le celle ci sono tante altre cose , dovresti iniziare a studiare l'ordinamento penitenziario | |
Da: .. | 30/07/2011 00:31:42 |
Notizia di poco fa, invece, è che l'art. 10 punto 3 del bando di concorso, recita "Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta." Avrete sicuramente notato che le votazioni sono invece state espresse in trentesimi: ora so per certo che la commissione dovrà prima rivedere i punteggi da trentesimi in decimi, poi si riunira per decidere sugli orali; questo avverrà probabilmente ai primi di settembre. | |
Da: x lucaricorso | 30/07/2011 01:02:27 |
Esame di avvocato: il punteggio numerico non costituisce esternazione della motivazione T.A.R. Veneto n.5330/03 Il TAR Veneto apre un altro spiraglio nella consolidata giurisprudenza che ritiene sufficiente il mero punteggio numerico per integrare l'obbligo di motivazione nei giudizi valutativi delle prove scritte dell'esame di avvocato. Con la sentenza decisa nella camera di consiglio del 15 ottobre scorso, il TAR Veneto ha infatti accolto il ricorso avverso il giudizio di non idoneità nelle prove scritte poiché il punteggio assegnato non è accompagnato da alcuna intelligibile giustificazione delle carenze accertate negli elaborati dalla commissione. Ric. n. 2105/03 Sent. n. 5330/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l'intervento dei signori magistrati Stefano Baccarini - Presidente Angelo De Zotti - Consigliere Elvio Antonelli - Consigliere, relatore SENTENZA sul il ricorso n. 2105/2003, proposto da (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Cecchini, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054; CONTRO il MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge; la COMMISSIONE ESAME AVVOCATO presso la CORTE D'APPELLO di VENEZIA per la sessione 2002, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio; per l'annullamento del provvedimento con il quale, in esito alle prove scritte dell'esame di avvocato sessione 2002, la ricorrente è stata dichiarata non idonea a sostenere le prove orali degli esami per l'abilitazione alla professione di avvocato; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto; Visto il ricorso, notificato il 18.9.2003 e depositato presso la Segreteria il 3.10.2003, con i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.; visti gli atti tutti di causa; uditi all'udienza camerale del 15 ottobre 2003 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli), gli avvocati: Cecchini per la ricorrente e Cerillo per la P.A.; considerato che, per il combinato disposto dell'art. 23, XI comma, e dell' art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata; che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve; che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che (omissis) ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Venezia per l'anno 2002, all'esito della valutazione delle prove scritte, le ha attribuito una votazione inferiore al minimo prescritto per l'ammissione alla fase orale dell'esame; che tale sfavorevole giudizio è stato gravato dall'interessata anche sotto il profilo del difetto di motivazione, poiché il punteggio assegnatole non è accompagnato da alcuna intelleggibile giustificazione delle carenze accertate negli elaborati dalla commissione; che la censura va accolta, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Sezione a partire dalla sentenza n. 1439/01 e sino alla pronuncia n. 5929/02; che, proprio riprendendo le principali argomentazioni espresse in quest'ultima decisione, va rimarcato: che il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione (o giustificazione che dir si voglia) del giudizio valutativo; che sebbene i giudizi, aventi ad oggetto le prove di esame, non abbiano natura provvedimentale, tuttavia le determinazioni conclusive dei procedimenti concorsuali e di quelli idoneativi (graduatorie, provvedimenti di idoneità o inidoneità ) rinviano agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti: sarebbe allora così violata l'espressa previsione dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato". che confermano inoltre la soluzione seguita da questo Tribunale: 1) l'art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, secondo il quale "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove": l'obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, autolimitando così il potere di apprezzamento delle prove concorsuali in base a criteri predeterminati, impone conseguentemente di motivare circa il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto, giacché, diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi sarebbe saltato il passaggio intermedio dell'applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l'effetto di autolimitazione che ne deriva; 2) l'art. 9, comma 3, del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo cui "la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove"; 3) alcune decisioni del Consiglio di Stato: oltre alle sentenze della IV Sezione 6 aprile 1993, n. 394, 28 dicembre 1993, n. 1148, e 16 maggio 1994, n. 408, va ricordata la recentissima decisione 30 aprile 2003, n. 2331, della VI Sezione; d) che, d'altronde, non si possono riconoscere insormontabili ragioni pratiche di speditezza alla motivazione del voto negativo delle prove di esame: indipendentemente dalla rilevanza della questione e dal primato dei princìpi della trasparenza, non può ritenersi che la sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta dei momenti della prova contenenti errori o insufficienze sia, nonostante l'elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici; che va dunque riconfermata, anche nella fattispecie, per le ragioni esposte, l'accoglimento della censura, la quale comporta l'annullamento del provvedimento impugnato e la rinnovazione della correzione degli elaborati, con assorbimento di ogni altra censura; che la nuova valutazione, per ragioni di imparzialità dell'azione amministrativa, dovrà essere effettuata, nel più breve termine consentito, conformandosi all'obbligo di motivazione quale testé esposto, da altra sottocommissione d'esame, formata da componenti diversi da quelli che hanno partecipato alla prova impugnata; che sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - sezione I, definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato di non ammissione alle prove orali della ricorrente; 2) compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2003. | |
Da: x lucaricorso | 30/07/2011 01:03:30 |
La decisione del Consiglio di Stato Non si è dichiarato d'accordo il Consiglio di Stato, che ha chiarito che nei concorsi, prima della nomina dei vincitori, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione data «l'insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti». Pertanto con la sentenza del 5 settembre 2007, n. 4659, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che, se l'aspirante al posto di ufficiale giudiziario (nel caso specifico un funzionario) impugna il provvedimento di esclusione, il ricorso non deve essere notificato agli altri candidati, chiarendo che prima della nomina dei vincitori non è possibile individuare i controinteressati. Per il Consiglio di Stato la nozione di controinteressato in senso tecnico, ai sensi dell'art. 21, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità , e quello sostanziale, discendente dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che, coinvolti da un provvedimento amministrativo, abbiano acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione. Con particolare riferimento alle procedure concorsuali, è stato precisato che non sono configurabili, prima della nomina dei vincitori, controinteressati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso, attesa l'insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso stesso. Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 5 settembre 2007, n. 4659 | |
Da: .. | 30/07/2011 01:12:02 |
AVV. RAIMONDI SALVATORE | 45, v. Marche - PALERMO (PA) - Tel. 091.527547 - consulenze legali - legislazione scolastica - assistenza in contenziosi tributari - diritto del lavoro - specializzazione diritto del lavoro - diritto amministrativo - specializzazione diritto sindacale. Lo studio legale dell'Avvocato Professor Salvatore Raimondi è specializzato in legislazione scolastica, Diritto Amministrativo e Diritto Lavoro. Forniamo consulenza legata a vari settori legali e amministrativi. Il nostro studio si trova a Palermo. Non esitate a conttattare i nostri uffici. Saremo a vostra disposizione per incontri informativi e per qualsiasi chiarimento sui nostri servizi. | |
Da: x avv.raimondi | 30/07/2011 08:29:02 |
vergogna! Farsi pubblicità su un forum è contro deontologia professionale. Ci manca solo che qualche ortolano ci proponga le zucchine e poi siamo a posto! | |
Da: x ricorsisti | 30/07/2011 09:55:07 |
Ma datevi ste email e parlate in privato a noi non interessano i vostri tentativi sterili! Questo è un forum dedicato al concorso e non ai ricorsi quindi cambiate aria o aprite una discussione dedicata basta che ve ne andate siete diventati vetamente pesanti! Noi qui abbiamo bisogno di confrontarci ed avere notizie utili per l'orale voi apritevi la vostra discussione altrove GRAZIE!!! | |
Da: basso | 30/07/2011 12:30:05 |
troppo basso | |
Da: thebust - Voto 17 .... | 30/07/2011 17:36:58 |
Si assiste a tutt'oggi dopo 8 anni a una sterile battaglia tra ex idonei e ricorsisti. Mi sembra chiaro che dovrebbe essere diritto per tutti coloro che lo ritengono di controllare il tema svolto, anche perché ci possono essere seri dubbi per chi fece ricorso ( VINCENDOLO ) e ora si ritrova bocciato al tema dopo aver studiato diversi anni magari per … Quindi trovo che l'accesso agli atti dovrebbe essere sacrosanto per tutti quelli che lo richiedono, entra 30 giorni. Per i sapientoni che lo hanno superato, si trattengano di attaccare in modo offensivo i potenziali ricorsisti poiché evidenziano solo un'ignoranza innata a prescindere dal voto preso in questa prova, e ricordiamoci che la 1° regola per fare codesto lavoro dovrebbe essere la CORRETTEZZA.. quindi si dovrebbe dare più importanza ad altro, poiché codeste nozioni dovrebbero essere superate quando sarà fatto il corso … rischiando di ritrovarci con gente, preparata teoricamente parlando, ma poi di fatto personaggi negativi che disturbano il quieto vivere nell'amministrazione. PS rivolto soprattutto per chi la divisa già la indossa... | |
Da: te ne devi annà | 30/07/2011 17:57:19 |
aò e mmò basta ma vedi dde ffa quello che vuoi ricorri ricorri MA TE NE DEVI' ANNA' DA STO FORUM CI AVETE ROTTO ANNATEVENE NON VE SOPPORTIAMO PIU' ABBASTA FATEVE UN FORUM DDE RICORRISTI E BBASTA AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MA COME VE LO DOVEMO Dìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì | |
Da: ....................... | 30/07/2011 18:28:27 |
voi ricorsisti avete rotto..... volete fare ricorso? ci tenete tanto a fare questa figura di merda e a perdere soldi? fatevi avanti, la strada per il Tar la conoscete ma non rompete le balle agli idonei. | |
Da: napulè | 30/07/2011 18:31:32 |
uaglù ve ne dovete iì! | |
Da: 1600 | 30/07/2011 18:54:49 |
gli orali quindi quasi sicuramente non si terranno a settembre ? | |
Da: ....................... | 30/07/2011 19:21:19 |
ancora si devono riunire, altro che settembre.... tempi biblici! | |
Da: Anonimo | 30/07/2011 22:36:52 |
x gli interni, una domanda fuori luogo, quanto e' lo stipendio di un vice ispettore? Grazie anticipatamente x la risposta. | |
Da: 500 | 30/07/2011 23:36:38 |
parlate tutti cosi perche avete paura che si facciano molti ricorsi molti di voi alla fine del tema erano insieme alle alte cariche della polpen chissa perche, molti di voi erano informati prima delle pubblicazioni chissa perche,faccio ricorso pure io e voglio il confronto del mio tema con qualcuno dei vostri,poi vedremo | |
Da: Da... | 31/07/2011 07:00:28 |
Ma che dici, vergognati io ho superato per ben due volte questo concorso e la prima volta i ricorrenti hanno fatto ricorso perché i quiz erano troppo difficili adesso non so cosa potete inventarvi, fare ricorso e' legittimo ma accusare altri come stai facendo e' vergognoso, fai il ricorso e vai tranquillo poi vergognati di quello che dici | |
Da: x 500 | 31/07/2011 07:16:01 |
se hai visto tutte queste irregolarità al tema, dovevi denunciare all'epoca ma non hai avuto le palle sei stato omertoso e ora ne paghi le conseguenze e paghi anche per un ricorso basato sul nulla. La prossima volta studia figliolo e non cercare scuse! | |
Da: x 500 | 31/07/2011 08:35:12 |
ho una paura di te che non ti dico.. quando lo fai il tuo bel ricorsino? sto tremando al pensiero......il tuo ricorso i giudici lo useranno come morbida carta igienica... | |
Da: ............. | 31/07/2011 08:45:16 |
fulmine, studia! | |
Da: dfvgfrs | 31/07/2011 09:08:06 |
non capisco il perchè di tutta questa insolenza verso chi vuol far valere i propri diritti... | |
Da: ............. | 31/07/2011 09:28:10 |
non c'è nessuna insolenza.. fate valere questi vostri PRESUNTI diritti ma non spappolate i maroni a chi pensa agli orali del concorso... i ricorsi si fanno presentandoli in tribunale e non piagnucolando sui forum.. io posso solo dire che hanno promosso tanto, pure troppo..e chi è stato bocciato dovrebbe solo farsi un'analisi di coscienza e prendersela con se stesso invece di perdere tempo coi ricorsi che servono solo a far arricchire gli avvocati. | |
Da: x insolente | 31/07/2011 09:37:24 |
vuoi far ricorso, fallo. Ma finitela di rompere su questo forum se proprio volete fatevene uno vostro. Noi ammessi vogliamo notizie sugli orali e basta! | |
Da: pater | 31/07/2011 10:05:31 |
Il tema ricorsi non appartiene alle conversazioni di questo forum pertanto l'insolenza non è di coloro che non vogliono intromissioni. Scusa, ma con tutta la solidarietà che è dovuta per i non ammessi, tale precisazione era dovuta. (Ps la stessa vale anche per quegli avvocati che vogliono spillare quattrini) | |
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