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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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Da: Number 27109/07/2011 14:31:15
ricorso, indica la fonte, grazie!

Da: Number 27109/07/2011 14:33:17
Grazie loffo, ho letto la notizia.

Da: sb7209/07/2011 14:38:35
la commissione non è stata  clemente con nessuno la votazione media degli ammessi non dovrebbe superare i 24.5/30 (fonte: indagine personale)

Da: loffo x .....................09/07/2011 14:43:09
no, tanti interni, non avendo i requisiti per partecipare per i posti riservati, hanno partecipato come esterni. adesso bisogna capire quante di queste persone hanno superato la prova scritta.

Da: .....................09/07/2011 14:58:07
si ma chi concorre per i posti riservati non concorre per quelli esterni????

Da: dylan dog09/07/2011 15:01:29
Be' a sentire le voci che si rincorrono sui forum gli interni dovrebbero concorrere solo i posti riservati ................

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: ambulanza09/07/2011 15:02:07
ennó

Da: ambulanza x dylandog09/07/2011 15:04:01
non lo dicono le voci dei forum ma il bando di concorso!
Tu dylandog quanto hai preso?

Da: ESCLUSA09/07/2011 15:13:47
Ciao a tutti, innanzitutto complimenti a tutti gli idonei. Faccio parte dei tanti 18/30 e mi rivolgo a MAAAAAA, TOMMY 73, NON IDONEO INTERNO, NON IDONEO, VIVA L'ITALIA VIVA L'IMBROGLIO e RICORSO..........mi fate sapere come dobbiamo muoverci per fare richiesta di accesso agli atti?

Da: dylan dog09/07/2011 15:14:08
27/30 il bando dice che chi ha i requisiti ed e' appartenete al corpo puo' concorrere per i posti riservati , io sarei felice di avere la certezza che gli interni che hanno scelto di concorrere x i posti riservati concorrano solo x quelli , se fosse cosi ci sarebbero due graduatorie , qualcuno sa come ando per i posti riservati al concorso x commissari.....................

Da: ..09/07/2011 15:19:22
Avvocato Rubino Girolamo
studio legale amministrativo
90138 Palermo( PA)
5, Via Oberdan Guglielmo
tel: : 0916528528
Uno dei maggiori sindacati della Polizia Penitenziaria mi ha riferito che questo avvocato, al T.A.R. su 100 cause ne vince 110.

Da: back09/07/2011 15:26:45
complimenti dylan, ma non eri tu quello ke doveva essere giustizzziato assieme ad ice, clarence, e qualke altro? A proposito, ove sei giustizzziere?

Da: ..09/07/2011 15:36:17
"Egr.Avvocato, le chiedo cortesemente di chiarirmi se il candidato di un concorso pubblico, dopo le prove d'esame, può pretendere di verificare gli scritti degli altri partecipanti e i verbali dei giudizi di tutti gli esaminati, oppure per la privacy ciò non è consentito. Ringraziandola anticipatamente per la risposta, la saluto cordialmente. V. P."
Il partecipante a un concorso pubblico può chiedere l'esame o l'estrazione di copia dei documenti amministrativi che riguardano la procedura concorsuale. La richiesta deve essere motivata e deve specificare il documento o i documenti di cui si chiede la visione o la copia. Qualora non sia accolta l'istanza di accesso ai documenti, avverso il provvedimento di rifiuto può essere presentato ricorso al T.A.R. In ordine alla tutela della riservatezza, il TAR del Lazio, con la recente sentenza n.32103/2010, ha precisato che l'accesso ai documenti dei candidati di un concorso pubblico -compresi gli elaborati, le schede di valutazione, i curriculum e i titoli di studio- non puo` essere rifiutato dall'amministrazione perchè il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi; inoltre perchè va esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi rispetto a questi documenti, considerato che i concorrenti hanno scelto di misurarsi in una competizione caratterizzata dalla comparazione dei valori, e che siffatti atti escono dalla sfera personale dei partecipanti nel momento in cui vengono acquisiti alla procedura.

Da: ..09/07/2011 15:37:59
il Consiglio di Stato (sez. IV, 31.10.1997, n. 1249) ha osservato come un concorso pubblico è una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra candidati e la P.A., ma anche fra gli stessi esaminandi e quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione, è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti.

Da: ricorso09/07/2011 15:39:31
x ESCLUSA

io intendo fare ricorso se ci sono i presupposti , chiedendo per prima cosa gli atti per vedere il mio tema ..
ma quanto mi costa???

Da: ..09/07/2011 15:40:27
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi - mediante esame
ed estrazione di copia - secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90.
È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto degli atti,
anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa.
Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nelle loro disponibilità sottratti all'accesso per l'esigenza di
salvaguardare la riservatezza di terzi, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti
relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici.

Da: ..09/07/2011 15:46:39
Il candidato può chiedere l'esame o l'estrazione di copia dei documenti amministrativi inerenti la procedura concorsuale.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo in caso di richiesta di copia autentica, nonché in materia di diritti di ricerca e di visura.
Ogni richiesta deve essere motivata e va indirizzata all'ufficio concorsi, salvo che per i documenti non formati dall'Ufficio o non detenuti stabilmente dallo stesso.
L'ufficio concorsi non è tuttavia tenuto ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, l'Ufficio darà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, tramite lettera raccomandata o altro mezzo idoneo.
Le istanze di accesso che possono pervenire all'Ufficio Concorsi da parte dei candidati o dei loro rappresentanti riguardano prevalentemente la richiesta di visione, copia o copia autenticata dei seguenti documenti:
• decreti di nomina della Commissione esaminatrice ed eventuali decreti di sostituzione di alcuni componenti
• verbali inerenti le operazioni preliminari compiute in sede di apertura delle buste contenenti gli elaborati
• elaborati del richiedente
• verbali della correzione
• verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice
• verbali concernenti lo svolgimento delle prove orali
• ogni altro atto concernente l'istante
• verbali concernenti altre operazioni compiute dalla Commissione e riguardanti la generalità dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi.
Tenuto conto dell'orientamento espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, possono essere accolte le richieste che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli elaborati di tutti i candidati che siano stati ammessi alle prove orali; a richiesta dell'istante, può essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno.
La copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente deve essere rilasciata senza indicazione del nome dell'autore.
Le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura inerenti l'accesso, se negative, saranno notificate all'interessato.
Qualora l'Amministrazione, a fronte di specifiche richieste, individuasse soggetti controinteressati all'accoglimento della richiesta, ne darà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diritto di accesso si esercita in via informale, con richiesta verbale o scritta, quando è possibile provvedere immediatamente all'esibizione del documento o alla sua riproduzione.
Negli altri casi si esercita in via formale con richiesta solo scritta.
L'istanza, presentata direttamente o spedita, deve essere accompagnata da un valido documento di riconoscimento.
I tutori o curatori delle persone fisiche dovranno produrre documentazione idonea che attesti tale qualità.
Nel caso di rappresentanza, il rappresentante dovrà produrre atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata. A tal proposito, si specifica che la procura alle liti non abilita di per sé il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti amministrativi.
Le richieste possono essere compilate su un modulo fornito dall'Ufficio.
L'istanza, oltre che spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, può essere presentata direttamente all'Ufficio Concorsi, all'incaricato, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.
L'incaricato rilascerà apposita ricevuta.
Le richieste, oltre che motivate, devono essere specifiche, ovvero consentire l'individuazione del documento o documenti cui si vuole accedere.
In particolare l'interessato deve indicare nella richiesta:
• il documento o i documenti interessati
• l'interesse specifico che è alla base della richiesta.
L'interessato deve, altresì, specificare la concreta modalità di ritiro delle copie dei documenti, fra le seguenti:
• ritiro diretto
• ritiro tramite rappresentante munito di delega autenticata, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
• trasmissione per posta a cura dell'Ufficio all'indirizzo indicato.
Se altra persona accompagna l'interessato per la visione dei documenti, sulla richiesta di accesso saranno annotati gli estremi identificativi.
Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sia necessario interpellare il Consiglio Superiore della Magistratura, il richiedente sarà invitato a presentare istanza formale.
Il termine finale di conclusione del procedimento, salvo differimenti collegati all'attività deliberativa del Consiglio Superiore della Magistratura, è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta; tale termine resta sospeso per il periodo compreso tra l'eventuale comunicazione al richiedente relativa a istanze irregolari o incomplete e la loro regolarizzazione.

In caso di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso, il provvedimento dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a. l'ufficio che ha trattato l'istanza di accesso
b. il documento oggetto della richiesta
c. i motivi del rifiuto, limitazione o differimento
d. i termini per la presentazione del ricorso al T.A.R.

Presso l'ufficio è possibile consultare e prendere visione dei seguenti atti:
a. Bandi di concorso
b. Graduatorie
c. Decreti di nomina delle commissioni
d. Criteri di valutazione elaborati dalle commissioni

Esame dei documenti
L'esame dei documenti diversi da quelli indicati ha luogo presso l'ufficio, sotto la vigilanza del personale incaricato.
Ove non sia possibile mettere il documento a disposizione dell'interessato contestualmente alla domanda d'accesso, lo stesso è reso disponibile entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Della presa visione è redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

Rilascio copie
Se il rilascio delle copie non avviene contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, le copie rimangono depositate presso l'ufficio per 60 giorni dal momento in cui l'accesso è consentito; qualora non vengano ritirate entro tale termine, la pratica è archiviata e il richiedente deve presentare nuova richiesta di accesso.
La consegna di copia deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta, sottoscritta dal richiedente.
Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, potranno essere rilasciate copie parziali di documenti, comprendenti, ove possibile, la prima e l'ultima pagina del documento; le pagine omesse saranno comunque indicate.
In caso di accesso a documenti gestiti mediante strumenti informatici, l'accesso è consentito esclusivamente con l'ausilio di personale dell'ufficio.
Ove tecnicamente possibile, copia dei dati potrà essere rilasciata su supporti forniti dal richiedente.
In tal caso la copia non potrà essere rilasciata quale copia autentica.
Il rilascio di copia di documento è subordinato al pagamento del costo di riproduzione, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia con delibera del 24 giugno 1994:

importo di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie,
importo di euro 1,04 per il rilascio da tre a quattro copie e così di seguito.
Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo sulla copia stessa da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio.Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali o una procedura di particolare difficoltà, la determinazione del corrispettivo è effettuata dal Ministero.
Qualora le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere l'importo di bollo mediante la presentazione delle relative marche pari a euro 14,62 per 4 pagine al momento della consegna dei documenti: l'ufficio ne cura l'annullo con bollo e data.

Invio copie tramite servizio postale
Nel caso in cui l'istante prescelga quale modalità di ritiro copie l'invio tramite servizio postale da parte dell'Ufficio, le copie saranno trasmesse all'indirizzo indicato, previo versamento da parte dell'istante di un importo calcolato dall'Ufficio sulla base dell'esame della richiesta, da corrispondersi mediante versamento su conto entrate dello Stato, sul Capo XI del Ministero della Giustizia, capitolo 3530 "entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Giustizia", centro di responsabilità "Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi", U.P.B. 10.2.1, direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato ovvero attraverso opportuno bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, indicando la causale del versamento.
La ricevuta del versamento, o la copia, dovrà essere inviata all'Ufficio Concorsi.


Normativa di riferimento:
• artt. 22-28 legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
• D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documento amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge 241/90
• D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 - Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche
• delibera del Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia del 24 giugno 1994
• decreto 25 gennaio 1996, n. 115 del Ministero della Giustizia, recante "Regolamanto concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero della Giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso"
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
• D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
• circolare del Ministero della giustizia 8 marzo 2006 - Misure organizzative sul diritto di accesso.

Da: ricorso09/07/2011 15:47:48
secondo me, il concorso sarà bloccato un'altra volta.   

Da: ..09/07/2011 15:50:56
La L. 241/90 e successive modificazioni (da ultimo il DPR 184/06) permette l'accesso e l'estrazione di copia per tutti gli atti inerenti un concorso pubblico, intendendo con ciò i propri elaborati e quelli degli altri candidati oltre, ovviamente, agli atti prodotti dalla commissione in sede di verbalizzazione delle fasi concorsuali. Ti dico questo perchè, anche recentemente, ho inoltrato richiesta di accesso e non mi è stata mai negata. Non ho nemmeno perso tempo a visionare gli atti, sapevo già ciò che mi serviva e quindi ne ho chiesto copia. I costi di riproduzione sono a carico tuo ma se ti chiedono cifre esagerate verifica il regolamento dell'ente con il quale sono determinati i costi delle fotocopie. Se devi presentare ricorso ti bastano le copie semplici! Un consiglio: chiedi copia del verbale della 1° seduta della commissione d'esame, seduta nella quale vengono determinati i criteri di valutazione delle prove perchè molto spesso in quell'occasione i commissari commettono delle boiate pazzesche!
Ciao!!

Da: ..09/07/2011 15:52:05
la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'accesso agli elaborati degli altri candidati in quanto, essendo anonimi, non viene lesa la privacy del controinteressato.
se fai ricorso al tar, ex art. 35 d.lgs 80/98, il giudice può anche disporre la consulta tecnica d'ufficio per valutare gli elaborati e verificare se ci sia stata evidente disparità o ingiustizia manifesta nella valutazione degli scritti ed eventualmente annullare la fase di valutazione della procedura per eccesso di potere.

Da: ..09/07/2011 15:54:59
l'accesso agli atti ti permette di avere il quadro completo di ciò che è avvenuto in sede di concorso. Da tal quadro dovrai isolare gli elementi da portare a sostegno della presentazione di un eventuale ricorso (inconfutabile disparità di trattamento, errori di valutazione operati dalla commissione, etc.). In materia di selezioni pubbliche, il giudicato è di competenza del G.A. e pertanto il ricorso dovrà essere inoltrato al TAR.
I costi del ricorso si aggirano intorno ai 2000 euro (è quello che hanno chiesto a me) ma se lo vinci le spese processuali te le paga l'ente che bandito il concorso. In alternativa puoi sempre fargli fare una magra figura a mezzo stampa e magari il concorso te lo annullano!!!!

Da: ESCLUSA09/07/2011 15:55:09
PER RICORSO

Sono indecisa sul ricorso, si spendono soldi e, dopo, trovano un altro cavillo per buttarti fuori. Se si potesse tentare un ricorso collettivo sarebbe un'altra cosa e si ridurrebbero le spese.........ma non credo si possa fare! Tu quanto hai preso? Ho appena contattato un mio amico, lunedì mi fà sapere come fare per poter accedere agli atti!!!!!

Da: ..09/07/2011 16:08:28
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n.184
testo in vigore dal: 2-6-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo
2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni di seguito denominata: «legge».
2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono
adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1,
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi é esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di
diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale é
richiesto l'accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente
esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di
cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare
l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non é tenuta ad elaborare
dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Art. 3.
Notifica ai controinteressati
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui é indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della
legge, é tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con
avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli
atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione
della comunicazione di cui al comma 1.
Art. 4.
Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano
anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.
Art. 5.
Accesso informale
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il
diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio
dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo
stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi
che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso
all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di
rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, é accolta mediante indicazione della
pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra
modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, é presentata dal titolare dell'ufficio
interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed é trattata ai sensi dell'articolo 22,
comma 5, della legge.
5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il
pubblico.
6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri
l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Art. 6.
Procedimento di accesso formale
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero
sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi,
sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite,
sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita
l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.
2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va
esercitato il diritto di accesso é dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale
trasmissione é data comunicazione all'interessato.
3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5
dell'articolo 5.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25,
comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla
ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà
comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo
idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere
dalla presentazione della richiesta corretta.
6. Responsabile del procedimento di accesso é il dirigente, il funzionario preposto all'unità
organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo
stabilmente.
Art. 7.
Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della
sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a
quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso
agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge o di regolamento.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta,
nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4. I documenti sui quali é consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui
sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
5. L'esame dei documenti é effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale
accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi
registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i
documenti presi in visione.
6. In ogni caso, la copia dei documenti é rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi
dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole
amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.
Art. 8.
Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni
1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:
a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la
predisposizione di apposita modulistica;
b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i
servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la
predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;
c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui
sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a
salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali
casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal
richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.
Art. 9.
Non accoglimento della richiesta
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a
cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente,
alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per
cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. Il differimento dell'accesso é disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela
agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze
dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la
cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
Art. 10.
Disciplina dei casi di esclusione
1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo
24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo 24.
2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge é esercitato secondo le
modalità di cui all'articolo 9, comma 2.
Art. 11.
Commissione per l'accesso
1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione
amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:
a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in
materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole
amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia
richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.
2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della
predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.
3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto
di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23
della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro
successiva modificazione.
Art. 12.
Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso
1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o
tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del
controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri --
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a
mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, é
presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla
formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta
comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
a) le generalità del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica,
le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del
ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del
procedimento, notifica ad essi il ricorso.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta
giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale
termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la
protezione dei dati personali il termine é prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini,
il ricorso si intende respinto.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo
dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati
indicati al comma 4;
d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre
la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove
determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
9. La decisione della Commissione é comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il
provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il
soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento
confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore
civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
Art. 13.
Accesso per via telematica
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano
che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle
domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.
Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali
1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente
regolamento si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali
soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative
disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non
nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.
2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e
6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto
all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2,
della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i
rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma
restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e
misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle
prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.
3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici
accessibili per via telematica.
Art. 15.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. E' altresì abrogato
l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma
6, della legge.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147

Da: ..09/07/2011 16:09:36
DATI DEL MITTENTE
Spett.le DATI DELL'ENTE DESTINATARIO
OGGETTO: richiesta generica di accesso formale a documenti amministrativi (Legge 7 agosto 1990,
n.241 – D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
Il sottoscritto XXXXXXXNON COMPILAREXXXXX nato a PALLINOPOLI (PL) il 01/01/2001, residente
a BILIARDOPOLI (BP) in VIA DELLE PALLE CHE GIRANO tel. 123456 fax. 123456 n. documento di
identità 123456 E CODICE FISCALE
per conto del Sig.ra XXXXXXNON COMPILAREXXXXXX a titolo di XXXXXXXNON
COMPILAREXXXXX
CHIEDE
di avere in visione
di avere copia in carta libera
di avere copia conforme
del seguente tipo di documento:
ATTI E VERBALI PRODOTTI DALLA COMMISSIONE D'EAME, ELABORATI DEI CANDIDATI
avente ad oggetto DATI DEL CONCORSO emesso in data
XXXXXXX
con n. di Prot. Gen.le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Motivo della richiesta:
ESEMPIO: INTERESSE DIRETTO, CONCRETO E ATTUALE ALL'IMPUGNAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLE PROVE ORALI.
Nel caso di copia del documento, desidera riceverne copia:
tramite posta (pagamento in contrassegno)
fax (a carico del destinatario)
ritiro da parte del richiedente presso uffici comunali
Attende una risposta entro 30 gg. dalla data della presente richiesta.
LUOGO E DATA
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Da: ANDATE VIA DAL FORUM AVETE ROTTO!!!09/07/2011 16:17:04
Non ci interessa nulla dei vostri tentativi di fate ricorso ANDATE VIA QUI SI PARLA SOLO DELL'ORALE QUINDI APRITE UN ALTRO FORUM E FINITELA DI RIEMPIRE PAGINE DI COSE CHE NON CI INTERESSANO NOI DOBBIAMO STUDIARE A DIFFERENZA VOSTRA QUINDI FINITELA ANDATE DA UN ALTRA PARTE E ANZI CERCATEVI UN ALTRO CONCORSO E STAVOLTA STUDIATE INVECE CHE CONTINUARE A PIANGERE

Da: ESCLUSA 09/07/2011 16:18:18
PER RICORSO

La spesa per un ricorso si aggira intorno ai 2000 euro, diffida da chi chiede cifre eccessive ma, soprattutto, DIFFIDA da chi garantisce risultati certi. Sei sempre tu contro l'amministrazione e se vogliono escluderti sanno come fare. Nella vita di certo esiste solo la morte, tutto il resto può essere aggiustato a piacimento di chiunque.

Da: ESCLUSA 09/07/2011 16:23:46
Per ..

Grazie per aver inserito la bozza.........ma a quale indirizzo deve essere inviata?
E qual'è l'ente destinatario?

Da: idoneo della prim''ora09/07/2011 16:25:35
qst volta neanke il tribunale di norimberga vi  portra' aiutare fatevene una ragione

Da: ricorso09/07/2011 16:25:51
perche' non vai via tu , che è meglio

Da: tor09/07/2011 16:30:48
anche io faro' ricorso grazie a dio ho mia sorella avvocato

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