>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

BANCA D'ITALIA: 25 COADIUTORI G.U. 30/6/2010
4439 messaggi, letto 124009 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ..., 143, 144, 145, 146, 147, 148 - Successiva >>

Da: Pazq15/12/2010 19:34:23
Neocoadiutore dacce qualche dritta!!! ad esempio quanto hai scritto?' io a fare i pareri di civile e penale di avvocato c' ho messo 6 ore per scrivere manco 4 facciate.. lo so che dipende dalla qualità di ciò che scrivi più che dalla quantità..però per avere un'idea anche vaga...

Da: abc16/12/2010 10:28:48
"Caro" Neocoadiutore, anziché darci questi incoraggiamente inutili (ed in certa misura anche irritanti per me personalmente), perchè non ci dai qualche consiglio veramente utile? Grazie..

Da: rock1416/12/2010 10:29:06
"Caro" Neocoadiutore, anziché darci questi incoraggiamente inutili (ed in certa misura anche irritanti per me personalmente), perchè non ci dai qualche consiglio veramente utile? Grazie..

Da: turi16/12/2010 10:36:19
un consiglio per chi porta civile date un occhio alla recentissima S.U. del 2 dicembre sull'anoticismo delle banche se vi vogliono spiazzare potrebbero farla uscire
In bocca al lupo a tutti

Da: aaaaaa16/12/2010 11:47:57
E' dura

Da: ok116/12/2010 11:48:46
Hai ragione

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: nikol116/12/2010 11:49:35
Speriam vada bene va..

Da: Dubbioso16/12/2010 11:50:18
Ragazzi, Civile o aMm.vo?

Da: Dubbioso16/12/2010 11:50:59
Sono stanchissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: nikol116/12/2010 11:51:37
a chi lo dici

Da: nikol116/12/2010 11:52:13
Tu che stai studiando Dubbioso?

Da: Dubbioso16/12/2010 11:53:30
Io mi sto concentrando sopratutto su Commerciale.Ho provato a leggere i regolamento emittente ma davvero complicato.Tu?

Da: nikol116/12/2010 11:54:54
Anche io speriam vada bene va. E' dura ma si puo fare. Speriamo bene va.Io torno a studiare va. Ciao

Da: Dubbioso16/12/2010 11:55:48
Ok in bocca al lupo anche a te, torno a studiare anche io.


A presto e in bocca al lupo

Da: Ragazzi16/12/2010 11:56:39
Ragazzi


















Buona fortuna a tutti

Da: Ragazzi16/12/2010 11:57:18



























































































































































In bocca al lupo a tutti

Da: Anche a te16/12/2010 11:57:52

Da: ok16/12/2010 11:58:29
ok

































































































Da: ok1116/12/2010 11:59:10
Vedremo cosa si puo fare va

Da: ok1116/12/2010 12:00:24
IO torno a studiare va.


Anche se sono stanchissimo

Da: Non ho capito16/12/2010 12:08:45
Art. 2
(Definizioni)

1. … omissis …

2. Le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione ovvero effettuate da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico, ove abbiano ad oggetto strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:

1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea;

2) già diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2-bis;

3) ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati di un paese extra-comunitario, purché gli emittenti di detti strumenti forniscano informazioni equivalenti a quelle previste dagli articoli 84, 105 e 106 e le eventuali informazioni richieste nel paese di ammissione alle negoziazioni, se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano;

4) che sono già stati oggetto di un'offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato un prospetto negli ultimi 12 mesi ai sensi degli articoli 94, 98, 98-bis o 98-ter del Testo unico o che hanno costituito corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d'offerta negli ultimi 12 mesi ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico;

5) limitatamente ai sistemi multilaterali di negoziazione, ivi negoziati, purché tali sistemi prevedano:

a) un documento preliminare di ammissione alle negoziazioni che contenga le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell'emittente, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti;

b) obblighi informativi per l'emittente equivalenti a quelli previsti per gli emittenti strumenti finanziari diffusi;

c) esplicita evidenza dei rischi dell'investimento nonché avvertenza che il documento preliminare di ammissione non è stato esaminato né approvato dalla Consob;

6) negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione di un altro paese dell'Unione Europea, a condizione che, in base alla legge di tale paese, l'emittente sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli di cui al precedente punto 5);

7) che abbiano costituito oggetto di offerta riservata ad investitori qualificati più di dodici mesi prima.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle offerte di vendita di prodotti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici si applica l'articolo 100-bis, comma 2, del Testo unico.

Da: Non ho capito16/12/2010 12:10:44
Sezione I

Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti.

(commento di giurisprudenza)

94. Prospetto d'offerta.

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finchè non è approvato dalla Consob.

2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinchè gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonchè sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi recante i rischi e le caratteristiche essenziali dell'offerta.

3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.

4. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.

5. Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.

6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non è disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.

7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonchè le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

9. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.

10. Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi possa risultare fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto.

11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione (400).

Da: Non ho capito16/12/2010 12:11:28
94-bis. Approvazione del prospetto.

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite (401).

2. La Consob approva il prospetto nei termini da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob può affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di compiti hanno termine il 31 dicembre 2011. La Consob informa la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito agli accordi relativi alla delega di compiti, precisando le condizioni che disciplinano la delega.

4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

5. La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data (402).


--------------------------------------------------------------------------------

Da: Non ho capito16/12/2010 12:12:23
95. Disposizioni di attuazione.

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le caratteristiche della nota di sintesi, le modalità e i termini per la pubblicazione del prospetto e dell'avviso nonchè per l'aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie;

b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;

c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;

e) la lingua da utilizzare nel prospetto;

f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro.

2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonchè coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo 94-bis.

4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato (403).

Da: Non ho capito16/12/2010 12:13:36
101. Attività pubblicitaria.

1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari.

3. La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare.

4. La Consob può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

c) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);

d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).

5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva (421).

Da: Non ho capito16/12/2010 12:14:27
101-bis. Definizioni e ambito applicativo (422).

1. Ai fini del presente capo si intendono per «società italiane quotate» le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per «titoli» si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.

3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonchè gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:

a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;

b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;

c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi detiene individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (423);

d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.

3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob può individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove ciò non contrasti con le finalità indicate all'articolo 91 (424).

4. Per «persone che agiscono di concerto» si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio (425).

4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:

a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a), b), c) e d);

b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;

c) le società sottoposte a comune controllo;

d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali (426).

4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento:

a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;

b) i casi nei quali la cooperazione tra più soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4 (427).

Da: ciao16/12/2010 13:18:49
x dun: se vuoi posso darti un indirizzo di un albergo vicino l'ergife, su via aurelia.
se t'interessa e mi dai la tua mail vedo di girartelo
così non avresti il problema dei mezzi (non si sa mai in questi giorni di natale...)

Da: x ciao16/12/2010 13:59:27
Gentilissimo Ciao, ho già risolto.

Da: ll8316/12/2010 14:33:52
Ragazzi che agitazioneee!
ma qualcuno sa quando usciranno i risultati degli scritti più o meno?

Da: Fra16/12/2010 14:58:07
per caso qualcuno ha chiamato in BI per la questione dei codici pinzati con foglio bianco?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ..., 143, 144, 145, 146, 147, 148 - Successiva >>


Torna al forum