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Polizia Penitenziaria, 133 vice commissari
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Da: ...19/02/2010 16:45:29
bene bene...
i raccomandati sono partiti....possiamo tornare ad essere costruttivi...

e dire che il povero encomiabile paranza aveva pure aiutato tutti postando notizie su questo forum....col senno di poi, e conoscendo alcuni elementi che hanno scritto qui sopra, non so finoa che punto lo rifarebbe....

Da: ...19/02/2010 17:15:26
Si hai ragione, questa gente prima ti sfrutta e poi ti sputa addosso. Sono solo parassiti e sanguisughe.

Da: personalmente19/02/2010 17:24:41
ritengo che quando si fa una cosa la fai perchè in quel momento senti che è così. Non devi pensare alla gratitudine, perchè in questo mondo è mercie rara. Non voglio giustificare l'ingratitudine questo no, però ormai agisco secondo la mia coscienza senza aspettarmi applausi o fischi

Da: ......19/02/2010 17:27:58
Merceeeeee, che mercIe.......

Da: .........19/02/2010 17:39:27
Forza ragazzi il numero e' incompleto.

Da: infiltrato raccomandato19/02/2010 18:19:54
Cari colleghi,
non metto in dubbio che ci siano stati altri raccomandati come il sottoscritto, ma almento trovatevi un'altro nome, questo per dire che la favolosa battuta del 4 Aprile non è mia, io non scherzo e soprattutto non dico bugie.
Volevo fare una precisazione agli idonei, io non ha mai scritto nulla in merito alle vostre sorti, leggo di allargamenti e tanto altro, ma io non sono al corrente di nulla altrimenti lo scriverei subito come ho sempre fatto, vi prometto un impegno tramite le mie amicizie al riguardo, e continuerò a scrivere sul forum.
Ho scritto invece delle rinunce e degli idonei che potevano beneficiarne, a proposito, a tutte le ragazze comprese fino alla posizione 129, se avete prenotato la festa delle donne, disdite subito, l'8 Marzo se vi arriva una mimosa da qualche allievo vice-commissario gentlemen, oppure ne farete a meno.

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Da: segnatevi questa sentenza19/02/2010 18:34:50
Obbligatorietà del ricorso alle graduatorie concorsuali ancora valida ed efficaci per le nuove assunzioni

Consiglio di Stato - Sentenza 10 febbraio 2010 , n. 668 


In forza del  principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), le Amministrazioni possono discrezionalmente orientarsi in ordine all' an della assunzione, ma non invece in ordine al quomodo della stessa. In altri termini, le Amministrazioni possono valutare discrezionalmente se risponde al loro interesse, in quel determinato momento storico in cui la decisione - se del caso su sollecitazione dell'interessato - deve essere presa, far luogo alla copertura del posto (o dei posti) in pianta organica a mezzo di nuova assunzione (tanto più che la decisione non è scevra da conseguenze sul piano finanziario, ed è oggi peraltro condizionata, a seguito della introduzione del cd blocco delle assunzioni, da un procedimento di programmazione delle assunzioni e da un meccanismo di previa autorizzazione). Ma una volta che la decisione di assumere è stata assunta, l'Amministrazione è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, non potendo indire nuova tornata concorsuale (sempre che, si badi, vi sia piena corrispondenza tra profili professionali e non soccorrano particolari ragioni da esplicitare nella determinazione di indire comunque un nuovo concorso).

Tale opzione si configura come la più corretta ai fini della realizzazione dell’interesse pubblico, giacché evita un’ inutile dispersione di tempo e denaro, consentendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato. In merito va infatti considerato che, a fronte delle spese necessarie all’esperimento di una nuova procedura concorsuale, non sussiste alcuna garanzia che i soggetti risultati idonei nella nuova selezione offrano maggiori garanzie professionali rispetto a quelli utilmente collocati nella graduatoria relativa alla precedente procedura selettiva.

Ciò perché tra i soggetti idonei di una determinata tornata concorsuale (da una parte) e (dall'altra) i vincitori di una tornata successiva, non può porsi in linea di principio una distinzione qualitativa di tipo meritocratico (dato che non può escludersi in linea di principio che gli idonei possano aver ottenuto punteggi di merito più alti di quelli che si andrebbero ad assegnare ai futuri vincitori) e che quindi tra le distinte categorie di soggetti non può essere fatta ex ante - e cioè prima della indizione di una eventuale nuova selezione concorsuale - alcuna differenziazione fondata sul merito.

Oltre a ciò il ricorso obbligatorio alla precedente graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace offre maggiori garanzie in ordine alla necessaria ottemperanza ai fondamentali doveri di imparzialità e  trasparenza dell'agire amministrativo, la cui effettività verrebbe messa in dubbio dalla scelta di consentire alla Amministrazione di scegliere liberamente la modalità della nuova assunzione (in particolare, tra l'utilizzazione di una graduatoria ancora valida e una nuova indizione concorsuale), tanto più che i nominativi dei soggetti idonei sono noti alla Amministrazione, di tal che la decisione di utilizzare o meno la graduatoria, se lasciata alla sua libera e non motivata determinazione, potrebbe prestarsi a condizionamenti (in positivo o in negativo) poco in linea con il principio di trasparenza.

In questo ordine di idee si colloca la reiterata scelta del legislatore di prorogare la validità delle graduatorie concorsuale a mezzo di continui interventi normativi (soltanto alcuni dei quali sono stati dianzi richiamati), al fine evidente di consentirne la utilizzazione (e non di obliterarla), e di evitare in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro, consentendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato.
_______________________________

N. 668/2010 Reg. Dec.

N. 10037/2004 Reg. Ric.

N. 10252/2004 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10037 del 2004, proposto da:

Università degli studi di Lecce , in persona  del Rettore legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio  dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Il signor S. C., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso L. G. in Roma, via ...omissis...;

Sul ricorso numero di registro generale 10252 del 2004, proposto da:

Università degli studi di Lecce , in persona  del Rettore legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio  dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Il signor S. C., rappresentato e difeso in giudizio  dall'avv. Nicola Flascassovitti, con domicilio eletto presso Nicola Flascassovitti in Roma, via Mantegazza, 24;

per la riforma

quanto al ricorso n. 10037 del 2004:

della sentenza del Tar Puglia - Lecce :sezione I n. 04933/2004, resa tra le parti, concernente annullamento di concorso pubblico per titoli ed esami ad 1 posto di funzionario amministrativo

quanto al ricorso n. 10252 del 2004:

della sentenza del Tar Puglia - Lecce :sezione I n. 04932/2004, resa tra le parti, concernente diniego di assunzione in ruolo.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie  difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Manzi per delega di Flascassoviti e l'Avv. dello Stato Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con i ricorsi in appello di cui in epigrafe l'Università degli studi di Lecce impugna le sentenze del Tar per la Puglia, sez. di Lecce , n. 4932/04 e n. 4933/04 con la prima delle quali è stato annullato il diniego rettorale di assunzione in servizio dall'odierno appellato C. e, con la seconda pronuncia, è stato annullato il concorso ad 1 posto di bandito dall'Università di Lecce  con decreto del Rettore n. 1955/99.

Deduce l'Università appellante, con identici motivi di doglianza in entrambi i gravami, che erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto sussistente l'obbligo, da parte dell'università, di assumere in ruolo il signor C., quale soggetto idoneo di precedente tornata concorsuale bandita per l'assunzione di un funzionario di VIII^ qualifica (con mansioni di elaborazione dati).

Assume l'appellante che la graduatoria concorsuale in cui figurava il signor C., approvata il 30 dicembre 1995, doveva ritenersi ormai scaduta all'epoca di indizione del nuovo concorso (28.10.1999), e che in ogni caso anche in base alla giurisprudenza amministrativa la posizione del soggetto idoneo in precedente concorso non poteva legittimamente qualificarsi alla stregua di vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, residuando in tale senso ampi margini di discrezionalità in capo alla Amministrazione. Di qui la richiesta di riforma delle impugnate sentenze e di reiezione, in accoglimento degli appelli, dei ricorsi di primo grado proposti dal signor C..

Si è costituito in giudizio  il signor S. C. per resistere ai ricorsi in appello e per chiederne, prima ancora della loro reiezione nel merito, la declaratoria di inammissibilità, per aver l'Amministrazione universitaria prodotto due mezzi di gravame sostanzialmente speculari (salvo la irrilevante correzione apportata manualmente nell'epigrafe dei distinti mezzi riguardo alla indicazione delle due sentenze impugnate). Evidenzia l'appellato che dal contenuto degli atti di appello si ricava che in realtà ad essere gravata - nonostante la correzione manuale di cui si è detto - è la sola sentenza n. 4933/04 (che ha deciso il ricorso avverso la nuova indizione concorsuale), con il che dovrebbe ritenersi passata in giudicato la pronuncia n. 4932/04; con la ulteriore conseguenza che non potrebbe ritenersi sussistere l'interesse dell'Università a coltivare il mezzo all'esame (riguardante la indizione del nuovo concorso) una volta che è stato definitivamente acclarato, con sentenza passata in giudicato, il diritto alla assunzione del signor C..

All'udienza del 18 dicembre 2009 i ricorsi in appello sono stati trattenuti per la decisione.

Anzitutto deve essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe dato che gli stessi, benché rivolti avverso sentenze distinte, ripropongono identiche questioni di diritto; pertanto, attesa la connessione oggettiva e soggettiva delle cause e le evidenti ragioni di economia processuale, è senz'altro opportuno che la definizione dei ricorsi in appello (peraltro dal contenuto speculare) avvenga con un'unica decisione.

In secondo luogo, il Collegio osserva che si può prescindere dall'esame della questione di inammissibilità degli appelli, sollevata prima di ogni altra difesa dall'appellato signor C., attesa la infondatezza nel merito delle censure articolate con gli appelli in esame.

La questione centrale, già decisa dal Tar in senso favorevole alla parte privata e che qui viene al riesame del Collegio, può scindersi schematicamente in due distinti profili, tra loro strettamente connessi, sussumibili nei seguenti quesiti: a) se la graduatoria del concorso nella quale il signor S. C. rivestiva la qualità di idoneo non vincitore, era ancora valida ed efficace all'epoca in cui l'interessato ha chiesto alla Amministrazione universitaria la sua assunzione per scorrimento della predetta graduatoria; b) se in capo a tale ultimo ente sussisteva un obbligo giuridico, ovvero una semplice facoltà, di attingere alla predetta graduatoria per la copertura di posti in organico resisi vacanti nella medesima qualifica.

Ritiene il Collegio che ad entrambi i quesiti deve essere data risposta affermativa.

Quanto al primo profilo è sufficiente riportare la sequela degli interventi normativi che hanno via via prorogato, nello spazio temporale oggetto di interesse in questa sede, la validità delle graduatorie concorsuali ai fini dell'assunzione dei dipendenti pubblici.

Orbene, si è detto che la graduatoria in cui figura l'appellato è stata approvata con decreto rettorale n. 386 del 30.12.1995. Pertanto, la predetta graduatoria è rimasta assoggettata dapprima alla disciplina della legge 28.12.1995 n. 549 (art. 1, comma 4), la quale nel prevedere che le disposizioni di cui all'art. 22 commi 7,8,9, primo e secondo periodo,10,11 e 12 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998, ha prorogato fino a tale ultima data la validità delle graduatorie concorsuali (già contemplate dal richiamato art. 22 comma 8 l. cit.); inoltre, poichè la successiva legge 23.12.1999 n. 488 (art. 20) ha prorogato fino al 31 dicembre 2000 le graduatorie valide al 31 dicembre 1998, è da ritenersi che sia alla data in cui il signor C. ha chiesto di essere assunto - dicembre 1997 - sia alla data in cui l'Università ha opposto il gravato diniego - febbraio 1998 - la graduatoria concorsuale in cui egli figuarava tra i soggetti idonei risultava valida ed efficace. Peraltro, tale soluzione in ordine alla vigenza della graduatoria concorsuale in cui era collocato il signor C. non muta, come rimarcato dalla difesa dell'appellato, quale che sia l'iniziale termine di durata della graduatoria medesima, questione sulla quale sono state prospettate contrastanti ricostruzioni ad opera delle parti in causa (disputandosi se la stessa dovesse avere durata di 18 mesi, come previsto - prima della modifica del 30.10.2001 - dal Regolamento interno dell'Università di Lecce  o di 24 mesi, come previsto dall'art. 23 comma 4 della l. 29.1.1986 n. 23).

Si tratta ora di verificare se l'Università aveva un obbligo giuridico di assumere in servizio il signor C. ovvero se residuavano in capo alla stessa margini di apprezzamento discrezionale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della citata legge 29 gennaio 1986 n. 23, entro un biennio dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili saranno nominati gli idonei dei concorsi già espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali.

Senonchè, anche a prescindere da una tale previsione speciale, che indica la utilizzazione delle graduatorie degli idonei quale strada maestra per soddisfare le esigenze di provvista di nuovo personale, va qui richiamato l' orientamento giurisprudenziale più recente, a parer del Collegio meritevole di piena condivisione, in tema di utilizzazione delle graduatorie concorsuali ai fini della assunzione dei soggetti che vi compaiono quali idonei.

Orbene, in forza di tale orientamento, le Amministrazioni possono discrezionalmente orientarsi in ordine all' della assunzione, ma non invece in ordine al  della stessa. In altri termini, le Amministrazioni possono valutare discrezionalmente se risponde al loro interesse, in quel determinato momento storico in cui la decisione - se del caso su sollecitazione dell'interessato - deve essere presa, far luogo alla copertura del posto (o dei posti) in pianta organica a mezzo di nuova assunzione (tanto più che la decisione non è scevra da conseguenze sul piano finanziario, ed è oggi peraltro condizionata, a seguito della introduzione del cd blocco delle assunzioni, da un procedimento di programmazione delle assunzioni e da un meccanismo di previa autorizzazione). Ma una volta che la decisione di assumere è stata assunta, l'Amministrazione è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, non potendo indire nuova tornata concorsuale (sempre che, si badi, vi sia piena corrispondenza tra profili professionali e non soccorrano particolari ragioni da esplicitare nella determinazione di indire comunque un nuovo concorso).

A parer del Collegio, tale soluzione è imposta dal rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.).

Ed invero, poichè tra i soggetti idonei di una determinata tornata concorsuale (da una parte) e (dall'altra) i vincitori di una tornata successiva, non può porsi in linea di principio una distinzione qualitativa di tipo meritocratico (dato che non può escludersi in linea di principio che gli idonei possano aver ottenuto punteggi di merito più alti di quelli che si andrebbero ad assegnare ai futuri vincitori) e che quindi tra le distinte categorie di soggetti non può essere fatta ex ante - e cioè prima della indizione di una eventuale nuova selezione concorsuale - alcuna differenziazione fondata sul merito, è giocoforza ritenere che, quanto alle modalità della assunzione, il modus operandi della Amministrazione deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria ancora valida. Solo tale opzione infatti soddisfa gli interessi pubblici sottesi: 1) alla reiterata scelta del legislatore di prorogare la validità delle graduatorie concorsuale a mezzo di continui interventi normativi (soltanto alcuni dei quali sono stati dianzi richiamati), al fine evidente di consentirne la utilizzazione (e non di obliterarla), e di evitare in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro, consentendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato; 2) alla necessità che sia assicurata la imparzialità e la trasparenza dell'agire amministrativo, che verrebbe messa in dubbio dalla scelta di consentire alla Amministrazione di scegliere liberamente la modalità della nuova assunzione (in particolare, tra l'utilizzazione di una graduatoria ancora valida e una nuova indizione concorsuale), tanto più che i nominativi dei soggetti idonei sono noti alla Amministrazione, di tal che la decisione di utilizzare o meno la graduatoria, se lasciata alla sua libera e non motivata determinazione, potrebbe prestarsi a condizionamenti (in positivo o in negativo) poco in linea con il principio di trasparenza.

Ora, facendo applicazione dei suddetti principi al caso che ci occupa, in cui l'opzione per la utilizzazione delle graduatorie ai fini della assunzione è vieppiù frutto - come anticipato - di espressa scelta normativa, ne viene che l'Amministrazione universitaria leccese non aveva motivo di denegare l'assunzione dell'originario ricorrente, dato che la necessità di far luogo alla assunzione di nuovo personale nella qualifica posseduta dal signor C. era stata espressamente affermata dalla stessa Università vuoi a mezzo della nota del 3.3.97 vuoi, per fatti concludenti, dalle reiterate assunzioni di personale a tempo determinato (tra le quali quelle in favore dello stesso appellato), vuoi infine dalla successiva indizione del concorso (pur esso gravato in primo grado dal signor C.) ad un posto per personale di 8^ qualifica (di elaborazione dati).

Né in senso contrario potrebbe rilevare che alla data (ottobre 1999) in cui tale ultimo concorso è stato bandito la graduatoria in cui si trovava il signor C. era scaduta. Al proposito vale rilevare che a tale epoca il signor C. aveva già impugnato, assumendone la pretestuosità, il primigenio diniego di assunzione, di tal che la successiva indizione del concorso è elemento che conforta la ricostruzione del ricorrente di primo grado attesa la sua valenza indiziaria in ordine alla effettiva necessità dell'università di assumere nuovo personale; l'atto inditivo dunque non rileva per la sua illegittimità intrinseca ma piuttosto per la sua già indicata portata indiziaria di atto rivelatore della volontà della Amministrazione, inconciliabile con il diniego opposto all'originario ricorrente, di coprire nuovi posti in pianta organica. Peraltro, non è senza rilievo che, come non si è mancato di osservare, la successiva legge 23.12.1999 n. 488 (art. 20) ha prorogato con effetto retroattivo fino al 31 dicembre 2000 le graduatorie valide al 31 dicembre 1998 (dunque anche quella in cui il signor C. si trovava in posizione utile per essere assunto in ruolo); circostanza questa che l'Università avrebbe dovuto considerare a fronte delle insistenze della parte privata (che come detto aveva già impugnato ed ottenuto la sospensiva sull'originario diniego), senza che in tale direzione potesse far velo il già pubblicato bando relativo alla nuova tornata concorsuale.

Da ultimo è appena il caso di soggiungere che non appare utile argomento a sostegno delle tesi difensive della appellante Università il richiamo al precedente di questo Consiglio di Stato n. 1068/98, relativo alla distinta fattispecie del concorso a primo dirigente.

In puntuale attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 34 cit., l'articolo 81, primo comma, d.P.R. n. 287 del 1992 ha disciplinato espressamente il concorso speciale per titoli e colloquio integrativo per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche di primo dirigente. Ma è evidente che in tal caso la opzione espressa del legislatore per il concorso quale modalità ordinaria di copertura dei posti resisi vacanti in organico è frutto di una insindacabile scelta legislativa, non derogabile in favore di altre forme di assunzione in ruolo del personale; di talchè tale precedente giurisprudenziale, al di là di ogni diversa considerazione circa la sua portata non vincolante, non potrebbe essere utilmente richiamato per suffragare la tesi della necessaria opzione concorsuale quale modalità per la copertura di posti in settori diversi da quello disciplinato dalla richiamata normativa speciale in cui, per quanto detto, la (all'epoca) vigente disciplina normativa - art. 23 4^ comma cit.- imponeva all'Università la copertura dei posti vacanti in organico a mezzo della utilizzazione delle graduatorie concorsuali ancora valide.

In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi illegittimo, come correttamente rilevato dal primo giudice, il diniego di assunzione opposto dalla Università di Lecce  sulla istanza a suo tempo prodotta dal ricorrente di primo grado; di talchè anche la successiva indizione di un nuovo concorso va ritenuta illegittima per invalidità derivata dalla illegittimità del primo diniego. Le gravate sentenze del Tar meritano, pertanto, piena conferma.

Né in senso contrario potrebbe rilevare che alla data (ottobre 1999) in cui tale ultimo concorso è stato bandito la graduatoria in cui si trovava il signor C. era scaduta. Al proposito vale rilevare che a tale epoca il signor C. aveva già impugnato, assumendone la pretestuosità, il primigenio diniego di assunzione, di tal che la successiva indizione del concorso è elemento che conforta la ricostruzione del ricorrente di primo grado attesa la sua valenza indiziaria in ordine alla effettiva necessità dell'università di assumere nuovo personale; l'atto inditivo dunque non rileva per la sua illegittimità intrinseca ma piuttosto per la sua già indicata portata indiziaria di atto rivelatore della volontà della Amministrazione, inconciliabile con il diniego opposto all'originario ricorrente, di coprire nuovi posti in pianta organica. Peraltro, non è senza rilievo che, come non si è mancato di osservare, la successiva legge 23.12.1999 n. 488 (art. 20) ha prorogato con effetto retroattivo fino al 31 dicembre 2000 le graduatorie valide al 31 dicembre 1998 (dunque anche quella in cui il signor C. si trovava in posizione utile per essere assunto in ruolo); circostanza questa che l'Università avrebbe dovuto considerare a fronte delle insistenze della parte privata (che come detto aveva già impugnato ed ottenuto la sospensiva sull'originario diniego), senza che in tale direzione potesse far velo il già pubblicato bando relativo alla nuova tornata concorsuale.

Da ultimo è appena il caso di soggiungere che non appare utile argomento a sostegno delle tesi difensive della appellante Università il richiamo al precedente di questo Consiglio di Stato n. 1068/98, relativo alla distinta fattispecie del concorso a primo dirigente.

In puntuale attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 34 cit., l'articolo 81, primo comma, d.P.R. n. 287 del 1992 ha disciplinato espressamente il concorso speciale per titoli e colloquio integrativo per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche di primo dirigente. Ma è evidente che in tal caso la opzione espressa del legislatore per il concorso quale modalità ordinaria di copertura dei posti resisi vacanti in organico è frutto di una insindacabile scelta legislativa, non derogabile in favore di altre forme di assunzione in ruolo del personale; di talchè tale precedente giurisprudenziale, al di là di ogni diversa considerazione circa la sua portata non vincolante, non potrebbe essere utilmente richiamato per suffragare la tesi della necessaria opzione concorsuale quale modalità per la copertura di posti in settori diversi da quello disciplinato dalla richiamata normativa speciale in cui, per quanto detto, la (all'epoca) vigente disciplina normativa - art. 23 4^ comma cit.- imponeva all'Università la copertura dei posti vacanti in organico a mezzo della utilizzazione delle graduatorie concorsuali ancora valide.

In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi illegittimo, come correttamente rilevato dal primo giudice, il diniego di assunzione opposto dalla Università di Lecce  sulla istanza a suo tempo prodotta dal ricorrente di primo grado; di talchè anche la successiva indizione di un nuovo concorso va ritenuta illegittima per invalidità derivata dalla illegittimità del primo diniego. Le gravate sentenze del Tar meritano, pertanto, piena conferma.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello in epigrafe, li respinge, previa loro riunione.

Condanna l'appellante Università al pagamento in favore dell'appellato C. delle spese e competenze del giudizio , che liquida per entrambi gli appelli in complessivi Euro 5.000,00 oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

- Giuseppe Barbagallo - Presidente

- Aldo Fera - Consigliere

- Maurizio Meschino - Consigliere

- Manfredo Atzeni - Consigliere

- Giulio Castriota Scanderbeg - Consigliere, Estensore



IL PRESIDENTE

Giuseppe Barbagallo

L'ESTENSORE

Giulio Castriota Scanderbeg


Depositata in Segreteria il 10 febbraio 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Da: ...19/02/2010 19:12:43
è vecchia cazzo, hai riempito la pagina x sta cazzata
non rompere le palle

Da: x...19/02/2010 19:17:36
di 9 giorni fa è vecchia? io la trovo interessante.

Da: jezu ufam tobie19/02/2010 19:45:40
ed anche questa fase è finita... sic transit gloria mundi

a presto

Da: X infiltrato raccomandato19/02/2010 20:57:07
grazie delle notizie

Da: per ...19/02/2010 23:03:17
la sentenza è del 10 febbraio, non mi sembra così vecchia come dici!anche io la trovo interessante e importante!

Da: Mr. Jingles x infiltrato raccomandato19/02/2010 23:15:35
ti ringrazio per la tua disponibilità, ti prendo in parola; quando avrai notizie (sia positive che negative) sulla nostra sorte, fatti sentire. In bocca al lupo per la tua carriera

Da: rassegnata19/02/2010 23:49:54
mi accingo a presentarmi al corso... da un lato sono contenta di aver superato il concorso da un altro sò bene cosa mi aspetta e questo mi sconforta.Comprendo la delusione degli idonei non vincitori che fino all'ultimo hanno sperato in un ampliamento che non è  arrivato però conosco bene l'Amministrazione e non è detto che al passaggio di grado degli attuali vice commissari creatasi la vacanza non vi convochino per un nuovo corso... io non ho nessuna merdosa raccomandazione e se dico questo lo faccio solo sulla base dell'esperienza. Spero che i vermi che hanno scritto tante miserie in questo forum ricevano dalla vita la lezione che meritano. Comunque non abbiate tanti rimpianti se non avete sponsor il lavoro nella penitenziaria è amaro. Lo si fa per lo stipendio indubbiamente, poi stai lì e fai anche il tuo dovere ma ogni tanto provi un pò di invidia per chi nel suo quotidiano non deve fare i conti con persone recluse che alle volte si tagliano alle volte si impiccano ed alle volte trovi morte in cella. Se attingeranno dalla graduatoria avrete un lavoro se non lo faranno vorrà dire che la vita ha in serbo per voi un futuro migliore...

Da: x rassegnata20/02/2010 09:03:12
Cara rassegnata,
dalle Tue parole traspare tanta amarezza. Sbaglio o sei già appartenente alla Polizia Penitenziaria? Non so se l'amministrazione decida in futuro di rimpiazzare i posti vacanti creati dall'avanzamento di carriera, me lo auguro ma ci credo poco.
Non disprezzare quei signori che hanno scritto quelle miserie sul forum, non sono poi tanti, saranno due al massimo 3 e se li conoscessi (uno credo anche di conoscerlo) proveresti una gran pena. Tu pensa, si è licenziato dal suo lavoro precedente perché non gli "piaceva l'ambiente" invece quello del carcere è molto rasserenante? In sintesi è una persona molto sola, sulla quale non bisogna infierire.
Indubbiamente il lavoro nella penitenziaria è amaro, ti risparmio i dettagli del mio lavoro che non è da meno. A volte tra colleghi ci si domanda chi ce lo fa fare? credo in primis x lo stipendio (al di la di ogni ipocrisia) ma poi subentra anche la consapevolezza che ognuno in questo mondo e in questa società ha un ruolo, il nostro è questo. Non ti conosco, ma credo che tu sia una gran persona, perciò non sentirti seconda a nessuno e in particolare non portare invidia verso altri mestieri, perché come ho scritto qualche riga più su ognuno ha il suo ruolo in questa società. Scusa per il mio stile prolisso; non resta che augurarti un grande in bocca al lupo di cuore per la carriera e per la Tua vita privata.
Enrico Bottini

Da: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20/02/2010 10:05:30
io non sarei così scettico sull'assunzione di ulteriori idonei.

Da: noi sappiamo20/02/2010 10:11:41
chi è enrico bottini...

Da: idoneo vincitore the original20/02/2010 10:13:53
un semplice buon giorno a tutti, senza nessuna cattiveria, acredine o provocazione. un semplice buon giorno.

Da: per tutti20/02/2010 10:23:22
Vorrei rivolgere una domanda a tutti...chiunque sapesse qualcosa mi sarebbe d'aiuto..vorrei saper quanti giorni  sono previsti per pasqua
? sono divent papà da 3 giorni e il mio desiderio di essere presente nella crescita di mio figlio mi porta a chiederv quesa cosa in modo da potermi organizzare per stare quanto più possibile vicino alla mia famiglia

Da: idonea non vincitrice poco fuori20/02/2010 11:48:52
sono a pezzi, pensare che il corso inizia senza di noi mi strugge. Paranza, perchè il comitato ha fallito e non è riuscito ad insistere per l'assunzione visto e considerato lo stato d'emergenza dichiarato?io non voglio unirmi a certi interventi irriguardosi ma avevo speranza ed ora non ne ho più...

Da: x idonea e altri20/02/2010 12:14:06
intervengo non per difendere il comitato che non ne ha bisogno. Voglio solo farvi notare che ognuno ha il dovere di impegnarsi come può: sollecitando l'opinione pubblica attraverso i media, cercando di coinvolgere (per quanto è possibile) politici e sindacati. Tutti noi possiamo fare qualcosa da soli, troppo facile delegare gli altri.
Il comitato ha provato e ci sta provando tuttora ma non credo che possa fare miracoli...

Da: per idonea e gli altri20/02/2010 12:20:57
ragazzi forza non scoraggiatevi, lo so che è difficile però partire coi vincitori era una cosa molto improbabile, fin dall'inizio! questo non vuol dire che non abbiamo + speranze!cerchiamo fino alla fine di non scoraggiarci, poi se andrà male pazienza, almeno ci avremo provato, vuol dire che seguiremo altre strade, ma non rassegniamoci fino alla fine!

Da: domanda facile facile20/02/2010 13:35:45
perchè ci hanno chiesto di tutto di più, e ancora non ci chiedono le coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio?
quando intendono pagarci? nel 2020?

Da: xxxxxxxxxx20/02/2010 13:38:27
non penso che 3 0 4  interrogazioni parlamentari oltre alla varie dichiarazioni siano fatti da sottovalutare
non capisco perchè vi state scoraggiando,
si sapeva che partire con i vincitori era impossibile,
il nostro vero obbiettivo è sempre stato far partire un secondo corso dopo questo

Da: essere realisti..20/02/2010 13:51:30
Il problema è il ruolo "Commissari"! Se foste agenti o eventualmente ispettori con molta probabilità ci sarebbe stato in proporzione un cospiquo numero di posti in più, ma per il ruolo di Funzionari ogni Amm.ne (ed aggiungo giustamente) vuole il meglio, che siano tenenti dei cc o gdf o che siano commissari di PS di CFS e quindi anche di PolPen. Ecco perchè tutte le FF.OO ripetono in modo continuo e ripetitivo concorsi per ruoli diretivi!!!
Non prendetevela, ci saranno sicuramente altre occasioni!

Da: x rassegnata20/02/2010 13:53:45
che bello, una ventata di ottimismo il giorno prima della partenza...yuh-uhhhh

Da: P per Pastetta20/02/2010 13:54:19
si, il meglio del peggio ahahahahahaha

Da: x essere realisti20/02/2010 14:05:41
leggiti attentamente la sentenza posata ieri o fattela spiegare da qualcuno che capisce il diritto.

Da: ...20/02/2010 14:09:20
Questo è proprio un idiota. Hai letto la sntenza del CdS?! Prima di bandire un altro concorso devono attingere a questa graduatoria, o attenere la scadenza della stessa. Quindi nei prossimi 1, 2 anni ci saranno altre assunzioni. Quindi fatevi i cazzi vostri e non c rompete più i coglioni!!!

Da: per tutti20/02/2010 14:28:26
nessuno riesce ad aiutarmi???

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