>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia Penitenziaria, 133 vice commissari
45758 messaggi, letto 676931 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, ..., 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 - Successiva >>

Da: vulkano21/12/2008 15:53:56
ragazzi, ma perchè non pensate al panettone e spumante che ormai è natale??? ogni tanto fa bene staccare.. e che diamine, e poi ancora co sto poveraccio del 5 dicembre, ma fatela finita di sta a pensà sempre ai fantasmi...

Da: x i quasi vincitori21/12/2008 16:06:38
Fareste proprio bene e leggere questo:

Nella fattispecie, oggetto della pronuncia Tar Lazio 7029/2005, il ricorrente aveva partecipato ad un concorso pubblico collocandosi primo in graduatoria. Tuttavia, all'espletamento delle prove ed alla graduatoria non faceva seguito l'assunzione da parte dell'amministrazione. Anzi, la stessa, successivamente allâinstaurazione del procedimento giurisdizionale, revocava lâintera procedura concorsuale.

La quaestio facti ha, già in passato, posto problemi giuridici sotto diversi profili:


se la P.A. sia responsabile per la mancata assunzione del vincitore di concorso utilmente collocato;

se il Giudice Amministrativo possa procedere, in sostituzione della P.A., allâassunzione del vincitore della procedura concorsuale.


I quesiti sopra ricordati, si ricollegano alla querelle avente ad oggetto la natura giuridica della posizione soggettiva vantata dallâinteressato in caso di vincitore di concorso non assunto, ed a quella afferente ai rapporti tra autotutela amministrativa e tutela dellâaffidamento.


Quanto alla natura giuridica della situazione soggettiva coinvolta, il vincitore di un concorso a pubblici impieghi âvanta non un diritto soggettivo perfetto, bensì un interesse legittimo all'assunzione, in considerazione del rilievo secondo cui l'assunzione e rimessa a puntuali atti formali degli organi competenti ed è espressione della potestà organizzatoria della pubblica amministrazione datrice di lavoro. Sicché, ben può la p.a., laddove sopravvengano, nelle more del completamento del procedimento amministrativo concorsuale, circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o anche solo finanziaria, paralizzare, o se del caso, annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operateâ (Cons. Stato, sez. V, 18/12/2003, n.8337; Cons. Stato sez. V, 19/03/2001, 1632; T.A.R. Valle d'Aosta, 12/12/2001, n.190).


Un diverso indirizzo, minoritario, reputa, invece, che con l'approvazione della graduatoria finale di un pubblico concorso sorga il diritto del vincitore all'assunzione e quindi alla stipulazione di un contratto. Ad avviso di tale orientamento, non si esclude, comunque, che il diritto allâassunzione possa venir meno allorché si modifichi la situazione di fatto in relazione alla quale la p.a. ha deciso di bandire il concorso, (cfr. Trib. Lodi, 31/01/2002 in Riv. Critica Dir. Lav., 2002, 360).


Quanto ai rapporti tra autotutela ed affidamento incolpevole, lâago della bilancia pende decisamente verso lâinteresse pubblico preminente, cosicché, nel balancing degli interessi contrapposti coinvolti, sia prevalente quello della P.A. al buona andamento ex art. 97 cost. Ne discende che la pubblica amministrazione conserva il potere di non procedere alla nomina (o all'assunzione in servizio) tutte le volte che:

sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto messo a concorso;

l'assunzione stessa sia inibita da una norma sopravvenuta o in generale da un "factum principis", con il solo limite della presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse, (T.A.R. Valle d'Aosta, 12/12/2001, n.190, Cons. Stato, sez. V, 19/03/2001, n.1632).


Quanto, in specifico, al cd. Factum principis (fatto del principe), esso si rinviene allorché un ordine dell'autorità o un provvedimento autoritativo rendano impossibile l'adempimento di una determinata prestazione. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, esso rientra tra le cause di impossibilità sopravvenuta della prestazione, insieme al caso fortuito e alla forza maggiore (della quale costituirebbe un'ipotesi particolare).


Per quanto concerne, invece, il potere in capo al Giudice di sostituirsi al G.A. nellâassunzione del vincitore del concorso, questo è escluso radicalmente dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, non senza qualche timido tentativo in senso opposto subito sconfessato, (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 09/03/2001, n.980).


Tanto premesso, nel caso concreto oggetto della pronuncia del Tar Lazio 7029/05, il Consesso amministrativo laziale, richiama, innanzitutto, la giurisprudenza maggioritaria sedes materiae, la quale, come si è visto, è costante nel negare la sussistenza di una posizione differenziata e tutelabile di chi abbia partecipato ad un concorso pubblico in relazione al posto messo a concorso


Aderendo alla tesi prevalente, ad avviso del Collegio il concorrente classificato al primo posto della graduatoria concorsuale non vanta una posizione di diritto soggettivo alla nomina, bensì solo un'aspettativa ad essa, avendo la p.a. il potere di non procedere alla nomina (o all'assunzione in servizio) tutte le volte che sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto messo a concorso, o l'assunzione stessa sia inibita da una norma sopravvenuta o in generale da un "factum principis", con il solo limite della presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse."


La controversia sottoposta al TAR Lazio è, quindi, risolta in senso sfavorevole al ricorrente: nellâambito dei concorsi pubblici il vincitore non ha diritto all'assunzione.


Eâ, tuttavia, opportuno ricordare, che in caso di mancata assunzione dei vincitori di concorso, in regime privatistico, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento e quindi l'obbligo di risarcire il danno poiché, in tali casi, il datore di lavoro privato è obbligato al rispetto del principio di buona fede e di correttezza, (cfr. Cass. Sez. L., sent. 6577 del 8-5-2002).


La fattispecie, inoltre, è ricostruita in termini di offerta al pubblico e quindi proposta contrattuale irrevocabile.


Al di là dei tratti differenziali in riferimento alle diverse tipologie concorsuali, è pacifico che il principio generale di buona fede operi sia nelle ipotesi di concorsi pubblici che in quelle di concorsi privati: ne discende che, se è vero che il Giudice non può sostituirsi alla P.A. nellâassunzione del concorrente vincitore è anche vero che questi potrà condannare al risarcimento del danno laddove rinvenga un comportamento, tacito o provvedimentale, posto in essere in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nelle relazioni contrattuali: es. la P.A. che proceda al concorso già sapendo che esso dovrà essere revocato.


Pare, attualmente, che quella appena evidenziata, sia da considerarsi una delle poche forme di tutela concretamente azionabili.

(Altalex, 30 settembre 2005. Nota di Giuseppe Buffone)




Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio


Sezione II bis


Sentenza 14 settembre 2005, n. 7029






FATTO


Con il primo ricorso l'istante esponeva di aver partecipato al concorso bandito dal Comune di Marino ed in epigrafe indicato, collocandosi primo in graduatoria. Tuttavia, all'espletamento delle prove ed alla graduatoria non faceva seguito l'assunzione da parte dell'amministrazione.

Pertanto, il ricorrente deduceva il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà manifesta, dell'irragionevolezza dell'azione amministrativa e della carenza di interesse pubblico, nonché dell'ingiustizia manifesta.

Si costituiva l'amministrazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio il Comune di Marino, in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale emessa nella camera di consiglio del 4.12.1997, che aveva ritenuto insufficientemente motivata la nota sindacale impugnata, concludeva il procedimento concorsuale, revocando il concorso medesimo, con la delibera n. 138 del 18.5.1998, in virtù del fatto che il posto VIII q.f., nell'area di vigilanza non era più prevista nella nuova pianta organica adottata con delibera di G.M. n. 75 del 7.4.98.

Pertanto, il ricorrente censurava anche tali determinazioni, deducendo la violazione e la falsa applicazione della l. reg. Lazio n. 20 del 24.2.1990, nonché del Regolamento dei vigili urbani vigente nel Comune di Marino ed ulteriormente, il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà manifesta, dell'ingiustizia manifesta, dell'irragionevolezza, della carenza di pubblico interesse, dell'insufficienza istruttoria e dell'insufficiente ed incongrua motivazione.

Osservava che la delibera posta a fondamento dell'annullamento della procedura concorsuale si palesava illegittima nel non prevedere il posto di funzionario direttivo P.M. VIII q.f., sia in relazione alla l. reg. n. 20 del 1990 (art. 9 comma 2°) che del Regolamento dei vigili urbani attuativo (art. 30).

Ulteriormente deduceva,che il vincitore di un concorso pubblico non può essere considerato alla stregua di un cittadino qualsiasi a fronte della modifica della pianta organica, che vada ad incidere sulle posizioni messe a concorso, essendo titolare di una posizione di legittima aspettativa alla instaurazione de rapporto.

L'illegittimità della delibera di modifica della pianta organica si ripercuoterebbero sulla delibera di annullamento della procedura concorsuale.

Anche in tale giudizio si costituiva l'amministrazione, chiedendo il rigetto della domanda ed insistendo per la legittimità del suo operato.

All'udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. I ricorsi debbono essere riuniti per ragioni di economia processuale, sulla base della connessione oggettiva e soggettiva e dei motivi di censura.

2. Preliminarmente deve trovare esame, dal punto di vista logico il secondo dei ricorsi instaurati, poiché dalla legittimità o meno del provvedimento impugnato, inerente il nuovo assetto organizzativo dell'ente e della conseguente deliberazione della G.M., con cui era revocato il concorso pubblico in oggetto, deriva il permanere dell'interesse al primo dei giudizi.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che dagli atti di causa emerge che l'amministrazione, con le delibere nn. 543 del 29.12.1997 e 138 del 18.6.1998, motivava idoneamente le ragioni che avevano portato alla revoca del concorso. Infatti, nella prima delibera esponeva che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 30, d.lgs. N. 29 del 1993, dell'art. 22 commi 15 e 17 della l n. 724 del 1994 e del d.l. n. 28 del 1996, aveva iniziato a ridefinire gli uffici e le postazioni organiche del personale, ai fini dei una razionalizzazione delle risorse, come voluto dalla riforma del settore pubblico. Cosicché, con la delibera G.M. n. 269 dell'11.11.1996 aveva affidato alla CIRDAL (Centro iniziative ricerche documentazioni autonomie locali Lazio) lo studio e l'acquisizione dei dati relativi all'organizzazione degli uffici ed alla rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro. Conseguentemente la CIRDAL aveva predisposto un nuovo assetto organizzativo ed aveva rideterminato la dotazione organica ai sensi di quanto disposto dalla l. n. 127 del 1997. Orbene, con riferimento all'area vigilanza del territorio, non erano più previsti i posti di VIII qualifica funzionale: con la delibera n. 75 in esame, era approvato, dunque il nuovo assetto organizzativo, in cui on compariva più il posto di VIII q.f.

Va rilevato che l'art. 9 della l. reg. Lazio n. 20 del 1990, richiamato dal ricorrente, si limita ad indicare l'articolazione delle qualifiche attribuibili al personale del corpo di polizia locale, addetto al coordinamento ed al controllo (funzionario direttivo, istruttore direttivo e istruttore di vigilanza). Per il resto, specifica che le qualifiche funzionali del personale addetto ai servizi di polizia sono stabilite dagli enti locali nel rispetto degli accordi con le parti sociali.

Altresì, dispone la legge regionale che "Le funzioni di polizia locale... sono esercitate dagli enti locali mediante strutture organizzative costituite secondo le esigenze di efficienza e di economicità" (art. 2 comma 1°) e la struttura e l'organico saranno definiti in ragione del numero e della distribuzione degli abitanti nel territorio ed all'articolazione del territorio stesso (art. 4). Ancora l'art. 2 comma 4 dispone che "Le norme di funzionamento dei Corpi di polizia locale saranno stabilite con regolamenti approvati dagli enti interessati".

Rientra, dunque, specificamente nella potestà regolamentare dell'ente, in ragione di un esame delle esigenze territoriali e organizzative ed in armonia con gli accordi con le parti sociali, intervenire sulla dotazione organica della polizia municipale, individuando le qualifiche funzionali in concreto corrispondenti alle proprie esigenze.

Peraltro, l'art. 30 del d.lgs. n. 29 del 1993 (solo successivamente abrogato dal d.lgs. n. 80 del 31.3.1998) che "1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanza sindacali... definiscono le relative piante organiche...

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale...".

Legittimamente, pertanto, l'amministrazione comunale operava, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 29 del 1993 e dei principi di razionale distribuzione delle risorse e di economicità in essa contenuti, un riesame della dotazione organica sulla base dello studio acquisito da parte del centro specializzato ed adottava la nuova determinazione regolamentare impugnata.

Né può ritenersi vincolante la precedente configurazione contenuta in una fonte di pari grado.

Peraltro, il ricorrente non ha svolto censure specifiche in ordine alla razionalità delle scelte operate dall'amministrazione in ordine alla configurazione della dotazione organica del personale.

Va precisato, peraltro che la giurisprudenza è costante nel negare la sussistenza di una posizione differenziata e tutelabile di chi abbia partecipato ad un concorso pubblico in relazione al posto messo a concorso.

Infatti "Il concorrente classificato al primo posto della graduatoria concorsuale non vanta una posizione di diritto soggettivo alla nomina, bensì solo un'aspettativa ad essa, avendo la p.a. il potere di non procedere alla nomina (o all'assunzione in servizio) tutte le volte che sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto messo a concorso, o l'assunzione stessa sia inibita da una norma sopravvenuta o in generale da un "factum principis", con il solo limite della presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse." (ex multis T.A.R. Abruzzo Pescara, 28 agosto 2003, n. 779).

Nella specie risulta idoneamente motivata la scelta effettuata dall'amministrazione comunale. Il ricorso pertanto deve essere respinto.

3. Conseguentemente, deve dichiararsi improcedibile il primo dei ricorsi instaurati, sulla base della considerazione, che una volta annullata la procedura concorsuale, viene meno il presupposto fattuale su cui si fondano le pretese di parte ricorrente.

In considerazione della complessità della vicenda esaminata sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, dichiara improcedibile il ricorso n. 13237/97 e respinge il ricorso 15632/98. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Da: xxx21/12/2008 16:08:50
scusate ragazzi ma con 50.8 come sono in graduatoria, sempre sperando di non avere sorprese alle visite mediche? inoltre mi sembra di capire che il 20gennaio ci saranno non più di 6-7 persone, vero? grazie.

Da: notizie di stamane21/12/2008 16:17:45
xxx sei 78 o 79 mo

Da: ??21/12/2008 16:21:47
Scusate ,che significa questa sentenza?

Da: como21/12/2008 17:00:33
ciao notizie, ti chiedo l'ultima cosa: puoi dirmi quanti interni sono sopra di me. Ho 50,35, grazie.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: ale 7721/12/2008 17:01:42
potresti,notizie,dirmi quanti sono gli interni sopra di me?Ho 53.
Grazie.

Da: ..........21/12/2008 17:15:19
quanti interni sopra il 49,75 ci sono?

Da: notizie di stamane21/12/2008 17:25:19
50,35 hai 9 interni sopra

Da: notizie di stamane21/12/2008 17:26:39
49,75 hai 12  interni sopra; alessia hai 2 interni sopra

Da: como21/12/2008 17:40:09
sempre disponibile. grazie di nuovo

Da: per notizie21/12/2008 17:42:17
quindi se devo togliere 12 interni dalla mia posizione che è 128 vuol dire che sono 106.ho capito bene?grazie

Da: ciro21/12/2008 17:45:23
basta con queste cose dei ricorsi,chi li vuole fare lì faccia senza venire sul forum per fare lezioni di diritto,tanta gente merita di entrare nel corpo di pp dopo un concorso lungo e faticoso,ci sono ancora le visite mediche,capisco l'amarezza di tanti con voto basso,ma trovatemi un concorso pubblico fatto con la massima trasparenza,auguri agli interni che vanno al corso.

Da: addetto ai lavori21/12/2008 17:48:57
Questa sentenza significa che c'è qualcuno che ha del tempo da passare in rete a fare esercizi di digitazione. Ma stai tranquillo perchè al corso ai vincitori faranno conseguire anche la patente europea. Il concorso è svolto ormai, dispiace per chi non è andato bene ma questo atteggiamento complessivo non rispetta chi è stato più fortunato o anche più bravo. Vediamo di pensare alle cose pratiche e di capire dove e come sarà strutturato questo corso

Da: ciro21/12/2008 17:54:31
x addetto ai lavori il corso,questa volta spero che si faccia a roma,perchè i posti ci sono,tutti i corsi del ruolo speciale si sono svolti a roma,durata 13 mesi comprese le vacanze,non 18 come il 1 corso a catania del ruolo ordinario.

Da: per ki ha postato la sentenza21/12/2008 17:57:12
non mi sembra che la cosa sia molto attinente....

Da: addetto ai lavori21/12/2008 17:57:16
Guarda che spero anch'io si faccia a Roma, anche se credo che il I°Corso sia durato 18 mesi perchè era il primo e ci sono stati problemi di organizzazione. Fra l'altro il corso svolto a Catania dipendeva da Roma, quindi la disorganizzazione è da imputare al centro. Comunque speriamo Roma e speriamo sia un corso fatto bene, perchè la formazione è essenziale per chi si approccia a questo nuovo lavoro

Da: ciro21/12/2008 18:02:52
d'accordo sull'importanzadella formazione,ma roma rappresenta sia il centro-nord-sia il sud della penisola,poi la normativa parla chiaro dice issp di roma.

Da: abc21/12/2008 18:08:05
un concorso duro e faticoso???? ma se hanno promosso cani e porci!

Da: jerry21/12/2008 18:09:23
e tu eri il cane o il porco?

Da: preocuppata21/12/2008 18:12:42
Un mio amico che è nella pp dice che è inevitabile che ambienti criminali ti avvicinino una volta dentro per chiedere favori.
Gli interni del forum che dicono?

Da: addetto ai lavori21/12/2008 18:18:18
Ciro la normativa dice Issp, e Catania è Issp, sia pure sede distaccata. Non sminuiamo Catania a prescindere anche perchè è una sede possibile. Meglio Roma perchè è il centro dell'Amministrazione, ma anche Catania è Issp

Da: addetto ai lavori21/12/2008 18:20:07
L'interno del forum dice che chi non si vuole fare avvicinare non si fa avvicinare e se succede c'è l'obbligo di denuncia o sbaglio? Chi dall'interno parla di sicuri condizionamenti forse non fa il proprio lavoro nel suo vero significato. Noi siamo lo Stato e lo Stato non si fa avvicinare dagli ambienti criminali

Da: preocuppatax gli interni21/12/2008 18:20:30
Perfavore voi interni ,potreste darmi un opinione sul punto che ho messo in evidenza?
Per me è importante ,grazie

Da: preocuppata21/12/2008 18:24:13
Daccordissimo.
AL dap ho letto sulla bacheca la notizia di quel bambino figlio di un collega vittima di una vile vendetta trasversale, come avete vissuto questa vicenda dal "di dentro"?

Da: preocuppata21/12/2008 18:33:43
Cmq anch'io spero di avere la forza e l'integrita  necessarie per svolgere questo lavoro se sarò dentro

Da: P.S.21/12/2008 19:01:22
La situazione varia dalla tipologia degli Istituti, all'ubicazione degli stessi sul territorio nazionale, dalle tipologie criminali e da una serie di fattori comportamentali di chi svolge il servizio di sorveglianza nelle sezioni detentive; opinione personale: raramente vieni avvicinato palesemente qualche volta il tentativo è velato e sommesso in questi casi risposte chiare, servono a fugare qualsiasi dubbio in chi pone in essere il tentativo e si è anche rispettati per ciò che si fà (in ogni caso la guardia è la guardia e il ladro il ladro).

Da: a vulkano21/12/2008 19:13:44
Lo sappiamo che un tuo amico, mica siamo scemi qui....

Da: ale 7721/12/2008 19:24:57
ragazzi, potrei gentilmente sapere quanti interni ci sono prima del 28mo posto?
Grazie.

Da: ...21/12/2008 19:27:05
che stress che sei!!!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, ..., 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 - Successiva >>


Torna al forum